Tipologia: CCRL
Data firma: 18 settembre 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Confagricoltura e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl Toscana, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri ed impiegati agricoli, Toscana
Sommario:
Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto regionale |
Art. 18 - Esclusività di stampa |
Accordo 18 settembre 2018
Il 18.9.2018, in Firenze, alle ore 17.00, Via Alfani, n. 67, presso la sede della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana, tra: la Federazione Regionale Agricoltori della Toscana (Confagricoltura Toscana) […], e la Confederdia Toscana […], la Flai - Cgil Toscana […], la Fai - Cisl Toscana […], la Uila - Uil dei Territori Toscani […], Visto il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 23.2.2017, ed in applicazione di quanto disposto all'art. 65 dello stesso, si è stipulato il Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale (territoriale - contratto di II livello) a valere per i quadri e gli impiegati agricoli, florovivaisti e forestali, dipendenti da imprese singole, società, in forma cooperativa o, comunque, associata, situate nella Regione Toscana.
Il presente Contratto sostituisce il Contratto Collettivo Regionale stipulato in Firenze il 6.6.2014.
Il verbale di accordo consta di n. 13 documenti, per un totale di fogli dattiloscritti n. 20 compreso il presente.
L'Art. 3 del Contratto Regionale 6.6.2014 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Relazioni sindacali
I firmatari del contratto, convinti che una più stretta collaborazione tra le varie componenti rappresenti una condizione essenziale per lo sviluppo del settore, intendono a questo scopo valorizzare le relazioni sociali e concordano di costituire l’Osservatorio Regionale e di dotarlo di apposito Regolamento per il funzionamento, come specificato all'All. “F” di cui alla Nota a verbale dell'Art. 5 CCNL 23.2.2017.
L'Osservatorio seguirà nei suoi lavori anche le linee guida di cui al protocollo d'Intesa per l’agricoltura toscana, sottoscritto dalle parti stipulanti il presente contratto il 21.6.2018, riportato all'All. n. 2.
A questo proposito, condividono l’opportunità di incontri finalizzati a riflessioni comuni sullo stato del settore, le sue prospettive di sviluppo e le sue necessità formative. Detti incontri si svolgeranno, almeno due volte all'anno, su richiesta di una delle Organizzazioni firmatarie. (Vedi All. n. 2, n. 3 e n. 4)
L'Art. 8 del contratto regionale 6.6.2014 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Orario di lavoro
L'orario medio contrattuale di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali. L'orario contrattuale medio mensile è di ore 169.
La distribuzione settimanale dell'orario di lavoro sarà effettuata in cinque giorni, con il sabato libera, laddove essa sia consentita dalla organizzazione dell’azienda.
Ciò, particolarmente nei casi in cui il lavoro sia organizzato nella settimana corta e per quegli impiegati la cui presenza in azienda il giorno del sabato non sia comunque indispensabile.
Sara altresì effettuata in cinque giorni e mezzo, con mezza giornata libera di norma il sabato, nei casi in cui tale distribuzione dell'orario di lavoro sia richiesta da situazioni ed esigenze aziendali, anche riferibili a determinate figure impiegatizie.
La mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non e considerata festiva, ne agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
In applicazione dell’Art. 18, del CCNL 23.1.2017, commi 2 e 3, le aziende possono stabilire nell'anno solare un orario settimanale di 44 ore settimanali, nel limite di 85 ore annue.
Le variazioni dell'orario ordinario di lavoro e la suddivisione dell'orario nei diversi giorni della settimana, sarà disposta dal datore di lavoro, sulla base delle necessità aziendali e secondo l’Art. 55, CCNL, quando previsto.
I datori di lavoro, o chi per loro, che intendono usufruire di tale flessibilità dovranno comunicarlo agli impiegati interessati, con almeno 5 giorni di anticipo.
Il recupero delle ore lavorate avverrà nell'anno solare ad eccezione delle ore lavorate nel mese di dicembre che avrà luogo entro i mesi di gennaio/febbraio dell'anno successivo, secondo specifica programmazione, stabilita dal datore di lavoro o chi per lui, che terrà conto dei desideri degli impiegati.
Per determinate attività discontinue, concernenti funzioni di campagna e per quelle svolte in fattoria o connesse all’agriturismo ovvero per mostre, fiere, manifestazioni, degustazioni, promozioni, ecc., entro o fuori l’azienda, il datore di lavoro o chi per lui, potrà distribuire l'orario massimo giornaliero di lavoro entro una fascia oraria di 12 ore.
La disposizione contrattuale di cui sopra garantisce maggiore produttività al lavoro di cui all’Art. 1, commi 182/190, legge n. 218/2015 e modalità applicative di cui al decreto Internazionale 15.3.2016.
Nota a verbale
Le parti concordano di esaminare a livello di osservatorio regionale la problematica delle attività discontinue.
Allegati
Allegato n. 3 - Art. 3 - Contratto Collettivo Regionale
- Accordo sindacale -
Costituzione Osservatorio Regionale
Addì, 18 settembre 2018, alle ore 17,05, in Firenze, Via Alfani, n. 67, presso la sede della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana (Confagricoltura Toscana), tra la Federazione Regionale Agricoltori della Toscana, da una parte, e la Confederdia Toscana; la Flai - Cgil Toscana; la Fai - Cisl Toscana; la Uila - Uil dei Territori Toscani, dall'altra parte, si è convenuto di costituire l’Osservatorio Regionale dotato del seguente regolamento.
Art. 1
In riferimento all'Art. 3 del contratto Regionale quadri ed impiegati agricoli, florovivaisti e forestali della Toscana, le parti sottoscritte costituiscono l’Osservatorio Regionale per la Toscana.
Art. 2 - Compiti
L'Osservatorio, avendo cura di relazionarsi con i Dipartimenti regionali competenti, le Università e gli altri Enti Pubblici che curano le materie oggetto dell’attività dell'Osservatorio seguendo anche le linee indicate dal “Protocollo per l’agricoltura toscana” del 21.6.2018, ha il compito di svolgere iniziative di monitoraggio e di confronto sui seguenti temi:
1. le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
2. i fabbisogni di formazione professionale;
3. le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico sociale del settore agricolo e del sistema agroalimentare, anche attraverso contratti d'area;
4. i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
5. l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
6. la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica.
Art. 3 - Consiglio dell'Osservatorio
Il Consiglio dell'Osservatorio Regionale si compone di 8 membri designati pariteticamente dalle parti datoriali e dei lavoratori, come di seguito provvisoriamente riportato:
- Federazione Regionale Agricoltori della Toscana
- 4 membri;
- Confederdia
- 1 membro;
- Flai - Cgil.
- 1 membro;
- Fai – Cisl
- 1 membro;
- Uila - Uil
- 1 membro.
Art. 4 - Presidenza - Segreteria
Per il primo biennio la Presidenza sarà assunta da un rappresentante della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana, mentre la prima segreteria sarà affidata al rappresentante di Flai - Cgil. Per il secondo biennio le parti si riuniranno per fissare la rotazione.
Il Consiglio dell'Osservatorio si riunirà con cadenza almeno semestrale a far tempo da settembre 2018, o su richiesta di una delle Organizzazioni firmatarie, nella sede dell'Organizzazione che ha designato la Presidenza di turno, mediante convocazione inviata dal Presidente almeno 8 giorni prima della data prefissata, indicando l’ordine del giorno.
Le deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza di almeno i 4/5 dei presenti.
Art. 5 - Funzionamento
L'allegato “F” al CCNL dei quadri e impiegati agricoli e florovivaisti del 23.2.2017 e parte integrante del presente Protocollo.
Le spese ordinarie di funzionamento dell'Osservatorio sono a carico dell'Organizzazione che ha designato la Presidenza di turno.
I costi inerenti lo svolgimento di specifiche iniziative devono essere deliberati all'unanimità.