Responsabilità del legale rappresentante della ditta R.M. Costruzioni s.r.l. per i seguenti reati:
1)in base al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 15, comma 1, e art. 89, comma 2, lett. a), perchè aveva omesso di dotare un cantiere edile da lui gestito di cassetta di medicazione o pacchetto di pronto soccorso;
2) in base al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11 e art 389, lett. b) perchè aveva omesso di delimitare la zona di rotazione della gru a bandiera in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere.
Sussiste.
Ricorre in Cassazione - Respinto.
La Corte afferma che: " l'obbligo di dotare il cantiere di una cassetta di pronto soccorso, di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 15 incombeva al titolare della società che aveva assunto l'appalto per l'esecuzione dei lavori nel cantiere stesso, ovverosia alla s.r.l. R.M. Costruzioni, di cui R.M. era legale rappresentante.
A nulla rileva che l'appalto concesso alla R.M. Costruzioni avesse per oggetto tutti i lavori del cantiere o solo una piccola parte degli stessi - come asserisce il ricorrente - giacchè l'obbligo grava sul datore di lavoro, per la tutela dei lavoratori dipendenti, in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento dei lavori, piccoli o grandi che questi siano.
Nè può sostenersi che detto obbligo gravasse invece sul committente, anche ammettendo - come meramente asserisce il ricorrente - che il cantiere fosse gestito dalla società S., la quale l'aveva parzialmente affidato in subappalto alla R.M. Costruzioni.
Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 nel regolare la sicurezza dei lavoratori per i casi di lavori affidati in appalto all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, non sostituisce il committente all'appaltatore come destinatario degli obblighi prevenzionali, ma si limita a coinvolgere anche il committente in alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione: resta però ferma la responsabilità dell'appaltatore per la inosservanza degli obblighi prevenzionali che gravano su di lui."
Infine, "anche ammettendo - sempre sulla base delle mere asserzioni fattuali del ricorrente - che la gru fosse nella esclusiva disponibilità della società S. perchè doveva essere utilizzata per lavori di competenza della stessa, restava a carico della società subappaltatrice R.M. Costruzioni, e quindi a carico del legale rappresentante R.M., l'obbligo previsto dal predetto art. 11 di difendere i posti di lavoro e di passaggio di pertinenza dei propri dipendenti contro i rischi di caduta o di investimento derivanti dalle manovre della gru."
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
R.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa il 3.4.2008 dal Tribunale monocratico di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
b) D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 15, comma 1, e art. 89, comma 2, lett. a), perchè - nella qualità di legale rappresentante della ditta R.M. Costruzioni s.r.l. - aveva omesso di dotare un cantiere edile da lui gestito di cassetta di medicazione o pacchetto di pronto soccorso;
2.2 - mancanza e contraddittorietà della motivazione, laddove il giudice di merito ha omesso di valutare che, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 era la società committente a dover predisporre le tutele minime per la sicurezza del cantiere, come la cassetta di pronto soccorso, la cui omissione era stata contestata all'imputato;
2.3 - mancanza e manifesta illogicità di motivazione, laddove il giudice di merito ha omesso di considerare la situazione concreta del cantiere, in relazione alla quale andava valutata l'osservanza degli obblighi prevenzionali.
In particolare, la sentenza impugnata non ha adeguatamente considerato che la gru in questione era disattiva da mesi e quindi non poteva costituire pericolo per i lavoratori;
2.4 - ancora mancanza e manifesta illogicità di motivazione, giacchè il giudice di merito non ha considerato che la gru era nella disponibilità della società committente e non della ditta appaltatrice, sicchè l'imputato era responsabile soltanto delle macchine e attrezzature necessarie per i lavori a lui commissionati, e non della gru.
Vanno anzitutto disattese le prime due censure (nn. 2.1 e 2.2), afferenti al reato contestato nel capo b) della imputazione.
Infatti, l'obbligo di dotare il cantiere di una cassetta di pronto soccorso, di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 15 incombeva al titolare della società che aveva assunto l'appalto per l'esecuzione dei lavori nel cantiere stesso, ovverosia alla s.r.l. R.M. Costruzioni, di cui R.M. era legale rappresentante.
A nulla rileva che l'appalto concesso alla R.M. Costruzioni avesse per oggetto tutti i lavori del cantiere o solo una piccola parte degli stessi - come asserisce il ricorrente - giacchè l'obbligo grava sul datore di lavoro, per la tutela dei lavoratori dipendenti, in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento dei lavori, piccoli o grandi che questi siano.
Nè può sostenersi che detto obbligo gravasse invece sul committente, anche ammettendo - come meramente asserisce il ricorrente - che il cantiere fosse gestito dalla società Sedi, la quale l'aveva parzialmente affidato in subappalto alla R.M. Costruzioni.
Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 nel regolare la sicurezza dei lavoratori per i casi di lavori affidati in appalto all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, non sostituisce il committente all'appaltatore come destinatario degli obblighi prevenzionali, ma si limita a coinvolgere anche il committente in alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione: resta però ferma la responsabilità dell'appaltatore per la inosservanza degli obblighi prevenzionali che gravano su di lui.
4 - Parimenti infondati sono gli ultimi due motivi di ricorso (nn. 2.3 e 2.4), relativi alla contravvenzione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11 contestata nel capo e) della imputazione.
Anche ammettendo - sempre sulla base delle mere asserzioni fattuali del ricorrente - che la gru fosse nella esclusiva disponibilità della società Sedi, perchè doveva essere utilizzata per lavori di competenza della stessa, restava a carico della società subappaltatrice R.M. Costruzioni, e quindi a carico del legale rappresentante R.M., l'obbligo previsto dal predetto art. 11 di difendere i posti di lavoro e di passaggio di pertinenza dei propri dipendenti contro i rischi di caduta o di investimento derivanti dalle manovre della gru.
Sotto questo profilo, non era rilevante - come ha opportunamente osservato già il giudice di merito - che la gru fosse inattiva da mesi, posto che le norme di sicurezza contro i rischi esistenti negli ambienti di lavoro prescindono dalla attualità dei rischi medesimi.
5 - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009