Tribunale di Firenze, Sez. Lav., 25 marzo 2019, n. 290 - Maxi risarcimento per il decesso a causa dell'amianto di un lavoratore dell'ospedale di Careggi


 

Proc. n. 76/2014 Ruolo Generale Lavoro

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro

 


Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta Consani, all’udienza del 18 marzo 2019, nella causa di primo grado iscritta al n. 76 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014, pendente
TRA
... elettivamente domiciliati in Firenze alla Via Curtatone n. 2 presso lo studio dell’Avv. Pietro L. Frisani che li rappresenta e difende, come da mandati in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio;
RICORRENTE
E
REGIONE TOSCANA, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti. ... ed ... elettivamente domiciliata in Firenze alla Piazza dell’Unità d’Italia n. 1 presso l’Avvocatura Regionale, come da mandato in calce al ricorso notificato;
RESISTENTE
E
LA GESTIONE STRALCIO/DI LIQUIDAZIONE DELLA CESSATA USL 10/D, in persona del Commissario Liquidatore prò tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Omissis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze al Lungarno Vespucci n. 8, come da procura in calce alla copia notificata dell’atto introduttivo;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
 

 

SENTENZA

 


FattoDiritto

 

1. Con ricorso depositato il 13.1.2014, Omissis hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, la REGIONE TOSCANA e LA GESTIONE STRALCIO/DI LIQUIDAZIONE DELLA CESSATA USL 10/D per ivi sentir accertare la responsabilità in via solidale e/o concorrente della Gestione Liquidatoria della cessata U.S.L. 10/D di Firenze e della Regione Toscana in relazione ai danni dagli stessi subiti sia in proprio che in qualità di eredi di ... deceduto l’1.6.2012 a causa di mesotelioma pleurico contratto in conseguenza dell’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro della lavanderia e delle due centrali termiche di Careggi; con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

2. A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, i ricorrenti hanno dedotto che ... è stato dipendente dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova (poi Ospedale di Careggi), prima (18.1.1965-16.9.1980), e della cessata USL 10/D, poi (17.9.1980- 1.1.1994), lavorando con mansioni di lavandaio in un primo periodo (18.1.1965-31.3.1977) e con mansioni di fuochista in un secondo periodo (1.4.1977-1.1.1994); che nel luglio del 2010 è stato diagnosticato a un adenocarcinoma polmonare e nel dicembre 2011 un mesotelioma pleurico sinistro; che il mesotelioma è stato causato dall’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro costituiti dalla lavanderia e dalle due centrali termiche di Careggi; che l’organizzazione sanitaria fiorentina ha riconosciuto l’esposizione ad amianto di ... nel corso della sua attività lavorativa (v. la lettera del 22/5/2012 del Responsabile dell’U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza luoghi di lavoro dell’Azienda Sanitaria di Firenze sub doc. 6 fase, ric.) e che l’I.N.A.I.L. in data 19/3/2012 ha riconosciuto la malattia professionale di ... (v. doc. 5 fase. ric.).
3. LA GESTIONE STRALCIO/DI LIQUIDAZIONE DELLA CESSATA USL 10/D si è costituita in giudizio chiedendo, nel merito, in tesi, di accertare che non esiste responsabilità del Commissario Liquidatore della cessata USL 10/D e che nessuna somma a titolo di risarcimento danno è dovuta dal Commissario Liquidatore della cessata USL 10/D nell’ipotesi che sia accertata una responsabilità della cessata USL 10D, che sia valutata in via equitativa la somma di giustizia dovuta dal Commissario Liquidatore della cessata USL 10/D a ... e ... alla luce dei criteri liquidativi indicati dal giudice di legittimità e detratta la somma complessivamente dovuta a titolo di indennità dall’I.N.A.I.L., pagata od ancora non pagata; in ogni caso, con vittoria delle spese legali.
4. La Regione Toscana si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del giudice del lavoro a favore del giudice civile ordinario; il proprio difetto di legittimazione passiva ex L.R. TOSCANA n. 75/1997; nel merito, chiedendo di respingere tutte le richieste dei ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate; con vittoria di spese e compensi professionali.
5. La causa è stata istruita con prove documentali, orali e due CTU medico-legali, e all’udienza del 18 marzo 2019 è stata discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione ex art. 429 c.p.c.
6. All’esito dell’istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che il ricorso sia fondato nei termini di seguito esposti e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
7. Preliminarmente, il Tribunale deve dare atto che la GESTIONE STRALCIO/DI LIQUIDAZIONE DELLA CESSATA USL 10/D a pag. 3 della propria comparsa di costituzione e risposta ha affermato testualmente che ‘non contesta la propria legittimazione passiva né la legittimazione attiva dei ricorrenti alla domanda proposta”.
8. Pertanto, considerato che, come, affermato dalla Sezioni Unite della S.C. (n. 2951/2016), “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. ”, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria anche per il periodo anteriore al 1979 (solo in sede di note conclusionali autorizzate del 20.10.2017, e, perciò, inutilmente stante il già avvenuto riconoscimento, il Commissario Liquidatore della cessata USL 10/D ha eccepito che i debiti nati prima al 1979 sarebbero riferibili non alle nuove Unità Sanitarie Locali nate con la 1. n. 833/1978 e con i D.P.R. del 1979 ma ai Comuni). 
9. Peraltro, deve anticiparsi che, come accertato dal CTU incaricato in sede di rinnovo dell’accertamento peritale, dott. A. , con conclusioni che il Tribunale condivide, il è stato affetto solo da mesotelioma pleurico manifestatosi clinicamente nel luglio 2010 ma con inizio del proprio cammino patogenetico in un momento imprecisabile dell’inizio della propria attività lavorativa (comunque nei decenni pregressi): pertanto, non essendo possibile determinare se l’inizio del processo patogenetico si collochi tra il 1965 e il 1979 o dopo il 1979 l’accoglimento dell’eccezione, posto che nessuna parte ha chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa del Comune ex art. 420 co. 9 c.p.c., nulla avrebbe mutato rispetto alla condanna delle due sole parti convenute in giudizio ex art. 2055 c.c.
10. Sempre in via preliminare, ritiene il Giudicante che tutte le domande risarcitorie spiegate dai ricorrenti, e, quindi, sia, quelle proposte iure hereditario, sia, quelle proposte iure proprio, debbano essere trattate nelle forme del processo del lavoro ex art. 409 e ss. c.p.c. (trattasi di questione di rito e non di competenza), deponendo in tal senso, sia, ragioni di economia processuale e certezza del diritto scaturenti circostanza che tutte le pretese azionate nel presente giudizio implicano l’accertamento del medesimo fatto storico, sia, il dettato dell’art. 40 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. lav., n. 18503/2016).
11. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata, in quanto infondata, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Regione Toscana.
12. Come affermato dalla S.C. di Cassazione (v. Cass. civ., sez. III, n. 19133 del 23/09/2004), infatti, “Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende Unità Sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L.; poiché, però, tale successione delle Regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall’ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie - salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare -, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo dì rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni.'' (si evidenzia come la S.C. abbia ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla Regione e dal commissario liquidatore).
13. Nel merito, deve, innanzitutto, ritenersi pienamente provato, alla luce delle risultanze dei documenti in atti (v., in particolare, doc. 6 fase, rie.) e delle testimonianze assunte, che ... sia stato esposto all’amianto durante il periodo lavorato alle dipendenze dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova (poi Ospedale di Careggi) dal 18.1.1965 al 16.9.1980, nonché a quelle della cessata USL 10/D di Firenze dal 17.9.1980 al 1.1.1994, durante il quale egli ha lavorato con mansioni di lavandaio dal 18.1.1965 al 31.3.1977 e di fuochista dal 1.4.1977 al 1.1.1994.
14. Parimenti, risulta raggiunta la pienezza della prova in ordine alla omessa fornitura da parte dell’organizzazione sanitaria pubblica datrice di dispositivi di protezione individuale (sulla cui effettiva e corretta utilizzazione il datore di lavoro avrebbe poi avuto l’obbligo di vigilare sanzionando le relative inosservanze), nonché in ordine alla radicale mancanza di qualunque tipo di informazione e formazione (addirittura fino ad almeno il 2001) rivolta ai lavoratori sui rischi connessi all’esposizione all’amianto e sulle misure di prevenzione/procedure di sicurezza da adottare per proteggersi da essi.
15. Il teste Omissis , collega del ... presso la centrale termica dal 1977/1978 fino al pensionamento del de cuius, e rispetto al quale non sono emersi elementi che ne inficino l’attendibilità e la credibilità, ha riferito che: quale fuochista, effettuava servizi di controllo accensione, alimentazione, controllo acqua e pressione, interventi di riparazione; quando i cordini di amianto erano consumati, i fuochisti fermavano la pompa d’acqua calda e li sostituivano; le caldaie all’interno erano rivestite di amianto così come d’amianto erano anche le guarnizioni e le fasce intorno alle tubazioni; nello svolgimento delle mansioni presso le centrali termiche di Careggi i fuochisti prendevano a mani nude nastri e guaine utilizzati per fasciare tubazioni e cavi, rivestimenti isolanti di tubazioni, corde, guarnizioni etc., tutte parti nelle quali era presente l’amianto; fra gli anni ’80 e ’90, una delle due caldaie fu aperta e fu tolto da squadre esterne tutto quello che, di amianto, poteva essere eliminato, ma ancora nel 2000, quando il teste andò in pensione, i lavori erano in fase di stallo perché di fatto l’amianto era ovunque, sì da rendere necessario sostituire la caldaia; fino al pensionamento del teste (2000), le caldaie rimasero le stesse: una sempre aperta e l’altra in funzione; nessuno disse ai fuochisti di adottare delle precauzioni durante i predetti interventi delle squadre esterne, tanto che furono lasciati andare e venire dalla sala caldaie, che attraversavano per arrivare allo spogliatoio, senza protezioni; i fuochisti hanno continuato a lavorare alla caldaia funzionante che era accanto a quella aperta e piena di amianto; sulla caldaia funzionante non furono fatti interventi relativi all’amianto, e fu sostituito un solo tubo; l’altra caldaia, avendo molti tubi da sostituire, venne aperta e lasciata così; ai fuochisti non fu fornita alcuna informazione sui rischi connessi all’esposizione all’amianto, né vi erano procedure di formazione e sicurezza specifiche per gli operai specializzati che svolgevano le mansioni di fuochista.
16. Il teste Omissis dipendente dal 1988 della USL 10/D e addetto al settore della Prevenzione, Igiene e Sicurezza del Lavoro, precisato di essere venuto a conoscenza del caso specifico nel 2015, quando gli è stato chiesto dal Direttore del Dipartimento di verificare quello che avevamo in archivio circa la presenza di amianto e la storia lavorativa del signor . ha confermato che il ... è stato addetto alla lavanderia e successivamente alle caldaie; che, quale addetto alla lavanderia, svolgeva anche alcuni compiti di manutenzione; che alla centrale termica faceva il conduttore di caldaie, compresi alcuni compiti di manutenzione.
Il teste ha, poi, riferito, non disponendo di documentazione al riguardo, di poter solo ipotizzare che l’amianto fosse presente nei vecchi locali della lavanderia, e ciò in ragione del fatto che all’epoca tale materiale era di uso comune nelle lavorazioni a caldo, come coibente delle tubazioni. Con riguardo, invece, ai nuovi locali della lavanderia, il teste ha dichiarato di disporre di documentazione circa la presenza di amianto su alcune tubazioni, anche lì come isolante che fasciava le tubazioni, e in una caldaia, precisando che l’amianto in lavanderia fu tolto con un piano di bonifica nel 1992.
Per quanto riguarda la centrale termica (il ... dal 1977 ha lavorato prevalentemente nella centrale di San Luca), il teste ha confermato la presenza di amianto all’interno della caldaia, nonché di amianto mescolato a malta cementizia sulla piattaforma su cui appoggiava la caldaia, e, ancora, di tubazioni che partivano dalla caldaia e correvano nei sotterranei di Careggi, in parte coibentate con amianto. Al riguardo, il teste ha dichiarato di non aver reperito documenti che attestino piani di smaltimento relativi alle tubazioni, mentre il piano di smaltimento di una caldaia e della sua piattaforma è stato attuato nel 2011 quando la centrale fu demolita per costruirne una nuova. 
Quanto agli interventi della S.I.R.A.M. di cui al doc. 4 della Gestione Liquidatoria (eseguiti a seguito dell’ispezione avvenuta nel 1983 e di cui al doc. 3 della Gestione Liquidatoria), il teste ha dichiarato di riconoscerlo, precisando che circa tali interventi ha “trovato solo queste indicazioni comportamentali." (ossia quelle di cui al doc. 4). Il teste ha, inoltre, affermato quanto segue: “Non ho nessuna informazione se il personale addetto sia stato informato adeguatamente e tenuto ad usare le protezioni. Non ho trovato documentazione che confermasse la presenza effettiva delle protezioni".
17. Al riguardo, deve, dunque, evidenziarsi che, intanto, il doc. 3 della Gestione Liquidatoria comprova che ancora nel 1983, venivano lasciati pezzi di amianto, residui di lavorazioni di manutenzione, sul pavimento del locale caldaie, e che l’adozione di precauzioni durante la manipolazione dell’amianto (consistenti nell’indossare maschere idonee e tute del tipo monouso, inumidire i pezzi di amianto prima di manipolarli in qualunque modo, inumidire e chiudere bene in sacchi di plastica i residui di amianto provenienti da lavorazioni) è prospettata in tale documento quale una proposta di modifica, così comprovando che fino ad allora non erano affatto prescritte e in uso simili modalità operative. In tale documento, sempre sub specie di proposta di modifica, si raccomanda di limitare l’uso dell’amianto all’indispensabile: ergo non corrisponde al vero che dal 1984 l’uso dell’amianto nelle centrali termiche sia cessato (vedi capitolato di prova orale della Gestione Liquidatoria).
18. Quanto al doc. 4 della Gestione Liquidatoria (“interventi di adeguamento delle centrali termiche di Careggi richiesti dal Servizio di Sicurezza”), deve, invece, osservarsi come in esso si affermi che l’uso dell’amianto è stato “radicalmente ridotto” (e, quindi, non eliminato) nelle due centrali termiche per effetto del ripannellamento dei generatori di vapore con prodotti in fibre ceramiche.
19. Che l’uso dell’amianto, anche nelle centrali termiche, non sia affatto cessato nel 1984 (vedi, invece, il cap. 4 della Gestione Liquidatoria) trova conferma anche nel fatto che sempre in detto doc. 4 si afferma che per quegli usi per i quali è ancora indispensabile impiegare l’amianto, sono disponibili in centrale maschere e tute del tipo monouso. Ma sul punto si è visto che il teste non è stato in grado di confermare né che questi D.P.I. fossero effettivamente presenti nelle centrali, né che i lavoratori fossero stati resi edotti della doverosità del loro utilizzo alla luce dei rischi connessi all’esposizione all’amianto. Né, in ogni caso, si dispone della prova che il datore di lavoro vigilasse sulla puntuale osservanza di queste misure di protezione, quand’anche esistenti.
20. Ancora, il teste ..., collega del de cuius presso la centrale termica di San Luca, ma qualche volta anche presso quella universitaria, nonché, occasionalmente, anche nel giro di controllo delle sotto-centrali  per Careggi, a far data dalla primavera del 1985 e fino al pensionamento del anche rispetto a tale teste non sono emersi elementi che ne inficino l’attendibilità e la credibilità), ha confermato che fra le loro mansioni vi erano le manutenzioni di emergenza, che le caldaie erano coibentate con amianto, così come tubi e guarnizioni; e che dovevano maneggiare nastri e guaine utilizzati per fasciare tubazioni e cavi, rivestimenti isolanti di tubazioni, corde, guarnizioni etc., tutte parti nelle quali era presente l’amianto.
Il teste ... ha, poi, confermato che le operazioni di rimozione dell’amianto iniziarono negli anni ’90 e che si conclusero nel 2011 o 2012 quando la centrale fu definitivamente distrutta e ricostruita. La centrale universitaria, invece, spiega il teste, subì un intervento parziale e rimase per molto tempo spenta perché i lavori erano in corso di esecuzione. Anche il teste ..., come il teste ..., ha confermato che una delle due caldaie era funzionante e lavorava nei casi di emergenza e nell’inverno quando c’era bisogno di più vapore, mentre l’altra era lì accanto aperta. Il teste ha confermato, altresì, che il personale doveva attraversare la sala caldaie anche quando le caldaie non funzionavano per accedere a spogliatoio, bagni e docce.
Quanto ai dispositivi di protezione individuale, il ... ha negato che essi siano stati forniti ai lavoratori, fatta eccezione per la messa a disposizione di una maschera per tutti in un armadietto (“Guanti mai. Lavoravamo a mani nude. Da metà degli anni 90 la ditta di manutenzione ci dava occasionalmente dei guanti. A me hanno dato le mascherine bianche tipo quelle che vengono usate per proteggersi dallo smog, occasionalmente, e solo perché le ho chieste io. Ma per l’amianto servivano a poco perché ci passa la polvere. ”). Infine, il teste ha riferito la totale carenza di qualunque informazione da parte del datore di lavoro sui rischi connessi all’esposizione all’amianto, così come l’assenza di procedure di sicurezza specifiche, precisando che al ... fu fatto seguire solo il corso di formazione sull’antincendio.
21. Le deposizioni dei testi ... e ... hanno, poi, trovato puntuale riscontro anche nella testimonianza di ... (v. verbale udienza del 16.2.2016), conduttore di generatori a vapore all’ospedale di Careggi, presso la centrale termica dell’università dal 1976 al 2001 e anch’egli risultato indifferente all’esito del giudizio (“Ero in turno insieme a lui che stava prevalentemente nella centrale di San Luca.”). In particolare, si evidenzia come il teste abbia ribadito che almeno fino al 2001 non esisteva alcun protocollo né venivano fornite informazioni sui rischi di esposizione all’amianto.
22. Per quanto concerne il profilo soggettivo della responsabilità datoriale, premesso che il datare di lavoro, già in forza dell’art. 2087 c.c. costituente norma di chiusura del sistema, è sempre tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata, in base alle migliori conoscenze tecniche scientifiche del momento storico, la S.C. di Cassazione è da tempo consolidata nel l’affermare che “la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d. 14.6.1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri; idem, nel d.lgt. 6/81916, n.1136; e nel r.d.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, sì cita la nota iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr. Cass., sez IV, 43786/2010 e Cass., sez IV, n. 38991/2010). Mentre l'asbestosi - pure essa una malattia mortale o comunque produttrice di una significativa abbreviazione della vita - è stata inserita nell’elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943. [...] In relazione alla medesima obiezione cronologica riferita all'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto, andava poi pure tenuto conto del risalente e consolidato orientamento di legittimità (apartire da Cass. 27.6.1979; 14.4.1994, est. Battisti; 6858/90; 988/2003; 37432/2003; 988/2003; 37432/2003; 8204/2003; 7630/2005; Cass., sez IV, 43786/2010 e Cass., sez IV, 38991/2010) secondo il quale l'accertamento di questa epoca non rileva ai fini della responsabilità del datore per mesotelioma pleurico, perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall’una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass., IV, 5919/1991, Rezza; Cass., IV, 5037/2000, Camposano; Cass., IV, 4675/07 Bartalini; Cass. IV, 21513/09, Stocchi; Cass., sez IV, 43786/2010 e Cass., sez IV, 38991/2010).” (così, Cass. civ., sez. lav., n. 18503/2016). 
23. Nello stesso senso si veda anche Cass. civ., sez. lav., n. 8204/2003, che, si occupa di un caso di mesotelioma causato dall’amianto, manifestatosi nel 1990, con esposizione a rischio accertata tra il 1968 e il 1983, e nella quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già addetto alla lavorazione dell’amianto, deceduto per mesotelioma, ritenendo congruamente motivato il giudizio secondo la quale il rispetto di tutte le prescrizioni cautelative possibili all’epoca dello svolgimento dell’attività lavorativa, ed in particolare di quelle concernenti la riduzione di fumi o polveri nocive e comunque dei rischi, avrebbe, alla stregua di un giudizio probabilistico, ridotto il rischio di assumere la dose innescante e quindi di contrarre la malattia (v., ad esempio, art. 21 D.P.R. n. 303/56, normativa concepita per limitare l'esposizione dei lavoratori alle polveri tossiche e nocive “di qualsiasi specie ”, e, quindi, applicabile anche alle fibre c.d. ultra fini e invisibili).
24. Ancora, in Cass. civ., sez. lav., n. 9238/2011, si legge che “I giudici di appello hanno, infatti, correttamente osservato come già al tempo dell'esposizione del lavoratore al rìschio morbigeno era nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell’amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che l’uso delle stesse era sottoposto a particolari cautele indipendentemente dalla concentrazione per centimetro cubo. Tale constatazione trova conferma nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha reiteratamente osservato (v. ad. es. già Cass. n. 4721/1998) come la pericolosità dell’amianto fosse sicuramente nota da epoca ben anteriore al 1970, per come dimostra un complesso significativo di disposizioni normative in tal senso rilevanti, quali, fra le altre, il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 il quale stabiliva che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualsiasi specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti a impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente, precisando, altresì, che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione" (e cioè, devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri stesse), o ancora, nell'ambito del medesimo testo, l’art. 9, che prevedeva il ricambio di aria, l’art. 15, che prevedeva che, anche fuori dell’orario di lavoro, si dovesse ridurre al minimo il sollevamento delle polveri e, proprio a tal fine, prescriveva l’uso di aspiratori, l’art. 18, che proibiva l'accumulo di sostanze nocive, l’art. 19, che imponeva dì adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l’art. 25, che prescriveva, quando potesse esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, che i lavoratori fossero forniti di apparecchi dì protezione. Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha ritenuto che, in un ambiente di lavoro esposto al rischio del sollevamento delle polveri, la legge già esistente all’epoca imponeva di impedire che ciò avvenisse, facendo onere al datore di lavoro di tener conto della natura (e della specifica pericolosità) delle polveri al fine di adottare tutte le misure idonee a ridurre il rischio da contatto.”.
25. Per giunta, premesso che la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. non è limitata alla violazione di norme d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell’attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l’adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d’impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l’integrità psicofisica di colui che metta a disposizione della controparte la propria energia vitale (v. ad es. Cass., 23 maggio 2003, n. 8204; 29 dicembre 1998, n. 12863; 8 aprile 1995, n. 4078), nel caso di specie, ai fini della valutazione della sussistenza e del grado della colpa datoriale, non può non valorizzarsi il fatto che il datore di lavoro non fosse costituito da una piccola impresa che si dibatte in un turbinio di leggi da cui trarre indicazioni comportamentali, ma da una organizzazione sanitaria pubblica, come tale avente quale fine istituzionale quello della prevenzione e della tutela salute della generalità dei consociati, a cominciare da quella dei propri dipendenti; e rispetto alla quale, pertanto, non è configurabile alcuna causa che valga ad escluderne o anche solo ad attenuarne la responsabilità per non aver rilevato tempestivamente il serio e non ipotetico pericolo incombente, costituito dalle fibre d’amianto diffuse nei locali della lavanderia e delle centrali termiche, adottando rimedi che la comunità scientifica intemazionale aveva ormai allo studio, dal momento che, come detto, erano ben noti gli allarmi manifestati dalla scienza medica sui nocivi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono) in caso di situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività continuative, contigue alle fonti di diffusione delle particelle di asbesto (v. Cass. civ., sez. lav., n. 644/2005).
26. Venendo, dunque, a trattare del nesso di causalità fra la malattia che ha cagionato il decesso di ..., la comprovata esposizione dello stesso all’amianto nel lungo periodo lavorato presso l’organizzazione sanitaria pubblica, deve darsi atto che il CTU incaricato, dott. Omissis, all’esito delle operazioni peritali effettuate, è pervenuto alle seguenti valutazioni medico-legali (v. relazione tecnica del 10.2.2019):
❖ era affetto al momento del decesso da mesotelioma pleurico coinvolgente il contiguo parenchima polmonare e metastatizzante ad alcuni linfonodi paraortici e a livello costale; a livello cardiaco esiti di IMA (1996 e 2002) trattati con angioplastica;
❖ ... non fu affetto da duplicità neoplastica ma solo da mesotelioma pleurico manifestatosi clinicamente nel luglio 2010, ma con inizio del proprio cammino patogenetico in un momento imprecisabile dell’inizio della propria attività lavorativa (comunaue nei decenni pregressi);
❖ il decesso del ... è stato determinato dal mesotelioma pleurico mentre non risultano documentate concause efficienti nell’incidere sull’evento morte;
❖ ha riportato, a termini di responsabilità civile, un’invalidità del 60% con decorrenza luglio 2010 (manifestazione della grave sintomatologia respiratoria connessa al mesotelioma), dell’80% con decorrenza dal 3.4.2012 e del 100% con decorrenza dal 9.5.2012 fino al decesso.
27. Ciò posto, deve rilevarsi che la Gestione Liquidatoria, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che, come risulta dal libretto di lavoro del ... (v. doc. 2 fase, rie.), questi dal 1952 ha lavorato come aiuto operaio agricolo, e, dal 16.1.1956 al 18.1.1965 con piccole interruzioni, presso diverse filature pratesi quale filatore, e che, pertanto, tale mansioni hanno implicato esposizione all’amianto per il trasporto dei sacchi di juta riciclati quale aiuto operaio agricolo, nonché, quale filatore, per l’avvolgimento del filato sui fusi, per la pulizia delle macchine e per la cernita dei tessuti.
28. Orbene, a tale riguardo il dott. ... , ha rilevato quanto segue: premesso che non si pone una questione di dose inducente/effetto indotto in quanto anche quantità irrisorie di fibre amiantifere sono idonee ad indurre la genesi del mesotelioma pleurico, nel caso di specie, mentre è risultata provata in giudizio in modo certo e in concreto, la presenza di componenti amiantifere coibentate e non negli ambienti di lavoro frequentati e nei materiali gestiti dal ... presso l’organizzazione sanitaria pubblica convenuta; al contrario, con riguardo ai pregressi periodi lavorati come aiuto operaio agricolo e come filatore non è stata fornita nel presente giudizio alcuna prova diretta e concreta del fatto che il ... sia stato effettivamente esposto a componenti amiantifere coibentate e non.
29. Nel presente giudizio, infatti, non è stato dimostrato, in concreto e con riguardo allo specifico caso, che il ... usasse sacchi di juta sfilacciati piuttosto che integri, o che vi fossero fibre amiantifere diffuse nel materiale tessile e/o agricolo in essi contenuto, o, ancora, che nelle filature in cui egli ha lavorato, e, quindi, nei materiali per filature e/o nelle apparecchiature tessili vi fossero componenti amiantifere e che esse fossero non coibentate piuttosto che in condizioni confinate o in matrice compatta.
30. Ne deriva che l’esposizione all’amianto del ... durante il precedente periodo lavorato nel settore agricolo e tessile può essere qualificata come possibile solo ed esclusivamente in base ai dati della letteratura scientifica, e, quindi, in astratto.
31. E, a parere del Giudicante, l’onere di fornire, invece, in concreto, una simile prova nel presente giudizio gravava sulla organizzazione sanitaria pubblica convenuta, trattandosi della eccezione di una causa, alternativa a quella dedotta dai ricorrenti, da sola sufficiente a provocare l’evento (i.e. la malattia).
32. Come è noto, del resto, “La disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del "più probabile che non"), che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum" (v., explurimis, Cass. civ., sez. 3, n. 15991 del 21/07/2011).
33. In altri termini, per consolidato orientamento del giudice di legittimità, (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. 3, n. 13214, del 26/07/2012), a fronte di una pluralità di possibili cause alternative, una di esse può legittimamente essere ritenuta idonea a costituire la causa effettiva in base al criterio del "più probabile che non": l'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
34. Ed ecco che allora questo Giudice, nel caso di specie, ritiene che il complesso degli elementi probatori acquisiti nel presente giudizio induca univocamente a ritenere che, ancorché entrambi i periodi lavorativi (i.e. quello in ambito agricolo-tessile e quello in ambito ospedaliero) risultino potenzialmente idonei, sul piano eziologico, a innescare e sviluppare il processo patogenetico de quo, la causa effettiva del processo patogenetico sfociato nel mesotelioma pleurico che determinato il decesso di ... debba essere individuata nell’esposizione all’amianto avvenuta nel periodo lavorato in ambito ospedaliero dal 1965 al 1993, in quanto “più probabile” rispetto alla causa alternativa prospettata da parte convenuta, dal momento che nel presente giudizio è stato direttamente accertato che il ... nel predetto periodo è venuto concretamente e continuativamente a contatto, in assenza di dispositivi di protezione individuale, con fibre amiantifere anche non coibentate presenti negli ambienti di lavoro e nei materiali utilizzati, mentre l’esposizione ad amianto nel periodo lavorato quale operaio agricolo e tessile, pur astrattamente possibile alla luce dei dati della letteratura scientifica, è rimasta priva di qualunque specifico, puntuale e concreto riscontro in riferimento alla reali condizioni dei luoghi, degli ambienti, dei materiali, delle attrezzature con i quali venne effettivamente a contatto tra il 1952 e il gennaio 1965.
35. Le conclusioni cui è giunto il CTU, dott. A. , devono, dunque, essere condivise e poste alla base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri della scienza medico-legale e correttamente applicati alla fattispecie; esse sono inoltre sostenute da una motivazione dettagliata, esauriente e priva di vizi logici, anche per quanto concerne la replica alle osservazioni critiche dei consulenti di parte. 
36. Si precisa che il Tribunale ha disposto il rinnovo della CTU medico-legale, ritenendo che la prima CTU, anche all’esito dei chiarimenti fomiti dall’ausiliario tecnico per primo incaricato (v. elaborato del 3.8.2016 e integrazione del 26.6.2018), non fosse esaustiva, in particolare, sotto il profilo dell’indagine sul nesso di causalità materiale alla luce del periodo lavorato in ambito non sanitario, e dell’accertamento della patologia causa del decesso a fronte delle due diagnosi succedutesi.
37. Si deve, infine, trattare dell’accertamento e della liquidazione del danno non patrimoniale di cui i ricorrenti chiedono il ristoro nel presente giudizio, sia, iure proprio, sia, iure hereditario.
38. Con riguardo alla prima specie di danno, vi è da dire che esso si identifica nel danno da perdita del rapporto parentale e che il Tribunale, ai fini della sua liquidazione in via (necessariamente) equitativa, ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018.
39. Considerato, dunque, che la condotta illecita datoriale appare integrare gli estremi di un delitto colposo (art. 589 c.p.), e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, e, in particolare, dell’età della vittima (nato nel 1939), della vedova (nata nel 1938) e dei due figli (nati, l’una, nel 1965, l’altro, nel 1972) al momento del decesso, dell’intensità e qualità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto coniugale del deceduto con la moglie e il rapporto parentale con i due figli - non conviventi ma residenti nelle immediate vicinanze dei genitori - sì come risultanti dai memoriali sub docc. 16 e 17, nonché della estrema penosità del lungo e ingravescente periodo di malattia durante il quale gli odierni ricorrenti hanno assistito e accompagnato il loro congiunto fino alla morte, nella angosciante e disperante consapevolezza, almeno dal dicembre 2011, delle limitate prospettive terapeutiche e della conseguente prognosi infausta, si ritiene equo liquidare nella somma di € 200.000,00 il danno non patrimoniale da morte del congiunto subito da ciascuno dei ricorrenti, che devalutata alla data del decesso e rivalutata alla data della pronuncia, risulta pari a € 212.129,29, da maggiorare degli accessori di legge dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
40. Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale azionato iure hereditario dai ricorrenti (e, quindi, liquidabile iure proprio alla vittima), deve rilevarsi come il Tribunale ritenga di dover aderire all’orientamento interpretativo sostenuto dalle Sezioni Unite della S.C. (Cass., Sez. Un.,, seni. n. 15350/2015), alla stregua del quale i così detti “danni terminali”, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte sono le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali (con esclusione, quindi, della rilevanza in sé e per sé dell’evento morte a fini risarcitori, v., ex multis, Cass. civ., n. 2134/2000), a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni.
41. Va detto che tale categoria di danni ha conosciuto più di un’incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata come danno biologico terminale o come danno catastrofale a matrice morale, senza che, secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite, a tali categorizzazioni corrispondessero autentiche differenze sostanziali o «differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni».
42. Ciò posto, il Tribunale, ai fini della liquidazione dei c.d. danni terminali sofferti da Omissis, viste le Tabelle del Tribunale di Milano del 2018, ritiene equo procedere nel modo di seguito illustrato:
 

 

  • tenendo conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972-3-4-5, oltre alla citata n. 15350/2015), si aderisce alla definizione omnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi, dunque, comprensiva dei pregiudizi variamente definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Si evidenzia che la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita;

  • ancorché si condivida il fatto che la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso, si ritiene che, nel caso di specie, la durata debba essere individuata nel periodo compreso fra la diagnosi di mesotelioma pleurico (dicembre 2011) e la morte (1.6.2012), benché superiore al limite massimo convenzionalmente fissato nelle Tabelle in 100 giorni. Essendo, infatti, la morte intervenuta poco tempo dopo il raggiungimento di tale limite convenzionale, e per di più all'esito di un costante peggioramento delle condizioni psico-fisiche della vittima (si veda la documentazione sanitaria in atti), non pare equo, alla luce delle peculiari e concrete caratteristiche del caso di specie, arrestare il danno terminale al 10 marzo 2012, per tornare a risarcire fino al giorno della morte il solo danno biologico temporaneo ordinario.
    In altri termini, nel caso di specie, la documentazione sanitaria in atti, valutata unitamente ai memoriali dei due figli, induce a ritenere provato, sia pure in via presuntiva, che a seguito della diagnosi di una patologia neoplástica a prognosi infausta nel dicembre 2011, l’estrema sofferenza psicologica del ... scaturente dalla consapevolezza dell’inevitabile approssimarsi della propria morte si sia protratta fino al decesso. Di conseguenza, si ritiene di applicare anche ai giorni compresi fra l’11 marzo 2012 e il decesso, il valore monetario assegnato dalle Tabelle di Milano al 100° giorno di sofferenza;

  • ritenendosi che nel caso di specie la percezione della fine sia intervenuta nel dicembre 2011, e che in tale momento sia, perciò, sorto il danno terminale, per il precedente periodo compreso fra il luglio 2010 (diagnosi, ex post errata, di adenocarcinoma polmonare) e il novembre 2011, deve liquidarsi il danno biologico temporaneo “ordinario”, applicando al valore monetario “medio” di liquidazione corrispondente ad un giorno di inabilità al 60% (vedi CTU), l’aumento personalizzato del 50% in ragione dell’intensità delle sofferenze psico-fisiche subite, della radicalità dello sconvolgimento delle abitudini di vita e degli aspetti relazionali, dell’invasività degli accertamenti diagnostici e della penosità delle purtroppo inutili terapie praticate. In altri termini, si ritiene raggiunta la prova, sia pure in via presuntiva, che la lesione dell’integrità psico-fisica nella misura del 60% abbia inciso nel caso di specie in misura significativamente superiore ai termini “standardizzabili” (giorni 518x€ 88,50= € 45.843,00);

  • per i primi tre giorni di danno terminale (nel dicembre 2011), si ritiene equo, alla luce dell’intensità della sofferenza terminale di ... come emergente dai memoriali dei figli e dalla documentazione sanitaria in atti, liquidare il danno nella somma di € 15.000,00;

  • per i medesimi motivi, si ritiene di dover applicare per il periodo compreso fra il 4° giorno di sofferenza terminale e la morte, l’aumento del 50% in via di personalizzazione [€ 53.234,00 + (€ 98 x 82 giorni=) € 8.036,00 = € 61.270,00 + 50% = € 91.905,00].
     

 

43. Di conseguenza, il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile iure proprio alla vittima, ammonta alla somma di € 152.748,00, che devalutata alla data di manifestazione della patologia (luglio 2010) e rivalutata alla data della presente pronuncia, risulta pari a € 166.470,34, da maggiorare degli accessori di legge dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo, e da corrispondere ai tre ricorrenti in proporzione alla rispettiva quota ereditaria.
44. Non rilevano nel caso di specie le prestazioni di legge erogate dall’I.N.A.I.L. al defunto e alla vedova, attesa la diversa natura dei danni indennizzati dall’Istituto rispetto a quelli risarciti nel presente processo.
45. In ragione della notevole e indubbia complessità delle plurime questioni interpretative poste dalla presente controversia, si compensano nella misura di 1/4 le spese di lite, condannando le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti i restanti 3/4, liquidati come in dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
46. Parimenti, le spese delle due CTU medico-legali, liquidate come da separati decreti, vengono poste in via definitiva, per 1/4 a carico dei ricorrenti, e per 3/4 a carico delle parti convenute in solido tra loro.
 

 

P.Q.M.

 


il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione
47. accerta e dichiara la responsabilità civile, ex artt. 2087, 2043 c.c., delle parti convenute, in solido tra loro, per la malattia professionale che ha condotto a morte il lavoratore ... in data 1.6.2012;
48. per l’effetto, condanna le parti convenute, in solido tra loro, a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, la somma di € 212.129,29, oltre accessori di legge dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;
49. per l’effetto, condanna le parti convenute, in solido tra loro, a corrispondere ai ricorrenti, in qualità di eredi e a ciascuno in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale sofferto dal de cuius, la somma complessiva di 166.470,34, oltre accessori di legge dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;
50. compensa per 1/4 le spese di lite, e condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti i restanti 3/4, che, ex D.M. n. 55/14 e 37/18, liquida complessivamente in € 18.940,50, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
51. pone le spese delle due CTU medico-legali, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico per 1/4 dei ricorrenti e per 3/4 delle parti convenute, in solido tra loro;
52. motivazione in 60 giorni.
Firenze, 18 marzo 2019
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani