Tipologia: CCNL
Data firma: 24 maggio 1988
Validità: 01.06.1988 - 30.06.1991
Parti: Aiipa e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uilias-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione Budella e trippa
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Sistema di informazione
Art. 1 Affissione del contratto
Art. 2 Assunzione - Documenti - Precedenze.
Art. 3 Periodo di prova.
Art. 4 Disciplina del rapporto a tempo determinato.
Art. 5 Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 6 Donne e fanciulli e adolescenti
Art. 7 Disciplina dell'apprendistato.
Art. 8 Classificazione dei lavoratori.
• Declaratorie
• Mobilità professionale
Art. 9 Passaggio di livello per mutamento di mansioni.
Art. 10 Prevalenza di mansioni in caso di cumulo.
Art. 11 Passaggio di qualifica.
Art. 12 Orario di lavoro.
Art. 13 Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni.
• Tabella delle maggiorazioni
Art. 14 Riposo per i pasti.
Art. 15 Riposo settimanale.
Art. 16 Giorni festivi, festività nazionali e festività infrasettimanali.
Art. 17 Interruzione del lavoro.
Art. 18 Recuperi.
Art. 19 Sospensione del lavoro.
Art. 20 Ferie.
Art. 21 Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art.22 Struttura retributiva
• Mensilizzazione (Criteri adottati per la trasformazione della paga oraria degli operai)
Art. 23 Aumenti periodici di anzianità.
Art. 24 Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 25 Premio di produzione.
Art. 26 Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 27 Indennità istruzione figli.
Art. 28 Indennità di mezzi di trasporto.
Art. 29 Cottimo.
Art. 30 Permessi.
 Art. 31 Servizio militare.
Art. 32 Congedo matrimoniale.
Art. 33 Trasferte.
Art. 34 Trasferimenti.
Art. 35 Infortuni sul lavoro.
Art. 36 Malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 37 Regolamento aziendale.
Art. 38 Disciplina aziendale.
Art. 39 Provvedimenti disciplinari.
Art. 40 Ammonizione - Multa - Sospensione.
Art. 41 Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 42 Mense aziendali.
Art. 43 Prestiti.
Art. 44 Indumenti di lavoro.
Art. 45 Utensili di lavoro.
Art. 46 Spogliatoi.
Art. 47 Visite di inventario e visite personali di controllo.
Art. 48 Istruzione professionale.
Art. 49 Diritto allo studio.
Art. 50 Ambiente di lavoro.
Art. 51 Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 52 Trattamento di fine rapporto.
Art. 53 Trattamento di previdenza per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia.
Art. 54 Certificato di lavoro.
Art. 55 Restituzione documenti di lavoro.
Art. 56 Indennità in caso di morte.
Art. 57 Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 58 Consiglio di Fabbrica.
Art. 59 Assemblea.
Art. 60 Permessi per cariche sindacali ed aspettativa per cariche pubbliche elettive.
Art. 61 Contributi sindacali.
Art. 62 Reclami e controversie.
Art. 63 Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 64 Sostituzione degli usi.
Art. 65 Contrattazione aziendale.
Art. 66 Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro 24.5.88 per gli addetti al settore della lavorazione delle budella e della trippa

Addì 24.5.88 tra l'Associazione Italiana Industriali Prodotti Alimentari (Aiipa) Gruppo "Budella e Trippa" […] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari Flai Cgil […], Fat Cisl […], Uilias Uil […]; si è stipulato il presente Contratto di lavoro che disciplina i rapporti tra le Aziende esercenti la lavorazione delle budella e della trippa, qualunque sia la loro natura e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.
Il presente contratto sostituisce il precedente CCNL 1.4.1984.

Premessa
[…]
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Consigli di fabbrica e dall'altro le Direzioni aziendali, salve le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni territoriali e/o nazionali.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto e le norme integrative aziendali da esso previste. A tale fine le associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro per gli addetti alle aziende esercenti la lavorazione delle budella e della trippa, qualunque sia la natura giuridica, la dimensione, la ragione sociale e l'inquadramento agli effetti previdenziali e/o fiscali.

Sistema di informazione
Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, l'Aiipa fornirà alla Filia nazionale - su richiesta della stessa - in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti: le prospettive produttive ed occupazionali, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive, i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche.
In relazione a tale informazione, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sulle prevedibili implicazioni circa le prospettive produttive, i livelli di occupazione le condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche.
Nel corso dell'incontro l'Associazione fornirà inoltre informazioni di tipo previsionale sull'andamento economico e produttivo del settore con dati aggregati sull'importazione ed esportazione dei prodotti, e sul fenomeno del decentramento produttivo, e del lavoro svolto per conto terzi.
Informazioni saranno anche fornite sull'andamento dell'occupazione giovanile con riferimento particolare ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti e, per quanto concerne l'occupazione femminile, individuando interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna.

Annualmente le aziende che abbiano notevole peso produttivo e significativa incidenza nel settore, forniranno al CDF o all'esecutivo dello stesso, nel corso di un apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
- le prospettive produttive
- i programmi di investimenti in relazione anche ad eventuali diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazione e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche all'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sulla occupazione.
Saranno inoltre fornite informazioni sui programmi previsionali di qualificazione e formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso delle Aziende; sulle trasformazioni e le innovazioni tecnologiche ed organizzative e sui nuovi assetti produttivi aziendali che comportino significativi riflessi sull'occupazione, e sulla professionalità dei lavoratori.
Viene istituita una Commissione paritetica a livello nazionale per l'esame documentato dell'applicazione degli istituti contrattuali relativi alla malattia e all'incidenza del fenomeno nel settore, o alla classificazione del personale rispetto ai cambiamenti di professionalità nel periodo di vigenza contrattuale e a quelli in relazione alla norma sulla mobilità professionale.

Art. 4 Disciplina del rapporto a tempo determinato.
[…]
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. […]

Art. 5 Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui alla legge 30 dicembre 1971, n.. 1204 e relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026.

Art. 6 Donne e fanciulli e adolescenti
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e adolescenti è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 7 Disciplina dell'apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge ed in particolare alla legge 19 gennaio 1955, numero 25, modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706 e con legge 2 aprile 1968, n. 424, e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, salvo quanto disposto nei comma seguenti.
[…]

Art. 8 Classificazione dei lavoratori.
Mobilità professionale

1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno esaminate tra la Direzione ed il Consiglio di Fabbrica, compatibilmente con le caratteristiche aziendali, specifiche opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione ed arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Seguirà una valutazione congiunta dei risultati raggiunti attraverso la realizzazione delle suddette iniziative, dei miglioramenti professionali conseguiti e di una possibile mobilità verticale, comunque non automatica e illimitata.
[…]

Art. 12 Orario di lavoro.
Ai soli fini contrattuali - la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissato in 40 ore, da distribuirsi normalmente su 6 gg. fatta salva, comunque, la eventuale distribuzione su 5 gg. da concordarsi in sede aziendale.
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
[…]
Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
Per gli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri, è consentito il superamento dell'orario normale di cui al primo comma, al di fuori delle procedure concordate, con la maggiorazione prevista al comma seguente.
[…]

Art. 13 Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni.
Ai fini legali, per lavoro straordinario, si intendo il lavoro prestato oltre le 48 ore settimanali,per i lavoratori di cui al 6° comma dell'art. 1 per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre le 60 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. A titolo esemplificativo si indicano: impraticabilità delle strade, interruzioni di erogazione di energia, avaria degli impianti, ecc. Di tale lavoro sarà data successiva comunicazione al Consiglio di Fabbrica.
Al di là dei casi previsti dal punto precedente, possono essere effettuate - previa comunicazione motivata da parte della Direzione aziendale al CdF - prestazioni lavorative eccedenti le 40 ore settimanali nei limiti di 150 ore annue pro-capite.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 16. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in un altro giorno della settimana a norma di legge.
[…]
Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno ed a turni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Aziendale. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuarlo, nei limiti di cui sopra, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per il lavoro effettuato nei modi sopra definiti sono dovute, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni riportate nelle tabelle seguenti.
[…]

Art. 14 Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 12 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dallo ore 6 alle 22 o con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile l934, il riposo intermedio è di mezz'ora. A detto personale verrà corrisposta una maggiorazione del 6,5% sulla retribuzione.
La suddetta percentuale sarà corrisposta anche agli uomini che effettuino tra le ore 6 e le ore 22 tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.

Art. 15 Riposo settimanale.
Il riposo settimanale è disciplinato dalla legge 22 febbraio 134, n. 370, e successive variazioni e integrazioni e coincide normalmente con la domenica, salve le deroghe stabilite dalla legge stessa.

Art. 18 Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 20 Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie. In caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie verrà risarcito da una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 29 Cottimo.
Le parti, pur riconoscendo che nel settore disciplinato dal presente contratto non si effettua lavoro a cottimo, concordato comunque, per il caso in cui la questione dovesse sorgere, di fare riferimento alla regolamentazione stabilita all'art. 11 del CCNL 2-7-1970.

Art. 35 Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]
Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[…]

Art. 37 Regolamento aziendale.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli del presente contratto, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica) che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti i dipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 40 Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo segua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso:
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
[…]

Art. 41 Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi ed, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
[…]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
[…]
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte dal guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e materiali;
[…]
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
[…]
16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.

Art. 44 Indumenti di lavoro.
Agli operai addetti alla produzione verranno fornite in uso, in quanto compatibile con il genere di lavoro svolto dagli operai stessi:
- donne: grembiule a vestaglia e cuffia;
- uomini: calzoni e giacca oppure tuta.

Art. 45 Utensili di lavoro.
Il lavoratore riceverà dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[…]

Art. 46 Spogliatoi.
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
[…]

Art. 48 Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 50 Ambiente di lavoro.
Al Consiglio di Fabbrica è riconosciuta, previo avviso alla Direzione aziendale, la facoltà di accertamento di analisi e di controllo delle condizioni ambientali di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

A tale fine il Consiglio di Fabbrica potrà avvalersi di esperti e tecnici autonomamente scelti nell'ambito dei seguenti Enti:
- Istituti Universitari;
- Enpi;
- Inail;
- Servizio igienico sanitari degli Enti locali e delle Regioni;
- Cnr;
- Istituto Superiore di Sanità;
- Istituto Nazionale Conserve Alimentari oppure appartenenti ad altri Enti specializzati scelti da comune accordo con la Direzione aziendale.
Gli esperti e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
I risultati delle rilevazioni ambientali vengono annotati in apposito registro dei dati ambientali conservato a cura dell'azienda e tenuto a disposizione del Consiglio di Fabbrica.
La competenza per la contrattazione delle materie e la definizione degli strumenti (registri, dati biostatici e libretti individuali) per la tutela della salute e dell'integrità fisica, è demandata al Consiglio di Fabbrica o all'esecutivo dello stesso.
Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici e dalle rilevazioni concordati ed eseguiti da uno degli Enti di cui al II comma, secondo i criteri ivi previsti, saranno a carico delle Aziende.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le Aziende comunicheranno al Consiglio di Fabbrica di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze impiegate nei processi produttivi con le quali il lavoratore può venire a contatto e suscettibili di determinate conseguenze sul suo stato di salute.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro sei mesi dalla stipula del presente contratto e verrà aggiornato con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Fermo restando l'impegno delle Aziende di mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni di salubrità e di igiene, tenendo in particolare conto le caratteristiche di lavorazione peculiari dell'industria del settore, la Direzione aziendale e il Consiglio di Fabbrica, in presenza di eventuali riconosciute condizioni nocive, esamineranno la possibilità di adottare provvedimenti che valgano a superare tali fattori di nocività e, in questo ambito, condizioni transitorie a tutela della salute dei lavoratori.

Art. 58 Consiglio di Fabbrica.
Il Consiglio di Fabbrica è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale.

Art. 59 Assemblea.
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 della legge 20-5-1970, n. 300, sarà esercitato ad istanza della Filia o del Consiglio di Fabbrica.
Analogo diritto di assemblea, esercitato ad istanza della Filia viene riconosciuto anche per le unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori dalle unità produttive.

Art. 65 Contrattazione aziendale.
[…]
La contrattazione integrativa non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
[…]