Tipologia: Protocollo
Data firma: 19 dicembre 2014
Parti: DTL Messina e Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Messina
Fonte: fisascat.it


Protocollo di intesa sull’installazione di sistemi di sicurezza antirapina nei luoghi di lavoro

Il giorno 19 Dicembre 2014, tra le parti: Direzione Territoriale del Lavoro di Messina […], la Confesercenti Provinciale di Messina […], la Filcams - Cgil di Messina […], la Fisascat - Cisl di Messina […], la Uiltucs - Uil di Messina […]

Premesso
• Che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori i datori di lavoro, nonché elemento primario per la crescita economica e sociale del territorio;
• Che la Provincia di Messina rappresenta un'area ben sviluppata economicamente e potenzialmente, quindi, più esposta ai fenomeni malavitosi;
• Che nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali, ad esempio, ricevitorie, tabaccherie, farmacie, edicole e distributori di carburanti, attività commerciali e alberghiere ecc.) sono divenute attività a forte rischio rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro incassate per conto proprio, dello Stato, e/o di terzi;
• Che la sicurezza nelle attività economiche riguarda sia l'integrità dell'azienda nel suo complesso (ed in particolare quella delle persone che vi operano, siano esse titolari o dipendenti) che dei cittadini in genere che si trovino a stazionare nei suddetti locali;
• Che i sistemi di video sorveglianza e i sistemi antirapina possono essere un formidabile strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;
• Che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza fisica delle persone presenti nei locali aziendali, escludendo di fatto la possibilità che gli strumenti audiovisivi possano essere utilizzati, anche incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
• Che le nuove tecnologie, riferite ai sistemi antirapina, determinano incertezza nell'applicazione delle norme riferite all'utilizzo di strumenti e impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro (articolo 4 legge 300/1970);
• Che esiste un'articolata disciplina dettata dalla legge 675/1996 ed esplicitata dal Garante per la Privacy per il tramite di un decalogo sulla videosorveglianza, da ultimo il Provvedimento del Garante del 8 aprile 2010;
le parti, ferme restando le competenze del Servizio Ispezione Lavoro e nel pieno rispetto dell'art. 4 della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) che affronta il tema dell'utilizzo di tecnologie ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro e delle relative autorizzazioni, ad ogni effetto di legge e di regolamento e nell'intento di semplificare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo delle predette tecnologie nelle aziende, sottoscrivono il seguente Protocollo di Intesa
L'odierno Protocollo è valido per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza e/o antirapina classificabili a norma UNI CEI.
Le parti concordano:
1. sull'obbligo in capo al titolare e/o al legale rappresentante dell'impresa di informare i propri dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all'esterno e all'interno dei locali dell'impresa;
2. di nominare un rappresentante scelto dai lavoratori dipendenti ed eventualmente un suo sostituto, addetto alla videosorveglianza;
3. l'installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l'angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e, comunque, nel rispetto della richiamata normativa della Privacy al fine di tutelare la sicurezza delle persone e l'integrità del patrimonio aziendale; la ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio dell'occasionalità;
4. le telecamere dovranno essere dotate, di spia luminosa che individui quando le stesse sono in funzione e nella piantina deve essere individuata la dislocazione dell'impianto (cono di ripresa delle telecamere, dislocazione DVR e monitor);
5. l'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato;
6. le registrazioni potranno essere visionate, solo in presenza del lavoratore individuato al punto 2 e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale;
7. la visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori
Il presente Protocollo ha efficacia per le imprese associate e/o affiliate alla Associazione datoriale firmataria e/o che aderiscono all'EBT (Ente Bilaterale Territoriale della provincia di Messina), derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Confesercenti e Fisascat Cisl, Ficams Cgil, Uiltucs Uil, e che dichiarano di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.
L'impresa che intenda installare un sistema di videosorveglianza rientrante nella fattispecie oggetto del protocollo, potrà attivare, in alternativa alla procedura amministrativa prevista dall'art. 4 Legge 300/70, il sistema stesso soltanto dopo:
1. la presentazione ed accoglimento di apposita richiesta di parere all'EBT di Messina, sito in Via Placido Samperi n. 7 - 98123 Messina. In seno all'EBT la richiesta stessa verrà sottoposta al vaglio della "Commissione sindacale" settimanalmente. La Commissione vaglierà la richiesta e verrà emesso parere favorevole o motivato il parere non favorevole, con sottoscrizione, da parte di minimo un componente di parte datoriale e di un componente di parte sindacale. Indicazioni ai componenti potranno essere fornite su casi specifici da parte delle parti sociali.
2. l'EBT invierà il parere rilasciato unitamente all'istanza di autorizzazione predisposta dall'Azienda, alla Direzione Territoriale del Lavoro di Messina che rilascerà autorizzazione ex art. 4 legge 300/70;
3. l'EBT, nella persona dei soci fondatori potrà effettuare controlli presso le imprese richiedenti al fine di verificare la veridicità di quanto indicato sulla richiesta di parere rispetto all'effettiva situazione aziendale e potrà effettuare apposita segnalazione al DPL;
4. copia dell'approvazione della Direzione Territoriale del Lavoro dovrà essere oggetto di affissione nei locali aziendali del soggetto istante unitamente ai cartelli di avvertimento previsti dalla normativa della privacy.
Le richieste di parere dovranno essere formulate e presentate a EBT Messina secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del Protocollo medesimo e ripresentate, in caso di variazioni sostanziali degli apparecchi installati o della loro collocazione nelle pertinenze aziendali. Le parti si danno atto che l'applicazione del presente Protocollo è funzionale all'osservanza delle condizioni imposte dalla legge, anche ai fini delle valutazioni di competenza della Direzione Territoriale del Lavoro, con lo scopo di snellire i tempi di rilascio del provvedimento autorizzatorio.
La DTL di Messina si riserva la possibilità di effettuare a campione verifiche sul rispetto della normativa vigente e sulla corretta applicazione del presente protocollo d'intesa.

Allegati:
-schema di istanza da presentare a EBT Messina, Via Placido Samperi n. 7 - 98123Messina
-copia di istanza indirizzata olla Direzione Territoriale del Lavoro di Messina per il rilascio della autorizzazione preventiva alla installazione delle apparecchiature di videosorveglianza.
La modulistica e le disposizioni saranno scaricabili anche dal sito www.confesercentimessina.it