Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 agosto 1996, n. 7636 - Infortunio dovuto all'artificiosa disattivazione del sistema di sicurezza della macchina


 


Fatto

 


Con ricorso al Pretore di Ivrea l'INAIL proponeva, nei confronti della s.a.s. Edilcalce, azienda produttrice di grassello di calce, azione di rivalsa per le prestazioni erogate in favore di D.R., che il 1 ° settembre 1981 aveva subito un infortunio sul lavoro nello stabilimento di Mercenasco, infortunio che gli aveva procurato lesioni personali con postumi permanenti ed in relazione al quale il legale rappresentante di detta impresa era stato assolto in sede penale per insussistenza del fatto.
Respinta la domanda dal Pretore e proposto appello dalla parte soccombente, con sentenza depositata il 13 gennaio 1993, il Tribunale di Ivrea confermava la sentenza impugnata, salvo che per il capo relativo alla liquidazione delle spese processuali.
Affermava anzitutto il Tribunale, per quanto qui interessa, che l'obbligo di vigilanza, previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955 e dall'art. 2087 c.c., si atteggia con diversa intensità in relazione alla diversa formazione professionale del dipendente e che la provata specializzazione del D.R. - sottolineata dalla Edilcalce - non stava a significare che essa aveva omesso la doverosa vigilanza circa il rispetto delle norme di prevenzione, ma costituiva anzi un argomento a suo favore.
Rilevava, inoltre, che nessun argomento di prova in ordine alla responsabilità della Edilcalce si poteva trarre dalla circostanza che essa avesse versato al D.R. la somma di L. 2.500.000 per ragioni di ordine morale; come dal fatto che all'atto dell'infortunio non fosse presente in loco l'imprenditore o un suo preposto, non potendosi pretendere una sorveglianza continua di ciascun dipendente; e che l'appellante non era riuscito a dimostrare gli altri elementi posti a base della domanda.
A tale ultimo riguardo, il Tribunale, premesso che l'infortunio in oggetto si era verificato in quanto il dispositivo di sicurezza della macchina cui il D.R. era addetto era stato artificiosamente disattivato mediante l'apposizione di un nastro adesivo su un microinterruttore, osservava:
a) che non era stato provato che questo fosse visibile e che l'imprenditore fosse consapevole del mancato funzionamento del sistema di sicurezza;
b) che verso la fine di luglio 1981 un'impresa specializzata aveva effettuato sulla macchina un intervento di manutenzione, in virtù del quale la Edilcalce aveva ragione di ritenere che essa fosse perfettamente funzionante;
c) che neppure era stato dimostrato che il nastro adesivo fosse stato posto sul microinterruttore in epoca precedente, nonostante le dichiarazioni - inattendibili - in tal senso rese dal D.R.;
d) e che, in conclusione, doveva escludersi la responsabilità dell'appellata in presenza di una condotta del lavoratore del tutto imprevedibile, quale la volontaria disattivazione del congegno di sicurezza.
Avverso tale sentenza l'INAIL propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Resiste la Edilcalce con controricorso.
 

 

Diritto

 


Premette il ricorrente che l'azione di regresso è subordinata all'accertamento, che può compiersi in sede civile, della responsabilità penale del datore di lavoro (ove chi agisca non abbia - come nella specie - partecipato al processo penale), responsabilità da ricollegarsi nel caso in esame alle norme che sanciscono l'obbligo, per l'imprenditore, di vigilare sul rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme di sicurezza sul lavoro e di assicurare comunque la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Deduce, quindi, che esso aveva imputato alla Edilcalce di aver omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza predisposte per la macchina cui il D.R. era addetto, aggirate mediante la neutralizzazione del dispositivo di arresto, nonché sulle modalità di svolgimento dell'attività da questi espletata, e che il Tribunale si era sottratto al compito di verificare tali circostanze.
Osserva al riguardo che era irrilevante la considerazione, fatta propria dal Tribunale, secondo cui non si poteva pretendere dal datore di lavoro un controllo continuo, in quanto per accorgersi della manomissione della macchina non era necessaria una sua presenza costante, dovendosi in effetti ritenere che il nastro adesivo fosse stato apposto sul microinterruttore da diverso tempo e non essendo peraltro ipotizzabile che le persone incaricate della manutenzione o i preposti non se ne fossero mai resi conto.
Del resto, a voler ammettere il contrario, il datore di lavoro sarebbe comunque responsabile - ad avviso del ricorrente - di non aver convenientemente vigilato sulla adozione delle misure di sicurezza, così come risultava dalla ricostruzione dei fatti, dalla quale i giudici di appello non aveva tratto, peraltro, le dovute conclusioni; vigilanza che, se non continuativa, deve essere pervero costante ed effettiva.
Lamenta ancora il ricorrente che il Tribunale non abbia considerato che, essendo il D.R. poco prima dell'infortunio andato in ferie ed avendo altri operai usato evidentemente quella macchina, non poteva non essere emerso il suo irregolare funzionamento; e che, essendo all'atto dell'infortunio il D.R. addetto alla manutenzione della macchina, neppure era pensabile che egli non fosse nell'occasione assistito da altro operaio o controllato da un responsabile o da un supervisore.
Deduce, infine, l'Istituto ricorrente che il Tribunale:
a) ha frainteso le dichiarazioni dell'infortunato, dalle quali emerge che la cospicua somma di L. 2.500.000 gli era stata corrisposta dalla società non già per spirito di liberalità, ma a titolo risarcitorio;
b) ha sopravvalutato la sua perizia ed esperienza;
c) ed ha ignorato ad ogni modo che la colpa del lavoratore (a volerla ritenere sussistente nella fattispecie, pur non emergendo essa dagli atti processuali) non esclude la responsabilità dell'imprenditore, ma al più concorre con essa.
Il motivo è fondato.
Premesso che dagli atti processuali emerge che il D.R., dopo aver aperto lo sportello della macchina cui era addetto, inserì una mano all'interno di essa e venne raggiunto da una scarica di corrente elettrica, rileva il Collegio che nella specie occorre accertare se, in relazione alle lesioni colpose da quegli subite, possa ravvisarsi la sussistenza di un fatto-reato a carico del datore (artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche che sanciscono particolare riferimento alle norme antinfortunistiche che sanciscono l'obbligo per l'imprenditore - o di chi per esso - di vigilare sul rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme di sicurezza sul lavoro e di assicurarne comunque l'attuazione (art. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955) e, più in generale, all'art. 2087 c.c.
Riguardo a tale ultima disposizione è stato, invero, affermato da questa Corte che, nonostante la natura prevalentemente contrattuale dell'obbligazione da essa nascente, la stessa si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche ove faccia difetto una specifica misura preventiva, il datore di lavoro deve pur sempre adottare quella generica di prudenza, diligenza ed osservanza delle norme tecniche e di esperienza; con la conseguenza che, essendo insiti nella misura di prevenzione generica gli estremi della colpa penale (art. 41 c.p.), anche dalla sola violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. può trarre origine il titolo dell'INAIL, ex art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. a conseguire la rivalsa delle erogate prestazioni, quando di fatto risulti integrato un illecito connesso alla disapplicazione della predetta misura di prevenzione (per tutte, cfr. Cass., 29 gennaio 1993, n. 937, nella cui motivazione sono richiamati i precedenti giurisprudenziali conformi).
Delineati il contesto in cui ebbe a svolgersi l'accaduto ed il quadro normativo di riferimento, va in relazione ad essi ricordato anzitutto che, nel caso di azione di regresso promossa dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro, incombe su quest'ultimo l'onere di provare di aver posto in essere nell'esercizio dell'impresa, in adempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., le misure che, in base all'esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore ed in particolare di aver adottato tutte le misure prescritte dalle norme antinfortunistiche, norme la cui inosservanza è sufficiente a dimostrare la colpa del datore di lavoro nella produzione dell'infortunio del lavoratore (da ultimo, Cass., 17 dicembre 1994, n. 10830).
Va, inoltre, rilevato che è stato affermato da questa Corte che le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire la insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche in riferimento a quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente faccia effettivamente uso (Cass. pen., 3 ottobre 1990, Mandala; 11 febbraio 1991, Lapi).
In altri termini, in tema di infortuni sul lavoro l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio per violazione delle relative prescrizioni (Cass. Pen., 15 giugno 1990, Ghirardini).
Questi è pertanto esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità ed inopinabilità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, dell'atipicità ed eccezionalità (Cass. Pen., 17 novembre 1992, Beddini; 1 ° giugno 1993, Vannicelli), così da porsi - può aggiungersi - quale causa esclusiva dell'evento (art. 41 c.p., cpv.).
Ora, la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che l'infortunio subito dal D.R. era da ricollegarsi all'artificiosa disattivazione del congegno di sicurezza apposto alla macchina alla quale questi era addetto, ha affermato, nella parte centrale della motivazione:
a) che la mancata presenza dell'imprenditore o dei suoi preposti all'atto dell'infortunio de quo non costituisce di per sé fonte di prova, non potendosi pretendere da alcun datore di lavoro una presenza continua a sorveglianza di ogni singolo dipendente;
b) che non era stato provato che la disattivazione del congegno di sicurezza (realizzata mediante l'apposizione di un nastro adesivo su un microinterruttore) fosse visibile;
c) che neppure era stato dimostrato che l'imprenditore - o chi per esso - fosse consapevole di tale disattivazione (che consentiva alla macchina di restare in funzione anche quando venivano aperti gli sportelli;
d) che un'impresa specializzata aveva effettuato sulla macchina un intervento di manutenzione in data di poco anteriore al 24 luglio 1981, sì che la Edilcalce ragionevolmente riteneva che essa fosse perfettamente funzionante;
e) che non era provato che il nastro adesivo di cui si è detto fosse stato apposto sul microinterruttore "in un tempo precedente" all'infortunio;
f) e che, infine, emergeva piuttosto una negligenza da parte di chi aveva eseguito la manutenzione della macchina per non aver provveduto ad apporre un cappuccio di gomma isolante al filo elettrico scoperto (situato all'interno della macchina stessa), che aveva dato causa all'infortunio.
Da quanto precede, risulta che i giudici di appello (che hanno peraltro omesso di ricostruire l'accaduto in termini puntuali, tali da consentirne un'adeguata valutazione) non si sono attenuti ai principi in precedenza enunciati.
Essi hanno, infatti, riconosciuto che il congegno di sicurezza apposto alla macchina era disattivato; hanno posto in dubbio - senza quindi escluderli - sia la "visibilità" della disattivazione, sia la consapevolezza di essa da parte del datore di lavoro sia il decorso di un significativo lasso di tempo tra la stessa e l'infortunio; hanno per di più asserito che il filo elettrico cui erano da imputarsi le lesioni provocate al D.R. era scoperto ed hanno poi negato la responsabilità del datore di lavoro pur in difetto della prova "liberatoria" posta a suo carico.
Per un verso, il Tribunale non si è invero dato carico di accertare, in particolare, se la sorveglianza da parte dell'imprenditore in ordine alla funzionalità dei congegni di sicurezza ed alla loro concreta osservanza da parte dei lavoratori interessati fosse - come l'obbligo di vigilanza richiede - costante ed effettiva, tale cioè da consentire la tempestiva verifica di eventuali manomissioni pur nella eventuale ipotesi che esse non fossero agevolmente visibili; e se, inoltre, nel periodo successivo all'intervento di manutenzione effettuato sulla macchina cui il D.R. era addetto questa - come sarebbe stato del pari necessario - avesse subito dei controlli da parte degli addetti alla sicurezza degli impianti.
Per altro verso - per quanto sinora consta - neppure è stato individuato nella sentenza impugnata un comportamento del D.R. dotato di quei caratteri di abnormità, inopinabilità, ecc., in presenza dei quali esso può - come detto - ritenersi causa esclusiva dell'evento lesivo.
Vero è che nell'ultima parte della motivazione il Tribunale ha aggiunto, "in conclusione", di ritenere corretto e di far proprio il contenuto della sentenza del Pretore che aveva escluso la responsabilità della Edilcalce "affermando che nessun mezzo di protezione può essere predisposto dal datore di lavoro per evitare infortuni causati da una condotta del lavoratore, come nel caso de quo, del tutto estranea al procedimento lavorativo ed assolutamente imprevedibile quale è la volontaria, artificiosa disattivazione del congegno di sicurezza della macchina".
Sennonché, quella che il Tribunale propone come una "conclusione" del proprio ragionamento 'e invece in netta contraddizione con il precedente iter logico, che si era sviluppato senza alcun riferimento alla "volontaria ed artificiosa disattivazione" del congegno di sicurezza da parte del D.R. (il cui ruolo nella causazione dell'infortunio era stato in realtà taciuto al punto che - come si è in precedenza osservato - non è in effetti possibile desumere dalla sentenza impugnata la precisa dinamica dell'evento).
Ed è quindi evidente che tale asserzione, che contrasta con le argomentazioni che il Tribunale aveva inteso porre a fondamento della propria pronuncia e che è priva di una autonoma motivazione che ne precisi per di più il ruolo nell'economia della decisione, non può sorreggere la sentenza impugnata.
In definitiva, i giudici di appello hanno omesso di attenersi ai criteri da seguire nell'interpretazione della normativa in discussione (ciò che rivela, per inciso, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente sull'erroneo presupposto che questo si limiterebbe a sollecitare una rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in questa sede): l'impugnata sentenza, pertanto, restando assorbite nei rilievi formulati le altre censure nei suoi confronti sollevate dalla società ricorrente, deve essere annullata, con rinvio della causa ad altro giudice che si adeguerà ai principi in precedenza enunciati e che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata; e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Vercelli.
Così deciso in Roma il 26 marzo 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 AGOSTO 1996.