Datore di lavoro agli arresti domiciliari;
La proroga del termine per l'adempimento alla prescrizione deve essere richiesta dal contravventore;


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
TERZA SEZIONE PENALE


Composta dai sigg. magistrati:                                      
Dott.   Antonio      Zumbo        Presidente                        
Dott.   Guido        De Maio      consigliere                       
Dott.   Ciro         Petti        consigliere                       
Dott.   Claudia      Squassoni    consigliere                       
Dott.   Mario        Gentile      consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul  ricorso  proposto dal difensore di P. O., nato a Mola di Bari il ..omissis..  avverso  la sentenza del tribunale di Bari del 19 maggio del 2004;                                                           

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;         

sentito  il  sostituto  procuratore  generale  in  persona  del dott. Guglielmo  Passacantando,  il  quale  ha  concluso per il rigetto del ricorso;                                                            

letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue

 

Fatto

Con sentenza del 19 maggio del 2004, il tribunale di Bari, in composizione monocratica, condannava P. O. alla pena di 11.450,00 di ammenda quale responsabile dei seguenti reati:
del reato di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 626 del 1994 per avere omesso di elaborare il documento sulla valutazione dei rischi;
b) del reato di cui all'art. 4 comma 4 lett. a)  decreto legislativo n. 626 del 1994 per avere omesso di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
c) del reato di cui all'art. 4 comma 4 lett. b)  decreto legislativo n. 626 del 1994 per avere omesso di designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
d) del reato di cui all'art. 12 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 626 del 1994 per avere omesso di designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze (prevenzione incendi, evacuazioni dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e pronto soccorso);
e) del reato di cui all'art. 40 comma 1 D.Lgs citato per non avere proceduto alla valutazione del rumore durante il lavoro;
f) del reato di cui all'articolo 48 D.P.R. n. 303 del 1956 per non avere comunicato all'USL competente per territorio l'intenzione di adibire a laboratorio di confezioni i locali oggetto dell'ispezione;
g) del reato di cui all'art. 8 comma 9 D.P.R. 547 del 1955 per non avere ottemperato al ripristino nei locali del laboratorio dei pavimenti che presentavano diverse sconnessioni, rotture e dislivelli pericolosi per il movimento delle persone;
h) del reato di cui all'articolo 267  D.P.R. n. 547 del 1955 per non avere installato e mantenuto in efficienza l'impianto elettrico al fine di evitare i pericoli da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi d'incendio;
i) del reato di cui all'art. 328  D.P.R. n. 547 del 1955 per non avere provveduto a sottoporre l'impianto di terra alle prescritte verifiche né a presentare, entro 30 giorni dalla messa in servizio, la relativa denuncia al competente organo di controllo;
j) del reato di cui all'art. 374  D.P.R. 547/55 , per avere tenuto gli impianti e le attrezzature di lavoro, in relazione alle modalità d'installazione, senza i necessari requisiti di idoneità ed in cattivo stato di conservazione ed efficienza. In particolare: 1) il generatore di vapore non era risultato installato in apposito locale destinato esclusivamente alla condotta dello stesso, ma collocato all'interno dello stesso ambiente adibito ad area lavorativa; 2) alcune attrezzature da lavoro erano risultate alimentate con condutture elettriche e/o di aria compressa sistemate in modo precario, non protette contro il danneggiamento e tali da costituire intralcio alla circolazione delle lavoratrici. Fatti accertati in Mola di Bari il 12 marzo del 2001.

A fondamento della decisione il tribunale dopo avere premesso che le infrazioni erano state riscontrate il 12 marzo del 2001; che il 16 marzo successivo era stato notificato all'indagato il verbale contenente le prescrizioni con l'invito a rimuoverle entro il termine di giorni 30; che il 13 marzo del 2001 il P. era stato sottoposto alla misura custodiale degli arresti domiciliari e che il 7 aprile del 2001 era stato rimesso in libertà, rilevava che l'imputato non aveva provveduto ad osservare le prescrizioni che gli erano state imposte né aveva chiesto una proroga del termine a causa della sopravvenuta misura cautelare e perciò tutte le infrazioni contestate dovevano ritenersi sussistenti.
L'imputato tramite il proprio difensore ha proposto appello poi convertito in ricorso sulla base di tre mezzi d'annullamento.

 

Diritto

Con il primo motivo il difensore deduce la violazione dell'articolo 5 comma 2 della legge n. 134 del 2003 con conseguente nullità della sentenza in quanto il giudice di prime cure aveva negato all'imputato la facoltà di avvalersi del termine previsto dall'articolo 5 della legge dianzi citata, affermando erroneamente che, trattandosi di reato a citazione diretta, essendo l'imputato in termine per chiedere il patteggiamento, la sospensione prevista dal quinto comma dell'articolo dianzi citato non andava concessa.

Con il secondo motivo si chiede l'assoluzione, sia perché l'imputato a causa degli arresti domiciliari si era trovato nell'impossibilità d'adempiere le prescrizioni che gli erano state imposte, sia perché, dopo la rimessione in libertà aveva cessato l'attività e quindi vanificato la necessità di una messa a norma delle apparecchiature. Inoltre l'impianto era stato sottoposto a sequestro e per tale ragione non era stata verificato lo stato dei luoghi a seguito dell'imposizione delle prescrizioni.

Con il terzo motivo si à chiesta una congrua riduzione della pena.

Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La sospensione del procedimento invocata dalla difesa e respinta dal tribunale è stata introdotta dall'articolo 5 della legge n 134 del 23 giugno del 2003 la quale, nella parte che qui interessa, stabiliva che l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, in cui fosse prevista la loro partecipazione, potevano formulare la richiesta di cui all'art. 444 del c.p.p., come modificato dalla legge n. 134 del 2003, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della legge dianzi citata fosse "decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1" e ciò anche quando fosse stata già presentata la richiesta e vi fosse stato il dissenso da parte del pubblico ministero o il rigetto da parte del giudice. Dal tenore letterate della norma emerge che la sospensione poteva essere concessa allorché fosse decorso il termine previsto dall'articolo 446 c.p.p. ossia allorché fosse decorso il termine per formulare la richiesta di patteggiamento. In definitiva il legislatore essendo mutate le condizioni per chiedere il patteggiamento, ha consentito la riapertura dei termini scaduti al momento dell'entrata in vigore della legge. In proposito, si deve anzitutto precisare che l'istanza di sospensione poteva essere proposta, non solo con riferimento a quei reati, ai quali, per l'entità del trattamento sanzionatorio, il patteggiamento è divenuto applicabile in virtù delle modifiche apportate con la legge in esame, ma anche alle ipotesi criminose per le quali già in base alla previgente disciplina l'istituto era riferibile. Siffatta interpretazione si desume dalla circostanza che il legislatore ha ritenuto non preclusivo il fatto che la precedente istanza fosse stata respinta giacché un provvedimento di rigetto presuppone necessariamente l'ammissibilità dell'istanza.

Nella fattispecie la richiesta di sospensione e la motivazione del rigetto della richiesta si fondavano entrambe sulla premessa che la disposizione transitoria di cui all'articolo 5 della legge citata fosse applicabile anche a processi con citazione diretta. A siffatto orientamento si può aderire già in base ad un'interpretazione estensiva posto che l'articolo 446 c.p.p. richiama l'articolo 444 e l'articolo 556 dispone che per il giudizio abbreviato e per il patteggiamento si osservano le disposizioni dei titoli 1 e 2 del libro sesto, in quanto applicabili. Di conseguenza la disposizione transitoria si deve intendere riferita a tutti i procedimenti penali all'epoca pendenti in primo grado ed a qualsiasi richiesta di patteggiamento purché non identica a quella eventualmente già proposta. In definitiva l'articolo 5 contiene una generalizzata riapertura dei termini a patteggiare qualsiasi pena anche per la prima volta. Tuttavia l'applicabilità dell'articolo 5 con la conseguente sospensione del processo presuppone che i termini siano già scaduti perché se l'imputato è ancora nei termini per proporre l'istanza di patteggiamento non v'è la necessità di chiedere la sospensione del procedimento, dal momento che non essendo ancora decorso il termine di cui all'articolo 446 c.p.p., la nuova disciplina è già in vigore Pertanto il tribunale legittimamente ha rigettato l'istanza perché al momento dell'entrata in vigore della legge n. 134 del 2003 i termini per proporre il patteggiamento nel procedimento in questione, proveniente da citazione diretta, non erano ancora scaduti e quindi non era applicabile la disciplina transitoria, posto che il dibattimento è stato aperto all'udienza del 27 ottobre 2003. Il prevenuto non aveva quindi alcuna legittima ragione per chiedere la sospensione del processo per esaminare l'opportunità di patteggiare perché era nei termini per avanzare la relativa istanza.

Infondato è anche il secondo motivo. Il fatto che l'imputato, per la custodia domiciliare, non ha potuto usufruire di tutto il periodo che gli era stato concesso per eliminare le infrazioni accertate, non lo giustifica giacché il termine imposto dagli ispettori poteva essere prorogato a richiesta dell'interessato. Dispone invero testualmente l'articolo 20 del decreto legislativo n. 758 del 1994 che il termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità e per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. La condizione prevista dall'articolo 24 decreto legislativo citato non si è quindi verificata, a nulla rilevando che dopo la contestazione delle infrazioni il prevenuto abbia potuto eventualmente cedere l'azienda perché i reati erano stati commessi prima della cessione ed era onere del trasgressore attivarsi per potere usufruire della causa di estinzione dei reati.

Il terzo motivo, con cui in subordine si chiede una riduzione della pena, è chiaramente inammissibile in questa sede.

 

 

P.Q.M.

LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
RIGETTA
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 6 luglio del 2005
Depositata in cancelleria il 27 settembre 2005.