Tipologia: CIA
Data firma: 15 ottobre 2015
Validità: 18.09.2015 - 31.12.2018
Parti: Autogrill e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio-Turismo, Autogrill
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
1. Diritti di informazione e relazioni sindacali
2. Diritti sindacali
3. Sicurezza
4. D.Lgs 81/08
5. Pari opportunità
6. Tutela della dignità personale
7. Organizzazione del lavoro
8. Distribuzione orario di lavoro
9. Riposo settimanale
10. Lavoro a tempo parziale
11. Lavoro notturno
12. Ferie
13. Malattia
14. Integrazione malattia
15. Conservazione del posto di lavoro
16. Trasferta
17. Trasferimenti
18. Vitto
19. Pausa retribuita e tempo tuta
20. Quadri

 

21. Tredicesima mensilità
22. Quattordicesima mensilità
23. Apprendistato
24. Contratti a tempo determinato
25. Vestiario
26. Rotture stoviglie
27. Diritto allo studio
28. La disabilità in Autogrill
29. Responsabilità sociale
30. Welfare
31. Specifica Indennità Aggiuntiva (SIA)
32. Premio di produzione
33. Terzo elemento
34. Premio Variabile Annuo (PVA)
35. Shopping bag
36. Premio di risultato (PdR)
37. Decorrenza e durata
Allegati
Accordo RLS, 29 luglio 1999
Accordo sull’apprendistato, 22 dicembre 2004


Verbale di accordo

Il giorno 15 ottobre 2015, presso il Centro Congressi in Roma, Corso Cavour n. 50/a, si sono incontrate: Autogrill spa […] (di seguito, anche: Azienda), le Segreterie Nazionali delle OO.SS. di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil […], (di seguito, anche: OO.SS.), con la partecipazione delle RSA/RSU e delle strutture territoriali.

Premesso che
- il contesto economico dal 2008 segna una forte depressione dei consumi e del traffico su tutto il territorio nazionale con pesanti ricadute sul business della ristorazione dentro e fuori autostrada;
- il business di Autogrill spa. in Italia genera un significativo assorbimento finanziario, funzionale all'esercizio dell’attività e per sostenere il piano di investimenti;
negli ultimi 36 mesi Autogrill spa si è trovata a dovere effettuare una selezione delle proprie presenze riconfigurando pesantemente il portafoglio locali tramite cessazioni e/o cessioni di attività;
il costo lavoro costituisce un’importante voce nel conio economico dei singoli locali e dell’Azienda;
- nel quinquennio 2015-2019 oltre li 70% delle concessioni autostradali dell’Azienda saranno oggetto di scadenza e conseguente gara per il rinnovo;
- Autogrill spa ha presentato un piano industriale che prevede investimenti, azioni commerciali, azioni sul costo prodotto ed interventi su rents & royalties e sul costo lavoro, volte al rilancio dell’Azienda in Italia per invertire il trend negativo, come presupposto per tornare ad un attivo sviluppo del business nonché salvaguardare i livelli occupazionali.
Le OO.SS. e Autogrill spa condividono che il personale costituisca assieme agii investimenti ed all’innovazione una delle leve strategiche per il rilancio dell'Azienda e, pertanto, ritengono opportuna una rivisitazione del Contratto Integrativo Aziendale, al fine di renderlo coerente con le sfide del citato plano industriale, introducendo meccanismi di "pay for performance" (variabilizzazione) e di welfare.
Le OO.SS. sottolineano, inoltre, l'importante contributo del nuovo percorso di relazioni industriali appena avviato nonché gli sforzi del personale per sostenere tale piano e fare fronte alla citata situazione di crisi, sia attraverso il proprio contributo professionale, sia attraverso le innovazioni introdotte dalia presente intesa.
Le Parti, pertanto, con il presente accordo intendono riaffermare il valore strategico di corrette e moderne relazioni sindacali che vedano costantemente al centro il confronto, la partecipazione ed il coinvolgimento attivo delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso le proprie RSA/RSU.
In tale prospettiva le Parti condividono, inoltre, l'obiettivo di proteggere gli attuali livelli occupazionali attraverso azioni di monitoraggio e dialogo in merito al riordino dei servizi oil e food & beverage nei sedimi autostradali determinato dall’Atto dì indirizzo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2015.
Dopo ampia condivisone degli obiettivi, sfide e necessità le Parti sono giunte alla sottoscrizione della presente intesa che costituisce il nuovo Contratto Integrativo Aziendale (CIA), il quale annulla e sostituisce a tutti gli effetti, tutti i precedenti contratti collettivi stipulati tra l'Azienda e le OO.SS. a livello Nazionale ed in essere alla data del 3 luglio 2015 e, quindi, il verbale di accordo del 2 dicembre 1988 e tutti i precedenti accordi in esso confluiti a seguito di collazione, il verbale di accordo del 18 ottobre 1996, l’ipotesi di accordo del 20 novembre 2001 poi tramutatasi in verbale di accordo, l’ipotesi di accordo del 18 e 19 luglio 2006 poi tramutatasi in verbale di accordo, fatti salvi per i richiami a capitoli/istituti previsti dalla precedente contrattazione collettiva integrativa nazionale espressamente qui previsti.
Restano in vigore, fino alla loro naturale scadenza, gli accordi territoriali e/o di unità di vendita laddove presenti.

1. Diritti di informazione e relazioni sindacali
Le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, intendono sviluppare un sistema di relazioni sindacali e di meccanismi destinati a facilitare la fruizione dei diritti d’informazione, anche tenuto conto delle previsioni e indicazioni contenute nel CCNL dei settore Turismo Pubblici Esercizi, improntato alla reciproca correttezza e trasparenza, finalizzato ad un dialogo e confronto fra le Parti utile a favorire la comprensione e le soluzioni più idonee ai problemi aziendali e dei Collaboratori, che consenta di conseguire la più efficace e competitiva presenza sul mercato dell'Azienda sia in termini di efficienza che di soddisfazione delle esigenze del Cliente.
Quanto sopra potrà richiedersi senza duplicazione né di competenze né di oneri aggiuntivi per l’Azienda, in un articolato d'incontri sia a livello nazionale che di unità di vendita.
Le Parti convengono in particolare che l’Azienda fornisca alle OO.SS. Nazionali, in apposito incontro da tenersi di norma nel mese di Maggio, informazioni sull’andamento e sulle prospettive aziendali con particolare riferimento a! fatturato e ai risultati gestionali, all’evoluzione degli organici articolati per tipologie, agli investimenti realizzati o da realizzarsi, sia avuto riguardo a ristrutturazioni che a nuove unità di vendita, ai piani di sviluppo e commerciali, all’andamento del Premio di Risultato e dei suoi singoli parametri concordati nel presente accordo.
A livello di unità produttiva potranno realizzarsi momenti di confronto preventivo finalizzato anche al raggiungimento di eventuali intese, formalizzate relativamente a problematiche legate a:
- ristrutturazioni;
- piano ferie annuale;
- modifiche all’articolazione dell’orario di lavoro del punto di vendita;
- ore supplementari;
- significative innovazioni: di prodotto, di tecnologia, di processo;
- dismissioni e scadenze concessioni;
- franchising;
- terziarizzazione;
- modifiche significative di organizzazione del lavoro,
oltre al monitoraggio relativo all'andamento dei parametri che costituiscono il Premio di Risultato, cosi come previsto nello specifico capitolo.
Le Parti confermano che il sistema dei diritti di informazione e di relazioni sindacali cosi come descritto e definito risponde al comune obiettivo sia di agevolare il passaggio di informazioni a livello nazionale e/o di punto di vendita, che di rendere esigibile il confronto costruttivo/preventivo, relativamente alle problematiche a livello locale.
Le Parti concordano, inoltre, nell’ipotesi in cui il confronto preventivo a livello di punto di vendita dovesse configurare posizioni fra loro contrastanti e non conciliabili, di rendere parimenti esigibile un ulteriore confronto, ricorrendo reciprocamente al livello di responsabilità immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto l'originario confronto, sempre al fine di prevenire e/o ricomporre eventuali conflitti.
Le Parti procederanno annualmente a valutare gli effetti della presente procedura.

2. Diritti sindacali
L’Azienda riconosce le strutture sindacali aziendali, le RSU o, in alternativa, le RSA.
L’Azienda estenderà la tutela prevista dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 ai dipendenti dei locali con meno di 15 addetti.
Viene riconosciuto il diritto di assemblea, di cui all’art. 20 della citata legge 300/70, presso una sola unità produttiva, ai dipendenti della stessa Azienda in forza presso diverse unità produttive, salvaguardando la continuità del servizio nei locali di appartenenza dei partecipanti all’assemblea interaziendale.
[…]

3. Sicurezza
Le Parti convengono, di riconfermare la Commissione tecnica congiunta a livello nazionale e concordano ne! ritenere e considerare la sicurezza e la tranquillità personale di tutti gli operatori, quali beni principali da tutelare e preservare attraverso l’adozione di misure specifiche a ciò indirizzate.
Le Parti convengono quanto segue in ordine alla Commissione tecnica congiunta:
• sarà composta da 6 componenti designati dalle OO.SS. Nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil e 6 di nomina aziendale:
• potrà avvalersi di esperti esterni indicati di comune intesa dalle Parti;
• si riunirà periodicamente due volte l’anno, orientativamente una volta prima del periodo pasquale e la seconda sul finire dell’anno, ferma restando la possibilità di riunirsi in via straordinaria qualora si verificassero eventi la cui gravità oggettivamente lo richieda;
• le riunioni sono valide con la presenza di almeno sette componenti, di cui almeno tre di parte sindacale;
• di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale;
• i componenti di parte sindacale potranno formulare proposte e osservazioni sulle decisioni dell'Azienda in materia;
• potrà assumere decisioni vincolanti per le Parti con il parere favorevole di almeno sette componenti;
• le spese di funzionamento relative all’effettuazione delle riunioni sono a carico dell’Azienda;
• i permessi retribuiti dei componenti dipendenti dall’Azienda, necessari alla partecipazione alle riunioni, non sono computabili nel monte ore relativo alle singole unità di vendita.
L'Azienda fornirà alla Commissione l’elenco semestrale completo di tutti gli episodi di piccola delinquenza e criminalità verificatisi nei locali in cui viene espletata l’attività di Autogrill spa; tale elenco sarà realizzato sulla base delle segnalazioni dei dipendenti formulate nell’apposito registro istituito presso ciascuna unità di vendita, garantendo un uso riservato delle stesse e verrà integrato da segnalazioni circostanziate che potranno essere
Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
- individuare le zone o le unità di maggiore criticità, nonché le soluzioni e gli interventi prioritari e più idonei in relazione alla tipicità ed alla ricorrenza degli episodi contrari alla sicurezza delle persone e delle cose;
- informare di tali soluzioni sia le autorità amministrative locali e di pubblica sicurezza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, sia le Società petrolifere e quelle che gestiscono i tronchi autostradali, nonché le OO.SS. competenti per territorio e le RSA/RSU;
- procedere in via istituzionale ai monitoraggio di situazioni critiche raccolte attraverso specifica modulistica, compilata localmente, anche sulla base delle segnalazioni contenute nel registro istituito presso ciascun punto vendita e costantemente aggiornate, e potrà formulare suggerimenti e proposte a carattere di intervento sulle istituzioni, tecniche e organizzative, finalizzati a configurare possibili soluzioni che l’Azienda si impegna ad esaminare ed alle quali fornirà risposta di norma entro i 30 giorni successivi. Più specificatamente nei locali direttamente interessati e per il periodo in cui si manifesteranno i fenomeni sopra ricordati, l’Azienda interviene sia utilizzando specifiche intese con gli Enti preposti alla Sicurezza (Polizia Stradale e Questure), sia utilizzando società di vigilanza esterne, sia attuando altre iniziative idonee.
Qualora il dipendente o i dipendenti del turno notturno ritenessero necessario, in presenza di reale pericolo imminente per la sicurezza personale o l’integrità della struttura, procedere a temporanea chiusura dell’esercizio, l’Azienda verificato l’evento anche sulla scorta di una relazione dettagliata compilata dal dipendente o dai dipendenti, provvederà qualora lo ritenga necessario, ad inoltrare esposto all’Autorità competente.

4. D.Lgs 81/08
Le Parti recepiscono e confermano all’interno della presente intesa, sia quanto previsto dal medesimo capitolo nel verbale di accordo del 1° ottobre 1996, che quanto definito nell’accordo siglato il 29 luglio 1999 relativo all’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (vedi: allegato 1).
Confermano, altresì, l’impegno a che la formazione necessaria si sviluppi e venga erogata preferibilmente attraverso te strutture paritetiche rappresentate dagli Enti Bilaterali Territoriali laddove questi ultimi siano in grado di garantirla.
Le Parti convengono sulla necessità di istituire un’apposita “Commissione” a livello Nazionale, composta da un Rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente intesa oltreché da almeno tre Rappresentanti dell’Azienda, avente lo scopo di monitorare l’andamento del sistema di gestione “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi del D.Lgs 81/08.
In tale occasione, saranno fornite anche informazioni sulle azioni che l’Azienda intende intraprendere in materia.
La Commissione si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le spese di funzionamento relative all’effettuazione delle riunioni sono a carico dell’Azienda; i permessi retribuiti dei componenti dipendenti dall'Azienda, necessari alla partecipazione alle riunioni, non sono computabili nel monte ore relativo alle singole unità di vendita.

5. Pari opportunità
Le Parti convengono di mantenere una Commissione per le "Pari Opportunità" composta pariteticamente da sei rappresentanti designati dall'Azienda e sei rappresentanti designati dalie OO.SS. Nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.
La Commissione avrà l'incarico di svolgere attività di studio e di ricerca al fine di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici, nonché le misure atte a superarle.
L’Azienda fornirà annualmente i dati relativi all’andamento dell'occupazione, disaggregati ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 125/1991.
Inoltre la Commissione, attraverso lo studio e l'approfondimento della legislazione vigente in materia, valuterà la individuazione di misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile, anche attraverso Io studio e la promozione di specifici progetti di azioni positive, ricercando possibili finanziamenti, sia nazionali che internazionali.
L'Azienda si farà carico di eventuali oneri relativi ad altre iniziative concordate in Commissione, nonché dei permessi retribuiti necessari per la partecipazione alla stessa.
Le Parti prevedono relativamente all'Istituto dei “Congedi Parentali”, di avviare un percorso di confronto finalizzato all'inserimento della maternità ad ore.

6. Tutela della dignità personale
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale dovranno essere improntanti alla reciproca correttezza.
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea in tema di Tutela della Dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, l'Azienda si impegna ad attuare tutte le iniziative atte a prevenire e scoraggiare atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, contrastando fermamente qualsivoglia discriminazione di genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, o legata a condizioni personali e sociali.
Per molestia sessuale si intende ogni tipo di comportamento a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o scritto.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti l’Azienda continuerà a favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato sul rispetto e sulla reciproca correttezza.
Qualora si verifichino episodi che rientrino nella materia di cui al terzo comma, la lavoratrice o il lavoratore potranno denunciare tali episodi alla Direzione HR, anche attraverso la propria Organizzazione Sindacale e/o la RSU/RSA.
L'accertamento dei fatti avverrà nel pieno rispetto dei diritti di legge e di contratto garantendo l’adeguata riservatezza.

7. Organizzazione del lavoro
L’organizzazione del lavoro delle singole unità dì vendita sarà oggetto di confronto finalizzato al raggiungimento di un’intesa tra l’Azienda e le OO.SS. e le RSA/RSU dei singoli locali, finalizzandola agli obiettivi di efficienza e produttività, d'arricchimento professionale dei lavoratori, dì servizio alla clientela, di equa ripartizione dei carichi e dei ritmi di lavoro, di bilanciamento vita-lavoro.
Attraverso l’organizzazione del lavoro le Parti convengono di dare risposta ai problemi specifici dell’Azienda, alla programmazione delle ferie e del loro smaltimento, alle punte stagionali, alla variabilità dei flussi di clientela concordando e programmando con gli organismi sindacali la distribuzione individuale e collettiva degli orari di lavoro stagionali, anche attraverso l'adozione temporaneamente concordata, di orari di lavoro per i! personale a part lime superiori all’orario contrattuale individuale.
Le Parti, altresì, condividono che il lavoro notturno nelle sue implicazioni in materia di presidio, sicurezza, disagio, qualità del servizio al cliente, sarà oggetto di confronto in relazione alle peculiarità locali.

8. Distribuzione orario di lavoro
L’orario settimanale di lavoro del personale full time è distribuito, di norma, su cinque giorni; le modalità di applicazione degli orari di lavoro e la distribuzione dei turni, saranno oggetto di confronto finalizzato al raggiungimento dell'intesa, a livello territoriale tra le RSA/RSU ed i rappresentanti dell’Azienda.
Potranno essere godute, consecutivamente, le due giornate di riposo laddove, tenendo conto delle esigenze dell’Azienda e dei lavoratori, se ne ravvisi la possibilità.
Nell'intento di agevolare una corretta programmazione della propria attività lavorativa, a tutto li personale sarà comunicato, anticipatamente allo svolgimento del turno, un programma di lavoro minimo quindicinale.

9. Riposo settimanale
Ogni cinque settimane di lavoro i dipendenti che prestano servizio nei locali lungo la rete autostradale potranno godere, nel giorno di domenica, uno dei riposi spettanti.
In tal caso, di norma, non potranno essere godute consecutivamente le due giornate di riposo.

10. Lavoro a tempo parziale
Le Parti riconfermano i principi contenuti nel CCNL del settore Turismo Pubblici Esercizi relativamente alle prestazioni lavorative a tempo parziale.
Tale forma contrattuale si dimostra, peraltro, anche idonea ad assicurare occasioni lavorative a categorie di persone quali, essenzialmente, giovani e donne che necessitano di opportunità complementari e/o di parziale sostegno. In tale ottica l’Azienda si dichiara disponibile ad acconsentire alla trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il periodo successivo al parto e fino al 36esimo mese di età del bambino nonché per 12 mesi in caso di adozione dì minori di età fino a 8 anni.
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il periodo successivo al parto e fino al 36° mese di età del bambino, nonché per 12 mesi in caso di adozione di minori di età fino a 8 anni. La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, su base volontaria, avverrà tenendo conto delle esigenze tecnico produttive del locale di appartenenza e salvaguardando la flessibilità che tale istituto contempla, fermo restando il livello di inquadramento e la professionalità acquisita; la distribuzione dell’orario verrà definita d’intesa con la Direzione del locale anche alla luce delle esigenze manifestate dal/la richiedente. Al termine dell'utilizzo di tale istituto il/la lavoratore/lavoratrice riprenderà l’attività a tempo pieno alle precedenti condizioni.
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di tempo limitato, per gravi esigenze di salute familiari regolarmente documentate. La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale sarà possibile per l’assistenza a familiari entro il 2° grado civile di parentela e per un periodo massimo di 4 mesi non ripetibile, tenuto conto delle esigenze tecnico produttive del locale di appartenenza e di inquadramento e la professionalità acquisita. La distribuzione dell’orario verrà definita d'intesa con la Direzione del locale, anche alla luce delle esigenze manifestate dai/la richiedente. Qualora per esigenze tecnico-organizzative non fosse possibile concedere il periodo di trasformazione richiesto se non parzialmente, il richiedente, nel caso permanessero ragioni di necessità, potrà richiederne il completamento al venir meno delle esigenze tecnico-organizzative che ne avevano impedito l'integrale accoglimento. Al termine dell'utilizzo di tale istituto il/la lavoratore/lavoratrice riprenderà l'attività a tempo pieno alle precedenti condizioni.
[…]
In relazione alla peculiarità dei flussi di attività ed alla necessità di assicurare adeguati livelli di servizio, il riposo settimanale sarà attribuito, negli specifici orari individuali, con le modalità che seguono, al fine di consentirne la determinabilità nell'ambito dei turni assegnati. Per i lavoratori part time il cui giorno di riposo settimanale sia stato attribuito in giorno diverso dalla domenica, l’Azienda garantirà, anche attraverso l’applicazione delle clausole flessibili, il godimento di un giorno di riposo nella giornata di domenica ogni 5 settimane, compensando in tal modo la maggiorazione prevista dal successivo capitolo “clausole flessibili”, che pertanto non trova applicazione.
In caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali, sarà comunque garantito un riposo settimanale nella giornata di domenica, ogni 5 settimane. Nel caso di turnazione su cicli composti da un numero di settimane inferiori a 5, sarà parimenti garantito un riposo domenicale nella quinta settimana. In tal caso le ore di lavoro previste nella giornata di domenica dall’orario individuale, saranno prestate in una delle giornate di riposo previste per tale settimana.
[…].

11. Lavoro notturno
Con decorrenza dal luglio 2015, si conviene che per orario notturno si intende quello effettuato tra le ore 23.00 e le ore 06.00 del mattino […]

18. Vitto
Il personale che svolge l'attività nei locali muniti di ristorante potrà consumare, per ogni giornata di presenza, un pasto composto da un primo, un secondo, un contorno, una porzione di frutta ed una bevanda, con (’esclusione di piatti speciali.
Nei locali nei quali non è possibile la consumazione del pasto come sopra definito, potrà essere consumato o un menù tra quelli presenti in offerta al pubblico, o tre pezzi, frutta compresa, con una bevanda.
La consumazione del pasto per il personale con prestazione lavorativa superiore alle 6 ore che svolge attività nei locali autostradali, avverrà in un tempo massimo di 20 minuti che saranno retribuiti e che faranno parte del nastro orario giornaliero. L’interruzione del lavoro per il pasto sarà segnalato dalla timbratura del badge e così pure la fine dell'interruzione.
L’Azienda opererà per l’attuazione della sostituzione del lavoratore che debba usufruire dei venti minuti della consumazione del pasto, laddove tale sostituzione sia tecnicamente possibile, anche ricorrendo ai Responsabile dell’esercizio.

19. Pausa retribuita e tempo tuta
Fermo restando quanto previsto al precedente punto, ai fini della consumazione del pasto per il personale operante nel settore autostradale con prestazione lavorativa giornaliera superiore a 6 ore, viene istituita una pausa individuale retribuita della durata di 10 minuti giornalieri, a valere per tutto il personale a tempo parziale e da utilizzarsi in un’unica soluzione all’interno del turno di lavoro se inferiore alle 6 ore giornaliere (orizzontale).
Parimenti viene istituita per il personale a tempo parziale qualora svolga un turno di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere (verticale), e per il personale a tempo pieno operante in turni avvicendati di 8 ore giornaliere, una pausa individuale retribuita della durata di 10 minuti giornalieri da utilizzarsi anche in due periodi di 5 minuti ciascuno collocati rispettivamente nella prima e nella seconda metà del turno giornaliero.
Nelle realtà operative non autostradali ad eccezione della sede, sia per il personale a tempo pieno che per il personale a tempo parziale qualora svolga un turno di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere (verticale), viene istituita una pausa individuale retribuita della durata di 20 minuti, da utilizzarsi in due momenti separati di pari lunghezza (10 minuti) collocati rispettivamente nella prima e nella seconda metà del turno giornaliero, o anche in un’unica soluzione.
Vengono applicati i sotto elencati criteri:
- il godimento della pausa non potrà avvenire in coincidenza di momenti di picco dell’attività commerciale del punto di vendita;
- il godimento della pausa non potrà iniziare o terminare in coincidenza dell’inizio o della fine dell'orario di lavoro giornaliero.
L'utilizzo della pausa deve sempre essere preventivamente dichiarato al proprio Superiore. A livello di unità operativa potranno essere definite specifiche modalità applicative nel rispetto delle linee guida qui definite.
Le Parti riconoscono che nel disciplinare quanto previsto nel presente capitolo “Pausa” hanno inteso anche regolamentare ed indennizzare il tempo di vestizione e svestizione di tutto il personale dipendente.
[…]

23. Apprendistato
Le Parti richiamano le disposizioni del verbale di accordo del 22 dicembre 2004, laddove non superate dal vigente CCNL del settore Turismo Pubblici Esercizi (vedi: allegato 2).

24. Contratti a tempo determinato
A far data dal 1° luglio 2015 ed in attesa del rinnovo del CCNL del settore Turismo Pubblici Esercizi, il numero complessivo di contratti a termine nell'Azienda, non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato; sono, comunque, esenti dai predetti limiti quantitativi, i casi previsti dalla legge. Questa disciplina, da ritenersi pertanto transitoria, decadrà se sostituita da analoga normativa prevista dal CCNL.
Qualora ciò non avvenga, le Parti si incontreranno per valutarne gli effetti.
[…]

28. La disabilità in Autogrill
Autogrill spa si pone l'obiettivo di agevolare e favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili e svantaggiate all’interno della propria organizzazione del lavoro, anche attraverso la definizione e promulgazione di apposita procedura aziendale.
Obiettivo specifico di tale procedura è quello di individuare momenti specifici che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilita nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro più adatto.
Tale intento aderisce, quale logico continuum, al concetto cardine della L. 68/99 del "collocamento mirato” e ne rappresenta la concretizzazione a livello aziendale.
Tale procedura pertanto dovrà assicurare, grazie anche all’intervento della struttura medica aziendale: l’effettuazione di visita medica mirata e propedeutica all’Inserimento;
l’identificazione delle modalità più coerenti per io svolgimento della prestazione lavorativa sia in termini di collocazione oraria che di mansione richiesta.
Per quanto rileva l’accoglienza di clientela disabile, Autogrill spa concorda con l’esigenza che il proprio personale si relazioni con attenzione, rispetto e sensibilità, modalità comportamentali queste peraltro normalmente utilizzate.
L'Azienda provvederà, nei modi e con gli strumenti opportuni, ad individuare corrette modalità di specifica sensibilizzazione su! tema per i propri collaboratori, anche attraverso specifici interventi formativi.

29. Responsabilità sociale
Autogrill spa fonda le proprie radici sulla convinzione che sia necessario perseguire uno sviluppo sostenibile in modo tale che la performance economica e l'attenzione agli uomini ed all’ambiente siano intimamente legate.
Che si tratti di tutela delle condizioni di lavoro dei propri collaboratori, di sicurezza alimentare o di difesa dell'ambiente, Autogrill spa si pone l’obiettivo di essere promotore di iniziative a favore dello sviluppo sostenibile e del progresso civile ed economico.
L'azione dell'Azienda in materia di responsabilità sociale si può articolare in iniziative che riguardano;
- lo sviluppo dell'occupazione, anche volto a favorire l’inserimento nel ciclo produttivo di lavoratori appartenenti a categorie deboli;
- la tutela delle condizioni di lavoro, della sicurezza ed integrità fisica dei propri collaboratori, richiedendo io stesso impegno anche ai propri partners commerciali e fornitori, garantendo il rispetto dei principi sociali fondamentali enunciati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardanti, in particolare, il rifiuto del lavoro infantile e dello sfruttamento minorile, la non discriminazione, la tutela della diversità;
- la garanzia verso i consumatori di prodotti sicuri, favorendo l’ascolto dei clienti per meglio identificare i loro bisogni;
- la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, dalla scelta dei materiati al processo di smaltimento e/o loro riutilizzo.