Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 novembre 2018, n. 31084 - "Tempo divisa". Onere probatorio del lavoratore di dimostrare il danno subito dalla mancata fruizione del riposo


 


Presidente Manna – Relatore Pagetta

Fatto

 



1. che la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Bennet s.p.a. al pagamento in favore di G.P. della somma di Euro 9.889,64, oltre accessori, a titolo di compenso del cd. tempo divisa; ha confermato il rigetto delle ulteriori domande con le quali il lavoratore aveva chiesto la condanna della società al pagamento del compenso relativo al tempo occorrente per recarsi dall’orologio marcatempo alla postazione di lavoro e viceversa, di somme collegate alla fruizione, oltre il sesto giorno, del riposo settimanale, di somme a titolo di risarcimento del danno da demansionamento e "mobbing"; ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale con la quale la società aveva chiesto la condanna del G. al risarcimento del danno per la condotta asseritamente diffamatoria tenuta dal dipendente; ha compensato le spese di lite.
1.1. che, per quel che ancora rileva, la conferma della statuizione di rigetto della domanda relativa al tempo impiegato per recarsi dall’orologio marcatempo alla postazione di lavoro, all’inizio del turno e viceversa, è stata fondata sulla considerazione che la prova orale aveva escluso il carattere obbligatorio di tale anticipazione la quale, pertanto, andava ricondotta al concetto di diligenza preparatoria all’adempimento della obbligazione principale, conseguendone la esclusione del diritto a un corrispettivo economico; la conferma della statuizione di rigetto della domanda connessa alla prestazione lavorativa effettuata oltre il sesto giorno, è stata fondata sulla considerazione che per l’attività prestata nel giorno di domenica il G. aveva percepito, in conformità del contratto collettivo, le relative maggiorazioni e goduto del prescritto riposo compensativo, di talché, al fine del riconoscimento della pretesa avanzata a riguardo, occorreva la dimostrazione - in concreto non offerta - che l’articolazione dei riposi aveva determinato un danno ulteriore rispetto a quello remunerato con le maggiorazioni corrisposte; la conferma della statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale è stata fondata sulla considerazione che le frasi asseritamente offensive attribuite al G. , per la loro genericità, si risolvevano in una mera manifestazione di dissenso, espressione del diritto di critica, insuscettibile di determinare una lesione all’immagine della società;
1.2. che in considerazione dell’esito finale del giudizio è stata ritenuta equa la compensazione delle spese del grado tra le parti;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.P. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo al quale ha resistito con controricorso il ricorrente principale;
3. che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.;

 

 

Diritto

 



1. che con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 1374 cod. civ. nonché della contrattazione collettiva applicabile, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la pretesa connessa al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo.
Premesso di non avere fruito, per il lavoro oltre il sesto giorno continuativo attestato dalla richiamata documentazione INAIL, di alcuna ulteriore attribuzione oltre al riposo compensativo ed alla maggiorazione per lavoro domenicale, maggiorazione concettualmente distinta da quella destinata a remunerare l’attività prestata oltre il sesto giorno, assume che, per come pacifico, la contrattazione collettiva applicabile aveva previsto una maggiorazione del 30% della paga oraria per il solo lavoro domenicale ma non specifiche forme di remunerazione del lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo; in questa prospettiva deduce che, ai sensi dell’art. 36 Cost e dell’art. 1374 cod. civ., doveva essergli riconosciuto un ulteriore compenso a tale titolo; assume, inoltre, che al di là della qualificazione del compenso quale retribuzione piuttosto che come indennizzo/risarcimento del danno da usura psico - fisica, la prova del pregiudizio sofferto sussisteva in re ipsa per il solo fatto della fruizione del riposo oltre il sesto giorno consecutivo di lavoro;
2. che con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a) d. lgs 08/04/2003 n. 66, dell’art. 2099 cod. civ. e dell’art. 36 Cost. censurando il rigetto della domanda di condanna di controparte al pagamento, quale tempo lavoro, del tempo decorrente dalla timbratura del cartellino fino al raggiungimento della postazione di lavoro ad inizio del turno. Critica la sentenza impugnata per non avere considerato il carattere obbligatorio, alla stregua della prova orale, della timbratura del cartellino quattordici minuti prima dell’inizio del turno e la prassi aziendale che prevede la retribuzione del lavoro supplementare o straordinario solo a partire dal 15 minuto;
3. che con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere integralmente compensato le spese di lite pur in presenza di accoglimento parziale della domanda;
4. che con l’unico motivo di ricorso incidentale Bennet s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 595 e 185 cod. pen. degli artt. 2043 e 2059 cod.civ., degli artt. 2 e 3 Cost. nonché omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia e/o contraddittoria motivazione. Censura la sentenza impugnata per avere, in sintesi, richiesto, al fine della configurabilità della diffamazione, l’attribuzione di un fatto determinato; critica, inoltre, la statuizione per carente motivazione in ordine al ritenuto esercizio del diritto di critica, che assume non rispettoso dei fondamentali canoni di verità e continenza;
5. che il primo motivo di ricorso principale è inammissibile per una pluralità di profili. In primo luogo esso muove dall’errata individuazione della ratio decidendi della statuizione impugnata. Il giudice di appello non ha, infatti, affermato, come sembra assumere il ricorrente principale, che per il lavoro prestato di domenica, oltre il sesto giorno continuativo, spettava la sola maggiorazione per il lavoro domenicale e non anche quella collegata all’attività espletata oltre il sesto giorno; si è infatti limitato ad accertare che in occasione delle aperture domenicali il G. era stato retribuito con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo e che aveva goduto di riposi compensativi, chiarendo che il contratto collettivo di settore, in ipotesi particolari riguardanti attività il cui funzionamento domenicale rispondeva a specifiche esigenze, prevedeva la possibilità di prestazione di lavoro nel giorno di riposo settimanale, fermo restando il diritto alla maggiorazione ed a godere di un riposo compensativo. In secondo luogo l’assunto secondo il quale il contratto collettivo non contemplerebbe alcuna specifica ipotesi di compenso per il lavoro prestato oltre il sesto giorno non è sviluppato con modalità coerenti con il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. il quale, secondo l’insegnamento di questa Corte, esige il rispetto del duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. tra le altre, Cass. 12/12/2014, n. 26174). Parte ricorrente non ha osservato tali oneri in quanto ha omesso sia di indicare in quale fase del giudizio di merito era stato prodotto il contratto collettivo sia di trascrivere il documento nelle parti di pertinenza idonee a dare contezza dell’assunto alla base della censura; infatti l’art. 144 c.c.n.l. riprodotto in ricorso non è utile a suffragare la tesi di parte ricorrente posto che esso disciplina (non il lavoro domenicale ma) per l’appunto, le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale prevedendo che le stesse siano remunerate con una maggiorazione del 30%. Alla luce delle considerazioni che precedono è da escludere la dedotta violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2074 cod. civ. mentre, quanto all’eventuale danno, in tesi non coperto dalle maggiorazioni del contratto, parte ricorrente non ha dimostrato la rituale allegazione in domanda dello stesso, anche sotto il profilo della specifica individuazione del tipo di pregiudizio connesso alle particolari modalità della prestazione lavorativa con riferimento alla mancata fruizione del riposo nel settimo giorno;
6. che parimenti da respingere è il secondo motivo del ricorso principale con il quale il G. , pur formalmente denunziando violazione di norme di diritto, incentra le proprie censure sulla contestazione dell’accertamento del giudice di appello in punto di esclusione dell’obbligatorietà dell’anticipazione della timbratura del cartellino rispetto all’orario di inizio del turno di lavoro. La censura risulta inammissibile in quanto articolata in termini non conformi all’attuale configurazione del mezzo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis per essere la sentenza impugnata stata pubblicata in epoca successiva al 10 settembre 2012 (art. 54, comma 3, d.l. n. 22/6/2012 conv. in Legge 7/8/2012 n. 134), alla stregua del quale il vizio motivazionale può essere dedotto solo sub specie di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, richiedendosi la specifica indicazione di tale fatto, del dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, del come e del quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. Un. 7/4/2014 n. 8053). Tali oneri non sono stati assolti dall’odierna ricorrente la quale si è limitata, in sintesi, a richiedere un diverso apprezzamento di circostanze di fatto tratte dalle prove testimoniali, evocate peraltro senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., già prese in considerazione del giudice di merito.
7. che il terzo motivo di ricorso è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 20/12/2017 n. 30592; Cass. 31/01/2014 n. 2149);
8. che il motivo di ricorso incidentale è infondato. Non sussiste, infatti, la dedotta violazione di norme di diritto prospettata in relazione agli artt. 595 e 185 cod. pen. degli artt. 2043 e 2059 cod.civ. posto che il giudice di appello non ha affatto collegato, come si assume, la inconfigurabilità della diffamazione alla mancata attribuzione all’azienda di uno specifico fatto, ma si è limitato a rilevare come la genericità delle affermazioni che la società aveva sostenuto essere diffamatorie, si era risolta in una mera manifestazione di dissenso non suscettibile di ledere l’immagine della società stessa;
8.1. che l’accertamento in ordine alla inidoneità lesiva della dichiarazioni del dipendente, costituente valutazione attinente al merito, censurabile solo mediante la deduzione di un vizio motivazionale (Cass. 14/03/2018 n. 6133; Cass. 24/05/2002 n. 7628), non appare inficiata dalle deduzioni della odierna ricorrente in punto di asserita violazione del principi di verità e continenza nella manifestazione del pensiero, ed è coerente con l’esercizio del diritto di critica, espressione di valori costituzionalmente tutelati dall’art. 21 Cost. (Cass. 26/10/2016 n. 21649; Cass. 22/10/1998 n. 10511). Peraltro il principio di verità non si applica all’esercizio del diritto di critica se non riguardo alla verità del mero presupposto di fatto della critica stessa (v., da ultimo,Cass. 26/10/2017 n. 25420);
9. che al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la compensazione delle spese di lite;
10. che non sussistono i presupposti per farsi luogo alla cancellazione richiesta ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ. dalla società controricorrente, delle seguenti espressioni contenute nel ricorso di controparte "in considerazione delle gravi continue ed insopportabili condotte vessatorie tenute da Bennet, il signor G. ha presentato istanza di anticipazione dell’udienza";
10.1. che, infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte il presupposto della tutela risarcitoria ex art. 89, secondo corna, cod. proc. civ. - il cui riconoscimento costituisce, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito - va escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell’esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti senza eccedere dalle esigenze difensive (v. tra le altre, Cass. 18/10/2016 n. 21031; Cass. 31/08/2015 n. 17325; Cass. 06/12/2011 n. 26195). Nel caso di specie, le espressioni utilizzate per giustificare, nell’ambito della narrativa del fatto processuale, le specifiche ragioni della richiesta anticipazione della udienza di discussione di secondo grado si pongono in relazione diretta con la vicenda narrata nelle sue scansioni processuali e, più in generale, richiamano un tema - quello del comportamento mobbizzante della società nei confronti del dipendente - riconducibile all’ambito della materia del contendere quale sviluppatasi nei gradi di merito. Il relativo contenuto non esprime alcuna particolare intento offensivo e lesivo della dignità umana nei confronti della controparte ma piuttosto evidenzia una vis polemica annoverabile nell’ambito dell’esercizio di difesa.

 

 

P.Q.M.

 



La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.