Tipologia: Ipotesi di accordo integrativo territoriale
Data firma: 26 maggio 2010
Parti: Confcommercio, Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uitucs-Uil
Settori: Commercio, TDS, Ravenna
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premesso
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Diritti sindacali
Art. 3 - Assistenza contrattuale
Art. 4 - Installazione sistemi di sicurezza e diritti dei lavoratori
Art. 5 - Orari commerciali
Art. 6 - Lavoro domenicale

 

Art. 7 - Part-time
Art. 8 - Salario variabile
Art. 9 - Malattia/ infortunio
Art. 10 - Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 11 - Contratti a termine
Allegati


Ipotesi di accordo integrativo territoriale- provincia di Ravenna - settore terziario distribuzione e servizi.

Oggi mercoledì 26 maggio 2010 tra Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Ravenna […], e Confesercenti della provincia di Ravenna […] e le OO.SS. dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uitucs Uil, della provincia di Ravenna […], si è raggiunto il seguente accordo Territoriale, a valere per il personale dipendente da imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del terziario distribuzione e servizi, operanti nella provincia di Ravenna, laddove non siano applicati Contratti Integrativi o Accordi Aziendali che disciplinano le materie di seguito trattate.

Premesso che le parti convengono sull'importanza del ruolo che le relazioni sindacali rivestono a livello territoriale e sulla necessità di procedere, a valere per il territorio della provincia di Ravenna, alla sistematizzazione ed armonizzazione delle esperienze di contrattazione , concordando inoltre sulla funzione delle relazioni sindacali per la gestione degli istituti previsti nel CCNL per i quali si intende promuovere la più corretta ed omogenea applicazione sul territorio, si conviene di assumere le conseguenti iniziative idonee al conseguimento degli obiettivi delineati, ritenendo così di promuovere:
- azioni finalizzate allo sviluppo dell'incremento occupazionale;
- la corretta applicazione del CCNL di settore e dei relativi accordi integrativi, nonché la costituzione di rapporti di lavoro nello scrupoloso rispetto delle norme vigenti in materia;
l’utilizzo degli strumenti bilaterali per la gestione di aspetti contrattuali connessi alla vertenzialità collettiva ed individuale, nonché al mercato del lavoro, alla formazione ed al sostegno al reddito.

Art. 1 - Relazioni sindacali
Al fine di migliorare e consolidare le relazioni sindacali già da tempo presenti sul territorio provinciale, le parti concordano di incontrarsi di norma una volta l'anno, per un confronto complessivo sui temi di maggiore rilevanza del settore. L’incontro si realizzerà entro il primo quadrimestre di ogni anno ed i temi affrontati riguarderanno:
la situazione economica provinciale, con particolare riferimento al terziario, ovvero ai settori / facenti capo alla sfera di applicazione del CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi
le prospettive di sviluppo in termini di nuove aperture e/o riorganizzazioni / ristrutturazioni; con le conseguenti ripercussioni occupazionali;
Il mercato del lavora, la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, le esigenze professionali e formative; 
• gli orari di apertura e le deroghe previste dalle normative vigenti, nonché l’interlocuzione con gli Enti Locali, sulle materie di competenze delle parti.
• la sicurezza sui luoghi di lavoro.
I risultati che emergeranno dal confronto cui trattasi, costituiscono utili elementi per la eventuale successiva definizione di possibili accordi territoriali in materia.

Art. 2 - Diritti sindacali
Pur nel riscontro di una scarsa diffusione dell’istituto del rappresentante sindacale nelle aziende del settore che occupano da 11 a 15 dipendenti, figura del “delegato sindacale” secondo le previsioni del vigente CCNL, le parti convengono sulla possibilità di poter procedere ad una verifica congiunta dei presupposti per la designazione del suddetto rappresentante, anche nelle unità produttive che occupano almeno 9 dipendenti.

Art. 4 - Installazione sistemi di sicurezza e diritti dei lavoratori
Le parti riconoscono che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e i datori di lavoro, nonché un bene primario per la crescita economica e sociale di territorio e che i sistemi di videosorveglianza possono essere un valido strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi. A tal proposito, nel pieno rispetto dell’art. 4 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori) e con l’intento di semplificare le procedure per l’ottenimento del nulla osta all’utilizzo delle predette tecnologie nelle aziende del settore che occupano fino a 15 dipendenti, si prevede il protocollo in allegato (Allegato2) valido per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza classificabili secondo la normativa europea vigente.

Art. 5 - Orari commerciali
Le parti convengono sulla opportunità di definire con le Amministrazione locali equilibrati calendari per le aperture in deroga degli esercizi commerciali, che tengano effettivamente conto delle esigenze di servizio della cittadinanza e dei reali flussi turistici nei comuni direttamente interessati, considerando, all’occorrenza, pure le specificità riguardanti iniziative commerciali di gruppi aziende in occasione di particolari manifestazioni.
Nell’auspicare che le suddette Amministrazioni valorizzino le proposte formulate dalle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, anche nel rispetto della delibera regionale in materia, le parti dichiarano la loro disponibilità a ricercare, nei tavoli di confronto, posizioni concordate, anche al fine di individuare soluzioni atte a garantire il rispetto delle norme contrattuali contro ogni forma di concorrenza sleale.

Art. 6 - Lavoro domenicale
Aperture domenicali e dimensionamento degli organici
Vista la disciplina che regola il lavoro domenicale, sia per quanto attiene alla previsione contrattuale di riferimento, che alla legislazione vigente in materia, tenuto conto che la domenica è considerata come giorno di riposo settimanale di legge, le parti convengono sulla necessità di definire criteri certi di programmazione delle aperture domenicali, nonché il dimensionamento degli organici necessari, per garantire alle imprese il presidio domenicale nel rispetto delle esigenze di tutela dei lavoratori.
In tal senso le aziende definiranno annualmente il programma di massima delle aperture domenicali/festive previste, dandone comunicazione alle RSA/RSU, se presenti.
Eventuali variazioni rispetto al programma di massima verranno comunicate preventivamente.
Le aziende comunicheranno inoltre in tempo utile, i presidi di massima necessari alle aperture domenicali/ festive, al fine di favorire la disponibilità dei lavoratori.
Le parti, in relazione a quanto sopra previsto, concordano sull’opportunità di privilegiare la volontarietà delle maestranze nella prestazione lavorativa in giornate domenicali/festive. A tal fine convengono quanto segue:
•Il personale che intende volontariamente prestare attività nei giorni di cui trattasi, ne darà comunicazione all’azienda;
•Qualora gli impegni assunti dai lavoratori disponibili volontariamente non siano sufficienti a garantire un presidio adeguato per l’apertura domenicale/festiva, l’azienda completerà i presidi necessari mediante il ricorso alle prestazioni dei dipendenti a tempo pieno che non abbiano dato disponibilità ed ai part-time solo se, questi ultimi, firmatari di clausole di flessibilità della prestazione lavorativa, in base a quanto previsto per legge ed in conformità con quanto disposto in materia dal CCNL, adottando, ovunque possibile, criteri di rotazione tra gli stessi.
Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui sopra, sempre che la consistenza occupazionale dell’impresa consenta di far fronte alle esigenze di presidio domenicale e sempre che il numero dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui alle seguenti lettere da a) a e) non ecceda il 50% della base occupazionale totale, i lavoratori rientranti nei casi sotto riportati:
- a) Genitori di bimbi di età fino a tre anni, ovvero madri o padri affidatari oppure adottivi di bambini fino al terzo anno dal momento di ingresso in famiglia.
-b) Madri o padri di bambini di età fino a 6 anni, nel caso in cui anche l’altro genitore lavori di domenica, previa documentazione del datore di lavoro del genitore interessato.
- c) Dipendenti che usufruiscono dei premessi previsti dalla legge 104 per sé o per parenti entro il 2° grado, anche non conviventi, ma residenti o domiciliati entro 150 km dalla sede di lavoro.
- d) Dipendenti che assistono conviventi titolari di assegni di accompagnamento, o parenti entro il 2° grado, anche non conviventi, ma residenti o domiciliati entro 150 km dalla sede di lavoro.
- e) Donne in gravidanza.
In caso di base occupazionale dell’impresa inferiore a 5 e così nelle ipotesi in cui il numero dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere da a) a e) ecceda il 50% della base occupazionale totale, i soli lavoratori non tenuti a rendere le prestazioni atte a garantire il presidio domenicale sono quelle rientranti nelle categorie c) e d). 
Il godimento del riposo di legge da parte del lavoratore, in caso di prestazione domenicale, dovrà avvenire nella settimana antecedente o in quella successiva alla settimana di deroga alla chiusura, tenuto conto il quanto previsto dalla legislazione in materia.
Indennità di disagio per lavoro domenicale per il personale delle Aziende aderenti agli Enti Bilaterali di Settore
Le parti si impegnano a presentare agli Enti Bilaterali del settore, entro il mese successivo alla firma del presente accordo, una proposta per l’istituzione, di una forma di sostegno al reddito connesso al disagio dovuto al lavoro domenicale, tenendo conto dei criteri di seguito enunciati.
Tale intervento è istituito esclusivamente a riconoscimento e parziale compensazione della condizione di disagio economico e sociale sopportata dal lavoratore per garantire la prestazione lavorativa quando nessuna struttura e o servizio in supporto della famiglia è attivo.
L’intervento di cui trattasi sarà finanziato, nell’ambito dei fondi di sostegno al reddito esistenti, previa apposita deliberazione degli organismi degli Enti Bilaterali di settore e nei limiti degli stanziamenti annui che saranno definiti. Ai lavoratori interessati sarà erogato un contributo commisurato al numero di giornate garantite a partire dalla 5°. L’indennità sarà dovuta a tutti i dipendenti delle Aziende aderenti agli Enti Bilaterali, oltre alla maggiorazione prevista dal CCNL, che siano o no beneficiari di trattamenti economici o maggiorazioni di miglior favore stabiliti nella contrattazione integrativa aziendale.
Indennità di disagio per il lavoro domenicale per le Aziende NON aderenti agli Enti bilaterali di Settore
A far data dal 01/01/2010, al lavoratore che abbia dovuto concorrere alla garanzia del presidio domenicale a partire dalla 5A domenica lavorata nell’anno di calendario, viene corrisposta, per ogni ora lavorata, oltre alla maggiorazione prevista dal CCNL, l’indennità “di disagio domenicale”. […]
L'indennità di “disagio per lavoro domenicale”, nelle sue varie forme non è dovuta ai lavoratori il cui contratto individuale preveda il riposo in giorno diverso dalla domenica, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, nelle zone balneari e termali.