Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto 10 agosto 1984
Integrazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni
G.U. 10 ottobre 1984, n. 279


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che sancisce l'obbligo delle aziende, soggette al decreto stesso, di tenere un registro degli infortuni conforme al modello stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 settembre 1958, con il quale è stato stabilito, a norma del citato art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il modello del registro infortuni, nonché i criteri e le modalità relative;
Considerata la opportunità di stabilire, in alternativa al modello di cui al predetto decreto 12 settembre 1958, un nuovo modello di registro infortuni in relazione alle esigenze delle aziende di avvalersi di sistemi informativi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati ed al conseguente decentramento delle registrazioni medesime;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

 

Decreta:

Articolo 1

In alternativa al sistema di registrazione degli infortuni sul lavoro stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958 le aziende possono istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato nell'allegato A del presente decreto utilizzando la procedura automatizzata ed amministrativa descritta nei successivi allegati C e D.
 

Articolo 2

Le aziende che, utilizzando il predetto sistema, intendono accentrare le registrazioni, dovranno istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato all'allegato B del presente decreto, servendosi della procedura automatizzata ed amministrativa descritta negli allegati C ed E.
L'autorizzazione all'accentramento dovrà essere richiesta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 

Articolo 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Allegato A

REGISTRO INFORTUNI SOCIETA'

                                                                                Partita IVA...........................

N. Progressivo......................                                     N. Registro............................

Cognome e nome
Data di nascita
Codice fiscale
Reparto
Qualifica professionale

Data infortunio........................                                     Data ripresa........................

Posizione assicurativa
Descrizione infortunio
Natura e sede lesione
Inabilità temporanea
Inabilità permanente
Morte in data
 

REGISTRO INFORTUNI SOCIETA'

 

Sede di..............                                                         Partita IVA.....................

N. progressivo generale..........                                     N. Registro......................
                                                                                   N. Progressivo..................

Cognome e nome
Data di nascita
Codice fiscale
Reparto
Qualifica professionale

Data infortunio.......................                                         Data ripresa.....................

Posizione assicurativa
Descrizione infortunio
Natura sede lesione
Inabilità temporanea
Inabilità permanente
Note:
 

 

Allegato B

REGISTRO INFORTUNI SOCIETA'
 

Sede di..............                                                                 Partita Iva...................

N. Progressivo generale..............                                         N. registro...................
                                                                                           N. progressivo...............

Cognome e nome
Data di nascita
Codice fiscale
Reparto
Qualifica professionale

Data infortunio                                                                     Data ripresa

Posizione assicurativa
Descrizione infortunio
Natura sede lesione
Inabilità temporanea
Inabilità permanente
Note:

 

 

Allegato C

PROCEDURA AUTOMATIZZATA

L'accesso al "Data Base" aziendale, ovverosia l'immissione dei dati nell'archivio centrale del personale, deve essere assicurato da una serie di controlli al momento del collegamento con il sistema informativo tramite la digitazione di un codice segreto e la lettura di un badge magnetizzato.
Tali operazioni devono consentire di comporre una chiave che viene accettata solo se nota a detto sistema informativo.
L'aggiornamento dei dati va effettuato in linea al fine di permettere l'immediata immissione del "fenomeno" tramite la digitazione dell'informazione pervenuta dalle unità periferiche.
I dati immessi, dopo le operazioni di elaborazione e stampa delle schede, non possono più essere rettificati.
Eventuali informazioni di "modifica" verranno aggiunte a quelle già memorizzate.
La scheda va riprodotta in doppio originale in contemporanea e con inchiostro indelebile, utilizzando i più avanzati sistemi di stampa elettronica.
Le informazioni trasmesse al sistema per l'aggiornamento del registro infortuni accentrato devono produrre elaborati semestrali e statistici ad uso degli uffici richiedenti interni e delle pubbliche amministrazioni interessate.
 

 

Allegato D

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1) Le schede elaborate e contenenti l'intestazione dell'azienda, vidimate preventivamente dall'unità sanitaria locale competente per territorio, numerate progressivamente con una numerazione generale, devono essere conservate presso l'azienda.
2) Semestralmente il sistema informativo elabora e stampa un tabulato di supporto riassuntivo di tutti gli eventi che hanno dato luogo alla emissione delle schede del registro infortuni nel periodo considerato.
 

 

Allegato E

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1) Le schede elaborate e contenenti l'intestazione dell'azienda, vidimate preventivamente dall'unità sanitaria locale competente per territorio, numerate progressivamente con una numerazione unica generale e dotate di una sottonumerazione progressiva parziale, specifica per le unità aziendali periferiche, devono essere conservate, in un esemplare, presso la sede centrale dell'azienda e, nell'altro esemplare, inviate all'unità periferica e tenute in ordine numerico progressivo mediante adeguato sistema di archiviazione.
2) Abilitate alla tenuta delle schede sono le unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative, quali filiali, centri di vendita, centri amministrativi, zone e settori di assistenza tecnica, che ne curano la tenuta anche per il personale operante nelle dipendenze prive di strutture amministrative site in altre città.
3) In caso di infortunio, che l'unità aziendale periferica dovrà denunciare e comunicare alla sede centrale con la massima celerità, vengono elaborate e trasmesse alla stessa unità periferica:
una prima scheda contenente i dati iniziali dell'infortunio (nominativo del dipendente, qualifica professionale, data dell'infortunio, cause e circostanze dello stesso, natura e sede delle lesioni, prognosi di guarigione);
una seconda scheda, contenente tutti i dati già riportati in quella precedente, gli eventuali altri dati di continuazione dell'assenza e i dati relativi alla ripresa del lavoro dell'infortunato (tale scheda riporta tutta la successione delle notizie dell'evento);
una terza definitiva scheda, riportante tutte le notizie contenute nelle precedenti, su cui sono registrate le ulteriori notizie relative alle conseguenze dell'infortunio (morte, invalidità permanente %) e al riconoscimento dell'indennizzabilità da parte dell'INAIL.
4) Semestralmente il sistema informativo elabora e stampa un tabulato di supporto riassuntivo di tutti gli eventi che hanno dato luogo all'emissione delle schede del registro infortuni nel periodo considerato. Il tabulato viene prodotto in due esemplari di cui uno dovrà essere conservato presso la sede centrale e l'altro trasmesso all'unità periferica interessata.