Protocollo d'Intesa
TRA
PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DI RAGUSA E SIRACUSA
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
E
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A. (CAPOGRUPPO) COSEDIL S.P.A. (MANDANTE)
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO UNICO FUNZIONALE 6+7+8 “ISPICA - VIADOTTI SCARDINA E SALVIA - MODICA” DEL II°TRONCO DELL'AUTOSTRADA SIRACUSA-GELA
Palazzo del Governo di Ragusa
5 ottobre 2015
 

Le Prefetture-UU.TT.GG. di Ragusa e di Siracusa, nelle persone dei Prefetti Dott. Annunziato Vardè e Dott. Armando Gradone;
il Consorzio per le Autostrade Siciliane, nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo Dott. Rosario Faraci;
il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (Capogruppo) e Cosedil S.p.A. (Mandante), nella persona del Dott. Ing. Antonio D'Andrea.
 

P R E M E S S O

- che l'art. 15 della legge 241/90, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha appaltato i lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 “Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica”, del II° tronco dell'autostrada Siracusa-Gela, di Km 19,748;
- che in data 17/07/2014 è stato sottoscritto il contratto n. Rep. 807 tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e l'Appaltatore che prevede la realizzazione di un primo tratto prioritario dell'anzidetta opera, finanziato con fondi comunitari, il cui termine è contrattualmente fissato al 31/12/2015, pena la perdita del finanziamento;
- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- che, nella circolare n. 0004610, Classifica I.46-6/A, in data 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha individuato le attività "a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, da sottoporre a verifica antimafia preventiva, elencate nell'Allegato 1 della citata circolare;
- che, nell'Allegato 2 della stessa circolare del 23 giugno 2010, sono state elencate tutte le clausole antimafia da inserire nei protocolli di Legalità e da riprodurre nella "lex specialis" di ciascun Appalto;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per conseguire la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni nonché per il controllo della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i Soggetti Aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori;
- che i lavori ricadono nel territorio delle province di Ragusa e di Siracusa, sicché le autorità competenti sono da individuare nel Prefetto di Ragusa e nel Prefetto di Siracusa;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, a decorrere dal 13 febbraio 2013, sono entrate in vigore le disposizioni del Libro Il, Capi I, Il, III e IV del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle Leggi antimafia", e ss.mm.ii.;
- che, ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita dall'art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che l'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. consente ai Prefetti, ai fini dell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazione mafiose nei pubblici appalti, di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei “Gruppi Interforze” di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003;
- che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti per servizi e forniture sono effettuati con l'osservanza delle “Linee-Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere” approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con la deliberazione del 3 agosto 2011, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 gennaio 2012;
- che le parti interessate si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- che con D.P.C.M. 18 aprile 2013 sono stati istituiti gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. "white list") come modificato dall'art. 29 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalle Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- che presso la Prefettura di Ragusa sarà istituita una “cabina di regia” allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione oggetto del presente Protocollo;
- che il Protocollo è volto a:
■ garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalle Legge 11 agosto 2014, n. 114;
■ prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori;
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153, recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Viste le “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
Visto il Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana e sottoscritto dai Prefetti della Sicilia in data 12 luglio 2005;
Preso atto del favorevole avviso espresso dal Ministero dell'interno - Gabinetto con nota n. 11001/119/8/15 (1) Uff. II - Ord. Sic. Pub. in data 3 giugno 2015;
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.
 

Capo I
Verifiche antimafia

Art. 1

1. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica tempestivamente alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, in appresso denominata U.T.G., i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell'ultimo triennio - in particolare, per le persone fisiche comprensivi di codice fiscale e residenza - a cui l'Appaltatore intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato; a tale scopo il Consorzio stesso costituirà, a proprie cure e spese, una banca dati finalizzata al monitoraggio delle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori.
2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, per i contratti di cui all'art. 2 del presente Protocollo - con esclusione di quelli di cui al comma 3 dello stesso art. 2 e di cui al comma 6 dell'art. 5 - richiede immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell'Appaltatore, la "informazione antimafia" all'U.T.G di Ragusa.
3. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti indicati all'art. 2 del Protocollo apposita clausola, con la quale il suo subcontraente a qualunque titolo assume l'obbligo di fornire all'Appaltatore stesso, perché il Consorzio per le Autostrade Siciliane possa richiedere le informazioni antimafia preventive, i medesimi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese subcontraenti accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso di esse, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della fornitura da parte dell'impresa nei casi indicati nel successivo art. 5, comma 2, del presente Protocollo.
 

Art. 2

1. L'obbligo per l'Appaltatore ed i subappaltatori di conferire al Consorzio per le Autostrade Siciliane i dati di cui all'art. 1 è preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto e sussiste per i subappalti, i contratti e gli affidamenti conclusi da tutti gli operatori della filiera per qualunque importo.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, nonché del disposto di cui all'art. 29 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalle legge 11 agosto 2014, n. 114, l'obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste, in ogni caso, per tutte le attività di seguito elencate:
■ trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
■ trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
■ estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
■ confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
■ noli a freddo di macchinari;
■ fornitura di ferro lavorato;
■ noli a caldo;
■ autotrasporti per conto di terzi;
■ guardiania dei cantieri;
nonché per le tipologie di prestazioni di seguito specificate, da affidarsi direttamente dall'Appaltatore:
■ fornitura e trasporto di acqua;
■ servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti ed alloggiamento del personale;
■ somministrazione di manodopera - sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita IVA senza dipendenti - in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
Sono esclusi dall'obbligo del conferimento dei dati i servizi di autotrasporto merci per conto di terzi effettuati a mezzo di vettori a carattere occasionale.
3. L'obbligo di richiesta di informazione antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a imprese già iscritte negli elenchi prefettizi (white list provinciale) e non a quelle che abbiano semplicemente presentato richiesta di iscrizione anche per lo svolgimento di attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l'iscrizione.
 

Art. 3

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010, ad eccezione dei casi di cui all'art. 2, comma 3, e di cui all'art. 5, comma 6, del Protocollo, a prescindere dall'importo dei relativi contratti.
2. I dati di cui agli articoli precedenti del presente Protocollo sono comunicati dall'Appaltatore e, per il tramite di quest'ultimo, dai subappaltatori al Consorzio per le Autostrade Siciliane ai fini della richiesta dell'informativa antimafia, prima di procedere alla stipula dei contratti o della conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti o dei subaffidamenti. Gli stessi dati sono comunicati dall'impresa aggiudicataria al Consorzio per le Autostrade Siciliane anche ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di sorveglianza sulla realizzazione dell'opera. Le comunicazioni dei dati dovranno essere effettuate anche su supporto informatico. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'opera stessa. Il conferimento deve essere effettuato entro trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale. A tal fine, l'Appaltatore inserirà apposita clausola in tutti i contratti con subappaltatori e subcontraenti.
3. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, si impegna a rendere disponibile, sulla base dei dati acquisiti dall'Appaltatore, e a popolare la banca dati di cui all'art. 1, comma 1 del presente Protocollo, relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, accessibile, anche tramite rete internet ed in forma sicura, alle Prefetture di Ragusa e di Siracusa, alle Forze dell'Ordine, ai Gruppi Provinciali Interforze, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.
Il flusso delle informazioni, nell'ambito di un unico sistema, dovrà alimentare due diverse sezioni:
a) “Anagrafe degli Esecutori”, relativa a tutti gli operatori economici della filiera dell'opera da definire ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010, con l'indicazione dei dati essenziali sull'assetto societario e riferibile anche al tracciamento finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) “Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del subcantiere”, contenente il "Settimanale di cantiere o di subcantiere” di cui al successivo art. 7, concernente l'annotazione degli elementi acquisiti per la sicurezza e la legalità nel cantiere, nonché riferimenti a situazioni o indicazioni utili a tracciare la vita delle aree di lavoro e dei soggetti della filiera.
4. L'inosservanza dell'obbligo informativo comporta la irrogazione di una penale, nei confronti del soggetto a cui è imputabile l'inosservanza, pari al 5% del valore del contratto o del subcontratto. In tal caso, la sanzione sarà applicata previa attivazione del procedimento in contraddittorio con le imprese coinvolte. Nei casi di estrema gravità, sarà applicata la rescissione del contratto o subcontratto. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di inserire in tutti i contratti una clausola che impegni subappaltatori e subcontraenti alle comunicazioni dei dati.
5. In considerazione della natura dell'appalto, del già intervenuto avvio dei lavori, delle contingenti tempistiche dedotte nell'ambito del contratto di appalto - che prevede la realizzazione di un primo tratto prioritario, finanziato con fondi comunitari, entro il termine, contrattualmente fissato, del 31/12/2015 pena la perdita del finanziamento - il Consorzio per le Autostrade Siciliane, le Prefetture di Ragusa e di Siracusa e l'Appaltatore convengono che, a far data dalla sottoscrizione del presente Protocollo e fino al 31/12/2015, per tutti i contratti e subcontratti da stipulare, l'Appaltatore medesimo potrà legittimamente richiedere l'attivazione dell'iter d'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153.
 

Art. 4

1. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle opere, si impegna a fare inserire dall'Appaltatore in tutti i contratti apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono l'obbligo di fornire i dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere.
2. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nel presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane nei casi indicati dal presente Protocollo.
3. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane, né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
4. Le somme discendenti dall'applicazione delle sanzioni andranno affidate in custodia al Consorzio per le Autostrade Siciliane per essere versate su un apposito conto corrente infruttifero e, indi, poste a disposizione dell'Appaltatore, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dall'U.T.G. di Ragusa, sentito il C.C.A.S.G.O.
 

Art. 5

1. Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'U.T.G. ne dà immediata comunicazione al Consorzio per le Autostrade Siciliane e all'Appaltatore affinché quest'ultimo non stipuli il contratto o concluda il subcontratto.
2. Nei casi di urgenza previsti dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 come modificato dal D.Lgs. 153/2014 - previa comunicazione al Consorzio per le Autostrade Siciliane delle motivazioni di urgenza certificate dal Direttore dei Lavori - ovvero quando ai sensi della stessa norma è possibile procedere anche in assenza delle “informazioni” dell'U.T.G., per i contratti e i subcontratti, conclusi o autorizzati, l'Appaltatore effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la condizione risolutiva (nella quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale) quando dalle verifiche disposte emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione mafiosa. In detti casi, l'Appaltatore comunica senza ritardo al Consorzio per le Autostrade Siciliane l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le "informazioni” si riferiscono.
3. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si impegna affinché tutti i subappalti, contratti e subcontratti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs 6 settembre 2011 e ss.mm.ii., a prescindere dal limite di valore.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, lo stesso contratto o subcontratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale, al soggetto a cui è imputabile, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del relativo valore, salvo il maggior danno. La penale sarà affidata in custodia al Consorzio per le Autostrade Siciliane - che la verserà su apposito conto corrente infruttifero - e da questo posta a disposizione dell'Appaltatore, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore nella misura massima del 40%. La parte residua di detta penale, pari al 60%, è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia relativamente ai lavori oggetto del Protocollo, secondo le indicazioni che il Prefetto di Ragusa farà pervenire, sentito il C.C.A.S.G.O.
5. Oltre alla sanzione pecuniaria di cui al precedente comma 4, nei confronti dell'impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa si procede alla sospensione dei pagamenti per i lavori svolti sino a quel momento, in attesa di definire, in sede giudiziaria, i danni ed assicurare le opportune azioni di rivalsa.
6. Sono escluse dalla richiesta di "informazione antimafia" preventiva le acquisizioni di servizi e di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo di Euro 30.000,00 trimestrali per ciascuna impresa, fermo restando che, anche per dette acquisizioni, dovranno essere comunicati al Consorzio per le Autostrade Siciliane e all'U.T.G. i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.VA, codice fiscale e importo pagato), che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e dei fornitori, andranno inseriti nella banca dati resa disponibile dal Consorzio per le Autostrade Siciliane in attuazione del presente Protocollo.
 

Art. 6

Nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui al Capo V del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le "informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, l'U.T.G. di Ragusa (in ragione della prevalente competenza territoriale e allo scopo di semplificare e fluidificare le relative procedure) trasmette la richiesta al Prefetto territorialmente competente ai sensi dell'art. 90 del citato Decreto Legislativo, segnalando - ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "informazioni" di cui all'articolo 91 dello stesso Decreto - che la richiesta viene inoltrata in ottemperanza al presente Protocollo.
 

Capo II
Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

Art. 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e dei subcantieri" interessati dai lavori, il cui controllo è assegnato dagli UU.TT.GG. di Ragusa e di Siracusa alle Forze dell'ordine e ai Gruppi Interforze.
2. L'impresa aggiudicataria e gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dei contratti si impegnano all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, inserendo la relativa clausola risolutiva espressa in caso di grave e reiterato inadempimento.
3. L'Appaltatore individua un Referente di Cantiere che immetterà nell'apposita sezione denominata “Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del subcantiere” della Banca dati, di cui all'art. 1, comma 1, del Protocollo, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì antecedente, le attività settimanali previste.
4. Il c.d. "Settimanale di Cantiere", redatto su apposito modello, conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento, con l'indicazione:
a. della ditta che esegue i lavori (lo stesso Appaltatore - in caso di esecuzione diretta - ovvero il subappaltatore in genere);
b. dei mezzi utilizzati dall'Appaltatore e dal suo subappaltatore e/o da eventuali altre ditte che operano forniture;
c. di qualunque mezzo che avrà comunque accesso al cantiere;
d. dei nominativi dei dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
AI fine di facilitare il controllo attraverso il Settimanale di cantiere, i mezzi e i dipendenti cui ai precedenti punti c) e d) dovranno essere dotati di appositi tesserini di riconoscimento.
5. Il Referente ha l'obbligo di immettere nella Banca dati, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori, utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
7. L'U.T.G. territorialmente competente, per il tramite delle Forze di Polizia, acquisite le predette informazioni, provvede a:
a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b. verificare, alla luce del "Settimanale di cantiere", la regolarità degli accessi e delle presenze;
c. "incrociare" i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
d. acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
e. curare l'attività di coordinamento istituzionale;
f. raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
g. calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e il Referente dell'Appaltatore.
8. L'incarico affidato al Referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico dell'Appaltatore (qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa) e del Direttore dei Lavori.
9. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 7, gli UU.TT.GG. di Ragusa e di Siracusa si riservano di disporre ulteriori verifiche mediante i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.
10. Le persone autorizzate ad accedere presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
11. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 10 nonché di quelli previsti all'art. 4 della Legge n. 136/2010, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, il Consorzio per le Autostrade Siciliane applicherà al soggetto a cui è imputabile l'inosservanza una sanzione pecuniaria variabile da 50 a 150 Euro.
 

Art. 8

1. Anche in attuazione delle misure anticorruzione contenute nel protocollo d'intesa tra l'A.N.A.C. ed il Ministero dell'Interno firmato in data 15 luglio 2014, l'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, si impegna a dare notizia senza ritardo alle Prefetture di Ragusa e di Siracusa e, contestualmente, al Consorzio per le Autostrade Siciliane di ogni tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato, nonché di illecite richieste di danaro o di altra utilità, ovvero di offerte di protezione, imposizione di ditte o di servizi di guardiania, contrassegnate o meno dall'uso di minaccia o violenza, che vengano avanzate nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
2. Il medesimo impegno di cui al comma 1, viene assunto dall'Appaltatore nei riguardi di ogni illecita interferenza che coinvolga tutti i soggetti della "filiera". A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad inserire in tutti i contratti che stipulerà con i soggetti della "filiera" apposita clausola che preveda anche l'espressa dizione, secondo la quale l'obbligo di comunicazione di tentativi di concussione ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo a risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice penale. L'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, da attivarsi tramite la Prefettura di Ragusa.
3. L'assolvimento di quanto previsto ai commi 1 e 2 non esime dall'obbligo di presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria, come espressamente previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
4. L'Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
5. L'inosservanza dei predetti obblighi collaborativi viene valutata ai fini interdittivi ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii. ed è passibile anche di applicazione di penali pecuniarie determinate dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, con specifica determinazione, previa intesa con la Prefettura di Ragusa, diversamente graduate a seconda della gravità dell'infrazione commessa, dell'eventuale reiterazione e del danno conseguente. La persistente inosservanza dei citati obblighi, proseguita anche dopo contestazione e diffida, può comportare l'esclusione dell'operatore, concretandosi una forma di grave negligenza. Le somme discendenti dall'applicazione delle eventuali penali andranno affidate in custodia al Consorzio per le Autostrade Siciliane per essere versate su un apposito conto corrente infruttifero e, indi, poste a disposizione dell'Appaltatore nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per il risarcimento dei danni subiti. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni fornite dall'U.T.G. di Ragusa, sentito il C.C.A.S.G.O.
 

Art. 9

Gli stessi obblighi, di cui all'articolo precedente, vengono contrattualmente assunti, nei confronti dell'Appaltatore, dai subappaltatori a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'impresa della filiera si impegna espressamente all'integrale rispetto del presente Protocollo ed accetta pienamente e consapevolmente il sistema sanzionatorio previsto. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti comporta la revoca del subappalto o autorizzazione dello stesso.
 

Art. 10

Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti dal presente Protocollo, l'eventuale inosservanza da parte dell'Appaltatore è causa di risoluzione del contratto tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e l'Appaltatore stesso, salvo i casi di errore scusabile.
 

Art. 11

1. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando un rapporto trimestrale agli UU.TT.GG. di Ragusa e di Siracusa e al C.C.A.S.G.O.
2. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, nelle more dell'attivazione della banca dati di cui all'art. 1, comma 1, del presente Protocollo, si impegna a trasmettere all'Appaltatore un report mensile riepilogativo della documentazione trasmessa (ivi compresa la data di invio) alla Prefettura di Ragusa, ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia nei confronti dei subcontraenti e subappaltatori.
 

Art. 12

1. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento alla vigente normativa di settore, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per legge, ogni violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
2. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si impegna, altresì, ad effettuare - sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Appaltatore - analoga comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti subappaltatori e/o subaffidatari, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.
 

Capo III
Ulteriori misure anticorruzione

Art. 13

1. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in forza alle misure anticorruzione contenute nel protocollo d'intesa tra l'A.N.A.C. ed il Ministero dell'interno firmato in data 15 luglio 2014, si impegna ad inserire, in apposito atto integrativo del contratto di appalto, in applicazione del presente Protocollo, la seguente clausola:
“Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.; 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”;
2. Nel caso si integri la condizione indicata dalla clausola di cui al precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014.
3. Analoga clausola dovrà essere inserita dall'Appaltatore in tutti i subcontratti e nei contratti con i fornitori e comunque in tutti i contratti concernenti qualunque impresa rientrante nella “filiera”.
 

Capo IV
Misure per la tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 14

1. Ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Consorzio per le Autostrade Siciliane apposito elenco dei contratti che intende stipulare con annotazione degli elementi essenziali dei contratti, subappalti, subcontratti. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, subappalto, subcontratto, C.F. o partita
I. V.A. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più "files", ferma restando la redazione dell'elenco.
2. A richiesta del Consorzio per le Autostrade Siciliane, l'Appaltatore si impegna a trasmettere, entro il termine di sette giorni dalla stessa richiesta, i contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge 136/2010, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione, da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane, a carico dell'impresa inadempiente, di una penale pecuniaria fino al massimo di Euro 5.000,00 e non inferiore ad Euro 2.000,00. L'Appaltatore che abbia provveduto a comunicare tempestivamente al Consorzio per le Autostrade Siciliane l'omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera è esente da qualsivoglia responsabilità. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore, che la verserà su apposito conto corrente infruttifero. Detta penale è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto di Ragusa farà pervenire, sentito il C.C.A.S.G.O.
4. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane verificherà, altresì, il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi da parte di tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" che partecipano alla realizzazione dell'opera. Le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi (ad esempio presentazione trimestrale pagamento I.V.A.). Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla preventiva dimostrazione dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e/o dell'impresa sub- appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori.
 

Capo V
Misure per il controllo dei flussi di manodopera

Art. 15

1. Le parti decidono di osservare le disposizioni contenute nell'art. 10 dello schema di protocollo di legalità allegato alle linee-guida “Piano Carceri”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 giugno 2012, n. 140. Nel tavolo previsto dal comma 2 del citato articolo 10, che sarà contestualmente istituito, possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Per queste finalità potranno essere valorizzate le risultanze desunte da accordi tra le parti riguardanti versioni più avanzate dei documenti attestanti non solo la regolarità della posizione delle imprese, ma anche la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali in relazione al costo complessivo dell'opera.
2. Le parti, inoltre, rinviando a quanto già convenuto nell'accordo sindacale concluso in data 2 settembre 2014, concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni delle criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
 

Art. 16

1. Il presente Protocollo ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile.
2. Il presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di appalto tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e l'Appaltatore.

lì, 5 ottobre 2015

Il Prefetto di Ragusa
Dott. Annunziato VARDE'

Il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane
Dott. Rosario FARACI

Il Prefetto di Siracusa
Dott. Armando GRADONE

R.T.I.
Società Italiana per Condotte d'Acqua Cosedil
Ing. Antonio D'ANDREA

alla presenza
del Ministro dell'Interno
On.le Angelino ALFANO


Fonte: interno.gov.it