Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 marzo 2019, n. 6546 - Infortunio mortale sui binari: inammissibile il ricorso della madre se il lavoratore, inopinatamente e senza una ragione plausibile, sorpassa la recinzione del cantiere


 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: BALESTRIERI FEDERICO Data pubblicazione: 06/03/2019

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza depositata il 14.1.14, la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame proposto da M.R.Z., madre di S.G., diretta al riconoscimento del danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'Infortunio mortale subito dal figlio, dipendente della società consortile Trastevere a r.l., in data 27.1.2000 mentre era Intento al lavoro.
A fondamento della decisione la Corte capitolina poneva la circostanza che il S.G. si era inopinatamente e senza alcuna ragione introdotto, fuori della recintata area del cantiere presso cui lavorava, all'esterno di tale area, ove insistevano binari ferroviari notoriamente attivi con frequente transito di treni.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la M.R.Z., affidato ad unico motivo, poi Illustrato con memoria.
Resistono la società datrice di lavoro e la Assicurazioni Generali s.p.a. con distinti controricorsi, poi illustrati con memoria.
 

 

Diritto

 


l. La ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 c.c., oltre che del d.lgs n. 494\96 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nel cantieri temporanei o mobili).
Lamenta che, secondo la stessa giurisprudenza citata dalla sentenza d'appello (Cass. n.4656/11), le norme dettate in tema di prevenzione degli Infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli Incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivigli ad Imperizia, negligenza ed Imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’Infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo Imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.
Evidenzia dunque che il datore di lavoro, oltre a dover necessariamente adottare ogni misure protettiva dell'Incolumità del dipendenti, deve anche vigilare che di esse venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente; che nella specie l'INAIL aveva qualificato l'evento come infortunio sul lavoro; Il datore di lavoro era stato sanzionato dall'ispettorato del lavoro per non aver rispettato le norme di sicurezza nel cantiere; che la recinzione di quest'ultimo, a differenza di quanto adombrato dalla sentenza impugnata, era costituita da un nastro forato dell'altezza di un metro in più punti piegato ed assai prossimo al binario attivo, mentre era stata comunque omessa una adeguata vigilanza sull'attività del S.G., privo di esperienza e di giovane età, unitamente al fatto che non risultava designato un rappresentante per la sicurezza ai sensi dell'art. 18 del d.lgs n. 626\94. Lamenta Infine che l'attività Istruttoria compiuta era stata carente, soprattutto in ordine alla volontarietà o l'eterodirezione nell'uscita dal cantiere, nella ricostruzione della dinamica dell'Incidente (avvenuto per la forza di attrazione da risucchio sprigionata dal treno in corsa), avvenuta senza il conforto di adeguata Istruttoria.
Il ricorso risulta inammissibile.
Esso infatti si basa solo su di una diversa ricostruzione dei fatti e\o valutazione delle risultanze istruttorie così come accertate ed esaminate dal giudice di merito, in contrasto col novellato n. 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c.
Va peraltro chiarito che il riconoscimento della rendita INAIL appare inconferente, spettando al soggetto colpito da infortunio sul lavoro indipendentemente dalla colpa del datore di lavoro (necessaria invece per la responsabilità ex art. 2087 c.c.), mentre la sentenza impugnata ha esaminato i diversi elementi istruttori (compresi i rapporti della Polizia e le richieste di archiviazione del P.M. ed il decreto di archiviazione disposto dal g.i.p.).
Né la ricorrente fornisce elementi di valutazione da cui poter trarre una diversa ricostruzione dei fatti, in ricorso solo ipotizzati, rispetto all'obiettività che il S.G. sorpassò, inopinatamente e senza una ragione plausibile, la (pacifica) recinzione che separava il cantiere dai binari su cui transitavano i treni ad alta intensità di circolazione tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Tuscolana, del resto ben visibili dal cantiere ove egli operava.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2018 Il Cons. est. Il Presidente
(dr. Federico Balestrieri)