Cassazione Penale, Sez. 4, 07 marzo 2019, n. 10052 - Utilizzo di un carrello elevatore non adatto e mancata formazione. Annullamento senza rinvio: reato estinto per prescrizione


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 12/02/2019

 

FattoDiritto

 

1. G.M., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona di conferma della sentenza del Tribunale di Macerata, con cui il ricorrente, ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, era condannato alla pena di euro 500 di multa. Fatto commesso in data 28/1/2009.
Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, l'imputato nella sua qualità di legale rappresentante della soc. Idrotermica s.r.l., datore di lavoro di M.R., ha cagionato al predetto lesioni personali gravi, per colpa generica e specifica, consistita nella violazione dell'art. 71, comma 1 e 7 d.lgs. 81/08. Il G.M. avrebbe consentito l'utilizzo di un carrello elevatore non adatto per lo spostamento dì un contenitore di grosse dimensioni e non avrebbe formato il lavoratore che manovrava il carrello elevatore, con la conseguenza che durante le operazioni di spostamento, il bollitore cadeva addosso al M.R. procurandogli lesioni dì durata superiore a quaranta giorni.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.
I motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; travisamento della prova testimoniale quanto alla circostanza decisiva della eccezionalità delle operazioni di trasporto effettuate dagli operai da cui sono scaturiti i fatti oggetto d'imputazione.
II motivo: violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per violazione del combinato disposto dagli artt. 516, 521, 522, 597 cod.proc.pen.; nullità della sentenza di appello per violazione della correlazione tra accusa e sentenza.
III motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, in relazione ai dati probatori raccolti nel corso della istruttoria e con riferimento alla violazione delle misure prevenzionali previste dal documento di valutazione dei rischi; violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., non avendo la Corte di merito dato conto del criterio adottato nella valutazione complessiva delle prove assunte; travisamento della prova quanto agli obblighi di prevenzione e vigilanza del rappresentante legale dell'impresa.
IV motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento all’art. 71, comma 1, d.lgs. 81/08, nonché agli artt. 40 e 41, comma 2, cod. pen. circa la valutazione del contributo causale offerto dalla persona offesa nella determinazione dell’evento; violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione delle mansioni svolte dall'infortunato al momento del sinistro.
2. L'impugnazione in esame impone le considerazioni che seguono.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, al sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dalla data del 28/1/2009. Tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione che ammontano complessivamente a mesi 16 e giorni 27, il reato risulta estinto alla data del 25/12/2017.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta Infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., maturata successivamente alla sentenza impugnata.
E' appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza dì eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11,01.2002, Rv. 220511). 
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto la Corte d'appello. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
In Roma, così deciso il 12 febbraio 2019