Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 febbraio 2019, n. 4429 - Risarcimento danno da infortunio


 

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 14/02/2019

 

 

 

Fatto

 


1. La sentenza della Corte di appello di Milano impugnata, confermando quella resa in primo grado dal Tribunale della stessa città (n. 5245/2011), riconosce la responsabilità della società DS Smith Packaging Italia spa nella determinazione dell'infortunio occorso a L.H. il 23.9.2005 nonché la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 62.615,00 a titolo di risarcimento del danno differenziale, oltre accessori, in favore del lavoratore e dell'importo di euro 25.000,00 per il risarcimento del danno in favore di G.F.E. (moglie del ricorrente); la medesima sentenza condanna, altresì, la Zurich Insurance Public Limited Company a tenere indenne la parte convenuta in prime cure dalle somme da questa pagate in favore delle parti attrici.
2. La decisione in esame motiva la conferma sull'accoglimento della domanda affermando che: 1) sulla posizione della signora G.F.E. non era stato mosso alcun rilievo da parte appellante con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione; 2) la quantificazione del danno patito in euro 302.414,00, in relazione ad una accertata entità del 43% dei postumi permanenti, era corretta in applicazione dei criteri di cui alle tabelle milanesi del 2011 e del principio di personalizzazione della liquidazione del danno biologico; 3) parte appellante non aveva contestato l'effettuato scorporo di quanto già corrisposto dall'INAIL trattandosi di liquidazione del danno differenziale i cui presupposti non erano stati minimamente censurati; 4) correttamente non vi era stata la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica per la totale assenza di allegazioni specifiche circa la riduzione di detta capacità; 5) in modo giusto le spese di lite di primo grado erano state compensate per l'avvenuto rifiuto, da parte del ricorrente, di aderire all'offerta transattiva di euro 235.000,00 ben superiore a quella riconosciuta quale danno differenziale.
3. Con ricorso L.H. e G.F.E. ne chiedono la cassazione, formulando contro di essa sette motivi di censura, illustrati con memoria. 
4. Resistono con controricorso la DS Smith Packaging Italia spa e la Zurich Insurance Public Limited Company.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine a cinque argomentazioni e, precisamente: a) in relazione all'ingiustificata omessa determinazione ed attribuzione della perdita di capacità lavorativa specifica, da operarsi sulla base della valutazione medico-legale disposta dal giudice di prime cure, ove il CTU aveva accertato una inabilità/menomazione permanente inflitta pari al 100%; b) con riguardo all'ingiustificato omesso esame, da parte dei giudici di appello, dell'aggravamento e della particolare complessità del quadro clinico, quale risultante dalla CTU disposta in corso di causa; c) relativamente alla errata determinazione delle somme riconosciute a titolo risarcitorio, quale danno biologico accertato, per contrasto tra il principio affermato nella parte motiva e l'entità dell'importo liquidato per differenza, pari ad euro 62.615,00 anziché nella maggior somma di euro 245.853,33 ottenuta sottraendo dall'importo complessivo di euro 409.609,00 le sole somme liquidate dall'INAIL, a titolo di risarcimento per danno biologico, pari ad euro 101.162,67; d) in relazione alla mancata personalizzazione del danno attuata secondo i giudici di merito per il solo fatto di essere state applicate le tabelle di liquidazione milanesi vigenti ratione temporis; e) con riferimento al giudizio relativo alle responsabilità civili, penali ed amministrative in cui è incorsa la società datrice di lavoro, la cui mancata condanna ad uno specifico risarcimento dei danni, rapportato alla gravità ed intensità delle lesioni inflitte, risultava del tutto immotivato, con conseguente violazione degli artt. 1126, 2043, 2056 cc nonché dell'art. 8 DPR n. 547/1955 in relazione alla accertata omessa adozione delle indispensabili misure di sicurezza: omissione che si è riverberata in una negazione dell'effettiva pronuncia e concreta soddisfazione su tutte le domande risarcitorie svolte.
2. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 epe, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2059, 2087 cc, nonché degli artt. 32, 1, 2, 4 e 35 Cost. in punto di risarcimento dei danni per lesioni di lieve entità, in relazione all'omessa personalizzazione del danno biologico e morale e all'omesso riconoscimento dei maggiori danni da fatto illecito da parte della Corte di appello che ha escluso la possibilità di liquidare, in funzione di una ulteriore personalizzazione del danno una somma anche superiore ai valori massimi di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, non provvedendo, quindi, ad una corretta liquidazione del danno alla persona; inoltre, si sostiene che i giudici di merito, senza alcun corretto apprezzamento delle risultanze processuali e peritali, hanno incongruamente escluso e negato di liquidare una ulteriore componente del danno non patrimoniale distinta dal danno morale ed integrativa di quello quantificato a titolo di danno biologico, che ha avuto espresso riconoscimento normativo del D.lgs n. 209/2005 agli artt. 138 e 139.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 cpc, l'erroneità della quantificazione del danno e l'erronea applicazione delle norme in materia di valutazione dei mezzi di prova, nonché del nesso causale e della colpevolezza (artt. 1123, 1126, 1374, 2043, 2056, 2057, 2059, 2087, 2697, 2729 cc), per avere la sentenza impugnata erroneamente determinato e liquidato, a titolo di risarcimento, quale danno differenziale biologico, l'importo già rivalutato ed attualizzato di euro 62.615,00, sottraendo dall'importo del danno risarcibile di euro 409.609,00 le somme di euro 101.162,67 (danno biologico) e di euro 245.853,33 (danno patrimoniale) riconosciute dall'INAIL, mentre avrebbe dovuto detrarre solo quelle relative al danno biologico; contestano, poi, una errata valutazione sulla fondatezza di tutte le voci di danno richieste fondata su una motivazione del tutto scollegata e incompatibile con le risultanze probatorie acquisite agli atti.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 epe, degli artt. 1226, 2043, 2059, 2697, 2729 cc nonché degli artt. 112, 115, 421, 437 cpc, in relazione all'erronea interpretazione e qualificazione delle domande risarcitorie in punto di danni patrimoniali e morali, riferibili alla distinta posizione della signora G.F.E., per avere i giudici di appello sostenuto il passaggio in giudicato, relativamente ad essa, della sentenza di primo grado, nonostante nel terzo motivo di gravame fosse stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado con l'accoglimento di tutte le domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, con violazione, pertanto, del principio secondo cui il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalle parti.
5. Con il quinto motivo si contesta, ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 epe, l'erronea applicazione delle norme in materia di valutazione della CTU e della perdita della capacità lavorativa specifica, in relazione agli artt. 101 c. 2, 112, 115, 116, 416, 420, 421, 429 epe nonché agli artt. 1223, 1126, 1374, 2043, 2056, 2059, 2697 cc e 111 Cost., per avere la sentenza gravata escluso di prendere atto delle risultanze peritali, ricorrendo ad una motivazione formalistica, circa l'esorbitanza delle risposte peritali rispetto al quesito formulato in sede di conferimento dell'incarico.
6. Con il sesto motivo i ricorrenti obiettano la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 cpc, degli artt. 112, 115, 421, 437 cpc e 2729 e 2697 cc, in relazione alle domande risarcitorie riferibili al signor L.H. nonché l'omessa attivazione dei poteri istruttori attribuiti al giudice di appello e la nullità dell'udienza di discussione del 25.3.2014, per non avere considerato i giudici di seconde cure che può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche una istanza non espressamente e formalmente proposta, purché si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi (nella specie in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni da perdita della cd. capacità lavorativa specifica) e per non avere reperito le buste paga già agli atti, ma risultate poi mancanti all'udienza di discussione: a tal uopo si eccepisce la nullità dell'udienza del 25.3.2014 perché, pur dando atto di avere tentato con esito negativo la conciliazione, era stato omesso di riferirne i termini in cui essa era stata articolata.
7. Con il settimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 epe, degli artt. 91 e 92 comma 2 epe, in relazione all'integrale compensazione delle spese di lite, nei confronti di entrambi i ricorrenti, seppure risultati sostanzialmente vittoriosi sin dal primo grado, alla luce dell'accoglimento delle domande avanzate dagli stessi; si contesta, infine, l'affermazione secondo cui la somma offerta sarebbe stata di gran lunga superiore a quella riconosciuta perché una corretta liquidazione del danno avrebbe comportato una differenza, in favore di essi ricorrenti, ancora di euro 245.831,33.
8. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il controricorso della DS Smith Packaging Italia spa sia perché, in ordine ad esso, non è stata fornita la prova di una rituale e tempestiva notificazione, mancando le cartoline AR di ricezione, sia perché la notificazione è stata effettuata dal domiciliatario (che ha sottoscritto la relata di notifica con l'indicazione del proprio cronologico) non munito di procura alle liti (cfr. Cass. n. 357 del 2011; Cass. n. 21414 del 2014).
9. Venendo all'esame dei motivi, il primo è inammissibile.
10. Con esso, infatti, sono stati formulati vizi di omessa o insufficiente motivazione, in relazione peraltro a punti della gravata sentenza oggetto di doglianza con i successivi motivi sotto il profilo della violazione di legge, che ai sensi dell'art. 360 c. n. 5 cpc, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, non sono più consentiti da detta norma non essendo più possibile, in sede di legittimità, un controllo sulla motivazione a meno che non si verta in ipotesi di anomalia che si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (per tutte Cass. SSUU n. 8053 del 2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso de quo ove, invece, i fatti controversi sono stati esaminati ed indagati dalla Corte di merito con argomentazioni congrue e logiche.
11. Il secondo motivo è infondato.
12. In primo luogo, non è condivisibile l'assunto dei ricorrenti circa un'omessa personalizzazione del danno perché i giudici del merito hanno operato tale meccanismo di liquidazione (pag. 8 e 9 della gravata pronuncia) adeguando il quantum alla specificità del caso concreto ed evitando il ricorso a parametri predeterminati e standardizzati. Ciò che i giudici del merito hanno escluso, invece, è stata una ulteriore personalizzazione del danno, attraverso una liquidazione di una somma superiore ai valori massimi delle tabelle adottate, perché fondata su fatti del tutto eccezionali non ravvisabili nella dinamica dell'incidente (avvenuto sia per la mancata adozione di misure di sicurezza da parte del datore di lavoro sia per la concausa determinate del comportamento del collega di lavoro che conduceva il carrello che aveva poi travolto il ricorrente).
13. Trattasi di una valutazione corretta giuridicamente (cfr. in termini Cass n. 24155 del 2018) e che, attenendo ad una liquidazione di tipo equitativa del pregiudizio patito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità se adeguatamente motivata (cfr. Cass n. 24070 del 2017) come nel caso di specie.
14. In secondo luogo, è corretta l'esclusione ritenuta dai giudici del merito del riconoscimento di una ulteriore componente del danno non patrimoniale, come previsto dalla liquidazione in tema di lesioni micropermanenti, in quanto il ricorso a tale tipo di quantificazione è stato ritenuto congruo con riferimento ai valori inclusi nelle tabelle elaborate, per il danno alla persona (cfr. Cass. n. 13982 del 2015), ma non per la componente del danno non patrimoniale attesa la previsione eccezionale dei criteri previsti dall'art. 139 del cod. ass. (cfr. Cass. n. 12408 del 2011) non suscettibili di applicazione analogica.
15. Il terzo motivo non è meritevole di accoglimento perché inconferente alla ratio deciderteli dei giudici di seconde cure i quali, sui punti evidenziati nella censura, hanno rilevato che in grado di appello non era stato mosso alcun rilievo all'effettuato scorporo di quanto già corrisposto dall'INAIL, trattandosi di liquidazione del danno differenziale i cui presupposti non erano stati minimamente contestati.
16. La ratio decidendi, circa l'esistenza di un giudicato interno formatosi su tale questione, non è stata censurata dai ricorrenti per cui le doglianze si rivelano non pertinenti alla effettiva decisione adottata in secondo grado. 
17. Le stesse considerazioni vanno tenute presenti anche in relazione al quarto motivo perché, pure con riguardo alla posizione della G.F.E., la Corte territoriale ha dato atto che da parte appellante non era stato mosso alcun rilievo alle statuizioni di prime cure. Al riguardo deve rilevarsi un profilo di mancanza di specificità del motivo per non essere stato riportato l'intero testo dell'atto di appello onde verificare se effettivamente i giudici di appello avessero o meno erroneamente interpretato le domande formulate nel ricorso introduttivo e nell'atto di gravame (in termini Cass. n. 86 del 2012; Cass. n. 9734 del 2004) come invece sostenuto dai ricorrenti.
18. Il quinto ed il sesto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, non sono fondati.
19. In particolare, sono inammissibili tutte le censure che, sebbene prospettate sotto il profilo della violazione di legge, in sostanza si risolvono nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiedere un nuovo apprezzamento nel merito della vicenda.
20. La violazione degli artt. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti di legge o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960): fattispecie non denunziate nel caso in esame.
21. Anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dei marito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c. 1 n. 5 né in quello del precedente n. 4 (cfr. Cass. n. 11892 del 2016).
22. Nella fattispecie concreta, pertanto, non è sindacabile in questa sede l'affermazione della Corte territoriale secondo cui non poteva tenersi conto delle risultanze peritali che esorbitavano dal quesito posto al CTU, in tema di capacità lavorativa specifica, in quanto mancava ogni allegazione specifica sulle voci di danno richieste con il ricorso introduttivo.
23. L'attivazione dei poteri istruttori di ufficio ex artt. 421 e 437 cpc, poi, non può essere esercitata per fatti non allegati, senza l'indicazione di significative piste probatorie (Cass. n. 28134 del 2018; Cass. n. 11845 del 2018), né una domanda risarcitoria -rispetto ad una componente ben determinata quale la perdita della capacità lavorativa specifica che non può essere riconosciuta in re ipsa- può essere ricompresa in una generica richiesta di risarcimento dei danni occorrendo, invece, che la relativa allegazione sia circostanziata e si riferisca a fatti specifici e precisi (in termini Cass. n. 28742 del 2018; Cass. n. 15674 del 2011).
24. Ne consegue anche che le questioni poste sul mancato reperimento delle buste paga, indicate nella produzione di parte ma non rinvenute, si dimostrano ininfluenti ai fini della decisione perché relative ad una pretesa non ritualmente introdotta nel giudizio, come in modo esatto sottolineato dai giudici del merito.
25. Da ultimo, deve rilevarsi la infondatezza delle eccezioni in ordine alla dedotta nullità dell'udienza del 25.3.2014 svoltasi innanzi alla Corte di appello di Milano.
26. La verbalizzazione delle attività processuali svolte in udienza (art. 126 epe), deve essere redatta in forma riassuntiva (cfr. Cass. n. 5526 del 1982), senza necessità di una analitica e particolareggiata descrizione di ogni aspetto e modalità, e il relativo verbale fa fede fino a querela di falso.
27. Ciò che rileva, nel caso in esame, ai fini dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, sono le due circostanze in virtù delle quali la somma offerta a titolo transattivo era quella di euro 235.000,00 (importo non contestato e risultante fin dal primo grado del giudizio) e che detta somma non era stata accettata dagli odierni ricorrenti: i termini precisi in cui esso tentativo si sia svolto e articolato non rilevano, quindi, per il risultato processuale da attribuirsi all'istituto giuridico espletato.
28. Inoltre, deve sottolinearsi che le formalità delle attività processuali possono essere ricavate non solo dalla documentazione formatasi a norma degli artt. 126 e 130 cpc e fornita di fede privilegiata, ma possono ricavarsi "aliunde" da atti dotati di analoga autorevolezza come appunto la sentenza (in termini Cass. n. 1232 del 1997; Cass. n. 4414 del 1995).
29. Nel caso di specie, pertanto, alcun vizio di nullità è ravvisabile nella redazione del verbale, come descritto dai ricorrenti.
30. Il settimo motivo, infine, è anche esso infondato.
31. La compensazione delle spese del primo grado di giudizio è stata ritenuta corretta sulla base di una valutazione giuridica (risultata esatta) fondata sul rilievo che la somma offerta in sede di conciliazione era stata superiore a quella riconosciuta in via giudiziale.
32. Si verte in ipotesi di un giudizio discrezionale, congruamente motivato, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cpc, è limitato ad accertare unicamente che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Non rientrando la fattispecie in tale ipotesi ed essendo stata sufficientemente giustificata la relativa statuizione, esula in questa sede ogni valutazione sull'opportunità della compensazione (Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017).
33. Alla stregua di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
34. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nei soli confronti della controricorrente ritualmente costituita, che si liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per le altre.
35. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della sola Zurich Insurance Public Limited Company, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2018.