Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2019, n. 13582 - Pirelli: la Cassazione chiude la vicenda giudiziaria delle 14 morti per esposizione ad amianto e altre sostanze nocive


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 23/01/2019
 

 

Fatto

 


18. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 26 ottobre 2016, si pronunciava sui motivi comuni d'appello avanzati da 14 imputati, ossia I.L., G.L., D.G., F.G., M.L., F.G.D., M.C.A., P.L., T.M.A., F.D. (deceduto nelle more del giudizio di secondo grado), C.P., M.G., O.G.e L.E.. Veniva stralciata la posizione di D.G. e sospeso il relativo processo ex artt. 70 e 71 cod.proc.pen. in quanto colpito da trombosi cerebrale con infarto cerebrale.
 

 

L'imputazione
1. Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, con sentenza del 19 gennaio 2012, si pronunciava sui procedimenti penali riuniti n. 84/2009 e 158/2009 R.G. Tribunale di Chivasso, in relazione a quattro capi di imputazione contestati a 18 imputati, relativi a reati di omicidio e lesioni personali colpose in danno di lavoratori verificatisi in alcuni stabilimenti del gruppo Pirelli, a causa dell'esposizione a sostanze cancerogene. La condotta contestata era da collocarsi cronologicamente fra il 1954 ed il 1996.
2. Nello specifico, il capo A) dell'imputazione contestava a tutti i 18 imputati il reato p. e p. dagli artt. 113, 81, cpv., 589, commi 1, 2, 3, cod.pen. per aver cagionato per colpa la morte di 14 lavoratori a causa dell'omessa adozione di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali necessari per contenere l'esposizione a sostanze altamente nocive (nello specifico: amianto, IPA, talco contenente amianto ed ammine aromatiche), nonché di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei mezzi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario, di informare i lavoratori stessi circa i rischi specifici dell'ambiente di lavoro. Reato commesso in tre stabilimenti del gruppo industriale Pirelli (nello specifico: lo stabilimento Vettura, lo stabilimento Accessori industriali e lo stabilimento Veicoli Industriali), siti in Settimo Torinese ed appartenenti a diverse società del gruppo (come specificato nell'imputazione) nel corso del tempo. Reato aggravato dall'essere il fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dall'essere stata cagionata la morte di più persone.
2.1. Venivano imputati I.L., G.L., D.G., F.G., M.L., F.G.D., M.C.A., in quanto avevano ricoperto incarichi apicali (consiglieri di amministrazione, direttori generali ed amministratori delegati) nelle società del gruppo, in successione cronologica fra loro, secondo quanto riportato nell'Imputazione. Venivano altresì imputati P.L., T.M.A., F.D., C.P., M.G., O.G. , S.G., L.E., A.G., G.G. e L.G.I., in quanto avevano ricoperto incarichi dirigenziali (direttori di stabilimento ed un vicedirettore), nelle società del gruppo, in successione cronologica fra loro, secondo quanto riportato nell'imputazione.
2.2. Il reato contestato causava la morte di alcuni dipendenti deceduti per tumore polmonare (TP); di un dipendente per fibrosi polmonare; di altro dipendente per tumore alla laringe (TL); di altri quattro dipendenti, deceduti per tumore vescicolare (TV).
3. Il capo B) dell'imputazione contestava a tutti i 18 imputati il reato di agevolazione colposa nel reato di lesioni personali colpose per aver cagionato per colpa lesioni personali gravissime (da cui derivava una malattia certamente o probabilmente insanabile) in danno di 11 lavoratori per patologie oncologiche di tumore polmonare e tumore alla vescica.
4. Il capo C) dell'imputazione contestava ai soli I.L., G.L., D.G., F.G., M.L., F.G.o Giovanni F.G.D., M.C.A., P.L., T.M.A., F.D., C.P., M.G. ed O.G.il medesimo reato ascritto al capo A), commesso in danno di 6 lavoratori, ricoprendo le medesime posizioni di garanzia nelle medesime società, sempre in successione cronologica.
4.1 Nello specifico, il reato contestato riguardava la morte di tre dipendenti deceduti per TP; di tre dipendenti deceduti per mesotelioma pleurico maligno; di D.A., deceduto per TV.
5. Il capo D) dell'imputazione contestava ai medesimi 13 imputati di cui al capo C) il reato di omicidio colposo aggravato commesso in danno di 5 lavoratori, deceduti a causa di tumore alla vescica, ricoprendo le medesime posizioni di garanzia nelle medesime società, sempre in successione cronologica
6. La sentenza d'appello procedeva a confutare la CT del consulente tecnico della difesa N.; a valutare l'esposizione negli stabilimenti Pirelli sulla base delle prove disponibili, con riferimento specifico all'esposizione dovuta ad amianto; a confutare i risultati dello studio epidemiologico della difesa P-N-; ad analizzare specificamente le diagnosi di Mesotelioma Pleurico nei casi L. e S. sulla base delle conoscenze scientifiche relative a detta patologia; ad affrontare il problema del nesso causale e del suo rapporto con l'epidemiologia; a comparare e considerare le opposte teorie della dose killer e della dose-dipendenza; a ripercorrere la vasta giurisprudenza di legittimità relativa alle esposizioni professionali; a formulare i giudizi di causalità individuale e di colpa nei due casi L. e S.; ad affrontare i casi specifici di tumore polmonare di O. e G.; ad affrontare i casi specifici di tumore vescicale di D.A. e T.; a rideterminare il trattamento sanzionatorio per gli imputati ed a dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione alle ulteriori ipotesi contestate.
7. La conclusione che la Corte ricavava dalla confutazione della consulenza difensiva era quella di ritenere che un'esposizione generalizzata a tutte e tre le noxae (IPA, AA ed amianto) si fosse realizzata all'interno degli stabilimenti e che fosse stata non insignificante, sebbene non massiccia. Le prove di tale esposizione venivano dalla Corte tratte dalla descrizione del ciclo produttivo della Pirelli, dal contenuto delle CT P-R, dalle testimonianze dei dipendenti, e dalla documentazione usata dagli stessi CT.
7.1 La consulenza d'accusa a firma di P-R, secondo la tesi accolta dalla sentenza, affermava in maniera argomentata ed inequivoca la pericolosità degli IPA (in particolare del benzo(a)pirene) e delle AA (in particolare della BIMA quale impurezza della PBNA, la quale, dismessa in Pirelli nel 1974, venne utilizzata comunque fino al 1978 in miscela con altri componenti; nonché dell'orto-toluidina, presente nel Vulkanox 3100 in percentuale dello 0,1% ancora nel 1994).
7.2 Riconosceva poi la attendibilità delle testimonianze dei dipendenti, dal momento che coprivano un lunghissimo arco cronologico e che erano state condivise con numerosi colleghi, tutti sostanzialmente riferenti le medesime esperienze. La Corte territoriale ne richiamava i passaggi più significativi, rinviando per il resto alla sentenza di primo grado.
7.3 Indicava copiosa documentazione, in gran parte proveniente dalle stesse imprese del gruppo Pirelli, utilizzata dai CT P-R per la ricostruzione delle condizioni dell'ambiente di lavoro. Sinteticamente, la Corte citava e ripercorreva il contenuto di una serie di documenti tecnici specificamente indicati.
8. Quanto all'esposizione ad amianto, la Corte riteneva provato - sulla base della CT L-M-, dei testi S., M. e N. e della condizione clinica della S. - che esso fosse utilizzato nelle coibentazioni un po' in tutti i reparti in cui si svolgevano lavorazioni a caldo, e che per tale motivo potevano liberarsi fibre o polveri che si diffondevano nell'aria in tutto l'ambiente di lavoro. Contribuivano all'esposizione le operazioni di manutenzione dei tubi e quindi la rimozione e la posa dei tratti di coibentazione, che veniva effettuata anche da imprese esterne durante l'orario di lavoro, senza alcuna precauzione, sostanzialmente rompendo l'amianto con il martello e raccogliendo i residui con scopa e secchio. Né si riteneva verosimile la tesi difensiva per cui le coibentazioni in amianto venissero mantenute periodicamente, nel rispetto delle norme di sicurezza ed a produzione ferma, addirittura nei fine-settimana o in agosto.
8.1 La Corte distrettuale, inoltre, concordava con le valutazioni espresse dal giudice di primo grado quanto all'inattendibilità dello studio epidemiologico P-N, svolto ad hoc in occasione del presente processo ed avente ad oggetto la coorte dei lavoratori maschi di SVE assunti fra il 1954 ed il 1998 (ad eccezione di quelli impiegati per meno di 6 mesi). In conclusione, quindi, la confutazione dello studio portava la Corte a respingere l'istanza di rinnovazione dibattimentale per l'esperimento di perizia epidemiologica presentata dalle difese.

 


La sentenza d'appello. Il mesotelioma pleurico ed i casi L. e S..
9. La Corte territoriale passava poi all'analisi del mesotelioma pleurico che aveva colpito due delle persone offese L. e S., essendosi l'appello incentrato principalmente sulle loro posizioni. Al riguardo, la Corte procedeva dapprima ad affrontare il problema della diagnosi di MP nei casi in questione, per poi passare a vagliare il nesso causale in generale di detta patologia, e finire per applicare le conclusioni raggiunte ai due casi de quibus.
10. Preliminarmente all'analisi della causalità la Corte ripercorreva la conoscenza scientifica in materia evidenziando soprattutto come il mesotelioma pleurico nell'80,01% fosse correlato alla esposizione all'amianto (la quale può essere occupazionale diretta, occupazionale indiretta, domestica, ambientale, naturale, occasionale). Negli altri casi, si trattava di un difetto di anamnesi, ovvero di causa di insorgenza ignota.
11. Spostando l'esame sul nesso causale, la Corte torinese ripercorreva dettagliatamente lo schema bifásico e doppiamente ipotetico proprio della sentenza Franzese, nonché la teoria della causalità scientifica, fondata su leggi di copertura non solamente universali ma anche statistico-probabilistiche, giungendo all'enucleazione del criterio della probabilità logica.
11.1 Il giudice d'appello, a questo punto, dava conto delle due teorie contrapposte in materia di eziologia del MPM, quella, sostenuta dal parere pro ventate N.-M. per le difese, c.d. monofasica, e quella, accolta dal primo giudice, c.d. multistadio. Secondo la prima teoria, sinteticamente, si ritiene che la cancerogenesi possa avvenire attraverso processi monofasici a partire da mutazioni in un numero ristretto di geni chiave e da singoli eventi catastrofici modificativi della struttura del genoma. Ne consegue che la latenza è legata a fattori biologici complessi, principalmente correlati all'ospite. Di talché, nell'insorgenza del MPM spiega un ruolo prevalente la predisposizione individuale, non dovendosi considerare tale patologia dose-correlata, atteso che è del tutto chiara l'estrema variabilità tra esposizione ed insorgenza del tumore (neoplasie sono state infatti associate anche ad esposizioni brevissime).
11.2 Secondo la teoria multistadio, invece, veicolata nel processo dalla serrata critica effettuata dai CT C. e M. rispetto al parere pro ventate delle difese, la cancerogenesi non si esaurisce in un evento stocastico iniziale, ma sarebbe un processo graduale e successivo, come ritenuto e ampiamente descritto dal Tribunale. La teoria della cancerogenesi multistadio sarebbe validata e confermata anche dai documenti finali delle Consensus Conference Italiane II e III sul MPM (Torino, 2011 e Bari, 2015).
11.3 La Corte d'Appello, alla luce dei dati a disposizione, concludeva, come già il primo giudice ed in linea con la giurisprudenza maggioritaria, per la validità scientifica della teoria multistadio, ripercorrendo le fasi del processo cancerogenetico, ed in particolare i concetti di induzione-latenza o latenza convenzionale, latenza vera o biologica e latenza clinica (ossia il tempo fra la diagnosi della patologia ed il decesso). Quanto al MP rilevava una elevata durata della latenza vera (circa 30-40 anni) ed una contenuta durata di quella clinica (circa 9-12 mesi). Si dava conto di quanto sia importante la latenza nell'insorgenza della malattia, anche se non come condizione a sé stante, ma necessariamente quale effetto della esposizione espressa come dose cumulativa (durata + intensità): ciò che fa aumentare il rischio è non tanto la latenza, cioè il tempo trascorso dalla prima esposizione, quanto la durata e l'ammontare dell'esposizione, ossia la dose cumulativa.
11.4 Ultimo dato scientifico relativo al MPM affrontato dalla Corte, sulla base di numerosissimi studi riportati in sentenza, è stato quello sulla sua natura di patologia dose-dipendente della patologia la cui incidenza risultava condizionata dalla intensità, dalla durata e dalla natura della esposizione al fattore oncogeno. La teoria della dose-indipendenza era sostenuta dal CT della difesa R., soprattutto sulla base del c.d. effetto anticipatore. La teoria della dose-dipendenza, abbracciata anche dal Tribunale, postula invece che la dose cumulativa complessiva determini un'azione cancerogena di maggiore intensità e quindi maggiormente in grado di vincere le resistenze del sistema immunitario dell'individuo, aumentando non solo il rischio di insorgenza della malattia, ma anche riducendo la durata della fase di induzione ed anticipando il momento del decesso del paziente. Di conseguenza, soltanto le dosi inalate dopo l'innesco del processo neoplastico irreversibile, e cioè quelle assunte nel periodo antecedente di circa 10 anni alla diagnosi della malattia, non hanno efficacia causale.
11.5 A tali dati scientifici, poi, la Corte territoriale univa anche un dettagliato excursus sulla giurisprudenza di legittimità, la quale ha in larga maggioranza accreditato la teoria scientifica della carcinogenesi multistadio e della natura dose-dipendente del MPM.
12 In conclusione, quindi, la Corte riteneva, sulla base di numerosi studi scientifici riportati (in particolare le Consensus Conference Italiane del 2011 e del 2015, ed Criteri di Helsinki del 1997), della giurisprudenza di legittimità e di numerosi argomenti logico-scientifici che riteneva convincenti, che la prolungata esposizione e l'aumento della dose cumulativa riducono i tempi di latenza nel singolo caso nel senso che ne provocano un'accelerata insorgenza o ne accelerano il decorso contribuendo a ridurre i tempi di sopravvivenza dell'ammalato: che tutte le esposizioni verificatesi nel corso della storia lavorativa dell'Individuo hanno rilevanza causale con esclusione di quelle verificatesi nel periodi di latenza propriamente detta, successive cioè al completamento della fase di induzione e antecedenti alla diagnosi clinica: che la fase in cui le esposizioni ulteriori sono irrilevanti deve essere stimata nell'ordine dei 10-15 anni antecedenti l'esordio clinico della malattia.
13. A questo punto, la Corte è potuta passare all'analisi del nesso causale individuale nei due casi di MPM dibattuti nello specifico nel giudizio d'appello, ossia quello di L. e quello di S..
13.1 L. ha lavorato in Pirelli dal 1967 al 1986 ed è deceduto per MPM in data 5 ottobre 2007. Secondo la Corte, alla luce della storia lavorativa, potevano essere considerati periodi a rischio esposizione quelli in cui il L. aveva lavorato nel reparto Confezione coperture (1967-1971) ed anche quello in cui aveva svolto mansioni di controllo qualità su tutto il ciclo di lavorazione delle coperture, dirigendo una squadra di operai, ma spostandosi personalmente fra i vari reparti (1971-1984). Non a rischio veniva invece considerato l'ultimo periodo (1984-1986), trascorso come assistente nel reparto Semilavorati. In base a tutte le evidenze disponibili e alle prove relative allo stato degli stabilimenti, la Corte riteneva certa l'esposizione considerevole ad amianto nel periodo in questione, e dunque provato il nesso causale oltre ogni ragionevole dubbio. Ne conseguiva la conferma della condanna (con rideterminazione delle pene come da dispositivo in mesi 10 di reclusione ciascuno, ritenuta la prevalenza delle concesse attenuanti sull'aggravante contestata) per gli imputati che avevano ricoperto posizioni di garanzia nel periodo in questione (1967-1984) e cioè T.M.A., P.L., I.L. e G.L.. Doveva invece essere assolto C.P., per non avere commesso il fatto, avendo assunto la carica di direttore di SVE solamente l'I ottobre 1987.
13.2 S. ha lavorato in Pirelli dal 1963 al 1998 ed è deceduta per MPM in data 20 dicembre 2007. Secondo la Corte, alla luce della storia lavorativa, potevano essere considerati periodi a rischio esposizione quelli in cui la S. aveva lavorato presso il Magazzini Prodotti Finiti (1963-1969), presso il reparto Semilavorati (1969-1984) e presso il reparto Confezione (1984-1988), dovendosi invece considerare irrilevante l'ultimo periodo (1988-1998), trascorso presso il reparto Finitura-controllo di qualità. In base a tutte le evidenze disponibili e alle prove relative allo stato degli stabilimenti, la Corte riteneva certa l'esposizione considerevole ad amianto nel periodo in questione, in particolare nel sotto-periodo 1963-1969, in quanto la mansione della S. consisteva nel prelevare dalla trafila le camere d'aria e posizionarle sui bancali, e le camere erano piene di talco per evitare che si attaccassero le une alle altre. Tale esposizione risultava assolutamente confermata anche da quanto osservato dall'anatomo-patologo in sede di revisione dei preparati istologici pertinenti al materiale biologico prelevato alla paziente nel corso di intervento chirurgico, in particolare dalla riscontrata fibrosi interstiziale lieve (asbestosi minima), indizio significativo di pregressa esposizione professionale ad amianto e dalla presenza di ben 5166 corpuscoli tipici dell'asbesto. Ne conseguiva la conferma della condanna (con rideterminazione delle pene come da dispositivo in mesi 10 di reclusione ciascuno, ritenuta la prevalenza delle concesse attenuanti sull'aggravante contestata) per gli imputati che avevano ricoperto posizioni di garanzia nel periodo in questione (1963-1988) e cioè T.M.A., P.L., I.L. E G.L.. Doveva invece essere assolto C.P., per non avere commesso il fatto, avendo assunto la carica di direttore di SVE solamente l'1 ottobre 1987, ossia un anno prima della cessazione dell'esposizione significativa, essendo altamente probabile che nel 1987 si fosse già completata la fase dell'induzione, con conseguente irrilevanza delle esposizioni successive (peraltro limitate ad un solo anno). Identico esito assolutorio andava pronunciato anche nei confronti di M.L. e F., avendo assunto posizioni di garanzia apicali rispettivamente nel 1992 e nel 1993.
14. Accertato il nesso causale nei due casi de quibus, la Corte riteneva sussistente anche la colpa degli imputati. La prevedibilità dell'evento doveva considerarsi ampiamente provata, dal momento che gli imputati versavano nella condizione di avere conoscenza della pericolosità dell'amianto all'epoca in cui ricoprivano incarichi apicali in Pirelli, come emergeva chiaramente dall'ampia ricostruzione effettuata dal giudice d'appello della diffusione in Italia della conoscenza scientifica circa la cancerogenicità dell'amianto. In particolare, tale conoscibilità doveva ritenersi del tutto certa a far momento almeno dall'ottobre 1964, data in cui ebbe luogo la Conferenza internazionale sugli "Effetti biologici dell'amianto" organizzata dall'Accademia delle scienze di New York, sotto la presidenza di Irving Selikoff, allora massimo esperto in materia. Tuttavia, poteva ritenersi provato che già da prima si avesse ampia notizia di tale pericolosità, né doveva ritenersi fondata la censura delle difese che le conoscenze scientifiche sulla nocività dell'amianto, in epoca anteriore agli anni '90, avessero riguardato solamente i casi di esposizione diretta, dato che tra le conoscenze disponibili già negli anni 60 e 70 vi era anche quella che il MP potesse essere associato anche ad esposizioni a dosi non molto elevate di amianto ovvero indirette (si citano al riguardo, fra gli altri, soprattutto gli studi di Wagner del 1962 e del 1965 sull'induzione sperimentale di MPM nei ratti). In definitiva, quindi, la Corte riteneva che gli imputati versassero in colpa per avere ignorato o sottovalutato o interpretato in chiave riduttiva ed utilitaristica i moniti e gli inviti alla prudenza provenienti dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, ovvero per non avere acquisito tutte le informazioni disponibili in materia, ovvero per non essersi avvalsi di professionisti in grado di fornire loro un costante ed aggiornato inventario dello scibile scientifico più accreditato, tale da orientare le scelte produttive e gli interventi a salvaguardia della salute dei dipendenti nel senso della maggiore protezione possibile, a prescindere da eventuali suggestioni minimizzanti ispirate dalla logica produttivistica e speculativa di alcuni settori del mondo industriale.
15 Quanto all'esigibilità (rectius: alla evitabilità dell'evento mediante l'osservanza del comportamento alternativo lecito), la Corte rigettava la doglianza difensiva per la quale, non esistendo una soglia minima al di sotto della quale l'inalazione delle fibre non sia dannosa, anche l'osservanza perfetta e rigorosa delle regole cautelari ritagliate nel modo più intransigente non avrebbe comunque scongiurato l'insorgenza di quelle patologie, che avrebbero più tardi portato all'attuale normativa che vieta completamente l'utilizzo dell'amianto, in presenza della inalazione di fibre ultra fini. La Corte territoriale, invero, si fondava sull'opinione ampiamente dominante nella comunità scientifica per cui una buona parte di queste fibre ultrafini in realtà non era tale nell'ambiente esterno ma lo diventa una volta assunte nell'organismo per effetto della trasformazione di fibre più lunghe; sulla dimostrata efficacia dei sistemi di abbattimento polveri disponibili in anni più risalenti, quanto meno ai fini di un apprezzabile contenimento del rischio di inalazione; sulla consolidata opinione circa il fatto che tutte le fibre di asbesto (e non solo quelle fini od ultrafini) inducono risposte patologiche.
15.1 In secondo luogo, la Corte osservava che il mero fatto che la legislazione primaria e secondaria potesse essere lacunosa o non adeguata a fronteggiare il rischio amianto non valeva a scriminare coloro che, ricoprendo incarichi dirigenziali apicali in Pirelli, erano titolari di posizioni di garanzia che imponevano di rispettare comunque le norme espressamente dirette a prevenire il rischio di inalazione di polveri dannose per la salute dei lavoratori, le quali avrebbero potuto quanto meno ritardare significativamente l'insorgenza della malattia. In particolare, poi, una volta individuati i parametri di colpa specifica negli artt. 2087 cod.civ., 21, d.P.R. 303/1956 e 377 e 388, d.P.R. 547/1955, la Corte elencava dettagliatamente le condotte alternative lecite che gli imputati avrebbero potuto e dovuto attuare.

 


La sentenza d'appello. Il tumore polmonare ed i casi O. e G..
16. Ciò premesso, la Corte passava all'analisi del nesso causale individuale nei due casi di tumore polmonare particolarmente analizzati nel giudizio d'appello, quelli di O. e G.. Riteneva sul punto di aderire alla prospettazione difensiva che evidenziava possibili causalità alternative per patologie cardiache (coronariche per G. e del miocardio per O.), tenuto conto altresì della massiccia esposizione al fumo di sigaretta e, in riforma della sentenza di primo grado, mandava assolto O.G. con formula piena per non avere commesso il fatto, avendo assunto la posizione di garanzia in epoca precedente al periodo di esposizione rilevante.
16.1 Con riferimento alla morte del lavoratore G. pronunciava l'assoluzione degli imputati I.L., G.L., P.L., T.M.A. ex art. 530, cpv., cod.proc.pen., per difetto di prova sul nesso causale, nonché l'assoluzione per non avere commesso il fatto di C.P., avendo egli assunto la carica di direttore di SVE solamente l'1 ottobre 1987, in epoca successiva al periodo rilevante.

 


La sentenza d'appello. Il tumore vescicale ed i casi D.A. e T..
17. Anche in relazione ai decessi di T. e D.A. per tumore vescicale veniva dapprima affrontata la questione del nesso causale generale e poi la causalità individuale e, stante il probabile rilievo di fattori causali alternativi, rappresentati soprattutto dall'accertato massiccio uso di fumo, disponeva, quanto al decesso del D.A., in riforma della sentenza di primo grado, l'assoluzione ex art. 530 cpv. cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste di O.G., unico imputato per tale omicidio, anche in ragione del limitato arco temporale in cui aveva ricoperto la posizione di garanzia, ossia solamente per un anno e sette mesi tra il 1976 ed il 1978. Mandava poi assolto per non aver commesso il fatto il T.M.A. in relazione al decesso del dipendente T., avendo assunto posizioni di garanzia in epoca successiva al periodo di esposizione. Veniva poi assolto altresì l'imputato P.L. perché il fatto non sussiste ex art. 530, cpv., cod.proc.pen., esistendo un ragionevole dubbio sulla prova del nesso causale.

 


La sentenza d'appello. Le altre imputazioni.
18. Infine, per tutte le altre imputazioni di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravissime, dopo aver riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti già concesse rispetto alle aggravanti, la Corte perveniva al proscioglimento di tutti gli imputati per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione. I giudici ritenevano che non sussistessero le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, c. 2, cod.proc.pen., in quanto si trattava di fattispecie e di posizioni soggettive in linea di massima assimilabili a quelle esaminate nel dettaglio nel giudizio d'appello. Esse, pertanto, avrebbero richiesto l'esperimento dei medesimi approfondimenti istruttori, ritenuti dal giudice preclusi dalla necessità di pronunciare immediatamente, in linea con la giurisprudenza di legittimità, la causa di estinzione del reato a norma dell'art. 129, c. 1, cod.proc.pen., stante anche la ragionevole previsione che l'esito di tale rinnovazione dibattimentale potesse portare, al massimo, ad assoluzione ex art. 530, cpv., cod.proc.pen. Analogo ragionamento veniva compiuto anche in relazione al proscioglimento di Fatti per l'essere i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato.
18.1. Veniva invece assolto ex art. 129, c. 2, cod.proc.pen. l'imputato C.P. dai reati in danno di R. Salvoni, Sacco e De Girolamo per non avere commesso il fatto, perché i periodi in cui aveva ricoperto incarichi apicali in Pirelli non coincidevano nemmeno in parte (ovvero per una porzione minima) con quelli in cui i suddetti soggetti avevano lavorato negli stabilimenti Pirelli.
19. Venivano concessi infine i doppi benefici di legge Agli imputati I.L., G.L., P.L. E T.M.A..
 

 

I motivi di ricorso
20. Propongono ricorso per la Cassazione gli imputati G.L., F.G., M.L., F.G.D., M.C.A., P.L., T.M.A., C.P., O.G.Piero, I.L. riguardo ai capi e punti della sentenza concernenti le condanne per i casi L. e S. (capo C), dipendenti deceduti per mesotelioma pleurico) all'assoluzione ex art. 530, c. 2, cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste per i casi G. e D.A. (Capo C deceduti per tumore polmonare e vescicale), T. (capo A, decesso per tumore vescicale) nonché per la pronuncia di non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione a seguito di giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti sulle aggravanti contestate. Viene impugnata altresì l'applicazione nei confronti dell'imputato F.G. della causa estintiva della prescrizione per il reato di cui all'art. 590 cod.pen. in danno di D., C., D., Boscia e C. (capo D).
21. Con il primo motivo si denuncia omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla rilevazione del nesso causale del mesotelioma pleurico, e conseguente erronea applicazione dell'art. 40 cod.pen. Si assume che la Corte territoriale, pur formalmente richiamando i principi della sentenza "Cozzini", era incorsa in contraddizioni logiche, travisando le risultanze probatorie. Secondo la nota pronuncia occorre stabilire con certezza l'epoca di iniziazione della malattia verificando se e in quali termini possa parlarsi di effetto acceleratore connesso al protrarsi della esposizione. Detto principio era stato poi ulteriormente chiarito nel senso che, ai fini di stabilire il nesso causale il giudice è tenuto a individuare i segni fattuali che permettano di affermare che nei periodi definiti dall'avvicendarsi degli imputati nei rispettivi ruoli, l'effetto acceleratore si sia verificato. In proposito, la sentenza impugnata non aveva seguito l'insegnamento della sentenza Cozzini, secondo cui per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca, non rilevando che lo studio della ricercatrice Frost era stato condotto su un campione amplissimo (oltre 98 mila lavoratori), all'interno del quale si erano verificati 614 decessi per mesotelioma. Per di più, alle repliche della ricercatrice britannica non erano seguite repliche degli studiosi italiani che avevano criticato la ricerca. In ogni caso, anche a voler convenire con la Corte d'Appello circa la presenza di un "effetto acceleratore" i giudici di merito non avevano compiuto la necessaria indagine che imponeva la trasposizione al piano della causalità individuale, accertandosi cioè che quel dato e concreto processo patogenetico si fosse sviluppato in un periodo più breve rispetto, invece, ai casi in cui all'inizio del processo patologico non era seguita una ulteriore esposizione. Né poteva argomentarsi attraverso il richiamo alle pronunce della Suprema Corte che avevano confermato giudizi di merito in cui la teoria multistadio era stata assunta a modello di spiegazione scientifica del nesso causale, in quanto non è certo compito della Corte di Cassazione quello di certificare in senso universale la validità di una legge scientifica. Peraltro, anche lo studio dell'epidemiologo Berry, richiamato dalla sentenza impugnata, era stato condotto a livello statistico, limitandosi a dimostrare come all'incremento della dose aumenti il numero di casi in una data platea. Detta conclusione non è certo però estensibile a livello individuale, come contraddittoriamente ritenuto dalla Corte di merito. Inoltre, la Corte aveva concluso che "le fasi in cui le esposizioni ulteriori sono irrilevanti deve essere stimato nell'ordine dei 10 - 15 anni antecedenti all'esordio clinico della malattia". La Corte dunque ha erroneamente richiamato il concetto del cd latenza minima necessaria secondo i cd criteri di Helsinki, che invece si riferiscono non già ai dieci anni anteriori all'esordio clinico della malattia, ma a partire dalla prima esposizione. I c.d. criteri di Helsinki partono infatti dal presupposto, che si assume vero, secondo cui non è dato riscontrare nessun mesotelioma in soggetti esposti da meno di 10 anni; si tratta, dunque, di una latenza minima necessaria. La Corte aveva invece travisato il dato, attribuendo al decennio il valore e la rilevanza di una latenza clinica (cioè successiva all'esordio della malattia); ed applicandola erroneamente in sede di accertamento della causalità individuale. La Corte aveva erroneamente considerato irrilevanti le esposizioni anteriori di 15 anni alla diagnosi accertata, altrettanto erroneamente individuando le posizioni di garanzia (così per S. e L.).
22. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla asserita irrilevanza della rilevazione quantitativa delle esposizioni ad asbesto con riferimento all'accertamento del nesso causale per mesotelioma. La Corte territoriale, preso atto della mancata individuazione dei valori espositivi cui erano stati sottoposti i lavoratori, argomenta che l'individuazione della dose è in concreto irrilevante per il mesotelioma, poiché tutte le esposizioni verificatesi nel corso della storia lavorativa dell'individuo hanno rilevanza causale, con la sola esclusione di quelle verificatesi dopo il termine della fase di induzione del mesotelioma, così rinunciando ad individuare l'incidenza di ciascuna esposizione rispetto al periodo di rilevanza della esposizione all'asbesto. Invece, anche di recente la Corte di legittimità ha sottolineato come sia necessario distinguere, nel periodo di esposizione rilevante, i sub periodi in dipendenza dall'avvicendarsi del singolo garante, in quanto, applicandosi una legge di spiegazione causale di tipo probabilistico, il giudice è tenuto ad individuare i segni fattuali che permettano di affermare che in ciascuno dei differenti periodi si è prodotto l'effetto - acceleratore. Diversamente, non sarebbe neppure configurabile una condotta colposa.
23. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett c) in relazione al rigetto delle doglianze formulate con l'atto di appello, che avrebbero dovuto portare alla formula assolutoria ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen. A fronte dei numerosi motivi di gravame, i giudici di merito, pur in presenza di censure comuni a tutti i casi di malattia, hanno esaminato nel merito solo i casi delle persone offese S., L., D.A., O. T. e G. in ragione di un pronosticato effetto estintivo della prescrizione nelle more del tempo necessario alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, effetto estintivo che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite,  impedisce l'applicazione della regola probatoria di cui all'art. 530 comma 2 cod. proc.pen.(secondo il ragionamento della Corte, l'esito della rinnovazione dibattimentale anche per i casi prescritti avrebbe potuto portare, a tutto concedere, ad una assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 cod.proc.pen. per contraddittorietà o insufficiente prova della sussistenza del fatto, come avvenuto per i casi T., D.A., O. e G.). Invece, le prove disponibili, se utilizzate in osservanza del canone di presunzione di non colpevolezza, avrebbero portato ad una pronuncia di assoluzione ai sensi del primo comma dell'art. 530 cod.proc.pen., e pertanto, non avrebbe dovuto essere pronunciata la prescrizione, ma la assoluzione nel merito.
24. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza per illogicità della motivazione in relazione al rigetto delle doglianze formulate con l'atto di appello. La Corte territoriale aveva giustificato l'applicazione della prescrizione, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., sul presupposto della assenza della evidenza della innocenza degli imputati, comprovata dalla necessità di approfondimenti istruttori cui si era dato corso per la disamina approfondita dei casi non prescritti, nonché della ragionevole previsione che l'esito della istruzione dibattimentale anche per i casi prescritti avrebbe potuto portare, a tutto concedere, ad una assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo. La motivazione, formalmente aderente al dettato della norma, non corrisponde a quanto emerge dall'esame delle problematiche inerenti ai casi dichiarati prescritti, problematiche affrontate dai giudici di merito. La Corte, invero, aveva rinnovato l'istruttoria riconoscendo che "i casi di tumore riguardanti le imputazioni prescritte sono sostanzialmente assimilabili a quelli riguardanti le imputazioni non prescritte che sono state oggetto di approfondita disamina". Ciò posto, non doveva farsi luogo alla pronuncia di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione laddove in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di assoluzione anche ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod.proc.pen. A tale conclusione deve pervenirsi secondo una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 129 comma 2 e 530 comma 2 cod.proc.pen., che impone di scegliere la decisione maggiormente in linea con la presunzione di non colpevolezza. Sicché, la Corte territoriale si era limitata ad un riesame parziale del decisum di primo grado, invocando poi la barriera preclusiva dell'art. 129 secondo comma cod.proc.pen., mentre avrebbe dovuto estendere la propria cognizione a tutte le doglianze formulate con l'atto di appello. Si insiste pertanto sull'annullamento della sentenza perché, omettendo la motivazione, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti agli imputati in assenza della disamina della sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito. 
25. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano contraddittoria e illogica motivazione in ordine alla applicazione della causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato in luogo di pronuncia assolutoria ex art. 129 secondo comma cod. proc. pen. La Corte aveva assolto il solo imputato C.P. dai reati in danno di R. S.S. e DG. sul presupposto che nel periodo in cui questi aveva ricoperto gli incarichi apicali in Pirelli non coincidevano, ovvero coincidevano in parte minima, con i quali le predette persone offese avevano lavoro negli stabilimenti di Settimo torinese. Orbene, in applicazione del medesimo criterio, la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere anche altri imputati. In particolare, l'imputato F.G., consigliere della società pneumatici Pirelli dal 20 ottobre 1992 al 29 aprile 1993 per i decessi di C. e G. e le lesioni ai danni di D. G., C., D., B. e C.; l'imputato M.L., consigliere della medesima società dal 14 gennaio 1992 al 29 aprile 1993, in particolare riguardo alla persona offesa G., in ordine al quale era stata considerata rilevante per l'insorgenza della patologia l'esposizione avvenute in Pirelli fino al 1992 (attesa la limitata sovrapposizione tra l'epoca della carica e le esposizioni); gli imputati F.G.O e M.C.A. che avevano ricoperto cariche dal giugno 1992, riguardo al decesso C. ( le cui esposizioni erano state considerate rilevanti fino a tutto il 1993).
26. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova con riferimento alla asserita prevedibilità dell'evento. Secondo quanto rappresentato nell'atto di appello, era emerso dagli atti del processo che Pirelli aveva creato un'articolata struttura organizzativa per presidiare la sicurezza sul lavoro nei propri stabilimenti. A livello centrale in particolare operava la Direzione per la protezione della salute e dell'ambiente, un ente di staff, inserito nell'ambito della Direzione generale del personale. Inoltre, ciascuna delle Divisioni operative su cui era articolata l'azienda aveva un coordinamento divisionale, che si avvaleva di un addetto divisionale della sicurezza. Particolarmente importante era, poi, il laboratorio di igiene industriale, creato all'interno della Direzione sanitaria della Pirelli, che si occupava dello studio delle caratteristiche tossicologiche delle materie prime, ai fini di ridurre il rischio a percentuali accettabili, determinando, in collaborazione con la struttura "tecnologia", della scelta delle materie prime e della predisposizione delle ricette delle mescole. Dette risultanze processuali erano state ignorate e travisate dalla Corte territoriale, che aveva fondato l'addebito di colpa sul mancato aggiornamento in ordine allo stato delle conoscenze scientifiche sull'amianto, non avvalendosi di professionisti in grado di fornire un costante e aggiornato inventario sullo scibile scientifico più accreditato e sottovalutando i moniti e gli inviti provenienti dalla comunità scientifica. Così argomentando, i giudici di merito mostravano di aver del tutto ignorato l'esistenza delle menzionate strutture che si erano avvalse della collaborazione di professionisti di primissimo livello, quali i proff. S. e L., nonché di aver travisato le pacifiche e chiare risultanze processuali, dai cui emergeva che la Pirelli aveva deciso di eliminare la PBNA dalle materie prime ancora prima anche gli studi fornissero conferme circa la sua potenziale pericolosità; negli anni 70 il laboratorio di igiene si era espresso in senso prudenzialmente negativo circa l'utilizzo della sostanza denominata " MOCA", la cui nocività era stata solo successivamente scoperta; secondo quanto certificato dall'INAIL, già dalla metà degli anni 70 presso la Pirelli non si faceva uso delle ammine aromatiche; inoltre, tutti gli ingredienti venivano immessi direttamente nel Banbury in sacchetti confezionati già dosati evitandosi così la dispersione di polveri, diramando una specifica procedura che disciplinava anche lo smaltimento dei predetti sacchetti; infine, la Pirelli aveva ottemperato tempestivamente alle prescrizioni della Circolare n. 46 del 1979 emessa dal Ministero del lavoro in materia di sorveglianza sanitaria. Tutto il gruppo dirigente, dunque, aveva fattivamente operato per gestire efficacemente il rischio connesso all'utilizzo alle sostanze potenzialmente nocive. Inoltre, la Corte territoriale non aveva risposto ai rilievi avanzati nei confronti della sentenza di primo grado inerenti alla affermata sottovalutazione della pericolosità delle sostanze di cui i dirigenti della Pirelli, e in particolare alla affermazione secondo cui la relazione interna del prof Locati del 1979 avrebbe già evidenziato la pericolosità degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) nel nero fumo; affermazione smentita dal contenuto della c.d. "relazione interna" che era in realtà un corposo lavoro pubblicato su una rivista scientifica in cui si escludeva l'azione cancerogena della sostanza. In ogni caso, nelle censure mosse con l'atto di appello si era evidenziato che un rimprovero a titolo di colpa degli imputati poteva configurarsi soltanto ove dimostrata la consapevolezza della potenziale pericolosità cancerogena delle sostanze utilizzate. Orbene, per gli IPA della pericolosità era stata esclusa dai summenzionati studi. Lo stesso poteva dirsi in relazione al rischio amianto, posto che l'amianto non era mai stato usato come materia prima di lavorazione e, per tale ragione, La Direzione Salute e Ambiente non aveva ritenuto sussistente il rischio asbesto per coloro che operavano nelle fabbriche.
27. Con un settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla asserita prevedibilità soggettiva dell'evento. Come ricordato dalla pronuncia nel caso Thyssen, il criterio di imputazione soggettivo deve contenere anche un tratto marcatamente soggettivo, individuato nella capacità dell'agente di osservare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa. Si tratta, in sintesi, della cd prevedibilità in concreto. Sul punto, la Corte territoriale aveva fatto riferimento al cd agente modello, quale colui che adegui la propria condotta alle conoscenze disponibili della comunità scientifica e se non ne dispone adempie all'obbligo di acquisire o utilizzare le conoscenze da chi ne dispone". Orbene, va ricordato che gli imputati (P.L., T.M.A., I.L. E G.L.) non erano competenti in campo medico scientifico, e si avvalevano, pertanto, delle competenze e dell'attività della Direzione salute e ambiente costituita in seno all'azienda, all'interno della quale operavano professionisti che si documentavano all'interno della comunità scientifica. La colpa in concreto degli imputati, allora, potrebbe essere configurabile solo se si fosse provato che gli esperti di cui si erano avvalsi erano a conoscenza ed avevano rappresentato i potenziali rischi cui erano esposti i lavoratori: invece, ciò non era mai avvenuto, anzi, gli esperti del laboratorio di igiene avevano fatto eliminare sostanze quali la PBNA o la MOCA dal processo produttivo.
28. I ricorrenti lamentano poi la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla astratta prevedibilità dell'evento mesotelioma. Sul punto, il primo giudice aveva sancito che secondo le conclusioni dei consulenti non emergeva la presenza di amianto nei talchi utilizzati per le lavorazioni a partire dal 1970 e, per il periodo precedente, non era emerso alcun dato. Ciononostante, la Corte territoriale, riguardo al punto della causalità individuale relativa alla posizione della persona offesa S., si riferisce alle conclusioni del CT Calisti che parla di intensa esposizione al talco contaminato da polveri di amianto verificatasi nel sotto periodo 1963 - 1969. Invece, sono univoche e incontrovertibili le prove assunte in dibattimento che escludevano la rilevanza causale de talchi utilizzati negli stabilimenti Pirelli, quali i certificati analitici che coprono un arco temporale tra gli anni 70 e gli anni 90 ed altre analisi allegate. In più, la pronuncia era viziata nel ritenere dimostrata la prevedibilità del mesotelioma fin dagli anni 70. In proposito, si deduce che, esclusa la presenza di fibre nei talchi, la presenza di amianto nella fabbrica era solo quale coibente, con funzione di isolamentoo termico, e che non si verificava alcuna dispersione di fibre. Non era stato in alcun modo verificato se e con quale frequenza di fosse verificata una eventuale dispersione delle fibre, come detto presenti nei tubi inglobati matrici di gesso o cemento. La Corte territoriale non si era confrontata con questi rilievi ed aveva argomentato, in tema di prevedibilità concreta dell'evento, che la conoscenza certa della natura cancerogena dell'amianto risaliva quanto meno alla metà degli anni 60, e quindi in epoca antecedente a quella in cui gli imputati avevano assunto gli incarichi dirigenziali in Pirelli. Così argomentando, però, la Corte territoriale non aveva affrontato il vero problema, che era quello delle condizioni e modalità in cui la dispersione e inalazione delle fibre di amianto può provocare la malattia, non aveva conseguentemente affrontato il caso concreto, chiarendo se la tipologia della dispersione di amianto presente in Pirelli era tale da poter provocare la insorgenza della malattia.
29. Con ulteriore articolazione si lamenta il travisamento della prova con riferimento alla normativa in tema di amianto. La Corte non aveva considerato che la normativa sul tema fino agli anni '90, addirittura consigliava o imponeva l'utilizzo dell'amianto stesso, legittimando i dirigenti a ritenere che con l'amianto potesse certamente conviversi.
30. Ancora, i ricorrenti deducono manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla prevedibilità dell'evento, con particolare riguardo al verbale di sopralluogo INAIL del 1982. In quella sede, l'ispettore dell'istituto aveva ritenuto insussistente il rischio di asbestosi; e detta analisi era confermata dalla Direzione Generale Inail.
31. Con altro motivo di deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto riguardante il comportamento alternativo lecito. Come argomentato nei motivi di appello, fino all'entrata in vigore de d.lgs. 277 del 1991 esistevano solo regole cautelari coniate per i lavoratori che esercitavano lavorazioni comportanti l'inalazione di polveri, tra cui le fibre di amianto, mentre non si conosceva il rischio connesso alla mera presenza di manufatti contenenti amianto. Fino al 1991, dunque, la misura cautelare tipica ad osservare era quella di evitare inalazioni di polveri, regola che la Pirelli aveva certamente osservato. Sul punto, la Corte territoriale aveva ritenuto che la prevenzione andava estesa anche alle basse esposizioni, non esistendo una soglia di sicurezza: l'inesistenza della soglia non esonera infatti dall'obbligo di adottare le misure di prevenzione. Ma nella sentenza impugnata manca del tutto l'analisi circa l'esigibilità concreta del comportamento alternativo lecito nonché la verifica contro fattuale: invece, non era stato dedotto quali fossero le misure cautelari conformi agli standard di produzione industriale che avrebbero dovuto essere adottate e dimostrare che detti presidi sarebbero stati in concreto idonei ad impedire l'evento.
32. Con ulteriore motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla tematica del TLV, ossia dei valori limite di esposizione a sostanza nociva. Sul punto, la Corte territoriale aveva apoditticamente statuito che le doglianze in ordine alla assenza di prove analitiche circa l'avvenuto superamento dei limiti soglia di cui al d.lgs. n.277/1991 erano infondate, poiché i valori di TLV rappresentano solo una "soglia di allarme", il cui rispetto non era sufficiente e non esimeva il datore ad apprestare tutte le misure di sicurezza possibili. Deducono i ricorrenti, in primo luogo, che tanto non era sostenibile, in assoluta assenza di dati quantitativi, senza i quali non era possibile dire che vi fosse stato, appunto, un superamento di detti valori (in particolare di quelli fissati dalla Associazione Igienisti Industriali Americani). Per di più, in base ad una lettura delle norme costituzionalmente orientata, secondo gli insegnamenti del giudice delle leggi, detta interpretazione non era sostenibile perché slegata dalla necessaria determinatezza della norma penale.
33. Ancora, si denuncia carenza e illogicità della motivazione laddove, in termini di colpa specifica, i giudici di merito non avevano differenziato le singole realtà di ogni stabilimento industriale coinvolto né le singole posizioni degli imputati. Detta motivazione non si era confrontata con tutti i rilievi spesi nell'atto di appello e nelle memorie, in cui si era rappresentato come la Pirelli avesse ottemperato all'obbligo di formazione e informazione dei dipendenti circa i rischi connessi alle sostanze impiegate, attraverso comitati interni composti da rappresentanti dei lavoratori. Ciò era reso evidente, in particolare, dalla affermazione secondo cui era dimostrata l'esposizione ad IPA e ammine aromatiche anche presso lo stabilimento Veicoli Industriali, acquistato nel 1984, dopo la che sostanza nociva PBNA era stata dismessa fin dal 1974. Illogica, poi, era la sentenza sulla ritenuta sovraesposizione all'amianto che non costituiva peraltro materiale utilizzato nelle lavorazioni.
34. Infine, si contesta manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio per i casi di malattia professionale di L. e S., assumendo che era carente la giustificazione circa la quantificazione della pena base e delle diminuzioni applicate per le attenuanti. In particolare, i giudici di merito, quanto alla concessione delle attenuanti con giudizio di prevalenza, avevano richiamato una serie di indici positivi, valorizzando tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e ciononostante avevano applicato una pena base pari a più del doppio del minimo edittale, negando al contempo la riduzione nella sua massima estensione. In via subordinata, infine, si è chiesto dichiararsi non doversi procedere per la morte del reo I.L..
 

 

Diritto

 


1. All'esito del giudizio di merito la Corte di Appello ha riconosciuto la responsabilità di quattro imputati T.M.A., I.L., G.L. e P.L. per omicidio colposo in relazione al decesso, determinato da mesotelioma pleurico, di due dipendenti degli stabilimenti PIRELLI, L. F. e S. C. riconoscendo la posizione di garanzia da ciascuno di essi rivestita in ragione delle funzioni apicali esercitate nel tempo in relazione a lavorazioni che si erano protratte sino alla seconda metà degli anni '80 a contatto del fattore patogeno costituito dalle polveri di amianto, ravvisando pertanto relazione causale tra la inalazione e l'insorgenza della patologia tumorale (mesotelioma pleurico) e al contempo riconoscendo la possibilità per i suddetti imputati di condizionare, con l'esercizio dei poteri gestionali ed organizzativi connessi alla loro veste, l'insorgenza e la progressione del processo cancerogenico.
2. Con riferimento ad altri quattro episodi che si riferiscono a decessi di dipendenti PIRELLI per tumore polmonare (O. e G.) e per tumore vescicale (T. e D.A.), che la Corte di Appello ha scrutinato anche attraverso la parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale realizzata con gli strumenti del contraddittorio tecnico tra consulenti e l'acquisizione di documenti, il giudice di appello è pervenuto a conclusioni difformi dal giudice di primo grado ed ha assolto quegli imputati che avevano rivestito posizioni di garanzia nel periodo di esposizione agli elementi patogeni, con la formula perché il fatto non sussiste riconoscendo il coesistente rilievo causale di fattori causali alternativi.
Ha poi escluso la posizione di garanzia di alcuni imputati sul presupposto della insussistenza di una significativa sovrapposizione cronologica tra il ruolo apicale da questi rivestito e l'arco temporale di svolgimento delle lavorazioni a contatto con i fattori patogeni.
3. Ad eccezione dei sei episodi di omicidio colposo sopra indicati, in relazione ai quali è stato svolto un puntuale ed articolato esame sul merito delle impugnazioni, in relazione agli altri capi di imputazione la Corte di Appello ha pronunciato sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione senza neppure procedere alla rinnovazione del dibattimento, evidenziando che il termine necessario a prescrivere era spirato prima della instaurazione del giudizio di secondo grado o pronosticando che, a fronte di pronunce di condanna in primo grado, lo stesso sarebbe maturato nel corso del giudizio di appello, ancora prima di un utile approfondimento istruttorio, pure invocato dalla difesa degli appellanti e comunque prima della decisione.
4. Ritiene la Corte di legittimità che l'iter motivazionale operato dal giudice distrettuale sia corretto sotto il profilo logico giuridico e del tutto in sintonia con l'approdo giurisprudenziale di legittimità in materia di immediata declaratoria del proscioglimento per prescrizione, in quanto coerente attuazione dell'onere da parte del giudice di dichiarare una siffatta sopravvenienza in assenza di priorità, di liquida declinazione, derivanti dalla ricorrenza di obblighi assolutori ai sensi dell'art.129 I e II comma cod.proc.pen..
4.1 In ordine a tale capo della sentenza, che cristallizza il condensato della nota pronuncia Tettamanti (Sez.U, 28.5.2009 n.25490, Rv.244247), i tre motivi di ricorso proposti dalla difesa degli imputati (motivi di ricorso 3-4-5) non colgono nel segno. Con il terzo motivo di ricorso si contesta infatti lo statuto probatorio utilizzato dal giudice di appello sul presupposto che, correttamente valutate le prove acquisite anche a seguito della rinnovazione istruttoria in appello, la pronuncia assolutoria sarebbe dovuta intervenire sulla base dell'art.530 cod.proc.pen., formula sistematicamente prevalente rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato. A tale proposito il ricorso si è posto a rivalutare criticamente le considerazioni espresse dal giudice di secondo grado sulla salubrità dell'ambiente di lavoro, sulla professionalità delle patologie esaminate (tumore polmonare e vescicale), sulla effettiva esposizione dei lavoratori a elementi cancerogenici anche in termini quantitativamente significativi e quindi efficienti a determinare la patologia tumorale e a sottolineare l'assenza di una legge scientifica di copertura a fondamento delle induzioni causalistiche, operando distinzioni tra gli approdi di aumento del rischio e di efficienza fondata su una elevata probabilità logica.
5. Orbene le stesse conclusioni del su riassunto articolato, volte all'annullamento del punto 16 della sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado per un esame nel merito delle doglianze di cui all'atto di appello, e pertanto un riesame nel merito delle doglianze avanzate avverso la sentenza di primo grado, si pongono in insanabile contrasto con l'approdo giurisprudenziale in materia di immediata declaratoria di cause di proscioglimento. Infatti a seguito di un intenso dibattito giurisprudenziale, con arresti anche di segno opposto, è stato finalmente affermato che per pervenirsi ad una pronuncia assolutoria nel merito pur in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice deve procedere a una mera constatazione, in assenza di alcun apprezzamento fra contrapposte fonte probatorie, della irrilevanza penale del fatto per insussistenza o per non averlo l'imputato commesso; irrilevanza penale che deve emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile (sez.U, 28.5.2009, Tettamanti Rv.244374). Siffatta valutazione deve peraltro arrestarsi ad un accertamento meramente ricognitivo della insussistenza penale del fatto, senza che al giudice di appello sia consentito di compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze emergenti icto oculi dagli atti (sez.VI, 22.3.2018, Princi, Rv.273679) dovendosi semmai rilevare, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza (sez.VI, 22.1.2014, Culicchia, Rv.259445; sez.I, 24.9.2013, Giuffrida, Rv.258441; sez.IV, 7.5.2013, Rizzo e altro, Rv.256202).
5.1 Ma se le stesse conclusioni del ricorrente pretendono un accertamento di merito ulteriore che la giurisprudenza riportata esclude in presenza di una causa di estinzione del reato, a meno che il giudice non debba pronunciarsi sulla impugnazione dell'accusa o in relazione alle statuizioni civili, nondimeno la motivazione della sentenza impugnata affronta tutti i temi, di carattere generale, indicati nel terzo motivo di ricorso (esposizione alle noxae che si ritengono patogene, rilevanza quantitativa e carattere professionale di tale esposizione, idoneità cancerogena delle noxae in relazione al ciclo produttivo e all'evoluzione dei materiali), compiendo apprezzamenti in fatto in tutto riferibili alle ipotesi di reato in precedenza valutate dal giudice di primo grado e arrestando la verifica della causalità soggettiva, nei termini imposti dal decorso della malattia e dell'esplorazioni di profili causali concorrenti e alternativi, proprio in ragione della sopravvenienza della causa di non punibilità.
6. Invero, nel pronunciare sentenza di proscioglimento per l'intervento della causa estintiva il giudice distrettuale precisava che, pure accertate per tutte le diverse ipotesi di reato problematiche del tutto assimilabili a quelle dei sei reati sopra evidenziati, quanto a diagnosi, intensità e durata delle esposizioni, prova dei nesso causale, imputazione soggettiva e colpa, sarebbe stato necessario esperire... gli approfondimenti istruttori cui è stato dato corso in questo grado per la disamina approfondita dei casi non prescritti. Peraltro tali accertamenti sono stati riconosciuti preclusi per il pronosticato effetto estintivo per prescrizione determinato dal riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e dal fatto che le pure diffuse articolazioni difensive non erano in grado di smontare, senza necessità di ulteriore apprezzamento e ponderazione, il costrutto motivazionale della sentenza impugnata.
6.1 Il ragionamento seguito dalla corte distrettuale non si discosta dalla giurisprudenza sopra riportata e soprattutto è coerente con il costante orientamento del giudice di legittimità che assume la prevalenza della pronuncia assolutoria, sebbene con formula dubitativa o di prova contraddittoria rispetto ad un proscioglimento per estinzione del reato, peraltro soltanto allorquando il giudice sia tenuto alla valutazione del compendio probatorio a fini civilistici o per riconoscere la infondatezza dell'impugnazione del pubblico ministero, ovvero a pronunciarsi su un capo accessorio della condanna (in relazione alla misura di sicurezza della confisca sez.III, 12.1.2010, Campolongo, Rv.246187; sez.VI, 20.3.2013, Galati e altri, Rv.255666; sez.VI, 6.1.2010, Damiani e altro, Rv.246138).
7. Infondato pertanto è anche il quarto motivo di ricorso il quale assume il primato della pronuncia assolutoria anche se dubitativa rispetto alla declaratoria della causa di estinzione, omettendo di considerare che, una volta consolidato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata circostanza aggravante, al giudice di appello non sarebbe stato possibile formulare de plano un giudizio assolutorio di liquida declinazione ma, come per i capi non prescritti, il giudizio di fondatezza o meno delle doglianze difensive non avrebbe potuto prescindere dalla rinnovazione parziale dell'Istruttoria dibattimentale e cioè quantomeno dell'esame in contraddittorio dei consulenti dell'accusa e della difesa per il riesame di tutte le problematiche inerenti al devolutum alla luce della evoluzione del sapere scientifico intervenuta dopo la sentenza di primo grado come perspicuamente affermato in sentenza.
8. La circostanza poi che a seguito della rinnovazione istruttoria operata dai giudici di appello esclusivamente con riferimento alle sei fattispecie per cui non si poneva la barriera della prescrizione, l'esito processuale non sia risultato uniforme, ma condizionato dalla storia professionale e dalle individuali dipendenze di ciascun lavoratore, nonché dalla diagnosi e dalla evidenza patologica del male, rende palese che nessuna assimilazione era consentita al giudicante ai fini del raggiungimento di una evidenza assolutoria, tenuto conto del rilevante coefficiente di personalizzazione della valutazione operata a seguito della integrazione istruttoria, e della necessità di una esplorazione sul singolo caso clinico, corredato dall'analisi della vita ante atta del lavoratore.
8.1 Né vale sul punto replicare che la valutazione operata dal giudice distrettuale, il quale ha delibato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti riconosciute, ha comportato un esame sul merito dei motivi di impugnazione della difesa degli imputati tale da richiedere, alla luce della giurisprudenza richiamata, uno sforzo valutativo ulteriore in ordine alla prova della evidenza della innocenza, atteso che tutti gli indici cui ha attinto il giudicante a sostegno del proprio convincimento sul giudizio di bilanciamento tra circostanze risultano avulsi dal tema della causalità individuale e dalla esigenza di un approfondimento istruttorio richiesto per i reati non prescritti.
8.2 Invero a tale fino la Corte di Appello di Torino si è limitata a valorizzare la indubbia valenza di circostanze soggettive, di cui all'art.70 comma I n.2 cod.pen. in quanto inerenti la persona del colpevole (quali l'età assai avanzata degli imputati, gli ottimi precedenti e il consolidato e prestigioso inserimento sociale, la notevole risalenza dell'epoca in cui essi hanno svolto incarichi apicali in Pirelli (anni 60-80), l'avvenuta composizione di tutto il contenzioso risarcitorio con le vittime del reato. Nessuno sforzo istruttorio supplementare ha necessitato l'acquisizione di tali dati, risultanti per tabulas dagli atti del processo e sottoposti a un mero vaglio ricognitivo, in termini del tutto coerenti con le S.U. (Tettamanti) e con la giurisprudenza di legittimità che ne è seguita. 
8.3 Invero la corte di appello si è limitata a selezionare dagli atti processuali alcuni indici soggettivi del profilo di ciascun imputato, di immediata acquisizione, utilizzando l'ulteriore dato dell'avere gli imputati contribuito a migliorare le condizioni ambientali dello stabilimento; il giudizio espresso nel senso della prevalenza delle circostanze attenuanti non costituisce pertanto l'approdo di un nuovo apprezzamento sull'intero compendio probatorio, che avrebbe pertanto giustificato una nuova pronuncia anche in punto di responsabilità, ma la mera rinnovazione, ammissibile anche ufficiosamente ai sensi dell'art.597 V comma cod.proc.pen., del giudizio di comparazione tra circostanze ai sensi dell'art.69 cod.proc.pen. quale espressione di una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito (sez.VI, 25.11.2009, Alesci e altri, Rv.246134; sez.V, 26.9.2013, Sulo e altro, Rv.258874) e che il giudice di appello ha esercitato sulla base di un compendio probatorio ormai cristallizzato al momento del sovvenire della causa di estinzione del reato.
9. Del tutto destituita di fondamento risulta altresì l'argomentazione difensiva in base alla quale gli imputati sarebbe titolari di un interesse attuale e concreto a ricorrere avverso la sentenza del giudice di appello la quale, in riforma della pronuncia di condanna in primo grado abbia pronunciato il proscioglimento degli imputati in ragione della sopravvenuta causa di estinzione del reato ovvero, nei confronti si soli alcuni di essi, abbia pronunciato sentenza di assoluzione con formula dubitativa. Invero la deduzione si pone in contrasto con la giurisprudenza del S.C. che ha affermato che l'annullamento con inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito risulta incompatibile, per ragioni di economia processuale, con l'obbligo della immediata declaratoria del proscioglimento stabilito dall'art.129 cod.proc.pen. (sez.IV, 18.9.2008, PG in proc.Merli, Rv.241474) e dall'altra ha escluso l'interesse alla impugnazione di sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art.530 comma secondo cod.proc.pen., in relazione alla mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova, laddove tale esito non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, né segnala residue perplessità sulla innocenza dell'imputato, né da essa derivano incidenze pregiudizievoli per l'imputato (sez.III, 7.3.2014, U., Rv.260082; sez.VI, 11.10.2018, Buffardeci, Rv.274433). Né nel caso in esame ricorrono nella sentenza impugnata deficit motivazionali di tale patente rilievo in punto di affermazione di responsabilità degli imputati da giustificare una pronuncia assolutoria di pronta soluzione ovvero profili di contraddittorietà evidente per avere fatto prevalere la causa estintiva pure dando atto della sussistenza dei presupposti dell'assoluzione. Al contrario il giudice di appello ha del tutto correttamente argomentato sulle ragioni che hanno escluso una pronuncia assolutoria a fronte della sopravvenienza della causa di estinzione e, in relazione alle ipotesi di tumore polmonare e vescicale ha fornito adeguato riscontro motivazionale, in relazione alla posizione di taluni imputati, alla pronuncia assolutoria, sia pure dubitativa. Sotto questo profilo risulta pertanto inammissibile anche la richiesta di un intervento del giudice di legittimità sul punto ai sensi dell'art.620 lett.l. cod.proc.pen. Anche il quarto motivo di ricorso deve essere disatteso.
10. Considerazioni del tutto analoghe vanno svolte in relazione al quinto motivo di ricorso ove la difesa degli imputati, sul presupposto della intervenuta pronuncia assolutoria dell'imputato C.P. dai reati ascritti per l'assenza, ovvero per il limitato arco temporale, di sovrapposizione del ruolo di garanzia assunto rispetto alla esposizione dei lavoratori, ha invocato analogo esito, in luogo di declaratoria del proscioglimento per estinzione per reato, nei confronti degli imputati F.G., M.L., F.G.O e M.C.A. deducendo la illogicità della valutazione operata dal giudice di appello. Risulta invero adeguatamente argomentata la non assimilabilità delle posizioni sopra indicate a quella dell'imputato C.P., il quale o non aveva assunto veste di garanzia in coincidenza del servizio prestato dai lavoratori, successivamente colpiti dalla patologia, ovvero presentava coincidenze lavorative limitatissime, laddove gli altri prevenuti risultavano investiti di funzioni apicali per archi temporali di sovrapposizione non indifferenti (F.G.), o superiori all'anno (M.L., F.G. e M.C.A.).
11. Esaminate le censure che avrebbero imposto, se accolte, una pronuncia assolutoria nel merito degli imputati ricorrenti ai sensi dell'art.620 cod.proc.pen. in luogo della declaratoria della intervenuta causa di estinzione del reato, ovvero l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla verifica della ricorrenza dei presupposti di una pronuncia assolutoria nel merito per tutti o taluni dei ricorrenti, l'esame delle ulteriori censure, che attengono a violazioni di legge e vizi motivazionali concernenti la causalità e la prevedibilità dell'evento risultano precluse in ragione della sopravvenuta morte degli imputati I.L. e T.M.A. e dell'intervenuto compimento del termine prescrizionale del reato anche con riferimento alle due ipotesi di reato per le quali è intervenuta pronuncia di condanna.
12. Invero in relazione a decessi per mesotelioma pleurico dei lavoratori presso lo stabilimento Pirelli SVE, S. C. (morta in data 5 Ottobre 2007) e L. F. (morto in data 20.12.2007) è stata riconosciuta la responsabilità penale degli imputati T.M.A., P.L., G.L. e I.L. che hanno assunto ruoli apicali in Pirelli in coincidenza del periodo di esposizione dei lavoratori all'amianto (periodo ritenuto significativo in sentenza fino al 1984 per L. e fino al 1988 per la S.).
12.1 La giurisprudenza che è stata richiamata nei precedenti paragrafi consente di escludere la possibilità di pervenire ad una pronuncia assolutoria nel merito, proprio in ragione di tutti gli argomenti tecnici, storici, logico giuridici utilizzati dal giudice distrettuale a sostegno della propria decisione, sia per fondare il giudizio causale sulla derivazione dei decessi dal prolungato contatto dei lavoratori con il fattore cancerogenico, sia in relazione al giudizio di prevedibilità e di evitabilità degli eventi, a fronte della inosservanza di specifiche e generali regole cautelari da parte dei soggetti investiti di poteri decisionali e pertanto titolari della gestione della prevenzione del rischio di malattie professionali. Argomenti questi, posti a fondamento di una pronuncia di responsabilità penale degli imputati, che rendono inattuale, pure a fronte dell'articolato numero di censure contenute nei motivi di ricorso per cassazione, e a fronte di una doppia conforme di condanna, il mero rilievo ricognitivo di una evidenza assolutoria ai sensi dell'art.129 II comma cod.proc.pen.
13. La questione della applicabilità nella specie di un regime prescrizionale che determini la estinzione dei reati per cui è stata pronunciata condanna nel presente procedimento ha come indispensabile presupposto la recente decisione delle Sezioni Unite (19.7.2018, Pittalà, Rv.273934 annotata) la quale ha stabilito che nei reati di evento quando quest'ultimo intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta (principio stabilito con riferimento al trattamento sanzionatorio introdotto dalla norma incriminatrice sull'omicidio stradale entrata in vigore in epoca a cavallo tra la condotta delittuosa e l'evento morte). Orbene, accade che le lesioni personali e l'omicidio colposo determinati dall'esposizione professionale ad agente nocivo siano caratterizzati da un ampio iato temporale tra tempo di cessazione della condotta ed evento.
14. La rilevanza di tale decisione attiene innanzi tutto al versante del trattamento sanzionatorio previsto dall'art.589 cod.pen. in quanto al regime vigente all'epoca della cessazione della condotta eziologicamente rilevante (coincidente con l'epoca di cessazione della esposizione all'amianto dei lavoratori poi deceduti o tuttalpiù con l'epoca in cui era cessato il rapporto di lavoro) risalente ai primi anni '90, si era avvicendata una disciplina di minore favore per i condannati che aveva abbracciato anche il momento del verificarsi degli eventi letali (Ottobre e Dicembre 2007). 
14.1 Prima dell'anno 2006 la formulazione dell'art. 589 cod. pen. constava di tre commi. Nel primo era descritta l'ipotesi 'base', caratterizzata da una condotta causativa la morte di una persona; la pena prevista era quella della reclusione da sei mesi a cinque anni. Il secondo comma prevedeva un inasprimento del trattamento sanzionatorio, limitato al minimo edittale (la pena, infatti, si elevava al minimo di un anno di reclusione, fermo il massimo di cinque anni) se il fatto era commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (questa previsione risale alla legge 296/1966). Il terzo comma considerava l'ipotesi della morte di più persone e quella delle morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, definendo la pena per il concorso formale di reati che così veniva a profilarsi.
14.2 Con l'art. 2 della legge 21.2.2006, n. 102 il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell'art. 589 cod. pen., elevando la pena minima prevista per il caso che il fatto fosse commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; tale pena venne fissata in due anni di reclusione, ancora fermo il massimo di cinque anni di reclusione. Con l'art. 1 d.l. n. 23.5.2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, è stata elevata la pena massima prevista dal secondo comma dell'art. 589 cod. pen., fissandola in sette anni di reclusione. Inoltre venne introdotto un ulteriore comma dopo il secondo, con il quale si articolò l'aggravante incentrata sulla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, prevedendo la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da particolari soggetti. Il menzionato d.l. n. 92/2008 stabilì che la pena prevista dal terzo comma dell'art. 589 cod. pen. (quello originario, disciplinante il concorso formale di morti e di lesioni) divenisse, nella sua espressione massima, di quindici anni di reclusione. In sede di conversione si introdusse all'art. I del d.l. un comma c-bis), con il quale si ripristinò la correttezza dei rinvìi previsti dall'art. 157 cod. pen., nel frattempo modificato dalla legge n. 251/2005, e che presentava il seguente tenore: "all'articolo 157 sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma". Per effetto della successione degli interventi sin qui rammentati a seguito del vigore del d.l. 92/2008 l'art. 589 cod. pen. constava di quattro commi (ulteriori modifiche sono state introdotte dalla legge 8.3.2017, n. 24, ma qui non rilevano).
15. Ciò significa che le condotte che vengono in considerazione nel processo sono anteriori ai mutamenti normativi del 2006 e del 2008 e che al momento della cessazione delle condotte illecite il trattamento sanzionatorio per ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla inosservanza della disciplina prevenzionistica era compreso tra uno e cinque anni di reclusione, a fronte di quello compreso tra due e cinque anni di reclusione riconducibile alla data degli eventi. Sicché, da un canto si deve registrare la ricorrenza di un fenomeno successorio (che sarebbe negato qualora si facesse riferimento esclusivamente al momento di consumazione del reato, e quindi all'evento); dall'altro, in applicazione del principio della lex mitior le pene degli imputati devono essere determinate alla luce della cornice edittale vigente al momento della cessazione della condotta.
15.1 La declinazione di tale primo corollario non risulta in grado di apportare sostanziali effetti sulla decisione assunta dal giudice di appello il quale avendo riconosciuto per tutti gli imputati la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante della inosservanza della disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato in grado di muoversi all'interno di un arco edittale che comunque consentiva di applicare una pena inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie base che, tanto al tempo della condotta che al momento del perfezionamento del reato, risultava pari a mesi sei di reclusione.
16. Ritiene peraltro questa corte che un ulteriore corollario del percorso motivazionale della sentenza PITTALA' a sezioni unite, sebbene non espressamente declinato in quanto non compreso nell'oggetto del devolutum nella ordinanza di rimessione, sia la verifica della possibilità di estendere la regola enunciata in sentenza anche al regime della prescrizione, tenuto conto delle modifiche ad esso apportate dall'art.6 L. 5.12.2005 n.251 e in particolare se le disposizioni anteriormente vigenti fossero di maggiore favore per gli odierni ricorrenti con riferimento al tempo necessario a prescrivere il reato di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art.589 I e II comma cod.pen.
16.1 All'uopo tale verifica, che ci si accinge a compiere, non può prescindere dalle ragioni poste a fondamento della decisione delle sezioni unite sulla individuazione del tempus commissi delieti al fine di enucleare la disciplina normativa applicabile nelle ipotesi in cui la norma penale meno favorevole intervenga nello iato temporale che separa la cessazione della condotta antidoverosa e l'evento lesivo, così da leggerle in combinazione e coordinarle con l'istituto e le finalità della prescrizione.
17. In primo luogo va subito evidenziato come i principi desumibili dall'art.25 II comma Costituzione e dall'art.2 commi II e IV cod.pen. costituiscano una solida difesa per il reo nell'ipotesi inversa a quella che qui viene in considerazione e cioè qualora la norma abrogatrice della fattispecie penale, ovvero quella integrativa- modificativa di maggiore favore, sopravvengano alla commissione del fatto. In tali ipotesi infatti la norma di maggiore favore diviene immediatamente applicabile al reo, sebbene già condannato e, in caso di abrogazione del reato, cessano gli effetti penali della condanna.
18. Quanto al caso in esame, esclusa ogni presunzione interpretativa di sovrapponibilità tra commissione e consumazione del reato, le Sezioni Unite hanno motivatamente diradato le obiezioni sul fatto che la lettera dell'art.2 comma IV cod.pen. imponga una interpretazione vincolata della disposizione legandola al momento perfezionativo del reato e, richiamando sul punto una serie di istituti (art.6 cod.pen. in relazione al luogo commissi delicti, la sospensione condizionale della pena, la recidiva e il perdono giudiziale) ha concluso che non è possibile ricavare una unitaria definizione del tempus commissi delicti, quantomeno ai fini della successione delle norme penali, risultando pertanto compreso nello spettro dell'interprete il compito di accertare, proprio in relazione al dettato dell'art.II comma IV cod.pen., il significato da attribuirsi ad una disposizione dal carattere polisenso quale "tempo in cui fu commesso il reato".
19. Le sezioni unite richiamano, a sostegno dell'approdo indicato e proposto dal giudice remittente (sez.IV, ordinanza 5.4.2018) argomenti che traggono origine da una interpretazione sistematica e dai principi costituzionali che governano la successione delle leggi penali. In particolare massimo rilievo viene attribuito al principio di "irretroattività della norma più sfavorevole" che preserva una istanza di garanzia della persona contro i possibili arbitri del legislatore ed è assicurata dall'art.25 Costituzione, in quanto riconosce all'individuo la preventiva valutabilità delle conseguenze della propria condotta, funzionale ad assicurare la libera autodeterminazione della persona.
19.1 Affermano le Sezioni Unite che nelle ipotesi nei reati a distanza in cui l'evento segue a notevole distanza temporale l'esaurimento della condotta illecita, interamente realizzata nella vigenza della disposizione penale più favorevole, la applicazione della sopravvenuta norma più sfavorevole è tale da realizzare un vulnus al sistema delle garanzie riconducibili all'art.25 Cost., in quanto assimilabile al fenomeno della retroattività di norma più sfavorevole in quanto determina nel consociato un effetto sorpresa e la impossibilità di calcolare compiutamente, al momento del suo agire, gli esiti penali della sua condotta. Va poi evidenziato che se si accedesse a tale impostazione l'applicazione della disciplina sopravvenuta, meno favorevole, potrebbe dipendere da vicende del tutto estranee al controllo e al volere dell'autore della condotta come nelle ipotesi in esame di evoluzione progressiva di una malattia professionale, conseguenza della omessa predisposizione di adeguati sistemi di prevenzione, che conduca all'evento infausto dopo un arco temporale lunghissimo, incerto e imprevedibile.
19.2 Le Sezioni Unite hanno altresì richiamato i principi costituzionali della funzione di prevenzione della sanzione penale, rilevando come alla possibilità di riconoscere la norma penale deve essere altresì attribuito il ruolo nella "determinazione dei requisiti soggettivi di imputazione costituzionalmente richiesti", come "presupposto della rimproverabilità del fatto, inteso quest'ultimo come comprensivo anche degli elementi subiettivi attinenti al fatto di reato", di talché con specifico riferimento al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, si è osservato che "avuto riguardo anche al fondamentale principio di colpevolezza e alla funzione preventiva della pena, desumibile dall'art.27 Cost., ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente alla legge penale, conoscendo in anticipo ... quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione" (Corte Costituzionale n.364/1988).
19.3 Peraltro come acutamente è stato osservato anche nella ordinanza di rimessione della questione alla sezione unite la garanzia costituzionale è un riflesso della necessaria conoscibilità ex ante delle prescrizioni penali, che non può non estendersi anche alla "prevedibilità delle conseguenze sanzionatone della violazione del precetto". Sotto questo profilo il principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. si salda con il principio di colpevolezza ex art. 27 co. 1 Cost.. In terzo luogo, al principio di adesione dell'ordinamento ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117, comma 1, Cost.), con particolare riguardo ai principi, enunciati dall'art. 7 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, di "accessibilità" della norma penale per il destinatario (sia sotto il profilo del precetto, sia sotto il profilo della sanzione) e di "prevedibilità" delle conseguenze della sua condotta in caso di trasgressione di precetti penali (sez.IV, 5.4.2018 ordinanza rimessione alle sezioni unite pag.13; S.U. 19.7.2018 P. n.40896, pag.21 ss. in motivazione).
20. Orbene le ragioni di interpretazione sistematica e di consonanza con i principi costituzionali richiamati a conforto della conclusione assunta dalle sezioni unite nella sentenza Pittalà appaiono invero applicabili anche alla normativa penale che disciplina il tempo necessario a prescrivere. Se infatti il cittadino al momento della condotta deve avere la concreta conoscibilità del sistema ordinamentale, precettivo e sanzionatorio che consegue all'inosservanza della norma penale, in una prospettiva anche della funzione preventiva della pena, appare del tutto coerente con il sistema delineato dalle sezioni unite riconoscere preminente rilievo alla garanzia fornita al consociato di mettere in preventivo i costi e l'afflittività dell'illecito ricomprendendo in essa la previsione del tempo necessario a estinguere il reato in ragione dell'omesso o intempestivo esercizio dell'azione penale. 
21. Invero a sostegno della rilevanza sostanziale dell'istituto della prescrizione e della riconducibilità delle disposizioni sulla individuazione del termine necessario a prescrivere al principio di legalità, nelle sue varie declinazioni di tassatività e di non ultrattività della norma penale e di divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole trovano fondamentali agganci nella giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite e del giudice delle leggi.
21.1 In tale senso chiaro il riferimento operato da S.U., 22.2.2007 n.21833 quando afferma che l'istituto della prescrizione trova il suo fondamento razionale nell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno o notevolmente attenuare l'allarme della coscienza comune e con esso ogni istanza di prevenzione generale e speciale. In questa ottica la prolungata inerzia dei pubblici poteri rende manifesta la volontà dello Stato di non avere più interesse a perseguire penalmente un determinato fatto - reato, con la inevitabile conseguenza della estinzione del reato sancita dall'articolo 157 c.p. (sul punto anche S.U. 11.7.2001 n.33543 Brembati in motivazione). D'altro lato per le S.U. le norme sulla prescrizione dei reati costituiscono l'espediente di carattere formale escogitato dal nostro legislatore per realizzare quella finalità, di carattere sostanziale, costituita dalla durata ragionevole del processo penale, che è tutelata dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo nonché oggi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 14 Marzo 2001 n.89 anche dall'art.111 Cosi, e che è da tali norme riconosciuta all'imputato quale suo diritto soggettivo perfetto.
21.2 Se infatti si riconosce che il processo penale possa incardinarsi e proseguire senza il vincolo e il pungolo della prescrizione da un lato si esclude la immediata e preventiva tutela sostanziale del principio costituzionale di cui all'art.111, II comma Costituzione e dall'altra si consente l'inizio dell'azione penale per notizie di reato talmente risalenti o remote da privare di qualsiasi interesse la prosecuzione del crimine in una prospettiva di prevenzione generale e speciale.
21.3 La stessa pronuncia a sezioni unite ha inoltre evidenziato come il legislatore del 1930 introdusse una altra novità rilevante; mentre, infatti, il codice precedente prevedeva che l'inutile decorso del tempo comportasse la prescrizione dell'azione penale, quello attualmente vigente prevede all'articolo 157 c.p. la estinzione del reato. Assume la Corte che è del tutto evidente allora il passaggio da un istituto di diritto processuale ad uno di diritto sostanziale. Del resto anche gli autori che sostenevano la natura processuale dell'istituto della prescrizione attribuivano, poi, rilievo sostanzialistico al suo effetto estintivo, con la conseguenza che in tale argomento prevale(va) sempre ciò che più torna(va) in favore dell'accusato.
La valenza sostanziale attribuita dal legislatore all'istituto della prescrizione ha fatto, quindi, ritenere applicabile in tale materia proprio l'articolo 2 comma IV c.p. con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione disciplinati dall'art.160 cod.pen. di cui è stato riconosciuto il carattere di norma penale sostanziale (e non processuale) soggetta, per quanto riguarda l'ambito temporale della sua applicazione, al regime dettato dall'art. 2 comma quarto cod. pen. (vedi Cass. Pen., Sez. II, 26 novembre 1992, Barbagallo, rv. 193159) come strumento di governo del fenomeno successorio della legge penale, richiamato dalla pronuncia Pittalà la quale ha ancorato il tempus commissi delieti al momento della condotta In ipotesi di sopravvenuta modifica peggiorativa della legge penale antecedente alla consumazione del reato.
22. Argomenti ancora di maggiore conforto alla riconducibilità del regime del tempo necessario a prescrivere alla disciplina del fenomeno successorio della legge penale, assistito da tutte le garanzie concernenti l'obbligo di preventiva conoscibilità delle conseguenze negative in termini di maggiore afflittiva connesse alla commissione del reato sono posti a fondamento del pronunciamento della Corte Costituzionale (Ordinanza 26.1.2017 n.24) sui criteri interpretativi della normativa sovranazionale e della legislazione nazionale operati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco. Con questa decisione la Corte di giustizia ha affermato che l'art. 325 del TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in materia di violazioni fiscali. Il giudice costituzionale ha infatti premesso che la sentenza resa in causa Taricco interferisce con il regime legale della prescrizione dei reati, che il giudice sarebbe tenuto a non applicare nei casi indicati in quella decisione. Nell'ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost., come questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (da ultimo sentenza n. 143 del 2014). È perciò necessario che esso sia analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione dei fatto. Si tratta infatti di un istituto che incide sulla punibilità della persona e la legge, di conseguenza, lo disciplina in ragione di una valutazione che viene compiuta con riferimento al grado di allarme sociale indotto da un certo reato e all'idea che, trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di punizione e maturi un diritto all'oblio in capo all'autore di esso (sentenza n. 23 del 2013). 
22.1 Nel rimarcare pertanto il carattere sostanziale della disciplina sulla prescrizione nel territorio nazionale, a fronte del mero rilievo processuale dalla stessa rivestita in altri ambiti della comunità europea, il giudice costituzionale si è interrogato, girando poi il quesito alla Corte di Giustizia Europea, sulla rispondenza della interpretazione alle norme del trattato istitutivo fosse rispettosa dei valori fondanti l'ordinamento costituzionale nazionale come riconosciuto dalla comunità sovranazionale con particolare riferimento al principio di legalità penale che abbraccia anche il regime legale della prescrizione, con riferimento al requisito della determinatezza "che per la Costituzione deve caratterizzare le norme di diritto penale sostanziale".
22.2 Ragiona il giudice costituzionale che la chiara, precisa e stringente formulazione della normativa sulla prescrizione è infatti essenziale e indefettibile valore della norma penale sostanziale. Il giudice costituzionale rileva che si tratta di stabilire se la persona potesse ragionevolmente prevedere, in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, che il diritto dell'Unione, e in particolare l'art. 325 del TFUE, avrebbe imposto al giudice di non applicare gli arti. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. in presenza delle condizioni enunciate dalla Corte di giustizia in causa Taricco. È questo un principio irrinunciabile del diritto penale costituzionale. Occorre infatti che la disposizione scritta con cui si decide quali fatti punire, con quale pena, e, nel caso qui a giudizio, entro quale limite temporale, permetta «una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» (sentenza n. 5 del 2004)....In particolare il tempo necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell'applicazione, da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate e che non abbiano portata retroattiva.
22.3 Orbene sulla base di tali premesse giuridiche basate sui valori fondanti l'ordinamento giuridico nazionale il giudice di legittimità la Corte di Lussemburgo, pure nel ribadire la interpretazione fornita dalla prima sentenza Taricco in ordine al primato della disciplina sovranazionale, ha limitato gli effetti di una siffatta interpretazione ai fatti reato commessi successivamente a detta sentenza. All'esito di un articolato percorso argomentativo, dunque, la Corte di giustizia (con sentenza del 5.12.2017), pur confermando la propria interpretazione dell'art. 325 TFUE recepita nella prima sentenza Taricco, ha precisato che quanto in essa affermato non si applica ai reati commessi anteriormente alla sua emanazione. 'E stato pertanto affermato dal giudice di legittimità nei giudizi rescindenti successivi al dialogo tra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia Europea che, in nome del principio di irretroattività, la prima sentenza Taricco non spiega più efficacia rispetto a tutti i reati commessi entro la data del 8 ottobre 2015, riguardo ai quali non può più essere prospettata la disapplicazione della disciplina nazionale in materia di prescrizione: disciplina che deve pertanto essere applicata a detti reati pur se in contrasto con il diritto europeo. Più specificamente la Corte di Lussemburgo riconosce (§58) che «i requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività inerenti al principio di legalità dei reati e delle pene si applicano, nell'ordinamento giuridico italiano, anche al regime di prescrizione relativo ai reati in materia di IVA»; e, in forza di tali principi, afferma (§60) che i suddetti requisiti «ostano a che, in procedimenti relativi a persone accusate di aver commesso reati in materia di IVA prima della pronuncia della sentenza Taricco, il giudice nazionale disapplichi le disposizioni del codice penale in questione. Infatti, ¡a Corte ha già sottolineato, al punto 53 di tale sentenza, che a dette persone potrebbero, a causa della disapplicazione di queste disposizioni, essere inflitte sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero sfuggite se le suddette disposizioni fossero state applicate (sez.IV, 20.3.2008, P.L.cchini, Rv.272649), di talché l'applicazione del canone della sentenza Taricco ai fatti reato commessi anteriormente alla sua pronuncia determinerebbe un vulnus del principio di irretroattività della legge penale sostanziale sulla prescrizione come reinterpretata, sulla base dei principi fondanti l'ordine costituzionale nazionale, recepiti dalla Corte di Giustizia Europea (sez.II, 7.2.2018, Schiavo e altri, Rv.272350).
23. Va inoltre evidenziato come anche in relazione a differenti ambiti interpretativi in cui viene in rilievo il carattere sostanziale dell'istituto della prescrizione, ai fini per esempio di stabilire il regime complessivamente di maggiore favore per il reo, la valutazione del giudice di legittimità ha coinvolto l'esame dei principi che disciplinano il meccanismo della successione delle leggi nel tempo anche con riferimento alla sussistenza della causa estintiva (ex multis Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016 - dep. 2017, A, Rv. 268805; Sez. 6, n. 31877 del 16/05/2017, B, Rv. 270629; Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446). Con particolare riferimento al delitto di omicidio aggravato commesso in epoca antecedente alla riforma dell'art.157 cod.pen., introdotta con legge 251 del 2005, il giudice di legittimità ha riconosciuto che pur se astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo, può essere estinto per prescrizione in conseguenza della specifica e concreta configurazione che al fatto è data all'esito del giudizio, e precisamente in caso di concessione di attenuanti prevalenti o equivalenti alle aggravanti, dovendo trovare applicazione la più favorevole disciplina vigente al tempo del commesso delitto, la quale attribuiva rilevanza anche alla esistenza di elementi circostanziali di segno favorevole per l'imputato in ragione della natura sostanziale della prescrizione (sez.I, 22.5.2014, Abbinante e altri, Rv.260536). 
24. Se dall'analisi della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità sopra richiamata appare evidente che la questione dell'applicazione di un determinato regime prescrizionale piuttosto che di un altro è stato affrontato, al pari delle modifiche relative alle norme penali incriminatrici, in termini di successione della legge nel tempo e che all'istituto del tempo necessario a prescrivere collegate tutte le garanzie sottese all'affermazione del primato del principio di legalità e delle sue declinazioni (tassatività, non ultrattività della norma penale, divieto di retroattività della norma penale peggiorativa così come interpretata anche in ambito comunitario), risulta evidente che i principi della pronuncia Pittalà non possono che estendersi anche alle disposizioni contenute nell'art.157 cod.pen..
25. Una conferma di sistema a tale enunciato si ravvisa nella disciplina normativa istitutiva del nuovo sistema di computo del termine prescrizionale (L.5.12.2005 n.251) in vigore dal 1 Dicembre 2006 la quale nell'articolato destinato a fungere da norma di coordinamento intertemporale (art.10 II e III comma L.cit.) stabilsce che ferme restando le disposizioni dell'art. 2 del cod.pen., quanto alle altre norme della presente legge, te disposizioni dell'art.6 (che contiene la nuova disciplina sul termine necessario a prescrivere) non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti, manifestando chiaramente la natura sostanziale della disciplina del termine necessario a prescrivere e al divieto di retroattività, in ossequio all'art.25 II comma Cost. e 2 comma IV cod.pen., della disciplina sopravvenuta qualora contenga disposizioni peggiorative rispetto alla disciplina previgente.
26. Va poi evidenziato sotto il profilo dell'uniformità e della coerenza logica dell'ordinamento, che i principi stabiliti dall'art. 2 cod.pen. rispondono a logiche e a finalità diverse rispetto ad altri istituti che chiamano in causa la commissione del reato: ad esempio, non possono evocarsi ai fini che qui interessano le previsioni in tema di decorrenza del termine di prescrizione (art. 158 cod.pen.), atteso che esse non coinvolgono la prevedibilità delle conseguenze penali della condotta, ma si riferiscono esclusivamente al profilo oggettivo del dies a quo del computo del termine prescrizionale come individuato dal precedente art.157 cod.pen., dies a quo che necessariamente, in presenza di delitto colposo di evento a condotta libera, coincide non già con il giorno del compimento ovvero dalla cessazione della condotta criminosa (atteso che a tali scansioni il reato non risulta ancora perfezionato) ma con quello in cui si verifica l'evento e pertanto con il momento in cui il reato si consuma.
27. Dovendo infine trarre le conclusioni del ragionamento stimolato dai principi enunciati a S.U. dalla sentenza Pittalà, deve riconoscersi che la disciplina del termine necessario a prescrivere di cui all'art.157 cod.pen. sia compresa nello spettro applicativo di tale pronuncia, secondo la quale nel caso in cui l'evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta.
27.1 Deve pertanto essere conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: "a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole concernente la disciplina della prescrizione e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la disciplina sulla prescrizione vigente al momento della cessazione della condotta (nella specie trattasi di omicidio colposo plurimo, con inosservanza della normativa antinfortunistica in materia di amianto, cui è conseguito il decesso di lavoratori nella vigente della attuale normativa sulla prescrizione (art. 157 cod.pen. come sostituito dalla L. 5.12.2005 n.251)"
28 Applicato pertanto tale enunciato al procedimento in esame ed accertato che tutte le condotte contestate agli imputati che dettero luogo, secondo la prospettazione accusatoria e in accordo alla pronuncia dei giudici di merito, al decesso dei lavoratori L. e S. si realizzarono molto tempo prima che entrasse in vigore la nuova disciplina del termine prescrizionale (la quale peraltro ha preceduto l'evento morte), è necessario verificare quale sia il regime prescrizionale più favorevole nel suo complesso per gli imputati P.L. e G.L. alla luce delle modifiche normative succedutesi tra l'epoca della condotta e l'evento.
28.1 Orbene sulla base del regime vigente al momento della consumazione del reato il termine necessario a prescrivere, ai sensi dell'art.157 I, II e VI commi cod.pen. a seguito delle introduzione della legge 5.12.2005 n.251, risulta pari a 12 anni, cui deve essere sommato il termine di tre anni in virtù degli atti interruttivi ai sensi dell'art.161 II comma cod.proc.pen. A tale risultato si arriva partendo dal termine minimo prescrizionale per i delitti stabilito dall'art.157 I comma cod.pen. in quanto la ipotesi aggravata ad effetti speciali di omicidio colposo con inosservanza della disciplina prevenzionistica degli infortuni, che pure assumerebbe rilievo ai sensi dell'art.157 II comma cod.pen., risultava all'epoca (2007) punita con pena non superiore a detto limite. Il termine di sei anni deve peraltro essere raddoppiato ai sensi dell'art.157 VI comma cod.pen. che contempla il reato di omicidio colposo aggravato di cui all'art.589 II comma cod.pen. tra le ipotesi meritevoli di detta rafforzata garanzia volta a impedire la prescrizione di specifici delitti rispetto ai quali è riconosciuto un preminente interesse alla perseguibilità. Se si considera che il dies a quo decorre dall'evento morte (intervenuto rispettivamente nell'Ottobre e nel Dicembre 2007) il termine non risulta essersi compiuto alla data di discussione del ricorso in udienza pubblica (23.1.2019).
28.2 Diverse conclusioni devono invece trarsi con riferimento al regime sul termine prescrizionale riconducibile alla originaria formulazione dell'art.157 cod.pen. La previgente normativa, con riferimento ai reati puniti con pena non inferiore a cinque anni, come quello in esame, prevedeva un termine prescrizionale di dieci anni che, in ragione dell'aumento massimo previsto per gli atti interruttivi sulla base della medesima disciplina positiva dell'epoca (aumento fino alla metà indicato dall'art.160 cod.pen.), non avrebbe, di per sé, determinato il compimento del termine prescrizionale. Peraltro l'art. 157 II comma cod.pen. nel testo anteriore alle modifiche dell'anno 2005 stabiliva che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, tenendo altresì conto degli aumenti per le circostanze aggravanti e delle diminuzioni per le circostanze attenuanti e (III comma) in ipotesi di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti si applicano anche, ai fini del computo della prescrizione, le regole del giudizio di valenza fissate dall'art.69 cod.pen.
28.3 Dalla applicazione di tale disciplina consegue che, avendo il giudice di appello valutato le circostanze attenuanti (generiche e dell'intervenuto risarcimento del danno) prevalenti rispetto alla circostanza aggravante contestata di cui all'art.589 II comma cod.pen., la pena massima su cui determinare il tempo necessario a prescrivere non deve più essere ricondotta a quella di cinque anni, ma a pena inferiore a cinque anni perché la pena massima irrogabile subisce la riduzione dovuta al giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto (nel senso della prevalenza delle circostanze attenuanti che riduce, anche di un solo giorno il limite di cinque anni). Trattandosi quindi di pena inferiore a cinque anni il termine prescrizionale di riferimento non è più di quello dieci anni di cui all'art. 157 n.3 cod.pen., ma quello di cinque anni di cui all'art. 157 n.4 cod.pen. e, tenuto conto dell'aumento della metà previsto per gli atti interruttivi, il termine necessario a prescrivere per la disciplina prescrizionale previgente, risulta pari a sette anni e mesi sei (per una analoga declinazione della relazione tra vecchia e nuova normativa sulla prescrizione, sez.IV, 4.10.2016, n.47082).
28.4 In base a tali premesse il compimento del termine prescrizionale si è realizzato in data 4 Aprile 2015 con riferimento alla morte di L. F. (dies a quo 5.10.2007) e alla data del 19.6.2015 in relazione alla morte di S. C. (dies a quo 20.12.2007). Entrambe le date di compimento del termine prescrizionale risultano precedere la data della pronuncia della Corte di Appello di Torino e pertanto l'intervento della causa estintiva deve essere rilevata dal giudice di legittimità anche in assenza di una valutazione di inammissibilità sul contenuto della impugnazione.
29. Neppure costituisce impedimento al compimento del termine prescrizionale la circostanza che ai suddetti imputati sia stata contestata la ipotesi disciplinata dall'art.589 cpv cod.pen. (morte di più persone) la quale, oltre a non integrare una specifica circostanza aggravante, non rileva neppure come vincolo giuridico idoneo a giustificare l'aumento della pena astrattamente irrogabile, pure all'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto operato dal giudice di appello laddove la fattispecie disciplinata dall'art.589 u.c. cod.pen. non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art.589 comma I cod.pen., ma prevede una ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo quoad poenam, con la conseguenza che ogni reato conserva la propria autonomia e distinzione anche relativamente alle cause estintive (sez.IV, 7.3.2017, Monnet, Rv.270167; 15.6.2011, Sinuelli, Rv.251106) della prescrizione e dell'amnistia (sez.IV, 18.10.1982, Guarnotta Rv.157509).
30. In conclusione la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione agli imputati T.M.A. ed I.L. per essere i reato loro rispettivamente ascritti estinti per morte del reo. La stessa sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente agli imputati P.L. e G.L. in quanto, in applicazione dei principi tratti dalla pronuncia a S.U. Pittalà (2018/40986) applicabili anche alla causa estintiva del reato per prescrizione, i reati loro rispettivamente ascritti risultano estinti per prescrizione.
Seguono da dispositivo le pronunce relative al rigetto dei ricorsi degli altri imputati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di I.L. e T.M.A. per essere i reati loro ascritti estinti per morte dell'imputato. Annulla altresì senza rinvio la medesima sentenza limitatamente alle posizioni di P.L. e di G.L. per essere i reati loro ascritti estinti per intervenuta prescrizione. Rigetta i ricorsi di F.G., M.L., F.G.O, F.G.D., M.C.A., C.P. e O.G. e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 23 Gennaio 2019