Tipologia: CCNL
Data firma: 13 giugno 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Federpesca e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Art. 1 - Premessa.
Art. 2 - Relazioni sindacali.
• Esame quadro socio-economico.
Art. 3 - Recepimento nel contratto di una norma di legge. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche.
Art. 4 - Unicità di contratto.
Art. 5 - Applicazione del contratto.
• Lettere Federpesca-OO.SS.
Art. 6 - Tipi di contratto d'imbarco.
Art. 7 - Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare.
Art. 8 - Tabella di armamento per l'esercizio dell'attività di pesca.
Art. 9 - Infrazioni disciplinari e sanzioni.
Art. 10 - Reclami dei marittimi.
Art. 11 - Riposo settimanale (pesca costiera e mediterranea).
Art. 12 - Riposo giornaliero.
Art. 13 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti.
Art. 14 - Orario di lavoro a terra (pesca Mediterraneo).
Art. 15 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave.
Art. 16 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi.
Art. 17 - Servizi merci e provviste.
Art. 18 - Retribuzioni.
Art. 19 - Premio di produzione.
Art. 20 - Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo.
Art. 21 - Compensi di lavoro straordinario per la pesca oltre gli stretti.
Art. 22 - Vitto - Qualità e quantità dei viveri.
Art. 23 - Panatica sostitutiva e convenzionale.
Art. 24 - Tredicesima mensilità.
Art. 25 - Giorni festivi.
Art. 26 - Giorni festivi trascorsi in navigazione.
Art. 27 - Giorni festivi nei porti (pesca oceanica).
Art. 28 - Ferie.
• Pesca oceanica.
• Pesca entro il Mediterraneo.
Art. 29 -Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte".
Art. 30 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa".
Art. 31 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore (pesca oceanica).
Art. 32 - Assicurazioni.
Art. 33 - Assegno per il nucleo familiare.
Art. 34 -Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali e utensili (pesca oceanica).
• 1) indennità perdita corredo:
• 2) indennità perdita strumenti professionali e utensili:
Art. 35 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 37 - Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.
 Art. 38 - Fondo previdenza complementare.
Art. 39 - Rientro del marittimo al porto di imbarco.
Art. 40 - Vestiario.
Art. 41 - Affissione del contratto a bordo.
Art. 42 - Riscossione deleghe sindacali.
Art. 43 - Controversie sindacali.
Art. 44 - Commissione paritetica nazionale.
• Composizione della Commissione paritetica.
• Rappresentanti.
• Presidenza.
• Segreteria.
• Sede.
• Operatività della Commissione.
Art. 45 - Commissioni di lavoro.
Art. 46 - Contributo per l'assistenza contrattuale.
Art. 47 - Agevolazioni allo studio.
Art. 48 - Trattamento di miglior favore.
Art. 49 - Trattamento di malattia/infortunio sul lavoro.
Art. 50 - Convenzioni di imbarco.
• Facsimile Convenzione di imbarco
Art. 51 - Secondo livello di contrattazione.
Art. 52 - Osservatorio Nazionale della Pesca marittima.
Art. 53 - Ente bilaterale.
Art. 54 -Fondo per l'erogazione di integrazioni alle indennità temporanee di malattia e infortunio.
Art. 55 - Ebiform.
Art. 56 - Indennità in caso di morte.
Art. 57 - Servizio militare.
Art. 58 - Rappresentanze e diritti sindacali.
Art. 59 - Decorrenza e durata.
Art. 60 - Indennità di vacanza contrattuale.
Art. 61 - Procedura di rinnovo del CCNL.
Art. 62 - Istituzione di un tavolo di lavoro congiunto.
Allegati
Allegato 1 Tabella delle retribuzioni utili ai fini del MMG e ai fini previdenziali (legge n. 413/84) dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001. - Pesca costiere locale, ravvicinato e Pesca d'altura.
Allegato 2 Tabelle delle retribuzioni utili ai fini del MMG e ai fini previdenziali (legge n. 413/84) - Pesca costiera locale, ravvicinata e Pesca d'altura.
Allegato 3 Tabella delle retribuzioni utili ai fini del MMG e ai fini previdenziali (legge n. 413/84) - Pesca oltre gli stretti (Pesca oceanica)
Allegato 4 Tabella delle retribuzioni utili ai fini del MMG e ai fini previdenziali (legge n. 413/84) - Pesca oltre gli stretti (Pesca oceanica)
Allegato 5 Tabella delle retribuzioni convenzionali per gli imbarcati con contratto alla parte - Ai soli fini delle Assicurazioni gestite da Ipsema (infortuni e per le indennità economiche Inps) - Pesca costiera locale, ravvicinata, Pesca d'altura e Pesca oceanica.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2004

Roma 13 giugno 2001

Costituzione delle parti
Tra Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca) […] e Fai-Cisl […]; Flai-Cgil […]; Uila-Uil […] si è stipulato il presente CCNL che disciplina i rapporti tra le imprese esercenti la pesca marittima con navi, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con l'equipaggio imbarcato su tali navi medesime.

Art. 1 - Premessa.
Il presente CCNL, assume come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" riportate nell'Accordo 23.7.93, tenuto conto delle peculiarità del settore della pesca marittima per quanto riguarda il rapporto di lavoro e sistema retributivo, e ne realizza, per quanto di competenza dello stesso CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di 2° livello secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, s'impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e di seguito, nell'articolato contrattuale, riportate.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni sindacali".
Inoltre, le parti firmatarie del presente CCNL, unico per il settore della pesca marittima, concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni e indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d'intervento quali, ad esempio, il Piano triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (Dd.lgs nn. 271/99, 272/99, 298/99), nonché attivare ogni utile confronto al fine di trovare una soluzione ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali, ecc.
In sostanza le parti s'impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso strumenti contrattuali quali l'Osservatorio nazionale della pesca e l'ente Ebipesca (Organismi già costituiti), idonei a consentire al settore di tornare a gestire le risorse marine con l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del settore e dell'occupazione nell'ambito gestionale dell'impresa con criteri di produttività.
[…]
Federpesca darà inoltre informazioni alle OOSS, firmatarie del presente CCNL, sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti s'impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Le parti s'impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi d'interesse della categoria.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le parti assumono l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico industriale adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.

Art. 2 - Relazioni sindacali.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.
Esse ritengono altresì che la piena e integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento dei tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.
Concordano inoltre di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Le informazioni saranno fornite a livello nazionale da Federpesca in incontri periodici con le rispettive Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico e ai piani di realizzazione delle risorse marine (legge n. 41/82 e successive modifiche e integrazioni) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
Federpesca darà inoltre informazioni alle OOSS sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti s'impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.
In vista dei lavori di tali Comitati, esse s'incontreranno al fine di individuare, ove possibile e in piena autonomia, scelte comuni, per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.
Le parti s'impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni su descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.

Esame quadro socio-economico.
In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato e del CFL;
- le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.
Nel corso del 1° biennio della vigenza contrattuale, con inizio da settembre 2001, saranno affrontate e definite in appositi incontri le seguenti materie:
- formazione e riqualificazione professionale;
- problematiche collegate all'ambiente di lavoro e alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione del Regolamento attuativo dei Dd.lgs. nn. 271/99, 272/99 e 298/99;
[…]
- istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali, e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;
[…]

Art. 3 - Recepimento nel contratto di una norma di legge. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo, per il beneficiario o appaltatore, di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL nella categoria e nella zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministeri o agli Enti, nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

Art. 5 - Applicazione del contratto.
Il presente CCNL si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima.
È considerato in ogni caso membro dell'equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell'imbarcazione su cui è imbarcato ancorché formalmente assoggettato alla legge n. 250/58 (la piccola pesca).
Sono stabilite le seguenti definizioni delle varie attività di pesca:
A) costiera locale entro le 6 miglia;
B) costiera ravvicinata entro le 20 miglia;
C) mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia;
D) oceanica od oltre gli stretti.
Nota a verbale.
Sono fatte salve le eventuali modifiche regolamentate circa estensioni/deroghe.

Art. 7 - Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare.
Le tabelle minime di armamento della pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le OOSS firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto solo delle norme sulla sicurezza della navigazione.
Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le parti si riuniranno in sede centrale, su domanda di una delle Organizzazioni firmatarie, per concordare nuove tabelle tenendo conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca.

Art. 8 - Tabella di armamento per l'esercizio dell'attività di pesca.
Le tabelle di armamento per le attività di pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le OOSS locali espressione di quelle firmatarie del presente contratto, tenendo conto del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima.
Su istanza dell'armatore, ed entro 3 mesi dalla data della richiesta, dovranno essere concordate nuove tabelle in sede territoriale, tenuto conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca per adeguare le tabelle come previsto nel comma precedente.
Nota a verbale.
Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle parti, saranno demandate in sede nazionale al tavolo congiunto di cui all'art. 62 al fine di trovare una soluzione.

Art. 11 - Riposo settimanale (pesca costiera e mediterranea).
Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Il periodo di riposo conseguente ad inattività per causa di forza maggiore è assorbito soltanto dal turno di riposo successivo.
Per particolari esigenze e tipi di pesca, verranno concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.

Art. 12 - Riposo giornaliero.
Nel settore della pesca per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro non potrà che essere regolato dalle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.
Tuttavia, tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, dovrà essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.

Art. 13 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti.
Durante la navigazione l'orario di lavoro è normalmente di 8 ore giornaliere per tutto il personale.
Il servizio di guardia verrà diviso in 3 turni in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavoro e 16 franche sulle 24 ore alternando 4 ore di guardia con 8 ore franche.
La composizione minima per ogni guardia non potrà essere inferiore a 1 ufficiale e 1 marinaio in coperta e ad 1 ufficiale con 1 ingrassatore o altro in macchina (tra gli ufficiali sono compresi il comandante e il direttore di macchina).
Il personale di guardia in coperta verrà rafforzato all'entrata/uscita nel/dal porto e nei casi di avverse condizioni meteo marine a giudizio del comandante.
Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l'orario normale di 8 ore e sarà regolato secondo le esigenze di servizio, compreso nell'intervallo tra le 6 anticipazione e le ore 20 pomeridiane, con interruzione per i pasti.
I minori di 18 anni sono esentati dai turni di guardia notturni.

Art. 14 - Orario di lavoro a terra (pesca Mediterraneo).
Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.
[…]

Art. 15 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave.
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l'orario di lavoro.

Art. 16 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi.
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, dovrà mantenere nella massima pulizia il proprio alloggio.
Dovrà altresì mantenere e utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria/utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.

Art. 17 - Servizi merci e provviste.
Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc., saranno normalmente effettuati dagli stessi.

Art. 22 - Vitto - Qualità e quantità dei viveri.
I viveri da consumare a bordo saranno determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione.
Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
[…]

Art. 40 - Vestiario.
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca l'armatore fornirà ad ogni membro dell'equipaggio il vestiario necessario, come: stivali, impermeabili, tute, ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.

Art. 44 - Commissione paritetica nazionale.
La presente regolamentazione viene convenuta tra le parti al fine di consentire l'esercizio delle funzioni previste al precedente art. 43.

Composizione della Commissione paritetica.
La Commissione è composta da 6 componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti di cui 3 nominati da Federpesca e 1 ciascuno da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil.

Art. 51 - Secondo livello di contrattazione.
[…]
Le parti concordano di effettuare inoltre contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:
- tabelle d'armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
[…]

Art. 52 - Osservatorio Nazionale della Pesca marittima.
Le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, confermano l'operatività dell'Osservatorio Nazionale della Pesca marittima (ONP), costituito legalmente il 27.1.94, al fine di:
- dare risposte adeguate alle sfide del mercato, anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo d'integrazione europea, mediante miglioramenti gestionali e dell'organizzazione del lavoro al fine di assicurare la qualità del prodotto pescato nell'ambito dello sviluppo della capacità competitiva dell'impresa;
- salvaguardare lo svolgimento dell'attività di pesca, programmando i periodi destinati alle catture, nell'ottica dei processi di protezione delle risorse alieutiche e del lavoro in mare;
- valorizzare le risorse umane attraverso la qualificazione/riqualificazione degli addetti;
- promuovere il ruolo svolto dalle Organizzazioni stipulanti il CCNL della pesca marittima nell'ambito del dialogo sociale europeo.
Saranno oggetto d'analisi:
a) il sistema delle politiche sociali del settore in Europa e l'evoluzione della normativa comunitaria con particolare riferimento alle materie sociali;
b) le esperienze di organizzazione del lavoro e d'inquadramento professionale in Europa comparabili con le specificità della pesca italiana;
c) la normativa nazionale in tema dei rapporti di lavoro e delle tutele sociali;
[…]
f) le tematiche della sicurezza del lavoro in riferimento alle leggi e ai contratti coordinandosi con gli istituti preposti Inail-Ipsema, al fine di prevenire eventuali situazioni di rischio, nonché le problematiche di coordinamento nel recepire le direttive UE in materia;
g) le problematiche occupazionali derivanti anche da processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Le esigenze delle azioni d'intervento formativo e di riqualificazione con particolare attenzione alle fasce deboli e ai lavoratori extracomunitari.
Le parti convengono che la gestione delle azioni promosse/sviluppate dalla struttura dell'Osservatorio nell'operatività concreta (rendere operativi i progetti di qualificazione e riqualificazione di qualsiasi natura, monitorare le esigenze di formazione e d'informazione con riferimento alla sicurezza del lavoro e ai conseguenti adempimenti, acquisizione ed elaborazione di dati, produzione di statistiche, ecc.) è affidata all'Ente bilaterale già costituito fra le parti firmatarie del presente CCNL e previsto agli artt. 53, 54 e 55.
La gestione delle attività, in via transitoria e sino all'operatività concreta dell'Ente gestore come sopra richiamato, resta affidata al Comitato esecutivo e al Presidente del costituito Osservatorio.
Il Comitato esecutivo dell'Osservatorio è composto da 6 persone di cui 3 espressione di Federpesca e 3 di espressione sindacale in rappresentanza paritetica per Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil.
Il Comitato esecutivo avrà fra i compiti, quello di individuare priorità di analisi istruttorie e di eventuali interventi nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni e Organizzazioni in ordine alle problematiche d'interesse del settore e alle relative possibili soluzioni con particolare riferimento ai fabbisogni formativi.
Ciascuna delle parti potrà richiedere riunioni del Comitato esecutivo qualora ne ravvisi specifiche esigenze.

Art. 53 - Ente bilaterale.
Federpesca e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno istituito, quale Istituto peculiare e caratterizzante del presente contratto, l'Ente bilaterale, denominato Ebipesca.
L'Ente istituito a livello nazionale dovrà in particolare:
- rendere operative le intese, convenute tra le parti costituenti di cui sopra, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati sulle navi di imprese amatoriali per la pesca marittima e degli armatori stessi a partire da quanto previsto dai successivi artt. 54 e 55;
- favorire complessivamente lo sviluppo e il consolidamento delle attività della pesca marittima nonché la realizzazione di iniziative concertate dalle parti costituenti con i soggetti politici nazionali e/o regionali;
- rendere operative le necessarie attività di formazione, informazione, qualificazione, riqualificazione del personale e in genere tutto quanto previsto dalle analisi congiuntamente svolte tra le parti;
- rendere operative le ricerche promosse dall'Osservatorio di cui all'art. 52.
Le parti espressamente escludono, fra le prerogative del costituito Ente, le attività di confronto e/o contrattazione fra le parti costituenti che dovranno continuare ad essere svolte in sede sindacale propria.
Le parti hanno definito la composizione degli Organismi del Fondo in forma paritetica.
All'Ente bilaterale dovranno associarsi gli Enti e/o Fondi costituiti in forza di intese sindacali fra le parti stipulanti il presente accordo utilizzando le strutture dell'ente stesso e/o la struttura dell'eventuale ente esterno convenzionato.
Le parti si danno reciprocamente atto in relazione al comma 1 che l'Ente bilaterale Ebipesca è stato costituito con carattere di peculiarità in funzione della rappresentanza delle imprese di pesca propria di Federpesca.

Art. 55 - Ebiform.
Le parti stipulanti, con riferimento all'art. 53 del presente CCNL, hanno istituito all'interno di Ebipesca un apposito strumento denominato Ebiform che dovrà:
- rendere operative le attività di formazione e riqualificazione professionale degli addetti al settore gestendo i relativi progetti;
- monitorare sul territorio le esigenze di informazione/formazione degli addetti nel settore relativamente all'applicazione dei Dd.lgs. nn. 271/99, 272/99, 298/99;
- gestire le attività collegate al sopra richiamato monitoraggio;
- gestire i progetti relativi all'acquisizione di dati e notizie riferiti al settore attraverso la ricerca e la rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi;
- produrre statistiche da utilizzare per conoscenze economico-territoriali;
- gestire tutti i progetti riferiti ad analisi specifiche relative al settore;
- favorire complessivamente lo sviluppo e il consolidamento delle attività della pesca marittima.
Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente bilaterale definirà il regolamento attuativo di Ebiform, le parti, dandosi reciprocamente atto che Ebipesca ha tra i suoi compiti statutari anche quello di gestire le attività citate in questo articolo, stabiliscono che Ebiform deve essere inteso come diretta emanazione di Ebipesca.

Art. 58 - Rappresentanze e diritti sindacali.
Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge n. 300 del 20.5.70.
In sede di tavolo congiunto, tenuto conto delle caratteristiche del settore, potranno essere individuate modalità di rappresentanze unitarie di compartimento o intercompartimentali.

Art. 62 - Istituzione di un tavolo di lavoro congiunto.
Le parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sull'opportunità di istituire un tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei Ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie proprie facenti parte del CCNL:
1) applicazione al settore dell'apprendistato e dei CFL tenuto conto della legge di orientamento della pesca (art. 6, D.lgs. n. 226 del 18.5.01, e art. 16, legge 24.6.97 n. 196), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del Codice della navigazione;
2) monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
3) modalità e contenuti della attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;
4) rendere operative le intese "quadro" relative alla sicurezza sul lavoro a bordo;
5) modalità e ipotesi finalizzate al rafforzamento degli organismi bilaterali in particolare l'ONP;
[…]
7) ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del CCNL;
[…]
9) regolamentare le RSU, i diritti sindacali e in generale quanto previsto al punto 11, Accordo di rinnovo 13.6.01.