Ministero della sanità
Decreto ministeriale 12 agosto 1998
Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
G.U. 18 gennaio 1999, n. 13 - S.O. n. 14

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
VISTA la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'articolo 27;
VISTO il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994 concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, le decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
VISTA la direttiva 94/60/CE, del Consiglio del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
VISTA la direttiva 96/55, della Commissione del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
VISTA la direttiva 97/10/CE, della Commissione del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
VISTA la direttiva 97/16/CE, del Consiglio del 10 aprile 1997, recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
VISTA la direttiva 97/56/CE, del Consiglio del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
VISTA la direttiva 97/64/CE, della Commissione del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
 

Decreta:

Art. 1

1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità del 29 luglio 1994, sono aggiunti i punti 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 indicati nell'allegato al presente decreto.
2. Il punto 2 dell'allegato al decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità del 29 luglio 1994, è sostituito dal punto 2 dell'allegato al presente decreto.
 

Art. 2

1. Le restrizioni di cui ai punti 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'allegato entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le restrizioni di cui al punto 2 dell'Allegato entrano in vigore dal 31 dicembre 1998.
3. Le restrizioni di cui ai punti 27, 28 e 29 dell'allegato, relative alle sostanze e preparati indicati nell'elenco riportato in appendice, entrano in vigore dal 1 marzo 1999.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

Roma, 12 Agosto 1998
Il Ministro: BINDI

ALLEGATO