Cassazione Civile, Sez. 6, 18 gennaio 2019, n. 1443 - Esplosione di un ordigno bellico. Risarcimento del danno e manleva


 

 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 18/01/2019

 

 

 

Rilevato che
- che con sentenza del 20 marzo 2017, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Bologna accoglieva la domanda proposta da G.B. nei confronti della Scabo S.r.l. in liquidazione (già Boscafin) nonché, per esserne stata autorizzata la chiamata in causa da parte di quest'ultima, di Autostrade per l'Italia S.p.A. quale committente dei lavori e di Assicurazioni Generali S.p.A., quale compagnia assicuratrice tenuta a manlevare e tenere indenne la Scabo, avente ad oggetto il risarcimento del danno patito a seguito dell'infortunio sul lavoro dato dall'essere stato egli investito dalle fiamme sprigionatesi dall'esplosione di un ordigno bellico inconsapevolmente caricato nel frantoio cui era addetto, riconoscendo la pretesa risarcitoria solo relativamente al danno biologico permanente, quantificato detraendo le somme percepite dal G.B. per detta voce da parte dell'INAIL ed al danno biologico temporaneo e nel contempo dichiarando Assicurazioni Generali S.p.A. tenuta a manlevare e tenere indenne la Scabo S.r.l. da quanto la stessa risultava obbligata a pagare per effetto della decisione resa;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistente la responsabilità della Società datrice in ragione del disposto dell'art. 2087 c.c. e delle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute nei c.d. cantieri temporanei o mobili di cui al d.lgs. n. 494/1996 all'epoca vigente, insuscettibili di esame nel merito gli inadempimenti addebitati dalla Scabo S.r.l. alla committente Autostrade per l'Italia S.p.A., per essere stata la domanda estesa dal G.B. a carico della stessa a seguito della chiamata in causa, da ritenersi, non diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, inammissibile, comunque formulata solo in via subordinata, provato il solo danno biologico, permanente e temporaneo, tenuta alla garanzia richiesta ex art. 1917 c.c. Assicurazioni Generali S.p.A.;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre Assicurazioni Generali S.p.A., affidando l'impugnazione a due motivi, cui, a fronte dell'intimazione di tutti gli originari convenuti, resistono, con controricorso, il G.B. ed Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- che la ricorrente Assicurazione Generali S.p.A. ed Autostrade per l'Italia S.p.A. controricorrente hanno poi presentato memoria;
 

 

Considerato che
- che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 8 d.lgs. n. 494/1996 e 3 d.lgs. n. 626/1994, imputa alla Corte territoriale il disconoscimento del carattere imprevedibile dell'evento, stante l'opera di bonifica eseguita prima dell'affidamento dei lavori alla Scabo S.r.l. da un'impresa specializzata e di essersi, così discostata dall'insegnamento di questa Corte che, nell'escludere la configurabilità a carico del datore di una responsabilità oggettiva per il verificarsi dell'evento, ne richiede l'imputabilità per colpa;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, la Società ricorrente lamenta l'essere la Corte territoriale incorsa nell'error in procedendo dato dall'omessa pronunzia in ordine alla domanda, che assume di aver proposto in via subordinata già in prime cure nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A per il riconoscimento dell'obbligo di manlevare e tenere indenne Scabo S.r.l e, di conseguenza, essa stessa quale compagnia assicuratrice dall'eventuale condanna;
che il primo motivo deve ritenersi inammissibile, non risultando neppure fatta oggetto di censura l'argomentazione di fondo su cui la Corte territoriale giunge ad escludere il carattere imprevedibile dell'evento, tesi sostenuta dalla Società ricorrente e fondata sull'effettuazione, su incarico della committente, della preventiva bonifica dei luoghi, argomentazione che la Corte territoriale basa sull'impossibilità di verifica dell'esito della bonifica a motivo del mancato rilascio del verbale di constatazione;
che, di contro, infondato si rivela il secondo motivo dovendosi ritenere non ricorrere il rilevato vizio di omessa pronunzia per essersi la Corte territoriale espressa sulla domanda di manleva avanzata dalla Società ricorrente nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A., rilevando come la domanda risarcitoria del G.B. a carico di Autostrade per l'Italia S.p.a. fosse stata formulata soltanto in via subordinata sicché l'accoglimento della principale esonerava la Corte territoriale dall'esame della medesima, rilievo su cui la società ricorrente non ha qui svolto alcuna specifica censura, senza contare il profilo di inammissibilità dell'impugnazione che emerge in relazione alla mancata deduzione della tempestiva proposizione in prime cure della domanda, che anzi, a tenore del ricorso, sembra essere stata avanzata solo in sede di gravame risultando così inammissibile;
che, pertanto conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese, da liquidarsi nei soli confronti di Autostrade per l'Italia, risultando tardivo il controricorso del G.B. ed essendo la Scabo S.r.l. in liquidazione rimasta intimata, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti della sola Autostrade per l'Italia S.p.A., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre 2018