Tipologia: Accordo
Data firma: 25 febbraio 2019
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2021
Parti: Diamalteria Italiana e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Diamalteria Italiana
Fonte: flai.lombardia.it


Sommario:

  Premessa
1) Ambiente di lavoro e sicurezza
2) Orario di lavoro
3) Mobilità interna della manodopera
4) Qualità della produzione
5) Presenza domenicale
6) Indennità di reperibilità
  7) Indennità speciale
8) Professionalità
9) Premio di risultato
10) Criteri di misurazione e verifica dell'incrementalità
11) Decorrenza e durata
Allegato

Brescia, 25 febbraio 2019, tra la Diamalteria Italiana srl […] e RSU, nelle persone che sottoscrivono, assistita da […] Flai-Cgil e […] Fai-Cisl

Premesso che
- in data 4 febbraio 2014, le parti hanno sottoscritto un accordo per il rinnovo del premio di risultato, In applicazione di quanto disposto sul tema dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con scadenza al 31 dicembre 2017;
- per effetto del periodo di ultrattività previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria, in data 31 dicembre 2018 è giunta a scadenza la disciplina del premio di risultato sopra indicata che, dalla stessa data, ha cessato ogni validità ed effetto;
- nel corso degli incontri tenutisi tra le parti, la Società ha rappresentato l'attuale situazione produttiva, occupazionale e di mercato, nonché le relative prospettive di breve e medio termine;
- al fine di perseguire il mantenimento e lo sviluppo di quote di mercato e la soddisfazione del cliente finale, la Società è costantemente impegnata nel continuo miglioramento della sicurezza, dell'efficienza, della produttività e della qualità del prodotto;
- la stipula di un accordo aziendale sul premio di risultato, con la partecipazione dei lavoratori al perseguimento degli obiettivi concordati, potrà risultare di significativo apporlo ai livelli di competitività aziendale;
- le parti intendono stipulare un nuovo accordo, in linea con quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il CCNL di categoria, con coerenza di contenuti rispetto ai medesimi,
si conviene e stipula quanto segue.
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

1) Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti confermano che il miglioramento dell'ambiente di lavoro costituisce un Importante obiettivo comune.
Premesso e dato atto che l'azienda ha sempre manifestato particolare attenzione ai problemi connessi all'igiene ed alla sicurezza dell’ambiente, le parti concordano che, in appositi incontri, verranno affrontati gli eventuali problemi che dovessero insorgere ed individuate le necessarie priorità di intervento.
Poiché in passato sono stati rilevati atti a danno del patrimonio aziendale per mano di ignoti presumibilmente esterni all'Azienda, al fine di tutelare lo stesso patrimonio aziendale, le parti si impegnano a verificare, in apposito incontro, la possibilità di un accordo che consenta e regolamenti l'installazione di impianti audiovisivi, il controllo degli accessi e dei sistemi di antintrusione.

2) Orario di lavoro
Si riconferma quanto convenuto al punto 3) dell'accordo 30 dicembre 2002, in tema di orario di lavoro.
Con tale intesa le RSU, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Comprensoriali, e la Società si posero l'obiettivo primario della salvaguardia dell'occupazione attraverso l'incremento delle vendite e, conseguentemente, della produzione.
Il raggiungimento di questo obiettivo ha comportato e tutt'ora prevede il ricorso al lavoro continuo sette giorni su sette (tre turni per sette giorni alla settimana con riposo a scorrimento).
Pertanto questa turnazione è stata estesa a tutti i reparti interessati, in applicazione degli accordi in vigore.
Per gli addetti a turni, secondo le modalità sopra indicate, si conviene che, in deroga di quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs 66/2003, il riposo giornaliero potrà essere inferiore alle 11 ore, sia in caso di richiesta dei lavoratori sia per esigenza aziendale, in occasione dei cambi turno o squadra.
Ulteriori modifiche, in materia di riposo giornaliero, potranno essere successivamente convenute tra le Parti.

3) Mobilità interna della manodopera
Si riconferma quanto previsto al punto 2 dell'accordo 18.12.1998.

7) Indennità speciale
Viene confermato l'attuale importo di€ 30,00 lordi.
A titolo esemplificativo l'importo viene erogato quando un dipendente, operando in sicurezza ed in base alla sua esperienza ed alla formazione ricevuta, svolga piccoli interventi di manutenzione sugli impianti evitando così la loro fermata in attesa della manutenzione.

8) Professionalità
Premesso che la Società ha tra i propri obiettivi un'organizzazione del lavoro orientata ad un controllo centralizzato dei processi di produzione, con un'analisi dei dati inerenti le rese di lavorazione e i consumi energetici e che a questo scopo la figura professionale dei coordinatori delle operations sarà parte integrante di questo processo, è interesse della Società promuovere una crescita professionale del personale che dovrà sempre più operare con professionalità polifunzionali e con orientamento all'organizzazione per team.
Si prevede inoltre la continuazione dei percorsi professionali che facilitino il raggiungimento dei requisiti necessari per l’introduzione della figura di operatore polifunzionale.
Al fine di migliorare la prestazione professionale dei lavoratori nel rapporto con i nuovi impianti e le nuove mansioni, con l'obiettivo di innalzare il livello di efficienza aziendale, si potranno stipulare accordi che consentano di ricorrere ai fondi interprofessionali (Fondimpresa) per favorire processi di riqualificazione e di formazione continua dei dipendenti.
Sul tema della professionalità, le Parti concordano sull'opportunità dell'avvio di un tavolo permanente di confronto che valuti, verifichi e metta in atto i necessari interventi.