Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e
Il Ministro della Salute

 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante “Attuazione dell’articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di seguito indicato “decreto legislativo n. 81/2008”;
VISTO, in particolare, l’articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, che prevede l’istituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici;
RILEVATA la necessità di procedere alla costituzione del suddetto Comitato;
CONSIDERATO che tale Comitato - come previsto nel citato articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 - è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell’Istituto superiore di sanità, dell’ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
CONSIDERATO, in particolare, che il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, all’articolo 7, comma 1, la soppressione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) con l’attribuzione delle relative funzioni all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
CONSIDERATO che la Commissione tossicologica nazionale non è più operante - come precisato nella nota del Ministero della salute del 19 luglio 2010, n. GAB 0005632-P-19/07/2010 - e che la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro rientra nelle competenze della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
VISTO l’articolo 245, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81/2008;
CONSIDERATO che il Comitato consultivo si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTE le note del Ministero della salute, GAB/P n. 12999 del 21 novembre 2017 e GAB/P 0002539 del 9 marzo 2018, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 5486/DES - 79 SAN del 10 novembre 2017, dell’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di scienze della salute - del 30 maggio 2018, nonché dell’Istituto Superiore di Sanità n. 19111 AOO - ISS del 20 giugno 2018, con le quali sono stati designati i rispettivi rappresentanti ai fini della istituzione del Comitato consultivo di cui al presente decreto;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 ottobre 2018;
VISTO l’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante: “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale”;
 

DECRETANO

Art. 1

1. Per quanto indicato in premessa è costituito, ai sensi dell’articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, il Comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.
2. Il Comitato consultivo è composto come segue:
In rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell’Inail e dell’Istituto superiore di sanità
- dott.ssa Ludovica Malaguti Aliberti, con funzioni di Presidente
- dott.ssa Giovanna Tranfo
- dott.ssa Maria Giuseppina Lecce
In rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- dott.ssa Alessandra Pera
- prof. Claudio Colosio
- dott.ssa Maria Teresa Russo
In rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni
- dott. Roberto Calisti - regione Marche
- dott.ssa Maria Cristina Aprea - regione Toscana
- dott. Michele Mongillo - regione del Veneto.
 

Art. 2

1. Il Comitato dura in carica 2 anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 

Art. 3

1. Il supporto organizzativo e logistico è assicurato, ai sensi dell’articolo 232, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008 dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 

Art. 4

1. Ai sensi dell’articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, il Comitato di cui al presente decreto è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, i componenti del Comitato non percepiscono alcun emolumento, indennità o gettone né qualsiasi compenso comunque denominato.
Il presente decreto sarà pubblicato secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 21 novembre 2018
 

Il Ministro della salute
f.to Giulia Grillo

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f.to Luigi Di Maio