Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 novembre 2018, n. 30807 - Esposizione a radiazioni ionizzanti ed a gas anestetici e mobbing. Ricorso di un dirigente medico
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 28/11/2018
Fatto
1. G.P., dirigente medico in servizio fino al 17 dicembre 1999 presso l'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi di Ancona, con un primo ricorso, iscritto al n. 1610/2007 R.G. del Tribunale di Ancona, aveva convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera ed il dott. A.M., chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale derivati dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ed a gas anestetici in concentrazione superiore alla norma nonché dall'imposizione di turni di pronta disponibilità, fissati in violazione dei limiti stabiliti dalla disciplina contrattuale.
2. Con un secondo ricorso, depositato il 13.10.2009 ed iscritto al n. 1772/2009, il G.P. aveva domandato la condanna della stessa Azienda al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nelle sue componenti di danno biologico, morale, esistenziale, all'immagine ed alla professionalità, assumendo di avere subito nel corso degli anni plurimi atti vessatori, sfociati nel licenziamento intimato nell'anno 1999. In particolare il G.P. aveva dedotto di essere stato immotivatamente escluso dai turni di ambulatorio divisionale, dall'affidamento dei pazienti in degenza, dalle sedute operatorie, ed aveva aggiunto che il dirigente responsabile dell'unità operativa, illegittimamente, gli aveva negato ferie e recuperi, gli aveva imposto turni di reperibilità più gravosi rispetto a quelli richiesti ai colleghi del reparto, aveva omesso di nominarlo suo sostituto, preferendogli altri dirigenti meno esperti.
3. Il Tribunale di Ancona, con sentenze n. 409/2012 e n. 628/2011, aveva respinto entrambi i ricorsi e le pronunce erano state impugnate dal G.P., il quale aveva riproposto tutte le domande.
4. La Corte territoriale, disposta la riunione delle cause, ha rigettato entrambe le impugnazioni, premettendo che l'appellante non aveva esposto con la necessaria chiarezza e completezza la complessa vicenda lavorativa e che si era in presenza di una «faida», che aveva visto il G.P. contrapporsi al suo superiore, del quale era stata anche contestata, in altro giudizio, la nomina.
5. Il giudice d'appello ha osservato che il giudizio in ordine alla correttezza della condotta delle parti contrattuali non poteva prescindere dalla complessiva evoluzione dei rapporti e, pertanto, occorreva considerare che l'appellante era stato licenziato per essersi rifiutato di collaborare con il dirigente della struttura e per avere innestato una conflittualità permanente con quest'ultimo.
6. Ad avviso della Corte territoriale l'intento persecutorio doveva essere escluso, perché i fatti lamentati e la stessa dequalificazione potevano essere ritenuti «conseguenza di un atteggiamento inammissibile del pubblico dipendente, ispirato da intenti rivendicativi e del tutto alieno dal considerare le necessità e l'importanza della sua mansione professionale».
7. Parimenti doveva escludersi che la prestazione fosse stata resa in ambienti insalubri, perché l'appellante, pur essendo professionalmente «adeguato ed attendibile», non aveva sollecitato alcun intervento da parte dell'azienda ed aveva agito in giudizio a distanza di anni per ottenere il risarcimento di un danno che il consulente tecnico d'ufficio aveva ritenuto non riferibile al preteso superamento della soglia di pericolo. Non poteva, inoltre, il ricorrente porre a fondamento di due ulteriori processi, uno per persecuzione ed un altro per pregiudizio alla salute, l'assegnazione di mansioni stressanti, che già era stata dedotta e valutata in altro giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato.
8. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.P. sulla base di dodici motivi, di cui cinque formulati in relazione al rigetto delle domande fondate sul mancato rispetto della normativa di prevenzione e sette proposti avverso il capo della sentenza riguardante l'azione di risarcimento del danno derivato dalla condotta vessatoria asseritamente subita. A.M. e l'Azienda Ospedaliera hanno resistito con tempestivo controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Diritto
1.1. Con la prima censura il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale pronunciato sul motivo d'appello con il quale era stata riproposta l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, fondata sul mancato rispetto delle formalità imposte dall'art. 195 del codice di rito. Premesso che l'ausiliare non aveva provveduto ad inviare alle parti ed ai loro consulenti la bozza della relazione tecnica, il ricorrente assume che il vizio non poteva essere sanato dalla concessione di un termine per il deposito di note critiche, perché al contrario, la consulenza doveva essere rinnovata, estendo l'indagine a tutte le patologie documentate, da valutarsi in relazione ai fattori di rischio allegati.
1.2. Con la seconda critica G.P. si duole della violazione dell'art. 191 cod. proc. civ., del vizio motivazionale, nonché dell'omessa ammissione di prove decisive per la definizione del giudizio ed insiste nel sostenere che il giudice d'appello avrebbe dovuto rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, indispensabile ai fini dell'accertamento del nesso causale, ed estenderla a tutte le patologie in relazione alle quali la domanda di risarcimento del danno era stata proposta. Andavano, inoltre, acquisite le schede infermieristiche e le schede anestesiologiche perché, quanto all'esposizione del ricorrente ai gas anestetici, occorreva accertare il tipo di intervento, la durata dello stesso, il nominativo del personale medico e paramedico che aveva partecipato alle sedute operatorie.
1.3. Il terzo motivo, articolato in più punti, addebita alla sentenza impugnata «omessa pronunzia sulle censure in appello e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - omessa motivazione laddove la Corte d'appello di Ancona nulla osserva in ordine alle specifiche doglianze alla sentenza impugnata di cui ai punti I)-II)-III) del ricorso in appello - motivazione apparente». Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare: a) sul motivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva affermato che, ove l'esposizione alle radiazioni ionizzanti sia contenuta nei limiti di legge, deve essere escluso il diritto al risarcimento del danno, e ciò a prescindere da ogni indagine sull'adozione, da parte del datore di lavoro, di misure preventive idonee a tutelare la salute del lavoratore; b) sul motivo con il quale era stata contestata la valutazione espressa dal primo giudice in ordine al difetto di allegazione e di prova quanto ai danni derivati dallo stress lavorativo, danni in relazione ai quali andava, invece, riconosciuto il risarcimento, anche perché era emersa la sistematica violazione dei limiti fissati dalla contrattazione collettiva. Aggiunge, poi, che la Corte territoriale, nel recepire le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio quanto all'insussistenza del nesso causale fra esposizione al protossido d'azoto e sindrome asteniforme, non ha correttamente applicato il principio dell'equivalenza delle cause ed ha, quindi, violato l'art. 41 cod. pen..
1.4. La quarta critica denuncia «omessa, errata o insufficiente valutazione del materiale probatorio in riferimento all'efficienza qualitativa e quantitativa del protossido d'azoto rispetto ai danni subiti dal ricorrente» e censura, sotto altro profilo, il rigetto della domanda risarcitoria formulata in relazione all'esposizione al gas anestetico. Rileva, in sintesi, che la Corte territoriale, anziché recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, avrebbe dovuto esaminare lo studio epidemiologico prodotto e la documentazione medica depositata in atti ed avrebbe dovuto considerare che l'azienda non aveva sottoposto il ricorrente agli accertamenti ritenuti necessari dal medico competente.
1.5. Il quinto motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 265 (ndr. n. 626) in materia di sicurezza sul lavoro» e rileva che la colpa dell'azienda convenuta, la quale aveva omesso di sottoporre i propri dipendenti ai dovuti accertamenti e controlli sanitari, non poteva essere esclusa per il solo fatto che il ricorrente avesse omesso di segnalare l'inadempimento.
1.6. Con la sesta critica si addebita alla sentenza impugnata la violazione dell'art. 2909 cod. civ. e del principio del ne bis in idem, perché non poteva la Corte territoriale ritenere che la domanda risarcitoria fosse preclusa dal precedente giudicato, attesa l'ontologica diversità fra l'azione fondata sul demansionamento e quella proposta sull'assunto di avere subito una pluralità di comportamenti vessatori.
1.7. Il settimo motivo denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., «omessa pronunzia sulle censure in appello e violazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa motivazione.... in merito alle doglianze alla sentenza di primo grado impugnata di cui al numero II punti a) - b) - c) - d) - e) - f) del ricorso in appello». Il ricorrente sostiene, in sintesi, che la Corte anconetana avrebbe dovuto rispondere ai motivi di appello formulati in relazione alla «privazione del turno di sala operatoria del mercoledì», al «trattamento discriminatorio nell'assegnazione dei turni di guardia sostitutiva», alla «negata concessione di ferie per il giorno 26 giugno 1998», alla «mancata indicazione del dott. G.P. quale sostituto del primario in caso di sua assenza», alla «eliminazione del nome del ricorrente dal modulo prestampato del reparto di chirurgia pediatrica, ancor prima del suo licenziamento». Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto che le condotte denunciate fossero non provate o giustificate e l'appellante aveva censurato la decisione con specifici argomenti non esaminati dal giudice d'appello.
1.8. Il ricorrente si duole, con l'ottava critica, dell'omessa pronuncia e dell'omessa motivazione sul motivo di appello con il quale la sentenza del Tribunale di Ancona era stata censurata per non avere neppure considerato le numerose, sistematiche e pretestuose contestazioni di addebiti, l'esclusione dalla partecipazione ad interventi di chirurgia pediatrica non rientranti nella normale routine, il divieto di consultare le cartelle cliniche ed i registri degli interventi, la sottrazione della direzione del modulo organizzativo denominato «day hospital per pazienti oncologici».
1.9. Con il nono motivo si addebita alla sentenza impugnata «omessa, errata o insufficiente valutazione del materiale probatorio» con riferimento alle condotte tutte descritte nei precedenti motivi che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, erano state provate nella loro materialità sicché, trattandosi di atti reiterati e sistematici, doveva ritenersi sussistente anche «l'atteggiamento mobbizzante».
1.10. La decima censura denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ. e rileva che la Corte territoriale per escludere la responsabilità dell'Azienda non poteva fare leva sul comportamento del ricorrente e sul suo rifiuto a collaborare con il primario in quanto, ove venga in rilievo la salute del dipendente, il datore non può neppure invocare il concorso di colpa del danneggiato.
1.11. L'undicesima critica addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che anche condotte non sistematiche e reiterate possono fondare una domanda risarcitoria, in quanto integrano il cosiddetto straining, ovvero una situazione di stress forzato sul posto di lavoro.
1.12. Infine con il dodicesimo motivo il ricorrente si duole dell'omessa ammissione di prove decisive per la definizione del giudizio e rileva che i giudici di merito avrebbero dovuto accogliere la richiesta di esibizione della documentazione indicata negli atti introduttivi dei giudizi, necessaria per verificare la differenza di trattamento, in senso peggiorativo, rispetto al periodo antecedente alla nomina del dott. A.M..
2. E' opportuno premettere all'esame di tutti i motivi che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 21 giugno 2013 e, in relazione alle domande rigettate dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 409/2012, ha statuito sull'appello proposto il 22 marzo 2013.
E', quindi, applicabile ratione temporis l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità solo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Il vizio, inoltre, non è denunciabile, per i giudizi di appello instaurati dopo l'11.9.2012 (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter ultimo comma c.p.c.).
Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. S.U. 22.9.2014 n. 19881 e Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando si risolva nella violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., ravvisabile nel caso in cui la motivazione o manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.
Le Sezioni Unite hanno anche precisato che il vizio tipizzato dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione attuale, non riguarda la motivazione della sentenza ma concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
Il motivo, quindi, è validamente formulato ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. solo qualora il ricorrente indichi il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività".
In ordine, poi, alla preclusione posta dall'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. è stato evidenziato da plurime pronunce di questa Corte che qualora il giudice del gravame abbia confermato la decisione di primo grado il ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. fra le tante Cass. n. 5524/2014; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 17304/2018; Cass. n. 18305/2018; Cass. n. 18339/2018).
3. Poiché i motivi denunciano, per lo più congiuntamente, vizi di omessa pronuncia, omessa motivazione e di violazione di legge, occorre anche premettere che quest'ultima consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110).
E' stato inoltre evidenziato, e va qui ribadito, che il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., ricorre solo qualora manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, sicché lo stesso non può essere ravvisato né in relazione ad istanze istruttorie, rispetto alle quali l'omissione è denunciabile solo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nei limiti che la norma, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, pone (Cass. n. 6715/2013), né a fronte di pronuncia che abbia rigettato o accolto la domanda, sia pure senza compiere un analitico esame di tutti gli argomenti prospettati dalle parti, perché in detta ipotesi vanno ritenute implicitamente disattese o assorbite le questioni non espressamente esaminate ( Cfr. fra le tante Cass. nn. 29191/2017, 24155/2017, 1360/2016, 10636/2007).
In altri termini «la circostanza che il giudice d'appello non abbia dato risposta - o non abbia dato una risposta che la parte consideri adeguata - ad una o più delle argomentazioni addotte dall'impugnante a sostegno del gravame non implica, infatti, che quel giudice non si sia pronunciato sulla domanda propostagli, la quale non s'identifica con le singole argomentazioni che la sostengono. Potrà quindi aversi, in tal caso, un eventuale vizio di motivazione, ma certamente non la violazione del citato art. 112 » ( Cass. S.U. n. 9100/2015).
4. Alla luce di detti principi i motivi di ricorso devono ritenersi per lo più inammissibili e, comunque, infondati.
Va detto subito che la motivazione della sentenza, pur nella sua estrema sinteticità, soddisfa il minimo costituzionale imposto dall'art. III cost. e dall'art. 132 cod. proc. civ., perché, come evidenziato nello storico di lite, ciascuna delle domande avanzate dal G.P. è stata esaminata e rigettata per ragioni che la Corte d'Appello ha ritenuto assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione.
Ciò consente anche di escludere, per quanto sopra si è detto, il vizio di omessa pronuncia, denunciato nel primo, nel terzo, nel settimo, nell'ottavo motivo di ricorso.
4.1. Rileva, poi, la Corte che tutte le doglianze che attengono alla mancata ammissione di mezzi istruttori, all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (che si assume erroneamente limitato alle sole conseguenze pregiudizievoli asseritamente derivate dall'inalazione di gas), alla valutazione dell'elaborato peritale e delle risultanze istruttorie, sono inammissibili per le ragioni indicate al punto 2, in quanto esulano dai limiti posti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e non sono formulate nel rispetto degli oneri indicati dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014. I motivi, infatti, non indicano il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti né pongono in evidenza le ragioni della "decisività", e si risolvono piuttosto in una critica della valutazione espressa dai giudici di merito, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
4.2. Ritiene, inoltre, il Collegio che le censure con le quali si prospettano congiuntamente vizi di violazione di legge, deficienze motivazionali ed errores in procedendo siano inammissibili anche perché formulati con modalità tali da non consentire di ricondurre all'uno o all'altro vizio denunciato le argomentazioni esposte nel motivo.
Il principio secondo cui non costituisce ragione di inammissibilità del ricorso la denuncia congiunta di più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, è applicabile a condizione che la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali siano le censure riferibili alla violazione della legge sostanziale o processuale e
quali quelle relative alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. U. n. 9100/2015). La denuncia congiunta, invece, risulta non rispettosa del canone della specificità del motivo imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., allorquando, come nella specie, nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, che impedisce l'operazione di sussunzione delle censure (Cass. n. 8383/2018 che richiama Cass. S.U. n. 17931/2013).
Sulla base delle considerazioni che precedono, esclusa la fondatezza della denuncia di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., vanno per il resto ritenuti inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il dodicesimo motivo di ricorso.
5. E', invece, fondato il quinto motivo, con il quale si addebita alla Corte territoriale di avere valorizzato, per escludere la colpa dell'azienda convenuta, la circostanza che il ricorrente avesse omesso di segnalare tempestivamente l'insalubrità dell'ambiente di lavoro e di sollecitare interventi e misure.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sono dirette a tutelare il lavoratore anche nell'ipotesi in cui l'evento lesivo si verifichi per disattenzione, per negligenza, per imperizia o imprudenza del lavoratore stesso, sicché, qualora la condotta datoriale violi norme antinfortunistiche o misure di prevenzione, la responsabilità del datore può essere esclusa solo da un comportamento abnorme, anomalo ed imprevedibile, che sia autosufficiente nella determinazione dell'evento e che, in quanto tale, interrompa il nesso causale fra l'omissione ed il fatto lesivo (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 12807/2018, 7206/2018, 14468/2017, 798/2017).
E' stato, altresì, osservato che la salute del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale che impone a chi si avvale della prestazione lavorativa di anteporre al proprio interesse imprenditoriale la sicurezza di chi tale prestazione esegua. Ne discende che, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per la tecnopatia contratta o per l'infortunio subito dal dipendente, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza (Cass. n. 20533/2015 e negli stessi termini Cass. n. 14468/2017).
Alla luce di detti principi di diritto, ai quali il Collegio intende dare continuità, sussiste la violazione di legge denunciata nel quinto motivo perché non può valere ad escludere la colpa del datore di lavoro la sola circostanza che il dipendente, seppure «professionalmente adeguato ed attendibile» abbia omesso di reagire all'inadempimento datoriale, ossia di segnalare il mancato rispetto delle norme poste a tutela della sua sicurezza.
6. La sesta critica, che denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ. in relazione alla ritenuta inammissibilità della domanda risarcitoria fondata sullo stress lavorativo, non può essere scrutinata nel merito perché formulata senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ..
L'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità ma a condizione che il ricorso per cassazione risponda ai requisiti di specificità e di completezza e, quindi, che nello stesso venga riprodotto nelle parti rilevanti il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che solo quest'ultimo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale ( Cass. n. 5508/2018; Cass. S.U. n. 1416/2004).
Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto a detto onere ed inoltre non ha depositato in questa sede la sentenza passata in giudicato né ha fornito indicazioni in merito ai tempi ed ai modi della sua produzione nei precedenti gradi di giudizio.
7. Il decimo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 2087 cod. civ., non coglie a pieno la ratio della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale ha valorizzato il comportamento tenuto dal G.P. all'interno del reparto per escludere l'intento vessatorio e, quindi, lo stesso inadempimento del datore di lavoro che, nella ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, avrebbe adottato gli atti dei quali si assume oggi il carattere persecutorio in considerazione del rifiuto del ricorrente di integrarsi nella struttura e di collaborare con il primario.
La pronuncia, non censurabile in questa sede negli aspetti che attengono alla valutazione delle risultanze istruttorie, quanto ai profili di diritto non si è discostata dall'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni al dipendente medesimo (Cass. n. 18836/2013 - sulla necessità dell'intento persecutorio cfr. fra le tante Cass. nn. 17698/2014, 26684/2017, 12437/2018).
A fronte della ritenuta assenza dell'intento persecutorio, non vale richiamare i principi affermati da questa Corte in tema di rapporti fra responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. e concorso di colpa del lavoratore, giacché, come si è detto, il giudice di appello ha escluso alla radice l'inadempimento dell'azienda e, quindi, l'applicabilità della norma invocata che non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro.
8. Inammissibile è anche l'undicesima censura con la quale si addebita alla Corte anconetana di non avere valutato se i comportamenti potessero integrare gli elementi costitutivi del cosiddetto straining, ossia di una situazione di stress, comunque addebitabile a responsabilità del datore di lavoro.
Il motivo prospetta una questione, implicante accertamenti di fatto, ai quali non fa cenno la sentenza impugnata sicché il ricorrente al fine di evitare la statuizione di inammissibilità per novità della censura, aveva «l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa» ( Cass. n. 8206/2016).
Poiché detto onere non risulta nella specie assolto la censura non può essere scrutinata nel merito.
9. In via conclusiva è fondato solo il quinto motivo, la cui fondatezza, peraltro, incide unicamente sulla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, proposta nel giudizio iscritto al n. 1610/2007 R.G. Tribunale di Ancona e reiterata in appello con il ricorso del 22.3.2013, basata sul mancato rispetto della normativa volta a prevenire danni da esposizione a radiazioni ionizzanti. In relazione alle altre domande risarcitorie, invece, un nuovo esame è precluso, posto che le statuizioni contenute nella sentenza in merito all'inammissibilità di una nuova domanda fondata sullo stress lavorativo, alla mancanza di nesso causale fra esposizione a gas e danno alla salute, all'assenza degli elementi costitutivi del mobbing, statuizioni ormai intangibili in conseguenza della ritenuta inammissibilità o infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso, sono da sole idonee a sorreggere il rigetto delle ulteriori domande.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dei motivi di appello formulati avverso il rigetto della domanda di risarcimento dei danni provocati dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 5, disatteso dalla decisione gravata nella parte in cui ha attribuito rilievo all'inerzia del lavoratore per escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
La fondatezza, sia pure parziale, del ricorso rende inapplicabile l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2018