PROTOCOLLO DI INTESA

TRA
 

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (Inail) - Direzione Regionale per la Lombardia (di seguito Inail) con sede in Milano c.so di Porta Nuova 19, nella persona del Direttore Regionale Dottor Antonio Traficante, domiciliato per la carica presso detta sede

E

Afol Metropolitana di Milano (di seguito AfolMet) con sede in Milano via Soderini, 24, nella persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe Zingale domiciliato per la carica presso detta sede
 

PREMESSO CHE

• la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 all'art. 1 comma 166 attribuisce all’Inail ulteriori competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
• il regolamento Inail “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” dell’11 luglio 2016 e le successive circolari Inail n. 51 del 30 dicembre 2016 e n. 30 del 25 luglio 2017 disciplinano gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro e l’inserimento in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta
• il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” ridefinisce le competenze in materia di collocamento mirato e, più in generale, di servizi al lavoro e istituisce la "rete dei servizi per le politiche del lavoro".
 

CONSIDERATO CHE

• l’inserimento lavorativo dei soggetti in situazione di difficoltà costituisce un aspetto cruciale del più ampio processo di inclusione, reinserimento, sociale e promozione del benessere e si configura quale linea di intervento chiave per le politiche sociali
• da anni la strategia europea per l’occupazione sollecita, in questo ambito, l’adozione di misure che combattano gli ostacoli all’ingresso e/o al reingresso dei soggetti esclusi dal mondo del lavoro
• il quadro altamente differenziato della normativa e dei soggetti/istituzioni competenti per la presa in carico degli interessati rende necessario promuovere strumenti condivisi che, a livello territoriale, mettano in comune strategie, risorse e metodologie di lavoro volte a favorire percorsi di inserimento lavorativo
• sussiste una convergenza di interessi dei soggetti firmatari del presente protocollo a porre in essere una collaborazione volta alla sempre più sentita esigenza di "fare rete" tra istituzioni che concorrono a comuni obiettivi di tutela dell'occupazione
 

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Inail e AfolMet collaboreranno per raggiungere il comune obiettivo di informazione e formazione sulle modalità di reinserimento lavorativo delle persone con disabilita da lavoro per l’area territoriale di Afol Metropolitana.
In particolare, Inail si impegna a:
- mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego materiale formativo/informativo dell’Istituto, da distribuire ad aziende e persone con disabilità
- formare con iniziative mirate (momenti formativi di circa 4 ore) operatori dei Centri per l’Impiego e dei Servizi al Lavoro, affinché possano fornire informazioni agli utenti sulle opportunità di reinserimento offerte dall’Istituto
- partecipare in qualità di relatore a incontri organizzati da AfolMet che prevedano il coinvolgimento di aziende e/o agenzie del lavoro.
AfolMet, si impegna a:
- mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego, degli sportelli lavoro, dei Servizi di Inserimento lavorativo per persone disabili, materiale formativo/informativo, da distribuire ad aziende e a persone con disabilità, sulle opportunità di reinserimento e/o inserimento offerte dall’Istituto
- prevedere momenti formativi rivolti a operatori dei Centri per l’Impiego e dei Servizi al Lavoro, affinché possano fornire informazioni agli utenti sulle opportunità di reinserimento e inserimento lavorativo offerte dall’Istituto
- partecipare ad eventi pubblici organizzati dall’Istituto per presentare le opportunità formative e lavorative per invalidi del lavoro in merito al loro ingresso nel mercato del lavoro
Inail e AfolMet, inoltre, si impegnano, dove se ne ravvisi la necessità, a organizzare congiuntamente eventi di sensibilizzazione sugli istituti della legge 68/99 con aziende, amministrazioni comunali, enti ospedalieri, volti a favorire il reinserimento e/o l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

ONERI
Il presente accordo è a titolo gratuito e non comporta oneri tra le parti.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA
I dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto, vengono trattati secondo il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (Gdpr), esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione della presente convenzione, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.

CODICE ETICO
Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici etici e di comportamento adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute. La violazione di Codici etici e di comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine e onorabilità.

DURATA
Il presente accordo ha validità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione. L’accordo può essere rinnovato su richiesta di una delle parti per un massimo di tre anni.

FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Milano.

ALTRE DISPOSIZIONI
Il presente protocollo viene redatto nella forma di scrittura privata non autenticata ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella - Allegato B - annessa al D.p.r. n. 642/72.
Il presente protocollo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986. Se richiesta, l'imposta di registro sarà a carico delle Parti contraenti secondo legge.

Per Inail Direzione Regionale per la Lombardia
Il Direttore Regionale ANTONIO TRAFICANTE

Per Afol Metropolitana
Il Direttore Generale GIUSEPPE ZINGALE


Fonte: inail.it