Cassazione Civile, Sez. 3, 24 ottobre 2018, n. 26910 - Risarcimento danni per infortunio mortale a seguito di sinistro stradale


 

Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIGNA MARIO Data pubblicazione: 24/10/2018

 

Fatto

 


Con citazione 27-9-1990, e successiva riassunzione del 9-11-1993 dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, B.A., in proprio e quale l.r. della figlia minore LR.A., convenne in giudizio V.F., T.D., la Toro Ass.ni SpA e la Loyd Internazionale SpA nonché P.D. P.A. (titolari di "Centro Ittico" snc) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti per la morte di LR.A.  (rispettivamente marito e padre), avvenuta a seguito del sinistro, verificatosi in data 8-11-1985 sulla s.s. 113 nella contrada Corriolo del Comune di Milazzo, tra l'autocarro Fiat 50 NC, assicurato con la Loyd e guidato dal proprietario V.F., ed il Ford Transit, assicurato con la Toro, guidato da T.D. e di proprietà di P.A. e P.D., sul quale si trovava come trasportato il defunto LR.A..
Con distinta citazione 9-11-1993 l'Inail -Direzione Regionale per la Sicilia- convenne dinanzi al detto Tribunale V.F., T.D. e la Milano Assicurazioni (già Loyd) e, precisato che in seguito alla morte del lavoratore LR.A. aveva erogato ai superstiti (moglie e figlia) la relativa indennità ex art. 85 T.U. 1124/65, chiese ai detti convenuti il rimborso delle prestazioni erogate.
Riuniti i due giudizi, con sentenza parziale 209/2002 del 6/20-5-2002 l'adito Tribunale, dichiarato che il sinistro si era verificato per responsabilità di entrambi i conducenti, e precisamente in ragione del 70% per responsabilità di T.D. ed in ragione del 30% per responsabilità di V.F., condannò quest'ultimi, unitamente a P.D., P.A. e Milano Assicurazioni, in solido, al pagamento in favore dell'attrice, in proprio e nella sua qualità, a titolo di risarcimento del danno morale, della somma di euro 61.974,82, oltre rivalutazione ed interessi; rigettò la domanda di risarcimento del "danno biologico iure hereditatis", in quanto la morte era intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Toro Ass.ni, stante la non operatività della polizza a garanzia dei terzi trasportati. 
Con sentenza definitiva 191/06 del 13/27-3-2006 lo stesso Tribunale condannò V.F., T.D., P.D., P.A. e la Milano, in solido, al pagamento in favore dell'attrice, in proprio e nella sua qualità, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 93.041,42,oltre interessi; rigettò la domanda avanzata dall'Inail.
Con sentenza 22-4-2014, depositata il 9-5-2014 la Corte d'Appello di Messina, ha dichiarato la Toro (e, per essa, CTS) legittimata passiva nell'azione risarcitoria, e quindi corresponsabile in solido nei confronti delle danneggiate B.A. e LR.A. (divenuta maggiorenne), e, nel rapporto interno tra i corresponsabili, nella fissata percentuale del 70% a carico anche di T.D. e del Centro Ittico snc:
ha condannato il Centro Ittico snc (in persona dei due contitolari), T.D., CTS, V.F. e Milano Ass.ni, in solido tra loro (e, nel rapporto interno, nella percentuale del 70% a carico di Centro Ittico, T.D. e CTS, e nella percentuale del 30% a carico di V.F. e Milano) al pagamento, in favore di ciascuna delle appellanti incidentali B.A. e LR.A., della somma di euro 260.000,00, a titolo di danno morale da perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione ed interessi;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da INAIL, ha condannato il Centro Ittico snc (in persona dei due contitolari), T.D., CTS, V.F. e Milano Ass.ni al pagamento, in favore dell'Inail ed a titolo di rivalsa in surroga, della somma fissata nell'impugnata sentenza definitiva quale danno patrimoniale subito dalle danneggiate, oltre rivalutazione ed interessi; ha condannato quindi B.A. e LR.A. a restituire alla Milano Assicurazioni la somma ottenuta, a titolo di danno patrimoniale, in forza della detta sentenza definitiva.
In particolare la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, in ordine alla doglianza concernente il rigetto della domanda di risarcimento del "danno biologico iure hereditatis", ha evidenziato che, pur potendosi ritenere apprezzabile il lasso di tempo di tre gg intercorso tra l'incidente e la morte caso di specie parte attrice non aveva provato lo stato di coscienza del proprio congiunto in tale lasso temporale, sicché era rimasto indimostrato che quest'ultimo avesse avuto la percezione del proprio drammatico stato terminale; solo tale consapevolezza, invero, consentiva di ritenere sussistente (e quindi risarcire) quella sofferenza psichica, di particolare intensità anche se di breve durata, patita da chi aveva atteso lucidamente la fine della propria vita; nel caso di specie non si evincevano dagli atti le condizioni della vittima nel suddetto arco temporale e, anzi, risultava dedotto dalla Milano (e non smentito) che la vittima era sempre rimasta in stato di "coma cerebrale".
La Corte, infine, in ordine alla doglianza avanzata dall'Inail e concernente il diritto di surroga (avente ad oggetto l'indennizzo patrimoniale concesso ai superstiti del lavoratore nell'ipotesi di infortunio sul lavoro determinato dalla circolazione dei veicoli) nei confronti dei responsabili del danno, ha riconosciuto la fondatezza della detta domanda di surroga, e, per l'effetto, ha condannato i responsabili del danno, in solido, al pagamento, a titolo di rivalsa, in favore dell'Inail, dell'importo capitale liquidato in sentenza definitiva a titolo di danno patrimoniale in favore delle due danneggiate, oltre rivalutazione ed interessi; ha condannato ciascuna delle due danneggiate a restituire alla Milano Assicurazioni l'intero importo conseguito a titolo di danno non patrimoniale in forza della su menzionata sentenza definitiva, oltre interessi.
Avverso detta sentenza B.A. e LR.A. propongono ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria ex art. 380 bis 1 cpc.
Resiste con controricorso T.D..
P.D. e P.A., quali contitolari del Centro Ittico sne, V.F., Milano Assicurazioni SpA (oggi Unipolsai SpA), T.D., CTS (Centro Servizi Toro) SpA (quale mandatario e rappresentante della Toro Assicurazioni SpA, oggi Generali Italia SpA) non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 cc, si dolgono che la Corte territoriale, pur ritenendo apprezzabile il lasso di tempo di tre giorni tra sinistro e decesso, abbia poi rigettato, per mancanza di prova in ordine alla lucidità ed allo stato di coscienza del proprio congiunto nel detto arco temporale, la richiesta di risarcimento del "danno biologico iure hereditatis"; al riguardo sostengono che, come evidenziato anche da questa S.C. nella sentenza 1361/2014, la perdita del bene della vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, è risarcibile ex se, a prescindere dalla consapevolezza della vittima.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059 e 2697 cc, 115 e 167, comma 1 cpc, 24 Cost., nonché -ex art. 360 n. 4 cpc- nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 115 e 167 cp, si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto non provato dai danneggiati lo stato di coscienza del loro congiunto; al riguardo evidenziano che lo stato di "coma cerebrale" era stato solo allegato, ma non provato, dalla Milano, e che siffatta deduzione della Milano non necessitava di specifica contestazione.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando -ex art. 360 n. 3 epe- violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 cc, si dolgono che la Corte territoriale abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis senza procedere ad una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cc.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Va, innanzitutto, tenuto distinto il danno da perdita della vita dal danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita.
In ordine al primo, infatti, il pregiudizio è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risareibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso, e cioè decesso immediato - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo, e cioè decesso dopo brevissimo tempo- della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. sez. unite 15350 del 2015; conf. Cass. 5684/2016 e Cass. 14940/2016).
Con riguardo al secondo, invece, il pregiudizio è costituito dalla particolare ed intensa sofferenza di chi assiste lucidamente agli ultimi giorni di vita, e può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte; pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, siffatto pregiudizio, non essendo stata la vittima in grado di comprendere che la propria fine fosse imminente, non può ritenersi sussistente, e non è quindi suscettibile di risarcimento (conf. Cass. 13537/2014).
Ne caso di specie, come evidenziato in ricorso (v. pag. 12), viene invocata la risarcibilità ex se del danno costituito dalla "perdita del bene vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile", sia pur erroneamente qualificando lo stesso come "danno biologico terminale"; si sostiene, invero, espressamente (richiamando Cass. 1361/2014, che concerne il danno non patrimoniale costituito dalla perdita della vita) che "il diritto al ristoro del danno da morte viene acquisito dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale"; esattamente, pertanto, in conformità ai su richiamati principi di Cass. sez. unite 15350 del 2015, è stata rigettata la domanda risarcitoria.
Corretta, in ogni modo, appare la decisione della Corte anche ove si intenda che sia stato domandato il risarcimento del danno subito dal defunto per avere assistito allo spegnersi della propria esistenza, atteso che, come sopra precisato, il risarcimento di tale danno può essere riconosciuto agli eredi solo nel caso sia dimostrata la sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte; stato di coscienza ritenuto dalla Corte territoriale non provato nel caso di specie (v. al riguardo motivo sub 2).
Inammissibile è il secondo motivo, che, sub specie di violazione di legge, si risolve in una critica alla valutazione della prova compiuta dalla Corte d'Appello, che, dopo avere esaminato tutti gli atti di causa, ivi compresi gli atti relativi al procedimento penale, non ha ritenuto provato lo stato di coscienza e consapevolezza; critica non consentita in sede di legittimità, restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Inammissibile è anche il terzo motivo, atteso che "la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile" (Cass. 4534/2017; v. anche Cass. 127/2016); pregiudizio ritenuto invece insussistente nella fattispecie dalla Corte d'Appello per mancata prova dello stato di coscienza.
Con il quarto motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 334, 327, 324 e 112 epe, nonché -ex art. 360 n. 4 cpc- nullità del procedimento e della sentenza in relazione ai medesimi articoli, si dolgono che la Corte d'Appello, come effetto dell'accoglimento della domanda di surroga proposta dall'INAIL, abbia condannato esse ricorrenti alla restituzione della somma corrisposta in favore di quest'ultime dalla Milano a titolo di danno patrimoniale in esecuzione della sentenza definitiva di primo grado; al riguardo evidenziano, in primo luogo, che l'appello incidentale della Milano era adesivo a quello principale proposto dai P. (che peraltro era stato rigettato) e doveva ritenersi tardivo (sentenza di primo grado depositata il 27-3-2006, appello incidentale Milano 13-7-2007); in secondo luogo, che l'appellante principale (P.) e la Milano, non avevano proposto alcuna censura in ordine al danno non patrimoniale.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza, invero, non ha alcuna pertinenza con la sentenza impugnata, ha condannato i ricorrenti alla detta restituzione quale consegue dell'accoglimento della domanda di surroga dell'INAIL, senza quindi alcun riferimento all'appello incidentale della Milano o a quello principale del P..
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.