Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 novembre 2018, n. 28607 - Rendita vitalizia in conseguenza di infortunio. Requisiti soggettivi


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 08/11/2018

 

 

Rilevato che
con la sentenza n. 6819/2012 la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello proposto da V.A. avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la costituzione di una rendita vitalizia da parte dell'Inail in conseguenza di un infortunio sul lavoro con condanna alla corresponsione del dovuto, oltre accessori;
a fondamento della decisione la Corte sosteneva che andasse condivisa la valutazione di prime cure laddove aveva rilevato come il V.A.: a) non avesse provato il possesso da parte sua dei requisiti soggettivi necessari per l'accesso alla prestazione richiesta, con particolare riferimento alla natura artigianale dell'attività svolta ex articolo 4 d.p.r. 1124/65; b) non avesse né dedotto né allegato la titolarità di una posizione assicurativa presso l'Inail e l'adempimento del relativo obbligo contributivo; c) non avesse articolato mezzi istruttori atti a comprovare la effettiva derivazione causale dell'infortunio descritto in ricorso dall'attività svolta dall'istante;
inoltre, secondo la stessa Corte d'Appello di Napoli, appariva pure tardiva, oltre che di problematica leggibilità, la documentazione prodotta soltanto nel giudizio di appello ostandovi il generale divieto di assunzione di nuove prove in appello;
contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.A. con due motivi nei quali deduce: 1) l'omesso esame, di cui al n.5 dell'art.360 c.p.c., di tutta la documentazione versata in appello, con conseguente riverbero sull'omessa e contraddittoria motivazione ex articolo 360 n. 4 e non solo di quella indicata in sentenza (F 24, modelli di pagamento), oltre a quella già presente nel fascicolo di primo grado; 2) la violazione falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c. n. 3 con riferimento agli articoli 115 e 345 c.p.c., nonché al medesimo d.p.r. 1124/65 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla succedanea documentazione versata in prima udienza e non citata in sentenza;
l'Inps ha resistito con controricorso;

 


Considerato che
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile posto che, in violazione del principio di autosufficienza, non dimostra l'effettiva produzione della documentazione in oggetto e comunque non trascrive il contenuto dei documenti la cui valutazione sarebbe stata 
omessa dai giudici d'appello e che sarebbero stati invece prodotti a fondamento della domanda sia in prima grado che in secondo grado, tanto in sede di costituzione che in prima udienza;
d'altra parte, va considerato che la sentenza si fonda su quattro autonome rationes decidendi che non risultano tutte specificamente censurate in ricorso (mancanza dei requisiti soggettivi ex articolo 4 d.p.r. 1124/65; mancata prova di una posizione assicurativa presso l'Inail e dell'adempimento del relativo obbligo contributivo; mancata prova della derivazione causale dell'Infortunio descritto in ricorso dall'attività svolta dall'istante; tardività ed illeggibilità della documentazione prodotta in appello);
in forza delle ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate in dispositivo;
esistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1700, di cui euro 1500 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma Ibis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso in data 26.09.2018.