Tipologia: Ipotesi di intesa
Data firma: 1 agosto 1995
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Aris, Aiop, Pj e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Servizi, Sanità Privata
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto - Concordato
Art. 2 - Disposizioni generale - Concordato
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali - Confermato
Art. 4 - Assunzione - Concordato
Art. 5 - Documenti di assunzione - Concordato
Art. 6 - Visite mediche - Concordato
Art. 7 - Periodo di prova - Concordato
Art. 8 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse - Confermato
Art. 9 - Cumulo di mansioni - Confermato
Art. 10 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica - Concordato
Art. 11 - Comportamento in servizio - Concordato
Art. 12 - Ritardi ed assenze - Concordato
Art. 13 - Permessi - Recuperi – Confermato
Art. 14 - Provvedimenti disciplinari - Concordato
Art. 15 - Orario di lavoro - Concordato
Art. 16 - Rapporto di lavoro part time - Concordato
Art. 17 - Contratti di formazione e lavoro - Concordato
Art. 18 - Rapporti di lavoro a tempo determinato - Concordato
Art. 19 - Mobilità - Concordato
Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario - Concordato
Art. 21 - Riposo settimanale - Confermato
Art. 22 - Festività
Art. 23 - Ferie
Art. 24 - Pronta disponibilità
Art. 25 - Permessi straordinari - Concordato
• 1) Permessi retribuiti:
• 2) Permessi non retribuiti:
• 3) Servizio militare o sostitutivo Civile:
• 4) Permessi per handicap di cui alla L. 194/92 e s.m.
Art. 26 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio - Confermato
Art. 27 - Trattamento economico di malattia ed infortunio - Concordato
Art. 28 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro - Confermato
Art. 29 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 30 - Retribuzione - Concordato
Art. 31 - Livelli funzionali e retributivi - Concordato
Art. 31 bis - revisione dell'ordinamento - Concordato
Art. 32 - Indennità integrativa speciale (Contingenza) - Concordato
Art. 33 - Retribuzione individuale di anzianità - Concordato
Art. 34 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla posizione economica superiore - Concordato
Art. 35 - Paga giornaliera e oraria - Concordato
Art. 36 - Assegni per il nucleo familiare - Concordato
 Art. 37 - Indennità
• a) indennità di rischio da radiazioni
• b) indennità di profilassi antitubercolare
• c) indennità per servizio notturno e festivo
Art. 38 - Premio di incentivazione - Concordato
Art. 39 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga - Concordato
Art. 40 - Tredicesima mensilità - Confermato
Art. 41 - Vitto ed alloggio - Concordato
Art. 42 - Abiti di servizio - Confermato
Art. 43 - Attività sociali, culturali, ricreative - Confermato
Art. 44 - Cessazione del rapporto di lavoro - Confermato
Art. 45 - Preavviso - Concordato
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto - Confermato
Art. 47 - Indennità in caso di decesso - Confermato
Art. 48 - Rilascio dei documenti e del certificato del lavoro - Confermato
Art. 49 - Rappresentanze sindacali - Concordato
Art. 50 - Assemblea - Concordato
Art. 51 - Permessi per cariche sindacali
Art. 52 - Aspettativa sindacale - Concordato
Art. 52 bis - Contributi sindacali - Concordato
Art. 53 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale - Concordato
Art. 54 - Diritto allo studio - Confermato
Art. 55 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale -Confermato
Art. 56 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione dell'ufficio del lavoro - Confermato
Art. 57 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale - Confermato
Art. 58 - Facoltà di adire l'autorità giudiziaria - Confermato
Art. 59 - Contrattazione decentrata - Concordato
Art. 60 - Diritto all'informazione
• A) Livello nazionale
• B) Livello regionale
• C) Livello aziendale
Art. 60 bis - Norme di garanzia
Art. 61 - Indennità professionale - Concordato
Art. 62 - Applicazione e corresponsione dei benefici contrattuali
Art. 63 - Decorrenza e durata
Art. 64
Allegato Norme particolare per i centri di riabilitazione
Dichiarazione a verbale n. 1
Dichiarazione a verbale n. 2
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2

Ipotesi d'intesa

Il giorno 01/08/95 presso la sede della FPJ di Roma, tra le delegazioni Aris Aiop e Pj e le OO.SS. Cgil Cisl Uil, si è concordata la seguente Ipotesi tecnica d'intesa da sottoporre alla approvazione dei rispettivi organi statutari entro il 15 settembre 95 per pervenire entro il 30 settembre 95 alla firma del rinnovo del CCNL per la Ospedalità privata valevole per il periodo 1/1/94 - 31/12/97.

Le delegazioni datoriali fanno presente di essere allo stato vincolante alle compatibilità economiche derivanti dallo stato di attuazione del sistema retributivo delle prestazioni sanitarie.

CCNL Personale non medico Sanità privata
(CCNL 25 ottobre 90 integrato con modifiche e proposte di modifiche al 01/08/95)

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto - Concordato
Il presente contratto si applica a tutto il personale non medico alle dipendenza di:
- Ospedali Classificasti, presidi, IRCCS, case di Cura, Centri di Riabilitazione associati all'ARIS
- Presidi, IRCCS, Case di Cura, Centri di Riabilitazione associate all'AIOP
- IRCCS e Centri di Riabilitazione della Fondazione Pro Juventute, a quello di Case di riposo a carattere assistenziale convenzionate o accreditate con il SSN che erogano esclusivamente assistenza sanitaria, i cui settori sono associati all'AIOP e ARIS.
Per il personale degli ospedali classificati, degli IRCCS e dei Presidi prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari, ove esistenti, dichiarate equipollenti ai fini dell'equiparazione dei titoli e dei servizio del personale dipendente, a quelle del D.P.R. 761/79 con decreto ministeriale, nonché a quelle del D.M. 30/1/1982 e successive modificazioni per quegli aspetti del rapporto non sottoposti al succitato d.p.r. 761/79 e alla contrattazione collettiva.

Art. 2 - Disposizioni generale - Concordato
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell'art. 1 per gli enti classificati, Presidi e IRCCS, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Case di cura e agli enti di cui al precedente art. 1 del presente contratto, purché non siano i contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell'art. 1 per gli Enti classificati, Presidi e IRCCS

Art. 6 - Visite mediche - Concordato
Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro, l'Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica del prestatore d'opera e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici.
Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici: gli oneri (+) per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente sono a carico della Struttura Sanitaria.

Art. 10 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica - Concordato
Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo a una novazione del rapporto ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.

Art. 14 - Provvedimenti disciplinari - Concordato
I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 20/5/70, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce mandato, nonché nel rispetto da parte del datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed modificabilità della contestazione disciplinare.
[…]
Pertanto le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 12 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo; (+)
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
[…]
l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[..]
C) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati ammoniti due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dalla applicazione della prima sanzione;
[…]
E) introduzione di persone esterne nell'azienda senza regolare permesso
F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno
[…]
M) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della Struttura;
N) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della Struttura;
O) per atti di libidine commessi all'interno della Struttura.
È in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze

Art. 15 - Orario di lavoro - Concordato
L'orario di lavoro ordinario settimanale per i dipendenti inquadrati dal 1° al 8° livello e in 38 ore per gli altri dipendenti è fissato, in 36 ore (*), da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le OO.SS.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, entro il primo trimestre di ciascun anno, dalla Direzione previo esame con le Rappresentanze sindacali Unitarie, che possono farsi assistere dalle OO.SS. territoriali appartenenti alle associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore Sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal successivo 7° comma dell'art. 20 del presente contratto.

Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario - Concordato
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.
[…]
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra individuate verranno stabiliti previa consultazione e parere della RSU con successiva verifica da operarsi dopo 6 (sei) mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore, sarà utilizzato, di intesa con la RSU ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo.
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e/o straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
[…]

Art. 21 - Riposo settimanale - Confermato
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; comunque nel caso di mancato a coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 24 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale; la valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con i rappresentanti sindacali aziendali firmatari del presente contratto.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 22 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità va, di norma, limitato da periodi al di fuori del normale orario programmato, ha durata di 12 (dodici) ore e dà diritto ad un compenso di lit. 40.000 lorde per ogni 12 (dodici) ore.
[…]
In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessato.
Di norma non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 8 (otto) giorni di disponibilità al mese.

Art. 29 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Le organizzazioni sindacali hanno diritto di controllare l'applicazione della norma per la tutela della salute psicofisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori e di quanto previsto dalla legge 833/78, fatte salve le attribuzioni di legge della Direzione Sanitaria.
Le parti si impegnano a incontrarsi entro il 30 ottobre per dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs 626/94.

Art. 37 - Indennità
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la seguente indennità lorda:
a) indennità di rischio da radiazioni
Le parti confermano provvisoriamente la lettera a dell'art. 37 del precedente CCNL, impegnandosi a riesaminare l'intera materia coordinandola in particolare con la L. 724/94 con specifico accordo entro il 31 dicembre 95.

b) indennità di profilassi antitubercolare viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative fisiologiche (pneumologiche) una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953 n. 310, e successive modificazioni.

c) indennità per servizio notturno e festivo al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura univa uguale per tutti di £. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22.00 e le ore 06.00.
[…]

Art. 42 - Abiti di servizio - Confermato
[…]
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 49 - Rappresentanze sindacali - Concordato
Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro è la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) costituita ai sensi dell'accordo 06/09/94, parte integrante del presente CCNL.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
[…]

Art. 50 - Assemblea - Concordato
In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
[…]

Art. 59 - Contrattazione decentrata - Concordato
La contrattazione decentrata si realizza a livello regionale e aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, di realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, di consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro.
[…]
A livello regionale, le parti dovranno definire:
a) la predisposizione dei criteri di avviamento del personale ai corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione;
b) la definizione dell'applicazione delle norme inerenti i contratti di formazione lavoro e degli altri espressamente rinviati a tale livello;
c) l'atto inquadramento di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL e dalle relative declaratorie e profili professionali, al fine di una esatta collocazione dei predetti prestatori d'opera nei livelli contrattuali definiti.
Vengono demandati alla contrattazione decentrata, l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi e le materie espressamente previste dagli articoli:
Art. 15 orario di lavoro
Art. 16 Part time
Art. 19 mobilità
Art. 20 lavoro supplementare e straordinario;
Art. 23 Ferie;
Art. 24 Pronta disponibilità;
Art. 29 Tutela salute e ambiente di lavoro;
Art. 53 Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale;
Art. 54 Diritto allo studio;
Art. 43 Attività sociali, culturali e ricreative: viene demandato alla contrattazione regionale.
Per la realizzazione di programmi precedentemente concordati tra le parti, secondo i principi di cui all'accordo interconfederale del 23 luglio 93, la contrattazione aziendale riguarda le innovazioni sulla organizzazione del lavoro e i risultati conseguiti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi di competitività.

Art. 60 - Diritto all'informazione
Le parti considerato anche quanto stabilito dall'accordo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 93, condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali.
In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle problematiche proprie del settore, l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
A tal fine le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell'ambito territoriale nazionale e ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle OO.SS. si impegnano alla acquisizione di elementi di conoscenza comune.
Le sedi di informazione sono:

A) Livello nazionale
Annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione porterà a conoscenza delle OO.SS.:
- le prospettive e l'andamento del settore;
- l'andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- l'andamento dell'occupazione femminile;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzo dei CFL, del part time, dei contratti a termine.

B) Livello regionale
- l'andamento del settore con particolare attenzione all'aspetto occupazionale e a eventuali situazioni di crisi;
- la necessità di promozione di iniziative nei confronti degli Enti preposti ad attivare e/o potenziare corsi di riqualificazione, aggiornamento o qualificazione professionale per le realtà di cui al presente CCNL
- ove richiesto saranno garantite tempestive informazioni sullo stato di attuazione degli accreditamenti

C) Livello aziendale
Fermo restando le competenze proprie delle Amministrazioni queste forniscono, ove richiesto, informazioni riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché forniscono informazioni relative agli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori.

Dichiarazione a verbale n. 1
Fp-Cgil, Fisos-Cisl, Uil-Sanità ribadiscono che ai lavoratori delle RSA, private ed a capitale misto, in quanto dipendenti di strutture sanitarie, deve essere applicato il presente contratto di lavoro.
Pertanto ritengono pretestuosa la loro esclusione dal campo di applicazione (art. 1 CCNL) e dichiarano di assumere ogni iniziativa presso il Ministero della Sanità e le Regioni per vincolare ogni rapporto con le RSA private previsto dal D.Lgs. 502/92 alla applicazione ai loro dipendenti del presente contratto.

Dichiarazione a verbale n. 2
La siglatura da parte di Fp-Cgil, Fisos-Cisl, Uil Sanità della presente ipotesi tecnica di accordo è presa d'atto della conclusione del negoziato da far valutare dai propri organismi e dalle assemblee dei lavoratori per verificar le condizioni del mandato alla firma dell'intesa.