Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
G.U. 31 dicembre 2018 n. 302 - S.O. n. 62
Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 8580/2019; Cass. Civ. 10230/2019; Cass. Civ. 11114/2019; Cass. Civ. 13645/2019; Cass. Civ. 12041/2020; Cass. Civ. 17967/2021; Cass. Civ. 4209/2022; Cass. Civ. 30977/2022; Cass. Civ. 33423/2022; Cass. Civ. 3694/2023;
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
PARTE I
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell’allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui all’allegato 1 annesso alla presente legge, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all’articolo 17.
2. L’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l’anno 2019. L’aliquota ordinaria dell’IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l’anno 2019, è incrementata di 0,3 punti percentuali per l’anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l’anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE)
n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
4. All’articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni ».
5. All’articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni di euro per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi ».
6. Il comma 3 dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.
7. Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 17,7 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
9. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:
« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario di cui al comma 54:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate »;
b) al comma 56, le parole: « dei requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « del requisito »;
c) al comma 57, le lettere d) e d-bis)
sono sostituite dalle seguenti:
« d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro »;
d) al comma 65, lettera c), le parole:
« ai limiti » sono sostituite dalle seguenti:
« al limite »;
e) al comma 71, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « il requisito »;
f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;
g) al comma 74, terzo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;
h) al comma 82:
1) al primo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;
2) al terzo periodo, le parole: « sussistano le condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »;
3) al quarto periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti:
« della condizione »;
i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;
l) al comma 87, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio ».
10. L’allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall’allegato 2 annesso alla presente legge.
11. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:
« 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».
13. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
14. I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l’attività di insegnamento
a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
15. L’imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
16. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 13.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra
65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l’aliquota del 20 per cento.
18. Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 17:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
19. Non possono applicare l’imposta sostitutiva di cui al comma 17:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
20. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.
21. I contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
22. I contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
23. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8:
1) al comma 1, le parole: « derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle » sono soppresse;
2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: « Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi »;
b) all’articolo 56, comma 2, la parola:
« complessivo » è soppressa;
c) all’articolo 101, comma 6, le parole:
« nei successivi cinque periodi d’imposta » sono soppresse;
d) all’articolo 116:
1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;
2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo ».
24. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 23 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
25. In deroga al primo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 23 del presente articolo, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
26. Le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
a) nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
b) nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
27. Il comma 1-quater dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituito dal seguente:
« 1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ».
28. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’articolo 102 del citato testo unico;
b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
29. Ai fini del comma 28:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;
c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. L’incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all’attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
30. Ai fini dei commi 28 e 29, per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:
a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 dell’esercizio successivo;
b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 28 che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 28 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 28 dell’esercizio successivo;
c) la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 28 è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 dell’esercizio successivo.
31. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 28 a 30 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
32. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 28 a 30 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 28 a 30.
33. Le disposizioni dei commi da 28 a 32 sono applicabili, anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall’articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote di cui all’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
34. Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.
35. È istituita l’imposta sui servizi digitali.
36. Sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.
37. L’imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
a) veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
b) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
38. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37 resi a soggetti che, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.
39. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.
40. Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta se l’utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:
a) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere a un’interfaccia digitale;
b) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se:
1) il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d’imposta;
2) il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l’utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d’imposta che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;
c) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati generati dall’utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un’interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d’imposta o di un periodo d’imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d’imposta.
41. L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3 per cento all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta. Con il decreto di cui al comma 45 può essere previsto che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali sia nominata una singola società del gruppo.
43. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 36 devono fare richiesta all’Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 46. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali.
44. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
45. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell’imposta sui servizi digitali.
46. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative delle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali.
47. Le disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 45.
48. Dall’attuazione della disciplina contenuta nei commi da 35 a 50 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
49. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull’attuazione della disciplina relativa all’imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell’aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
50. I commi da 1011 a 1019 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.
51. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato.
52. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la disposizione di cui al comma 51.
53. L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:
« Art. 10-bis. – (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) – 1. Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato ».
54. All’articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera c), il capoverso 6-quater è sostituito dal seguente:
« 6-quater. I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato ».
55. All’articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo »;
c) al quarto periodo, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti:
« dal 1° gennaio 2019 ».
56. All’articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 02 è abrogato.
57. L’articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell’accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d’imposta di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l’articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58. Dall’attuazione di quanto disposto dal comma 57 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
60. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
61. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
62. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
63. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 60 e 62, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
64. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
65. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 60 e 62.
66. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.
67. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » e, al terzo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;
3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell’anno 2019 »;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« 1° gennaio 2018 », le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 », le parole: « anno 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 » e le parole: « nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 ».
68. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
« Per l’anno 2019 ».
69. Per le società di cui all’articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.
70. All’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »;
b) al comma 3, le parole: « euro 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10 milioni »;
c) al comma 6:
1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
« a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo »;
2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
« c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;
3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile »;
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Il credito d’imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell’eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua »;
e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11 »;
f) il comma 11 è sostituito dal seguente:
« 11. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3 »;
g) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
« 11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;
h) al comma 12, le parole: « Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti del soggetto incaricato ».
71. Le disposizioni del comma 70 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrono dal periodo d’imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.
72. Il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.
73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
74. Il credito d’imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
75. Il credito d’imposta di cui al comma 73 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».
76. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74.
77. È soppressa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I conseguenti risparmi sono destinati alla copertura dell’onere derivante dal comma 74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
78. La disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
79. Il credito d’imposta di cui al comma 78, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
80. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 78 e 79 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
81. Per l’attuazione dei commi 78 e 79 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell’applicazione del credito d’imposta ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
82. All’articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi ».
83. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 82 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.
84. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall’anno 2019 è attribuito all’Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.
85. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all’IRFA dell’ANMIL di un importo pari all’80 per cento del contributo di cui al comma 84 spettante per l’anno di riferimento, a titolo di primo acconto.
86. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 85, l’IRFA dell’ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull’utilizzo delle somme percepite nell’anno precedente.
87. All’esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all’erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo.
88. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019.
89. All’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall’anno 2017 » e le parole: « per ciascuno dei due anni » sono sostituite dalla seguente: « annui ».
90. All’articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Per gli anni dal 2016 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall’anno 2016 » e le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2017 ».
91. I contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell’intervento in forma globale, ovvero quota imponibile più IVA, e progressivamente alla realizzazione dell’intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura « comprensivo di IVA ».
92. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma 91 senza la dicitura « comprensivo di IVA », lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma 91, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell’intervento.
93. I commi 91 e 92 si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
94. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 91 a 93 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
95. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l’anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l’anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
96. Il fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 95 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. A valere sul fondo di cui al comma 95, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027.
97. In sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell’ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.
98. Il fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l’eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dai commi da 95 a 106. In tal caso il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.
99. All’articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « degli edifici » sono aggiunte le seguenti: « e delle infrastrutture ».
100. Per i programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell’articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di « fermo cantiere », come riconosciuto dal collegio di vigilanza. Per « opere pubbliche avviate » si intendono quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo la legislazione in materia di lavori pubblici; per « opere private avviate » si intendono quelle per le quali sia stata presentata all’ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del collegio di vigilanza di modificare il cronoprogramma.
101. Per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI – Radiotelevisione Italiana Spa è riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
102. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.
103. All’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».
104. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al presente comma.
105. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del presente articolo, anche in relazione all’effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell’utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi.
106. Per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia del demanio.
107. Per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante.
108. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.
110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.
112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ».
113. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 107 a 112.
114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
115. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, relative al settore di spesa delle « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione », ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni di euro per l’anno 2019.
116. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa – Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all’articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l’apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al comma 117, unitamente ai criteri di governance per l’esercizio dei diritti di azionista sull’eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.
117. Per le finalità e alle condizioni previste dal comma 116, è attribuito all’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l’acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitare nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 116, ove ritenuti congrui.
118. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 116 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altra società veicolo eventualmente costituita a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.
119. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 116 e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.
120. Per le finalità di cui ai commi da 116 a 119, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 899, le parole: « per almeno il 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche »;
b) al comma 900, le parole: « il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi » sono sostituite dalle seguenti:
« la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo ».
121. Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del « Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 », per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato « Italia Venture III », già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 116 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione, sentita la cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l’informativa al CIPE.
122. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l’anno
2021, di 1.855 milioni di euro per l’anno
2022, di 2.255 milioni di euro per l’anno
2023, di 2.655 milioni di euro per l’anno
2024, di 2.755 milioni di euro per l’anno
2025, di 2.590 milioni di euro per l’anno
2026, di 2.445 milioni di euro per l’anno
2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l’anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l’anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.
123. Il fondo di cui al comma 122 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.
124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.
125. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteorologici marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata per l’anno 2019 al Presidente della regione Liguria in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici.
126. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 122, finalizzato, nell’ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi di cui al comma 875 entro il termine del 31 gennaio 2019, le somme del fondo di cui al primo periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019, ad incrementare i contributi di cui ai commi 134 e 139, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane, nonché i contributi di cui al comma 107. In caso di mancata intesa il decreto è comunque emanato entro il 10 marzo 2019.
127. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all’articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
« e infrastrutture di aree industriali dismesse » sono sostituite dalle seguenti: « infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l’esistente rete del trasporto pubblico ».
128. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019.
129. Per l’anno 2019 è autorizzata la spesa di 4.725.000 euro quale contributo straordinario per i lavori di recupero, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell’edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della « Società Dante Alighieri ».
130. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
« 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».
131. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
132. All’onere derivante dal comma 131, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
133. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l’aeroporto di Crotone è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l’anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l’anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
135. I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:
a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.
136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
137. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.
138. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».
139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l’anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell’interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.
141. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.
142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno.
143. L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell’anno di riferimento del contributo, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».
147. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.
148. Il Ministero dell’interno può stipulare un’apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 139, con oneri posti a carico del medesimo fondo.
149. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell’immigrazione dal personale dell’amministrazione civile dell’Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 20192020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. È altresì incrementato di 500.000 euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
150. Gli incrementi di cui al comma 149 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
151. All’onere di cui al comma 149, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell’amministrazione civile dell’Interno del programma
« Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica » nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » nell’ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » e del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » nell’ambito della missione « Soccorso civile ». È conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;
c) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo.
152. Il fondo di cui al primo periodo del comma 149 può essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall’ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all’acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma « Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica » nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2019. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
153. Al fine di accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 516, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 »;
b) al comma 517:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l’obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche »;
2) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli enti di governo dell’ambito, d’intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell’ambito forniscono all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari »;
c) dopo il comma 523 è inserito il seguente:
« 523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516 »;
d) al comma 525:
1) al primo periodo, le parole: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e » sono sostituite dalle seguenti: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato, »;
2) al secondo periodo, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il termine di centoventi giorni, » e le parole: « nomina un commissario ad acta » sono sostituite dalle seguenti: « nomina Commissario straordinario di governo il Segretario generale dell’Autorità di distretto di riferimento »;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il Segretario generale dell’Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare »;
4) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;
5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario ».
154. Per la medesima finalità di cui al comma 153, all’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
« 11.1. Nelle more della costituzione e dell’avvio della società di cui al comma 11, l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l’attuazione del presente comma e dell’articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo tre subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall’anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d’anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario ».
155. Per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione « invasi ».
156. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
157. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 156 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 156 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 156 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
158. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
159. Al credito d’imposta di cui ai commi da 156 a 161 non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
160. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 156, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all’intervento, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
161. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 156 a 160, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.
163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.
164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.
165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall’anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.
166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
167. Per garantire l’immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato e sulla base di appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
169. Tutti gli atti connessi con l’istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.
170. Agli oneri connessi all’istituzione e al funzionamento della Struttura, nonché all’assunzione del personale di cui ai commi
165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106.
171. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, dopo le parole: « ammessi al cofinanziamento comunitario » sono inserite le seguenti: « e ai contratti di partenariato pubblico privato », il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente », il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni » e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all’edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali »;
b) al comma 55, le parole: « il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell’interno corrisponde al Ministero dell’economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Relativamente alle anticipazioni a favore delle regioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme dai trasferimenti alle medesime regioni »;
c) il comma 56 è sostituito dal seguente:
« 56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l’accesso, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti e non possono superare l’importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un’attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici »;
d) il comma 56-bis è abrogato;
e) al comma 57, le parole: « con deliberazione del consiglio di amministrazione, » sono soppresse.
172. L’articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
173. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.
174. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Finanziamento della progettazione »;
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati;
c) al comma 5, le parole: « della progettazione preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo », dopo le parole: « dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, » sono inserite le seguenti: « esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato », e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: « L’assegnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all’articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse ».
175. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.
176. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell’Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.
177. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 176, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all’assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.
178. Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile sono effettuate dalle regioni nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
179. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 180, denominata « InvestItalia », che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all’articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
180. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze;
e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
181. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza.
182. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Struttura di cui al comma 162, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.
183. Per l’attuazione di quanto disposto dai commi da 179 a 182 e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
184. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.
185. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.
186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.
187. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:
a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1) al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
2) al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
3) al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;
b) le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge
27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall’articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.
189. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.
190. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.
191. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
192. Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l’agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185.
193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185.
195. Ai fini di cui all’articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 186 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
196. All’esito del controllo previsto dal comma 195 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
197. Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
199. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
200. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l’anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l’anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
201. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All’attuazione del Piano provvede l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
202. Per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 1,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 41 milioni di euro per l’anno 2020 e di 70,4 milioni di euro per l’anno 2021.
203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all’erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l’utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell’IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.
204. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
205. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 204 del presente articolo sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.
206. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, come definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 219 del presente articolo.
207. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 206, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.
208. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità d’investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli « Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio », o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
209. Per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
210. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 88, le parole: « fino al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« fino al 10 per cento »;
b) al comma 89, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
« b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo »;
c) al comma 92, le parole: « fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale »;
d) al comma 95, primo periodo, le parole: « fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti:
« fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale ».
211. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
212. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
213. Sono Fondi per il Venture Capital di cui al comma 212 e di cui all’articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta dalla lettera b) del comma 210 del presente articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
a) non hanno operato in alcun mercato;
b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
214. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare degli articoli 21 e 23 del medesimo regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle piccole e medie imprese. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
215. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 211 a 214.
216. Con l’obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell’interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d’esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi per il Venture Capital ai sensi del comma 206. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 209. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell’ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.
217. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell’innovazione, all’articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera m-undecies) è inserita la seguente:
« m-undecies.1) “Business Angel”: gli investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell’ultimo triennio ».
218. Per l’anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
219. All’articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « dei fondi comuni di investimento » sono sostituite dalle seguenti: « dell’organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Sono definiti “Fondi per il Venture Capital” (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l’85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;
c) al comma 3, lettera e), le parole:
« da non più di 36 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da meno di sette anni ».
220. Le disposizioni di cui al comma 218 e al comma 219, lettera c), sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
221. Al comma 54 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « 225 milioni di euro. » sono inseriti i seguenti periodi: « Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese ».
222. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata alla « Simest – Fondo Start up », istituita ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è versata all’entrata del bilancio dello Stato.
223. La Simest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo Start up sulla contabilità speciale di cui al comma 222, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.
224. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo Start up e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.
225. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l’accesso ai benefìci del Fondo Start up.
226. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, funzionali alla competitività del Paese; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è individuato l’organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l’uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
227. In conformità agli obiettivi di cui al comma 226, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.
228. Per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l’erogazione dei contributi e per l’eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d’impresa.
229. La disciplina di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
230. I contributi di cui al comma 228 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ».
231. Per le finalità di cui al comma 228 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
232. Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
233. Per le attività di vigilanza e ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza di cui al protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di finanza perfezionato in data 3 marzo 2018. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui a decorrere dall’anno 2019.
234. Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell’intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole:
« con particolare riferimento alle "autostrade del mare" » sono inserite le seguenti:
« e al trasporto per le vie d’acqua navigabili interne »;
b) al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
1) alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, dopo le parole: « strada-mare, » sono inserite le seguenti: « strada-vie d’acqua navigabili interne, mare-vie d’acqua navigabili interne, »;
2) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: « con particolare riferimento all’utilizzazione della modalità marittima » sono inserite le seguenti:
« e per vie d’acqua navigabili interne ».
235. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 234 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
236. All’articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese ».
237. All’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo le parole: « del comma 3 » sono inserite le seguenti: « e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell’Organismo sulla stessa domanda, ».
238. All’articolo 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio ».
239. All’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: « in una situazione di conflitto di interessi » sono inserite le seguenti: « rispetto al singolo Oicr, »;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. L’esperto indipendente si astiene dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L’esperto indipendente adotta al riguardo presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l’autonomia e l’indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall’esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell’incarico di valutazione ed ai fini della valutazione di cui al comma 2, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica »;
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
« 12. Il gestore verifica che l’affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell’Oicr affidati all’esperto indipendente, ovvero alle società da esso controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l’indipendenza dell’incarico di valutazione conferito all’esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l’esperto comunica al gestore, su richiesta di quest’ultimo, i presidi adottati per garantire l’oggettività e indipendenza della valutazione »;
d) al comma 13, le parole: « dai commi 11 e 12 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 11 »;
e) il comma 15 è sostituito dal seguente:
« 15. L’incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell’Oicr ha durata massima di tre anni, è rinnovabile una sola volta e non può essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell’Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico »;
f) al comma 16, le parole da: « né possono svolgere » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico ».
240. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
241. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.
242. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 241, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.
243. All’articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: « degli affari esteri » sono inserite le seguenti: « e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze ».
244. Per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia.
245. All’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2 ».
246. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
247. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.
248. Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per l’anno 2019, le disposizioni previste dall’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e dall’articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 35 milioni.
249. Il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l’onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.
250. All’onere derivante dall’attuazione del comma 248, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
251. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
252. Ai lavoratori di cui al comma 251, dal 1° gennaio 2019, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
253. All’onere derivante dall’attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche per il lavoro e l’occupazione delle regioni, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l’attuazione di quanto previsto dai commi 251 e 252 è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
254. All’articolo 1, comma 139, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e la regione Lazio può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell’anno 2018, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio ». All’onere derivante dall’applicazione del primo periodo, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 6 milioni di euro per l’anno 2019. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
255. Al fine di introdurre nell’ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest’ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall’articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
256. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l’anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l’anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 255 e 256, la dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dai suddetti commi. L’amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull’andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256. L’accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
258. Nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l’anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell’ANPAL Servizi Spa. A decorrere dall’anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l’impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l’impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
259. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: « le regioni destinano » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni possono destinare ».
260. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.
262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.
264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell’ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
265. Presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.
266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
267. Per effetto dell’applicazione dei commi da 261 a 263, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.
268. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
269. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse iscritte, per l’anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, sono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo secondo i criteri di riparto di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Il comma 2 dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
270. All’articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « con corrispondente incremento della dotazione organica » sono inserite le seguenti: « , o in alternativa, nell’ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale ».
271. All’articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « per la gestione dei servizi per l’impiego » sono inserite le seguenti: « qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale, ».
272. All’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego » sono inserite le seguenti: « o le province e le città metropolitane, se delegate nell’esercizio delle funzioni, ».
273. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
« ART. 24-ter. (Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno). 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
2. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace ai sensi del comma 5.
Possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.
4. L’opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.
5. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
6. L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sui redditi. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
7. L’opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione cessano laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23 ».
274. I soggetti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 273 del presente articolo, per i periodi d’imposta di validità dell’opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall’articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
275. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma 273, che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento a favore delle università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso.
276. I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 329, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
277. All’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo le parole:
« ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1 milione di euro per l’anno 2023 »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita ».
278. Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 »;
b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a quattro giorni per l’anno 2018 e a cinque giorni per l’anno 2019 »;
c) al terzo periodo, le parole: « Per l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
« Per gli anni 2018 e 2019 »;
d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: « Per gli anni 2017 e 2018, ».
279. All’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « quella dell’INPS » sono inserite le seguenti: « , compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’assicurazione generale obbligatoria, ».
280. Al fine di garantire l’attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2019.
281. Limitatamente all’esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
282. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell’anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
284. L’aliquota contributiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adeguata l’aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l’INPS non riconosce ulteriori prestazioni.
285. Le somme non spese in attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, restano acquisite al bilancio dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
286. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
287. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
288. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 287.
289. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall’anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati.
290. All’articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) euro 5 milioni per l’anno 2018, euro 5 milioni per l’anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall’anno 2020 per l’estensione degli incentivi di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».
291. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del comma 292, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla lettera b) del comma 292, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
292. Le disposizioni del comma 291 si applicano:
a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;
b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
293. Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 292 spetta una detrazione totale dall’imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 291, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d’imposta.
294. Il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 292. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 291 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
295. Dal rimborso di cui al comma 291 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.
296. Per la copertura degli oneri connessi all’attuazione dell’articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
297. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità 2020, 2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l’effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.
298. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 365, è rifinanziato per euro 130.725.000 per l’anno 2019, per euro 328.385.000 per l’anno 2020 e per euro 433.913.000 annui a decorrere dall’anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell’ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
299. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 298 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva;
g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
300. Fatta salva l’esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell’Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
301. Fermo quanto previsto dal comma 299 e dal comma 302, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, le assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, per le seguenti amministrazioni:
a) Corte dei conti: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l’anno 2019 e di euro 16.915.730 annui a decorrere dall’anno 2020;
b) Corte dei conti: per referendari della Corte dei conti, nel limite complessivo di spesa di euro 5.646.929 per l’anno 2019, di euro 9.858.687 annui per gli anni 2020 e 2021, di euro 10.215.137 per l’anno 2022, di euro 11.194.460 per l’anno 2023, di euro 11.294.027 annui per gli anni 2024 e 2025, di euro 11.700.260 per l’anno 2026, di euro 15.392.183 annui per gli anni 2027 e 2028 e di euro 15.681.574 annui a decorrere dall’anno 2029;
c) Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: per personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di euro 4.434.558 per l’anno 2019 e di euro 10.738.230 annui a decorrere dall’anno 2020;
d) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di spesa di euro 2.416.076 annui a decorrere dall’anno 2019;
e) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel limite di spesa di euro 4.780.284 per l’anno 2019 e di euro 14.340.851 annui a decorrere dall’anno 2020;
f) Agenzia per l’Italia digitale: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 1.695.529 per l’anno 2019 e di euro 2.260.705 annui a decorrere dall’anno 2020;
g) Presidenza del Consiglio dei ministri: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l’anno 2019 e di euro 7.698.967 annui a decorrere dall’anno 2020;
h) Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite di spesa di euro 8.302.167 per l’anno 2019, di euro 18.679.875 per l’anno 2020 e di euro 24.906.500 annui a decorrere dall’anno 2021.
302. Al fine di evitare l’effettuazione di assunzioni oltre i limiti di spesa assegnati a ciascuna amministrazione di cui al comma 301 le stesse trasmettono, entro il 31 marzo di ciascuno anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare e quelli concernenti il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da assumere, in relazione al fabbisogno e nell’ambito della propria dotazione organica, nonché la spesa annua lorda, per ciascuna annualità e a regime, effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo unitario annuo per ciascuna qualifica di personale da assumere. All’esito delle verifiche operate dai predetti Dipartimenti, le amministrazioni sono autorizzate ad assumere. Il Ministro dell’economia e delle finanze, all’esito delle verifiche svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. In relazione alle assunzioni di cui alla lettera b) del comma 301, si applicano esclusivamente gli obblighi di comunicazione previsti dal comma 322.
303. Al fine di assicurare l’efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell’attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico di un contingente di complessive 102 unità di personale, nei limiti della dotazione organica, così composto: 2 unità con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria ovvero discipline equipollenti; 80 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui 50 unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni e 30 unità, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari all’80 per cento, con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti; 20 unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F2, di cui 10 unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l’importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
304. Fino alla completa attuazione della disposizione di cui al comma 303 e limitatamente al personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, avente i requisiti professionali di cui al medesimo comma 303, in posizione di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
305. Al fine di assicurare la funzionalità e l’efficienza dell’area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà produttive territoriali, il Ministero della difesa, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell’articolo 2259-ter del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, così ripartito:
a) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l’anno 2019;
b) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l’anno 2020;
c) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l’anno 2021.
306. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 305 si provvede, nel limite di spesa di euro 3.318.143 per l’anno 2019, di euro 6.636.286 per l’anno 2020 e di euro 9.954.429 annui a decorrere dall’anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
307. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di Area II per l’anno 2019, 1.000 unità di Area III per l’anno 2020 e 1.000 unità di Area II per l’anno 2021, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria. Il predetto personale è reclutato con le modalità di cui all’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161. L’assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con attribuzione di punteggio aggiuntivo determinato dall’amministrazione e a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) 81 unità di Area III e 16 unità di Area II, per l’anno 2019, per l’esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell’organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l’importo di euro 30.249.571 per l’anno 2019, di euro 78.363.085 per l’anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2019.
308. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, per il triennio 20192021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
309. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 308.
310. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 308 è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l’anno 2019, di euro 3.379.686 per l’anno 2020, di euro 3.420.770 per l’anno 2021, di euro 3.461.852 per l’anno 2022, di euro 3.502.936 per l’anno 2023, di euro 3.544.019 per l’anno 2024, di euro 3.585.102 per l’anno 2025, di euro 3.626.186 per l’anno 2026, di euro 3.667.269 per l’anno 2027, di euro 3.708.352 per l’anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall’anno 2029.
311. Per far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penali per minorenni, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Le tabelle C ed F allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle tabelle I e II allegate alla presente legge e le successive modifiche alle predette tabelle sono disposte secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti penali per minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell’espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 337.969 per l’anno 2019, di euro 675.937 per l’anno 2020, di euro 684.154 per l’anno 2021, di euro 692.370 per l’anno 2022, di euro 700.587 per l’anno 2023, di euro 708.804 per l’anno 2024, di euro 717.020 per l’anno 2025, di euro 725.237 per l’anno 2026, di euro 733.454 per l’anno 2027, di euro 741.670 per l’anno 2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall’anno 2029.
312. All’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all’ultimo periodo, le parole:
« triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « quinquennio 2016-2020 » e le parole: « massimo di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « massimo di cinque anni ».
313. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell’interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’interno, così suddiviso: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni Centrali;
c) 250 unità nell’Area III, posizione economica F1; d) 450 unità nell’Area II, posizione economica F2. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
314. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno 2019: 100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l’ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi; fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante il bando di nuovi concorsi.
315. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 314, per l’importo di euro 5.380.200 per l’anno 2019 e di euro 10.760.400 annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
316. All’articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 2.870 unità ». Ai fini dell’incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata una spesa pari a euro 1.002.150 nel 2019, euro 2.044.386 nel 2020, euro 2.085.274 nel 2021, euro 2.126.979 nel 2022, euro 2.169.519 nel 2023, euro 2.212.909 nel 2024, euro 2.257.168 nel 2025, euro 2.302.311 nel 2026, euro 2.348.357 nel 2027 ed euro 2.395.324 a decorrere dal 2028.
317. Al fine di potenziare l’attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un’efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell’ambiente, anche allo scopo di prevenire l’instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il triennio 20192021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È parimenti autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2020, fino al 20 per cento nell’anno 2021, fino al 50 per cento nell’anno 2022, fino al 70 per cento nell’anno 2023 e del 100 per cento nell’anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell’anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario. Nell’esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall’estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l’esperienza lavorativa in materia ambientale nell’ambito della pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l’anno 2019, ad euro 14.914.650 per l’anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
318. La dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. L’Avvocatura dello Stato, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l’anno 2019, a 3.591.100 euro per l’anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
319. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all’Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell’Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l’anno 2019, a 2.024.008 euro per l’anno 2020, a 2.222.196 euro per l’anno 2021, a 2.358.775 euro per l’anno 2022, a 2.378.227 euro per l’anno 2023, a 2.636.381 euro per l’anno 2024, a 2.654.527 euro per l’anno 2025, a 2.720.036 euro per l’anno 2026, a 3.203.217 euro per l’anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall’anno 2028.
320. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l’arretrato, è autorizzata l’assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l’anno 2019, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l’anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l’anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2020. L’amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
321. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l’arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. L’amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
322. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l’arretrato, è autorizzata l’assunzione di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l’anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l’anno 2022, di 3.939.000 euro per l’anno 2023, di 3.961.000 euro per l’anno 2024, di 4.032.000 euro per l’anno 2025, di 4.103.000 euro per l’anno 2026 e di 5.308.000 euro annui a decorrere dall’anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
323. All’articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per una durata non eccedente l’espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».
324. All’articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».
325. Le previsioni dei commi 323 e 324 non hanno effetto nei confronti dell’Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
326. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 20192021, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all’andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 della medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale dell’Agenzia delle entrate - Riscossione.
327. Qualora la quota da erogare per l’anno 2019 all’ente Agenzia delle entrate - Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all’importo di 70 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l’incremento della quota di 20 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l’anno 2020, in conformità al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l’anno 2020, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 10 milioni di euro erogabile all’ente Agenzia delle entrateRiscossione per l’anno 2021, in conformità al comma 326.
329. Il Ministero della salute, per le finalità di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è autorizzato per gli anni 2019 e 2020 ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all’area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Conseguentemente per gli anni 2019 e 2020 è ridotta di 1.103.000 euro annui l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
330. All’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, lettera b), le parole:
« 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale » sono sostituite dalle seguenti:
« 569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale »;
b) al comma 12, le parole: « 122 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 250 unità »
e le parole: « 8 posizioni » sono sostituite dalle seguenti: « 15 posizioni »;
c) al comma 15, le parole: « 141 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 205 unità », le parole: « 15 dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « 19 dirigenti », le parole:
« 70 unità » sono sostituite dalle seguenti:
« 134 unità » e le parole: « 10 dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « 13 dirigenti ».
331. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 330, pari ad euro 2.063.891 per l’anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
332. Per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è autorizzata l’ulteriore spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
333. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « a decorrere dall’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
« per l’anno 2018 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2019 ».
334. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 170, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
« Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale »;
b) all’articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Se dipendenti in servizio all’estero condividono a qualsiasi titolo l’abitazione, l’indennità di servizio all’estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento »;
c) all’articolo 173, comma 4, le parole:
« al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all’8 per cento »;
d) all’articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. L’indennità di sistemazione spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l’abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall’assunzione in servizio nella sede estera »;
e) all’articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L’indennità di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l’abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell’ultimo anno precedente al rientro in Italia »;
f) all’articolo 181, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta al personale in servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di chilometri 3.500 da Roma »;
g) all’articolo 199, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l’abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento ».
335. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le procedure di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
336. All’articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: « duecento » è sostituita dalla seguente: « duecentoquaranta ». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 20 unità appartenenti all’Area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
337. Al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento del ruolo della Cassa depositi e prestiti Spa quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8:
1) al comma 1-bis, le parole: « prestiti concessi » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le categorie di operazioni ammissibili all’intervento del medesimo fondo »;
2) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile »;
b) all’articolo 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, possono essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell’allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le risorse non utilizzate al termine dell’anno 2019 sono versate sulla contabilità speciale di cui al medesimo articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile »;
c) all’articolo 27:
1) al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: « prestiti » è sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma »;
2) al comma 4, lettera c), le parole:
« i crediti » sono sostituite dalle seguenti:
« finanziamenti sotto qualsiasi forma ».
338. Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, nel rispetto dell’attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l’assunzione, a decorrere dall’anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall’anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l’anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
339. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell’articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
340. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata dell’importo di euro 3.750.000 a decorrere dall’anno 2019.
341. Al fine di sostenere le attività di studio e ricerca dell’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, è autorizzata a decorrere dall’anno 2019 la spesa di 400.000 euro annui.
342. In considerazione dell’esigenza di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l’anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l’anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all’Area II e all’Area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura.
343. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
344. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298 a 342 e i relativi oneri, ai fini dell’assegnazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di quelli inerenti alle procedure previste dai commi 319, 320, 321, 322 e 335. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
345. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.
346. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l’ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell’anno in cui si procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
347. La pianta organica del personale di ruolo dell’ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 346 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.
348. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.
349. Per le finalità di cui al comma 348 il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.
350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:
a) la realizzazione di presìdi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell’esercizio dell’attività giurisdizionale delle commissioni tributarie. Tali presìdi costituiscono uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell’amministrazione economico-finanziaria;
c) l’unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell’ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
351. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l’uniformità del trattamento economico del personale in servizio.
352. Per le medesime finalità del comma 348, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.
353. Agli oneri derivanti dal comma 351, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede:
a) quanto ad euro 15,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze; a decorrere dall’anno 2024 le misure di cui al comma 350 devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall’anno 2019, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Conseguentemente all’articolo 1, comma 685, della citata legge n. 205 del 2017, le parole da: « presta servizio » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell’indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell’effettivo svolgimento dell’attività di cui al primo periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto nell’ambito di ciascun ufficio interessato ».
354. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al quarto periodo, dopo le parole: « sono rese disponibili » sono inserite le seguenti: « , su richiesta, ».
355. Al fine di potenziare l’attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un’efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell’obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e di 28 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
356. Per le medesime finalità di cui al comma 355, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero della salute può indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge.
357. Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede:
a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per l’anno 2019, 6.433.000 per l’anno 2020 e ad euro 9.961.000 annui a decorrere dall’anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;
b) quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
c) quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
d) quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
358. Per le finalità di cui ai commi 355 e 356, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area II, posizione economica F1.
359. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 355 e 356 definiscono i titoli valorizzando l’esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell’ambito della pubblica amministrazione. Le procedure concorsuali di cui al comma 356 possono essere affidate alla Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dai commi 355 e 356, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.
360. A decorrere dall’anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.
361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.
362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
d) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
e) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
f) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.
363. All’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.
364. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
367. In analogia a quanto previsto al comma 359, i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli valorizzando l’esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici.
368. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 179 a 183, la struttura di missione InvestItalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani.
369. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell’identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all’estero, la dotazione organica dell’Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1o marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L’Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell’anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all’area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all’area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all’area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.
370. La gestione amministrativa dell’Accademia della Crusca è affidata a un segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L’incarico di segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L’incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’Accademia. Il trattamento economico del segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.
371. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 369 e 370 è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.
372. Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e al fine di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, nell’anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
373. Le assunzioni di cui al comma 372 sono effettuate, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
374. In attuazione dei commi 372 e 373, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
375. All’articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2019 »;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « , ferma restando l’esclusività del rapporto di lavoro, » e le parole: « , prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, » sono soppresse e dopo le parole: « gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, » sono inserite le seguenti: « con esclusione dell’articolo 15-quater e della correlata indennità, »;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’Area 1 del 21 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006 ».
376. Per le finalità indicate dall’articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dal comma 375 del presente articolo, nel Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è prevista un’apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall’anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell’articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
377. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nell’anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
378. Ai fini del comma 377 è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l’anno 2019, di euro 25.043.700 per l’anno 2020, di euro 27.387.210 per l’anno 2021, di euro 27.926.016 per l’anno 2022, di euro 35.423.877 per l’anno 2023, di euro 35.632.851 per l’anno 2024, di euro 36.273.804 per l’anno 2025, di euro 37.021.584 per l’anno 2026, di euro 37.662.540 per l’anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall’anno 2028.
379. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato a bandire, dall’anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall’articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.
380. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 379, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l’anno 2020, di euro 30.657.856 per l’anno 2021, di euro 48.915.996 per l’anno 2022, di euro 53.571.284 per l’anno 2023, di euro 60.491.402 per l’anno 2024, di euro 65.988.496 per l’anno 2025, di euro 71.553.688 per l’anno 2026, di euro 72.618.826 per l’anno 2027, di euro 73.971.952 per l’anno 2028, di euro 75.396.296 per l’anno 2029, di euro 76.322.120 per l’anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall’anno 2031.
381. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 382, lettera a), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di:
a) 1.043 unità per l’anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell’Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza;
b) 1.320 unità per l’anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell’Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) 1.143 unità per l’anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell’Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
d) 1.143 unità per l’anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell’Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) 1.139 unità per l’anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell’Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.
382. Al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:
a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
b) 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2019 dall’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2022 dall’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2019 dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
383. Alle assunzioni di cui al comma 382 si provvede, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell’anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell’anno 2018.
384. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l’anno 2019, di euro 44.385.335 per l’anno 2020, di euro 99.691.180 per l’anno 2021, di euro 148.379.880 per l’anno 2022, di euro 197.050.480 per l’anno 2023, di euro 240.809.990 per l’anno 2024, di euro 249.211.968 per l’anno 2025, di euro 251.673.838 per l’anno 2026, di euro 253.944.548 per l’anno 2027, di euro 256.213.218 per l’anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall’anno 2029.
385. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro 17.830.430 per l’anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l’anno 2022, di euro 14.957.840 per l’anno 2023, di euro 15.392.240 per l’anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall’anno 2025.
386. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l’anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l’anno 2022, a euro 11.817.520 per l’anno 2023, a euro 12.160.720 per l’anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 384 è corrispondentemente incrementato.
387. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni.
388. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
389. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.500 unità.
390. Per la copertura dei posti di cui al comma 389, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l’anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all’uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.
391. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 389, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
392. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 389 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l’anno 2019, di euro 56.317.262 per l’anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l’anno 2024, di euro 64.208.008 per l’anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l’anno 2029, di euro 64.693.864 per l’anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall’anno 2031.
393. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 389 a 392, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.
394. Al fine di garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per l’attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:
« a) 3.500 fino all’anno 2020, 3.600 per l’anno 2021, 3.700 per l’anno 2022, 3.800 per l’anno 2023, 3.900 per l’anno 2024, 4.000 dall’anno 2025 in servizio permanente ».
395. In relazione a quanto disposto dal comma 394 del presente articolo, all’articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera h-quater) è sostituita dalle seguenti:
« h-quater) per l’anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l’anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l’anno 2022: 81.447.223,29;
h-septies) per l’anno 2023: 85.523.079,29;
h-octies) per l’anno 2024: 89.598.935,29;
h-novies) per l’anno 2025: 93.674.791,29;
h-decies) per l’anno 2026: 93.870.618,29;
h-undecies) per l’anno 2027: 94.054.877,29;
h-duodecies) per l’anno 2028: 94.239.136,29;
h-terdecies) per l’anno 2029: 94.423.395,29;
h-quaterdecies) per l’anno 2030: 94.607.654,29;
h-quinquiesdecies) per l’anno 2031: 95.307.635,29;
h-sexiesdecies) per l’anno 2032: 95.823.357,29;
h-septiesdecies) per l’anno 2033: 96.339.079,29;
h-duodevicies) per l’anno 2034: 96.854.801,29;
h-undevicies) a decorrere dall’anno 2035: 97.370.523,29 ».
396. Ai fini del comma 394 è autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per l’anno 2021, di euro 7.955.885 per l’anno 2022, di euro 23.879.185 a decorrere dall’anno 2035.
397. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 394 a 395, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 145.600 euro per l’anno 2021, 291.200 euro per l’anno 2022, 436.800 euro per l’anno 2023, 582.400 euro per l’anno 2024 e 728.000 euro a decorrere dall’anno 2025.
398. Per l’armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 per l’anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le relative misure indennitarie nonché il procedimento di monitoraggio e di rideterminazione automatica delle misure indennitarie medesime al fine del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
399. Per l’anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell’anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.
400. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
401. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
a) assunzioni di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;
b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
402. All’articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l’assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L’incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
403. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96, dopo le parole: « ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ».
404. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.
405. L’Accademia nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, è autorizzata, in via straordinaria nel triennio 2019-2021, in deroga all’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nell’attuale pianta organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598 per il 2020 ed euro 426.377 a decorrere dal 2021.
406. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l’Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l’anno 2019.
407. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
408. Il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l’anno 2019 e di 186.552 euro per l’anno 2020.
409. Al fine di rafforzare la partecipazione dell’Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l’adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l’Università degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/ 2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale.
410. La Scuola superiore meridionale organizza corsi:
a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;
c) ordinari e di master;
d) di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.
411. L’offerta formativa di cui al comma 410 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto da due membri designati rispettivamente dall’Università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
412. Per le attività della Scuola superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l’anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l’anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l’anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l’anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l’anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l’anno 2025.
413. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle risorse di cui al comma 412.
414. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 ».
415. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a 290 posti, nell’ambito dei posti vacanti e disponibili.
416. In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l’opera dello storico.
417. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l’assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (federal building), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL):
a) è autorizzato, a decorrere dall’anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire tramite:
1) l’avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente di complessive 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all’area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;
2) un apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell’Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;
b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all’attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità selezionate, tramite un’apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell’Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, è fissato con determinazione del presidente dell’Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell’Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui all’articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L’Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.
418. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 417, in quanto relative all’efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l’istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell’ambito del bilancio dell’INAIL, con una dotazione non superiore, per l’anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall’anno 2020, a 2 milioni di euro.
419. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, l’INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell’ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021, approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
420. Per il perseguimento delle proprie finalità, l’INAIL può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:
a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;
b) ad imprese attive nella ricerca, nell’innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;
c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.
421. All’attuazione del comma 420 si provvede a valere sulle disponibilità che l’INAIL può detenere presso le aziende di credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell’articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
422. Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l’anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all’aggiornamento del piano, nell’arco del triennio.
423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende:
a) immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall’abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l’Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall’Agenzia del demanio e per i quali l’ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti territoriali, come definite ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti enti possono proporre ai fini dell’inserimento nel piano di cessione.
424. Le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato.
426. Al fine di incentivare la realizzazione del piano di cui al comma 422, nonché l’attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui al comma 423, lettere a), b) e c), il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l’adeguamento della loro destinazione, nonché per l’attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalità di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d’uso sia stata modificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
427. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono riconosciuti all’Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all’attuazione dei commi da 422 a 433 a valere sulle conseguenti maggiori entrate, secondo le modalità previste dall’articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
428. All’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo la parola: « 2017 » sono inserite le seguenti: « nonché per gli anni 2019, 2020 e 2021 ».
429. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:
a) al comma 8-quater dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al quinto periodo, le parole: « direttamente in quote del costituendo fondo il 30 » sono sostituite dalle seguenti: « un ammontare pari al 10 » e il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Il predetto ammontare è corrisposto a valere sulle risorse monetarie eventualmente pagate, al momento del conferimento, dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nei limiti dell’importo da riconoscere a tale Dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione »;
b) all’articolo 307, comma 10, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo, le parole: « 55 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento » e le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« 10 per cento »;
c) all’articolo 307, comma 11-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d’investimento ».
430. Per la realizzazione del piano di cui al comma 422, l’Agenzia del demanio, a valere sugli stanziamenti ad essa assegnati e da assegnare per la realizzazione degli investimenti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può riconoscere in via di anticipazione al Ministero della difesa un contributo pari al 5 per cento del valore degli immobili che il medesimo Ministero rende disponibili, e comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro nell’anno 2019 e di 10 milioni di euro nell’anno 2020, da destinare ad interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso o da utilizzare da parte del predetto Ministero.
431. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici, nonché il rilancio degli investimenti nel settore, l’articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all’esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma di cui al predetto comma 15, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d’uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoriali omogenee all’interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono assentibili in via diretta. Sono fatte comunque salve le intese nel frattempo intervenute tra l’Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali in ordine al riconoscimento, a fronte della valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d’uso, di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili stessi, ai sensi dell’articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
432. All’articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, nell’ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un tavolo tecnico permanente con il compito di supportare l’adeguamento degli enti locali ai citati princìpi e monitorarne lo stato di attuazione ».
433. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 422, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a conferire incarichi di consulenza a società di provata esperienza e capacità operativa, nazionali od estere, nonché a singoli professionisti. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
434. All’articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« ovvero per l’aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società ».
435. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.
436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l’anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l’anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
439. Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione:
a) dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;
b) al personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 20192021, che ne disciplinano il riassorbimento.
441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l’importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l’importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell’ambito dei benefìci economici relativi al triennio 2019-2021.
442. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell’efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall’anno 2019, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all’incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l’anno 2020, dall’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all’articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.
443. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell’incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l’anno 2019, di euro 1.680.000 per l’anno 2020 e di euro 2.590.000 a decorrere dall’anno 2021 ».
444. Nell’anno 2019 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
445. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:
a) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l’anno 2019, di euro 1.500.000 per l’anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall’anno 2021. All’articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l’anno 2019, a euro 24.000.000 per l’anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;
b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: « due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;
c) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all’assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche mediante le procedure di cui all’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;
d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l’attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;
g) le risorse che affluiscono al Fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui;
h) al fine di consentire una piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell’Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall’esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell’utilizzo dello stesso in applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell’eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell’Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2019.
448. Le graduatorie approvate all’esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l’ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
449. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell’apposito sistema di monitoraggio gestito dall’ANPAL Servizi Spa. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all’ente utilizzatore l’avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.
450. Dopo il comma 9 dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente:
« 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica ».
451. Per le finalità di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
452. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all’articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell’importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All’articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ».
453. In considerazione dell’accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di screening straordinario mobile che solleciti l’attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.
454. Per le finalità di cui al comma 453 è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell’IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
455. Per l’anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è determinata in 56,1 milioni di euro.
456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
457. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019, 1 milione di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per l’anno 2021.
458. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456.
459. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
460. Al fine di supportare l’attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
461. Il Fondo di cui al comma 460 è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:
a) all’attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
b) all’identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell’uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;
c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.
462. All’attuazione dei progetti di cui al comma 461 possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
463. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019, 1 milione di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per l’anno 2021.
464. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo.
465. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un’alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall’articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall’anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008.
466. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell’annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall’accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015.
467. Resta fermo l’obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell’ammontare delle risorse statali stanziate. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l’ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all’ufficio scolastico.
468. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell’istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o dell’eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.
469. Dall’attuazione dei commi da 465 a 468 non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
470. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475.
471. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.
472. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » della missione « Giovani e sport », è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l’anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
473. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:
a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;
b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l’attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;
e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;
g) partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.
474. Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l’Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.
475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.
476. Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.
477. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l’effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù, approvato dall’assemblea generale del 26 aprile 2014, e all’articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell’assemblea del 29 novembre 2008.
478. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; conseguentemente all’articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:
« pari a 100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 60 milioni di euro ».
479. All’articolo 1, comma 394, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: « 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021 ».
480. All’articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « pari ad euro 100 milioni per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e a 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».
481. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l’anno 2019. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 434, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, è ridotta di 50 milioni di euro per l’anno 2019.
482. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:
« 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
a) l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall’altro, nonché la partecipazione dell’associazionismo e del terzo settore;
b) l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;
c) l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l’elaborazione, realizzata d’intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l’efficacia, attraverso la promozione e l’organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, realizza un’intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;
l) interventi per la diffusione della figura professionale dell’assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all’articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un’intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all’adozione.
1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.
1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell’organizzazione e del funzionamento degli stessi.
1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell’attuazione delle misure di competenza statale definite nell’ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».
483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all’articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
484. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 483 e non impiegate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
485. All’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».
486. All’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».
487. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente:
« 391. A decorrere dall’anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all’iniziativa. I soggetti che partecipano all’iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ».
488. All’articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l’anno 2020.
489. Al fine di garantire l’attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull’accessibilità ai trasporti, e dell’articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della citata legge n. 18 del 2009, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all’innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
490. La dotazione del Fondo di cui al comma 489 è di 5 milioni di euro per l’anno 2019. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l’Automobile Club d’Italia ACI e le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell’uso indebito dell’autorizzazione di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l’innovazione tecnologica delle strutture, del contrassegno e della segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 489, secondo periodo.
492. Il fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.
493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.
495. Sono in ogni caso esclusi dall’accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6.
496. La misura dell’indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
497. La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
498. Le somme erogate a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto.
499. L’indennizzo di cui al comma 496 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.
500. L’indennizzo di cui al comma 497 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente.
501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è determinato il compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del FIR. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.
502. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.
503. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui all’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal FIR. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
505. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.
506. Al comma 3, alinea, dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « L’importo dell’indennizzo forfetario è pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « L’importo dell’indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari ». Conseguentemente il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.
507. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all’attuazione dei commi da 493 a 506 nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell’economia e delle finanze comunica l’ammontare stimato delle risorse destinate all’indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell’anno 2020.
508. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, all’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. La Banca d’Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l’applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi aventi a oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all’Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), il provvedimento è adottato d’intesa con la Consob, previa valutazione dell’opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato »;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall’Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento, fino all’adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell’articolo 50 del TUE ».
509. Nell’ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell’attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.
510. Per l’attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall’articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
512. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 510 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
513. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione dell’articolo 12, comma 7, dell’intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, realizza, a supporto del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie che segnali, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinicoassistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-terapeutici, della qualità, della sicurezza e dell’esito delle cure, nonché dell’equità e della trasparenza dei processi. All’AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l’omogenea realizzazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.
514. Per l’anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l’anno 2021.
515. Per gli anni 2020 e 2021, l’accesso delle regioni all’incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l’anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
516. Le misure di cui al comma 515 devono riguardare, in particolare:
a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure;
b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa;
c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l’aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;
d) l’implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell’ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;
f) il miglioramento dell’efficienza e dell’appropriatezza nell’uso dei fattori produttivi e l’ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto previsto dall’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.
517. All’articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socioeducativi ».
518. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 514 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2019.
519. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
520. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019.
521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all’articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l’anno 2019, di 45 milioni di euro per l’anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l’anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l’anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
522. Al fine di garantire l’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell’ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l’erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell’ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l’acquisizione delle competenze di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L’istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
523. Per consentire un miglioramento dell’efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l’anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nel programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica » nell’ambito della missione « Ricerca e innovazione ».
524. All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: « Regione interessata » sono inserite le seguenti: « e con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca ».
525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
526. Per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.
527. Quota parte dei trasferimenti dell’INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.
528. Quota parte dei trasferimenti dell’INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.
529. L’importo di cui al comma 526 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell’incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all’INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell’INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici legati all’incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all’INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l’importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato d’inflazione.
530. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.
531. Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l’INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria. L’onere del trasferimento di cui al comma 526 a carico del bilancio dell’INAIL è determinato sulla base della spesa media del triennio 20142016 per l’attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.
532. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell’INAIL per l’attività di certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto.
533. Al comma 166 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’INAIL l’intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’INAIL concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare all’INAIL progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall’Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti ».
534. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 3, le parole:
« di età compresa tra i 18 e i 65 anni » sono sostituite dalle seguenti: « di età compresa tra 18 e 67 anni »;
b) all’articolo 7, comma 4, le parole:
« 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento »;
c) all’articolo 8, comma 1, le parole:
« in lire 25.000 annue » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 24 annui »;
d) all’articolo 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalità di cui al comma 1 previste per la rendita.
2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l’assegno per assistenza personale continuativa, di cui all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »;
e) all’articolo 10, comma 4, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell’INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ».
535. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del presidente dell’INAIL, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 534.
536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».
538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo.
539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell’esercizio professionale, dell’accesso alla formazione post-base e dell’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
540. L’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537, e l’equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.
541. In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.
542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato.
543. Al comma 432 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « procedura selettiva pubblica » sono inserite le seguenti:
« ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica »;
b) dopo le parole: « un’anzianità di servizio » sono inserite le seguenti: « ovvero sia stato titolare di borsa di studio ».
544. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, »;
b) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie » sono inserite le seguenti: « , per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale »;
c) all’articolo 3, comma 4, lettera e):
1) dopo le parole: « patologie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale, »;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e genetica »;
d) all’articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell’Istituto superiore di sanità, dell’Age.na.s., delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all’evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie »;
e) all’articolo 6:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale »;
2) al comma 2, le parole: « valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
« valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019 » e dopo le parole: « 15.715.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « annui per il triennio 20162018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019 ».
545. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all’articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
546. A decorrere dall’anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell’assistenza sanitaria e dell’attività libero-professionale, di cui all’articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
547. I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
549. All’articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, la parola: « alternativamente » è sostituita dalle seguenti: « , anche congiuntamente »;
b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
« 2-bis) fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell’appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005 ».
550. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell’ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016.
551. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 40:
1) all’ultimo periodo, dopo le parole: « dell’IVA » sono inserite le seguenti:
« non inferiore a euro 150.000 e »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA inferiore a euro 150.000 »;
b) dopo il comma 40 è inserito il seguente:
« 40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1o gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l’IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 ».
552. Agli oneri derivanti dal comma 551, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
553. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all’evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l’azienda farmaceutica titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l’AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
554. Dal 1° gennaio 2019, l’AIFA può riavviare, prima della scadenza dell’accordo negoziale con l’azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell’accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.
555. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall’articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L’incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.
556. Il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di 300 milioni di euro per l’anno 2032 e di 200 milioni di euro per l’anno 2033.
557. Il comma 8 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente:
« 8. Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l’acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l’anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all’anno solare di riferimento. Nell’esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio ».
558. Il comma 11 dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dai seguenti:
« 11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonché di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L’attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell’ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma.
11-bis. È fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 ».
559. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l’erogazione della terapia innovativa salvavita denominata « adroterapia », è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 555. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L’erogazione dei contributi di cui al presente comma è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.
560. All’articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:
« per l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2019 ».
561. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
562. All’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, » sono inserite le seguenti: « con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con ».
563. Al fine di agevolare l’accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell’Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
564. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l’eutrofizzazione ingravescente e l’importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all’articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l’anno 2019.
565. In coerenza con le linee programmatiche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di aree naturali protette, gli Enti parco nazionali di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono autorizzati, nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a procedere alla stabilizzazione del personale di cui al predetto articolo 20 per il medesimo triennio 2018-2020, anche in posizione soprannumeraria, per i seguenti contingenti:
a) Alta Murgia tre unità;
b) Appennino Lucano quattro unità;
c) Asinara tre unità;
d) Cinque Terre due unità;
e) Sila una unità;
f) Gargano una unità.
566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.
567. Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
568. All’attuazione delle disposizioni dei commi 566 e 567 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l’attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.
569. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell’economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
570. All’articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « incaricato di » sono inserite le seguenti: « elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di » e dopo le parole: « d’Italia » sono aggiunte le seguenti: « , in particolare anche attraverso la proposta di costituire, in deroga all’articolo 4, commi 1 e 2, nonché all’articolo 14, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico »;
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , soggetto all’approvazione del Ministero dell’interno ai sensi del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 ».
571. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 569, pari a 50.000 euro annui, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell’ambito della dotazione organica dell’amministrazione.
572. I commi 2 e 2-bis dell’articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:
« 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l’ospedale e centro di ricerca medica applicata “Mater Olbia” di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l’acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall’articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefìci relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall’articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all’effettiva qualità dell’offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all’interno del bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».
573. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall’anno 2019.
574. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché al fine di assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del Servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 575 a 584.
575. Nell’ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa è determinato nella misura pari al 6,69 per cento.
576. L’AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all’articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell’anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.
577. Per l’anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento, l’AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministra zione, l’ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell’anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell’anno solare del fatturato, al lordo del l’IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vac cini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nell’ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell’incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall’ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 579 del presente articolo.
578. Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma 577, l’AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell’IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell’anno solare di riferimento. L’AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. Per quest’ultimo il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell’Unione europea, nonché dei codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato è riferito in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Nell’esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell’eventuale servizio, con evidenziazione separata.
579. Per la rilevazione di cui al comma 578, il fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato deducendo:
a) il fatturato fino a 3 milioni di euro, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi dai gas medicinali;
b) le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all’articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;
c) le somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell’eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell’AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L’AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all’azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all’AIFA l’eventuale mancato versamento.
581. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all’obbligo del ripiano di cui al comma 580, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare.
582. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l’anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze, mediante l’apposito Fondo di cui all’articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l’anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell’AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.
583. Fino al 31 dicembre 2021, l’AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L’AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.
584. L’eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell’articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell’Unione europea, che presentano anche caratteristica d’innovatività, sono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 577 e 578 del presente articolo. Per l’attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.
585. Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell’Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2019. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell’Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
586. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019, di 10 milioni di euro per l’anno 2020, di 26 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1 milione di euro per l’anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l’elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell’economia e delle finanze possono stipulare, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.
587. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell’articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l’organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di dieci unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell’importo indicato all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
588. Dopo l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:
« Art. 23-bis. – (Enti internazionalistici)
– 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell’ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall’assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all’utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948 ».
589. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l’articolo 23-bis, introdotto dal comma 588 del presente articolo, è inserito il seguente:
« Art. 23-ter. – (Partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) – 1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento.
3. Nell’ambito della relazione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del presente articolo.
4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, è abrogata.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge n. 180 del 1992 ».
590. La dotazione del fondo di cui all’articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta di euro 200.000 a decorrere dall’anno 2019.
591. All’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « ordinamento penitenziario » sono aggiunte le seguenti: « , nonché a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili dell’amministrazione della giustizia ».
592. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
593. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l’indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali »;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell’accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l’indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile »;
b) all’articolo 12:
1) al comma 1:
1.1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
« e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11 »;
1.2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11, l’indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza »;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all’articolo 11, comma 2-bis »;
c) all’articolo 13, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis ».
594. I termini di presentazione della domanda previsti dall’articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell’indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall’articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all’indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.
595. Gli importi dell’indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 594 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
596. Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 595, su domanda dell’interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 594, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
597. All’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti:
« Ministro per il Sud ».
598. All’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 giugno 2019 », le parole: « individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « individuati annualmente nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud » e le parole:
« individuato nella medesima direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « individuato nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud »;
b) al secondo periodo, le parole: « anche in termini di spesa erogata » sono sostituite dalle seguenti: « nonché l’andamento della spesa erogata ».
599. All’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell’economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l’elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2.
2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformità all’obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. Il contratto di programma 20162020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS Spa, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/ 2017 del 7 agosto 2017, e il contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017, sono soggetti alle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo ».
600. A seguito dell’avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 598, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione di quanto previsto dai commi da 597 a 599, con l’indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.
601. All’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: « 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 45 anni »;
b) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta »;
c) al comma 6, secondo periodo, le parole: « e le imprese e le società » sono sostituite dalle seguenti: « e le imprese, le società e le attività libero-professionali »;
d) al comma 10, le parole: « libero professionali e » sono soppresse.
602. Al fine di proseguire l’attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
603. Per le finalità di cui al comma 602, restano ferme le disposizioni dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.
604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
605. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2019.
606. Per l’anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall’articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
607. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l’anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.
608. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
609. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l’anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.
610. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
611. Al fine di proseguire l’attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
612. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
613. Al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata Capitale italiana della cultura 2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2019.
614. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all’Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.
615. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell’audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui all’articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 4 milioni di euro per l’anno 2019 da destinare agli interventi di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima legge n. 220 del 2016.
616. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 40 milioni di euro per l’anno 2019.
617. All’articolo 215 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle comunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1982, n. 655, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
« Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore è autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico ».
618. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, è incrementata di 1 milione di euro per l’anno 2019.
619. Per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale da parte delle soprintendenze delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
620. Per la promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero è destinata quota parte delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021.
621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d’imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
622. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 621 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
623. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
624. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
625. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
626. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
627. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 621 a 626.
628. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è ridotta di 4,4 milioni di euro per l’anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l’anno 2022.
629. La società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute Spa »; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa.
630. A decorrere dall’anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l’anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.
631. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 630, secondo periodo.
632. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui al comma 630, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio.
633. All’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8 »;
b) le parole: « il Ministro per i beni e le attività culturali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l’autorità di Governo competente in materia di sport »;
c) al comma 2, le parole: « CONI Servizi spa » sono sostituite dalle seguenti:
« Sport e salute Spa »;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
« 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l’incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall’autorità di Governo competente in materia di sport.
4-bis. Nelle more dell’adozione degli atti di nomina di cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell’autorità di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilità di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4-ter. Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell’ordinamento sportivo internazionale. Per l’amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4quater. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l’autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter »;
e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contratto di servizio è efficace dopo l’approvazione dell’autorità di Governo competente in materia di sport »;
f) il comma 13 è abrogato.
634. Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342.
635. Il provvedimento di cui al comma 634 definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all’articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:
a) percentuale destinata al montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;
b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;
c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;
d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per le attività di cui al comma 639: tra l’11 e il 13 per cento.
636. Con il provvedimento di cui al comma 634 sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003,
n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.
637. A partire dal 1° luglio 2019 e sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 634, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:
a) percentuale destinata al montepremi: 75 per cento;
b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;
c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;
d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per le attività di cui al comma 639: 12 per cento.
638. A decorrere dal 1° luglio 2019 l’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi.
639. Ferma restando la competenza esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.
640. All’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e destinate al Fondo “Sport e Periferie” di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE ».
641. All’articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), le parole: « una quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 28 per cento »;
2) alla lettera c), le parole: « una quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 22 per cento »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) la classifica e i punti conseguiti nell’ultimo campionato;
b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;
c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/ 1947 »;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;
b) l’audience televisiva certificata;
c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l’attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C »;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. La quota prevista in base ai criteri di cui alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse »;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:
a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c);
b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;
c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c) ».
642. Le disposizioni di cui al comma 641 acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale decorrenza, le disposizioni dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
643. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4 dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come sostituito dalla lettera e) del comma 641 del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019. 644. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate o non quotate, che per l’anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.
645. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.
646. All’articolo 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ».
647. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all’organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l’eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio ».
648. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai princìpi stabiliti dai commi da 647 a 649. Fatto salvo quanto previsto dal comma 647, capoverso, secondo e terzo periodo, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.
649. Al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole: « servizi e forniture » sono inserite le seguenti: « nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, »;
b) all’articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente:
« z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche »;
c) all’articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente:
« q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche ».
650. Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
651. All’articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.
1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, anche per l’intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi ».
652. Dopo il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:
« 407-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 e lo sviluppo dei predetti progetti in tutto il territorio nazionale, la quota del contributo per l’attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, “Special Olympics Italia”, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».
653. Le risorse del fondo di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell’anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell’Istituto per il credito sportivo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005. 654. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
655. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 654 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l’attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.
656. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 654 e 655.
657. All’articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o agli interventi di cui al comma 126 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
658. Al fine di rafforzare l’operatività e l’efficacia del Sistema nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla lettera c) del citato comma 48 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, dopo le parole:
« versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con l’intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo »;
b) al sesto periodo, dopo le parole:
« entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, » sono inserite le seguenti: « comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, ».
659. All’articolo 5, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « nonché investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « , gli investimenti »;
b) le parole: « e efficientamento energetico » sono sostituite dalle seguenti: « , efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile »;
c) dopo le parole: « green economy,» sono inserite le seguenti: « nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all’estero, ».
660. Al comma 1-ter dell’articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l’anno 2021 ».
661. Al fine di favorire la rigenerazione dell’agricoltura dei territori colpiti dal batterio Xylella, le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014, « Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e criteri direttivi per il loro censimento », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014, non si applicano agli ulivi che insistono nelle zone di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/927 della Commissione, del 27 giugno 2018.
662. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
663. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l’anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
664. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 663.
665. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 266 del 15 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, in forma di voucher, per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l’accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
666. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3 milioni di euro per l’anno 2020 per l’istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.
667. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 666 sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
668. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rideterminato, da ultimo, dall’articolo 11, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
669. Per le inderogabili esigenze dell’attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
670. All’articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « agenzie fiscali » sono inserite le seguenti: « e dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».
671. All’articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.
3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione dell’Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.
3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
672. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All’attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
673. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l’anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’indennità di cui al presente comma.
674. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 673, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all’articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l’anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’indennità di cui al presente comma.
675. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un’ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.
676. Il decreto di cui al comma 675, in particolare, stabilisce le condizioni e le modalità per procedere:
a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;
b) all’individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
c) all’individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;
d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell’ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
e) all’approvazione dei metodi, degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
677. Il decreto di cui al comma 675 contiene, inoltre, i criteri per strutturare:
a) un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell’accoglienza e dei servizi; accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;
b) un sistema di rating delle imprese di cui alla lettera a) e della qualità balneare;
c) la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia;
d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei princìpi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell’idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione;
e) la revisione e l’aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.
678. Le amministrazioni competenti per materia, così come individuate nel decreto di cui al comma 675, provvedono, entro due anni dalla data di adozione del predetto decreto, all’esecuzione delle attività di cui ai commi 676 e 677, ciascuna per gli aspetti di rispettiva titolarità.
679. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi del comma 678, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei princìpi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo, che deve concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle amministrazioni di cui al comma 678.
680. I princìpi ed i criteri tecnici ai fini dell’assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
681. Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i princìpi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
685. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, è sospeso, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.
686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
« f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »;
b) all’articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;
c) l’articolo 70 è abrogato.
687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito accordo, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (20162018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016. 688. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 259.640 euro annui a decorrere dall’anno 2019.
689. All’articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:
« in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 2,99 ».
690. All’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
« 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma si applica l’aliquota di accisa di cui all’allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento »;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
« 3-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma ».
691. Le disposizioni di cui al comma 690, lettera a), del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dal comma 690, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, il comma 12 dell’articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.
692. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 75, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
693. L’imposta sostitutiva di cui al comma 692 è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell’imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
694. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 692, l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
695. La ritenuta di cui all’articolo 25quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva di cui al comma 692 con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
696. Al comma 109 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
« La cessione di tartufo » sono sostituite dalle seguenti: « La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall’attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 ».
697. Per le operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l’applicazione della ritenuta ai sensi del comma 695, il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 692, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l’ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
698. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 34-bis è inserito il seguente:
« Art. 34-ter. – (Regime fiscale per raccoglitori occasionali) – 1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale »;
b) alla Tabella A, parte I, dopo il numero 15) è inserito il seguente:
« 15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze »;
c) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:
« 1-quater) tartufi freschi o refrigerati »;
d) alla Tabella A, parte III, il numero 20-bis) è sostituito dal seguente:
« 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato ».
699. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, e che sono diversi da quelli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell’imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
700. All’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli ».
701. Per le finalità di cui al comma 700, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.
702. All’articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: « 1° dicembre 1999, n. 503 » sono inserite le seguenti: « , nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua ».
703. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell’attività primaria.
704. All’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è riconosciuto l’importo di 2 milioni di euro per l’anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione ».
705. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.
706. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 707 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.1 euro per ogni assunzione effettuata. 707. L’esonero di cui al comma 706 è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:
a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
708. L’esonero di cui al comma 706 è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto.
709. L’esonero di cui al comma 706 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 707 alla data della trasformazione.
710. L’esonero di cui al comma 706 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma 707. 711. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero di cui al comma 706 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero di cui al comma 706, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.
712. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 706, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
713. L’esonero di cui al comma 706 è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
714. L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell’esonero di cui al comma 706.
715. Al fine di ottenere l’esonero di cui al comma 706 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall’articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
716. Gli incentivi di cui ai commi da 706 a 715 sono fruiti nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti « de minimis ».
717. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 706 a 716 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro per l’anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale « Sistemi di politiche attive per l’occupazione ». L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da 706 a 716. Nell’ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 706 a 716 nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.
718. All’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il presidente e il direttore generale dell’ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Il presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell’ANPAL di cui all’articolo 8, comma 2, è attribuita al presidente ».
719. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti dell’ANPAL e di ANPAL Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del comma 718.
720. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa dell’Agenzia delle entrate, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni, le risorse certe e stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia medesima sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, di 8 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 4,16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
721. All’articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche » sono sostituite dalla seguente: « controllate ».
722. Al comma 6 dell’articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole:
« dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 » sono inserite le seguenti: « , dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ».
723. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:
« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione ».
724. All’articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 4, comma 6 ».
725. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall’esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.
726. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 725, pari a 1,44 milioni di euro per l’anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
727. All’articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « ai sensi del comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di procedure selettive ».
728. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.
729. Ai fini di cui al comma 728, il limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria. 730. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l’anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l’anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l’anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. 731. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l’anno 2021.
732. Per l’istituzione e l’inizio dell’operatività della fondazione denominata « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », con sede in Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
733. La fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di seguito denominata « Tecnopolo », è istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell’utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell’economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
734. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo.
735. Per l’istituzione della « Commissione speciale per la riconversione economica della Città di Taranto », di seguito denominata « Commissione speciale », presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo ILVA nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l’Area di Taranto di cui all’articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2019, 100.000 euro per l’anno 2020 e 100.000 euro per l’anno 2021, a carico del capitolo 1091, piano di gestione 11, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
736. La Commissione speciale è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico ne definisce il numero dei componenti, nomina il segretario, ne specifica il modello organizzativo e di governo. Per esigenze connesse all’espletamento delle sue funzioni la Commissione speciale può coinvolgere esperti a livello nazionale ed internazionale.
737. Al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al secondo periodo, le parole:
« da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e della attività culturali e del turismo, nonché da tre rappresentanti della regione Puglia e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell’Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa » sono sostituite dalle seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, per i beni e le attività culturali, della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro per il Sud, dai commissari straordinari dell’ILVA in amministrazione straordinaria, da un rappresentante della regione Puglia, della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della provincia di Taranto, dell’Autorità di sistema portuale del mare Ionio, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, del comune di Taranto, da un rappresentante dell’insieme dei comuni ricadenti nell’area di Taranto ».
738. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
739. La trasformazione di cui al comma 738 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell’articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.
740. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell’articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo.
741. A decorrere dall’anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 10 milioni di euro.
742. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
743. All’articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « usi finali dell’energia » sono inserite le seguenti: « e di efficientamento e risparmio idrico »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
a) soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
b) soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari »;
c) ai commi 2 e 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« ai commi 1 e 1-bis »;
d) al comma 5, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » è inserita la seguente: « , 1-bis »;
e) alla rubrica, dopo la parola: « scolastici » sono inserite le seguenti: « , sanitari, sportivi ».
744. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell’articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.
745. All’articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « che operano » sono sostituite dalle seguenti: « e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività »;
b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al comma 6, dopo le parole: « Ai progetti di investimento presentati » sono inserite le seguenti: « dai soggetti pubblici, »;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per lo sviluppo della green economy ».
746. All’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ».
747. A decorrere dall’anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.
748. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 58.566.452 annui a decorrere dall’anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. 749. In sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell’ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.
750. In favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell’Archivio-Museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
751. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque »;
b) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale ».
752. Il comma 4 dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, è abrogato. 753. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno e la continuità nell’erogazione dei servizi, a decorrere dall’anno 2019 il fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro annui.
754. A decorrere dall’anno 2019, il fondo di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
755. Per l’attuazione del comma 753 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
756. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019. 757. All’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « e di 96 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 190 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019 ».
758. Il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere di cui alla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è incrementato di euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
759. All’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;
b) al comma 4, le parole: « e per quello successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e per i tre anni successivi »;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. L’Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato »;
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i periodi d’imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie ».
760. All’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: « A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 » sono inserite le seguenti: « , e sino al 31 dicembre 2019, »;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
« 5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l’acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
5ter. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad avviare un’apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili ».
761. All’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2019 »;
b) il comma 3 è abrogato.
762. All’articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura ».
763. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 174,31 milioni di euro per l’anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l’anno 2021.
764. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all’attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell’anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.
765. Nell’ambito della dotazione del fondo di cui al comma 764, in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell’interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato.
766. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono abrogati.
767. Il Ministero dell’interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l’accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all’attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l’anno 2019, a 550 milioni di euro per l’anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » del Ministero dell’interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
768. Il Ministro dell’interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 767 tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell’interno.
769. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, la lettera h-bis) è abrogata.
770. All’articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
« e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 7.000.000 per l’anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 ».
771. La Consip Spa si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.
772. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
773. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.
774. A decorrere dal 1° gennaio 2020:
a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogata;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata;
c) all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: « agli articoli 28, 29 e 30 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 29 e 30 ».
775. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è abrogato.
776. All’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell’economia e delle finanze alla società Consip Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non può essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell’economia e delle finanze ». Le disposizioni del terzo periodo del comma 330 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
777. All’articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d’Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti ».
778. All’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per la parte eccedente l’importo di 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l’importo di 8 milioni di euro ».
779. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all’erario ».
780. All’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: « a decorrere dall’anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l’anno 2019, di euro 19.898.345 per l’anno 2020, di euro 19.610.388 per l’anno 2021, di euro 19.589.491 per l’anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall’anno 2023 »;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dall’assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime ».
781. Il contributo alle spese dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto di 35.354.607 euro per l’anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. 782. All’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole: « a 1.600 » sono sostituite dalle seguenti: « a 5.000 ».
783. All’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Per l’anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all’erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l’insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.
1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l’anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’importo di 22,5 milioni di euro ».
784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento » e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
785. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
786. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.
787. Per l’anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786.
788. I commi da 207 a 212 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: « ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica » e, al quarto periodo, le parole: « o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo » sono soppresse.
789. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotta di 824.607 euro annui a decorrere dal 2019.
790. L’articolo 1, comma 619, e l’allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.
791. Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 789 e 790 in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.
792. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 794 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « percorso FIT », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
« percorso annuale di formazione iniziale e prova »;
b) all’articolo 1, comma 2, le parole:
« percorso formativo triennale » sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »;
c) all’articolo 2:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova »;
2) al comma 1, lettera c), le parole: « previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova »;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III »;
4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
d) all’articolo 3:
1) al comma 1, le parole: « all’accesso al percorso FIT su » sono sostituite dalla seguente: « ai »;
2) al comma 2, le parole: « nel terzo e quarto » sono sostituite dalle seguenti:
« nel primo e nel secondo »;
3) al comma 3, le parole: « ammessi al percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « immessi in ruolo », le parole: « nel terzo e nel quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rimane fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi »;
4) al comma 4, lettera a), le parole: « , anche raggruppate in ambiti disciplinari » sono soppresse;
5) al comma 5, le parole: « per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa » sono sostituite dalle seguenti: « per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno »;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d’esame e delle relative griglie di valutazione »;
7) i commi 7 e 8 sono abrogati;
e) all’articolo 4:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 »;
2) il comma 3 è abrogato;
f) all’articolo 5:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « lettera a), » sono inserite le seguenti: « il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « tecnico-pratico, » sono inserite le seguenti: « il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;
3) al comma 3, le parole: « , in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado »;
4) al comma 4, le parole: « Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca »;
5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso »;
g) all’articolo 6:
1) al comma 1, dopo le parole: « Il concorso » sono inserite le seguenti: « per i posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale »;
2) al comma 2, dopo le parole: « La prima prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni », le parole: « su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle » sono sostituite dalle seguenti: « sulle discipline » e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva »;
3) al comma 3, dopo le parole: « La seconda prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
« La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale »;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente »;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno »;
h) all’articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all’articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo »;
2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
3) al comma 5, le parole: « l’ambito territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « l’istituzione scolastica », le parole: « quelli indicati nel bando » sono sostituite dalle seguenti: « quelle che presentano posti vacanti e disponibili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo »;
i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: « Percorso annuale di formazione iniziale e prova »;
l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
m) all’articolo 13:
1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: « Il terzo anno del percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti:
« Il percorso annuale di formazione iniziale e prova » e le parole: « non è ripetibile e » sono soppresse;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso »;
4) il comma 4 è abrogato;
n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;
o) all’articolo 17:
1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
2) al comma 2, lettera d), le parole: « di cui alle lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a) e b) » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno »;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l’ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento »;
4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
p) all’articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l’anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all’articolo 3, comma 6 »;
2) il comma 2 è abrogato;
q) all’articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
r) all’articolo 21, comma 1:
1) all’alinea, le parole da: « , fermo restando » sino a: « percorso FIT, » sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: « 109, 110, 115, 117, 118 e 119 » sono sostituite dalle seguenti: « 109 e 110 »; le disposizioni dell’articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;
3) alla lettera b), le parole: « , 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 » sono sostituite dalle seguenti: « e 436, comma 1, »; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnicopratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;
s) all’articolo 22, comma 2, le parole: « dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente in materia di classi di concorso ».
793. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 26.120.448 euro per l’anno 2021, di 9.399.448 euro per l’anno 2022, di 88.478.448 euro per l’anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028. 794. Agli oneri derivanti dal comma 793 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 792. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
795. Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.
796. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.
797. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 536-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
798. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:
a) per 38 milioni di euro nell’anno 2019, per 90 milioni di euro nell’anno 2020 e per 40 milioni di euro nell’anno 2021, in relazione agli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1997, n. 266;
b) per 40 milioni di euro nell’anno 2019, per 5 milioni di euro nell’anno 2020 e per 5 milioni di euro nell’anno 2021, in relazione agli interventi di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall’articolo 1, comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
799. All’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il terzo periodo è soppresso. All’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 è abrogato.
800. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti di cui al periodo precedente. All’articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica » sono inserite le seguenti: « dei siti contaminati » e le parole: « dei siti di interesse nazionale » sono soppresse.
801. Il fondo di cui al comma 800 è ulteriormente incrementato nell’anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell’esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
802. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 226-ter è inserito il seguente:
« Art. 226-quater. – (Plastiche monouso)
– 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.
2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
b) l’elaborazione di standard qualitativi per la:
1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;
c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
d) l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.
4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo ».
803. All’articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dall’anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti:
« Per l’anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall’anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui ». Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l’anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.
804. Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall’anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei.
805. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d’imposta di cui all’elenco n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.
806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d’imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L’agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
« de minimis ». Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.
808. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede:
a) quanto a 13 milioni di euro nell’anno 2019 e a 4 milioni di euro nell’anno 2020, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall’articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
b) quanto a 13 milioni di euro nell’anno 2020, a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 13 milioni di euro per l’anno 2020.
810. Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2020:
1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, è abrogata;
2) all’articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
« , nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 » sono soppresse;
b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è ridotto progressivamente con le seguenti modalità:
1) per l’annualità 2019, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 20 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;
2) per l’annualità 2020, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 50 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;
3) per l’annualità 2021, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 75 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;
d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell’informazione, dell’innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
811. Al comma 2-bis dell’articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d’identità elettronica, il Ministero dell’interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authority accreditata dall’Agenzia per l’Italia digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d’identità elettronica corrisponde all’incaricato l’importo del corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi dell’articolo 7-vicies quater, comma 1, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell’interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto, delle carte d’identità elettroniche rilasciate ».
812. Al comma 1 dell’articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » fino a: « decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 2-bis dell’articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ».
813. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell’ufficio postale » sono soppresse;
2) al quarto comma, le parole: « dall’ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell’operatore postale »;
b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico » sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;
c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »;
d) all’articolo 8, comma 1, le parole:
« lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».
814. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all’articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
815. Le somme relative al contributo straordinario di cui all’articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell’anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
816. All’articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
« 31 dicembre 2019 »;
b) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
« 31 dicembre 2019 ».
817. All’articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019 ».
818. All’articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e della Fondazione Cineteca di Bologna » sono sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli ».
819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
820. A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, si applica il comma 13 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
823. A decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
824. Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall’anno 2021. L’efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.
825. L’articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.
826. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 404 milioni di euro per l’anno 2020, di 711 milioni di euro per l’anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l’anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l’anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l’anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.
827. Le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.
828. Le limitazioni amministrative previste dall’articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall’articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all’articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
829. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all’articolo 258 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell’avanzo accantonato.
830. Le limitazioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato conseguimento per l’anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo
244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
831. All’articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « fino all’esercizio 2017 » sono soppresse.
832. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l’anno 2020.
833. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l’anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
834. Il contributo di cui al comma 833 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l’anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
835. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l’anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
836. Il contributo di cui al comma 835 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l’anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
837. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 834 e 836 sono considerati nuovi se:
a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all’esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge relativamente all’anno 2019;
b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all’esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente all’anno 2020;
c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all’esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 5 relativamente all’anno 2023;
d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
838. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti:
a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l’adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;
b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;
d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;
e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l’innovazione.
839. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento certificano l’avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.
840. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell’anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.
841. Fermo restando l’obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l’anno 2020, è realizzato:
a) nell’esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge;
b) nell’esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge.
842. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a 841 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 833 a 841 acquistano comunque efficacia.
843. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 832 a 842, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
844. Al fine di favorire l’incremento degli investimenti sul territorio, all’articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall’anno 2021 e fino all’anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo ».
845. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall’esercizio 2020 all’esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l’esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la tabella 7 allegata alla presente legge.
846. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
847. In conseguenza di quanto disposto dai commi 845 e 846, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008.
848. L’articolo 22-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.
849. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
850. Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell’anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 851. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l’obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
852. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 159, comma 2, e all’articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
853. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849 entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, come qualificati al medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
854. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore.
855. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
856. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 853, l’avvenuto pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro il termine di cui al comma 854. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.
857. Nell’anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l’anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.
858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 859. A partire dall’anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l’applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
861. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
862. Entro il 31 gennaio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
863. Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.
864. Nell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all’esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:
a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell’anno precedente (anno T – 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell’anno precedente (anno T – 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;
c) riducono dell’1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell’anno precedente (anno T – 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;
d) riducono dell’1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell’anno precedente (anno T – 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.
865. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato. La quota dell’indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell’indennità di risultato:
a) non è riconosciuta qualora l’ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
b) è riconosciuta per la metà qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.
866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione in merito all’applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall’esercizio 2013 ai sensi dell’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865.
867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. Per l’anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.
868. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture.
869. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:
a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.
870. A decorrere dall’anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente.
871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.
873. Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all’emergenza sisma.
874. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l’esercizio finanziario 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l’eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell’Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come « accertati e riscossi » entro l’esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.
875. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 gennaio 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l’esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella 8 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 maggio del medesimo anno. L’importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato da ciascuna autonomia speciale entro il 30 giugno di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione dell’articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 876. Le disposizioni recate dai commi da 877 a 879, di attuazione dell’Accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
877. Il contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Valle d’Aosta è stabilito nell’ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l’anno 2018, 112,807 milioni di euro per l’anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
878. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della regione Valle d’Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.
879. In applicazione del punto 7 dell’Accordo firmato il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta è attribuito alla regione l’importo complessivo di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, dirette e indirette, della regione per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
880. Le disposizioni recate dai commi da 881 a 886, di attuazione dell’Accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 881. Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana è stabilito nell’ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l’anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
882. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione siciliana, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.
883. In applicazione del punto 9 dell’Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana è attribuito alla regione l’importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
884. La Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l’economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all’anno precedente.
885. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il primo periodo del comma 830 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova applicazione solo per il 2018. Resta fermo l’obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell’Accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017.
886. La Regione siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell’esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Nelle more dell’approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l’esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del rendiconto parificato.
887. Il finanziamento previsto nei protocolli di intesa stipulati dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i rispettivi Commissariati del Governo per l’affidamento della gestione e il sostenimento delle spese per l’accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati costituisce entrata nei bilanci delle stesse province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato a detto scopo. Eventuali somme non utilizzate sono oggetto di riversamento al bilancio dello Stato. Questa disposizione ha effetto a partire dall’esercizio finanziario 2014. 888. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019.
889. Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell’anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all’incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell’anno 2017 dell’imposta sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell’imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l’elaborazione e l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole:
« edilizia scolastica » sono inserite le seguenti: « relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici ».
890. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 889, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.
891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l’assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell’ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.
893. Il contributo di cui al comma 892 è ripartito, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
894. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 893 devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno.
895. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2019 ».
896. All’articolo 4, comma 6-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: « Per gli anni 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall’anno 2016 ».
897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all’articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all’avvenuta approvazione.
898. Nel caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.
900. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 897 si applica in caso di ritardo nell’approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l’applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall’articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
901. All’articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, » sono soppresse.
902. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell’interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.
903. A decorrere dal 1° novembre 2019, l’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
« Art. 161. – (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili) – 1. Il Ministero dell’interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell’interno, adottato previo parere dell’ANCI e dell’UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno e vengono resi disponibili per l’inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019 ».
904. All’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, ».
905. A decorrere dall’esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) l’articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) l’articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
d) l’articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
f) l’articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
906. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019. 907. Al fine di favorire il ripristino dell’ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre del 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all’articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2019, l’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L’assegnazione di cui al periodo precedente, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto da parte dell’Agenzia delle entrate il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all’atto del pagamento allo stesso dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all’articolo 243ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio la quota del risultato di amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per il rimborso triennale dell’anticipazione.
908. All’articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch’esse affidare in via diretta, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa ».
909. All’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l’affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2 del presente decreto ».
910. All’articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».
911. All’articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « del piano delle opere pubbliche di cui all’articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».
912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. 913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.
914. Le convenzioni stipulate nell’ambito del Programma di cui al comma 913 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/ 2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell’anno 2019, ai sensi del comma 916 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.
915. Al rimborso delle spese di cui al comma 914 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 913.
916. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 913.
917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
918. Con riguardo alla realizzazione delle opere svolte per consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d’Adda, nonché alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per l’anno 2019 in favore della regione Lombardia.
919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.
920. Il fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
921. Il Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all’articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l’anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante « Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018 », salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell’interno e le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l’accantonamento di 15 milioni di euro di cui all’articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell’anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
922. I debiti derivanti dall’utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l’accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.
923. I debiti di cui al comma 922 sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l’accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese le spese tecniche e di progettazione.
924. Sono compresi tra i debiti di cui al comma 922 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 923.
925. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 926 del presente articolo, gli oneri derivanti dall’emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell’articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l’indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio o l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera ovvero il decreto di esproprio.
926. Ai fini di cui al comma 925, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell’articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale, e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-bis limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.
927. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all’articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. 928. Le istanze presentate ai sensi del comma 927 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
929. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un’idonea istanza ai sensi dei commi 927 e 928, l’attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.
930. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all’articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all’estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.
931. Per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l’acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l’anno 2019, di 65 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021.
932. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell’accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 930 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.
933. È assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l’anno 2019 e a 20 milioni di euro per l’anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa. 934. Ai fini di cui al comma 933 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l’acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.
935. Gli oneri sostenuti per il concorso del Ministero della difesa alle attività di cui ai commi 933 e 934 del presente articolo sono ristorati da Roma Capitale secondo le modalità previste dall’articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell’ambito delle risorse stanziate al comma 933 del presente articolo.
936. Il Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto di 40 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro per l’anno 2020.
937. Al fine di favorire gli investimenti, all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall’esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell’ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L’eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell’esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa ».
938. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:
« d-bis) solo con riferimento alle regioni, l’elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;
d-ter) solo con riferimento alle regioni, l’elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell’anno, distintamente per esercizio di formazione ».
939. L’articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:
« Art. 6-bis. – (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) – 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti ».
940. I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
941. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al comma 940, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
942. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 945.
943. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
944. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
945. Le imposte sostitutive di cui ai commi 942 e 943 sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
946. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
947. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.
948. Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 943, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 942.
949. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l’anno 2019.
950. Agli oneri derivanti dai commi da 940 a 949, pari a 49,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l’anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l’anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 940 a 948 e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
951. All’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. In caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, può nominare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario per attuare o completare gli interventi già finanziati. I commissari sono individuati tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso di accertata impossibilità dei predetti dirigenti, la nomina di commissario può avvenire tra soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore del finanziamento di opere infrastrutturali. Gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana per i quali è stato nominato il commissario ».
952. All’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell’anno precedente hanno registrato un valore dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 »;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l’elenco di cui all’articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento ».
953. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell’allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d’impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili.
954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all’anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L’accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.
955. Ferma restando la modalità di accesso diretto, l’ammissione agli incentivi di cui al comma 954 è riconosciuta agli impianti tenuti all’iscrizione a registro ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016. Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019. 956. Il Gestore dei servizi energetici-GSE Spa forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:
a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999;
b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento di quella di cui al comma 954;
c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
957. Le disposizioni di cui ai commi da 954 a 956 cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione di cui al comma 954, salvo che nelle seguenti ipotesi:
a) agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954;
b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;
c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi dei commi da 954 a 956 prima della data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954.
958. Al fine di consentire la piena attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell’attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni.
959. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma 958 non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.
960. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell’iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell’interno un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall’articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell’anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell’anticipazione stessa a seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l’accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione.
961. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 962 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.
962. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 961 i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:
a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
b) oneri di rimborso a diretto carico dell’ente locale beneficiario dei mutui;
c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
963. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 962, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.
964. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003.
965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall’anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l’armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.
967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all’adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l’attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell’esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall’esercizio in cui la regione abbia adempiuto.
968. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:
« 3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni ».
969. All’articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 15 milioni di euro per l’anno 2019, di 16 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per l’anno 2021 ». Al citato comma 1159, l’ultimo periodo dell’alinea è soppresso e le lettere a) e b) sono abrogate. 970. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
971. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell’anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.
972. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l’anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l’anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
973. Il fabbisogno programmato per l’anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l’anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
974. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 971 a 973.
975. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l’equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.
976. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 971 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all’interno dell’area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
977. A decorrere dall’anno 2021, per gli enti di cui al comma 971 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio precedente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.
978. Nell’ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 66, comma 13bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per le università statali che nell’anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.
979. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2019.
980. La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019.
981. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2019.
982. Al fine di completare l’estensione dell’operatività del numero unico europeo 112, di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del territorio nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo, denominato « Fondo unico a sostegno dell’operatività del numero unico europeo 112 », con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l’anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
983. Le risorse del fondo di cui al comma 982 sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del servizio relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute e le regioni.
984. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 982 del presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 14,7 milioni di euro per l’anno 2020 e a 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per la realizzazione degli interventi connessi con l’attuazione del numero di emergenza unico europeo di cui all’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 985. Per i comuni individuati dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
986. Per l’anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
987. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l’anno 2019, con le risorse delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
988. All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
« 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l’anno 2019 ».
989. L’importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata, è destinato, nell’esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
990. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.
991. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: « 16 gennaio 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2019 » e le parole: « fino a un massimo di 60 rate » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di 120 rate »;
b) al comma 13, le parole: « allegati 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « allegati 1, 2 e 2-bis », le parole: « 31 gennaio 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2019 » e le parole: « fino a un massimo di sessanta rate » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di centoventi rate ».
992. Qualora nell’esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l’obbligo del beneficiario di restituire al comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesimo comune per l’intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.
993. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: « fino all’anno di imposta 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all’anno d’imposta 2020 ».
994. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 ».
995. All’onere di cui al comma 994, pari a 10 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
996. All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: « Per l’anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. », è inserito il seguente: « Per l’anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».
997. L’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
998. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 997.
999. Al comma 14-bis dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »;
b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuna annualità ».
1000. All’onere di cui al comma 999, nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1001. Al comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020 ».
1002. Al comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »;
b) al secondo periodo, le parole: « nel limite di 500.000 euro per l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ».
1003. All’onere di cui al comma 1002, nel limite di 500.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.1004. Per far fronte alle accresciute esigenze di rafforzare il dispositivo di soccorso tecnico urgente e di implementazione dei servizi resi nella città di Genova, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato alla spesa di euro 1.600.000 per l’anno 2019 per l’adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e per l’incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quell’ambito urbano.
1005. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per l’acquisto e l’adeguamento strutturale delle sedi di servizio territoriali del medesimo Corpo.
1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all’anno 2020 la sospensione, prevista dall’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell’anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1007. Gli oneri di cui al comma 1006 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
1008. Agli oneri derivanti dai commi 1006 e 1007, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1009. Le disposizioni dei commi 1006 e 1007 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1010. L’articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, è sostituito dal seguente:
« 1. Tenuto conto delle oggettive difficoltà, anche sul piano probatorio, della ricostruzione delle realtà economiche a distanza di anni dall’evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante, i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 ».
1011. Il comma 758 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
« 758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l’anno 2019 e di 35 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».
1012. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 1011, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1013. All’articolo 1, comma 771, della /legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « è assegnato un contributo » sono inserite le seguenti: « di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis ».
1014. All’articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 marzo 2019 ».
1015. Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) con riferimento all’esercizio 2018 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
1016. La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:
a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
1017. I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+ di cui all’articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.
1018. Gli oneri recati dai commi da 1015 a 1017 sono pari a 30 milioni di euro per l’anno 2019 in termini di indebitamento netto.
1019. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, derivanti dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficoltà logistiche relative all’ingresso e all’uscita dalle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1020. All’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per quello successivo »;
b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 », sono sostituite dalle seguenti:
« 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività »;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All’onere di 10 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede ai sensi dell’articolo 45 ».
1021. Al fine di garantire la continuità dei servizi di interesse generale a seguito di eventi emergenziali di cui all’articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i sindaci dei comuni interessati dai suddetti eventi indicano tempstivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche nella loro disponibilità da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell’esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione d’inagibilità. L’assegnazione è effettuata a titolo gratuito e per un periodo di tempo predeterminato, eventualmente rinnovabile, mentre le spese per l’installazione e le utenze sono a carico dei concessionari. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuità del servizio in occasione di eventi emergenziali verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1022. All’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali ». Le minori entrate di cui al precedente periodo sono valutate in euro 300.000 annui a decorrere dal 2019. 1023. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell’intermodalità e dell’integrazione tra la città e il porto di Genova, è riconosciuto all’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
1024. I finanziamenti di cui al comma 1023 sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.
1025. Le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono affidate, per l’anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
1026. Fra le attività di cui al comma 1025 è, in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l’anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro.
1027. Agli oneri derivanti dai commi 1025 e 1026 si provvede a valere sulle somme previste dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
1028. È autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l’immediato avvio e la realizzazione nell’arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell’anno 2019.
1029. Per le finalità di cui al comma 1028, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai Commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all’articolo 26, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati dai Commissari delegati che li trasmettono con la classificazione « Mitigazione dissesto idrogeologico — piani dei commissari » ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 229 del 2011.
1030. Per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 6.000
21-70 2.500
b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 4.000
21-70 1.500
1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
1033. Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.
1034. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore consegna i veicoli
usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione. 1036. Il contributo di cui al comma 1031 è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri
incentivi di carattere nazionale.
1037. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
1039. Dopo l’articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:
« Art. 16-ter. – (Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) – 1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ».
1040. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039.
1041. Per provvedere all’erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km Imposta (euro)
201-250 2.000
Superiore a 250 2.500
1043. L’imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.
1044. L’imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007. 1045. L’imposta di cui al comma 1042 è versata, dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi. 1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell’imposta di cui al comma 1042 è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.
1047. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui ai commi 1031 e seguenti è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1048. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
1ter. L’onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 ».
1049. All’articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle seguenti: « o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) ».
1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all’84 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1052. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
1053. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »;
c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».
1054. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1053 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari all’11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 10 per cento.
1055. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017:
a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 23, comma 1, lettera g), le parole: « , nonché quelli di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo » sono soppresse;
2) l’articolo 55-bis è abrogato;
3) all’articolo 116:
3.1) il comma 2-bis è abrogato; 3.2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria »;
b) il comma 548 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
1056. La deduzione della quota del 10 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.
1057. A coloro che, nell’anno 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.
1058. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
1059. I veicoli usati di cui al comma 1058 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
1060. Il contributo di cui al comma 1057 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
1062. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista di cui al comma 1058.
1063. Per la concessione del contributo di cui al comma 1057 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2019. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell’applicazione del credito d’imposta ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2019, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1064. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1057 e seguenti.
1065. Ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.
1066. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata all’85 per cento per l’anno 2019, al 90 per cento per l’anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall’anno 2021.
1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.
1068. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1067 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.
1069. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1067 e 1068 si applicano in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.
1070. Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è inserito il seguente:
« Art. 2-bis. – (Facoltà di applicazione) –
1. I soggetti di cui all’articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i princìpi contabili di cui al presente decreto ».
1071. I soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei princìpi contabili internazionali ai sensi dell’articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 1070 del presente articolo, a decorrere dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della presente legge.
1072. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obblighi di redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) »;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all’articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un’unica entità consolidante ».
1073. Al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le parole: « principali rischi, » sono inserite le seguenti: « ivi incluse le modalità di gestione degli stessi ».
1074. All’articolo 39-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole: « 10,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11 per cento »;
b) al comma 5:
1) alla lettera a), le parole: « euro 25 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 30 »;
2) alla lettera b), le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 32 »;
3) alla lettera c), le parole: « euro 120 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125 »;
c) al comma 6:
1) le parole: « euro 175,54 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 180,14 »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi all’articolo 39quinquies, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” ».
1075. Nell’allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce « Tabacchi lavorati », le aliquote indicate alle lettere b) e c) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.
1076. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A « sigarette » allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B « sigari » allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C « sigaretti » e D « tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette », allegate al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.
1077. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell’articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5 »;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. L’onere fiscale minimo di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” di cui all’articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;
c) al comma 3, secondo periodo, le parole: « alla misura percentuale » sono sostituite dalle seguenti: « alle misure percentuali ».
1078. Le disposizioni del comma 1077 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 39quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
1079. Le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029.
1080. L’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
1081. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione ed evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera a), dopo le parole: « ai sensi dell’articolo 2359 » sono inserite le seguenti: « , primo comma, numeri 1) e 2), »;
b) agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e proprietario dell’impianto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) »;
c) all’articolo 18, comma 12, le parole:
« Nel caso previsto dal comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 7 »;
d) all’articolo 18, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
« 14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l’attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni periferiche competenti adottano i relativi provvedimenti inibitori dell’attività ».
1082. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell’autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera a), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all’ente competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. 1083. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all’ente competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
1084. L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
1085. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 3) della lettera a) del comma 1 è abrogato;
b) al comma 4-bis.2, le parole: « numeri 2) e 3) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) ».
1086. Il comma 21 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. 1087. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1088. All’articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole:
« emittente i titoli » sono aggiunte le seguenti: « , avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate »;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni »;
b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:
« 2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.
2novies. Il contratto relativo all’operazione suddetta può prevedere l’obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione ».
1089. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 1088, lettera a), numero 1), del presente articolo, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell’articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 1088, lettera b), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell’eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l’eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l’amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.
1090. All’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: « emittente i titoli » sono sostituite dalle seguenti: « di cartolarizzazione »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all’articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall’articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione »;
b) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: « all’articolo 3 possono » sono inserite le seguenti: « , anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, » e le parole: « dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro ».
1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
1092. All’articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori ».
1093. All’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».
1094. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d’uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all’articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.
1095. Al fine di consentire l’espletamento della procedura di selezione per l’attribuzione della nuova concessione per l’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all’articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall’attuale concessionario fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.
1096. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « anni dal 2013 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2013 al 2019 ».
1097. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « sono prorogate al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 ».
1098. Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.
1099. Al comma 545 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « e le altre autorità competenti effettuano » sono sostituite dalle seguenti: « , di concerto con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua »;
b) al secondo periodo, dopo le parole: « agendo d’ufficio ovvero su segnalazione degli interessati » sono inserite le seguenti: « e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma »;
c) al terzo periodo, le parole: « o qualsiasi altra forma di collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale ».
1100. Dopo il comma 545 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
« 545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell’identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’accesso all’area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell’identità dei partecipanti all’evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo.
545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all’accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009.
545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell’evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell’evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell’intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell’intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.
545-quinquies. Salva l’ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità previste dai commi da 545-bis a 545-quater, nel caso di diversità tra il nominativo dell’acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso ».
1101. All’articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da: « e riserva, comunque, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri ».
1102. All’articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 2-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale ».
1103. All’articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Entro il 31 gennaio 2019 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al periodo precedente »;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell’Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF ».
1104. All’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 »;
b) al terzo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 » e le parole: « in banda 470-694 MHz UHF » sono soppresse;
c) al quarto periodo, le parole: « Entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2019 » e le parole da: « , e assegna » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale ha l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d’uso nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032 ».
1105. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1031 sono inseriti i seguenti:
« 1031-bis. L’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso di cui al comma 1031 e pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sulla base dei seguenti princìpi e criteri: a) assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il valore delle offerte economiche presentate;
d) garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale; f) valorizzare la capacità strutturale di assicurare l’efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l’innovazione tecnologica e l’ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto dell’attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
1031-ter. La durata dei diritti d’uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonché di quelle derivanti dall’assegnazione mediante la procedura di cui al comma 1031-bis è stabilita secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
1031-quater. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031bis, nel caso in cui il medesimo diritto d’uso della frequenza sia assegnato a più di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente alla gestione e all’utilizzo della stessa, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell’Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata nel sito internet dell’Autorità stessa nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l’Autorità accerti l’inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico può revocare il diritto d’uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale ».
1106. All’articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) e alla lettera e), le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione dal multiplex del servizio pubblico contenente l’informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilità per macroaree »;
c) alla lettera d), le parole: « nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere
b) e c), » sono soppresse;
d) alla lettera d), dopo le parole: « d’impresa » sono aggiunte le seguenti: « nonché rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d’uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;
e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
« f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d’uso dei canali CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d’uso di cui alle lettere b), c) ed e) »;
f) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 15 aprile 2019, aggiorna il decreto di cui al periodo precedente ».
1107. All’articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;
b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2019 ».
1108. All’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;
b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2019 ».
1109. All’articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:
« 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
1110. All’articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, le parole: « 293,4 milioni » sono sostitute dalle seguenti: « 344,4 milioni »;
b) alla lettera c), le parole da: « 25 milioni » fino a: « 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 ».
1111. Lo stanziamento di spesa di conto capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è ridotto di 51 milioni di euro per l’anno 2020.
1112. Una quota pari a 29 milioni di euro delle disponibilità finanziarie intestate all’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici « Torino 2006 » è versata all’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di settembre 2019 e resta acquisita all’erario.
1113. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».
1114. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1115. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
1116. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 13,630 milioni di euro per l’anno 2019, di 11,470 milioni di euro per l’anno 2020, di 102,410 milioni di euro per l’anno 2021, di 150,900 milioni di euro per l’anno 2022, di 111,060 milioni di euro per l’anno 2023, di 226,190 milioni di euro per l’anno 2024, di 239,910 milioni di euro per l’anno 2025, di 271,450 milioni di euro per l’anno 2026, di 277,830 milioni di euro per l’anno 2027, di 275,350 milioni di euro per l’anno 2028, di 261,770 milioni di euro per l’anno 2029 e di 252,160 milioni di euro per l’anno 2030, di 251,460 milioni di euro per l’anno 2031, di 250,940 milioni di euro per l’anno 2032, di 250,420 milioni di euro per l’anno 2033, di 249,910 milioni di euro per l’anno 2034 e di 249,390 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035.
1117. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in attuazione dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è assicurato il monitoraggio continuo dell’andamento dei conti pubblici.
1118. Per l’anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell’allegato 3 annesso alla presente legge. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell’ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
1119. Il monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica effettuato con il Documento di economia e finanza e con la relativa Nota di aggiornamento è aggiornato entro il mese di luglio. Il Ministro dell’economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri degli andamenti tendenziali di finanza pubblica entro i dieci giorni successivi. Qualora dal monitoraggio di luglio gli andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l’esercizio 2019, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui al comma 1118, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono resi disponibili.
1120. Qualora dal monitoraggio di luglio dovessero evidenziarsi scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti per l’esercizio finanziario 2019 rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sulla base delle risultanze della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, con la medesima procedura di cui al comma 1119, gli accantonamenti sono confermati per l’esercizio in corso o sono resi disponibili.
1121. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per l’anno 2021.
1122. Alle minori entrate derivanti dal comma 1121 si provvede mediante:
a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i seguenti importi:
1) euro 110 milioni per il 2019;
2) euro 100 milioni per il 2020;
3) euro 100 milioni per il 2021;
b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e relative modalità di applicazione, per i seguenti importi:
1) euro 50 milioni per il 2020;
2) euro 50 milioni per il 2021;
c) ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle lettere a) e b) per l’anno 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell’INAIL unitamente al Ministero dell’economia e delle finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:
1) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a);
2) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b);
d) utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES per euro 173,8 milioni per l’anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l’anno 2021;
e) per l’anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1127 e 1128, pari a 176,1 milioni di euro.
1123. Ai fini dell’applicazione del comma 1122 si provvede:
a) a fornire apposita evidenza contabile, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati, della riduzione delle risorse destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) a rimodulare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’applicazione della riduzione.
1124. L’INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate, tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze l’adozione delle conseguenti misure correttive.
1125. Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall’articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all’articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all’articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.
1126. In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l’elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, sesto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, » sono inserite le seguenti: « complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, » e dopo le parole: « a somma maggiore dell’indennità che » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo ed indistintamente »;
b) all’articolo 10, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « a norma degli articoli 66 e seguenti » sono aggiunte le seguenti: « e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 »;
c) all’articolo 10, ottavo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: « rendita » è inserita la seguente: « complessivamente » e dopo le parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 » sono aggiunte le seguenti:
« nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo »;
d) all’articolo 11, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « per le somme » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le parole: « e per le spese accessorie » sono inserite le seguenti: « nei limiti del complessivo danno risarcibile »;
e) all’articolo 11, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « dell’ulteriore rendita » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 » sono aggiunte le seguenti: « nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo »;
f) all’articolo 142, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: « solo previo accantonamento di una somma » sono inserite le seguenti: « a valere sul complessivo risarcimento dovuto » e dopo le parole: « erogate o da erogare » sono aggiunte le seguenti: « a qualsiasi titolo »;
g) all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
« Nella liquidazione dell’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile »;
h) all’articolo 106, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: « risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto » sono sostituite dalle seguenti: « il reddito pro capite dell’ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall’ISTAT e abbattuto del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone adulte ». I relativi oneri sono considerati nell’ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all’alinea del presente comma;
i) all’articolo 85, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: « di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 10.000 » e le parole: « aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) » sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell’ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all’alinea del presente comma;
l) il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non è più dovuto;
m) all’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: « e all’INAIL » sono soppresse;
n) all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « 130 per mille » sono sostituite dalle seguenti: « 110 per mille ».
1127. All’articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « e del 95 per cento dal 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100 per cento dal 2021 ».
1128. All’articolo 82, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « e al 95 per cento per gli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « , al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi ».
1129. Il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l’accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all’importo massimo di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1130. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1131. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
2) al comma 6-quater, le parole:
« 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
b) all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
c) all’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 » e le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
d) all’articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall’articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2019;
f) all’articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2019 »;
g) all’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: « Fino al 31 gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2020 »;
h) all’articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
1132. Nelle materie di interesse del Ministero dell’interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
b) all’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
c) all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: « , per l’anno 2018, » sono soppresse.
1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell’economia e delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
b) all’articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l’anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 »;
c) all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 »;
d) all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2023 ».
1134. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « , prima del 31 dicembre 2018, » sono soppresse;
b) i termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019.
1135. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2019 »;
b) al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 1, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;
2) all’articolo 7, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;
c) all’articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata di un anno ».
1136. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo le parole: « per l’anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e per l’anno 2019 »;
b) all’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2020 »;
c) all’articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 ».
1137. Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini: all’articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Nel triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Nel quadriennio 2016-2019 »;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « negli anni 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».
1138. Nelle materie di interesse del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;
b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 18, comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;
2) all’articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;
3) all’articolo 20, comma 4, le parole: « pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 5,04 milioni nell’anno 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall’anno 2020 ». È autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l’anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all’attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa recati dal presente numero.
1139. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: « dopo il 31 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 luglio 2019 »;
2) al comma 2, le parole: « decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° agosto 2019 »;
b) all’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;
c) all’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
2) al comma 3, le parole: « per l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2018 e 2019 »;
d) all’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2021 »;
e) all’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « sette ».
1140. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) al comma 1 dell’articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola: « 2018 » è sostituita dalla seguente: « 2019 »;
b) all’articolo 2188-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
1141. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ».
1142. Nelle materie di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) agli articoli 44-bis, comma 1, lettera a), e 44-ter, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « per l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 »;
b) agli articoli 44-bis, comma 2, e 44-quater, commi 2 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2019 ».
1143. Nelle materie di interesse del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».
PARTE II
SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Art. 2.
(Stato di previsione dell’entrata)
1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno 2019, in 62.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l’anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l’anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all’articolo 11quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell’ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, per l’anno finanziario 2019, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 6.500 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l’anno finanziario 2019, quelle descritte nell’elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l’anno finanziario 2019, nell’elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell’ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio », azione « Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell’ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall’Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per l’attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell’ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l’anno 2019, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell’ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
12. Nell’elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell’ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finanziario 2019, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell’ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell’entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2019, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell’ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».
18. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all’emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l’attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell’ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2019.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2019, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell’ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell’entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell’ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica », nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell’ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell’interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell’articolo 14ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Ferma restando l’adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l’erogazione nell’anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
9. Al fine di consentire la corresponsione nell’ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l’ANAS Spa e con l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell’interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2019, è fissato in 136 unità.
4. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l’esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l’anno finanziario 2019, le disposizioni del nono periodo del comma 2-bis dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere
a) e c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 63;
2) Marina n. 47;
3) Aeronautica n. 64;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 27;
3) Aeronautica n. 9;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 103;
2) Marina n. 30;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 80.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l’anno 2019, come segue:
1) Esercito n. 289;
2) Marina n. 295;
3) Aeronautica n. 245;
4) Carabinieri n. 110.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2019, come segue:
1) Esercito n. 406;
2) Marina n. 374;
3) Aeronautica n. 281.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2019, come segue:
1) Esercito n. 500;
2) Marina n. 207;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell’ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell’ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal CIP, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell’ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d’Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell’Arma dei carabinieri.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell’ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l’anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l’anno finanziario 2019 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione », nell’ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell’ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Per l’anno finanziario 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell’ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Art. 16.
(Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 869.498.990.905, in euro 876.920.606.557 e in euro 889.908.278.333 in termini di competenza, nonché in euro 904.314.459.689, in euro 889.037.175.700 e in euro 898.896.915.917 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito dei programmi interessati, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2019, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l’esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell’esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l’operatività delle amministrazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.
6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno finanziario 2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l’attuazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. In attuazione dell’articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l’anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall’incarico.
16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
17. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all’estero volte alla valorizzazione dell’immagine dell’Italia anche ai fini dell’incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno finanziario 2019.
18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all’eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell’attività di ricognizione svolta in attuazione dell’articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell’entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
20. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
21. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell’anno 2018. È autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l’anno 2018.
23. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l’anno 2018.
25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2019, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
26. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2019, variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ».
27. Ai fini dell’attuazione del programma di interventi previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
28. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell’ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai Corpi di polizia. I decreti di cui al periodo precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti.
29. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
30. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
31. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell’anno 2019 per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
32. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
33. Le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
34. In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
35. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell’ambito della missione « L’Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » e le spese connesse con l’intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell’ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».
Art. 19.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 2018
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
TRIA, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Allegati (G.U.)