Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2019, n. 4644 - Appalti, interferenze e responsabilità. Doppio infortunio mortale a seguito di caduta da un'altezza di circa dieci metri


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 11/12/2018

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Catania, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, S.A., F.A.M.R. e C.S., con sentenza del 19/7/2017, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 8/7/2015, appellata dagli imputati, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese della parte civile.
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato, gli imputati responsabili dei seguenti reati:
• S.A., nella qualità di amministratore unico della società "La Fortunella s.r.l," con sede e stabilimento in Paterno, C.da Ciappe Bianche e committente dei lavori di rifacimento della copertura di un capannone per uso artigianale (impresa committente);
• F.A.M.R., nella qualità di amministratore unico e datore di lavoro della "Ecoin s.r.l." (impresa affidataria) con sede legale in Catania, Zona Industriale, blocco Giancata e cantiere edile per i lavori di rifacimento di un capannone per uso artigianale sito in Paterno, C.da Ciappe Bianche;
• C.S., nella qualità di titolare e datore di lavoro della omonima ditta individuale con sede in Misterbianco, via Pilata n. 24 (impresa esecutrice) e cantiere edile per i lavori di rifacimento di un capannone per uso artigianale sito in Paterno, C.da Ciappe Bianche, alle cui dipendenze vi era il prestatore di lavoro G.A.;
A) del delitto p. e p. dall'art. 589, comma 2 e 4 cod. pen. perché, ciascuno nella rispettiva qualità sopra indicata, per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza e in particolare:
- per lo S.A. nella violazione dell'art. 2087 cod. civ. e 90 Co. 5 del d.lgs. n. 81/08, perché, in qualità di committente dei lavori di rifacimento della copertura di un capannone per uso artigianale non provvedeva a designare il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- per il F.A.M.R., nella violazione dell'art. 2087 cod. civ. e 97 Co. 5 d.lgs. n. 81/08, perché non provvedeva a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori di fatto subappaltati alla ditta C.S. e al lavoratore autonomo C.M.F. atteso che questi ultimi si trovavano ad operare in altezza senza che fosse stato preventivamente predisposto un idoneo sistema di protezione collettivo o individuale contro il pericolo di caduta dall'alto da altezza superiore a metri due.
- per il C.S., nella violazione degli artt. 2087 cod. civ. e 148 d.lgs. n. 81/08 perché non provvedeva a predisporre idonee misure di protezione individuale e collettiva atte a garantire l'incolumità di G.A., lavoratore addetto nelle lavorazioni in altezza, quali sottopalchi da montare al di sotto della copertura, ad una distanza della stessa non superiore ai metri due, assicurandosi del contemporaneo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta da parte del medesimo lavoratore, cagionavano il decesso di G.A. e C.M.F..
Invero, G.A., nella sua qualità di dipendente dell'impresa individuale C.S. e C.M.F., nella sua qualità di lavoratore autonomo, mentre transitavano sul piano di copertura del capannone sito in Paterno, composto da travi portanti in cemento armato precompresso e lastre curve di fibrocemento di tipo non calpestabile al fine di procedere ai lavori di installazione di una scossalina in lamiera, a causa delle sollecitazioni provocate dal loro stesso peso, sfondavano tre lastre precipitando verso il basso da un'altezza di circa dieci metri in assenza di dispositivi di protezione. A seguito dell'impatto con la pavimentazione G.A. decedeva sul colpo mentre C.M.F. riportava gravissime lesioni a cui conseguiva il decesso avvenuto poco dopo presso il P.O. Cannizzaro ove era stato trasportato d'urgenza. Nel territorio del comune di Paterno il 5/8/2011
Il solo F.A.M.R.
B) reato p. e p dall'art 97 Co. 1 d.lgs n. 81/08 perché, dopo aver adempiuto alle prescrizioni impartite dall'ASP 3 Catania con verbale del 29.8.2011, non ottemperava al pagamento della prescritta ammenda nel termine di legge.
Accertato in Catania il 20/1/2012
Gli imputati venivano condannati, rispettivamente, S.A. alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e F.A.M.R. e C.S. alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili e al pagamento di una provvisionale.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, S.A., F.A.M.R. e C.S., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 

 

• S.A.
Il ricorrente dopo un'ampia premessa in cui ricostruisce l'accaduto deduce:
a. Violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 589 cod. pen., 2087 cod. civ., 89 e 90 Co. 5 D.Lgs. 81/2008 e vizio motivazionale.
Il ricorrente lamenta l'errata lettura dell'art.90 co.5 D.Lgs. 81/2008, ponendo a carico del committente la nomina del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ossia della figura atta a presidiare il rischio interferenziale nell'ipotesi di presenza nello stesso cantiere di lavoratori appartenenti a diverse imprese esecutrici, nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato laddove ravvisa l'effettiva conoscenza, da parte dello S.A., della contestuale presenza, all'interno del proprio capannone, di lavoratori alle dipendenze di più imprese esecutrici.
Precisa che la cautela della nomina del CSE, secondo la previsione dell'art. 90 co. 4 D.Lgs. 81/2008, non riguarda il caso in cui la contestuale presenza di più ditte esecutrici sia esclusa al momento dell'affidamento dei lavori risultando tale ipotesi meramente eventuale e residuale.
La norma parla infatti di previsione e non di prevedibilità, stabilendo la necessità dell'assolvimento di tale obbligo nel caso che la concorrente presenza in cantiere di più imprese sia prevista dal committente come evenienza concreta ed effettiva al momento dell'affidamento dei lavori.
In ogni caso, il riferimento, operato dal provvedimento impugnato, alla predetta norma non sarebbe pertinente al caso di specie, tanto da non esser stato contestato all'imputato, al quale non è stata ascritta la violazione contemplata nella disposizione bensì quella contenuta nel successivo comma 5 dell'art. 90 D. Lgs. 81/2008.
Vengono, quindi, riportate testualmente le due normative previste dai commi 4 e 5 dell'art. 90 D. Lgs. 81/2008.
Pertanto, precisa il ricorrente l'obbligo di nomina del CSE a carico del committente nel caso, come quello di specie, in cui i lavori siano originariamente commissionati ad una sola impresa, sorgerà soltanto nel caso in cui in corso d’opera si realizzi il presupposto normativo connesso alla compresenza di più ditte esecutrici.
Altrimenti la diversa previsione normativa dei commi 4 e 5 del D. Lgs. 81/2008 non avrebbe ragion d'essere.
Certamente, ove la compresenza di più imprese derivasse da una disposizione del committente che, in corso d'opera, decidesse di appaltare l'esecuzione di un segmento di attività ad un'altra impresa esecutrice questi, preliminarmente all'affidamento, avrebbe necessariamente dovuto provvedere ad ottemperare al l'obbligo enunciato nell'art. 90 co. 5 D Lgs. 81/2008.
Nel caso che ci occupa, però, la compresenza di diverse imprese esecutrici sarebbe scaturita da una scelta dell'impresa affidataria ECOIN S.r.l. che, sebbene si fosse impegnata nei confronti della committente ad eseguire in via autonoma ed esclusiva tutte le opere, concedeva in subappalto singole lavorazioni ad altre ditte, senza mai comunicarlo alla committente come acclarato nel dibattimento.
Tanto è vero che la corte di appello, al fine di configurare la responsabilità a carico della committente - ci si duole- ha fatto ricorso all'interpretazione di una norma non confacente al caso descritto in rubrica, il comma 4 dell'art. 90 D. Lgs. 81/2008, in luogo del comma 5 della medesima norma.
Il ricorrente ritiene che la motivazione resa in relazione all'accertamento della effettiva conoscenza in capo al committente della presenza in cantiere di imprese subappaltatrici, sarebbe meramente autoreferenziale, in evidente contrasto con le risultanze probatorie dell'istruttoria dibattimentale.
L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che la natura delle opere oggetto dell’appalto appariva prima facie di tale complessità ed eterogeneità da richiedere l'intervento di diverse professionalità, tanto da ritenere che l'imputato non potesse non sapere del subappalto, sarebbe in aperto contrasto con il contenuto del contratto stipulato tra la committente e l'affidataria ECOIN, una delle imprese principali sul territorio, dove era dettagliatamente descritto come quest'ultima si fosse impegnata a curare tutte le fasi della lavorazione oggetto di appalto, con mezzi propri e propria manodopera, riservandosi soltanto la mera possibilità di concedere eventualmente in subappalto l'espletamento di taluni segmenti specifici di attività.
Del resto, continua il difensore dello S.A., anche il teste del P.M. Ing. N.A. dell'ASP di Catania, sulle cui dichiarazioni i giudici di merito hanno fondato la ricostruzione degli eventi, ha riferito che la realizzazione dei lavori era stata affidata alla Ecoin con un contratto che prevedeva la consegna della opera chiavi in mano.
Viene riportata la deposizione del N.A. al fine di evidenziare la non prevedibilità dell'avvenuto affidamento in subappalto dei lavori da parte dell'impresa affidataria.
Lo S.A. lamenta ancora la ritenuta prova della consapevolezza dei subappalti sulla base delle deposizioni dei testi del coimputato F.A.M.R., amministratore della Ecoin e della circostanza che non fosse credibile che l'incaricato dell'apertura e chiusura del cantiere non si avvedesse della presenza di più imprese informandone il committente.
Inoltre, al fine di evidenziare la contraddittorietà tra il decisum e le emergenze probatorie, rileva in primo luogo che è risultato accertato che lo S.A. non si recò mai in cantiere né ebbe mai alcun tipo di rapporto o colloquio con i lavoratori ivi utilizzati, in secondo luogo che l'unico dipendente dello S.A., presente in cantiere, si limitava ad aprire e chiudere il portone d'accesso allo stabile in cui si svolgevano i lavori senza mai impartire alcuna direttiva o assistere all'esecuzione delle opere edili.
Inoltre si evidenzia in ricorso l'avvenuto travisamento della circostanza che i lavoratori vittime dell'incidente fossero addetti a lavorazioni che non erano ancora state subappaltate dalla ditta affidataria ECOIN S.r.l., in quanto tutti i testimoni escussi avrebbero confermato che i due si erano recati in cantiere esclusivamente per espletare un sopralluogo, sulla base di un accordo di massima con ECOIN che, tuttavia, non aveva a quella data formalizzato, con apposita lettera d'incarico, l'affidamento di alcuna attività lavorativa.
Pertanto, sarebbe contraddittoria l'affermazione della Corte territoriale di equiparazione al contratto della mera condivisione d'intenti trascritta in un formulario prestampato, ove nulla si diceva quanto alla modalità di esecuzione delle opere da subappaltare, con il formale e sostanziale affidamento dei lavori.
Mentre da una corretta lettura di tali documenti si evincerebbe che la mattina del tragico evento non era stata affidata, non essendo nemmeno prevista, l'esecuzione di alcuna opera. E pur volendo ipotizzare che, pur nonostante era previsto un mero sopralluogo, nell'occasione gli operai si mettevano concretamente all'opera, sarebbe comunque da escludere qualsiasi profilo di responsabilità a carico del committente che nulla sapeva in merito.
Si aggiunge ancora che il sopralluogo avveniva di sabato allorquando il cantiere era chiuso e le lavorazioni erano ferme e pertanto non sussisteva alcun tipo di rischio di natura interferenziale cui avrebbe dovuto essere collegata la nomina del CSE. Di conseguenza ritiene la difesa che l'evento mortale non fosse prevedibile e, pertanto, evitabile dal committente, con evidente esclusione della sussistenza dell'elemento psicologico della colpa specifica.
Del resto, l'insorgenza dell'obbligo di nomina del CSE - prosegue il ricorso- non potrebbe essere determinato dalla mera eventualità che l'unica impresa designata per l'esecuzione dei lavori decida in corso d'opera di subappaltarne una parte senza renderne edotto il committente.
In tale ipotesi l'insorgenza dell'obbligo di nomina del CSE è differita ad un momento successivo rispetto all'originario contratto d'appalto con affidamento esclusivo dei lavori ad un'unica impresa, ossia allorquando venga in essere il potenziale rischio interferenziale scaturente dalla compresenza di più imprese nel medesimo luogo di lavoro.
Nel caso di specie, il committente avendo appaltato i lavori con un contratto "chiavi in mano", non poteva prevedere che l'affidataria ad un certo punto decidesse di subappaltare talune opere senza comunicargli nulla.
b. Violazione di legge in relazione agli artt. 40 cpv., 589 cod. pen., 2087 cod. civ., 90 co. 5 e 92 D.Lgs. 81/2008 e vizio motivazionale. 
Il ricorrente deduce carenza del nesso di derivazione causale tra la violazione della regolare cautelare, di nomina del CSE, posta a carico del committente ex art. 90 co. 5 D. Lgs. 81/2008, e l'infortunio verificatosi.
La corte di appello partirebbe da una concezione della posizione di garanzia, sia del committente che del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, non conforme alla previsione degli artt. 90 co. 5 e 92 D. Lgs. 81/2008, dilatando il ruolo e i compiti del CSE a tutela dei lavoratori.
Infatti, prosegue il ricorso, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la posizione riconosciuta al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è solo quella dell'alta vigilanza delle lavorazioni, per la gestione del rischio interferenziale e non quella di sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche delle singole lavorazioni ove non sussista uno specifico rischio interferenziale.
La corte di appello avrebbe, invece, del tutto omesso di confrontarsi con la questione del rischio interferenziale in relazione ad una specifica lavorazione in cui risultavano impegnati esclusivamente i lavoratori di una sola impresa edile.
Viene richiamata la sentenza di questa sezione n. 34869 del 12/4/2017 che stabilisce, per l'appunto, come non possa essere ampliato a dismisura il ruolo e le funzioni del CSE, con particolare riferimento a quelle connesse alla generale vigilanza sulla configurazione delle lavorazioni, laddove a questa figura non risultano attribuiti né compiti relativi al rapporto diretto con le maestranze, né una minuziosa ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere. Ciò in forza dell'art. 92 D. Lgs. 81/2008 secondo cui la definizione dell'ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra lavorazioni affidate a più imprese, essendo questa l'ipotesi ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di esecuzione.
Il caso in questione rientrerebbe nella fattispecie decisa dalla sentenza richiamata.
Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare una serie di evidenze che escludono ogni nesso di derivazione causale tra l'evento occorso ai due operai e la presunta inosservanza delle cautele per la prevenzione dei rischi interferenziali.
I lavori nell'ambito dei quali si verificava l'evento morte non erano nemmeno stati oggetto di affidamento e, per di più, la rovinosa caduta dei due operai avveniva nel corso di un sopralluogo espletato di sabato mattina, pertanto nessun presidio avrebbe potuto in concreto essere adottato rispetto ad una attività lavorativa non prevista né prevedibile, dal momento che il cantiere era chiuso e non era in atto alcun tipo di lavorazione.
Sarebbe, perciò, del tutto impossibile ricollegare l'evento morte all'omessa nomina del CSE, dal momento che l'infortunio mortale non costituisce la concretizzazione di una situazione di rischio interferenziale.
c. Violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 133, 163 e 175 cod. pen. e vizio di motivazione.
Il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dal che sarebbe derivata l'irrogazione di una sanzione sproporzionata.
La Corte catanese avrebbe escluso le invocate attenuanti utilizzando una clausola di stile, con motivazione inesistente, o comunque meramente apparente, in aperta contraddizione con le evidenze sopra riportate che, se anche non ai fini di escludere la penale responsabilità dell'imputato, quanto meno avrebbero dovuto essere considerate ai fini del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.
Un corretto accertamento giudiziale avrebbe dovuto considerare la mancata conoscenza, da parte dell'imputato, del presupposto che ha fatto insorgere a suo carico l'obbligo di nomina del CSE, la circostanza che l'infortunio verificatosi non costituisca la concretizzazione del rischio interferenziale, la circostanza che lo S.A. avesse fin da subito pattuito con la ECOIN la nomina di un responsabile dei lavori, pur delegandola erroneamente a quest'ultima impresa e, infine, la circostanza che subito dopo l'infortunio, venuto a conoscenza della mancata nomina, vi provvedeva immediatamente.
A tali elementi va poi aggiunto lo stato di incensuratezza e la prognosi favorevole per il futuro di astensione dalla commissione di nuovi reati.
Sarebbe mancata quindi la necessaria valutazione sulla concedibilità delle attenuanti che avrebbe dovuto tener conto anche del grado della colpa.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
 

 

• F.A.M.R.
a. Violazione di legge in relazione agli artt. 589, 42, 43, 40 cpv cod. pen. e agli art. 90, 97 d.lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione.
Il ricorrente ricostruisce la vicenda di cui all'imputazione evidenziando l'individuazione, da parte dei giudici di merito, della violazione dell'obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza, previsto dall'art. 90 comma 3 d.lgs. n. 81/08, da parte dello S.A.; aggiunge che quest'ultimo era pienamente consapevole della presenza di più imprese esecutrici nell'unico cantiere.
Pertanto, a fronte dell'individuazione della violazione dell'obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza da parte dello S.A., l'unico addebito mosso al F.A.M.R. sarebbe quello di aver "costretto/consentito" che le vittime, alle dipendenze della ditta esecutrice C.S., operassero in cantiere senza i preventivi sistemi di protezione, sull'unico presupposto che la Ecoin s.r.l. avesse "autorizzato" di fatto la ditta C.S. ad iniziare i lavori sulla base di un contratto di subappalto già valido e perfezionato.
Pertanto, l'affermazione di responsabilità penale del F.A.M.R. si fonderebbe su un dato prettamente congetturale privo di conferma probatoria.
Infatti, da un lato, vi sarebbe la prova certa che la Ecoin s.r.l. aveva stipulato, in precedenza, dei contratti-quadro con altre ditte, adottando per ogni subappalto una "lettera d'incarico" nella quale venivano indicate le specifiche tecniche e le modalità dei lavori, dall'altro vi sarebbe la prova che la Ecoin srl non aveva predisposto alcuna lettera di incarico per la ditta C.S., ma soltanto, in data 1/8/2011, vi era stata una preventiva e prodromica richiesta di documenti, fra cui il DVR (documento valutazione rischi) e quelli attestanti le capacità e il rispetto dei sistemi, dispositivi e piani di sicurezza imposti dal d.lgs. n. 81/08.
Sarebbe certo, quindi, continua il ricorrente, che alla data dell'infortunio non era stato stipulato alcun contratto di sub-appalto, da parte della Ecoin che, invece era ancora in attesa che le pervenisse la documentazione necessaria per la stipula dell'incarico di lavorazione in cantiere.
Il tribunale, alla cui decisione si sarebbero acriticamente uniformati i giudici di appello, avrebbe ritenuto, invece, in contrasto con le emergenze probatorie, che la ditta C.S. fosse stata incaricata di eseguire il lavoro e autorizzata ad iniziarlo.
Entrambe le decisioni di merito darebbero per scontato un dato, rappresentato dall'autorizzazione di fatto ai lavori in subappalto, che non trova alcun riscontro probatorio.
Tanto è vero che né il tribunale né la corte d'appello indicano quale sia l'elemento probatorio comprovante, oltre ogni ragionevole dubbio, l'ipotesi dell'autorizzazione di fatto.
Entrambe le decisioni, quindi, trarrebbero l'elemento principale, nella motivazione della condanna del F.A.M.R., da un ragionamento meramente congetturale e ipotetico, privo di riscontro probatorio.
Anche il rinvenimento, nel luogo dell'incidente, vicino all'autocarro munito di cestello elevatore, di una forma di latta sagomata, nonché di due piccole forme di latta sagomata poste in opera sul tetto, sarebbe, a dire del ricorrente, privo di rilievo in relazione all'avvenuta autorizzazione di fatto ad opera della Ecoin, trattandosi di tre sole forme di latta sagomata a fronte di un capannone di 1000 metri quadrati.
Sarebbe certamente azzardato sostenere che i lavori erano già avviati dalla ditta C.S., mentre sarebbe molto più logico ipotizzare che era in corso soltanto un sopralluogo. Inoltre, anche a voler ipotizzare, dal ritrovamento delle tre forme in latta, l'avvenuto avvio dei lavori, nulla dimostrerebbe che tale avvio era stato preventivamente concordato, comunicato e autorizzato dalla Ecoin e dal F.A.M.R..
Ancora, aggiunge il ricorrente, entrambe le sentenze di merito non spiegano perché l'ipotesi dell'incarico di fatto sia dotata di forza tale da superare la prova contraria fornita dalle deposizioni testimoniali e dalle prove documentali acquisite.
L'affermazione della corte d'appello che il contratto di sub-appalto alla data del 5 agosto era perfezionato e le lavorazioni appaltate alla ditta C.S. erano dettagliatamente descritte nell'allegato A, parte integrante del contratto del 26/11/2010, tanto da non essere necessaria la lettera di incarico al completamento delle previsioni contrattuali, già chiarissime e individuate, sarebbe smentita dalle risultanze probatorie e costituirebbe un vero e proprio travisamento del fatto e della prova, giungendo a ravvisare un contratto di sub-appalto in un negozio giuridico radicalmente differente ed a quello irriducibile.
Il contratto del 26/11/2010 - prosegue il ricorso- è un contratto-quadro, atto a regolare i rapporti generali fra parti, che intendono instaurare un rapporto continuativo, ove si impegnano reciprocamente l'una (la Ecoin) ad appaltare i lavori di interesse alla ditta C.S., e questa ad eseguire, a richiesta, di volta in volta, i predetti lavori.
Tale accordo non prevede gli elementi essenziali oggetto della prestazione richiesta dalla Ecoin per il cantiere de La Fortunella, rappresentati dal tipo di lavori, i materiali da impiegare, i prezzi, tutti elementi questi necessari per concludere validamente un contratto di subappalto.
Tale contratto necessiterebbe, dunque, di volta in volta di un ulteriore e integrativo contratto che disciplini l'affidamento della fornitura richiesta in base a ciascun cantiere e alla relativa tipologia di lavori acquisiti da Ecoin, per la cui realizzazione la stessa intenda avvalersi della ditta C.S..
Inoltre, lo stesso contratto quadro, all'art. 9, espressamente poneva a carico della ditta C.S. il rispetto degli oneri della sicurezza previsti dalla legge, e soprattutto poneva chiaro divieto "a non dare inizio ad alcun lavoro e/o parte di esso, senza la preventiva, autorizzazione dell'impresa" Ecoin.
La Ecoin - prosegue il ricorso- ha sempre operato con lettera di incarico, come previsto dalle pattuizioni generali del contratto-quadro, nella quale viene indicato il cantiere presso cui dovranno essere eseguite le lavorazioni richieste alla ditta C.S., l'inizio e la fine lavori, le specifiche tecniche della prestazione richiesta e l'elenco prezzi e quantità dei materiali; detta lettera d'incarico costituisce parte integrante del contratto-quadro del 26/11/2010. 
Del tutto erronea, frutto di un evidente travisamento della prova, sarebbe l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che il contratto-quadro del 26/11/2010 contenesse già tutti gli elementi essenziali del subappalto e avesse ad oggetto il cantiere de La Fortunella.
Nessun contratto di subappalto - sostiene invece il difensore ricorrente- è stato mai stipulato, non sussistendone nemmeno gli elementi essenziali necessari per la sua validità e perfezionamento.
La corte d'appello richiamerebbe in proposito l'allegato A dal quale desume l'esistenza delle specifiche e degli elementi essenziali per la valida costituzione del contratto di sub-appalto, ma si sostiene in ricorso che tale contratto avesse ad oggetto altri lavori da eseguire in altro cantiere, in località Z.I. Blocco Giancata, con inizio lavori dal 15/6/2011 e fine lavori entro il 31/7/2011.
Gli elementi essenziali riportati dall'allegato A hanno ad oggetto un altro e diverso contratto di sub-appalto: non quello relativo ai lavori presso il capannone del La Fortunella, sito nel comune di Paterno, c.da Ciappe Bianche, ma quello relativo ai lavori affidati per un capannone sito alla zona industriale di Catania.
Di conseguenza gli elementi a sostegno della responsabilità del F.A.M.R., sarebbero tratti da documenti che nulla hanno a che vedere con l'evento in questione, riferendosi ad un diverso lavoro, da realizzarsi in luogo e tempi differenti.
Tale vizio logico avrebbe indotto la corte catanese a motivare su fatti irrilevanti, smarrendo i fatti che invece erano rilevanti ai fini della corretta applicazione della legge penale.
Pertanto, l’affermazione di responsabilità colposa del F.A.M.R. sarebbe priva di fondamento probatorio, oltre che contraddittoria ed illogica.
Inoltre, il ricorrente rileva che entrambe le decisioni di merito non spiegherebbero perché la Ecoin, che fino a quel momento aveva sempre rispettato una precisa sequenza commerciale e contrattuale nell'affidamento dei subappalti, alle altre ditte, abbia improvvisamente scelto di disattendere, solo con la ditta C.S. e solo in questo caso, il proprio modus operandi autorizzandola ad iniziare i lavori senza lettera d'incarico, senza ricevere la documentazione richiesta e soprattutto senza fissare prezzi e materiali, esponendosi al rischio di richieste economiche impreviste e non controllabili.
Tale spiegazione era essenziale dal momento che la ravvisata responsabilità dell'imputato è fondata unicamente sul presupposto dell'avvenuta autorizzazione di fatto e del subappalto già perfezionato.
Un ulteriore e grave errore logico, contenuto nell'impugnato provvedimento, sarebbe rappresentato dall'aver individuato la responsabilità del F.A.M.R. nella responsabilità a carico del datore di lavoro, ascrivendogli il mantenimento degli obblighi di sicurezza in cantiere. 
In tal modo verrebbero violati le regole e i principi che disciplinano l'imputazione penale per colpa, in quanto dalle risultanze istruttorie è emerso che la Ecoin non aveva assunto la veste di responsabile dei lavori, rivestita, secondo la previsione normativa, dalla Fortunella, non disponeva delle chiavi del cantiere, rimaste sempre nella disponibilità del committente, non aveva impiegato mezzi e operai propri e non aveva l'obbligo di adozione del POS avendo subappaltato, ad imprese esecutrici, la totalità dei lavori alle imprese esecutrici da eseguire nel capannone. Cosi come acclarata sarebbe la circostanza che le vittime dell'infortunio lavoravano alle dipendenze e sotto le direttive della ditta C.S..
Errato sarebbe il richiamo operato dal primo giudice al principio stabilito da questa Corte Sez.3 n. 50996 del 24/10/2013, che esprime un principio esattamente opposto a quanto sostenuto dal tribunale, ossia che il committente non perde la qualifica di datore di lavoro, sotto il profilo degli obblighi della sicurezza, "qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori".
Tale ingerenza, nel caso specifico, non vi sarebbe mai stata e non sarebbe emerso alcun elemento dal quale desumerla.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dalle sentenze di merito apparirebbero palesemente estranei alla fattispecie concreta in esame.
Infine, conclude il ricorrente, dalla lettura dei due provvedimenti non si comprenderebbe quale regola cautelare predittiva o impeditiva dell'evento letale il F.A.M.R. poteva e doveva osservare, dal momento che non spettava a lui nominare il coordinatore della sicurezza, non aveva la disponibilità del cantiere, non era il responsabile dei lavori, non impiegava mezzi e personale propri nel cantiere, non era destinatario dell'obbligo di adozione del POS, non aveva autorizzato la ditta C.S. ad iniziare i lavori, e non aveva certamente concluso con la stessa alcun contratto di sub-appalto, ma al momento dell'evento mortale, era ancora in attesa di ricevere la documentazione, necessaria all'affidamento dell'incarico, richiesta con la lettera del 1/8/2011. Né tantomeno, si ripete, ancora una volta, il F.A.M.R. ha mai esercitato alcuna continua ingerenza nello svolgimento dei lavori in cantiere, non esercitando in fatto alcun potere di controllo e vigilanza.
Nulla sapeva il F.A.M.R. del fatto che il giorno 5/8/2011 i lavoratori C.M.F. e G.A. sarebbero andati a fare un sopralluogo, o comunque si sarebbero recati in cantiere. Tutti i testi, tra cui anche l'imputato C.S., hanno escluso che la cosa sia stata mai comunicata.
Infine, lo S.A. rileva che entrambe le sentenze di merito affermano la rilevanza causale delle cautele omesse ed escludono anche il minimo contributo colposo delle vittime. Una volta ricostruito l'evento, non è stata eseguita la necessaria valutazione sulla circostanza se la nomina del coordinatore per la sicurezza avrebbe potuto impedirlo e soprattutto non è stato chiarito per quale motivo le vittime abbiano deciso di uscire dal cestello e di incamminarsi sulle fibre in vetro cemento del tetto piuttosto che rimanere lungo le travi calpestagli.
Tale accertamento appare quanto mai determinante, dal momento che la zona che ha ceduto sotto il loro peso non era né doveva essere interessata dai lavori di lattoneria, ossia di posa delle grondaie e scossaline alla cui esecuzione sarebbe stata chiamata la ditta C.S..
Infine entrambi i lavoratori erano stati addestrati e sapevano del divieto di uscire dal cestello perché le lastre in fibrocemento sono fragili.
b. Vizio di motivazione
Il ricorrente deduce l'omessa motivazione in risposta al gravame proposto sull'insussistenza dei reati di cui ai capi a) e b), in relazione al fatto ascritto al capo b della rubrica.
Il F.A.M.R. non avrebbe commesso il reato di cui al capo b) semplicemente perché la disposizione contestata, art. 97 comma 1, d.lgs. n. 81/2008, non prevede alcuna fattispecie di reato.
Pertanto, nell'atto di appello si è impugnato il capo b) dichiarando l'insussistenza del reato ivi indicato. Nessun'altra e diversa censura dalla mera denunzia dell'insussistenza del reato sarebbe stata ipotizzabile. La censura difensiva è stata ribadita in sede di richieste conclusive formulate con l'atto d'appello, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Catania con l'assoluzione anche dal fatto di cui al capo b).
La corte di appello, pur a fronte della rituale impugnazione, si sarebbe limitata a dichiarare, erroneamente, la mancata impugnazione del capo b), ommet- tendo la motivazione sulla specifica doglianza.
c. Violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 132, 133 cod. pen., 27 co. 3 Cost., 600 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Il ricorrente deduce l'illogicità e apparenza della motivazione per il cattivo uso della discrezionalità vincolata ex art. 132 c.p., e specificamente del criterio della gravità del reato di cui all’art. 133 comma 1 cod. pen., nonché la violazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.
La sentenza impugnata ha condannato il F.A.M.R. e il C.S. alla medesima pena di anni tre e mesi sei di reclusione, mentre lo S.A. è stato condannato ad una pena notevolmente più lieve.
La motivazione utilizzata apparirebbe, però, illogica e contraddittoria, in quanto il giudizio di responsabilità colposa appare fondato sulla violazione dell'obbligo gravante sullo S.A. di procedere alla nomina del coordinatore della sicurezza, mentre, al F.A.M.R. si contesta di non aver sopperito alla omissione colposa dello S.A., attivando i poteri precauzionali e impeditivi ascrittigli. 
Entrambe le decisioni di merito precisano che il F.A.M.R. non era il responsabile dei lavori, ruolo ricoperto dallo S.A., non era obbligato alla adozione del POS, a differenza del C.S., e non aveva la disponibilità del cantiere, rimasta sempre allo S.A.. Inoltre, il F.A.M.R. non aveva personale proprio nel cantiere de La Fortunella, a differenza dello S.A..
In altri termini, a carico dello S.A. vi sarebbe la violazione della regola cautelare primaria, mentre sul F.A.M.R. graverebbe la meno grave omissione di non aver ovviato alla violazione del primo. Ma, ciò nonostante, sarebbe stata applicata una pena più severa per il F.A.M.R., malgrado il ruolo decisamente secondario nella vicenda.
Cosi come pure evidentemente diverso e più grave apparirebbe il grado di colpa del C.S..
Pertanto, errata sarebbe stata sia l'irrogazione di una pena superiore allo S.A. che l'irrogazione della stessa pena del C.S..
Infine, il ricorrente ravvisa ulteriore violazione di legge, laddove è stato escluso il concorso colposo delle vittime, il cui contributo, anche se parziale, come riconosciuto dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello, andava apprezzato in sede di trattamento sanzionatorio.
Del tutto ignorato apparirebbe, infine, il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena ex art. 27 Cost., comma 3, ed a fronte di uno specifico e articolato motivo di appello sull'eccessiva severità e palese sproporzione del trattamento sanzionatorio, la corte di appello avrebbe risposto con poche, erronee e contraddittorie parole ritenendo congrue le valutazioni operate dal giudice di prime cure.
Il ricorrente deduce infine la carenza di motivazione sulla richiesta di sospensione ex art. 612 cod. proc. pen. in relazione alle statuizioni civili, in quanto nessuna delle questioni proposte sarebbe stata effettivamente vagliata.
Chiede, pertanto, ai sensi dell’art. 612 cod. proc. pen. la sospensione dell'e-secuzione della condanna civile ricorrendo i presupposti del grave e irreparabile danno e chiede l'annullamento della sentenza impugnata con le statuizioni conseguenti.
 

 

• C.S.
a. Il ricorrente dopo una premessa dei fatti di causa, deduce violazione di legge e vizio motivazionale.
Si duole della denegata rinnovazione del dibattimento chiesta dalla difesa con specifico motivo di impugnazione. La motivazione fornita sarebbe carente e lesiva delle prerogative dell'imputato in tema di diritto alla prova. 
I giudici di appello si limiterebbero ad una mera elencazione delle ragioni del diniego, senza alcuna effettiva valutazione, anche al fine di confutare gli argomenti difensivi.
La richiesta di perizia, è stata definita dall'impugnata sentenza non accogli- bile perché priva del carattere di novità e non assolutamente indispensabile ai fini della decisione. Ma la necessità di disporla, sostiene l'imputato, deriva dalla oggettiva mancanza di qualsivoglia contributo tecnico che non fossero le consulenze dell'Imputato e di una parte civile, mentre tale non può certo dirsi la testimonianza da parte dei testi di accusa appartenenti all'ASP.
La stessa testimonianza sarebbe persino contraddittoria laddove i due tecnici N.A. e DS. non hanno deposto in maniera univoca alle domande delle parti.
In particolare, evidenzia la difesa la necessità di stabilire l'idoneità dei mezzi di protezione, tra cui l'utilizzo della piattaforma elevatrice aerea del mezzo ISU- ZU di proprietà del C.S., quale adeguato dispositivo di protezione collettiva.
Il tribunale per accertare la delicata questione tecnica chiamava il tecnico che si era occupato, successivamente ai fatti, per conto della ECOIN della sicurezza nel cantiere.
Tale tecnico Sc. ha affermato che la tecnica di lavorazione e il mezzo utilizzato di cui successivamente lo stesso si era avvalso per completare i lavori erano difformi rispetto a quanto messo a disposizione dal C.S. al proprio dipendente in occasione del sinistro.
Pertanto, necessario sarebbe stato l'espletamento di una perizia mai disposta.
La corte d'appello ha rigettato, altresì, anche la seconda richiesta di rinnovazione dibattimentale con la quale, all'esito dell'esame dell'imputato e del proprio teste, la difesa del C.S. aveva chiesto di sentire la titolare della ditta MG Noleggi per conoscere se dipendenti della stessa fossero al lavoro il giorno dell'evento e in caso negativo quali fossero le ragioni della sospensione del lavoro prima della data contrattualmente prevista del 12 agosto.
Il ricorrente espone le ragioni della necessità dell'integrazione istruttoria de-nunciando l'omessa motivazione sul punto.
b. violazione di legge in relazione all'art. 41 cod. pen. e vizio motivazionale.
Il ricorrente si duole dell'errata applicazione del capoverso dell'art. 41 cod. pen. per non aver ritenuto la causa sopravvenuta rappresentata dal comportamento eccezionalmente imprudente dei lavoratori, tale da interrompere il nesso causale con la condotta contestata al C.S..
Si evidenzia in ricorso che i lavoratori erano particolarmente esperti ed abituati a lavorare in altezza, conoscendo bene le peculiarità di ogni capannone. 
Pertanto, del tutto imprevedibile sarebbe stata sia la decisione degli stessi lavoratori di non utilizzare le imbracature nella loro disponibilità sia la decisione di fuoriuscire dal cestello del mezzo costituente il dispositivo di protezione collettiva per l'esecuzione dei lavori, recandosi sul tetto ancora in fase di realizzazione calpestandone i pannelli in fibrocemento notoriamente inidonei ad essere calpestati.
La motivazione fornita sul punto muoverebbe dall'errata premessa della necessità per i lavoratori di uscire dal cestello per effettuare i lavori al fine di ritenere non connotato da eccezionalità e imprevedibilità il comportamento degli stessi lavoratori.
c. Violazione di legge in relazione agli artt. 522 e 521 cod. proc. pen. e vizio motivazionale.
Il ricorrente lamenta la violazione deH'art.521 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
Il tribunale aveva superato l'obiezione della difesa ritenendo la natura meramente esemplificativa di quanto riportato dal capo di imputazione e per il quale il C.S. era stato tratto a giudizio.
La sentenza della corte di appello muoverebbe, quindi, dalla stessa errata premessa dell'assimilazione delle lavorazioni "in quota" a quelle "in copertura" la cui differenza tecnica era stata chiaramente definita dal consulente della difesa, nel corso del giudizio, alla luce della norma del D. Lgs. n.81/08.
In sostanza sostiene il ricorrente che le lavorazioni che dovevano essere eseguite dalla ditta C.S. dovevano avvenire lungo il perimetro della copertura e non prevedevano passaggi sulla copertura, pertanto non era richiesta alcuna verifica della resistenza del capannone.
Del resto -prosegue il ricorso- era stata contestata al C.S. solo la mancata predisposizione di sottopalchi da montare al di sotto della copertura ad una distanza non superiore ai due metri.
Pertanto, rileva la difesa, il C.S. è stato condannato per aver utilizzato un presidio antinfortunistico, uguale a quello poi utilizzato da Ecoin per il completamento dei lavori, solo perché tale presidio non aveva la caratteristica tecnica di avere un cestello dotato di braccio per accedere in copertura.
Ma, ripete il ricorrente, i lavori non prevedevano l'accesso in copertura e il giudicante nel ritenere la responsabilità del C.S. ha violato il principio di correlazione tra contestazione e sentenza, dal momento che il fatto che si assume violato in sentenza non corrisponde al fatto contestato ponendosi con lo stesso in rapporto di eterogeneità.
La difesa ribadisce di aver dimostrato che il mezzo utilizzato fosse quello idoneo per le lavorazioni in quota. 
d. Violazione di legge in relazione all'art. 40 cod. pen. per il ritenuto nesso causale tra la condotta del C.S. e il decesso del lavoratore autonomo C.M.F. .
Il ricorrente si duole che i giudici di merito abbiano arbitrariamente esteso la posizione di garanzia del C.S. al lavoratore autonomo C.M.F., presente sui luoghi poiché socio di fatto del C.S..
Tale statuizione ha formato oggetto di gravame non sussistendo alcun rapporto causale tra la mancata predisposizione di adeguati strumenti di protezione individuale e collettiva che il lavoratore subordinato avrebbe accettato supinamente e la libera scelta assunta da un soggetto terzo, dotato di autonoma capacità organizzativa, di effettuare la lavorazione disattendendo ogni più elementare regola di cautela.
C.M.F.  non aveva mai avuto alcun rapporto di subordinazione ne sostanziale né formale con l'imputato C.S., pertanto quest'ultimo non può certamente considerarsi garante dell'evento da scongiurare.
e. Vizio motivazionale in relazione al nesso causale tra la condotta di C.S. e il decesso del lavoratore autonomo C.M.F. .
In relazione all'arbitrario riconoscimento della posizione di garanzia del C.S. rispetto al decesso del lavoratore autonomo C.M.F. , indicato nel precedente motivo precedente, si lamenta che il riconoscimento di tale posizione di garanzia non sarebbe supportato da alcun riferimento utile a rappresentare l'iter logico seguito, dal giudice di appello, al fine di ravvisare il nesso causale sussistente tra i profili di colpa specifici contestati al ricorrente e l'evento verificatosi in capo al C.M.F..
f. Vizio motivazionale conseguente a errata lettura del capo di imputazione.
Il ricorrente evidenzia che il capo di imputazione contestava al C.S. esclusivamente la responsabilità per la morte del proprio dipendente G.A..
La corte di appello risponde alla specifica doglianza sollevata in merito, che in realtà il capo di imputazione farebbe riferimento al decesso di entrambi i soggetti, fornendo un evidente errata o superficiale lettura del capo di imputazione.
g. Violazione di legge in relazione agli art. 42 e 114 cod. pen. e vizio motivazionale.
Il ricorrente deduce che la corte di appello non avrebbe tenuto conto della concorrente responsabilità della vittima nella causazione del sinistro.
Del resto, lo stesso P.G., in appello, nella requisitoria concludeva per il rico-noscimento delle attenuanti generiche e per una congrua riduzione della pena in virtù dell'apporto causale arrecato dalla vittima. 
Ricorda il C.S. che non è stata provata la circostanza dell'avvenuto inizio, alla data dell'incidente, del rapporto di lavoro tra la Ecoin e la ditta C.S..
L'attività demandata alla ditta C.S. avrebbe potuto essere iniziato solo dopo l'ultimazione dei lavori da parte della ditta MG Noleggi.
Del resto, la circostanza della presenza di scossaline già montate, a dimostrazione di un'attività già iniziata non sarebbe emersa con assoluta certezza in modo da stabilire che non si trattasse di un semplice sopralluogo, come invece sostenuto dalla difesa.
La presenza di C.M.F. , lavoratore autonomo e socio di fatto del C.S., avvalorerebbe l'ipotesi che lo stesso  inducesse il G.A. a disattendere le direttive impartitegli, avviando l'attività di montaggio.
La difesa ribadisce che il sopralluogo era preordinato alla predisposizione del POS e del preventivo economico. Pertanto la condotta del G.A. il quale di propria iniziativa utilizzava il cestello per raggiungere la copertura, usciva dallo stesso e camminava sul tetto insieme al , se anche non atto ad escludere il nesso di causalità appare certamente rilevante come concausa dell'evento morte.
I giudici di merito avrebbero dovuto valutare il concreto peso della condotta del lavoratore nella produzione dell'evento, con conseguente ridimensionamento della responsabilità del C.S..
h. Violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod, pen. e vizio motivazionale.
Il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.
La corte di appello non avrebbe motivato sulle precise doglianze sollevate in sede di gravame, limitandosi a richiamare i criteri dell'art. 133 cod. pen.
La difesa evidenzia l'accidentalità del fatto, la posizione debole della ditta C.S. nelle dinamiche contrattuali e la corretta condotta processuale dell'imputato fortemente provato dall'evento.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, adottando le consequenziali statuizioni.
Con memoria depositata in data 23/11/2018, Salvatore C.S. insisteva poi nei motivi proposti, illustrando la mancanza di correlazione tra condanna e condotta contestata in imputazione ed insistendo nell'importanza della condotta tenuta dai lavoratori nel verificarsi dell'evento e nell'errata estensione della posizione di garanzia nei confronti di C.M.F. , chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

 

 

 

Diritto

 


1. Tutti i motivi di ricorso sopra illustrati sono infondati.
Occorre, tuttavia, prendere atto che alla data odierna il reato contestato al capo B) al solo ricorrente F.A.M.R. è estinto per intervenuta prescrizione. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato contrav-venzionale di cui al capo B) - la cui sanzione penale, diversamente da quanto opina il ricorrente, si rinviene nell'art. 159 D.lgs. 81/08- contestato al solo F.A.M.R. perché, ancorché debba tenersi conto di un periodo complessivo di 5 mesi e 12 giorni di sospensione della prescrizione per i rinvìi delle udienze del 20/3/2014, 26/11/2014 e 11/4/2017, il termine massimo di prescrizione risulta spirato il 2/7/2017. Va dunque eliminata per il F.A.M.R. l'irrogata pena di euro quattromila di ammenda.
Il ricorso del F.A.M.R. va rigettato nel resto, così come vanno rigettati i ricorsi di S.A. e C.S..
2. Il ricorso proposto nell'interesse dello S.A., amministratore unico della società "La Fortunella s.r.l.", impresa committente, è infondato.
Ed invero, come logicamente ed articolatamente motiva la sentenza impugnata, l'imputato non può considerarsi inconsapevole dell'avvenuto subappalto delle opere, in primis perché la possibilità di subappaltare parte dei lavori era prevista nel contratto di appalto che aveva sottoscritto e, in ogni caso, in fatto, a causa della presenza di un suo dipendente che manteneva la disponibilità del cantiere, esclusivamente nella diretta gestione della società committente La Fortunella.
Soltanto S.B., infatti, ragioniere della società committente, deteneva le chiavi del cantiere e consentiva ogni giorno l'accesso degli operai. E non si trattava di un semplice custode che, come sostenuto dalla difesa non poteva avvedersi di chi fossero gli operai utilizzati nei lavori e da chi dipendessero, ma del ragioniere della società, ben consapevole, per aver partecipato alla sua stipula, del contratto di appalto dei lavori e di quanto stesse accadendo.
Né può ritenersi plausibile la circostanza che al momento dell'incidente, i lavori da eseguirsi ad opera della ditta C.S. non fossero ancora stati subappaltati e che gli operai deceduti si trovassero in cantiere solo per un sopralluogo. Sul punto si tornerà in seguito. Va qui subito evidenziato, però, che, a prescindere dalla considerazione che la sicurezza nel cantiere deve essere garantita anche per i semplici sopralluoghi, svolti anche da ditte esterne cui devono poi subappaltarsi dei lavori, nel caso di specie, in ogni caso, i lavori erano iniziati, tanto è vero che era già stata apposta una scossalina ed altre erano pronte per l'apposizione. A nulla rileva pertanto l'avvenuta formalizzazione del subappalto con la lettera di incarico o meno, a fronte dell'avvenuto inizio, di fatto, dei lavori oggetto dell'incarico, conferito tra l'altro, alla ditta C.S., con cui la subappaltante Ecoin aveva già lavorato in diversi altri cantieri.
In relazione alla posizione dello S.A. la sentenza impugnata ha già argomentatamente confutato la tesi di un error iuris in cui sarebbe incorso il giudice di merito definendolo datore di lavoro e proprietario del cantiere, definizione da cui sarebbe disceso l’errore valutativo che ha condotto aM'affermazione di responsabilità penale. Ciò in quanto lo S.A., in forza del regolamento contrattuale, sarebbe soltanto il proprietario dell'immobile, essendo la Ecoin s.r.l. l'impresa committente, conformemente a quanto indicato nel documento prodotto dal P.M. riguardante i lavori di rimozione, smaltimento, trasporto dell'amianto.
Ebbene, con motivazione logica i giudici del gravame del merito, premesso che le indicazioni contenute in detto documento non hanno alcun valore vincolante in ordine alla correttezza o meno delle qualità ivi indicate, hanno rilevato che, certamente, la Ecoin s.r.l. è committente rispetto alle ditte subappaltatrici con cui ha instaurato autonomi rapporti contrattuali, ma ciò non basta per far cessare il rapporto tra La Fortunella ed Ecoin, inquadrabile nell'ambito del contratto di appalto, in cui la veste di committente è assunta (e conservata) da S.A.. Correttamente è stato rilevato che la conclusione proposta dalla difesa dello S.A. contrasta con la nozione di committente normativamente delineata e più volte chiarita dalla giurisprudenza di legittimità e con l'espressa previsione legislativa in ordine alla presenza di più imprese in cantiere quale presupposto dal quale è fatto sorgere per il committente l'obbligo di nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
3. Corretta in punto di diritto è l'affermazione operata nella sentenza impugnata che nel caso in cui la presenza di più imprese sia determinata da più contratti di subappalto, l'impresa appaltante non perde la qualifica di committente né si sottrae all'obbligo di designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tanto più detta conclusione - è la logica conclusione dei giudici del gravame del merito- si attaglia al caso concreto ove la facoltà da parte dell'Impresa affidataria di subappaltare le opere in tutto o in parte era espressamente prevista nel contratto di appalto, derivandone che appare priva di rilievo la circostanza, sottolineata dalla difesa dello S.A. a sostegno della tesi per cui sarebbe venuta meno la sua posizione di garanzia, che nel corso della realizzazione dell'opera l'appaltatore Ecoin s.r.l., senza alcuna comunicazione al committente (comunicazione evidentemente non dovuta in presenza di apposita clausola contrattuale che lo consentiva), avrebbe subappaltato la realizzazione di alcune opere alla ditta di C.S..
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha da tempo chiarito che il committente, quale titolare di una specifica posizione di garanzia, risponde dell'infortunio subito dai lavoratori per non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che è tenuto a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, a vigilare sul rispetto delle misure precauzionali ivi indicate e a sospendere le attività in caso di grave ed imminente pericolo (così questa Sez. 4, n. 31296 del 18/4/2013, Dho, Rv. 256427 in un caso, simile a quello che ci occupa, in cui è stata ritenuta la responsabilità del committente per lesioni colpose di un lavoratore, caduto mentre posizionava pannelli su un tetto di un edificio sul presupposto che la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto impedire l'evento). E, ancora, recentemente, è stato ribadito che il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (così questa Sez. 4, n. 7188 del 10/1/2018, Bozzi, Rv. 272221, che, in applicazione di tale principio, con riferimento a una fattispecie in cui i lavori appaltati erano stati oggetto di una catena di subappalti, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di lesioni colpose del primo ap-paltatore, per avere omesso di vigilare sull'adozione, da parte dell'ultimo subap-paltatore della catena, di presidi anticaduta nel vano ascensore in cui si era verificato l'infortunio, la cui mancanza era stata rilevata tre giorni prima dell'incidente dal coordinatore della sicurezza nominato dal primo committente).
Vale l'ulteriore precisazione che il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere "sotto - soglia"), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (così Sez. 4, n. 23171 del 9/2/2016, Russo ed altro, Rv. 266963, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell'opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell'impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere). 
4. Tema quest'oggi riproposto, ma cui aveva già risposto anche il giudice di appello, è quello della portata dell'art. 90 co. 3 e 4 D.lgs. 81/2008, norma secondo cui "3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa ese-cutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione" e "4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98".
La norma è di immediata interpretazione ed ancora, come rileva condivisibilmente la sentenza impugnata, l'obbligo di nomina alla mera previsione e non alla verifica successiva che, di fatto, più imprese effettivamente lavorino. E nel caso che ci occupa, come si è già avuto modo di evidenziare, è indiscutibile la previsione già in sede di contratto, della facoltà, riconosciuta all'appaltatore, di subappaltare le opere a diverse imprese. Ultronea, pertanto, è la considerazione circa la pur effettiva e dimostrata presenza di tre imprese diverse impegnate in fasi diverse dei lavori.
L'obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza sorgeva dunque, in capo allo S.A., già in dipendenza della previsione contrattuale, essendo la presenza di più imprese in cantiere eventualità contemplata dalle parti e calata in una specifica clausola contrattuale. Il fatto che poi alla previsione astratta sia seguita la realizzazione in concreto della presenza effettiva di più imprese in cantiere è un quid pluris che nulla aggiunge al già esistente obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza.
In ogni caso, quanto al fatto che lo S.A. fosse o meno a conoscenza dell'effettiva presenza di cantiere delle imprese subappaltatrici, argomento che la Corte territoriale affronta a pag. 21 della sentenza impugnata, si è già detto della presenza in loco del ragioniere S.B., dipendente dello S.A. ed unico detentore delle chiavi del cantiere. Ma è argomento che, se da un lato corrobora anche la piena consapevolezza in capo allo S.A. di quante imprese lavorassero in quel cantiere (e si badi che, come ricorda anche il giudice territoriale, l'art. 90 D.lgs. 81/08 sancisce anche che la presenza può essere anche non contemporanea), dall'altro non è rilevante ai fini dell'individuazione della penale responsabilità in capo al committente per la sua omissione.
Va aggiunto che i giudici del gravame del merito hanno già risposto, con motivazione priva di aporie logiche, anche alla doglianza, oggi riproposta, secondo cui non vi sarebbe collegamento tra l'accertata omissione da parte dello S.A. della nomina del coordinatore e l'evento morte dei due lavoratori (cfr. pagg. 23 e ss. della sentenza impugnata) sul corretto rilievo, in punto di diritto, che il quadro normativo vigente prevede, oltre alle ipotesi di responsabilità del committente qualora questi abbia impartito direttive ai lavoratori, uno specifico e autonomo dovere in tema di sicurezza per il caso di subappalto con presenza di più imprese anche non contemporaneamente in cantiere, Le conclusioni difensive non sono condivisibili poiché non tengono conto della sussistenza, nel caso concreto, di un obbligo specificamente incombente sul committente e da esso disatteso; il collegamento causale tra azione (rectius omissione) ed evento va dunque verificato in riferimento a quella specifica condotta assunta dalla disciplina legislativa quale dovere in capo al committente S.A., secondo i noti criteri di imputazione della responsabilità colposa nei reati omissivi.
Peraltro, la Corte territoriale si sofferma analiticamente sulla circostanza che, indipendentemente dal fatto che tra la Ecoin srl e la C.S. (che avevano già stipulato il contratto di appalto il 26/11/2010) non fosse stata ancora formalizzata la lettera di incarico che, secondo la prassi seguita dai contraenti precedeva l'affidamento dei lavori, sia stato comunque dimostrato che il 5 agosto 2011 le vittime erano impegnate a svolgere sul capannone attività lavorativa (non di propria iniziativa ma su direttiva del C.S.), che erano del tutto prive di mezzi individuali di protezione, che il mezzo con cui operavano (un automezzo con cestello elevatore) era assolutamente inidoneo a tutelarne la sicurezza e che l'uscita dei due lavoratori dal cestello non è ascrivibile ad una loro imprevedibile imprudenza, bensì alla necessità di una corretta esecuzione del lavoro.
Quanto, poi, al nesso eziologico con la morte dei due operai viene condivisibilmente evidenziato, con un richiamo pertinente alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa la figura del coordinatore per l'esecuzione di lavori e la titolarità in capo allo stesso di una posizione di garanzia, che la mancanza di tale figura professionale, normativamente prevista proprio al fine di coordinare le attività lavorative di più imprese operanti nel medesimo cantiere, ha inciso in misura determinante sulla mancata predisposizione di un sistema di protezione idoneo a scongiurare l'evento lesivo.
Secondo un giudizio di prevedibilità ex ante - osservano correttamente i giudici del merito- è la normativa di settore a prevedere la necessità del coordinamento, asseverando in termini generali e non derogabili che, qualora sia prevista la presenza di più imprese in cantiere, le peculiari esigenze di coordinamento tra esse impongano la nomina di una figura di riferimento quale è il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La mancanza di tale soggetto, nel caso concreto, non ha consentito l’adozione di sistemi di sicurezza che, se presenti, avrebbero, con elevata probabilità logica, impedito l'infortunio mortale. 
5. Con ampie, logiche ed esaustive argomentazioni, con le quali l'odierno ricorso in concreto non si confronta, riproponendo le medesime doglianze proposte in sede di gravame del merito, la Corte catanese (cfr. pagg. 26-29 della sentenza impugnata) ha già confutato argomentatamente anche la tesi della presenza di una causa sopravvenuta, individuabile nella scelta imprevedibile delle due vittime di uscire dal cestello dell'autocarro sollevatore per raggiungere la superficie del tetto del capannone, idonea ad interrompere il nesso di causalità.
Secondo i giudici catanesi, vi è in atti la prova certa che i lavoratori, lungi dal compiere atti insensati e privi di spiegazione, erano in realtà impegnati nell'attività lavorativa volta a realizzare le opere commissionate all'impresa C.S. da cui dipendeva il G.A. e per la quale lavorava, di fatto, il C.M.F. , attività che, in presenza dei sistemi prescelti dal datore di lavoro C.S., non avrebbe potuto essere effettuata se non uscendo dal cestello di protezione dell'elevatore e posizionandosi sul tetto dei capannone, azioni connotate da evidente pericolosità rispetto alle quali non era stato previsto alcun presidio antinfortunistico specifico.
Ciò si evince in termini di certezza da una serie di elementi probatori che la sentenza impugnata indica analiticamente alle pagg. 26-28, dando anche conto del perché, alla luce delle dichiarazioni degli ing. N.A. e DS., non possa ritenersi sussistente il concorso colposo della vittima del reato. E confutando anche (cfr. pagg. 29-30) le doglianze in punto di elemento soggettivo del reato.
6. Va peraltro ricordato come, secondo il consolidato dictum di questa Corte di legittimità, il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.
Ritiene il Collegio di condividere il principio affermato da questa Sez. 4 con la sentenza n. 7364 del 14/1/2014, Scarselli, Rv. 259321 secondo cui non esclude la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia riconducibile comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal tale comportamento imprudente. (Fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto con-figurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).
Il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori - si è peraltro affermato in altre condivisibili pronunce- ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionaiità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Sez. 4, n. 37986 del 27/6/2012, Battafarano, Rv. 254365; conf. Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014 dep. il 2015, Bonelli, Rv. 261946 relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).
Orbene, con motivazione logica e congrua - e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità- la Corte territoriale dà atto di come nel caso che ci occupa non si sia stati di fronte ad un comportamento abnorme del lavoratore.
7. Parimenti infondato appare il ricorso proposto nell'interesse dal F.A.M.R., amministratore unico dell'impresa affidataria Ecoin srl, che peraltro propone in questa sede numerose censure eccentriche rispetto al campo d'indagine che era stato attinto da specifici motivi di appello.
Come correttamente ritiene la sentenza impugnata, non può ritenersi plausibile l'affermazione che la ditta C.S. non fosse stata autorizzata a svolgere i lavori ancora non iniziati e che gli operai fossero nel cantiere per un semplice sopralluogo. Perciò, pur a fronte dell'invocata mancanza della formale lettera di incarico, con motivazione priva di aporie logiche viene ritenuto prevalente l'effettivo inizio dei lavori, dimostrato non solo dalla presenza in cantiere dei mezzi della ditta C.S., ma anche dall'avvenuta installazione di alcune scossaline.
E inoltre da considerare - secondo il logico argomentare dei giudici di appello- che la ditta C.S. aveva già ricevuto subappalti dalla Ecoin e che quindi non appare inverosimile che la stessa Ecoin avesse fatto avviare i lavori anche prima di formalizzare il contratto, una volta ricevuta la documentazione richiesta. Del resto, la titolare del contratto di appalto, da eseguirsi "chiavi in mano", era la Ecoin, unico soggetto che si era occupato della realizzazione completa dei lavori subappaltando a svariate ditte tutte le singole e specifiche esecuzioni.
In relazione al secondo motivo di ricorso, fondato sull'omessa motivazione sul gravame proposto sull'insussistenza dei reati di cui ai capi a) e b), in relazione al fatto ascritto al capo b della rubrica, la sentenza impugnata ritiene, condivisibilmente ad avviso del Collegio, che non sia stata sollevata alcuna impugnazione sulla condanna per il capo B). Dall'atto di appello, infatti, si rileva, solo nelle conclusioni, la richieste di assoluzione per i reati ascritti ai capi a e b, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, ma nessun'altra considerazione o richiesta si rinviene nel corpo dell'intero atto di appello in relazione, specificamente, al reato contravvenzionale di cui al capo b).
In ogni caso, come si è detto in premessa, il reato di cui al capo b) risulta estinto per intervenuta prescrizione.
8. Valgono per il F.A.M.R. (e varranno anche per il C.S.) una serie di considerazioni (quale quella riguardante la provata circostanza che i lavori in appalto era di fatto in corso di esecuzione) già ampiamente illustrate per la posizione dello S.A..
In punto di diritto, la Corte territoriale appare muoversi nel solco della richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di dovere di sicurezza con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, ove si specifica che committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici sono entrambi titolari di obblighi partitamente assegnati e contenutisticamente differenziati, di talché le trasgressioni dell’uno non si riflettono in un esonero dell’altro, salva un'eventuale risolutiva incidenza sul piano causale.
Ancora di recente, questa Corte ha precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'Impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest'ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto (Sez. 4, n. 10544 del 25/1/2018, Scibilia ed altri, Rv. 272240).
La sentenza impugnata, che ritiene la condotta ampiamente omissiva del F.A.M.R. nei termini di cui all'Imputazione, appare in linea con le disposizioni normative in tema di impresa affidataria dei lavori (vedasi l'art, 89, comma 1, lettera i del Dlgs. 81/2008, che definisce "impresa affidataria" l'impresa "titolare del contratto di appalto con il committente" e l'art. 97, stesso decreto, che attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria tutti i doveri previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/08).
In estrema sintesi, il datore di lavoro della impresa affidataria è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'Allegato XVII del Dlgs 81/08 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati.
Nel caso che ci occupa l'appaltatore (o impresa affidataria) "ECOIN srl", rispetto ai subappaltatori, si poneva con il ruolo di committente e datore di lavoro.
Ebbene, come si diceva poc'anzi, costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte quella che vuole, in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all'appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.
Se dunque, come correttamente evidenzia il provvedimento impugnato, compete al committente il dovere di nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per il rischio interferenziale, in capo al datore di lavoro dell'impresa affidataria residuano comunque compiti di vigilanza sulla sicurezza dei lavori e sull'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento, mentre le imprese esecutrici sono responsabili della disciplina sulla sicurezza.
In particolare, l'art. 97 D.lgs 81/2008 attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria il compito generale dì verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle, prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, oltre agli obblighi in generale derivanti, dall'esecuzione di lavori in appalto (art. 26 Testo Unico).
Al datore di lavoro dell'impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti anche sulle imprese esecutrici (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza dei diversi piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici. E l'art 97, comma 3ter richiede che il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell'impresa affidataria siano in possesso di adeguata formazione.
In definitiva, il motivo oggi riproposto dal F.A.M.R., incentrato sull'obbligo facente capo allo S.A., pur condivisibile quanto alla configurabilità del dedotto profilo di colpa di quest'ultimo, non fornisce elementi idonei ad escludere o limitare i profili di colpa ricadenti sul F.A.M.R., correttamente riconosciuti dai giudici del gravame di merito, che, con motivazione priva di aporie logiche (cfr. in particolare pag. 33 dei provvedimento impugnato), hanno anche rilevato -va ancora una volta ribadito- l'inverosimiglianza della tesi che l'impresa C.S. avesse cominciato ad operare senza essere stata autorizzata dalla ECOIN ad accedere al cantiere.
9. In ultimo, va rilevato che anche il ricorso proposto nell'interesse del C.S., titolare della omonima ditta individuale, appare infondato.
Infondata appare, in primis, la doglianza circa un'asserita violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. sul rilievo che l'addebito mosso all'imputato era consistito nella violazione dell'art. 148 Dlgs 81/2008, e si risolve nel non aver predisposto "sottopalchi da montare al di sotto della copertura ad una distanza dalla stessa non superiore a metri due".
I lavori, secondo la previsione contrattuale, non dovevano -secondo quanto afferma la difesa del C.S.- svolgersi sulla copertura del capannone ma soltanto in quota e lungo il perimetro del capannone.
Ebbene, tale affermazione risulta argomentatamente già confutata dalla Corte territoriale, sul rilievo che appare del tutto contraria alle risultanze processuali, e segnatamente agli elementi di prova sia testimoniale che documentale afferenti la natura delle opere affidate alla ditta C.S..
Come si evince dal provvedimento impugnato, dai rilievi fotografici appare chiarissimo che gli elementi di lattoneria lavorati e montati dagli operai G.A. e C.M.F.  erano posizionati sulla copertura (lungo il perimetro) con le modalità descritte dagli ingegneri N.A. e DS.. E peraltro chiarissimo è il contenuto del contratto di appalto (allegato A inserito tra i documenti allegati alla relazione del CT di parte N.A.) ove si indicano tra le altre lavorazioni da eseguire " scossaline perimetrali in lamiera ...correnti sulla testa delle velette prefabbricate... scossaline in lamiera poste sulle testate del capannone tra le velette e i tagoli di testata...".
L'asserito difetto di correlazione - rilevano ancora i giudici del gravame del merito- è denunciato nel fatto che l'istruzione dibattimentale (e con essa lo sforzo della difesa) si sarebbero incentrati sul tentativo di dimostrare come il sistema di protezione utilizzato dal C.S. fosse corretto nel caso concreto, cioè il mezzo Itzu con cestello elevabile, diversamente dalla contestazione in rubrica.
Tuttavia, rileva condivisibilmente la Corte territoriale che la contestazione elevata nei confronti del C.S. è quella di non aver provveduto a predispone idonee misure di protezione individuale e collettiva atte a garantire l'incolumità di G.A., lavoratore addetto alle lavorazioni in altezza. E solo a titolo esemplificativo degli strumenti di protezione idonei a scongiurare il rischio di caduta dall'alto, l'imputazione indica i sottopalchi da montare al di sotto della copertura a distanza non superiore a metri due. Ma l'istruttoria dibattimentale - prosegue la sentenza impugnata - ha evidenziato che sistemi adeguati sarebbero stati anche dispositivi anticaduta denominati linee guida (pag. 4 della sentenza di primo grado) o anche mediante l'uso di sottopalchi.
L'affermazione di responsabilità del C.S. - chiariscono i giudici di appello- è stata operata in considerazione della prova raggiunta sul punto per cui detti dispositivi (sia individuali che collettivi) non sono stati predisposti dal datore di lavoro, che ha invece dotato gli operai di un mezzo con cestello elevatore del tutto inidoneo a consentire lo svolgimento del lavoro in sicurezza.
Pertanto la sentenza impugnata, anche per il C.S., si colloca nell'alveo del consolidato dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'Interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (cfr. sul punto Sez. 3, n. 19505 del 25/03/2013, Bettoni, Rv. 254993 che ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di una ditta su- bappaltatrice che aveva omesso di recintare l'area in cui si trovava una gru a rotazione bassa).
10. Infondata appare anche la doglianza circa la mancata rinnovazione dibattimentale.
La ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito appare chiara e le risultanze istruttorie sono precise e non lasciano dubbi sull'effettivo svolgersi degli eventi.
Come più volte chiarito da questa Corte di legittimità, la rinnovazione dell'i-struzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 255968); e la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. il 2014, Rv. 258236).
Priva di fondamento, in particolare, appare la pretesa confusione dei lavori da svolgersi in quota rispetto ai lavori in copertura. È stato accertato, infatti, che il tipo di lavorazioni da eseguirsi prevedeva la necessità di accedere sulla copertura del capannone per l'applicazione delle scossaline stante la tipologia di elevatore fornito dalla ditta C.S..
Tale circostanza, nel solco della giurisprudenza ricordata sub. 6., vale ad escludere anche qualsiasi colpa esclusiva o concorrente dei lavoratori nel verificarsi dell'evento, dal momento che gli stessi erano costretti ad accedere sulla copertura, stante l'inadeguatezza dell'elevatore a differenza di quello che sarebbe stato poi utilizzato, successivamente all'evento mortale, per il completamento dei lavori.
Corretta in punto di diritto, nel solco del dictum di questa Sez. 4 n. 10265/2017, è la conclusione che la condotta tenuta dalle vittime non rientra dunque neN'ambito dell'eccezionaiità o imprevedibilità idonee ad interrompere il nesso causale.
L'evidente carenza del sistema di sicurezza integrava in ogni caso una situazione tale da escludere la corresponsabilità delle vittime, in quanto non è configurabile la responsabilità ovvero lacorresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguo no il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli.
Infondata appare anche la doglianza sulla carenza di responsabilità in relazione alla morte di C.M.F.  lavoratore autonomo e non dipendente della ditta C.S.. Il C.M.F., infatti, amico del C.S. in ogni caso svolgeva attività lavorativa per quest'ultimo che aveva ottenuto il subappalto dei lavori dalla Ecoin, con la conseguente assunzione di posizione di garanzia da parte dello stesso C.S..
I giudici del gravame del merito hanno argomentatamente confutato anche la tesi difensiva che il C.M.F. , socio di fatto del C.S., avrebbe dato impulso al G.A. di avviare l'attività lavorativa disattendendo le direttive del C.S.. Detta ricostruzione - secondo il logico argomentare del provvedimento im- 
pugnato - non appare conforme agii elementi di prova che attestano in modo certo l'inizio dell'attività lavorativa da parte delle persone offese. Ed invero, a fronte di elementi certi relativi all'esecuzione di attività lavorativa neppure allo stato iniziale ma già avanzata, risulterebbe sconfessata dai dati probatori acquisiti l'affermazione per cui i due lavoratori avrebbero dovuto eseguire un breve sopralluogo per verificare se fosse o meno utilizzabile il cestello di lavoro.
Peraltro, non risponderebbe ad alcuna logica - conclude la sentenza in esame - la versione proposta dalle difese per cui C.M.F.  avesse dovuto inopinatamente decidere di sostituire l'attività di sopralluogo con quella di esecuzione dei lavori, tanto più se si considera che un primo sopralluogo era già stato eseguito alcuni giorni prima e che la natura, l'entità e la tipologia delle opere erano già stabilite in seno al contratto di subappalto.
Ne deriva che la previsione di lavori da eseguire in quota ad altezza di oltre dieci metri rendeva peraltro evidente l'inidoneità del mezzo utilizzato. E anche la tesi che il calpestio da parte di due operai di provata esperienza di una tettoia in fibrocemento sarebbe equiparabile ad una condotta eccezionale da ascriversi probabilmente a qualcosa di imprevisto accaduto in prossimità della copertura, non sarebbe fondata, in ragione del fatto che le prove acquisite dimostrano che le prestazioni lavorative richieste ai due operai rendevano necessaria l'uscita dal cestello. E in ciò risiedeva, per i giudici di appello, la necessità da parte dei lavoratori dì uscire dal mezzo e collocarsi sul tetto del capannone.
11. In ultimo, infondati appaiono i motivi proposti da tutti e tre i ricorrenti in punto di dosimetria della pena.
Nello specifico, come ricordato in premessa, lamentano: 1. lo S.A. e il C.S. la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2. il F.A.M.R. l'iniquità del fatto che gli sia stata irrogata la medesima pena del C.S., mentre lo S.A. -che pure aveva omesso di nominare il coordinatore per la sicurezza- ha avuto una sanzione penale notevolmente più lieve.
Ebbene, sul punto i ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità anche quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.
Per S.A. la Corte territoriale ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi in tal senso valutabili, essendo irrilevante per legge la sola incensuratezza, e ritenendo di rinvenire elementi che, tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., connotano la condotta dello stesso di rilevante gravità, sebbene in grado inferiore rispetto agli altri imputati. Segnatamente, come si legge nel provvedimento impugnato, per lo S.A. occorre tenere conto delle modalità dell'omissione e del grado della colpa, in considerazione della natura e complessità delle opere da eseguire, caratterizzate da elevato rischio per la salute dei lavoratori cui la presenza di un coordinatore appariva attività idonea a scongiurare l'evento. Rileva altresì la gravità delle conseguenze dannose.
Anche per il C.S., secondo i giudici catanesi, non sono rinvenibili elementi positivi a sostegno del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità del reato, del grado della colpa, e della gravità delle conseguenze dannose, osservandosi che gli unici elementi evidenziati a suo favore, ovvero i personali rapporti di amicizia con le vittime, non assumono nel contesto di gravità del reato rilievo al fine della riduzione del trattamento sanzionatorio. Di contro, il provvedimento impugnato segnala a carico del C.S. la presenza di precedenti penali di significativa gravità.
Per il F.A.M.R., infine, pronunciando sul punto del gravame attinente la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse dai primo giudice in ragione della gravità del reato, la Corte territoriale ha condiviso la conclusione di quest'ultimo tenendo conto altresì dell'assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato, elementi non emersi dagli atti e non indicati neppure dall'appellante.
Ebbene, per tutti e tre gli odierni ricorrenti il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento del l'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'l 1/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351) 
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente sufficiente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. E in ogni caso è pacifico il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone ed altri, rv. 249163; conf., ex plurimis, sez. 6, n. 7707 del 4.12.2003 dep. il 23.2.2004, Anaclerio ed altri, rv. 229768).
In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).
12. In punto di dosimetria della pena per S.A. la Corte territoriale dà atto che la stessa è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale con corretta diversificazione rispetto agli altri imputati il cui grado di colpa appare certamente più elevato, e quindi non è non ulteriormente riducibile.
Per F.A.M.R. i giudici catanesi ritengono che la misura della pena stabilita dal giudice di primo grado appare conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. avendo tenuto conto innanzitutto della elevata gravità del reato, particolarmente da parte del soggetto che ha affidato i lavori interagendo direttamente con le imprese subappaltatrici, sul quale gravava dunque un obbligo di controllo pregnante e direttamente refluente sulle condizioni di sicurezza del cantiere.
Diversamente da quanto sostiene l'odierno ricorso, dunque, la Corte catanese dà conto in motivazione del perché ritiene che il grado della colpa, per F.A.M.R., appare più intenso rispetto a quello dello S.A., elemento che giustifica il diverso trattamento sanzionatorio. La estrema gravità delle conseguenze dannose - si legge ancora nella sentenza impugnata- costituisce ulteriore parametro idoneo a determinare la pena su una soglia considerevolmente discoste dal minimo edittale.
12. Quanto alla asserita assenza di motivazione in relazione alla disposta provvisionale, la doglianza proposta si palesa inammissibile atteso che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità la determinazione della provvisionale, in sede penale, ha carattere meramente delibativo e può farsi in base a giudizio presuntivo, derivandone che detta valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto e conseguendone che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura pronuncia provvisoria ed insuscettibile di passare in giudicato, destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento del danno (così Sez. Un, n. 2246 del 19/12/1990 dep. il 1991, Capelli, Rv. 186722; conf. Sez. 5, n. 40410 del 18/3/2004, Farina ed altri, Rv. 230105; Sez. 5, n. 5001 del 17/1/2007, Mearini ed altro, Rv. 236068; Sez. 4, n. 34791 del 23/6/2010, Mazzamurro, Rv. 248348; Sez. 5, n. 32899 del 25/5/2011, Mapelli e altri, Rv. 250934; Sez. 2, n. 49016 del 6/11/2014, Patrico- la ed altri, Rv. 261054; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536).
Il ricorrente, dunque, non può dolersi né del difetto di motivazione e nemmeno potrebbe di un'eventuale abnormità, poiché dispone di ogni possibilità di difesa nella sede civile di liquidazione definitiva del danno.
Quanto, infine, alla carenza di motivazione sulla sospensione dell'esecuzione della provvisionale, oggetto del sesto motivo di appello del F.A.M.R., la Corte catanese non l'ha disposta in assenza di gravi motivi, non rinvenibili nell'astratta affermazione delle future ripercussioni economiche derivanti dal pagamento della somma fissata dal tribunale a titolo di provvisionale.
L'assenza di beni patrimoniali idonei al pagamento della provvisionale, per i giudici catanesi, è circostanza non dimostrata e comunque inidonea a dimostrare l'eventuale rilevante pregiudizio derivante dall'esecuzione.
Né la richiesta, reiterata in ricorso, può trovare accoglimento in questa sede.
Le risultanze probatoria sopra illustrate evidenziano la configurabilità in capo agli odierni ricorrenti di responsabilità penale dalla quale discendono danni risarcibili di talché è corretta la pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.
E quanto alla richiesta di sospensione dell'esecutività della provvisionale, anche in questa sede la stessa si palesa del tutto generica ed aspecifica.
Va ricordato sul punto che costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha precisato che, ai fini dell’accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (così Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017 dep. il 2018, Zambrelli, Rv. 273202 in relazione ad una fattispecie in cui il ricorrente non aveva esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione, lamentando l'esistenza di un danno grave ed irreparabile in ragione dell'esiguità della pensione da egli percepita, non adempiendo all'onere probatorio richiesto; conf. Sez. 4, ord. n. 28589 del 2/2/2016, Masini, Rv. 267819).
In altri termini, la irreparabilità del danno per chi è chiamato a corrispondere una provvisionale può derivare o dalla circostanza che la somma di denaro liquidata sia particolarmente elevata in rapporto alla disponibilità dell'obbligato, sì che questi corra il rischio di essere privato di beni necessari per le sue esigenze esistenziali; o dalla circostanza che la futura insolvenza del creditore possa mettere in pericolo la possibilità di recupero della futura somma (vedasi al riguardo l'insegnamento di Sez. 4, ord. n. 40075 del 08/05/2015, Montermini e altri, Rv. 264513; Sez. 2, n. 4188 del 14/2010 dep. 2011, Manganello, Rv. 249401; Sez. 4, ord. n. 1813 del 04/10/2005 dep. 2006, Mastropasqua, Rv. 233180).
Tanto precisato, si osserva che in ordine alle capacità economiche delle parti civili, nulla di specifico è stato detto nell'atto di impugnazione al fine di un giudizio sulla capacità risarcitoria delle stesse ove la condanna civile venisse a cadere.
La presenza del pregiudizio grave ed irreparabile non può, infatti, essere desunta dall'entità, in sé, della somma in concreto liquidata a titolo di provvisionale, poiché essa non è particolarmente sproporzionata rispetto al danno arrecato dal delitto contestato (la perdita della vita dei lavoratori).
13. Al totale rigetto dei ricorsi di S.A. e C.S. consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali S.A., F.A.M.R. e C.S., essendo per tutti e tre i ricorrenti rimasta in piedi la condanna per il reato di cui al capo A), vanno condannati alla rifusione delie spese sostenute dalle costituite parti civili G.O. e C.M.G.  liquidate come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) contestato al solo F.A.M.R. perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina l'irrogata pena di euro quattromila di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso del F.A.M.R..
Rigetta i ricorsi di S.A. e C.S. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna S.A., F.A.M.R., e C.S. alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili G.O. e C.M.G. che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori