PROTOCOLLO D’INTESA TRA
 

L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE (di seguito definita Università), con sede in Ancona – Piazza Roma n. 22, c***, rappresentata dal Rettore Prof. Sauro Longhi ***, autorizzato alla stipula del presente atto da deliberazioni del Senato Accademico del 25/09/2018;

E

L’INAIL – DIREZIONE REGIONALE PER LE MARCHE, con sede in Ancona via Piave n. 25 rappresentata dalla dott.ssa Anna Maria Pollichieni *** nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Marche di seguito definita INAIL
 

PREMESSO CHE

a. il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti di INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, comprendendo nella tutela gli interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
b. l’INAIL in attuazione del D.lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c. gli artt. 9 e 11 del D.lgs. 81/2008 assegnano a INAIL compiti di promozione e divulgazione della cultura e della salute e sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici;
d. all’art. 9 del D.lgs. 81/2008 INAIL è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata per una maggiore sinergia e complementarietà, al fine di assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; per fornire consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno finalizzate al suggerimento dei più adatti mezzi e strumenti di prevenzione raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; per promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari;
e. le Linee operative per la prevenzione 2017 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale la promozione della cultura della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell’orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
f. l’art. 7 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’IPSEMA ed all’ISPESL, divenendo ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g. all’INAIL il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nell’erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie in sinergia con gli attori istituzionali per la sicurezza;
h. l’Università promuove la piena formazione dei giovani attraverso la realizzazione di specifiche attività di orientamento che si caratterizzano come attività istituzionali e costituiscono parte integrante dei percorsi curriculari di studio e del processo educativo e formativo lungo tutto l’arco della vita;
i. l’Università svolge da tempo, in modo sistematico e continuativo, azioni tese alla formazione e all’informazione mirate a rafforzare le capacità dei giovani di conoscere l’ambiente in cui vivono, con particolare attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza;
j. l’Università rappresenta un centro di eccellenza sui temi di Sicurezza, Salute, Protezione Civile e Ambiente, che opera la fine di promuovere la cultura della sicurezza, della salute e dell’ambiente, sia in ambito formativo che di ricerca;
k. l’Università ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e della scienza attraverso la ricerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni;
l. l’Università svolge attività didattica per il conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa promuovendo all’interno di essi tirocini presso strutture produttive, di ricerca e professionali esterne alle strutture universitarie;
m. l’INAIL e l’Università sono fortemente impegnati nello sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
n. l’INAIL e l’Università sono entrambe interessate a potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, assegnando particolare rilievo alla crescita professionale di coloro che operano in tale ambito;
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse al Presente Protocollo costituiscono parte integrante del presente atto.
Le parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.
 

ART. 1
(Oggetto e Finalità)

Le parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell’esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione delle iniziative sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l’attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, seminari, etc.);
b. predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post universitaria di alta formazione nelle aree di comune interesse, da istituirsi presso l’Università e da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti terzi rispetto alle parti finalizzate alla creazione di alte professionalità;
c. svolgimento di tirocini formativi e stage presso le strutture dei singoli sottoscrittori;
d. borse di studio o premi di laurea rivolti a studenti dell’Università che realizzino elaborati di Laurea e Tesi di Laurea Magistrale o studi in materie di interesse dell’Istituto;
e. scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016.
 

ART. 2
(Accordi attuativi)

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni nel rispetto del presente Protocollo e conterranno la disciplina dei reciproci rapporti per l’attuazione delle iniziative concordate nonché l’indicazione delle specifiche fonti di finanziamento.
 

ART. 3
(Impegno di reciprocità)

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l’Università e L’INAIL si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art 1, del rapporto collaborativo.
Le parti si consulteranno per l’eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l’installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico- scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
 

ART. 4
(Comitato di Indirizzo)

La collaborazione tra le parti viene gestita per l’intera durata del Protocollo da un Comitato di Indirizzo composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l’altro l’attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto.
I membri del Comitato saranno individuati dal Rettore per l’Università e dal Direttore Regionale per INAIL immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Protocollo.
Per ogni ambito di intervento individuato il Comitato definirà piani operativi.
Il coordinamento scientifico delle attività del comitato spetterà al personale docente dell’Università con competenza specifica in merito ai temi della tutela della salute e della sicurezza.
 

ART. 5
(Proprietà intellettuale)

Le parti valutano insieme l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o invenzioni frutto dei progetti collaborativi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia e dall’apposito Regolamento di Ateneo.
In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna parte.
Qualora l’INAIL e l’Università intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto, o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l’intesa nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro della ricerca.
È consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant’altro scaturisca dalle attività oggetto dell’accordo.
 

ART. 6
(Trattamento dei dati e Obbligo di riservatezza)

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibile al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.l.gs 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione o di atti da questa derivanti, dati, notizie ed informazioni, ecc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l'esecuzione della presente convenzione e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.
 

ART. 7
(Sicurezza)

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro dell’INAIL assume tutte gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le strutture dell’Ente.
Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell’INAIL ospitato nei locali dell’Ateneo.
Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..
Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..
 

ART. 8
(Durata)

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, ha validità triennale e può essere espressamente rinnovato alla scadenza per uguale periodo, in accordo tra le Parti, in relazione agli scopi e le finalità che si intendono perseguire con le iniziative di cui al presente Protocollo ed al loro buon esito. Eventuali accordi operativi conclusi ai sensi del presente Protocollo d’intesa hanno una durata che non può superare la data di scadenza del presente accordo.
 

ART. 9
(Utilizzo dei segni distintivi delle parti e Oneri)

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni). Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l’utilizzo del logo dell’Università.
In particolare i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.
L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.
Dall’attuazione del presente accordo non devono derivare, in ogni caso, oneri a carico delle parti stipulanti.
 

ART. 10
(Clausola di legalità)

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto della legge 190/2012 e s.m.i.
 

ART. 11
(Foro competente)

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Ancona, rinunziato espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
 

ART. 12
(Registrazione e spese)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.
L’imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l’Economia e le Finanze del 17/06/2014 e graverà in parti uguali sull’Università e INAIL per un ammontare di € 16 per ciascun Ente.
 

ART. 13
(Sottoscrizione)

Il presente accordo viene stipulato e sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall’art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.

Data 31 ottobre 2018
 

PER L’UNIVERSITÀ
Il Rettore
Prof. Sauro Longhi

PER L’INAIL
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Anna Maria Pollichieni


Fonte: inail.it