Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 febbraio 2019, n. 5419 - Lavori di pulizia degli ambienti con i nastri in movimento: inadempimento della committente all'obbligo di collaborazione con l'appaltatrice nell'attuazione di strumenti di prevenzione dei rischi


 

Questa Corte ha affermato che qualora il dipendente di una società, appaltatrice di lavori da eseguire in un'area in proprietà del committente, riporti un infortunio, dei danni risponde la società medesima, a cui la consegna dell’area è di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva.

La Corte distrettuale ha correttamente applicato i principi di diritti affermati da questa Corte e ravvisato un inadempimento della società committente all'obbligo di collaborazione con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi, inadempimento consistente nell'omesso blocco dei nastri trasportatori in un momento precedente l'inizio del servizio di pulizia ad opera dei dipendenti della ditta appaltatrice nonché nell'omessa vigilanza dei locali e dei macchinari e dell'applicazione delle regole di sicurezza da parte del personale della società committente che ha, invece, tollerato la pratica di svolgere i lavori di pulizia anche con i nastri in movimento.


Ribadito, quindi, che nel caso in oggetto anche la società committente era onerata del debito di sicurezza di cui agli artt. 2087 cod.civ. e  7 del d.lgs. n. 626 del 1994 nei confronti di tutti i lavoratori che operavano all'interno dei suoi locali, va altresì confermato il costante insegnamento di questa Corte Suprema anche in tema di c.d. rischio elettivo. ...

Nella vicenda in oggetto non è emerso alcun comportamento della lavoratrice estraneo od esorbitante dal normale svolgimento delle mansioni di pulizia assegnate dovendosi segnalare come da nessuna fonte di prova sia emerso come lo sganciamento del braccio metallico possa esser stato causato da un urto o da un'altra manovra maldestramente posta in essere dalla lavoratrice sicché deve ritenersi essersi trattato di un fatto accidentale, legato esclusivamente allo stato di manutenzione del macchinario in questione.


 

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 25/02/2019

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza n. 470 depositata il 18.9.2014 la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia del Tribunale di Melfi, accoglieva la domanda proposta da V.P. e condannava, in solido tra loro, la società datrice di lavoro Ridente Coop. a r.l., esercente attività di pulizie di immobili e impianti industriali, nonché Barilla G. e R. Fratelli s.p.a., società committente dei servizi di pulizia, al pagamento di euro 106.463,28 a titolo di danno non patrimoniale differenziale per l'infortunio subito il 12.4.2003 durante l'espletamento delle mansioni di operaia addetta alla pulizia dei locali.
2. La Corte distrettuale ha accertato la responsabilità, ex art. 2087 cod.civ., della società datrice di lavoro e della società committente rilevando che lo sganciamento del braccio metallico che aveva colpito l'operaia, intenta a pulire il pavimento sotto il nastro trasportatore della linea "fette biscottate" in quel momento in movimento, non era stato determinato da alcuna manovra maldestramente posta in essere dalla V.P. bensì da un difetto di manutenzione o di funzionamento della macchina e dalla pratica, contraria alle istruzioni di carattere generale ma ben nota e tollerata, di svolgere i lavori di pulizia degli ambienti con i nastri in movimento, a fronte dell'omessa vigilanza del datore di lavoro e della società proprietaria dei locali; la Corte ha, dunque, liquidato il danno differenziale considerando un danno biologico permanente pari al 35% (in considerazione delle indagini effettuate dal CTU) e sulla base dei valori contenuti nelle tabelle del Tribunale di Milano, detratto l'importo della rendita INAIL come risultante dal prospetto di calcolo depositato dalla lavoratrice.
3. Avverso la detta sentenza la società Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria. La lavoratrice V.P., le società assicuratrici Zurich Insurance Pie e Aig Europe Ltd (già Chartis Europe, a seguito di mutamento di denominazione sociale) resistono con controricorso. La società Ridente coop. in liquidazione è rimasta intimata.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione dell' art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, attuale art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, in relazione agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, errato nella ricostruzione dell'incidente, in ordine al difetto di manutenzione o di funzionamento della macchina dell'impianto e alla pretesa omessa vigilanza da parte della committente Barilla. In particolare, è mancato un approfondito esame in ordine alle consolidate capacità tecniche della ditta incaricata delle pulizie (con esclusione, quindi, di una culpa in eligendo della committente), ad eventuali ingerenze nell'esecuzione dei lavori da parte della società committente, alle misure predisposte dalla Barilla per tutelare l'ambiente di lavoro, non essendo sufficiente, per una responsabilità del committente, una omissione di vigilanza sui luoghi di lavoro e spettando solamente alla ditta appaltatrice la vigilanza sui luoghi di lavoro (dovendo, invece, la committente limitarsi a predisporre le misure necessarie a tutelare la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro).
2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 cod.civ. in relazione agli artt. 1227 e 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l'aver effettuato le pulizie a macchine in movimento rappresenta un'iniziativa personale ed abnorme della lavoratrice, suscettibile di interrompere il nesso di causalità tra condotta del datore di lavoro ed evento dannoso.
3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, adottato una soluzione in aperta contraddizione con le prove acquisite e sulla base di supposizioni non sostenibili nemmeno in via presuntiva, ossia l'omessa vigilanza della società committente. Invero, in tutto lo stabilimento vi erano affissi cartelli recanti il divieto di effettuare le pulizie a macchinari in movimento e, in caso di movimento, i dipendenti della ditta di pulizie, in osservanza delle istruzioni ricevute nello specifico corso di formazione, erano tenuti a bloccarle schiacciando il pulsante di fermo.
4. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione delle tabelle milanesi (senza richiamo ad alcuno dei parametri previsti dall'art. 360, primo comma, cod.proc.civ. né di altra norma di legge) non potendo essere in grado, la Corte distrettuale, di procedere al calcolo corretto del danno differenziale non potendosi appurare il valore capitalizzato della rendita INAIL.
5. I primi tre motivi del ricorso, che attengono tutti all'obbligo di sicurezza gravante sul committente e all'interruzione del nesso di causalità per condotta imprevedibile del lavoratore, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).
Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 cod.proc.civ., che - nella versione ratione temporis applicabile - lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).
Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.
La sentenza impugnata ha ampiamente esaminato i fatti controversi ed accertato - sulla base degli elementi istruttori raccolti - che: il giorno dell'infortunio il nastro trasportatore da cui si staccò il braccio metallico che colpì la lavoratrice non era stato preventivamente fermato dalla Barilla; nessun preposto della Barilla e/o della coop. Ridente intervenne per far bloccare, neppure dopo l'inizio delle pulizie, la linea in prossimità della quale la lavoratrice operava; la lavoratrice non realizzò alcuna condotta abnorme o imprevedibile e che era nota e tollerata (per non meglio precisati fini di maggior comodità) la pratica di svolgere i lavori di pulizia degli ambienti anche con i nastri in movimento. In particolare, la Corte distrettuale ha precisato che le istruzioni impartite al personale della cooperativa erano nel senso che le pulizie dovessero essere eseguite a nastri fermi, che era il personale della società Barilla a dover provvedere al fermo delle macchine prima che iniziassero i lavori di pulizia e che in caso di macchine in movimento gli addetti alle pulizie dovevano rivolgersi, per lo spegnimento, al personale della società committente (in particolare, un capo-turno, sopraggiunto solamente ad incidente avvenuto) oppure agire autonomamente spingendo un pulsante di emergenza.
Nei limiti residui in cui le dedotte censure di violazione e falsa applicazione di legge appaiono ammissibili, le stesse risultano infondate in quanto la Corte distrettuale si è conformata ai principi espressi da questa Corte in materia di rispetto dell'obbligo di sicurezza da parte della società committente nei confronti dei dipendenti della ditta appaltatrice.
Questa Corte ha affermato che qualora il dipendente di una società, appaltatrice di lavori da eseguire in un'area in proprietà del committente, riporti un infortunio, dei danni risponde la società medesima, a cui la consegna dell’area è di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva (cfr. Cass. n. 1146 del 2015).
E' stato, peraltro, precisato che tale regola trova eccezione nell'ipotesi in cui l'area in questione continui ad essere destinata all'uso precedente durante l'esecuzione dell'appalto, ancorché in parte e/o con apposite precauzioni, ovvero quando i lavori effettuati siano estranei al dinamismo della cosa che ha determinato l'evento dannoso, sempre che, in questa seconda ipotesi, non sia dimostrato che per l'esecuzione dell'appalto la zona interessata fosse stata completamente enucleata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore (Cass. n. 1146 del 2015); è stato affermato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 (applicabile rattorte temporis), che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi (cfr., ex aliis, Cass. n. 19494 del 2009; Cass. n. 21694 del 2011; Cass. n. 798 del 2017).
Invero, l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso (Cass. n. 21694 del 2011).
La Corte distrettuale ha correttamente applicato i principi di diritti affermati da questa Corte e ravvisato un inadempimento della società committente all'obbligo di collaborazione con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi, inadempimento consistente nell'omesso blocco dei nastri trasportatori in un momento precedente l'inizio del servizio di pulizia ad opera dei dipendenti della ditta appaltatrice nonché nell'omessa vigilanza dei locali e dei macchinari e dell'applicazione delle regole di sicurezza da parte del personale della società committente che ha, invece, tollerato la pratica di svolgere i lavori di pulizia anche con i nastri in movimento.
Ribadito, quindi, che nel caso in oggetto anche la società committente era onerata del debito di sicurezza di cui agli artt. 2087 cod.civ. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 nei confronti di tutti i lavoratori che operavano all'interno dei suoi locali, va altresì confermato il costante insegnamento di questa Corte Suprema anche in tema di c.d. rischio elettivo.
Di esso e di conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere (cfr., ex aliis, Cass. n. 19494 del 2009; Cass. n. 4656 del 2011; Cass. n. 21694 del 2011). Invero, la responsabilità dell'infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte del tutto anomale, inopinabili e imprevedibili, che esulano dai sistemi e dai procedimenti di lavoro e sono con essi incompatibili, oppure qualora vi sia stata una violazione, da parte del prestatore di lavoro, di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini (il che il decreto impugnato non ha accertato in alcun modo). Diversamente, la condotta colposa del lavoratore è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. n. 1687 del 1998; Cass. n. 5024 del 2002; Cass. n. 3213 del 2004), atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela. Non essendo né imprevedibili né anomale le eventuali imprudenze, negligenze o imperizie dei prestatori di lavoro nell'espletare le mansioni loro assegnate, esse non sono idonee ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto ad adottare tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle concrete condizioni di svolgimento del lavoro.
Nella vicenda in oggetto non è emerso alcun comportamento della lavoratrice estraneo od esorbitante dal normale svolgimento delle mansioni di pulizia assegnate dovendosi segnalare come "da nessuna fonte di prova sia emerso come tale sganciamento [del braccio metallico] possa esser stato causato da un urto o da un'altra manovra maldestramente posta in essere dalla lavoratrice sicché deve ritenersi essersi trattato di un fatto accidentale, legato esclusivamente allo stato di manutenzione del macchinario in questione" (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).
6. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.
In ragione del limite del sindacato di questa Corte, la censura tout court della violazione delle tabelle di valutazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano è inammissibile.
In ogni caso, se dal complesso dell'esame della censura si volesse ricavare un dedotto vizio di violazione di legge (con particolare riferimento all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) per aver, la Corte distrettuale, trascurato che il raffronto tra danno civilistico e indennizzo INAIL "deve essere operato non posta per posta, ma avuto riguardo all'ammontare complessivo dei rispettivi ristori (pag. 34 del ricorso), va rammentato che, con specifico riguardo alla nozione di danno biologico nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai relativi rapporti con le altre voci di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, questa Corte ha affermato che va effettuato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (cfr. Cass. n. 13222 del 2016, Cass. n. 20807 del 2016, Cass. 9166 del 2017, Cass. n. 27669 del 2017).
7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il principio della soccombenza dettato dall'alt. 91 cod.proc.civ.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

 


 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate, per ciascun controricorrente, in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2018.