Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 30 ottobre 2018
Validità: 05.11.2018 - 31.12.2018
Parti: Ericsson IT Solutions & Services/Unindustria e Filcams-Cgil, RSA/RSU
Settori: Servizi, Ericsson IT Solutions & Services
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:


Verbale di accordo

Addì 30 ottobre 2018, in Roma, presso la Sede di Unindustria Roma, tra la Soc. Ericsson IT Solutions & Services spa (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma, e la Filcams Cgil Nazionale, unitamente alle RSA/RSU di Assago (MI) e Roma.

Premesso che
- l’Azienda ha deciso di avviare, in via sperimentale un progetto di lavoro agile (di seguito smart working) con l’obiettivo di favorire il miglioramento della qualità della vita del proprio personale, favorendo la conciliazione tra vita professionale e privata (work life balance), che permetta di dare un contributo fattivo alla gestione degli impatti ambientali sul territorio e, quindi, possa costituire una buona pratica di responsabilità sociale;
- il quadro normativo di riferimento è stato introdotto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, artt. 18- 23, alla quale si fa espresso rinvio e che definisce lo smart working come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra azienda e dipendente, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- le Parti, pertanto, intendono condividere azioni di miglioramento del contesto professionale e dell’ambiente lavorativo, anche attraverso l’introduzione di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nelle quali la maggior autonomia si coniuga - nell’ambito di un rapporto fiduciario tra dipendente e diretto responsabile - con un maggiore orientamento verso obiettivi e risultati;
- le Parti esprimono la comune volontà di introdurre in Azienda lo Smart Working attraverso l’avvio di una fase sperimentale delineandone le linee guida operative come di seguito concordato;
tutto ciò premesso e ritenuto, dopo ampia e approfondita discussione, le Parti hanno convenuto e concordato quanto segue.
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Progetto Pilota
1.1 Durata

Dal 5 novembre 2018 al 31 dicembre 2018.

1.2 Destinatari
Il progetto pilota interesserà - su base volontaria - un numero massimo di 45 (quarantacinque) dipendenti, tra quelli individuati dall’Azienda e oggetto di sperimentazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rappresentativi di diverse aree organizzative aziendali e provenienti dalle sedi di Assago (MI), Roma e Venezia. Nello specifico saranno interessati n. 2 lavoratori della sede di Venezia, n. 36 lavoratori della sede di Assago e n. 7 lavoratori della sede di Roma.

1.3 Modalità di accesso e di recesso
L’accesso al progetto avverrà:
- su richiesta del dipendente interessato;
- con autorizzazione dell’unità organizzativa del dipendente, che sia destinatario della sperimentazione;
- a fronte di uno specifico accordo individuale sottoscritto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 19, Legge n. 81/2017.
Il recesso dall’accordo individuale può avvenire, sia da parte dell’Azienda che del dipendente, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della Legge n. 81/2017.
Costituisce giustificato motivo di recesso senza preavviso da parte dell’Azienda, in deroga al punto precedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sopravvenuta adibizione del dipendente a mansioni non remotizzabili, nonché eventuali ulteriori esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

1.4 Luogo di svolgimento
- presso l’abitazione di residenza e/o domicilio da ultimo comunicata all’Azienda;
- in altro luogo, diverso dalla abituale abitazione, che risponda ai criteri di sicurezza e riservatezza, anche dal punto di vista dell’integrità fisica e salubrità, nel rispetto della policy aziendale in tema di sicurezza.

1.5 Numero massimo di giornate in smart working
- 2 giornate a settimana, in qualsiasi giorno;
- 5 giornate al mese;
le giornate non sono cumulabili in caso di mancata fruizione e non sono frazionabili.

1.6 Modalità di concessione delle giornate in smart working
- Richiesta inoltrata al diretto responsabile via mail con una settimana di anticipo e comunque non oltre le 48 ore antecedenti della data programmata;
- Il diretto responsabile ha 24 ore per accettare o declinare la richiesta di smart working. Superata tale finestra temporale, scatta il silenzio assenso.

1.7 Orario di lavoro
Quello applicato nell’unità organizzativa di appartenenza del dipendente. La giornata in smart working è equiparata per quanto non espressamente previsto dal presente accordo a tutti gli effetti di legge e di contratto ad una giornata lavorativa di lavoro ordinario.

1.8 Strumentazioni di lavoro
Il personale in smart working si avvarrà della stessa strumentazione già precedentemente fornita in comodato d’uso per lo svolgimento della normale attività lavorativa presso la sede di riferimento.

1.9 Trattamento economico e normativo
Fermo restando il trattamento economico e normativo in essere, il personale in Smart Working avrà diritto alla erogazione del ticket restaurant secondo la prassi in vigore. Al di fuori dell’orario giornaliero è garantito il diritto alla disconnessione.
Durante le giornate di Smart Working non sono previste prestazioni di lavoro eccedenti l’orario ordinario, fatte salve specifiche richieste aziendali.

1.10 Salute e sicurezza sul lavoro
Ai soli dipendenti aderenti allo smart working verrà fornita una informativa sui rischi generici e sui rischi specifici connessi all’effettuazione della prestazione lavorativa in modalità smart working. L’Azienda conferma le coperture assicurative per i rischi professionali ed extra-professionali già in vigore.

1.11 Formazione specifica
Verte su:
- prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- gestione delle emergenze;
- gestione degli infortuni;
- corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche;
- protezione dei dati aziendali, custodia e riservatezza.

Disposizioni finali
Al termine della sperimentazione le Parti si incontreranno per valutare congiuntamente gli esiti del progetto in parola e l’eventuale introduzione di elementi modificativi e/o aggiuntivi della disciplina qui prevista, tenuto conto delle specifiche esigenze tecniche, produttive e organizzative aziendali e di eventuali variazioni legislative.
Le Parti convengono che il presente accordo è conforme alle disposizioni di legge e di CCNL in materia di orario di lavoro.