Legge 10 aprile 1981, n. 159
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro.
G.U. 29 aprile 1981, n. 116 - S.O.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
A) 28 ottobre 1976:
n. 145, concernente la continuità dell'occupazione della gente di mare.
B) 29 ottobre 1976:
n. 146, concernente le ferie annuali retribuite per i marittimi;
n. 147, concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 9, 16 e 6 delle convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - FOSCHI - COMPAGNA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Allegati
C 145