Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 8 marzo 2005
Parti: Federpesca e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima
Fonte: CNEL

Sommario:

Articolo nuovo - Rispetto del CCNL per usufruire di agevolazioni.
Articolo nuovo - Sicurezza sul lavoro.
Articolo nuovo - Politiche attive del lavoro.
Articolo nuovo - Formazione professionale permanente e continua.
Articolo nuovo - Congedi parentali (permessi brevi).
Articolo nuovo - Riparametrazione.
Articolo nuovo - Aiuti al settore.
Art. 18 - Retribuzione - Strutturazione nuovo MMG.
Art. 23 - Panatica.
Art. 27 - Giorni festivi nei porti.
Art. 28 - Ferie.
Art. 34 - Indennità perdita corredo.
Art. 38 - Fondo previdenza complementare.
Art. 46 - Contributo per l'assistenza contrattuale.
Art. 47 - Agevolazioni per lo studio.
Art. 51 - Secondo livello di contrattazione.
Art. 11 - Riposo settimanale (pesca costiera e mediterranea).
Avviso comune - (organizzazione del lavoro)

In data 8 marzo 2005, a Roma tra Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Federpesca), […] e Fai/Cisl […]; Flai/Cgil […]; Uila Pesca […] si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 giugno 2001 per gli addetti al settore della pesca marittima

Articolo nuovo - Rispetto del CCNL per usufruire di agevolazioni.
Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7, art. 6, D.lgs. n. 154/04, Federpesca e Fai, Flai, Uila-Pesca si danno reciprocamente atto che, ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'impresa di pesca è tenuta ad applicare il presente CCNL, le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Articolo nuovo - Sicurezza sul lavoro.
L'Accordo sottoscritto il 26.7.00 viene recepito dalle parti stipulanti nel CCNL. Sarà successivamente applicato, con le gradualità necessarie, dopo la sperimentazione effettuata in 3 marinerie pilota individuate dal Tavolo congiunto ex art. 62 CCNL, che coordinerà il monitoraggio.
Tali attività, espresse per concetti, sono:
(a) definizione bacini, individuazione soggetti interessati, coinvolgimento soggetti addetti alla prevenzione (ASL, Autorità marittima, Ministero salute), ruoli;
(b) verifiche di coordinamento post TU sulla sicurezza (modifiche D.lgs. n. 626/94 attualmente presso le Commissioni parlamentari);
le Parti si attiveranno, nelle sedi competenti, per il recepimento in sede legislativa dell'assetto contrattualmente definito. Il monitoraggio previsto dal comma 1 sarà utile per la eventuale revisione dell'art. 8 in tema di sicurezza del lavoro.

Articolo nuovo - Formazione professionale permanente e continua.
Federpesca promuoverà l'adesione delle imprese a Fondimpresa.
Le Parti convengono inoltre sulla necessità di utilizzare tutti gli strumenti e fondi per la formazione. Convengono altresì di istituire momenti di promozione nell'ambito del sistema scolastico secondario, evidenziando le opportunità del settore.

Art. 51 - Secondo livello di contrattazione.
[…]
Il Tavolo congiunto ex art. 62 CCNL monitorerà gli Accordi di 2° livello stipulati sul territorio.

Art. 11 - Riposo settimanale (pesca costiera e mediterranea).
Dopo il comma 1 inserire:
Per particolari esigenze e tipi di pesca e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteo marine avverse, avarie, ecc.) non abbiano consentito l'esercizio della attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, verranno concordati tra le Parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva della operatività aziendale.
Cassare commi 2 e 3, art. 11.

Avviso comune
Le Parti convengono di sottoscrivere in sede governativa un avviso comune in materia di organizzazione del lavoro riferito agli articoli:
[…]
- articolo nuovo (Politiche attive del lavoro): le Parti si impegnano ad individuare percorsi finalizzati alla concreta applicazione al settore di strumenti quali: l'apprendistato, gli stage formativi, la formazione professionale, integrazione della manodopera extra-comunitaria; inoltre le Parti convengono di assumere nel medesimo Avviso Comune l'impegno per la individuazione di un sistema di gestione delle attività di pesca tramite un plafond di giornate di pesca annue in funzione dei vari sistemi e dei diversi areali di pesca e ad introdurre nel settore un appropriato sistema di ammortizzatori sociali atto a compensare i marittimi imbarcati in caso di mancata attività dovuta a causa di forza maggiore o a condizioni meteo marine avverse.