Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
G.U. 6 giugno 1940, n. 149 - S.O. n. 149

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con 14. decreto 18 giugno 1931-II, n. 773;
Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo.:
È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del testo unico, in data 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale regolamento sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Pavolini
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 74. - Mancini.

 

TITOLO I.
Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione.
Paragrafo 1° - Delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE DI P. S. TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773
 

Art. 1.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.
È autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei Comuni dove non esiste un ufficio di P. S., è autorità locale il Podestà o chi ne fa le veci.

Art. 2.
Il Prefetto sopraintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi, alla sulla competenza.

Art. 3.
Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia.
Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

Art. 4.
L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita, nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.
Il Prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di P. S. di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.
Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di P. S. nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.
Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei Podestà relativamente ai servizi di polizia.

Art. 4-bis.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:
a) essere maggiorenni;
b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) avere il godimento dei diritti civili e politici.
Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza.
All'atto dell'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse .
L'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.
 

Paragrafo 2°. - Della composizione dei privati dissidi.
 

Art. 5.
Per la composizione dei privati dissidi di cui all'art. 1 della legge, l'autorità di P. S. invita le parti a comparire dinanzi ad essa, in un termine congruo pel tentativo di conciliazione.

Art. 6.
L'autorità di P. S. chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equità che valga a prevenire eventuali incidenti.
Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.
Il processo verbale, firmato dallo parti e dal funzionario, può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.
 

Paragrafo 3°. - Dei rilievi segnaletici.
 

Art. 7.
I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dactiloscopici o antropometrici.
La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, devo essere conforme al modello allegato al presento regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.
Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale o l'ufficio provinciale di P. S.
 

Paragrafo 4°. - Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia.
 

Art. 8.
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'articolo 5 della legge.
I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal Podestà sulle materie di cui all'art. 55 della legge comunale o provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col procedimento di cui all'art. 55 stesso.

Art. 9.
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.
La relazione della notifica, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.
La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenti legalmente rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.

Art. 10.
Il Ministro dell'interno può, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullità degli atti e dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.
 

Paragrafo 5°. - Delle autorizzazioni di polizia.
 

Art. 11.
Le autorizzazioni, di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.
Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi.

Art. 12.
Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.

Art. 12-bis.
Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.

Art. 13.
La domanda è presentata all'autorità locale di P. S., la quale, quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al Questore con informazioni e proposte.
Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle autorizzazioni.
La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento.
La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza.
Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.
Sullo stesso atto può apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita dalla legge.

Art. 14.
La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 15.
Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto.
L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

Art. 16.
In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di P. S. che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di P. S., i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.

Art. 17.
L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servigi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identità personale, mediante l'esibizione della carta di identità, riguarda le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti.
Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso alle autorità di P. S. dei luoghi donde è partita la commissione e dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto.

Art. 18.
Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana.
È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.
L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.
 

TITOLO II.
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica.
Paragrafo 6°. - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.
 

Art. 19.
Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 20.
Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.
È vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.

Art. 21.
Quando il Questore vieti la riunione, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni a termini del quarto comma dell'art. 18 della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità locale di P. S.
L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.

Art. 22.
L'autorità di P. S. assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

Art. 23.
L'ufficiale di P. S. preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.
Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.

Art. 24.
Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di P. S., ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.
L'ufficiale od il sottufficiale dei CC. RR. deve essere in divisa.
L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno « In nome della legge ».

Art. 25.
Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all'art. 23 della legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.

Art. 26.
Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 24 della legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di P. S. o il sottufficiale dei Carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.

Art. 27.
Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di P. S. o il sottufficiale dei CC. RR. preposto a1 servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine.
Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.

Art. 28.
Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge, la autorità locale di P. S. informa immediatamente il Questore, e in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.
 

Paragrafo 7°. - Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.
 

Art. 29.
L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della legge deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere
a) le generalità e la firma dei promotori;
b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.

Art. 30.
Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche avvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 31.
Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge, si applicano le disposizioni degli articoli 21 a 28 del presente regolamento.

Art. 32.
Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento.
 

Paragrafo 8°. - Delle armi e delle munizioni da guerra.
 

Art. 33.
« Sono armi da guerra », ai sensi dell'art. 28 della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi « tipo guerra » quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.
Sono « munizioni da guerra » le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia, destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.

Art. 34.
La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 28 della legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:
a) all'ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 35.
Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della Guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.

Art. 36.
È in facoltà del Ministero per l'interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.

Art. 37.
La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.

Art. 38.
La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 39.
Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 40.
Le domande per il transito nel Regno di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

Art. 41.
La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.
 

Paragrafo 9°. - Delle passeggiate in forma militare.
 

Art. 42.
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.

Art. 43.
È considerata passeggiata in forma militare con armi l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.
 

Paragrafo 10°. - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere.
 

Art. 44.
Sono considerati armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 30 della legge:
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purché non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;
d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte.

Art. 45.
Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Art. 46.
Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 34, per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.

Art. 47.
Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali deve le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.
La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.
La licenza per la collezione di armi artistiche, rare od antiche, deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.

Art. 48.
La licenza di cui all'art. 31 della legge, per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dal Questore della Provincia nella quale si trova il Comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della Provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art. 41 del presente regolamento.

Art. 49.
È vietata l'introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge.

Art. 50.
L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della Provincia donde le armi sono spedite.
Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso.
L'avviso col visto deve accompagnare le armi.

Art. 51.
La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'esatta ubicazione dell'officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo riparazioni per cui l'officina è attrezzata.
Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunziate nella prima dichiarazione.

Art. 52.
I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall'autorità locale di P. S. e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.
Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta.

Art. 53.
L'autorità di P. S. ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto dello armi.
È vietato il trasporto di armi da sparo cariche.

Art. 54.
Nel registro di cui all'art. 35 della legge si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni o quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
È permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.

Art. 55.
La licenza pel trasporto di un campionario di armi non può essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità strettamente necessaria ad uso campionario.
La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle provincie che si intende percorrere.
La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d'armi, a portare armi per uso personale.

Art. 56.
Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge, è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle Provincie che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.

Art. 57.
L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.

Art. 58.
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denunzia, un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunziate.

Art. 59.
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al Comune in cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa all'autorità di P. S. competente per territorio.

Art. 60.
L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della legge, può essere dato con pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorità di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura. dell'autorità di P. S. o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.

Art. 61.
La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato:
a) da, una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;
b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.
Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.

Art. 62.
La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità, di P. S. e corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede la autorità di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del prezzo della copertina.
Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino o delle dimensioni di cm. 8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del R. decreto legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV n. 1143, sul tiro a segno nazionale.

Art. 63.
La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione.
Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d'arme lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dall'articolo 44 della legge, deve esibire anche un certificato della Società di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla Società stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel Comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del podestà, il quale dichiarerà altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.
Per la rinnovazione della licenza pel porto dell'arme lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del podestà, come al comma precedente.

Art. 64.
L'autorità locale di P. S., eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'articolo 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.

Art. 65.
L'autorità, di P. R. competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza.

Art. 66.
Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 608 del Codice di procedura penale, e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di P. S. competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'articolo 606 dello stesso Codice.

Art. 67.
L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di P. S. o al podestà.
Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.

Art. 68.
La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorità competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.

Art. 69.
Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie non scaduta.
La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'arme deve essere corredata dall'atto di consenso di cui allo art. 44 della legge.

Art. 70.
Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorità di P. S. può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 606 del Codice di procedura penale.

Art. 71.
Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina;
b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.

Art. 72.
L'autorità di P. S. trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell'articolo precedente e il vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo.
Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo all'autorità di P. S.

Art. 73.
Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.
Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di P. S., riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

Art. 74.
Fuori dei Casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell'amministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.
L'autorizzazione è data su tessera, conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all'art. 42 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.

Art. 75.
Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.
La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del Comando di zona interessato.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.
Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze Armate della Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata, da un certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.

Art. 76.
I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e vidimata dalla autorità locale di P. S., che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.
Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una società di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge.

Art. 77.
Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art. 78.
Non è richiesta licenza alle Sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.

Art. 79.
Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico, degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

Art. 80.
Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'articolo 45 del presente regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
b) i coltelli o le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.
 

Paragrafo 11°. - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri.
 

Art. 81.
Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.
Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83.

Art. 82.
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4. Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C:
1) giocattoli pirici;
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.

Art. 83.
I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino o caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.
L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.
L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
Il Ministero dell'interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli alleati stessi.

Art. 84.
La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un Presidente e di undici membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al sesto; due possono essere scelti fra gli estranei all'Amministrazione dello Stato; uno deve, rappresentare la Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno è designato dal Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del R. Corpo delle miniere e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Un funzionario di P. S. addetto alla Direzione generale della P. S., adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 85.
Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.
In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della Commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.

Art. 86.
La Commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in speciali modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.

Art. 87.
Ai componenti della Commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire trenta.
Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennità a norma delle vigenti disposizioni.
Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 88.
La Commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell'interno, disciplina l'esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.

Art. 89.
La Commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge, è composta di un ufficiale del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza o del Genio civile, o delle Miniere, competente in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di P. S.
Nei casi in cui le determinazioni della Commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della Commissione stessa deve essere quello delle Miniere.
Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento.

Art. 90.
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.

Art. 91.
Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l'impianto di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi d'acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente regolamento.
Le domando di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della Commissione tecnica provinciale.
Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla Direzione d'artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell'interno munite del proprio parere. Il Ministero dell'interno provvede sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 92.
Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete o la firma del richiedente e le indicazioni relative all'ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.
La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.

Art. 93.
Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

Art. 94.
Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono stese in calce all'avviso di spedizione.

Art. 95.
Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministero dell'interno e quella del Prefetto, a termini degli articoli 46 e 47 della legge, il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.

Art. 96.
Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l'art. 47 della legge, s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.
Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.

Art. 97.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, appare in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

Art. 98.
Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.

Art. 99.
È in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della Commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.

Art. 100.
Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possano cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.

Art. 101.
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.
L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.
Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.

Art. 102.
Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nel primo o nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.
Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di P. S. competente a rilasciare la licenza.

Art. 103.
Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della legge è tenuto a dimostrare di avere stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva, degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.

Art. 104.
Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.
Tali condizioni devono farsi constare mediante un certificato dell'autorità locale di P. S., che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.

Art. 105.
Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:
1) non lavorare di notte.
È in facoltà del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma;
2° non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.
Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;
3° far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;
4° tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.
I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli articoli 133 e 138 della legge.

Art. 106.
La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.
Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.

Art. 107.
I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del porto.

Art. 108.
Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge, si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale lo acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.

Art. 109.
In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denunzia all'autorità di P. S.
Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denunzia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.

Art. 110.
L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

 

Paragrafo 12. - Dei portieri e dei custodi.
 

Art. 111.
L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'art. 62 della legge, incombe:
a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;
b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.
Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

Art. 112.
I documenti da prodursi a corredo della domanda per l'iscrizione nel registro dei portieri sono esenti da tassa di bollo a termine dell'art. 74 della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 113.
L'autorità di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.
Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorità di P. S. e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.

Art. 114.
Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.
L'autorità di pubblica sicurezza, accertata l'identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.

Paragrafo 13. - Delle industrie insalubri e pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi.

Art. 115.
Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 della legge, occorra una visita sopraluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podestà, secondo la rispettiva competenza.
 

TITOLO III.
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.
Paragrafo 14. - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.
 

Art. 116.
Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.
Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.
La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.
La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.

Art. 117.
[abrogato]

Art. 118.
La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.
Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.
Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge: però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della legge, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di P. S., che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

Art. 119.
Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.
Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di P. S., compresi, in ogni caso, il luogo di partenza o il traguardo.
Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, l'indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.
Tra le condizioni da imporsi nella licenza dev'essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indetto da società debitamente costituite o autorizzate.

Art. 120.
Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di P. S. ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Art. 121.
[abrogato]

Art. 122.
Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.
Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Art. 123.
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di P. S. almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

Art. 124.
È richiesta la licenza dell'autorità di P. S., a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Art. 125.
L'autorità locale di P. S., nel concedere la licenza di cui è parola nell'art. 69 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.
 

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 126
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 127
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 128
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 129
[abrogato]

Art. 130.
L'avviso di cui è parola nell'art. 75 della legge dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere:
a) le generalità e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;
b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.

Art. 131.
I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero.
Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione nel registro.
Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo precedente non si applicano all'Istituto nazionale LUCE e all'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere.

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 132
[abrogato]

Art. 133.
Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel Regno se prima non abbia ottenuto il nulla osta del Ministero della cultura popolare.

Art. 134.
La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta.

Art. 135.
Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.
Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di P. S., ed esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti della forza pubblica.

Art. 136.
Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli o le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l'ordine.
Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

Art. 137.
Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dello ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni 16.
L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 138
[abrogato]

Art. 139.
L'autorità di P. S. non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del R. decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 1000 e del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414.
L'autorità di P. S. deve, inoltre, assicurarsi dell'osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1931-XII, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1083.

Art. 140.
Qualora non siano osservate le disposizioni del paragrafo 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della legge, salvo le sanzioni penali.
Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.
La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, nè ai figli, nè ai genitori del titolare della licenza revocata.

Art. 141.
Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere,, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Art. 141-bis.
Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142.
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

Art. 143.
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.
Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osservate le norme dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, e 10 settembre 1936-XIV, n. 1916.

Art. 144.
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.
Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'articolo 141, primo comma, lettera e)  del presente regolamento.

Art. 145.
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.
Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla Commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 146
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 147
[abrogato]

Art. 148.
Il funzionario e gli agenti di P. S. incaricati del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonché di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge e dalla licenza.

Art. 149.
Per gli effetti di cui all'art. 83 della legge, è richiesto il consenso dell'ufficiale di P. S. che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.

Art. 150.
L'autorità locale di P. S. può rifiutare il rilascio della licenza di cui all'art. 113 della legge, per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione.
Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità di P. S.
Sono soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art. 113 della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili.
Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, l'autorità competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.
L'autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche . . ., ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.

Art. 151.
Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85 della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di P. S.
I progetti di mascherate collettive od allegoriche devono essere preventivamente approvati dall'autorità di P. S.
 

Paragrafo 15°. - Degli esercizi pubblici
 

Art. 152.
Fermo il disposto degli articoli 12 e 13, del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.

Art. 153.
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

Art. 154.
[abrogato]

Art. 155.
Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall'art. 86 della legge.
Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.
Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente.

Art. 156.
L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria.

Art. 157.
[abrogato]
Art. 158.
[abrogato]
Art. 159.
[abrogato]

Art. 160.
Non è considerata vendita ambulante di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 87 della legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.

Art. 161.
La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o in altre simili gare, di cui all'art. 88 della legge, è subordinata all'approvazione, da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.
Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.

Art. 162.
Per ottenere l'autorizzazione speciale del Prefetto prescritta dall'art. 89 della legge, il richiedente deve provare di essere già munito della licenza di esercizio.
Per la vendita al minuto di sole bevande ultralcoliche, la licenza è rilasciata dal Prefetto contemporaneamente alla autorizzazione.

Art. 163.
La Commissione provinciale, di cui all'art. 91 della legge composta:
a) del Prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede;
b) di un consigliere di prefettura;
c) di un membro designato dal Consiglio provinciale delle corporazioni;
d) di un membro designato dal Consiglio provinciale di sanità;
e) del medico provinciale;
f) di un rappresentante degli esercenti designato dai Sindacati locali riconosciuti;
g) di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a commissario;
h) di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.
Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia, esercita le funzioni di segretario della Commissione.
Tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed e), durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purché nel biennio precedente non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute o non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute o non siano mancati, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
Per la legalità dell'adunanza è necessario l'intervento di almeno tre membri, del quali uno sia il medico provinciale o il membro designato dal Consiglio provinciale di sanità.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 164.
La Commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qualvolta il Prefetto ne ravvisi la necessità.
In ogni caso la Commissione deve deliberare entro due mesi dalla presentazione delle singole domande.

Art. 165.
Per l'esecuzione dell'art. 95 della legge, la Commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun Comune od in ciascuna frazione, secondo l'ultimo censimento, e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se, nel Comune o nella frazione, il rapporto stabilito dalla legge sia o non superato, tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato art. 95, quanto per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso, o conseguentemente indica quanti esercizi degli uni e degli altri siano in più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene.
Nel procedere a tale computo, la Commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400 o rispettivamente 1000, ma non minore di 200 o 500, che eventualmente residui.
Nei Comuni o nelle frazioni di Comune, dove non esistono esercizi pubblici, può essere autorizzata l'apertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti.
Il Questore deve comunicare alla Commissione, nel mese di dicembre di ogni anno, l'elenco di tutti gli esercizi che effettivamente esistono in ogni Comune o frazione di Comune, con la indicazione della loro specie, della ubicazione e del nome degli esercenti.

Art. 166.
Nei Comuni o nelle frazioni di Comune, nei quali siano superati i rapporti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 95 della legge, non può essere accordata alcuna nuova licenza per apertura di altri esercizi.
Si considera come nuova licenza quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso Comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare l'esercizio.

Art. 167.
Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso Comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso del Questore; nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall'art. 89 della legge, l'assenso è dato dal Prefetto. In entrambi i casi deve essere sentito il parere della Commissione provinciale contro l'alcolismo.
Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dell'esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali.
L'assenso può essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario e può essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcolismo.
L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione, ove l'esercente, senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa, trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio, restando salva, in ogni caso, l'applicazione delle pene incorse.

Art. 168.
A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei comuni divisi in frazioni.
Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la Commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerla come frazione, purché si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.

Art. 169.
Non sono compresi nel rapporto di cui all'art. 95 della legge:
a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere sia fatta di regola a chi vi alloggia;
b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purché non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purché rimanga esclusa la vendita all'esterno.
Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici.
c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno;
d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie o tramviarie isolate e lontane dall'abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla Commissione provinciale;
e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell'art. 103 della legge.

Art. 170.
Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie, la Commissione deve tener conto della natura dell'esercizio, del genere della clientela che possa frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel Comune, nella frazione o nel quartiere della città in cui l'esercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o trasferirlo.

Art. 171.
Per l'esecuzione dell'art. 98 della legge, la Commissione provinciale determina le distanze, nel caso di concessione di nuove licenze, di trasferimento di esercizi esistenti, di apertura di ingressi in caso di ampliamento o di modifica di esercizi preesistenti.
La Commissione provinciale può stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcole superiore al 21 per cento del volume.

Art. 172.
La domanda per ottenere l'autorizzazione del Prefetto per la anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici deve essere motivata.
Ove il Prefetto accolga la domanda, deve indicare in quali ore, entro i limiti dell'anticipazione o della protrazione di orario, debba essere esclusa la vendita o il consumo delle bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge.

Art. 173.
[abrogato]

Art. 174.
Agli effetti degli articoli 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:
a) alberghi, pensioni e locande;
b) dormitori privati;
c) ristoranti e trattorie;
d) caffè e bars;
e) osterie e osterie con cucina;
f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;
h) alberghi diurni e bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio o simili;
l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.

Art. 175.
In tutti i casi in cui la Commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.
Di regola, i sopraluoghi sono eseguiti da un membro della Commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente.

Art. 176.
Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre.
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

Art. 177.
Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.

Art. 178.
Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purché le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; nè alle farmacie, purché la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.

Art. 179.
Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nel pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta; « contiene alcole in quantità superiore al 21 per cento del volume ».

Art. 180.
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicato nell'articolo 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.

Art. 181.
Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, nè farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Art. 182.
Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi o nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.
Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.
Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini o l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria.
I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.

Art. 183.
Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, quando lo accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.

Art. 184.
[abrogato]

Art. 185.
Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura.

Art. 186.
Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Art. 187.
Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Art. 188.
I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.

Art. 189.
L'avviso di cui all'art. 99 della legge deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarrà chiuso.
I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.
L'autorità locale di P. S., nel mese di dicembre, invia al questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della legge; l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza.
Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.

Art. 190.
[abrogato]

Art. 191.
Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza purché presenti preventivamente all'autorità locale di P. S. una dichiarazione scritta dalla quale risulti:
a) da quali fondi sia ricavato il vino;
b) l'estensione dei medesimi;
c) la quantità media del prodotto annuo o la parte di esso destinata alla minuta vendita;
d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.
L'autorità locale di P. S., riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.
Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186 del presente regolamento.

Art. 192.
[abrogato]

Art. 193.
La disposizione dell'art. 109 della legge circa l'obbligo dell'esibizione della carta d'identità non si applica alle case od istituti di cura.
I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all'autorità di P. S. delle persone ricoverate.
S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico chirurgiche.

Art. 194.
Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.

Art. 195.
La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.
Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta constantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.

Art. 196.
[abrogato]
 

Paragrafo 16°. - Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico.
 

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 197
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 198
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 199
[abrogato]

Art. 200.
Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell'art. 112 della legge può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.
Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si può procedere alla distruzione del materiale sequestrato.

Art. 201.
Per l'esecuzione dell'art. 113 della legge, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all'autorità locale di P. S., che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.
Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone la firma sull'altro da conservarsi in ufficio.

Art. 202.
Per Amministrazioni pubbliche, a termine dell'art. 113 della legge, s'intendono le Amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato - enti pubblici locali o parastatali - e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio.
Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 113 per gli avvisi la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria, o di un'Amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicità di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Art. 203.
La licenza di cui all'art. 113 della legge è richiesta per tutti i Comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorché il richiedente sia già munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe.
Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in più Comuni è sufficiente la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione della autorità locale di pubblica sicurezza e deve essere comunicato all'autorità di P. S. dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquattr'ore prima dell'affissione o della distribuzione.
È in facoltà dei Questori, cui deve essere data immediata notizia dall'autorità di P. S. predetta, di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.
 

Paragrafo 17. - Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari.
 

Art. 204.
La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge, deve contenere la indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.
Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650.
Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione di asta o simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, recante norme per l'attuazione della predetta legge 10 maggio 1938 - XVI, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.

Art. 205.
Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'art. 15 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediario nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensati, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.

Art. 206.
Non sono soggetti alla disciplina dell'art. 115 della legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, e, in genere, le agenzie e gli uffici di Enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Art. 207.
Non può essere concessa licenza per l'esercizio della mediazione per le professioni liberali.

Art. 208.
Deve munirsi della licenza, di cui all'art. 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a rendita delle cose esposte.

Art. 209.
Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali.

Art. 210.
Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. 211.
Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell'art. 115 della legge, sono tenuti ad esibire la licenza all'autorità locale di P. S. dei Comuni che percorrono.
L'autorità locale di P. S. appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.

Art. 212.
L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'art. 120 della legge.

Art. 213.
Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 214.
Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunziati all'autorità medesima.

Art. 215.
Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.
È vietato di accettare pegni da persone di età minore o in stato di ebrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.
È altresì vietata ogni operazione di soppegno.

Art. 216.
L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di P. S. la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

Art. 217.
Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 218.
Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 120 della legge, è a madre e figlia, stampato, e deve contenere:
a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;
b) la data della operazione;
c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
d) il valore di stimo degli oggetti suddetti;
e) l'importo e la durata del prestito;
f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi;
g) la data della spegnorazione;
h) la data della vendita del pegno;
i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.
La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazionidella madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.

Art. 219.
Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.

Art. 220.
I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dallo esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 221.
Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di P. S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.

Art. 222.
Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.

Art. 223.
Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto, iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale; delle corporazioni, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.
All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato dell'amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.
 

Paragrafo 18. - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.
 

Art. 224.
[abrogato]
Art. 225.
[abrogato]
Art. 226.
[abrogato]
Art. 227.
[abrogato]
Art. 228.
[abrogato]
Art. 229.
[abrogato]

Art. 230.
Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.
Il Prefetto provvede, sentito il Comando della Divisione militare.
Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto.
È in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.

Art. 231.
Sotto la denominazione di « mestiere di ciarlatano », ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della legge, si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Art. 232.
[abrogato]
Art. 233.
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 234
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 235
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 236
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 237
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 238
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 239
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 240
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 241
[abrogato]

Art. 242.
La dichiarazione all'autorità locale di P. S. di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratta di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.
In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

Art. 243.
L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, ..., tanto se lavorino o negozino abitualmente, quando occasionalmente.
Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.

Art. 244.
Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, chincaglieri e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

Art. 245.
La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse.
In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.
Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.

Art. 246.
La licenza, è stesa sul modello allegato al presente regolamento.
La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.

Art. 247.
Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
 

Paragrafo 19. - Dei prestatori d'opera e dei direttori di stabilimenti.
 

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 248
[abrogato]
 

TITOLO IV.
Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata.
Paragrafo 20. - Delle guardie particolari.
 

Art. 249.
Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonché della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.
Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.
Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.
La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del R. decreto-legge 26 settembre l935-XIII, n. 1952.

Art. 250.
1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.
2. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d'origine, per lo svolgimento della medesima attività.
3. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.
4. Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2.
6. Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.
7. Fatte salve le altre responsabilità previste dalla legge, lo svolgimento di attività per le quali è prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.

Art. 251.
Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare può essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima società o da questa controllati, secondo le modalità regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall'autorità per le finalità di vigilanza previste dalla legge.
Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.

Art. 252.
1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di province diverse, il decreto di approvazione è rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la qualità dei servizi.

Art. 252-bis.
1. Le guardie particolari sono iscritte in un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l'impiego prevalente nell'anno, nonché, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.
2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente l'approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell'interno.
3. Il Ministero dell'interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un'unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 253.
Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.

Art. 254.
1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.
2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'articolo 230 del presente regolamento.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le generalità, gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono.
4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento.

Art. 255.
Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a. prova contraria.

Art. 256.
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 42 della legge e dall'art. 71 del presente regolamento.
La licenza di porto d'armi a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.

Art. 256-bis.
1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.
3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.
 

Paragrafo 21. - Degli istituti di vigilanza e di investigazione privata.
 

Art. 257.
1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;
d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico- operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto;
b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.
3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.

Art. 257-bis.
1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.

Art. 257-ter.
1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante:
a) l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;
b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all'articolo 257 ed a quanto previsto dall'articolo 260-bis. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell'Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento, purché idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 137 della legge.
2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all'articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell'articolo 9 della legge, nonché l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti.
3. Se la licenza è richiesta per l'esercizio dell'attività in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonché per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, nè per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'articolo 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo.
4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.
5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater.

Art. 257-quater.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:
a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;
b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;
c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.
2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.
3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:
a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;
b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.
4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.

Art. 257-quinquies.
1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 260-quater, tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all'articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 257-sexies.
1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, nè di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, nè ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l'utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:
a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo;
b) siano costantemente garantite l'efficacia e l'efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi;
c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente.

Art. 258.
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della legge stessa.

Art. 259.
Salvo quanto dispone il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XI, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.
Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.

Art. 260.
Nel registro di cui all'articolo 135 della legge devono essere indicati:
a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.
Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l'operazione complessiva, il cliente per conto del quale l'intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.
Per le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
 

Paragrafo 21-bis - Degli istituti stabiliti in altri Paesi dell'Unione europea, degli enti di certificazione indipendenti e della Commissione consultiva centrale.
 

Art. 260-bis.
1. Le imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana a parità di condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 257, tenuto conto della capacità tecnica attestata nello Stato di stabilimento e degli obblighi e degli oneri, anche economici, già assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all'articolo 137 della legge è prestata con le modalità ed alle condizioni indicate all'articolo 257-ter, comma 1, per i soli obblighi concernenti l'ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio della Repubblica.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza può inoltre autorizzare l'esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti. Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere, intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell'impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 va proposta almeno sessanta giorni prima dell'espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell'istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Ove non siano adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza l'autorizzazione si intende rilasciata. Relativamente al porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.

Art. 260-ter.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attività di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.
3. Il riconoscimento quale "organismo di certificazione indipendente"" di cui al comma 1, è effettuato dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria di certificazione riconosciuta, ed ha validità per cinque anni. Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati.
4. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi di certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato, istituito presso lo stesso Ministero, è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale dì pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'istruzione, università e ricerca; da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonché da tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale non generale.
5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le altre Amministrazioni interessate.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 260-quater.
1. È istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri;
d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.
2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni.
5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della legge.
6. Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro"" ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

TITOLO V.
Degli stranieri.
Paragrafo 22. - Del soggiorno degli stranieri nel Regno.
 

Art. 261.
La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale è parola nell'art 142 della legge, dev'essere fatta in iscritto, mediante scheda, conforme all'annesso modello, munita della firma del dichiarante.
In essa lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai sedici anni, che lo accompagnano;
b) la nazionalità e il luogo di sua provenienza;
c) la data e il valico d'ingresso nel Regno;
d) lo scopo della sua venuta in Italia;
e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterrà;
f) il luogo dove ha preso abitazione;
g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a qualunque titolo, nel Regno;
h) se e quale professione, industria o commercio o lavoro eserciti o intenda esercitare nel Regno, in nome proprio, o in società, con altri o per conto altrui;
i) la religione professata e la razza cui appartiene.

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 262
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 263
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 264
[abrogato]

Art. 265.
È parimenti esonerato dal presentarsi personalmente lo straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, deve pervenire all'autorità di pubblica sicurezza nel termine prescritto, a mezzo di persona di fiducia dello straniero o di chi l'assista.

Art. 266.
[abrogato]
 

Paragrafo 23. - Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno.
 

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 267
[abrogato]

Art. 268.
Nel decreto di espulsione sono ricordate le disposizioni dell'articolo 151 della legge.

Art. 269.
Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per l'espulsione, il Prefetto ne avverte il rispettivo console per gli eventuali provvedimenti, o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al confine con foglio di via obbligatorio, riferendone al Ministero dell'interno.

Art. 270.
In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l'autorità di pubblica sicurezza ne dà subito notizia al Prefetto, che ne riferisce al Ministero dell'interno.
Lo straniero è sottoposto a rilievi segnaletici e ad interrogatorio, particolarmente sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio.
In attesa delle eventuali istruzioni ministeriali, lo straniero fermato, che non sia indigente, dedito al meretricio vagabondo, diffamato per i delitti, o recidivo in contravvenzione alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri o sospetto in linea politica, può essere rilasciato sotto l'osservanza delle condizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli.
Le disposizioni dei primi due comma del presente articolo si applicano anche quando lo straniero debba essere deferito, per qualsiasi reato, all'autorità giudiziaria.

Art. 271.
Devono, in ogni caso, essere respinti dal confine, in applicazione dell'art. 152 della legge, od espulsi gli stranieri indigenti o che esercitino il meretricio o mestieri dissimulanti l'ozio, o il vagabondaggio o la questua.
 

TITOLO VI.
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società.
Paragrafo 24. - Dei malati di mente e degli intossicati.
 

Art. 272.
Sotto la denominazione di « infermi », usata nel presente paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le persone affette da cronica intossicazione prodotta da alcole o da altre sostanze inebrianti o stupefacenti.

Art. 273.
La denuncia di cui all'art. 153 della legge, è fatta dagli esercenti una professione sanitaria, e ove sia il caso, dai dirigenti gli istituti manicomiali od ospedalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata.
Nella denuncia sono indicati:
a) il nome e cognome, la condizione, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo;
b) la diagnosi della malattia;
c) il luogo dove l'infermo è curato e le misure adottate per l'assistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario l'internamento dell'ammalato in un istituto di cura pubblico o privato;
d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell'autorità di P. S.
Della eseguita denunzia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.

Art. 274.
Il rilascio del certificato per l'internamento dell'infermo in un manicomio non dispensa dall'osservanza dell'adempimento di cui all'articolo precedente.

Art. 275.
Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perché l'infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sè o per gli altri, ne informa l'autorità locale di P. S. e formula le eventuali proposte.

Art. 276.
Ove risulti che l'infermo intenda recarsi o siasi recato in altro comune, l'autorità locale di P. S. ne avverte l'autorità di P. S. del luogo ove l'infermo intenda dirigersi o siasi già diretto.
 

Paragrafo 25. - Degli inabili al lavoro.
 

Art. 277.
Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.
Per i fanciulli in stato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

Art. 278.
Ai fini di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di P. S. provvede a che la persona, che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.
Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorità stessa la sua relazione.
Il termine può essere prorogato.

Art. 279.
La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, è, dall'autorità di P. S., proposta agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri degli enti.
Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l'autorità di P. S., richiesti al procuratore delle imposte e all'esattore dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali o comunali, trasmette la proposta di ricovero al Prefetto, pei provvedimenti di competenza del Ministro per l'interno.
Nel frattempo l'autorità locale di P. S. adotta i provvedimenti che, per l'urgenza, potessero essere richiesti.

Art. 280.
L'autorità locale di P. S. cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile.
Il Prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente di finanza.

Art. 281.
Non si provvede al ricovero quando una o più persone assumano per iscritto, in confronto dell'autorità di P. S., l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'inabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione.
Se la persona, a favore della quale l'obbligazione è stata assunta, è colta a mendicare, viene deferita all'autorità giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto di ricovero.
Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

Art. 282.
Qualora l'inabile, di cui sia stato ordinato il ricovero, non intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani arbitrariamente vi è accompagnato con la forza.

Art. 283.
Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca della ordinanza, quando, per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di ricovero.
Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termine del codice penale, ove sia colto a mendicare.
 

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 284
[abrogato]
 

Paragrafo 26. - Delle questue o collette.
 

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 285
[abrogato]
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 286
[abrogato]
 

Paragrafo 27. - Delle persone sospette.
 

Art. 287.
Con la locuzione «fuori del proprio Comune», usata dall'art. 157 della legge, s'intende il comune di domicilio o della dimora abituale.
 

Paragrafo 28. - Della carta di identità.
 

Art. 288.
La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.
Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale.

Art. 289.
La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni.
I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.
Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso.
Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.
Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati contrassegni salienti.
Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilità dei podestà.
La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sull'identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.
È vietato di apporre sulla carta di identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo.
L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa.

Art. 290.
Insieme colla carta d'identità, l'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che è riprodotto su cartoncino di color bianco.
Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro è trasmesso, entro 24 ore dal rilascio o dal rinnovo, al Questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente.
Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del Prefetto è trasmesso al Ministero dell'interno.
Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identità hanno la validità di tre anni, a norma dell'art. 3 della legge di P. S. e che pertanto coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione.

Art. 291.
La carta d'identità è esente da tassa di bollo.
All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri.
In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento di doppio diritto.

Art. 292.
Nei casi in cui la legge consente che la identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto di armi e i passaporti per l'estero.
L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario.
È considerata titolo equipollente alla carta di identità anche la tessera comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 293.
Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identità, quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell'identità personale dei titolari.
Si considerano equipollenti alla carta di identità le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta di un organo dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 294.
La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
 

Paragrafo 29. - Del rimpatrio obbligatorio.
 

Art. 295.
Il rimpatrio obbligatorio, di cui all'articolo 157 della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.
L'autorità di P. S. non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza e di moralità.
Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso, al presente regolamento.

Art. 296.
Quando sia da rimpatriare un liberato dal carcere, che debba essere sottoposto allo stato di libertà vigilata o ad altre misure di sicurezza o all'ammonizione, o vi sia ragione di ritenere che possa rendersi latitante, il Questore può ordinarne il rimpatrio per traduzione.

Art. 297.
L'autorità di P. S. che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel comune dal quale venne allontanato senza preventiva autorizzazione dall'autorità stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l'autorità di P. S. del luogo ove il rimpatriando è diretto.
L'autorizzazione per tornare nel comune dal quale il rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta per mezzo dell'autorità di P. S. del luogo dove egli si trova.
Questa ne informa l'autorità cui la richiesta è diretta, e formula le eventuali proposte.
 

Paragrafo 30. - Del rimpatrio degli indigenti.
 

Art. 298.
I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell'interno del Regno e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro.
Fuori dei casi accennati nell'art. 295, e quando non trattisi di indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai RR. Consoli o da società di beneficenza o dimessi dagli ospedali o da altri istituti di ricovero, l'autorità di P. S. deve richiedere l'autorizzazione al Ministero dello interno.
Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso al presente regolamento.
 

Paragrafo 31. - Dei liberati dal carcere.
 

Art. 299.
L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all'art. 161 della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministero per l'interno, e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, la indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.

Art. 300.
L'autorità di P. S. è tenuta a prestare ai liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo di accordo con le società di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.
 

Paragrafo 32. - Del Bollettino delle ricerche.
 

Art. 301.
Un ufficio speciale istituito presso il Ministero dell'interno provvede alla diramazione delle ricerche a mezzo di apposito Bollettino periodico, che è inviato agli uffici di P. S., ai comandi dei CC. RR. ed a quegli altri uffici e comandi che possano interessarsi del relativo servizio.
 

Paragrafo 33. - Della cartella biografica e del registro dei pregiudicati.
 

Art. 302.
In ogni ufficio di P. S. sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli altri pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con istruzioni del Ministero dell'interno.
Dei pregiudicati minori degli anni diciotto è tenuto un registro nominativo separato.
In ogni fascicolo individuale è tenuta una cartella biografica, in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne.

Art. 303.
L'obbligo di trasmettere ogni 15 giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertà divenute esecutive, al Questore del domicilio o dell'ultima dimora del condannato, a termine dell'art. 160 della legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.

Art. 304.
Il dispositivo delle sentenze di condanna è dai cancellieri trascritto in foglio a parte per ciascun condannato.
Il Questore annota la sentenza nella cartella biografica, ne informa l'autorità locale di P. S. e conserva l'estratto nel fascicolo individuale della persona cui si riferisce.
 

Paragrafo 34. - Della diffida.
 

Art. 305.
La diffida, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 161 della legge, è fatta dal Questore alla presenza del diffidato.
La persona da diffidare è invitata a presentarsi dinanzi al Questore e, qualora non ottemperi all'invito nel termine assegnatole, è accompagnata dalla forza pubblica.
Il Questore o un ufficiale di P. S. da lui delegato, contesta a1 prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida; gli ingiunge di mutare tenore di vita, e lo avverte che, in caso diverso, sarà denunziato senz'altro, per l'ammonizione, a termini di legge.
Della seguita diffida si stende processo verbale.
 

Paragrafo 35. - Dell'ammonizione.
 

Art. 306.
La denunzia per l'ammonizione è fatta dal Questore con rapporto scritto, motivato e corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei CC. RR.

Art. 307.
L'intimazione dell'atto di comparizione di cui all'art. 167 della legge è fatta a mezzo di un agente di P. S. all'uopo incaricato, che consegua copia personalmente all'interessato o a persona che conviva, anche temporaneamente, con lui.
In caso di irreperibilità del denunziato, l'intimazione è fatta, mediante affissione dell'atto di comparizione all'albo del comune di ultima residenza del denunziato e, ove tale comune sia diverso da quello dove ha sede la Commissione, anche di quest'ultimo. L'affissione durerà fino al giorno precedente a quello fissato per la riunione della Commissione.
La Commissione, nel caso pronunzi ordinanza di ammonizione del denunziato irreperibile, fissa, con l'ordinanza, il termine entro il quale egli dovrà presentarsi all'autorità di P. S. per prendere cognizione delle prescrizioni impostegli.
La notifica della ordinanza di ammonizione è fatta nella forma suddetta: copia dell'ordinanza stessa deve essere tenuta affissa all'albo del comune o dei comuni, di cui al 1° capoverso del presente articolo, fino al giorno precedente a quello fissato dalla Commissione.

Art. 308.
La Commissione per l'ammonizione pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente o di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
Funziona da segretario un funzionario di P. S.
I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.

Art. 309.
L'ordinanza di ammonizione è comunicata al Questore, e da questi all'autorità locale di P. S. e all'Arma dei CC. RR.

Art. 310.
In caso di comprovata necessità, l'autorità locale di P. S. può concedere all'ammonito speciali autorizzazioni, per iscritto, in deroga agli obblighi derivanti dall'ordinanza di ammonizione, informandone l'arma dei CC. RR.
Qualora l'ammonito intenda di allontanarsi dalla propria dimora, è tenuto a darne preventivo avviso all'autorità locale di P. S., indicandone i motivi, e ad attenderne l'autorizzazione scritta.
L'autoritàdi P. S. può munire l'ammonito di foglio di via obbligatorio, e, in ogni caso, ne informa il Questore, l'Arma dei CC. RR. e l'autorità di P. S. del luogo ove l'ammonito è diretto.

Art. 311.
Il Servizio militare non interrompe il biennio di validità dell'ordinanza di ammonizione.
Qualora, all'atto del congelamento, il biennio non sia ancora trascorso, l'ammonito ha l'obbligo di presentarsi subito all'autorità locale di P. S. per essere nuovamente sottoposto ai vincoli dell'ammonizione.
Tale obbligo incombe anche all'ammonito che, trovandosi in servizio militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.
 

Paragrafo 36. - Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto.
 

Art. 312.
La denunzia del minore di anni 18 che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell'articolo 177 della legge, è fatta dal Questore al presidente del Tribunale dei minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei CC. RR.
Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 313.
I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo.
I minorenni riconosciuti affetti da infermità fisiche e psichiche, sono segnalati ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, pei provvedimenti ai sensi del testo unico 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316 e del relativo regolamento.

Art. 314.
I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misura di P. S. sono provvisoriamente ricoverati presso i centri di osservazione per minorenni ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, o, dove questi mancano, presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia.
Ove non sia possibile provvedere nei sensi di cui al comma precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle carceri in appositi locali distinti da quelli per gli adulti.
Di ogni singolo ricovero in istituiti pii o religiosi deve essere data immediata telegrafica comunicazione all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indicando la data, i motivi del provvedimento o la presumibile durata della degenza del ricoverando.
 

Paragrafo 37. - Dell'assegnazione al confino di polizia.
 

Art. 315.
Le persone contemplate nell'art. 181 della legge sono, dal Questore, denunciate al Prefetto per l'assegnazione al confino di polizia, con rapporto motivato, da cui deve risultare la pericolosità del prevenuto per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale.
La proposta deve essere corredata dai documenti su cui si fonda, e, in ogni caso, dalla cartella biografica, dal rapporto informativo dell'Arma dei CC. RR. e da un certificato medico attestante se il pervenuto si trovi in condizioni da poter sopportare il regime di confino.

Art. 316.
Non possono essere proposti per l'assegnazione al confino i minori degli anni 18.

Art. 317.
Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto della persona proposta per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli articoli 167, 168 e 169 della legge.
Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che gli sia notificata una succinta esposizione dei fatti su cui la denunzia è fondata, con l'indicazione della data in cui, in un termine non minore di giorni tre nè maggiore di giorni dieci da quello della notificazione, sarà tradotto dinanzi alla Commissione stessa per l'interrogatorio.
Della notificazione dev'essere redatto processo verbale in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguito adempimento da parte dell'agente incaricato, à allegata agli atti del procedimento.

Art. 318.
Quando, nel complesso dei fatti denunziati, la Commissione non ravvisi gli estremi per l'assegnazione al confino e non ritenga di pronunciare ordinanza di non luogo, può applicare la misura dell'ammonizione o rinviare gli atti al Questore perché si faccia luogo alla diffida, a termine dell'articolo 164 della legge.

Art. 319.
Emessa l'ordinanza di assegnazione al confino, la Commissione dispone l'immediato arresto del confinato, a meno che non vi abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 182 della legge.
Copia dell'ordinanza è, in ogni caso, comunicata, entro 24 ore, al confinato, con l'avvertenza della facoltà che gli compete, di ricorrere alla Commissione di appello, nel termine di giorni 10. Dal giorno dell'arresto decorre il periodo dell'assegnazione al confino.

Art. 320.
Si applicano per le notifiche dell'atto di comparizione e dell'ordinanza di assegnazione al confino le disposizioni di cui all'art. 307 del presente regolamento.

Art. 321.
Le ordinanze della Commissione sono dal Prefetto trasmesse al Ministero dell'interno, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) situazione di famiglia;
c) cartella biografica;
d) dichiarazione del casellario giudiziario;
e) estratti delle sentenze definitive non risultanti dalla dichiarazione del casellario;
f) certificato medico attestante se il confinato si trovi in condizioni di poter sopportare il regime del confino;
g) verbale di notifica dell'ordinanza;
h) rapporti informativi della Questura e dell'Arma del CC. RR.;
i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni scritte.
Nel trasmettere i documenti, il Prefetto formula proposte per la traduzione del confinato in un comune del Regno diverso dalla residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri.

Art. 322.
La Commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.
In caso di assenza o di impedimento di alcuni dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
I componenti della Commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministero per l'interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento.
Funziona da segretario un funzionario della Direzione generale della P. S.
I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.
Essi devono riportare il visto di esecutorietà del Ministro per l'interno.

Art. 323.
La Commissione di appello ha facoltà di ridurre il periodo di assegnazione al confino e di ordinare che in luogo del confino, siano inflitte l'ammonizione o la diffida.

Art. 324.
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Prefetto, per l'esecuzione e per la notifica all'interessato.

Art. 325.
L'autorità preposta alla sorveglianza degli assegnati al confino deve tenere un registro nominativo ed i fascicoli personali dei singoli confinati.
Nel registro sono annotati: il nome e cognome del confinato, la data del provvedimento di assegnazione, la durata del confino, il giorno dal quale ha inizio e quello in cui ha termine il periodo di assegnazione.
Ogni fascicolo individuale deve contenere la cartella biografica, nella quale devono essere annotate anche le condanne e le punizioni disciplinari riportate durante il confino.
 

Paragrafo 38. - Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino.
 

Art. 326.
È in facoltà. del direttore della colonia di consentire ai confinati di provvedersi, a proprie spese, di alloggi privati, in locali che siano sorvegliabili.
Quando non ostino circostanze speciali, i confinati possono farsi raggiungere da persone di loro famiglia, purché dimostrino al direttore della colonia di aver assicurato per esse l'alloggio ed i mezzi di sussistenza.
Venendo meno queste condizioni, od in caso di abuso o di cattiva condotta del confinato o delle persone di famiglia, queste possono essere allontanate dalla colonia.

Art. 327.
I confinati di polizia privi di mezzi di sussistenza sono obbligati al lavoro. La mercede è devoluta per intero a loro beneficio.
Qualora non abbiano mezzi di sussistenza nè siano in grado di procurarsi lavoro, sono ricoverati gratuitamente nei locali all'uopo predisposti e percepiscono, dal giorno dell'arrivo in colonia o nel comune di confino, un sussidio giornaliero, nella misura stabilita dal Ministro per l'interno.

Art. 328.
I cameroni pel ricovero dei confinati devono corrispondere ai requisiti voluti dall'igiene.
Di notte devono essere sufficientemente illuminati.
Il numero dei ricoverati deve essere proporzionato alla capacità dei cameroni, in modo da assicurare una cubatura non inferiore a metri cubi venti per ogni ricoverato.
Ciascun camerone deve essere dotato di una latrina inodore e di un orinatoio per ogni venti persone.
Le modalità per l'impianto delle latrine e degli orinatoi, in relazione alle condizioni locali, devono essere determinate dal medico provinciale o da altro sanitario incaricato dal Prefetto.
In ogni camerone deve essere assicurata una dotazione di acqua sufficiente per i bisogni ordinari dei ricoverati e per i servizi di pulizia. Ove manchi l'acqua corrente per uso potabile, deve essere assicurata una quantità di acqua igienicamente difesa da eventuali inquinamenti, secondo le prescrizioni del medico provinciale, o di altro sanitario incaricato dal Prefetto.

Art. 329.
A ciascuno dei confinati ricoverati nei cameroni sono forniti:
a) una branda di ferro con materasso uso militare;
b) due lenzuola ed una federa, da cambiarsi il primo e il quindici di ogni mese;
c) due coperte di lana, tipo militare;
d) una seggiola ed un comodino di metallo, tipo ospedaliero;
e) un attaccapanni tipo militare;
f) una brocca, un catino ed un porta catino di metallo;
g) una bottiglia ed un bicchiere di vetro;
h) due asciugamani, da cambiarsi il primo ed il quindici di ogni mese.
Ai confinati bisognosi possono, inoltre, essere forniti, una volta all'anno, i capi di biancheria personale, un vestito, tipo civile, ed un paio di scarpe, tipo militare.

Art. 330.
Ai confinati bisognosi deve essere assicurata l'assistenza sanitaria gratuita e la gratuita somministrazione dei medicinali, secondo le prescrizioni del medico della colonia.

Art. 331.
Ogni colonia deve essere dotata di una infermeria per le malattie comuni, di un piccolo ambiente per ambulatorio, visita medica e medicazione, nonché di un locale per l'isolamento degli infermi affetti da malattie infettive.
Ogni infermeria deve avere almeno un infermiere, che può essere scelto fra gli stessi confinati, ed una congrua scorta di materiale di pronto soccorso.
Il medico della colonia ha l'obbligo di visitare settimanalmente i locali adibiti a dormitorio per constatarne le condizioni igieniche o suggerire, in caso di deficienza, gli opportuni rimedi.
Almeno ogni trimestre la colonia deve essere ispezionata dal medico provinciale.

Art. 332.
Il direttore della colonia è tenuto a favorire la formazione di mense per i confinati, l'approvvigionamento dai centri di produzione o dai mercati, e ad adottare i provvedimenti che valgano ad assicurare, in relazione alle condizioni locali, un opportuno calmieramento.

Art. 333.
Oltre a quanto è prescritto negli articoli 185 e 186 della legge, è vietato ai confinati, salva l'applicazione delle leggi penali:
a) di giuocare d'azzardo;
b) di dare danaro ad usura;
c) di vendere, barattare, pignorare effetti di vestiario od altro forniti dall'Amministrazione;
d) di esercitare il commercio senza il consenso del direttore della colonia;
e) di schiamazzare o di fare qualsiasi rumore durante le ore di riposo;
f) di imbrattare od altrimenti guastare i muri, i mobili, il vestiario e gli altri oggetti forniti dall'Amministrazione;
g) di discutere di politica o di fare propaganda politica in modo anche occulto;
h) di andare in barca, per diporto.
In caso di denunzia all'autorità giudiziaria per fatti di cui sopra rimane sospeso il procedimento disciplinare.

Art. 334.
L'orario di libera uscita per i confinati è stabilito come appresso:
Dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 7 alle 19;
dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20;
Dal 1° maggio al 31 agosto, dalle 6 alle 21.
È in facoltà del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.

Art. 335.
Il confinato non può spedire o ricevere corrispondenza o pacchi di qualsiasi genere, se non per tramite della direzione della colonia, che può provvedere alla censura della corrispondenza o alla verifica del contenuto dei pacchi.
È vietato al confinato di tenero presso di sè somme di denaro, che, a giudizio insindacabile del direttore della colonia, siano superiori ai bisogni ordinari.
Le somme eccedenti tali bisogni sono depositate in una banca locale od all'ufficio postale e non possono essere ritirate senza il visto del direttore della colonia.

Art. 336.
Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non proseguibili ai sensi dell'art. 189 della legge, sono puniti con:
a) il richiamo;
b) il divieto di libera uscita;
c) la riduzione dell'assegno giornaliero.

Art. 337.
Il richiamo consiste in un rimprovero severo rivolto al confinato e nella diffida a non incorrere nuovamente in mancanze disciplinari, sotto comminatoria di più gravi provvedimenti.
Si infligge dal direttore della colonia per le semplici omissioni e per le mancanze di poco rilievo.

Art. 338.
Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si affigge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute.
Per mancanza alla disciplina di qualche entità, al divieto di libera uscita si può aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della metà; la sostituzione del tavolaccio alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra, due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche.
Al confinato in punizione è vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estranei.
La punizione di cui al presente articolo è inflitta da una commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia, che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco.
Al confinato in punizione è concesso di prendere aria, una volta al giorno, in località all'aperto.

Art. 339.
Il confinato risponde del danno recato, con dolo o colpa, al materiale di arredamento e di casermaggio.
Sono autorizzate trattenute sull'ammontare del sussidio, in misura non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.

Art. 340.
Le disposizioni degli articoli 336, 337 e 338 non si applicano alle persone assegnate al confino quali pericolose per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 181, n. 1 e 2, della legge.
Le infrazioni alla disciplina, commesse da queste ultime, quando non siano perseguibili ai sensi dell'art. 189 della legge, sono represse dal direttore della colonia, a norma delle disposizioni del regolamento generale carcerario, concernenti la disciplina dei detenuti.
 

Paragrafo 39. - Della liberazione condizionale e definitiva dei confinati.
 

Art. 341.
La liberazione condizionale dei confinati, di cui è parola nell'art. 187 della legge, è ordinata dal Ministro per l'Interno, su proposta del Prefetto della provincia nella quale dimora il confinato, sentito il Prefetto della provincia nella quale fu pronunciata l'ordinanza di assegnazione al confino.

Art. 342.
Il confinato liberato condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione, è munito di foglio di via obbligatorio, per recarsi nel comune ove intende fissare la sua dimora. Quivi, l'autorità di P. S. lo diffida a tenere buona condotta, con avvertenza che, in caso diverso, sarà rinviato al confino sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionale.
Della diffida si stende processo verbale.

Art. 343.
Trascorso il periodo del confino, l'autorità di P. S. dispone il rimpatrio del liberato con foglio di via obbligatorio, previo avviso al Prefetto, che ne informa il Ministro per l'interno e il Prefetto della provincia nella quale il liberato va a stabilirsi.

Art. 344.
Il ritardo da parte del funzionario preposto alla vigilanza dei confinati a liberare, a compiuto periodo, un confinato, è punito con pene disciplinari, salvo le sanzioni del Codice penale.
 

TITOLO VII.
Del meretricio.
Paragrafo 40. - Delle dichiarazioni di locale di meretricio.
 

Art. 345.
Sono considerati locali di meretricio, agli effetti degli articoli 190 e 191 della legge, anche le case nelle quali si eserciti abitualmente la prostituzione da donne che non vi hanno dimora.

Art. 346.
L'autorità di P. S., cui, per proprie informazioni o per denuncia, consti che, in un dato locale, si eserciti abitualmente il meretricio, chiama alla sua presenza chi dispone del locale e le persone che potessero fornire utili notizie, per interrogarle e raccoglierne le dichiarazioni a verbale.
Ove l'autorità di P. S. non creda di dover procedere ad ulteriori indagini, promuove il parere del Comando dei CC. RR., ed emette la dichiarazione di ufficio di locale di meretricio.
La dichiarazione è notificata a chi dispone del locale, con l'ordine di cessare immediatamente dall'attività, e di chiudere materialmente il locale in un termine stabilito dal Questore, non superiore a giorni dieci.

Art. 347.
Chi chiede l'autorizzazione per l'apertura di un locale di meretricio deve farne domanda all'autorità locale di P. S. e corredarla, oltre che dai documenti atti a comprovare che il richiedente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 11 della legge, anche dal consenso scritto del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale.

Art. 348.
Ricevuta la domanda, l'autorità di P. S.:
1) accerta, mediante ispezione, che i locali siano sorvegliabili e che possano essere adibiti ad uso di meretricio, anche nei riguardi della loro speciale posizione, tenuto conto del disposto dell'art. 192 della legge;
2) stabilisce, secondo le contingenze, se il locale possa avere uno o più ingressi, ordinando la chiusura, con muratura, di ogni altro passaggio all'esterno o di qualsiasi comunicazione con altri locali;
3) trasmette al medico provinciale, per il parere nei riguardi igienici, le opportune indicazioni intorno al locale e al numero delle donne che vi possono essere ammesse per esercitare il meretricio;
4) promuove il parere del Comando dell'Arma dei CC. RR. ed esegue ogni altra indagine od accertamento che ritenga opportuni;
5) invita il richiedente a firmare l'atto di sottomissione.

Art. 349.
L'atto di sottomissione deve contenere:
a) la descrizione completa del locale, con l'indicazione delle aperture che vi danno accesso;
b) l'elenco e le generalità delle donne che vi eserciteranno il meretricio e delle persone che saranno addette al servizio;
c) l'obbligo di notificare, entro 24 ore, all'autorità di P. S. ogni cambiamento delle persone che vadano a dimorare nel locale, o che l'abbandonino definitivamente;
d) l'obbligo di non ammettere nel locale alcuna donna, se prima non sia stata riconosciuta, dal medico visitatore, esente da manifestazioni contagiose delle malattie veneree e sifilitiche, contemplate dal R. decreto 25 marzo 1923-I, n. 846, e dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265; come pure di non permettere che nel locale si sottraggano donne alla vigilanza, sanitaria e alle visite, o vi rimangono, per alcun titolo, anche temporaneamente, donne riconosciute o presunte affette dalle manifestazioni contagiose suaccennate; e di non accogliere nuovamente nel locale donne allontanate per causa di malattia, senza attestazione di completa guarigione, rilasciata dal medico visitatore, ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento;
e) l'obbligo di adottare le misure necessarie per la tutela igienica e sanitaria delle donne che dimoreranno nel locale e delle persone che lo frequenteranno;
f) l'obbligo di non richiedere o accettare dalle donne chiamate a permanere nel locale, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo;
g) la dichiarazione di osservare rigorosamente le disposizioni della legge di P. S. e del relativo regolamento, nonché quelle del regolamento sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree, come pure qualsiasi prescrizione delle autorità sanitarie e di P. S.

Art. 350.
Le autorizzazioni di apertura dei locali di meretricio non possono essere emesse se non in seguito a parere favorevole, nei riguardi igienici, del medico provinciale.

Art. 351.
Contro i provvedimenti emanati dall'autorità di P. S. in materia di meretricio, ai sensi dell'art. 207 della legge, è ammesso ricorso alla Commissione, di cui allo stesso articolo, nel termine di 10 giorni dalla notificazione.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 352.
La Commissione interroga, in privato, l'autorità locale di P. S., gli interessati e i testimoni indicati dalle parti, ed assume tutte le informazioni che ravvisa opportune.
La Commissione delibera a maggioranza di voti.
Un funzionario di P. S. è segretario della Commissione.
Le decisioni della Commissione sono comunicate al ricorrente, a cura dell'autorità locale di P. S.
 

Paragrafo 41. - Della vigilanza sul meretricio.
 

Art. 353.
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 208 della legge possono essere accompagnate all'ufficio di P. S., per le necessarie identificazioni.

Art. 354.
Le meretrici in possesso del libretto sanitario regolarmente tenuto, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, non possono essere considerate sospette di malattie contagiose, quand'anche si rifiutino di sottoporsi a visita medica, nel caso previsto dall'art. 205 della legge, nè, qualora siano dichiarate in contravvenzione al disposto del successivo art. 208, possono essere trattenute per la loro identificazione.

Art. 355.
Le donne dimoranti nei locali di meretricio sono presunte proprietarie delle vesti e degli indumenti confezionati per la loro persona e della biancheria personale, come di ogni altra cosa mobile, di cui sono in possesso.
Uscendo dai locali di meretricio, le donne possono asportare le vesti, gli indumenti e la biancheria personale, anche in caso di contestazione col tenutario della casa.
Gli altri oggetti, a richiesta di una delle parti, sono posti sotto suggello dall'autorità di P. S.

Art. 356.
Quando una donna manifesti la volontà di abbandonare un locale di meretricio e dichiari che subisce o teme di subire maltrattamenti, minacce o atti di resistenza, l'autorità di P. S. provvede alla tutela della richiedente e, ove la denuncia risulti fondata, ordina la chiusura del locale, senza pregiudizio dell'azione penale se nel fatto ricorrono gli estremi del reato.

Art. 357.
Quando l'autorità di P. S. venga a conoscenza che una donna eserciti il meretricio contro la sua volontà od abbia manifestata l'intenzione di redimersi, la invita a comparire alla sua presenza, per incoraggiarla nella presa determinazione e per facilitarle il ritorno a vita onesta.
A tale effetto, interessa il podestà e il parroco del luogo ove dimora la famiglia della donna, perché questa possa trovare, nella famiglia, assistenza o ricovero.
Nei luoghi ove esistono istituti aventi per iscopo di far tornare a vita onesta le donne dedite al mal costume, l'autorità di P. S. si pone in rapporto con essi.
I Prefetti devono favorire l'istituzione di tali enti, dove non esistono.

Art. 358.
Alle donne che dichiarino di voler abbandonare il meretricio possono essere concessi i mezzi gratuiti di rimpatrio o per l'avviamento al lavoro, quando dimostrino che nel luogo ove intendono recarsi hanno assicurati i mezzi di sussistenza od onesta occupazione.

Art. 359.
Quando all'autorità di P. S. risulti che una minorenne sia dedita al meretricio, ne promuove il ricovero in una casa di patronato e, quando ciò non sia possibile e la minore non abbia compiuto il 18° anno di età, provvede a termine degli articoli 177 e seguenti della legge; salvo denuncia all'autorità giudiziaria, quando ricorrano gli estremi dei reati di lenocinio, di corruzione o di tratta, a termine del Codice penale o del decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207.
Per le minorenni sino all'età di anni 18 compiuti, l'autorità di P. S. provvede di concerto con i Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 360.
Per la esecuzione del servizio disposto dal presente titolo le autorità di P. S. devono tenere i registri indicati con istruzioni ministeriali.
Tali registri sono tenuti segreti.
 

Paragrafo 42°. - Dell'Ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
 

Art. 361.
Presso il Ministero dell'interno, Direzione generale della P. S., è costituito l'Ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
Tale Ufficio ha per compito:
a) di raccogliere tutte le notizie relative all'arruolamento di persone a scopo di prostituzione;
b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla convenzione internazionale contro la tratta, conchiusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno per i delitti contemplati nel decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, che riguardino stranieri;
c) di vegliare affinché le autorità e gli agenti di pubblica sicurezza esercitino, specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere;
d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione, in Italia, allo scopo di stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo Paese di origine a scopo di prostituzione; nei confronti di tali donne sarà provveduto ai sensi dell'art. 271 del presente regolamento;
e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che ne offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi;
f) di disporre perché siano rinviate ai Paesi di origine le persone suindicate che richieggano il rimpatrio, o che siano richieste da persone le quali esercitano sopra di loro potestà o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale;
g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici che si occupino del collocamento di donne;
h) di curare quanto altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico, interno o internazionale.
 

TITOLO VIII.
Dello associazioni, Enti ed Istituti.
Paragrafo 43°. - Della confisca dei beni.
 

Art. 362.
Quando il Prefetto ritenga di dover ordinare la confisca dei beni delle associazioni disciolte, vi provvede, di regola, con lo stesso decreto di scioglimento.

Art. 363.
I beni confiscati passano in proprietà dello Stato.
I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del Tesoro.
È in facoltà del Prefetto di disporre la cessione dei beni mobili ad istituti di beneficienza, con preferenza a quelli per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 364.
I beni immobili sono assunti in consistenza dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.
A tale fine, il Prefetto comunica copia del decreto di scioglimento delle associazioni, all'intendente di finanza, per la esecuzione nella parte di competenza.
Ove il Prefetto ritenga di dover proporre la cessione dei beni agli istituti di beneficienza, di cui all'articolo precedente, o di dare ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato rapporto al Ministro per l'interno, non appena decretato lo scioglimento dell'associazione.
 

TITOLO IX.
Disposizioni finali e transitorie.
 

Art. 365.
L'approvazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli articoli 44 del testo unico di legge 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non può essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge.
È, tuttavia, in facoltà del Prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82 n. 3 del citato regolamento.

Art. 366.
Rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 135 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, concernenti la materia della revisione cinematografica e del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, in quanto applicabili, fino a quando tale materia non sarà riordinata con norme da emanarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare di concerto col Ministro per l'interno.
I modelli contenuti nell'allegato E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro per l'interno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro dell'Interno MUSSOLINI


Allegati


*Aggiornato al febbraio 2019