Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998
Giurisprudenza Collegata: T.A.R. Piemonte 366/2011; Cass. Pen. 3684/2014;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;
il seguente regolamento:
Articolo 1
Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato "comando".
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonchè la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.
Articolo 2
Parere di conformità.
1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti (1).
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.
(1) Così corretto in Gazz.Uff., 5 maggio 1998, n. 102.
Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 14450/2013;
Articolo 3
Rilascio del certificato di prevenzione incendi.
1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'art. 1, comma 5 (1).
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonchè la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.
(1) Così corretto in Gazz.Uff., 5 maggio 1998, n. 102.
Giurisprudenza Collegata: T.A.R. Piemonte 366/2011; Cass. Pen. 14450/2013;
Articolo 4
Rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'art. 1, comma 5, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonchè dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda (1).
(1) Così corretto in Gazz.Uff., 5 maggio 1998, n. 102.
Articolo 5
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.
1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficenza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 14450/2013;
Articolo 6
Procedimento di deroga.
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte (1).
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.
(1) Così corretto in Gazz.Uff., 5 maggio 1998, n. 102.
Articolo 7
Nulla osta provvisorio.
1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonchè all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonchè quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento (1).
(1) Così corretto in Gazz.Uff., 5 maggio 1998, n. 102.
Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 45958/2012;
Articolo 8
Norme transitorie.
1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.
Articolo 9
Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d ); 15, comma primo, n. 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
b ) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Articolo 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.