Tipologia: CCNL
Data firma: 28 marzo 2019
Validità: 01.04.2019 - 31.03.2022
Parti: AF24 e Anop
Settori: Agroindustriale, Agricoltura
Fonte: cnel

Sommario:

 

Intenti delle Parti Sociali
Titolo I Introduzione generale e scopi
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Titolo II Le relazioni sindacali
Art. 4
Art. 5
Titolo III Profili esemplificativi
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Titolo IV Apprendistato
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Titolo V Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Titolo VI Lavoratori migranti
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Titolo VII Contratto a tempo parziale
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Titolo VIII Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45

 

Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Titolo IX Orario di lavoro
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Titolo X Lavoro domenicale - Notturno - Festivo - Lavoro straordinario

Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Titolo XI Riposo settimanale - Festività - Permessi
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Titolo XII Ferie - Congedo - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Titolo XIII Maternità/Paternità - Adozione e/o Affidamento
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Titolo XIII Trasferte - Trasferimenti
Art. 71
Art. 72
Titolo XIV Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Titolo XV Trattamento economico
Art. 77
Art. 78
Titolo XVI Preavviso e provvedimenti disciplinari
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Titolo XVII Commissione Paritetica Nazionale e Gestione delle controversie
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Titolo XVIII Tutela della privacy
Art. 85
Addendum per alla formazione d.lgs. 81/2008 s.m.i. in Agricoltura


CCNL per lavoratori nel comparto dell’agricoltura

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di marzo si è svolto l'incontro presso la sede AF24 in Cosenza: tra AF24 - Associazione Formatori24 […] e Anop - Associazione Nazionale Operatori e Professionisti […], per stipulare, il presente contratto collettivo nazionale per i lavoratori del comparto dell'agricoltura.

Titolo I Introduzione generale e scopi
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale in tutti gli ambiti del settore dell'agricoltura e comunque rientranti nella nuova formulazione dell'art. 2135 del C.C.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II Le relazioni sindacali
Art. 5

Nell'ottica di una più ampia collaborazione volta a tutelare i lavoratori rappresentanti con la presente Contrattazione CNL le parti, di comune accordo, hanno istituito:
- Il Comitato di lavoro per le Pari Opportunità (CPO), sorveglia e vigila nel caso di conflitti in merito a discriminazioni al fine di prevenire e rimuovere tali conflitti. Per quanto non specificatamente previsto nel presente CCNL si fa riferimento alla normativa di settore D.Lgs. 198,11 Aprile 2006 "Codice delle Pari Opportunità".
- La Commissione Paritetica Nazionale (CPN) attraverso l'istituzione dell'organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza (OPNaS)
- La Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (CSSL)
Le commissioni sono composte pariteticamente tra le associazioni, con almeno 1 membro per parte sociale sottoscriventi la presente contrattazione.
Tramite la CPN si disporrà su tutto il territorio la presenza degli OPT secondo un proprio regolamento di cui i membri si faranno garanti della sua osservanza per etica e deontologia.

Titolo III Profili esemplificativi
Art. 12

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.lgs. 66/2003, gli operai agricoli a tempo determinato e i lavori agricoli di cui all'art. 4 del R.D.L. 692/1923 sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sulla durata settimanale dell'orario di lavoro (che fissa in 40 ore settimanali l'orario normale di lavoro).
Nel settore agricolo, inoltre, non si considerano come lavoro effettivo e non sono indi compresi nella durata massima normale della giornata lavorativa (art. 8, comma 3, D.lgs. 66/2003):
• i riposi intermedi;
• il tempo per andare e tornare dal campo o dal posto di lavoro;
• il tempo necessario per la martellatura della falce.
Fatte salve queste eccezioni, trova piena applicazione la disciplina generale prevista dal D.lgs. 66/2003.

Titolo IV Apprendistato
Art. 13

Già con la L. 196/1997 è stata estesa a tutti i settori produttivi (e quindi anche a quello agricolo) la possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato
Si rimanda specificatamente a quanto previsto dalla normativa vigente ed in caso di variazioni e/o aggiornamenti se ne prescrive l'osservanza per l'applicazione del presente CCNL.

Art. 14
Al datore di lavoro che stipula contratti di apprendistato saranno riconosciuti gli attuali benefici contributivi, la cui erogazione è soggetta alla verifica della formazione svolta, secondo le modalità definite con decreto del Ministero del Lavoro.
Le parti assegnano agli Enti Bilaterali ove costituiti un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative. Il datore di lavoro, quindi, oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta deve garantire all’apprendista una formazione professionale.
Per legge, i contratti di apprendistato possono essere stipulati con giovani lavoratori aventi età diversa in base alla finalità dell'apprendistato stesso:
- Apprendistato professionalizzante: età compresa tra i 18 e 29 anni;
- La durata del contratto di apprendistato non può essere superiore a 3 anni

Art. 15
L'apprendistato permette nei suoi intenti al giovane lavoratore di apprendere le mansioni per le quali occorre un determinato tipo di tirocinio, di fatto sono ammessi apprendistati professionalizzanti in funzione della sopra riportata classificazione.
Le parti concordano che allo scadere del periodo previsto per l'assunzione con apprendistato, la parte datoriale visionate tutte le risorse aziendali, predisponga una tutela di miglior inserimento e stabilizzazione del lavoratore in organico alla propria attività.
Secondo l'attuale normativa, possono appartenere a questo tipo di contrattazione tutti quei giovani lavoratori che siano in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di qualifica professionale pertinente all'attività o mansione a cui si accosta lavorativamente.

Art. 16
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Questo rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne ha in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Art. 17
[…]
L'impegno formativo dell'apprendista, in riferimento al singolo anno, risulta essere assolto per un percorso professionalizzante non inferiore a 120 ore.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi,
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 18
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai progetti formativi elaborati dalle parti sociali stipulanti il presente CCNL e in considerazione dei programmi esistenti già dettati dalla normativa di settore vigente.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
- secondo il modello sperimentale (allegato) che costituisce parte integrante del
presente CCNL.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province ed associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso l'Organismo Paritetico Nazionale.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all’interno degli enti bilaterali.

Art. 19
In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 28 Febbraio 2000 del Ministero del Lavoro recante "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale", le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni, al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste dall'articolo 16 comma 3°, della Legge n° 196/97 e dell'articolo 4, del D.M. 8 Aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di Tutore, comprendendo tra questi anche i titolari delle strutture lavorative con meno di quindici addetti.

Art. 20
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro del settore, sarà computato presso la nuova struttura lavorativa ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni ed attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
[…]
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 2, lett. i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
- di impartire o fare impartire nella propria attività, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica per la quale è stato assunto;
-di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo di cui ai precedenti articoli 8 e 8 bis del presente Titolo;
- di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio a valore legale nella misura massima di 24 ore annue;
- di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, l'apprendista o, in caso di minore, la famiglia o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
- Di vigilare affinché l'apprendista frequenti corsi di formazione.
- Di attestare, al termine del periodo di apprendistato, le competenze professionali acquisite dall'apprendista, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente e consegnandone copia al lavoratore.
Inoltre, secondo al più recente normativa in materia di lavoro:
- Con questo tipo di contratto il datore di lavoro:
- si impegna a fornire all'apprendista una specifica formazione professionale e a retribuirlo per l'attività svolta
[…]

Art. 21
L'apprendista deve:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro o del tutor della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- prestare la sua opera con la massima diligenza;
- frequentare con assiduità e diligenza i corsi obbligatori di insegnamento formativo;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

Art. 22
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato e per quanto non espressamente indicato nel presente titolo, allo stesso trattamento normativo previsto dai rispettivi CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio;
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a Tempo Parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 45 (orario di lavoro), ferme restando le ore di formazione di cui ai precedenti articoli 8 e 8bis.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo 10 sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 23
Il contratto di apprendistato riconosce agli apprendisti le seguenti tutele al pari dei lavoratori, che sono:
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- indennità di malattia apprendisti;
- assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia; maternità; ANF e Naspi.
[…]
Per quanto non disciplinato nel presente contratto le parti intendono fare riferimento agli sviluppi inerenti la normativa più recente e comunque quella vigente in materia di apprendistato professionale

Titolo V Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 24

Il lavoro somministrato, è un contratto in base al quale l'impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
La somministrazione può avvenire in due diverse forme contrattuali:
• il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
• il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione di manodopera esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.
[…]
Le parti precisano, che questo tipo di istituto contrattuale così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del Dlgs. 276/2003 serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'impresa appunto: utilizzatore.
In ogni caso, esso può considerarsi concluso in applicazione a quanto previsto dall'art. 20 comma 4 Dlgs. 276/2003.

Art. 26
In un'ottica antidiscriminatoria e di tutela dei diritti, sempre al centro della presente contrattazione, i lavoratori in somministrazione devono godere condizioni di base di lavoro e d'occupazione non inferiori a quelle di lavoratori del medesimo livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni operativa.
[…]

Art. 27
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi e entità:
a) In misura non eccedente il 20% del numero di lavoratori assunti a tempo Indeterminato presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori:
b) assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
c) Per attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio;
d) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 28
Il contratto di somministrazione, sia esso a tempo determinato o indeterminato, è vietato nei seguenti casi:
[…]
d) da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
[…]
Ai sensi dell'art. 23 comma Dlgs. 276/2003 il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso di attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal T.U., ossia, dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Viene data facoltà, che tale obbligo resti a carico dell'utilizzatore quando questo venga espressamente indicato per iscritto nel contratto di assunzione.
Tuttavia, l'utilizzatore permea nei confronti del lavoratore in somministrazione, sia esso a tempo determinato che indeterminato, tutti gli obblighi di protezione e prevenzione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile nel caso di violazione e/o inadempimenti.

Art. 30
Gli obblighi del lavoratore:
- svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati;
- osservare scrupolosamente l'orario di lavoro;
[…]
Deve inoltre:
- essere reperibile durante il normale orario di lavoro dell'unità locale da cui dipende per poter iniziare il lavoro nelle 12 ore successive alla chiamata;
- garantire la disponibilità per interventi formativi.

Art. 31
Per quanto non disciplinato nel presente contratto le parti intendono fare riferimento agli sviluppi inerenti la normativa più recente e comunque quella vigente in materia di apprendistato professionale.

Titolo VII Contratto a tempo parziale
Art. 39

Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale sull'andamento di utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare. Le parti contraenti concordano che tali comunicazioni vengano fornite annualmente anche alle Organizzazioni e/o rappresentanze sindacali a livello territoriale.
Per quanto non disciplinato nel presente contratto le parti intendono fare riferimento agli sviluppi inerenti la normativa più recente e comunque quella vigente in materia di apprendistato professionale.

Titolo VIII Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 40

Come già disposto dal D.Lgs. 15 Giugno 2015 n. 81, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
[…]

Art. 42
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione dei divieti precedenti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 46
Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
Nel caso di inosservanza il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.

Art. 49
Per quanto non disciplinato nel presente contratto te parti intendono fare riferimento agli sviluppi inerenti la normativa più recente e comunque quella vigente in materia di apprendistato professionale.

Titolo IX Orario di lavoro
Art. 50

La durata media dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 39 ore settimanali ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.
Per gli operai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell'orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissata nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio e non abbia necessità di recarsi prima presso la sede lavorativa, l'orario di lavoro decorrerà dal momento in cui raggiungerà tale luogo.
In tate ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
La durata media settimanale del lavoro ordinario, può essere anche computata come durata media di un periodo non superiore a 12 mesi salvo gli accordi aziendali in materia.

Art. 51
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica. Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana. In base all'art. 22 della legge 17/10/1967, n. 977, modificata dal D.Lgs. 4/8/1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell'art. 8 della legge 22/2/1934, n. 370.".

Titolo X Lavoro domenicale - Notturno - Festivo - Lavoro straordinario
Art. 54

Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.
[…]
Si considera lavoro notturno, quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei) dal personale addetto ai turni notturni, dovrà osservare un riposo di almeno 24 (ventiquattro ore) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
[…]

Art. 55
È in ogni caso vietato adibire al lavoro notturno:
a) le donne, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
b) i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7, salvo quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 977/1967. Non sono inoltre tenuti al lavoro notturno:
A) i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali, ai sensi di legge, residui una ridotta capacità lavorativa;
B) la lavoratrice madre, anche adottiva o affidatario, di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
C) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
D) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Art. 56
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 40;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali. Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato i Contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie.
Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8.8.1972, n. 457

Titolo XI Riposo settimanale - Festività - Permessi
Art. 58

Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 60
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 Febbraio 1934 n. 370, dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normate retribuzione, non escludendo il diritto del lavoratore di godere il riposto compensativo nel giorno successivo, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa.

Titolo XII Ferie - Congedo - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 62

[…] Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed inalienabile. […]

Titolo XIII Maternità/Paternità - Adozione e/o Affidamento
Art. 68

[…]
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
[…]

Titolo XIV Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 73

Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.
[…]

Art. 74
Sono considerati lavori speciali i seguenti:
• lavori in acqua o fango come lo spurgo delle rogge o l'irrigazione che prevede immissione di organi del corpo in acqua o stazionare in vasche piene d'acqua
• per svolgere lavori di riproduzione e/o allevamento pesci;
• l'estirpazione a mano in lotto delle piante;
• la potatura, i lavori di dendrochirurgia e lo scalvo delle piante di altezza superiore a tre metri;
• la preparazione, somministrazione e distribuzione di sostanze antiparassitarie, anti crittogamiche, erbicide ed insetticidi;
• lavorazioni in celle frigorifere;
• lavorazioni continuate con uso di vernici.

Art. 75
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano "fattori di nocività": per quanto riguarda gli operai agricoli, i Contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell'orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di due ore e venti minuti giornaliere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
I Contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui al precedente comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore.
Fra queste i Contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20.5.1970, n. 300 - potrà essere richiesto l'intervento dei Centri di medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico.
I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui al presente CCNL, nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.

Art. 76
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Al fine di garantire il supporto alle imprese negli adempimenti di legge relativi alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) previsti dal D.Lg 81/08 e successive modifiche.
La formazione base dovrà rispondere ad un minimo di 32 ore erogabili anche in modalità e-learning attraverso piattaforme certificate sullo standard SCORM.

Titolo XVI Preavviso e provvedimenti disciplinari
Art. 79

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi 604/1966 e 300/1970, come modificate dalla legge 108/1990.
a) Giusta causa Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali di lavoro;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
b) Giustificato motivo Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, […]

Titolo XVII Commissione Paritetica Nazionale e Gestione delle controversie
Art. 82

Le parti sociali convengono che a tale commissione costituita secondo l'art. 5 della presente contrattazione saranno demandate le funzioni tipiche dell'organismo paritetico previste anche dalla normativa vigente e sostanzialmente:
- Svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
- Svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro.
- L'Organismo Paritetico, dovrà dotarsi di una commissione di certificazione dei contratti e di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie individuali o collettive.
- Per quanto concerne la certificazione dei contratti, ove si verificassero delle controversie in materia, le parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione innanzi alla commissione che ha certificato il contratto oggetto di controversia.
La Commissione e le sottocommissioni hanno i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e all'applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello.
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
c) intervenire e fissare l'ammontare dell'incentivo'' in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di II livello;
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente: il datore di lavoro è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.

Addendum per alla formazione d.lgs. 81/2008 s.m.i. in Agricoltura
Generalmente le attività individuate nel comparto agricoltura si classificano per lavorazioni in base al pericolo a cui espongono il lavoratore in attività a rischio medio.
Per tale motivo e in virtù delle particolari condizioni di lavoro è opportuno focalizzare maggiormente l'attenzione sui rischi e i pericoli connessi nell’ambito agricolo.


Figura 1 - https://appsricercascientifica.inail.it/profili_di_rischio/Floro-vivaismo/inciex.asp
 

CORSO RSPP DATORE DI LAVORO - RISCHIO MEDIO (32 ORE)
MODULO GIURIDICO NORMATIVO 4 ore

• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
• La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01)
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, obblighi, responsabilità
• I sistemi di qualificazione delle imprese,
• Il sistema istituzionale della prevenzione
MODULO GESTIONALE - Gestione e organizzazione della sicurezza 12 ore
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
• La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
• La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
• Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)
• I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
• Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
• La gestione della documentazione tecnico amministrativa
• L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della gestione dell'emergenze
MODULO TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi 12 ore
• I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione protezione, rischi specifici:
rischio infortuni, meccanici generali, elettrici, macchine e attrezzature, rischio connesso ai luoghi di lavoro, rischio da esposizione ad agenti fisici, rischio da esposizione ad agenti chimici, rischio da esposizione, a sostanze pericolose, rischio da esposizione ad atmosfere esplosive, etichettatura, rumore, vibrazione, DPI, MMC.
• Il rischio da stress lavoro correlato
• I rischi ricollegabili all'età alla provenienza da altri paesi
• I dispositivi di protezione individuale
• La sorveglianza sanitaria
MODULO RELAZIONALE: formazione e consultazione dei lavoratori 4 ore
• L'informazione, la formazione, l’addestramento
• Le tecniche di comunicazione
• I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
• La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
• Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

ADDETTI ALL'UTILIZZO DI MEZZI AGRICOLI
CORSO PER OPERATORI DI TRATTORI AGRICOLI FORESTALI CINGOLATI E GOMMATI (8 ORE)
MODULO GIURIDICO, teoria (1 ora):

• norme generali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento all'uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008).
• Modulo tecnico, teoria (2 ore):
• categorie di trattori; componenti principali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli visivi e funzionali da effettuare prima dell'utilizzo; DPI specifici da utilizzare con i trattori; modalità di utilizzo in sicurezza e rischi, con analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo dei trattori, avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.
• Verifica intermedia dell'apprendimento teorico (extra orario): questionario a risposta multipla sugli argomenti trattati nei moduli giuridico e tecnico (minimo 70% di risposte corrette).
MODULO PRATICO (5 ore):
• individuazione dei componenti principali, individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo visivi e funzionali; pianificazione delle operazioni in campo in riferimento a pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno; esercitazioni pratiche operative sulle tecniche di guida e sulla gestione delle situazioni di pericolo; guida del trattore in campo; messa a riposo del trattore (parcheggio e rimessaggio) in area idonea e
precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.

ADDETTI ALL'UTILIZZO DI MOTOSEGHE, DECESPUGLIATORI, SOFFIATORI, FALCIATRICI, TRINCIAERBA, TRINCIASTOCCHI (8 ORE)
MODULO GIURIDICO NORMATIVO:

- La normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'uso delle attrezzature di lavoro DLgs. 81/08 e s.m.i. ed allegati
- La responsabilità dell'operatore
MODULO TEORICO: MOTOSEGA
- La valutazione dei rischi nell'utilizzo della motosega
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Le caratteristiche dei DPI per l'uso della motosega
- Procedure nell'utilizzo di motoseghe e DPI
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
MODULO TEORICO: DECESPUGLIATORE
- Valutazione dei rischi nell'utilizzo del decespugliatore
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Caratteristiche dei DPI per l'uso del decespugliatore
- Procedure nell'utilizzo del decespugliatore e DPI
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
MODULO PRATICO:
- Corretta scelta ed uso dei DPI
- Prova pratiche nell'utilizzo della motosega e decespugliatore

ADDETTI ALLE MIETITREBBIE RUOTE E CINGOLI (8 ORE)
MODULO GIURIDICO NORMATIVO:

- La normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'uso delle attrezzature di lavoro DLgs. 81/08 e s.m.i. ed allegati
- La responsabilità dell'operatore
MODULO TEORICO: MIETITREBBIE
- La valutazione dei rischi neH'utilizzo di mietitrebbie
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Le caratteristiche dei DPI per l'uso della macchina
- Procedure nell'utilizzo in sicurezza della mietitrebbia e DPI
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
MODULO PRATICO:
- Corretta scelta ed uso dei DPI
- Prova pratiche nell'utilizzo della motosega e decespugliatore
Per le prove pratiche deve essere considerato una durata ad personam non inferiore a 40' (min.) con un rapporto massimo per ogni istruttore di 1:4