Cassazione Penale, Sez. 4, 02 aprile 2019, n. 14269 - Infortunio durante un lavoro agricolo occasionale. Trattore privo dei requisiti di sicurezza. Prescrizione


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 17/01/2019

 

 

 

FattoDiritto

 

1. Con sentenza del 27.4.2017 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che ha ritenuto la responsabilità di A.B. in ordine all'infortunio sul lavoro avvenuto ai danni di B.F., che riportava lesioni personali gravi in quanto, dopo l'esecuzione di un lavoro agricolo occasionale, nel provvedere alla pulitura della tramoggia e dopo aver rimosso la griglia di protezione, con il motore del trattore in moto, avvicinava le mani all'agitatore della tramoggia che gli trascinava mani e avambracci negli ingranaggi (fatto del 1.6.2010).
Si addebita all'imputato di aver fabbricato e venduto una attrezzatura priva dei requisiti generali e particolari indicati dall'art. 2 del d.P.R. n. 459/1996, in quanto la griglia di protezione era semplicemente appoggiata e non fissata alla tramoggia e il coperchio di chiusura non era fissato adeguatamente né collegato a dispositivo di interblocco.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto nel caso applicabile l'aggravante della violazione della normativa antinfortunistica, con conseguente improcedibilità d'ufficio del reato, trattandosi di incidente avvenuto al di fuori di un rapporto di lavoro.
3. Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 27.4.2017, mentre il termine di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni intervenute - per un totale di 4 mesi e 10 giorni dal 29.5.2013 - risulta spirato il 11.4.2018).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.
 

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 17 gennaio 2019