Cassazione Penale, Sez. 4, 09 aprile 2019, n. 15334 - Caduta da una scala a pioli. Estinzione del reato dovuta a prescrizione


Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 13/03/2019

 

Fatto

 


1. Con sentenza 11/03/2016, la Corte d'appello di Brescia ha ridotto, previo riconoscimento delle generiche in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti, la pena inflitta all'Imputato P.S., procuratore speciale della SOGEMI s.r.l., appaltatrice di lavori di realizzazione di un laminatoio presso la L. RS S.p.A., per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., posto in essere in data 18/05/2009 ai danni di S.PO., dipendente della citata SOGEMI, sostituendola con la pena pecuniaria di euro 15.000,00 di multa, con il beneficio della non menzione e conferma nel resto.
2. Si è contestato all'imputato di non aver individuato il mezzo più adatto per l'accesso al posto di lavoro temporaneo in quota da parte del lavoratore, impegnato a montare tubazioni e staffe a un'altezza di metri 2,40 dal suolo su una scala a pioli, dalla quale cadeva procurandosi le lesioni descritte in imputazione.
3. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto erronea applicazione dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 111 del d.lgs. 81/2008, oltre a vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta responsabilità, avendo la corte territoriale omesso di considerare una circostanza rilevata con i motivi d'appello, riguardante il mancato utilizzo da parte del lavoratore della cintura di sicurezza in dotazione, decisiva ai fini dello scrutinio demandatole, siccome idonea a scongiurare con con ogni probabilità la caduta del lavoratore e, quindi, l'infortunio. Sotto altro profilo, il deducente ha rilevato che il documento sulla sicurezza - prodotto già in primo grado - prevedeva espressamente l'obbligo di indossare imbracature e dispositivi in situazioni in cui sussista pericolo di caduta dall'alto anche in caso di lavori occasionali e di breve durata, copia del quale era stata consegnata al S.PO. che l'aveva sottoscritta.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio di omessa motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., la giustificazione della equivalenza essendosi tradotta in mera formula di stile che non ha dato conto della valutazione degli elementi evidenziati a difesa (attenzione della società alla sicurezza sul lavoro, carattere episodico dell'infortunio).
 

 

Diritto

 


1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del ricorso, tenuto conto della data del commesso delitto (18/05/2009) e del titolo di reato (art. 590 co. 1, cod. pen.), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., elementi rispetto ai quali deve ritenersi il termine spirato il 09 dicembre 2016 (calcolata, rispetto al termine di anni sette e mesi sei, la sospensione per il rinvio di 21 giorni, disposto all'udienza del 14/11/14 per adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organi forensi). 
2. Quanto ai motivi posti a base del ricorso, si rileva che - nonostante la non manifesta infondatezza di quelli che riguardano il percorso argomentativo seguito dal giudice dell'impugnazione (che ha consentito, quindi, la valida instaurazione del rapporto d'impugnazione), soprattutto per quanto riguarda la concretizzazione del rischio, avuto riguardo alla presenza di altri presidi di sicurezza dei quali il lavoratore era dotato - in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione (sez. 1 n. 35627 del 18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012), Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (conf. sez. 6 n. 48461 del 28/1172013 Ud. (dep. 04/12/2013), Rv. 258169).
3. Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, alla luce degli stessi motivi di ricorso e della motivazione comunque rinvenibile nel provvedimento impugnato, con la quale è stata ricostruita la posizione di garanzia riconosciuta in capo all'imputato e ritenuta la violazione delle regole di cautela contestate. Cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Cosi deciso in Roma il 13 marzo 2019