PROTOCOLLO D'INTESA TRA
L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, con sede in Ancona - Piazza Roma n.22, codice fiscale 00382520427, rappresentata dal Rettore Prof. Sauro Longhi, *** autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale 175 del 13/2/2019
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO, con sede legale in Camerino, *** rappresentata dal Rettore, Professor Claudio Pettinari, *** domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Camerino, Piazza Cavour 19/F, Camerino (MC), autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2019
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA con sede legale in Macerata, *** rappresentata dal Rettore, Professor Francesco Adornato, *** domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Macerata, Via Crescimbeni 30/32 Macerata, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto rettorale n. 44 del 31 gennaio 2019
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, con sede legale in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, rappresentata dal Rettore, Professor Vilberto STOCCHI, *** domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Via Saffi n. 2, Urbino, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 281/2018
L'INAIL - DIREZIONE REGIONALE PER LE MARCHE, con sede in Ancona via Piave n. 25 rappresentata dalla dott.ssa Anna Maria Pollichieni *** nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Marche, di seguito definita INAIL.
Di seguito INAIL e Università sono anche dette “Parti”.
PREMESSO CHE
a. il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti di INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, comprendendo nella tutela gli interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
b. l'INAIL in attuazione del D.lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c. gli artt. 9 e 11 del D.lgs. 81/2008 assegnano a INAIL compiti di promozione e divulgazione della cultura e della salute e sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici;
d. all'art. 9 del D.lgs. 81/08 INAIL è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata per una maggiore sinergia e complementarietà, al fine di assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; per fornire consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno finalizzate al suggerimento dei più adatti mezzi e strumenti di prevenzione raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; per promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari;
e. le Linee operative per la prevenzione 2017 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale la promozione della cultura della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell'orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
f. l'art. 7 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all'IPSEMA ed all'ISPESL, divenendo ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g. all'INAIL il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nell'erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie in sinergia con gli attori istituzionali per la sicurezza;
h. le Università promuovono la piena formazione dei giovani attraverso la realizzazione di specifiche attività di orientamento che si caratterizzano come attività istituzionali e costituiscono parte integrante dei percorsi curriculari di studio e del processo educativo e formativo lungo tutto l'arco della vita;
i. le Università svolgono da tempo, in modo sistematico e continuativo, azioni tese alla formazione e all'informazione mirate a rafforzare le capacità dei giovani di conoscere l'ambiente in cui vivono, con particolare attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza;
j. le Università rappresentano centri di eccellenza sui temi di Sicurezza, Salute, Protezione Civile e Ambiente, che operano al fine di promuovere la cultura della sicurezza, della salute e dell'ambiente, sia in ambito formativo che di ricerca;
k. l'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenza in ambito formativo;
l. le Università svolgono attività didattica per il conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa promuovendo all'interno di essi tirocini presso strutture produttive, di ricerca e professionali esterne alle strutture universitarie;
m. l'INAIL e le Università sono fortemente impegnati nello sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
n. l'INAIL e le Università sono interessate a potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, assegnando particolare rilievo alla crescita professionale di chi opera in tale ambito
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse al Presente Protocollo costituiscono parte integrante del presente atto.
Le Parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.
ART. 2
Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione delle iniziative sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca dalle Parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, seminari, etc.);
b. predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post universitaria di alta formazione nelle aree di comune interesse, da istituirsi presso le Università e da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti terzi rispetto alle Parti finalizzate alla creazione di alte professionalità;
c. borse di studio o premi di laurea rivolti a studenti delle Università che realizzino elaborati di conseguimento di titolo di laurea in materie di interesse dell'Istituto;
d. scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Tali forme di collaborazione tra le Parti saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni attuative adottate sulla base del presente Protocollo.
ART. 3
Ciascuna convenzione di cui al precedente art. 2 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare e gli impegni da assumere;
- la durata della convenzione;
- il personale dipendente e/o parasubordinato delle Università e dell'INAIL impegnato nell'attività oggetto della convenzione e le modalità con cui assegnare ad esperti dell'INAIL funzioni didattiche per materie specialistiche o di alto contenuto scientifico e/o tecnologico;
- gli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione;
- i criteri di ripartizione degli oneri di cui al precedente punto e le modalità e i tempi di rendicontazione;
- gli aspetti relativi alla gestione della proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati, secondo le linee guida dettate nei successivi articoli;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali, alla copertura assicurativa, alla promozione dell'immagine ed alle pubblicazioni.
ART 4
La collaborazione tra le Parti viene gestita per l'intera durata del Protocollo da un Comitato di Indirizzo composto da membri individuati da ciascuna parte firmataria e che si avvarranno del supporto amministrativo e tecnico delle rispettive strutture di appartenenza, avendo cura tra l'altro di monitorare e verificare i risultati delle attività previste dal presente atto.
I membri del Comitato saranno individuati dai Rettori delle Università coinvolte e dal Direttore Regionale per INAIL immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Protocollo.
Per ogni ambito di intervento individuato il Comitato definirà piani operativi.
ART. 5
Le Parti valutano insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o invenzioni frutto dei progetti collaborativi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia e dall'apposito Regolamento di Ateneo.
In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna Parte.
Qualora l'INAIL e le Università intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto, o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro della ricerca.
È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.
Ciascuna delle Parti è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni ed altro di proprietà dell'altra Parte messi a disposizione per l'attività di ricerca. Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione o di atti da questa derivanti, dati, notizie ed informazioni, ecc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l'esecuzione della presente convenzione e si rendono
garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo. Il personale destinatario delle borse di studio è tenuto al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.
ART. 6
Il presente accordo, ha validità di tre anni e può essere eventualmente espressamente prorogato alla scadenza, in accordo tra le Parti, in relazione agli scopi e le finalità che si intendono perseguire con le iniziative di cui al presente Protocollo ed al loro buon esito.
ART. 7
Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
In particolare i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.
L'utilizzo dei loghi straordinario o estraneo all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.
ART. 8
Foro competente in caso di controversie sarà quello di Ancona, rinunciando espressamente fin da ora alla competenza di qualsiasi altra sede.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.
Data 13 febbraio 2019
PER L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Il Rettore
Prof. Sauro Longhi
PER L'UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Il Rettore
Prof. Claudio Pettinari
PER L'UNIVERSITÀ DI MACERATA
Il Rettore
Prof. Francesco Adornato
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO
Il Rettore
Prof. Vilberto Stocchi
Fonte: inail.it