Tipologia: CCNL
Data firma: 2 marzo 2004
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2005
Parti: Unionchimica e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Concia, PMI
Fonte: CNEL

Sommario:

  Capitolo I
1) Relazioni industriali nazionali
1.1) Osservatorio Nazionale di Settore.

1.2) Commissione paritetica.
• A) Compiti, funzioni e composizione.
• B) Controversie.
2) Relazioni industriali regionali/territoriali
3) Relazioni a livello di gruppo
4) Relazioni a livello aziendale
5) Appalti e decentramento produttivo
5.1) Appalti.

5.2) Scorporo.
5.3) Manutenzione.
5.4) Lavoratori ditte appaltatrici.
5.5) Sicurezza negli appalti.
5.6) Sfera di applicazione.
6) Personale inviato a prestare lavoro all'estero
7) Occupazione giovanile
8) Lavoratori disabili
9) Azioni positive per le pari opportunità
10) Volontariato
11) Formazione continua
12) Congedi parentali
13) Parità operai - impiegati
14) Assistenza sanitaria
15) Mercato del lavoro
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Disciplina dell'apprendistato.
• Formazione.
• Tirocini formativi e di orientamento.
• Tutore.
Capitolo III - Organizzazione del lavoro Classificazione del personale
Art. 4 - Organizzazione del lavoro.
Art. 5 - Classificazione del personale.
• Declaratorie e profili.
Art. 6 - Tirocinio.
Art. 7 - Cumulo di mansioni.
Art. 8 - Passaggio di mansioni.
Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 9 - Orario di lavoro.
Art. 10 - Lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni.
• Schema riassuntivo maggiorazioni
Art. 11 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali.
• Norma particolare per i turnisti.
Art. 12 - Riposo settimanale - Giorni festivi.
Art. 13 - Festività soppresse.
Art. 14 - Ferie.
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 15 - Elementi della retribuzione.
Art. 16 - Minimi contrattuali.
Art. 17 - Scatti di anzianità.
Art. 18 - Premio per obiettivi.
Art. 19 - Lavoro a cottimo.
Art. 20 - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 22 - Tredicesima mensilità.
Art. 23 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 24 -Indennità speciali per i lavoratori di cui al gruppo 2), art. 5.
• A) Indennità per disagiata sede.
• B) Indennità di cassa.
Art. 25 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 26 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 27 - Trasferta.
Art. 28 - Trasferimento.
Art. 29 - Passaggi di qualifica.
Capitolo VI - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 30 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 32 -Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 33 - Permessi di entrata nell'azienda.
Art. 34 - Permessi.
Art. 35 - Aspettativa.
Art. 36 - Assenze.
Art. 37 - Congedo matrimoniale.
Art. 38 - Servizio militare.
Art. 39 - Infortunio e malattia professionale.
Art. 40 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 41 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 42 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi.
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
  Art. 43 - Ambiente di lavoro.
• 1) Livello nazionale.
• 2) Competenze RLS a livello aziendale.
• 3) Rappresentante per la sicurezza (RLS).
• Chiarimenti a verbale. Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti:
Art. 44 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
• 1) Prevenzione.

• 2) Registrazioni
• 3) Valori limite.
Capitolo IX - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro

Art. 45 - Normative particolari per i Quadri.
Art. 46 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (legge n. 190/85).
Art. 47 - Diritto allo studio.
Art. 48 - Abiti da lavoro.
• Chiarimento a verbale per il settore Coibentazione.
Art. 49 - Lavoro delle donne e dei minori.
• Lavoro notturno personale femminile.
• Lavorazioni particolarmente pesanti.
Capitolo X - Comportamenti in azienda
Art. 50 - Rapporti in azienda.
Art. 51 - Inizio e fine lavoro.
Art. 52 - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 53 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 54 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 55 - Multe e sospensioni.
Art. 56 - Licenziamento per mancanze.
Capitolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 57 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 59 - Restituzione documenti di lavoro - certificato di lavoro.
Art. 60 - Indennità in caso di morte.
Art. 61 - Previdenza integrativa.
Capitolo XII - Istituti di carattere sindacale
Art. 62 - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
Art. 63 - Assemblee.
Art. 64 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 65 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 66 - Affissioni.
Art. 67 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 68 - Fondo di solidarietà.
Art. 69 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
Capitolo XIII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 70 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione.
Art. 71 - Condizioni di miglior favore.
Art. 72 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato 1 Art. 16 - Minimi contrattuali.
Allegato 2 Art. 18 - Premio per obiettivi. Linee guida congiunte sul premio per obiettivi
Allegato 3 Art. 61 - Previdenza integrativa. Accordo 28 luglio 1997.
Allegato 4 Art. 5 -Classificazione del personale profili particolari per il settore oli e margarina.
Allegato 5 Art. 5 -Classificazione del personale profili particolari per il settore detergenza.
Allegato 6 Art. 5 -Classificazione del personale profilo particolare per il settore cosmetico.
Allegato 7 Art. 5 - Classificazione del personale per il settore Coibenti.
Allegato 8 Art. 5 - Classificazione del personale per il settore Concia.
Allegato 9 Art. 14 - Ferie per il settore Concia.
Allegato 10 Art. 29 - Passaggi di qualifica per il settore Concia.
Allegato 11 Art. 30 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia per il settore Concia
Allegato 12 Art. 47 - Diritto allo studio per il settore Concia.
Allegato 13 Art. 58 - Trattamento di fine rapporto per il settore Concia.
Allegato 14 Settore Oli e Margarine.
Allegato 15 Disciplina della elezione della RSU..
• 1) Modalità per indire le elezioni.
• 2) Quorum per la validità delle elezioni.
• 3) Presentazione delle liste.
• 4) Commissione elettorale.
• 5) Compiti della Commissione.
• 6) Affissioni.
• 7) Scrutatori.
• 8) Modalità del voto.
• 9) Schede elettorali.
• 10) Modalità della votazione.
• 11) Composizione del seggio elettorale.
• 12) Attrezzatura del seggio elettorale.
• 13) Riconoscimento degli elettori.
• 14) Compiti del Presidente.
• 15) Operazioni di scrutinio.
• 16) Ricorsi alla Commissione elettorale.
• 17) Comitato dei garanti.
• 18) Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
• 19) Adempimenti della Direzione aziendale.
• 20) Norma generale.
Allegato 16 Accordo tra le parti per il reinserimento della festa della repubblica
Allegato 17 Art. 43, punto 3, lett. D. Legge n. 626/94, art. 19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (RLS).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della piccola e media industria chimica, conciaria e settori accorpati

Addì2 marzo 2004, in Roma fra Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica, Conciaria, Materie plastiche, Gomma, Vetro, Ceramica e Prodotti affini (Unionchimica) […]; con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (Confapi) […] e Federazione Unitaria Lavoratori Chimici (Fulc) composta da: Filcem/Cgil […] con l'assistenza della Segreteria confederale Cgil […]; Femca/Cisl […] e assistiti dal Segretario generale Cisl […] e dal Segretario confederale […]; Uilcem/Uil […] assistiti dal Segretario generale Uil […]; con la partecipazione della Delegazione Trattante Unitaria eletta in Roma, è stato stipulato il presente CCNL da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende associate ad Unionchimica nei seguenti settori: chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali dielettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia.

Capitolo I
1) Relazioni industriali nazionali
1.1) Osservatorio Nazionale di Settore.

Unionchimica e Fulc, consapevoli dell'ampiezza delle problematiche che incidono sulla industria chimica italiana e del ruolo fondamentale che il comparto della PMI gioca per la salvaguardia di un settore strategico per tutta l'industria e di rilevanza in termini occupazionali, convengono di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le parti.
L'Osservatorio analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore chimico delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo. nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne la possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolte dalle parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle parti stesse.
A tale scopo le parti si incontreranno entro il 1° semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri e i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell'Osservatorio nazionale di settore.
Inoltre le parti concordano di rafforzare al massimo livello tutte le opportunità di intervento comune a favore del settore rappresentato con proposte di interventi legislativi 'ex novo' o di modifica dei provvedimenti già esistenti, sia a livello di Comunità europea che di Stato nazionale come di Enti regionali in vista della assegnazione di più ampie attribuzioni in campo industriale a tali strutture del decentramento.
A questo scopo verrà stabilito anche l'opportuno collegamento con l'Osservatorio nazionale per il settore Chimico istituito con Decreto del Ministero della industria 12.11.97, ai fini della assunzione di misure di politica industriale di interesse del settore, con particolare riferimento alle piccole e medie industrie.
In considerazione del fatto che tale importantissimo compito può essere svolto esclusivamente a condizione che le parti possano in via sistematica avere occasioni di scambi informativi, di consultazioni e confronti sulle tematiche di centrale interesse convengono di ampliare in questo senso il ruolo dell'Osservatorio nazionale di settore, che pertanto avrà lo specifico compito, sulla base delle analisi e degli studi compiuti sui dati informativi in suo possesso, di proporre alle parti documenti anche atti alla predisposizione di proposte di intervento congiunto a tutti i livelli legislativi ed esecutivi.
Inoltre sarà compito dell'Osservatorio di procedere all'analisi di tutti i provvedimenti legislativi che prevedano rinvii alla contrattazione collettiva nazionale e di settore evidenziando alle parti abilitate alla stipula contrattuale tutti gli spazi e le opportunità offerte affinché procedano, nella loro autonomia, alle necessarie integrazioni contrattuali, anche al di là delle cadenze contrattuali previste dal Protocollo 23.7.93. Le parti si danno reciprocamente atto che quanto precedentemente definito, lungi dal porsi in contrasto con il Protocollo 23.7.93 dà concreta realizzazione al concetto di concertazione e rivaluta, vivificandolo il ruolo del CCNL come elemento centrale dei rapporti tra le parti.
Pertanto viene confermato l'Osservatorio nazionale della piccola e media industria chimica, costituito tra Unionchimica e Fulc, che potrà essere integrato da rappresentanti delle rispettive strutture regionali per tematiche di specifico interesse delle regioni rappresentate.
L'Osservatorio inoltre potrà valutare l'opportunità di articolarsi in Sezioni regionali o interregionali anche permanenti a cui potranno essere di volta in volta delegati compiti o funzioni specifici, quali la formazione professionale e la formazione continua. Qualora tali sezioni verifichino la necessità di interventi congiunti porteranno a conoscenza delle parti stipulanti, tramite l'Osservatorio nazionale, tale loro necessità.
L'Osservatorio nazionale potrà essere articolato per settori concordemente individuati tra le parti costituenti l'Osservatorio stesso. In tale caso i dati sotto elencati verranno forniti per gli specifici settori.
L'Osservatorio nazionale potrà altresì essere articolato in Comitati paritetici nazionali per:
- la verifica della consistenza dei settori rappresentati nelle aree di crisi e dismesse. Tale verifica sarà finalizzata allo studio di fattibilità di eventuali intese da sottoporre alle parti stipulanti;
- l'analisi della struttura del salario, degli oneri diretti, indiretti e differiti;
- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle varie tipologie contrattuali che rendono flessibile il rapporto di lavoro (quali ad esempio apprendistato, CFL, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, lavoro interinale e altre forme di lavoro anche non subordinato);
- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative intervenute e alle problematiche della interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- valutare l'andamento degli orari di lavoro all'interno delle aziende, gli strumenti di gestione degli orari di lavoro contrattuale, la costituzione delle procedure necessarie alla istituzione dell'istituto della banca ore/conto ore;
- le azioni positive:
▪realizzando le disposizioni legislative;
▪promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego;
▪ promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative;
- l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale della industria chimica nonché i riflessi ecologici dell'insediamento industriale chimico;
- l'elaborazione di linee guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- monitorare il fenomeno della immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
- l'elaborazione di linee guida di comportamento per prevenire azioni di mobbing nei luoghi di lavoro.
Nell'Osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad Unionchimica e Fulc di procedere a verifiche, per i livelli nazionali, settoriali e territoriali concordati, relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale e internazionale;
- previsioni degli investimenti in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore con particolare riferimento alle normative vigenti per il lavoro femminile e giovanile. Per il lavoro femminile in base a quanto previsto dalla legge n. 903/77 e dalla legge n. 125/91 e successive, e per il lavoro giovanile, in base a quanto previsto dalle normative vigenti, anche sulla base dei dati di settore forniti dall'Ente bilaterale nazionale nonché alla legge n. 44/86;
- monitoraggio sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 12.3.99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- individuazione di fabbisogni formativi del settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione, mirati anche al miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sulla base dei dati acquisiti l'Osservatorio nazionale elaborerà proposte da sottoporre alle parti stipulanti per la definizione di interventi di formazione continua nelle imprese del settore che potranno essere realizzati dall'Ente bilaterale nazionale e dagli Enti bilaterali regionali ricercando in tal senso i possibili supporti finanziari previsti anche dalle leggi comunitarie, nazionali e territoriali;
[…]

1.2) Commissione paritetica.
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sulla uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza.

A) Compiti, funzioni e composizione.
A tale fine viene costituita una Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
(a) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o (modifiche al testo contrattuale;
(b) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui alla successiva lett. B).
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 componenti di cui 3 di parte imprenditoriale e 3 di parte sindacale, che potranno richiedere l'assistenza di esperti di propria fiducia.

B) Controversie.
[…]
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla Commissione paritetica di cui al presente punto.
[…]
Dell'esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione paritetica costituirà interpretazione congiunta delle parti.
[…]

2) Relazioni industriali regionali/territoriali
A livello regionale, almeno una volta l'anno, di norma entro il 1° quadrimestre, le Organizzazioni territoriali di Unionchimica-Confapi, in appositi incontri con le Fulc regionali, porteranno a conoscenza delle stesse le prospettive produttive della globalità delle aziende associate con particolare riferimento alle previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti.
La predetta informazione sarà suddivisa nei seguenti settori:
(a) chimica primaria (di base e derivata)
(b) chimica per l'industria e l'agricoltura
(c) chimica per il consumo non industriale
(d) chimica farmaceutica
Nell'ambito regionale le parti potranno individuare aree geografiche più limitate cioè province e comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende associate; l'organizzazione imprenditoriale territoriale specificherà le informazioni complessive di cui sopra relativamente a tali aree.
Inoltre, a fronte della identificazione di nuove professionalità emergenti o mutamenti di professionalità già esistenti o arricchimenti di profili professionali già esistenti derivanti da modifiche alla organizzazione del lavoro, le parti procederanno all'inserimento dei nuovi profili concordati nell'ambito delle aree professionali e dei relativi parametri d'inquadramento.
A tal fine Unionchimica e Fulc nazionali, in occasione del successivo rinnovo contrattuale, provvederanno ad inserire tali nuovi profili, se ritenuti generalizzabili, negli elenchi della classificazione contrattuale, operando le relative correlazioni.
Nel corso dello stesso incontro tra le Organizzazioni territoriali di Unionchimica-Confapi e delle OSL verranno inoltre fornite informazioni globali riferite alle aziende associate su:
(a) percentuali di addetti suddivise per: sesso, con verifica dell'andamento della occupazione femminile; con particolare riguardo alla applicazione delle leggi nn. 903/77 e 125/91 e alle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito; classi di età;
(b) previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della legge n. 223/91;
(c) dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo ai lavoratori disabili, nonché sull'andamento della occupazione giovanile;
(d) previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
(e) preventivamente, necessità e contenuti dei programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione;
(f) natura delle attività produttive conferite a terzi e di quelle conferite in appalto;
(g) elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extra comunitari e portatori di handicap;
(h) elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti.
Per una valutazione corretta da parte delle OSL della interconnessione delle diverse produzioni nel territorio e delle relative compatibilità nel quadro della programmazione regionale e al fine di consentire una puntualizzazione di problemi comuni insorgenti su aree industriali integrate, intendendosi come tali aree interregionali con significativa concentrazione di aziende chimiche e da identificare a livello nazionale, Unionchimica si dichiara disponibile ad incontri, di norma annuali, anche unitamente ad altre realtà imprenditoriali, con le strutture sindacali dei lavoratori di pari livello.
Nel caso si ritenga opportuno l'intervento dell'Ente Regione, per la realizzazione di una politica attiva della programmazione e per l'occupazione nel territorio, le parti svilupperanno per quanto di propria competenza autonomi contatti con le suddette autorità.
Per consentire alla Fulc di seguire lo sviluppo delle attuazioni di cui al presente punto le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra indicati.

3) Relazioni a livello di gruppo
Per i gruppi industriali - intendendosi per un gruppo un complesso industriale avente più stabilimenti, facenti capo ad un unico centro decisionale ed avente complessivamente più di 160 dipendenti - le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, in apposito incontro convocato da Unionchimica, porterà a conoscenza della Fulc e delle RSU:
- le prospettive produttive;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramenti delle condizioni ambientali ecologiche;
- percentuali di addetti suddivise per: sesso, con particolare riferimento alla applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile, di cui alle leggi nn. 903/77 e 125/91; classi di età;
- l'andamento della occupazione femminile. Per tale tema vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specialità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale e dati sull'andamento occupazionale relativo ai lavoratori disabili;
- previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della legge n. 223/91;
- gli interventi formativi inerenti: l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, l'ambiente e la sicurezza, nonché la formazione continua;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap.
Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali, a livello nazionale, per l'accertamento delle realizzazioni nel loro complesso. L'accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l'intervento della Direzione aziendale e delle RSU.

4) Relazioni a livello aziendale
Gli stabilimenti associati con più di 80 dipendenti, annualmente di norma entro il 1° quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della Fulc e delle RSU:
- le prospettive produttive;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- percentuali di addetti suddivise per: sesso, con particolare riferimento alla applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile; di cui alle leggi nn. 903/77 e 125/91; classi di età;
- l'andamento della occupazione femminile. Per tale tema vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione l'ambiente e la sicurezza, nonché la formazione continua;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale e dati sull'andamento occupazionale relativo ai lavoratori disabili;
- previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della legge n. 223/91;
- informativa sul fenomeno dei congedi parentali.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi dei gruppi. Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento della realizzazione nell'ambito territoriale.
Nell'ambito regionale le parti potranno individuare province e comprensori che presentino significative concentrazioni di aziende associate; in tale caso Unionchimica specificherà i dati di cui al presente punto relativamente a tali aree.
Qualora imprese aderenti ad Unionchimica abbiano strutture produttive articolate in più Paesi della UE, Unionchimica e Fulc definiranno modalità e tempi per dare attuazione nella singola realtà alle Direttive Comunitarie in termini di Comitati di impresa.

5) Appalti e decentramento produttivo
5.1) Appalti.

Le aziende informeranno annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le RSU:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18.12.73 n. 877);
- su casi di scorporo.

5.2) Scorporo.
Le aziende informeranno preventivamente le RSU su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi negativi sulla occupazione complessiva, ciò per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio. In tal caso le aziende provvederanno ad identificare l'attività produttiva scorporata, nonché il numero dei propri lavoratori interessati ad essa addetti.

5.3) Manutenzione.
Le aziende del settore daranno informazioni sulla programmazione della manutenzione degli impianti utilizzati alla produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento.
Per ogni singola attività manutentiva degli impianti di produzione, la quale presenti una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento nonché abbia continuità e intervento ad orario pieno e costanza nel tempo, le aziende concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente anche con l'impiego di personale dipendente dalle imprese stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, alla efficacia e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.

5.4) Lavoratori ditte appaltatrici.
I gruppi e gli stabilimenti di cui ai precedenti punti 3) e 4) forniranno annualmente a consuntivo il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.

5.5) Sicurezza negli appalti.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende:
- inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici alla osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle vigenti norme di legge, con particolare riferimento alla legge n. 300/70, alle norme assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro, nonché dai contratti di loro pertinenza. Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20.5.70 n. 300, le aziende appaltanti agevoleranno la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità;
- garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti, fornendo a tali lavoratori le adeguate informazioni ai sensi del D.lgs. n. 626/94;
- effettueranno un'attività di coordinamento promossa dalla impresa committente che veda coinvolti gli stessi RLS;
- informeranno i propri RLS sul programma dei lavori, sui contenuti del piano di sicurezza e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici ai fini della formazione e informazione dei propri RLS.

5.6) Sfera di applicazione.
Le norme dal punto 5.1) al punto 5.4) del presente punto 5) non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 55 dipendenti.

6) Personale inviato a prestare lavoro all'estero
Nel caso dell'invio all'estero di dipendenti, gli stessi potranno farsi assistere dalla RSU circa le circostanze in cui si svolgerà il lavoro.
Stessa assistenza potrà essere richiesta nel caso di rientro degli stessi dall'estero, circa il loro reinserimento nell'azienda con riferimento al livello professionale acquisito nell'attività svolta all'estero e nello spirito dell'art. 12, legge 20.5.70 n. 300.
[…]

8) Lavoratori disabili
Le Aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico/organizzative, il problema dell'inserimento dei lavoratori disabili, ai sensi della legge n. 68/99, in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando percorsi di inserimento mirato attraverso l'ausilio delle competenti strutture pubbliche e con il coinvolgimento delle RSU.

11) Formazione continua
Unionchimica-Confapi e Filcem-Femca-Uilcem congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa.
Pertanto le parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17, legge n. 196/97 diventi rapidamente operativo e che le modalità attuative consentano l'accesso delle PMI e dei loro dipendenti alle risorse necessarie per la realizzazione di una reale politica di formazione continua. A tal fine le parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo possano provocare obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le RSU possono definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 47, lett. B).
In tal senso Unionchimica-Confapi e Filcem-Femca-Uilcem in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché sia nell'Ente Bilaterale Nazionale sia negli Enti Bilaterali Regionali costituiti ai sensi dell'Accordo interconfederale 13.5.93 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI del comparto chimico, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.
Ai fini della operatività di cui sopra, a livello aziendale saranno predisposti piani formativi concordati cren le RSU/Organizzazioni sindacali, finanziati attraverso le risorse del Fondo Formazione PMI di cui al DM 21.1.03.
Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Disciplina dell'apprendistato.

Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]

Formazione.
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione, secondo i contenuti definiti dagli appositi decreti ministeriali.
In applicazione del DM 8.4.98, la formazione esterna all'azienda è così articolata:
A) Contenuti a carattere trasversale
Modulo 1:
disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
[…]

B) Contenuti a carattere professionalizzante
Modulo 3:
sicurezza sul lavoro, mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale:
Modulo 4:
nozioni tecnico-scientifiche e operative, differenziate per le singole figure professionali.

Apprendisti

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno totali
A1: 20 ore A1: --- A1: --- A1: --- A1: 20 ore
A2: 20 ore A2: 20 ore A2: --- A2: --- A2: 40 ore
B3: 8 ore B3: 8 ore B3: 8 ore B3: 8 ore B3: 32 ore
B4: 16 ore B4: 16 ore B4: 16 ore B4: 16 ore B4: 64 ore
tot. 64 ore tot. 44 ore tot. 24 ore tot. 24 ore tot. 156 ore

Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 15, legge n. 196/97, potranno essere effettuate anche all'interno della azienda.

Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, titolo di studio di scuola media superiore o laurea, non idonei rispetto all'attività da svolgere

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno totali
A1: 10 ore A1: --- A1: --- A1: --- A1: 10 ore
A2: 10 ore A2: 10 ore A2: --- A2: --- A2: 20 ore
B3: 4ore B3: 4ore B3: 4 ore B3: 4 ore B3: 16ore
B4: 8 ore B4: 8 ore B4: 8 ore B4: 8 ore B4: 32ore
tot. 32 ore tot. 22ore tot. 12ore tot. 12ore tot. 78 ore

Le ore complessive di formazione esterna ed interna sono complessivamente pari a 60 ore medie annue.
Le ore di formazione esterna potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda.

Apprendisti con attestato di qualifica professionale, idoneo rispetto all'attività da svolgere
A1: 8 ore
A2: 12 ore
B3: 4 ore
B4: 16 ore


Apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o laurea, idonei rispetto all'attività da svolgere
A1: 8 ore
A2: 8 ore
B3: 4 ore


All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe l'Azienda dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente.
All'atto della assunzione l'azienda richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra impresa ai fini del riconoscimento del credito formativo e comunque della esenzione della frequenza dei moduli formativi già completati.
Le parti, entro il 31.10.98, si incontreranno per definire i criteri formativi e le schede per la gestione della formazione degli apprendisti.
Le parti procederanno poi a redigere un progetto formativo da sottoporre al Ministero del lavoro per la relativa approvazione e delibera dei finanziamenti a supporto. Le parti si danno affidamento rispetto al fatto che tali progetti formativi potranno riguardare circa 500 contratti di apprendistato sul territorio nazionale per i comparti rappresentati.

Tirocini formativi e di orientamento.
Le parti, in applicazione del DM n. 142 del 25.3.98, attuativo dell'art. 18, legge n. 196/97, si adopereranno per favorire la stipulazione di apposite convenzioni, secondo le modalità previste dal citato decreto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di promozione della occupazione tramite stages formativi e di orientamento.

Tutore.
Il tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere identificato in lavoratori dell'azienda di livello non inferiore a quello finale dell'apprendista ovvero in consulenti esterni, aventi le esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.
L'art. 4, comma 2, DM 8.4.98, prevede che nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane, la funzione di tutore possa essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
[…]

Capitolo III - Organizzazione del lavoro Classificazione del personale
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
.
Le parti concordano di sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro anche in relazione a mutamenti delle tecnologie che abbiano le seguenti finalità:
(a) miglioramento della efficienza degli impianti e della produttività
(b) sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori
(c) rispetto della legge 9.12.77 n. 903
Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno adottate, compatibilmente con le caratteristiche specifiche, opportune iniziative per i lavoratori interessati alla nuova organizzazione del lavoro finalizzate a:
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro, senza pregiudizio delle strutture fiduciarie della azienda.
In coerenza a quanto detto al punto precedente, la sperimentazione favorirà una distribuzione del lavoro che agevoli la rotazione su diversi posti di lavoro, anche a diverso contenuto professionale, compatibilmente con la disposizione dei mezzi produttivi e con la preparazione professionale acquisita anche usufruendo di opportune iniziative di formazione.
Per l'attuazione della presente norma, le parti firmatarie entro 6 mesi dalla firma del presente contratto, andranno ad individuare aree ed aziende nelle quali siano in corso iniziative e mutamenti tecnologici che giustifichino esigenze di sperimentazione: ciò non esclude, pur tenendo conto delle realtà dimensionali rappresentate, che possano verificarsi altre iniziative, a livello aziendale e con caratteristiche analoghe nel qual caso, oltre ai criteri da osservarsi che sono quelli previsti dalla presente norma, le parti firmatarie le inseriranno nel novero delle identificazioni attuate nella propria sede.
I criteri e le modalità di attuazione delle sperimentazioni dovranno partire da un esame tra la Direzione aziendale e la RSU in merito a:
- aree di sperimentazione, durata e verifiche;
- distribuzione degli orari;
- organici;
- riflessi sull'ambiente di lavoro;
- riflessi sulla globalità delle attività produttive della azienda fermi restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
Le parti, a fine sperimentazione, provvederanno a livello aziendale all'eventuale adeguamento professionale dei lavoratori interessati sulla base delle declaratorie contrattuali e che sia conseguente alla eventuale conferma dell'esperimento.

Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 9 - Orario di lavoro.
A1) Lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6.

Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 30 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL, della ex festività civile (4 novembre ex lege n. 54/77) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalle legge n. 54/77 e successive modificazioni.
L'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali.
Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo quanto previsto alla successiva lett. B).
Per l'applicazione dell'orario di lavoro settimanale e per una reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze, in relazione alla collocazione e utilizzo collettivo di riposi compensativi, nonché la scelta dell'epoca delle ferie, anche in funzione della salvaguardia delle esigenze aziendali, Direzione aziendale e RSU/Organizzazioni sindacali procederanno ad apposito incontro da tenersi di norma entro il 1° trimestre di ogni anno.
Eventuali variazioni al programma saranno oggetto di incontro tra le parti di cui sopra.
[…]

A2) Lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6.
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il ricorso alla flessibilità, è fissata in 37 ore e 30 minuti.
[…]
Nota a verbale.
Sono considerati lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6 coloro che si avvicendano al lavoro secondo lo schema costante e periodico mattina, pomeriggio e notte.

A3) Lavoratori addetti ai turni 3x7 e 2x7.
L'orario normale dei lavoratori turnisti, al lordo delle riduzioni sotto concordate, è di 40 ore settimanali, raggiungibili anche come media sui cicli plurisettimanali.
[…]

B) Al fine di rendere concreto l'adeguamento delle capacità aziendali alle esigenze dell'andamento produttivo e, altresì, all'andamento del mercato sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, alla flessibilità settimanale dell'orario normale di lavoro adottando orari fino a 48 ore settimanali e provvedendo a correlativi periodi di minor prestazione, con verifica trimestrale, stabilendone periodi e quantità.
[…]
La modalità di distribuzione settimanale della flessibilità per il periodo considerato nelle singole giornate e/o al sabato, formerà oggetto di preventiva contrattazione tra Direzione e RSU; tuttavia, fino a 32 ore annue 'pro capite', tali modalità verranno definite dalla Direzione e comunicate alle maestranze, con carattere vincolante, contestualmente alla indicazione del periodo presumibile entro il quale l'Azienda ritiene di poter programmare il recupero della flessibilità. Solo per tali 32 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 10% secondo i criteri dell'art. 10 del presente contratto.

C) In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite.

D) a) È considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario settimanale medio e l'orario di legge, ad eccezione del superamento dell'orario normale di fatto aziendale come conseguenza dell'utilizzo della flessibilità. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata dell'orario di lavoro stabilita dalle norme di legge.
b) L'azienda potrà ricorrere al lavoro eccedente per esigenze non considerate nelle caratteristiche di cui alla lett. C) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea, o determinate da esigenze occasionali di mercato interno o estero; eccezionalmente potrà ricorrere anche allo straordinario qualora, considerata la temporaneità delle cause sopra indicate, la stessa non consenta correlativi dimensionamenti di organico.
c) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro eccedente e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattuale stabilite per lavoro eccedente e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
Qualora il ricorso all'orario eccedente e straordinario identificasse una utilizzazione strutturale di orari superiori a quanto sopra previsto, le parti verificheranno, ogni 12 mesi, l'ammontare di quanto utilizzato per ciascuna singola attività. Nel caso che tale ammontare risultasse, per ciascuna singola attività di consistenza tale da poter essere trasformato in organico, le parti si incontreranno per esaminare eventuali adeguamenti compatibilmente con le offerte del mercato di lavoro.
Le parti si incontreranno a livello territoriale, di norma semestralmente, per verificare l'andamento del ricorso al lavoro straordinario nei singoli comparti.
Qualora tale ricorso risultasse non fisiologico e strutturale, le parti esamineranno i motivi che non hanno consentito un adeguamento degli organici e valuteranno le azioni conseguenti.
Tali dati e le relative valutazioni verranno trasmessi all'Osservatorio nazionale di settore, al fine di attuare quanto previsto nel Capitolo I, punto 1.1, comma 12, 6a alinea del presente CCNL.
d) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alle RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti e straordinarie per servizio o reparto.

E)[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.

F) […]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 3° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro l'estivo.

G) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro eccedente, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro eccedente e straordinario - fermo restando quanto previsto alla precedente lett. Dc) - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto e autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]

Art. 10 - Lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni.
[…]
Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezzora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 5) del presente articolo.
Ferme restando le condizioni in atto aziendalmente, qualora, dalla data del presente contratto, aziende organizzate su orario giornaliero ricorressero a turni avvicendati interessanti personale femminile, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 19, legge n. 903/77, alle lavoratrici interessate verrà corrisposta la mezzora di riposo in luogo della maggiorazione di cui al punto 5) del presente articolo o viceversa.
[…]

Art. 12 - Riposo settimanale - Giorni festivi.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere del riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Art. 14 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie: il pagamento della relativa indennità sostitutiva potrà avvenire solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
[…]

Capitolo V - Trattamento economico
Art. 19 - Lavoro a cottimo.

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta ai lavoratori di cui al gruppo 4), art. 5, o da una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economica, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo e con altre norme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.
[…]
4) L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i competenti sindacati dei lavoratori.
6) Informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8) I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[…]
21) Per i reclami riguardanti l'applicazione delle presenti norme e in particolare quelli relativi:
[…]
(c) in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;
(d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 13); […] sarà seguita la procedura prevista dal Capitolo I, punto 1.2, lett. B).

Capitolo VI - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 30 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.

A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 4), art. 5, sono inquadrati nelle sotto elencate aree:
2° Area
Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
1° Area, Parametro B
Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne o diurne ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
1° Area, Parametro A
Vi appartengono: portieri in genere, uscieri, addetti al servizio mensa, inservienti addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a mense, a refettori ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano il possesso di semplici capacità o conoscenze pratiche.
C) Ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 8.4.03 n. 66, la durata media dell'orario di lavoro degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le 48 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte detto orario settimanale potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]
Resta fermo quanto previsto dall'art. 9, lett. Db) e Dc) per il lavoro eccedente e straordinario.
[…]

Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.

[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di 6 giorni.

Art. 39 - Infortunio e malattia professionale.
In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi della assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al primo superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 41 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
A) Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
I periodi di assenza dal lavoro sono stabiliti dal D.lgs. n. 151/01. […]

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 43 - Ambiente di lavoro.

Le parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle attività lavorative e che è indispensabile rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente con lo sviluppo delle aziende, ritengono necessario il metodo della partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze per l'attuazione di queste politiche. A tale scopo le parti convengono di consolidare e sviluppare un sistema di relazioni sindacali articolato sui seguenti livelli:

1) Livello nazionale.
Il Comitato paritetico Ambiente e Sicurezza, costituito nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e formato da delegazioni delle parti stipulanti, nel quadro dell'esame delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché l'igiene ambientale dell'industria chimica e i riflessi ecologici dell'insediamento industriale chimico, analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta, e comunque normalmente con cadenza annuale, i vari problemi posti in discussione.
In particolare il Comitato paritetico Ambiente e Sicurezza avrà il compito di:
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esaminare la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative. Ciò anche in relazione ad indagini ed iniziative che fossero promosse dalle Istituzioni proposte;
- esaminare le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore chimico che venissero avanzate in Italia o nell'ambito UE, sia in tema di ambiente che di sicurezza, individuando eventuali proposte comuni da sottoporre alle autorità competenti;
- promuovere l'adozione di sistemi di gestione ambientale che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale, quali ISO 14000 ed EMAS e predisporre iniziative comuni nei confronti delle Autorità competenti per il reperimento delle necessarie risorse economiche a sostegno;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) nonché modalità di eventuale rapporto con le Istituzioni nazionali;
- promuovere l'orientamento delle imprese, dei RLS e dei lavoratori verso un rapporto partecipativo nelle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro;
- predisporre e aggiornare linee guida e moduli formativi, per la formazione dei RLS e dei lavoratori, adeguati alle peculiarità settoriali, tenendo conto delle innovazioni normative intervenute nonché di specifiche esigenze emerse per le attività che presentano rischio di incidente rilevante, da presentare all'Ente bilaterale costituito ai sensi dell'Accordo interconfederale 16.11.88;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle Commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla vigente legislazione, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione le problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, che assumano particolare rilevanza;
- esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive comunitarie individuando, se del caso, iniziative di carattere applicativo;
- definire, alla luce delle innovazioni normative intervenute, le linee guida per la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- predisporre linee guida o quaderni di informazione per le RSU sui problemi relativi alla sicurezza;
- definire, in relazione alla evoluzione normativa relativa alla materia degli appalti, specifiche linee guida.
Inoltre le parti procederanno entro 6 mesi dalla data del rinnovo del presente CCNL ad attivare apposita Commissione avente il compito di:
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento ai RLS attraverso un'apposita anagrafe da costituire, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutare la congruità e la corrispondenza con le linee guida predisposte dal Comitato paritetico Ambiente e Sicurezza;
- costituire un'anagrafe dei RLS sulla base delle comunicazioni delle imprese inerenti le relative elezioni e scadenze e predisporre una banca dati degli infortuni sul lavoro occorsi nel settore, nel rispetto della legge n. 675/96. A tal fine le parti si raccorderanno anche con gli Organismi paritetici costituiti a livello territoriale.
Qualora le problematiche sopraindicate dovessero presentare riflessi significativi in specifiche aree locali, le parti firmatarie ricercheranno gli opportuni collegamenti con le rispettive Organizzazioni territoriali competenti ai fini della assunzione, da parte di quest'ultima, di eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali.

2) Competenze RLS a livello aziendale.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi dell'art. 8(1), legge 20.5.70 n. 300, fanno parte dei compiti del RLS, di cui al successivo punto 3), attività inerenti l'applicazione delle norme ambientali e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e particolarmente:
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la esigenza, particolari indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro, da affidare alle ASL per quanto di loro competenza;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, sentito il parere dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici e scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, da affidare all'ASL.
L'azienda assumerà a proprio carico le indagini concordate.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
- presentare proposte per la informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dall'art. 47, lett. B);
- esprimere il proprio parere sulle iniziative di certificazione ambientale e/o di sicurezza che l'azienda decidesse volontariamente di adottare.
Annualmente, in riferimento al Capitolo I, punto 5.3), le aziende porteranno a conoscenza del RLS i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro, la sicurezza e, per quanto riguarda la produzione di sostanze che possano determinare i rischi di inquinamento, degli scarichi.
Le aziende, altresì, consulteranno il RLS sui programmi e sulle iniziative di informazione/formazione dei lavoratori in materia di rischio chimico.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da comportare la fermata totale o parziale degli stessi ed indipendentemente dalle modalità di intervento, l'azienda provvederà ad utilizzare, informandone preventivamente il RLS, in costanza dell'intervento, i lavoratori interessati ad altre attività, produttive e non, e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare sempre con il RLS soluzioni alternative anche mediante recuperi. È fatta salva la possibilità di interventi della legge 20.5.75 n. 164, laddove ciò sia giustificato e alle condizioni dalla stessa previste.
Annualmente le Aziende presenteranno, nel corso di un apposito incontro, al RLS, gli obiettivi in termine di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche negli obiettivi formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell'Azienda.
Ferme restando le autonome valutazioni delle parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto di esame congiunto tra Direzione aziendale e RLS.
Per le unità produttive minori, qualora non fosse possibile procedere all'informazione nei termini sopra previsti, l'impegno si intende assolto facendo convergere informazioni a livello regionale o territoriale nell'ambito del competente Comitato paritetico Ambiente e Sicurezza dell'Osservatorio, onde consentire la conoscenza delle tendenze generali in materia di interventi per l'ambiente e la sicurezza.
I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, qualora comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e la RSU/RLS.
Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle Autorità.
Su iniziativa di una delle due parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
In caso di innovazioni produttive che comportino l'esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l'azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-medico) esistenti e ne darà preventiva informazione al RLS.
Laddove condizioni ambientali lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con il RLS la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continue, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
In attuazione dei disposti della legge 23.12.78 n. 833, l'azienda provvederà a comunicare al RLS l'elenco delle sostanze tossiche presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, così come desunte da studi qualificati di tecnici ed istituti specializzati per quanto a conoscenza dell'azienda. L'azienda procederà ad opportuni aggiornamenti.
Per gli impianti utilizzati alla produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento, l'azienda provvederà a portare a conoscenza del RLS la scheda dell'impianto concernente, sulla scorta di dati informativi definiti a livello nazionale, i tipi di indagine e le modalità di intervento per il mantenimento ottimale di regime produttivo in relazione all'ambiente di lavoro.
Il RLS è vincolato al segreto sulle tecnologie di produzione, sulle sostanze e formule utilizzate per la realizzazione dei prodotti nonché sui dati comunicatigli dalle aziende, di cui può venire a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

3) Rappresentante per la sicurezza (RLS).
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626, nonché dall'Accordo interconfederale 27.10.95, viene definita la seguente disciplina sul RLS.
A) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il RLS, previsto dal D.lgs. n. 626/94, nei seguenti numeri:
- 1 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 RLS nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
B) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Le iniziative idonee per l'informazione ai lavoratori relativa all'elezione del RLS saranno definite dalle associazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori.
C) L'elezione del RLS avverrà secondo le modalità e le procedure previste dalla parte III, punti 1) e 2), Accordo interconfederale 27.10.95, che si intendono qui integralmente richiamate.
D) Il RLS svolge, oltre ai compiti di cui al precedente punto 2), quelli espressamente previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94 richiamati in allegato 17.
E) Per quanto riguarda la durata dell'incarico del RLS, gli strumenti e le modalità per l'espletamento dell'incarico, si intendono qui richiamati i punti 3) e 4), Parte III, Accordo interconfederale 27.10.95.
F) Le riunioni periodiche, di cui all'art. 10(2), D.lgs. n. 626/94, saranno convocate su ordine del giorno scritto e con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi; in particolare in tali incontri verranno definiti, dall'azienda e dall'RLS i corretti criteri di informazione dei lavoratori in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche della singola impresa, mediante la formulazione di un documento predisposto congiuntamente che verrà presentato ai lavoratori in un'assemblea annuale retribuita, di norma non superiore a 1 ora.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal datore di lavoro o suo rappresentante.
G) Per l'espletamento dei compiti di cui alla precedente lett. D), il RLS, oltre ai permessi retribuiti spettanti in quanto componente della RSU, ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti.
Nel triennio di mandato vengono riconosciute 5 ore complessive di permesso retribuito aggiuntive.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate al monte ore, di cui al comma 1 della presente lett. G), le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), i) e l).
H) Il RLS riceve una formazione adeguata, come previsto dall'art. 22, comma 4, D.lgs. n. 626/94, anche in relazione alle linee guida predisposte dal Comitato paritetico Ambiente e Sicurezza.
I) Come previsto dall'Accordo interconfederale 27.10.95, la formazione del RLS sarà svolta con un programma di 32 ore e riguarderà: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime di comunicazione. Il programma di cui sopra verrà svolto sulla base delle linee guida elaborate dalla Sezione ambiente e sicurezza dell'Osservatorio Nazionale, tenendo conto anche dei rischi specifici, qualora la gestione dei corsi sia ritenuta fattibile dalle parti territoriali e dall'Organismo paritetico competente. Le iniziative formative verranno promosse dai costituendi Organismi paritetici con un attivo intervento delle Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
J) Le iniziative formative per i lavoratori saranno concordate tra le parti a livello territoriale avvalendosi degli Organismi paritetici, ove siano operanti, sulla base delle linee guida elaborate dalla Sezione ambiente e sicurezza dell'Osservatorio nazionale.

Chiarimenti a verbale.
Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti:

1) Nelle aziende in cui siano state elette le RSU, il RLS verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda.
2) Nelle aziende in cui le RSU non siano ancora state costituite, il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione.
3) Nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle RSU e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le stesse modalità e le procedure definite dalle rispettive Organizzazioni territoriali per le aziende e unità produttive fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Art. 44 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
1) Prevenzione.

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda:
(a) può sottoporre il lavoratore a visita medica precedentemente alla assunzione, al fine di accertarne l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno, al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità;
(b) sottopone - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
(c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni.
Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura della azienda, sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
(d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto;
(e) dà informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di interventi previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
(f) dà informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
(g) dà attuazione alle norme di legge relative ai videoterminali;
(h) in riferimento a quanto disposto dal D.lgs. n. 230/95, dà informazioni sulla applicazione delle specifiche norme di legge per il personale professionalmente esposto (fonti ionizzanti).
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge in materia di prevenzione e sicurezza nonché delle prescrizioni che, anche nella osservanza delle legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto durante il lavoro a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda.

2) Registrazioni
Fermo restando il registro degli infortuni e delle malattie professionali, vengono istituiti:
(a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura della azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
(b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura della azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione del RLS e dei lavoratori;
(c) il libretto personale di rischio in cui saranno trascritti, a cura della azienda, le risultanze del registro di cui alla lett. a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività e che sarà consegnato al lavoratore medesimo;
(d) la cartella sanitaria personale, tenuta e aggiornata a cura dei Servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale cartella saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici; nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali; per le lavoratrici la cartella sanitaria personale viene integrata da una scheda di maternità contenente i dati concernenti la salute riproduttiva dell'interessata, le visite mediche, gli esami clinico-ginecologici, tenuta e aggiornata a cura delle USL o dei consultori.
Detta scheda potrà essere utilizzata solo dietro specifica autorizzazione della lavoratrice interessata e per gli usi di competenza della USL o dei consultori.
Il lavoratore, o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, della cartella sanitaria, rivolgendosi a chi lo detiene. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà riconsegnata al lavoratore.
Il RLS partecipa, per quanto di propria competenza, al costante aggiornamento dei registri di cui sopra;
(e) nelle aziende interessate, il registro dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni e biologici, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 626/94;
(f) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del DPR n. 175/88. La scheda dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione
- interventi sull'impianto in caso di emergenza
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza
(g) scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo, redatte sulla base delle informazioni fornite dalle aziende produttrici delle sostanze stesse.

3) Valori limite.
In connessione con quanto previsto ai Titoli VII e VIII, D.lgs. n. 626/94 e ferma restando la regolamentazione di cui al D.lgs. n. 277/91 e ai relativi valori e procedure, in vigore per gli agenti fisici, chimici e biologici dalla stessa disciplinati, non sono ammesse lavorazioni nelle quali vengano superati, per tutti gli altri agenti chimici, i valori limite (TLV) della ACGIH.
È istituito, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso Unionchimica nazionale, un servizio, cui le parti a tutti i livelli potranno riferirsi nell'arco della vigenza contrattuale, finalizzato alla tenuta e all'aggiornamento delle tabelle di cui sopra.
Le specifiche disposizioni, procedure e limiti che saranno emanati dalle Istituzioni nazionali con efficacia cogente - anche in attuazione delle Direttive UE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici - sostituiranno quelli previsti dal presente contratto.
Nota a verbale.
Le parti convengono che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del settore e allo scopo di garantire l'attuazione concreta e uniforme della normativa del presente articolo e anche per contribuire alla elaborazione del modello unico previsto dalla legge n. 833, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario personale e il libretto sanitario di rischio verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti.

Capitolo IX - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 48 - Abiti da lavoro.

A tutti i lavoratori di cui al gruppo 4), art. 5, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di 1 o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti ecc., o nocive, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanza ad elevata temperatura, come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusione metalli, ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno già appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
[…]
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
[…]
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio od ai lavoratori di cui al gruppo 3), art. 5, verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice. ecc.).

Chiarimento a verbale per il settore Coibentazione.
Il rinnovo degli abiti da lavoro dovrà avvenire ogni 6 mesi.
Nota.
A titolo indicativo per il settore Concia rientrano nel trattamento di cui al comma 3 del presente articolo i seguenti lavoratori di cui al gruppo 4), art. 5:
- addetti ai bottali concia al cromo e al vegetale;
- addetti ai bottali di tintura al cromo;
- addetti alla estrazione delle pelli da calcinai;
- addetti all'allattamento a mano delle pelli al solfuro;
- addetti alla salatura delle pelli grezze;
- addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina;
- addetti alle lavorazioni che comunque comportino un equivalente deterioramento del vestiario.

Art. 49 - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni di legge.

Lavoro notturno personale femminile.
Le aziende, assistite dalla Associazione imprenditoriale, potranno concordare con le RSU interessate e il sindacato territoriale, in attuazione della deroga prevista al comma 2, art. 5, legge n. 903/77, la necessità di ricorrere all'utilizzo di personale femminile nel lavoro notturno. In tale evenienza verranno concordati con le RSU le unità necessarie e i criteri del loro utilizzo. Copia dell'accordo verrà depositata congiuntamente dalle parti alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti del richiamato disposto di legge.
La presente normativa si applica sino a diverse disposizioni di legge in materia.

Lavorazioni particolarmente pesanti.
In attuazione della deroga prevista al comma 4, art. 1, legge n. 903/77, su iniziativa di una delle parti a livello aziendale o a livello territoriale per realtà omogenee, si concorderà, verificata la irremovibilità delle condizioni organizzative, la individuazione di lavorazioni ritenute particolarmente pesanti e per le quali le aziende non potranno adibire né assumere personale femminile. Copia dell'accordo raggiunto verrà depositata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge presso i competenti servizi della Direzione provinciale del lavoro.

Capitolo X - Comportamenti in azienda
Art. 50 - Rapporti in azienda.

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nella esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretta, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono tra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli della attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
[…]

Art. 52 - Consegna e conservazione utensili e materiali.
L'azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna, e, in caso di licenziamento o di dimissioni, lo deve restituire prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo a quanto non riconsegnato.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui è affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione aziendale.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente art. 26.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 55 - Multe e sospensioni.
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
(a) che non si presenti al lavoro corte previsto dall'art. 30 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
(c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
(d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
(f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
(h) che in qualunque modo trasgredisca le norme contrattuali o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
(i) che si ponga, per propria volontà, in stato di pericolosità per sé, per gli altri, per gli impianti o comunque per l'attività lavorativa;
[…]
(k) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza;
(l) che si rifiuti di adempiere a disposizioni contrattualmente previste.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per 2 volte di provvedimenti di multa non prescritti.
[…]

Art. 56 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi alla azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
(b) recidività al divieto di fumare di cui alla lett. d), art. 55, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
(c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
(d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
(e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
(f) furto o danneggiamento volontario al materiale della azienda;
[…]
(j) grave insubordinazione;
(k) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo;
(l) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
(m) recidiva nelle mancanze di cui alle lett. c), d), f), j), k), dell'articolo precedente.
[…]

Capitolo XII - Istituti di carattere sindacale
Art. 62 - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

[…]
5) La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 27.7.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
6) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]

Art. 63 - Assemblee.
Nelle unità produttive con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee per tutto il personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Per queste ultime aziende, le assemblee potranno essere effettuate anche a livello zonale o interaziendale.

Art. 66 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Allegati
Allegato 2 Art. 18 - Premio per obiettivi. Linee guida congiunte sul premio per obiettivi

[…]
Le linee guida espresse nel presente documento, che costituiscono l'applicazione di quanto già espresso dall'art. 21, CCNL 14.5.94, intendono esprimere una traccia di operatività e non essere assolutamente esaustive di ogni possibile soluzione, in quanto è proprio dalla definizione di obiettivi specifici e realmente validi per le singole imprese che le parti ritengono che possa nascere il massimo di positività della nuova esperienza contrattuale intrapresa.

Parametri individuati a titolo esemplificativo
[…]
- efficacia sistema prevenzione su sicurezza interna ed esterna;
[…]

Allegato 11 Art. 30 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia per il settore Concia
A)omissis
B)omissis
C) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 48 ore settimanali per gli operai già ad orario settimanale di 60 ore e le 45 ore settimanali per quelli già ad orario settimanale di 54 ore.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 12 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]
omissis

Allegato 17 Art. 43, punto 3, lett. D. Legge n. 626/94, art. 19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (RLS).
1) Il rappresentante per la sicurezza:
(a) accede a luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
(b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
(c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione, incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
(d) è consultato in merito alla organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
(e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
(f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
(g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
(h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
(i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
(l) partecipa alla riunione periodica di all'art. 11;
(m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
(n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
(o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle consono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2) Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3) Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4) Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5) Il RLS ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lett. o).

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Note
(1) Trattasi dell'art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica e non dell'art. 8 Divieto di indagini sulle opinioni.
(2) Trattasi dell'art. 11 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e non dell'art. 10 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.