MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Lettera Circolare

Prot. N 6140/4122

Roma, 28 marzo 1987
 

OGGETTO: Edifici di civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m.
Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti intesi a conoscere se, ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, l’altezza degli edifici di civile abitazione, di cui al punto 94 del D.M. 16.2.1982 , debba essere quella in gronda o quella definita nel D.M. 30.11.1983.
Al riguardo, su conforme parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, si chiarisce che, ai suddetti fini, si deve fare riferimento all’altezza in gronda come definito al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2.6.1982. L’altezza ai fini antincendi, definita nel D.M. 30.11.1983, é un parametro che viene utilizzato attualmente per l’elaborazione delle normative da parte del citato Comitato.