Cassazione Penale, Sez. 3, 17 aprile 2019, n. 16762 - Negli enti locali, l'organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica


 

 

La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere inidonea la nomina del responsabile, del servizio di prevenzione e protezione, ad escludere la responsabilità del datore di lavoro: «La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale)» (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017 - dep. 19/05/2017, Rescio, Rv. 27028601; vedi anche Sez. IV, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).
Per le pubbliche amministrazioni l'art. 2, comma 1, lettera B, d. lgs. n. 81/2008 prevede quale datore di lavoro il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. L'art. 32, commi 8 e 9, d. lgs. n. 81/2008 prevede per i soli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitarie nelle istituzioni dell'alta formazione la designazione di un responsabile individuandolo tra il personale interno all'unità scolastica o in assenza gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione. Trattandosi di una eccezione alla regola generale, la nomina di un esterno non può essere valida per altre amministrazioni non previste dalla norma.
Nel caso in giudizio l'ing. G.R.S. quale responsabile del servizio prevenzione e protezione era un esterno e non un dirigente dell'ente; conseguentemente, poiché la deroga è prevista solo per i soli istituti di istruzione, responsabile deve ritenersi l'imputato, Presidente dell'ente.
Infatti, «In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli enti locali, l'organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica» (Sez. 4, n. 30214 del 12/04/2013 - dep. 12/07/2013, R.C. e Orciani, Rv. 25589601; vedi anche Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016 - dep. 19/07/2016, P.C. e altri in proc. Carfi' e altri, Rv. 26768801). La delega ad un esterno non può ritenersi valida. 


Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 17/12/2018

 

 

 

Fatto

 

1. Il Tribunale di Potenza con sentenza del 2 ottobre 2017, ha condannato N.R.B., nella qualità di Presidente del Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano, alla pena di € 2.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli art. 68, comma 1, lettera B, in relazione all'art. 64, lettere A), C) ed E), d. lgs. n. 81/2008; reati accertati il 25 maggio 2011 - capo A - e art. 55, comma 4, in riferimento all'art. 28, comma 2, lettera A), d. Lgs. n. 81/2008; reato accertato il 12 aprile 2011 ed il 25 maggio 2011 - capo B -.
2. N.R.B. ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione di legge (art. 2, 31, 32 e 299 d. lgs. n. 81/2008) Il ricorrente è stato ritenuto responsabile solo per la sua qualifica di Presidente del Consorzio e, quindi, di datore di lavoro. L'art. 2, d. lgs. 81/2008 definisce datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (quale deve considerarsi il Consorzio di Bonifica) il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni.
Dal verbale ispettivo del 17 giugno 2011 si evince la presenza dell'Ing. G.R.S. quale responsabile del servizio prevenzione e protezione, Ing. esterno esperto e regolarmente convenzionato e stipendiato (ex art. 32, d. Lgs. 81/2018). Era inoltre presente anche l'ing. S.G. rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L'Ing. G.R.S. è stato sentito in dibattimento e ha confermato di essere responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Consorzio, come nominato dal Presidente del Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano. Nella sentenza impugnata manca qualsiasi analisi sull'individuazione del responsabile nella Pubblica amministrazione.
2. 2. Violazione di legge (art. 131 bis, cod. pen.), e omessa motivazione sulla richiesta a verbale dell'applicazione della particolare tenuità del fatto.
La difesa nelle conclusioni a verbale ha chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto, ma la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulla richiesta, nonostante sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., in considerazione dell'assenza di danni alle persone o alle cose e al parziale adempimento alle prescrizioni Imposte.
2. 3. Violazione di legge (art. 68, comma 1, d. lgs. n. 81/2008) in relazione alla determinazione errata della pena. L'art. 68, comma 2, d. lgs. n. 81/2008 stabilisce una pena unica per più violazioni, invece la sentenza ha applicato la continuazione pervenendo ad una pena errata, partendo da una pena base di € 2.700,00; la pena deve essere pertanto rideterminata partendo dalla pena base di € 1.096,00 ridotta per le circostanze attenuanti generiche.
Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto.
La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, e con l'applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia, ha rilevato come il ricorrente deve ritenersi responsabile delle contravvenzioni per la sua qualifica di datore di lavoro, quale Presidente del Consorzio.
La giurisprudenza di questa Corte sul punto, infatti, è costante nel ritenere inidonea la nomina del responsabile, del servizio di prevenzione e protezione, ad escludere la responsabilità del datore di lavoro: « La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale)» (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017 - dep. 19/05/2017, Rescio, Rv. 27028601; vedi anche Sez. IV, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).
Per le pubbliche amministrazioni l'art. 2, comma 1, lettera B, d. lgs. n. 81/2008 prevede quale datore di lavoro il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. L'art. 32, commi 8 e 9, d. lgs. n. 81/2008 prevede per i soli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitarie nelle istituzioni dell'alta formazione la designazione di un responsabile individuandolo tra il personale interno all'unità scolastica o in assenza gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione. Trattandosi di una eccezione alla regola generale, la nomina di un esterno non può essere valida per altre amministrazioni non previste dalla norma.
Nel caso in giudizio l'ing. G.R.S. quale responsabile del servizio prevenzione e protezione era un esterno e non un dirigente dell'ente; conseguentemente, poiché la deroga è prevista solo per i soli istituti di istruzione, responsabile deve ritenersi l'imputato, Presidente dell'ente.
Infatti, «In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli enti locali, l'organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica» (Sez. 4, n. 30214 del 12/04/2013 - dep. 12/07/2013, R.C. e Orciani, Rv. 25589601; vedi anche Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016 - dep. 19/07/2016, P.C. e altri in proc. Carfi' e altri, Rv. 26768801). La delega ad un esterno non può ritenersi valida. 
4. L'applicazione dell'art. 131 bis;, cod. pen. non risulta sia stata richiesta al giudice di merito, pur nella vigenza della norma alla data della sentenza: «In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131 -bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello» (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101).
Inoltre, deve rilevarsi che non è stata irrogata la pena nel minimo edittale, e questo sta a significare che il fatto non è stato ritenuto, concretamente, di particolare tenuità (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701).
5. In relazione al trattamento sanzionatone deve rilevarsi che la pena è stata correttamente determinata in quanto il capo B risulta autonomo e non ricompreso nella pena unica dell'art. 68, comma 2, d. lgs. 81/2008, come invece ritiene il ricorrente; legittimamente, quindi, il giudice ha applicato l'aumento della continuazione per il capo B.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17.12.2018