L' Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni (Uppa), con parere n. 52 del 2008 del 29 settembre scorso, è intervenuto in merito al rapporto tra le norme finanziarie circa le conseguenze sanzionatorie per mancato rispetto del patto di stabilità interno (divieto di assunzioni a qualunque titolo) e il rispetto dell'obbligo di nomina del medico competente ai sensi del decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'UPPA chiarisce che "l’art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008 prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
L'UPPA chiarisce che "l’art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008 prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
Il divieto si estende anche alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione sanzionatoria.
La sanzione del divieto di assunzione e di stipula di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ha una finalità volta a rafforzare l’obbligo del rispetto del patto di stabilità interno e quindi del più attento utilizzo delle risorse finanziarie.
La fattispecie rappresentata della nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria si riferisce ad un obbligo previsto da disposizione che persegue l’interesse, di rilevanza costituzionale, della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro garantendo l’uniformità della tutela medesima sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
L’obbligo di nomina del medico competente, a tutela dell’interesse sopra richiamato è rafforzato dalla previsione della sanzione che si applica nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera a).
Questi elementi appaiono sufficienti per ritenere che rispetto alle due disposizioni in argomento (art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) prevale, per la natura della finalità perseguita, l’obbligo prescritto di nominare il medico competente".
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La sanzione del divieto di assunzione e di stipula di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ha una finalità volta a rafforzare l’obbligo del rispetto del patto di stabilità interno e quindi del più attento utilizzo delle risorse finanziarie.
La fattispecie rappresentata della nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria si riferisce ad un obbligo previsto da disposizione che persegue l’interesse, di rilevanza costituzionale, della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro garantendo l’uniformità della tutela medesima sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
L’obbligo di nomina del medico competente, a tutela dell’interesse sopra richiamato è rafforzato dalla previsione della sanzione che si applica nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera a).
Questi elementi appaiono sufficienti per ritenere che rispetto alle due disposizioni in argomento (art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) prevale, per la natura della finalità perseguita, l’obbligo prescritto di nominare il medico competente".
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni (Uppa)
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento
Parere n. 52/08.
Nomina medico competente ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e art. 76 D. L. 25 giugno 2008, n. 112.
al Comune di Anagni
Si fa riferimento alla nota n. 10507 del 4 agosto 2008 con la quale codesto ente chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il Comune soggetto al patto di stabilità interno ha necessità di rispettare l’obbligo di nominare il medico competente, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in quanto l’attuale convenzione risulta scaduta.
L’ente non ha però rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2007.
L’art. 76, comma 4, del citato D.L. 112/2008, prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
Il divieto si estende anche alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione sanzionatoria.
Ciò premesso l’amministrazione chiede come comportarsi di fronte alle due disposizioni sopra rappresentate tenuto conto che la nomina del medico competente non risulta essere discrezionale.
Al riguardo, occorre precisare che la sanzione del divieto di assunzione e di stipula di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ha una finalità volta a rafforzare l’obbligo del rispetto del patto di stabilità interno e quindi del più attento utilizzo delle risorse finanziarie.
La fattispecie rappresentata della nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria si riferisce ad un obbligo previsto da disposizione che persegue l’interesse, di rilevanza costituzionale, della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro garantendo l’uniformità della tutela medesima sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
L’obbligo di nomina del medico competente, a tutela dell’interesse sopra richiamato è rafforzato dalla previsione della sanzione, di cui all’art. 55, comma 4, lettera f) del citato decreto legislativo 81/2008, ovvero l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro, che si applica nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera a). Questi elementi appaiono sufficienti per ritenere che rispetto alle due disposizioni in argomento (art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) prevale, per la natura della
finalità perseguita, l’obbligo prescritto di nominare il medico competente.
Per completezza del quadro si fa presente che analogo discorso va fatto per le assunzioni che riguardano le categorie protette ai fini esclusivi del rispetto della quota di riserva prevista dall’art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68. Trattasi di un obbligo di assunzione che è finalizzato all'inserimento e all’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro che persegue una finalità che prevale sul divieto sanzionatorio di
assumere.
Ciò posto, alla luce delle osservazioni formulate lo scrivente Ufficio è del parere che codesto Comune possa stipulare la convenzione per la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il Capo Dipartimento
Antonio Naddeo