Tipologia: CCNL
Data firma: 7 ottobre 1996
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: PA, Enti di ricerca
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Rapporto di lavoro
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 3 - Il contratto individuale di lavoro.
Art. 4 - Periodo di prova.
Capo II - Struttura e funzionalità del rapporto
Art. 5 - Orario di lavoro.
Art. 6 - Mense e servizi sostitutivi.
Art. 7- Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse.
Art. 8 - Riposo settimanale.
Art. 9 - Permessi retribuiti.
Art. 10 - Permessi brevi.
Art. 11 - Aspettativa per motivi di famiglia e di studio.
Art. 12 - Assenze per malattia.
Art. 13 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
Capo III - Particolari tipi di contratto
Art. 14 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 15 - Assunzioni a tempo determinato.
Capo IV - Istituti di peculiare interesse
Art. 16 - Formazione professionale.
Capo V - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 17 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 18 - Obblighi delle parti.
Art. 19 - Recesso con preavviso.
Capo VI - Norme disciplinari
Art. 20 - Doveri del dipendente.
Art. 21 - Sanzioni e procedure disciplinari.
Art. 22 - Codice disciplinare.
Art. 23 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.
Art. 24 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
Titolo III - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I - Disposizioni generali

Art. 25 - Obiettivi e strumenti.
Capo II - Modelli relazionali
Art. 26 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato.
Art. 27 - Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata.
Art. 28 - Composizione delle delegazioni.
Art. 29 - Informazione.
Art. 30 - Esame.
Art. 31 - Rappresentante per la sicurezza.
Art. 32 - Pari opportunità.
Art. 33 - Consultazione.
Capo III - Forme di partecipazione
Art. 34 - Forme di partecipazione.
Capo IV - Diritti sindacali
Art. 35 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro.
Art. 36 - Contributi sindacali.
 Capo V - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 37 - Interpretazione autentica dei contratti.
Parte II
Titolo I - Trattamento economico
Capo I - Struttura della retribuzione

Art. 38 - Struttura della retribuzione.
Art. 39 - Aumenti della retribuzione base.
Art. 40 - Personale con qualifica di ispettore generale e direttore di divisione artt. 60 e 61 del DPR 30.6.72, n. 748 e succ. modif. ed ex art. 15, comma 1, legge 9.3.89 n. 88.
Art. 41 - Effetti nuovi stipendi.
Art. 42 - Indennità di valorizzazione professionale.
Art. 43 - Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio.
Art. 44 - Indennità di Ente.
Art. 45 - Produttività collettiva e individuale.
Art. 46 - Indennità di posizione.
Art. 47 - Lavoro in turni.
Art. 48 - Riassegnazione fondi salario accessorio.
Art. 49 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive.
Parte III
Titolo I - Norme finali e transitorie
Capo I

Art. 50 - Revisione dell'ordinamento.
Capo II
Art. 51 - Benefici di natura assistenziale e sociale.
Art. 52 - Assicurazioni integrative.
Art. 53 - Fondi previdenziali.
Art. 54 - Indennità di rischio da radiazioni.
Art. 55 - Disapplicazioni.
Dichiarazione congiunta n. 1.
Dichiarazione congiunta n. 2.
Dichiarazione congiunta n. 3.
Nota a verbale RdB Rappresentanze sindacali di base
Dichiarazione a verbale Cgil/Ricerca, Cisl/Ricerca e Uil/Fur.
Dichiarazione a verbale Cgil-Cisl- Uil/Ricerca.
Dichiarazione a verbale Cgil/Ricerca e della Uil/Fur.
Dichiarazione a verbale Cgil-Cisl-Uil-Usppi-Cisal-Confsal-Rdb- Unionquadri
Dichiarazione a verbale Usi Ricerca/Ait
Dichiarazione a verbale Cida.
Dichiarazione a verbale Cida.
Dichiarazione a verbale Cida.
Dichiarazione a verbale Cida.
Dichiarazione a verbale Cida.
Dichiarazione a verbale Cisnal.
Dichiarazione a verbale Confedir.
Dichiarazione a verbale Confedir.
Dichiarazione a verbale Unionquadri.
Dichiarazione a verbale Usi/Ait/Ricerca
Dichiarazione a verbale Cgil Ricerca, Uil/Fur, Unionquadri, Rdb/Cub, Usi Ricerca /Ait, Cisnal, Usppi, Cisal, Confsal.
Dichiarazione a verbale Cida.
Dichiarazione a verbale Cida.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione.

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato esclusi i dirigenti amministrativi e i ricercatori e tecnologi - dipendente dalle Istituzioni e Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'art. 8(1) del DPCM 30.12.93 n. 593, ivi compreso il personale che presta la propria attività nelle predette istituzioni ed Enti con le modalità previste dall'art. 13, comma 3, del DPCM n. 593/93, nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 25, comma 4, del D.lgs. n. 29/93, il personale delle stesse amministrazioni destinatarie degli artt. 60 e 61 del DPR n. 748/72, e successive modificazioni, e dell'art. 15 della legge n. 88/89.
2. Il riferimento al D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.lgs. n. 29/93.
3. Al personale del comparto soggetto, a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto di destinazione.
4. Il presente contratto si applica, altresì, al personale dipendente dagli Enti di ricerca e sperimentazione istituiti, anche a seguito di soppressioni, fusioni, scorpori, trasformazioni e riordini, dopo l'adozione del DPCM n. 593/93.
5. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come: Enti.

Titolo II - Rapporto di lavoro
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 4 - Periodo di prova.

[…]
12. Durante il periodo di prova, l'Ente adotta iniziative per la formazione del personale neo assunto. […]

Capo II - Struttura e funzionalità del rapporto
Art. 5 - Orario di lavoro.

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato su 5 giorni, ovvero su 6 giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2, del D.lgs. n. 29/93.
[…]

Art. 6 - Mense e servizi sostitutivi.
[…]
10. L'intervallo giornaliero per la fruizione del pasto non è computabile in alcun caso nell'orario di lavoro e non può essere inferiore a 30 minuti.
[…]

Art. 8 - Riposo settimanale.
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale.
Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in numero pari a quello delle domeniche presenti nell'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva, nel giorno concordato con il responsabile della struttura.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
[…]

Capo III - Particolari tipi di contratto
Art. 15 - Assunzioni a tempo determinato.

[…]
7. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine […]

Capo IV - Istituti di peculiare interesse
Art. 16 - Formazione professionale.

1. Le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane è fattore essenziale per la crescita qualitativa e quantitativa dei risultati dell'attività di ricerca pubblica.
2. Conseguentemente le parti individuano nella formazione:
a) uno strumento indispensabile di aggiornamento e crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione;
b) uno strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo del sistema della ricerca, i processi di mobilità, un atteggiamento propositivo nei confronti dell'innovazione tecnologica e del cambiamento nelle tecniche e strumenti gestionali.
3. Gli Enti, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, promuovono e favoriscono la formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche materie.
4. Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, ad almeno un punto percentuale del monte retributivo.
5. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante l'attivazione di corsi teorico-pratici, d'intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dagli stessi Enti.
6. Le iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Possono essere chiamati allo svolgimento dei corsi di formazione esperti italiani e stranieri. Nell'ambito delle attività di formazione può essere previsto l'invio di personale per stages presso istituzioni e industrie Italiane comunitarie ed extracomunitarie.
7. I programmi di formazione e di aggiornamento professionale sono definiti, in attuazione delle linee di indirizzo generale oggetto di contrattazione decentrata, dagli Enti che ne informano preventivamente le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. l).
8. Gli Enti individuano, in base alle esigenze tecniche, organizzative e scientifiche delle varie unità operative o di servizio, sulla base dei criteri generali oggetto di contrattazione decentrata, i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo anche conto delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 29/93 all'art. 61, lett. c).
9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro e, in casi eccezionali, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
10. Nell'ambito dei programmi di cui ai commi 3, 5 e 6 i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre strutture o industrie e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.
11. La formazione e l'aggiornamento del personale può avvenire sulla base di documentate iniziative, selezionate dallo stesso personale interessato, effettuate di norma fuori dell'orario di lavoro, e ove autorizzate dall'Ente, anche in orario di lavoro. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'Ente è in tale caso, subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di servizio.
[…]

Capo VI - Norme disciplinari
Art. 22 - Codice disciplinare.

[…]
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata nel rispetto della dignità personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione, si applicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
[…]
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di terzi;
[…]
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricomprese specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Ente, per gli utenti o per terzi;
[…]
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi;
[…]
i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Ente, agli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, quali:
a) recidiva plurima, per almeno 3 volte nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
[…]

Titolo III - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I - Disposizioni generali
Art. 25 - Obiettivi e strumenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con quello di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/90 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con il comma 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) la contrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale e a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 26 e 27 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.lgs n. 29/93. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 37. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b) l'esame che si svolge nelle materie per le quali la legge e il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del D.lgs n. 29/93 e dell'art. 30 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 35. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 30;
c) la consultazione, che si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto prevedono che siano sentite le Organizzazioni Sindacali. In tali casi senza particolari formalità l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
d) l'informazione, che, quando lo richieda la legge o il presente contratto viene fornita dalle amministrazioni ai soggetti sindacali secondo criteri di trasparenza, compiutezza, contestualità e uguali modalità per tutti i soggetti di cui all'art. 35, al fine di rendere costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali. L'informazione è fornita con la forma scritta e in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate ai sensi della legge n. 241/90 e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
e) le procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, che sono finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all'art. 37.

Capo II - Modelli relazionali
Art. 27 - Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata.

1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su 2 livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato a livello nazionale di Ente, e a livello locale.
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 3 e 4, in conformità ai criteri e alle procedure indicati nell'art. 26, garantendo il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale
3. La contrattazione decentrata si svolge, a livello nazionale di Ente, sulle seguenti materie:
[…]
b) quota di risorse e criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose, o che comportino specifiche responsabilità;
c) obiettivi, indirizzi e programmi di massima dell'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale;
[…]
e) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche e della domanda di servizi;
[…]
g) le misure dirette a favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, anche ai fini delle azioni positive previste dalla legge n. 125/91;
h) adattamento alle esigenze specifiche degli Enti delle tipologie di orario definite all'art. 5, comma 3 con esclusione dell'articolazione degli orari oggetto di esame ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a);
[…]
l) definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale, per le attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali, dal limite individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario previsto dall'art. 43, comma 2, lett. a);
[…]
4. Il livello locale di contrattazione, che è in ogni caso unico, riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. La contrattazione decentrata a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione nazionale, sulle seguenti distinte materie:
a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;
b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.
5. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

Art. 28 - Composizione delle delegazioni.
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.lgs. n. 29/93, la delegazione di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita per gli Enti:
a) a livello nazionale: dal Presidente o da un suo delegato e dal Direttore Generale o da un suo delegato;
b) a livello locale: dal titolare del potere di rappresentanza dell'Ente nell'ambito della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati.
2. Gli Enti possono avvalersi nella contrattazione collettiva decentrata dell'attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), alle cui direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 29/93.
3. Per le Organizzazioni Sindacali la delegazione è composta:
a) a livello nazionale: da componenti delle Confederazioni e Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto;
b) a livello locale:
- dalle RSU di cui all'art. 35, lett. a);
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 35, lett. b);
- da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.

Art. 29 - Informazione.
1. Ciascun Ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 35 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal D.lgs n. 29/93 e dal presente contratto, gli Enti forniscono un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche;
[…]
d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
[…]
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
[…]
h) previsione di compartecipazioni associative e/o consortili e affidamento all'esterno di servizi correlato all'introduzione di nuove tecnologie;
i) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione degli Enti aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
l) programmi di formazione e aggiornamento;
[…]
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva e ha per oggetto il contenuto dei provvedimenti adottati e i relativi risultati:
- verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro, laddove previsti;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
- ripartizione complessiva delle ore di lavoro straordinario e relative attività;
[…]
- verifica dell'introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione degli Enti aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
[…]
- attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
Per l'informazione di cui al presente comma è previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale gli Enti forniscono tempestive e adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
[…]

Art. 30 - Esame.
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 35, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, può chiedere, in forma scritta , ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 29/93, nell'ambito dei contenuti dell'informazione stessa, un incontro per l'esame dei seguenti argomenti:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti;
[…]
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le 48 ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli Enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 31 - Rappresentante per la sicurezza.
1. Le procedure di cui. agli artt. 29 e 33 si applicano alle informazioni al rappresentante per la sicurezza e alle consultazioni dello stesso previste dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, e dall'accordo intercompartimentale in materia, stipulati ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.lgs. n. 29/93.

Art. 33 - Consultazione.
1. Gli Enti, con le modalità previste dall'art. 25, comma 3, lett. c), procedono alla consultazione:
a) delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 28:
- nel caso di determinazione e rideterminazione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 28.12.95 n. 549;
- nel caso previsto dall'art. 59, comma 8, del D.lgs. n. 29/93;
- negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o dal presente contratto;
b) del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626.

Capo III - Forme di partecipazione
Art. 34 - Forme di partecipazione.

1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, gli andamenti dell'occupazione, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, sono costituiti in relazione alle dimensioni degli Enti e senza oneri aggiuntivi per gli stessi, entro il termine di 60 gg. dalla stipulazione del presente contratto, Comitati bilaterali con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che gli Enti di ricerca sono tenuti a fornire -, e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica, sulla scorta delle designazioni delle Organizzazioni Sindacali e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
3. In considerazione delle specificità e peculiarità che contraddistinguono il comparto delle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, è costituita una Conferenza Nazionale con rappresentanti dell'Aran, della Conferenza Permanente dei Presidenti degli Enti di Ricerca, e delle Confederazioni e Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, 2 volte l'anno, sono verificati gli effetti del presente contratto in relazione alle esigenze specifiche del comparto.

Capo V - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 37 - Interpretazione autentica dei contratti.

1. In attuazione dell'art. 53 del D.lgs n. 29/93, quando insorgano controversie sul l'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
[…]
4. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 51, comma 3, del D.lgs. n. 29/93, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del D.lgs n. 29/93.

Parte II
Titolo I - Trattamento economico
Capo I - Struttura della retribuzione
Art. 47 - Lavoro in turni.

1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell'utenza, per la necessità di servizio di particolari unità organizzative dell'amministrazione, nonché per attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzioni e anche in giorni festivi si può ricorrere a prestazioni programmate di lavoro in turni mediante l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) del presente contratto.
2. L'organizzazione del lavoro in turni verrà effettuata nel rispetto dei seguenti principi generali:
• la turnazione potrà essere a ciclo continuo oppure articolata su 2 o 3 turni giornalieri;
• qualora l'orario di lavoro individuale sia programmato in turno non è ammessa la flessibilità;
• per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri spetta una maggiorazione pari al 20% della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario; per i turni effettuati in giorni festivi la maggiorazione di cui sopra è pari al 50%, mentre per quelli notturni e festivi la medesima è pari all'80%. È stabilito un limite minimo delle suddette maggiorazioni […]
3. I turni notturni sono compresi fra le ore 22 e le ore 6 e non possono superare il limite di n. 10 mensili per dipendente.
[…]

Parte III
Titolo I - Norme finali e transitorie
Capo II
Art. 54 - Indennità di rischio da radiazioni.

1. L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR n. 171/91, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.lgs. n. 230/95.

______________________
(1)DPCM 30 dicembre 1993, n. 593
Art. 8 Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F ), comprende il personale dipendente:
- dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- dalle stazioni sperimentali per l'industria;
- dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (CRESAM);
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinate-leradar);
- dall'Area di ricerca di Trieste.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale