Tipologia: CCNL
Data firma: 5 marzo 2004
Validità: 01.03.2004 - 30.09.2007
Parti: Federmaco e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Fnc-Ugl
Settori: Edilizia, Cemento, Calce ecc., Industria
Fonte: CNEL
Note: Federazione nazionale costruttori-Ugl sottoscrive il CCNL il 15 dicembre 2004

Sommario:

 Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Sistema contrattuale
• A)- Contratto collettivo nazionale di lavoro
• B)- Contrattazione aziendale
• C)- Impegni delle parti
Art. 2 - Sistema di relazioni industriali
• A)- Settore cemento
• B)- Settori calce, gesso e malte
Art. 3 - Formazione professionale - Fondimpresa
Art. 4 - Gestione delle crisi occupazionali
Art. 5 - Appalti
Art. 6 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
• Punto A)
• Punto B)
• Punto C)
Art. 7 - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di azienda
Art. 8 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 9 - Tutele alle categorie dello svantaggio sociale
Art. 10 - Accordi interconfederali
Art. 11 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 12 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Art. 13 - Reclami e controversie - Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale
Art. 14 - Relazioni aziendali e conflittualità
Art. 15 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 16 - Assemblea
Art. 17 - Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 18 - Affissioni
Art. 19 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 20 - Istituti di patronato
Disciplina comune
Art. 21 - Periodo di prova
Art. 22 - Assunzione - Documenti
Art. 23 - Assunzione delle donne e dei fanciulli
Art. 24 - Visita medica
Art. 25 - Apprendistato
Art. 26 - Contratto di inserimento
Art. 27 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale
Art. 29 - Classificazione del personale
• Commissione nazionale tecnica paritetica per l'inquadramento del personale

• A)- Declaratorie aree professionali e livelli per area
• B) Quadri
• Tabella scala parametrale in vigore dal 1/10/2006
Art. 30 - Passaggi di categoria
• A)- Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso, dimissioni
• B)- Aumenti periodici di anzianità
Art. 31 - Mutamento di mansioni
Art. 32 - Mansioni promiscue
Art. 33 - Orario di lavoro
• 1)- Orario di lavoro settimanale - Flessibilità

• 2)- Riduzione dell'orario di lavoro
• 3)- Trattamento festività soppresse
• 4)- Banca ore
Art. 34 - Lavoro a turni
Art. 35 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 36 - Interruzioni di lavoro e recuperi
Art. 37 - Riduzione di lavoro
Art. 38 - Assenze e permessi
Art. 39 - Congedi
• A)- Permessi per eventi e cause particolari
• B)- Congedi per gravi motivi familiari
• C)- Congedi per la formazione
Art. 40 - Aspettativa
Art. 41 - Interruzioni di anzianità
Art. 42 - Determinazione quote orarie
Art. 43 - Corresponsione delle competenze
Art. 44 - Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali
• Tabella dei minimi mensili contrattuali (euro/mese)
Art. 45 - Indennità di contingenza - EDR
Art. 46 - Giorni festivi
 Art. 47 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 48 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 49 - Trattamento di fine rapporto
Art. 50 - Premio di risultato
Art. 51 - Mensa
Art. 52 - Congedo matrimoniale
Art. 53 - Indennità di testimonianza
Art. 54 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 55 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 56 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 57 - Gravidanza e puerperio
Art. 58 - Trasferimenti
Art. 59 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 60 - Previdenza complementare
Art. 61 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 62 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 63 - Conservazione utensili e visite d'inventario e di controllo
Art. 64 - Norme comportamentali
Art. 65 - Provvedimenti disciplinari
Art. 66 - Licenziamento per mancanze
Art. 67 - Certificato di lavoro
Art. 68 - Caso di morte del lavoratore
Art. 69 - Decorrenza e durata
Disciplina speciale
Parte I - Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale

Art. 70 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 71 - Modalità per la mensilizzazione
Art. 72 - Cottimi
Art. 73 - Lavori pesanti e disagiati
Art. 74 - Premio di anzianità
Art. 75 - Trasferte
Art. 76 - Ferie
Art. 77 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte II Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
Art. 78 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 79 - Indennità varie
• Indennità di sottosuolo

• Lavori pesanti e disagiati
Art. 80 - Premio di anzianità
Art. 81 - Trasferte
Art. 82 - Ferie
Art. 83 - Alloggio
Art. 84 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte III Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
Art. 85 - Lavoratori laureati e diplomati
Art. 86 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 87 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 88 - Indennità varie
• Indennità di cassa
• Indennità di sottosuolo
Art. 89 - Premio di anzianità
Art. 90 - Trasferte
Art. 91 - Ferie
Art. 92 - Alloggio
Art. 93 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Allegati al CCNL 5 marzo 2004
Allegato n. 1 Art. 15 (passaggi di qualifica), punto 2 lett. B del CCNL 30 settembre 1994
Allegato n. 2 Art. 13 (aumenti periodici di anzianità), disposizioni transitorie del CCNL 21 luglio 1979
Allegato n. 3 Art. 19 (trattamento di fine rapporto), tabelle, del CCNL 30 settembre 1994
Allegato n.4 Art. 66, 91 e 116 (indennità di anzianità) del ccnl 21 luglio 1979
• Art. 66 - Indennità di anzianità
• Art. 91 - Indennità di anzianità
• Art. 116 - Indennità di anzianità
Allegato n. 5 Art. 24 (apprendistato) del CCNL 28 luglio 1999
• A)- Periodo di prova
• B)- Durata del tirocinio
• C)- Retribuzione
• D)- Formazione
• E)- Ferie
• Dichiarazione a verbale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Roma, 5 marzo 2004 tra la Federazione italiana dei materiali di base per le costruzioni (Federmaco), per mandato ricevuto dalle aderenti Aitec e Cagema[…] con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti aziendali […] e con l'assistenza di Confindustria […] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili - Affini e del Legno - Feneal aderente alla Uil […], la Filca - Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - aderente alla Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil […]

Roma, 15 dicembre 2004 tra la Federazione italiana dei materiali di base per le costruzioni (Federmaco), per mandato ricevuto dalle aderenti Aitec e Cagema […] con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti aziendali [….] e con l'assistenza di Confindustria […] e la Federazione nazionale costruttori (Ugl) […] è stato sottoscritto, per adesione, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Sistema contrattuale
B)- Contrattazione aziendale

La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le RSU, costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20/12/1993, e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti. Per i Gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle RSU, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dalla Organizzazione imprenditoriale nazionale.

C)- Impegni delle parti
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l'Associazione industriali è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Art. 2 - Sistema di relazioni industriali
Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull'opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
A tal fine le parti stipulanti istituiscono il Comitato Paritetico Nazionale permanente con propria autonomia funzionale ed operativa. Entro n. 3 mesi dalla firma del CCNL, le parti, rappresentate pariteticamente nel Comitato, ne definiranno la composizione nonché il regolamento per lo svolgimento dell'attività. Oggetto del programma dei lavori del Comitato, il cui coordinamento logistico sarà assicurato da Federmaco, saranno, in particolare, i seguenti temi:
[…]
-la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 3;
-le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell'Unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all'art. 5 (Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori).
Le parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.
Il Comitato Paritetico Nazionale, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni.

A)- Settore cemento
1) I risultati dei lavori del Comitato Paritetico Nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
[…]
-le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
-gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge che li riguardano;
-le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;
[…]
-gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato Paritetico Nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2) In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.
Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un'unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).
3) Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i gruppi industriali - intendendo per gruppo Aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa:
-i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti;
-eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro;
-la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione e per sesso;
-l'andamento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro;
[…]
-le attività conferite in appalto.
I gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra saranno fornite, su richiesta, alle singole RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4) Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che, avendo notevole peso produttivo e rilevante incidenza nei settori in cui operano, occupino più di 70 dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della CIG ordinaria e straordinaria, della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d'orario ed ex festività.
Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva.
Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazione.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.

B)- Settori calce, gesso e malte
1) I risultati dei lavori del Comitato Paritetico Nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
[…]
-significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
-le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato Paritetico Nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2) Tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i Gruppi industriali operanti nei settori della calce o del gesso o delle malte - intendendosi per Gruppo Aziende con più di 250 dipendenti ed aventi stabilimenti ubicati in almeno due regioni - fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in apposito incontro che sarà tenuto presso la sede della Associazione imprenditoriale, informazioni concernenti le prospettive di andamento per l'anno successivo, gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali - nonché i livelli di occupazione in essere e relativo andamento atteso per l'esercizio successivo.

Art. 3 - Formazione professionale - Fondimpresa
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti - anche in relazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
-consentire ai lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
-cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
-rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Per quanto attiene, in particolare, il rapporto con Fondimpresa, il Comitato Paritetico Nazionale avrà il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrattenere rapporti con il suddetto Fondo interprofessionale per la formazione continua con riguardo alla presentazione e all'approvazione dei piani di formazione delle imprese, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, concordati tra le parti sociali. Le imprese comunicheranno al Comitato i piani di formazione realizzati.
È altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.
Al momento della istituzione del Comitato Paritetico Nazionale le parti stipulanti definiranno le modalità per l'attività da svolgere da parte del Comitato in materia di formazione professionale e potranno affidare la suddetta attività ad un Gruppo paritetico ristretto che provvederà a relazionare, con la periodicità che verrà concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.
I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa.

Art. 5 - Appalti
Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbano rigorosamente rispecchiare le norme di legge.
In particolare le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le Aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni quattro mesi, per iscritto, la RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della RSU sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le Aziende informeranno la RSU sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

Art. 6 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
Punto A)

1) Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.
2) Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 14 legge 833/1978, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RLS (rappresentante per la sicurezza) la rilevazione dei fattori di nocività ed insalubrità.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RLS sono a carico dell'azienda.
Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
In condizione di normalità le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente rilevazioni per le posizioni significative verificate con il rappresentante per la sicurezza.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta della RLS, formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni.
3) I risultati delle rilevazioni ambientali - fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 c.c. - saranno raccolti in un registro detto dei "Dati ambientali", istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione e a disposizione della RLS per consultazione.
4) Viene pure istituito un registro dei "Dati biostatistici" destinato a raccogliere le statistiche afferenti le assenze, per reparti di lavoro dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro così come il registro aziendale degli infortuni i cui all'art. 403 DPR 547/1955, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e resterà a disposizione della RLS per consultazione.
5) I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai commi precedenti del presente articolo, che individuano situazioni di particolare nocività. Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia alla RLS e per suo tramite alle RSU. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RLS. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.
6) Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati analitici concernenti:
-eventuali visite di assunzione;
-visite periodiche effettuate dall'Azienda per obbligo di legge;
-controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
-visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
-infortuni sul lavoro;
-malattie professionali;
-assenze per malattia ed infortunio.
7) Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l'approvvigionamento dell'acqua potabile negli stabilimenti, l'istituzione di bagni e docce e l'installazione di spogliatoi.
8) Le Aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i lavoratori siano informati attraverso iniziative di carattere formativo e, se del caso, attraverso appositi supporti a stampa:
-sui rischi specifici cui sono esposti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;
-sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

Punto B)
1) I lavoratori in tutte le unità produttive all'atto della elezione della RSU eleggono, tra i componenti la RSU, il rappresentante per la sicurezza (RLS) di cui al D.Lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
-1 rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
-3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
-6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si trovano ubicate ad una distanza superiore a 20 km dallo stabilimento, è eletto nell'ambito delle RSU apposito rappresentante per la sicurezza tra i lavoratori della cava, in aggiunta e con proprie specifiche competenze e funzioni rispetto al RLS come sopra stabilito.
Il RLS rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute secondo la disciplina del presente articolo ed è l'interlocutore della direzione aziendale nell'esercizio delle proprie competenze, all'interno dello stabilimento e delle relative pertinenze.
Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all'art. 14 comma 5 del presente contratto, verrà data indicazione espressa dei nominativi dei componenti la RSU eletti rappresentanti per la sicurezza.
2) Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994 nonché per la partecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell'igiene e della sicurezza del lavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui alla parte II, pt.2) dell'accordo interconfederale 22/06/1995 (organi paritetici territoriali), le Aziende metteranno a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza un monte ore di permessi retribuiti pari a:
- 48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 88 ore annue nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti;
- 128 ore annue nelle unità produttive oltre 200 dipendenti.
I permessi debbono essere richiesti dai rappresentanti per la sicurezza di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i nominativo/i del/i beneficiario/i. Il godimento dei permessi non deve pregiudicare l'andamento dell'attività produttiva.
Per l'espletamento dei compiti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19 D.Lgs. citato, i rappresentanti per la sicurezza potranno disporre del tempo strettamente necessario per lo svolgimento dei compiti stessi senza pregiudizio né della retribuzione né dei permessi retribuiti come più sopra definiti e loro spettanti.
Detti permessi assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui sopra i rappresentanti per la sicurezza potranno avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati, anche dei permessi retribuiti spettanti alla RSU.
In tal caso la richiesta per la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla RSU secondo le modalità fissate per i permessi spettanti alla RSU e di cui all'art. 15 del presente contratto indicando il/i nominativo/i del/i beneficiario/i.
3) Il rappresentante per la sicurezza ha le competenze e svolge i compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/1994 e in particolare:
-presenzia alle rilevazioni ambientali nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici;
-è consultato sulle iniziative aziendali di informazione/formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
-è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro e riceve informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi;
-riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel ciclo produttivo di residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa sulla materia;
-riceve informazioni sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al DPR 915/1982;
-avverte il responsabile dell'Azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
-è consultato per la realizzazione di programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti dall'Azienda.
Per le visite ai luoghi di lavoro il rappresentante per la sicurezza, contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell'unità produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed emergenza, fermo restando l'obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il RLS, in caso di dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale, potrà effettuare da solo la visita al luogo di lavoro interessato dall'emergenza. Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigenze produttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge (es.: art. 339 DPR 547/55).

Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9 della legge 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei punti A) e B) del presente articolo si fa riferimento all'accordo interconfederale 22 giugno 1995 e, per quanto riguarda la designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza, sempreché i lavoratori non abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, all'accordo 22/11/1995, punto 3, sottoscritto dalle parti stipulanti il presente contratto nazionale di lavoro.

Punto C)
Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono di affidare all'attività del Comitato Paritetico Nazionale il perseguimento dei seguenti obiettivi comuni:
-promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, i RLS e le RSU all'adozione di modelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;
-monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento ai RLS che ai lavoratori neo- assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi;
-confrontare i reciproci orientamenti sull'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
-seguire l'evoluzione della sicurezza dei settori rappresentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all'attenzione delle parti stipulanti;
-esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche per le attività affidate in appalto.
Inoltre, allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione entro la fine di ciascun anno pari si terrà una sessione di informativa nazionale di settore sulla sicurezza nella quale saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l'Organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atte a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
In occasione della 1ª sessione della anzidetta informativa di settore sulla sicurezza le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni congiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l'obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.

Art. 9 - Tutele alle categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione e aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che saranno introdotte per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.

Art. 10 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell'industria italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Art. 14 - Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 25/01/1990 e 23/07/1993, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 15 - Rappresentanza sindacale unitaria
[…]
I componenti la RSU subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La RSU e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]

Art. 16 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno della Azienda.
Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.

Art. 18 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle Aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Disciplina comune
Art. 23 - Assunzione delle donne e dei fanciulli

Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24 - Visita medica
È in facoltà dell'Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 26 - Contratto di inserimento
[…]
f) il progetto individuale di inserimento o reinserimento definito con il consenso del lavoratore. Tale progetto deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto nonché la durata e le modalità della formazione. La formazione teorica sarà non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto. Le competenze acquisite dal lavoratore a seguito della formazione teorica e delle fasi di addestramento specifico erogate saranno registrate dal datore di lavoro.
[…]
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle norme di legge e all'Accordo interconfederale 11 febbraio 2004.

Art. 27 - Contratto di lavoro a tempo determinato
L'assunzione del lavoratore può essere effettuata anche con contratto a tempo determinato in base alle norme ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
L'azienda quando reputi necessario instaurare rapporti a tempo determinato per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa comunicazione alla RSU, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, l'azienda dovrà fornire, entro 15 giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro. Inoltre gli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all'art. 3 del presente contratto.
Le aziende, nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui all'art. 2 del presente contratto e in occasione degli incontri ivi previsti, forniranno informazioni sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi.
[…]
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.

Art. 29 - Classificazione del personale
Commissione nazionale tecnica paritetica per l'inquadramento del personale
Le parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica paritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l'esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e/o di inserimento nell'inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto.
Resta fermo che dall'applicazione della nuova classificazione non potranno derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al CCNL 28 luglio 1999.

Art. 33 - Orario di lavoro
1)- Orario di lavoro settimanale - Flessibilità
A) La durata dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la RSU.
Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di quattro mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la RSU potranno elevare tale periodo.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l'eventuale ricorso ai casi di lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la RSU.
Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e notturno, eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno i minori.
L'Azienda fornirà mensilmente alla RSU il numero globale delle ore straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.
[…]
Chiarimenti a verbale
[…]
3) Le parti si danno altresì atto che eventuali prestazioni straordinarie, o per i discontinui eccedenti le 48 ore settimanali, potranno essere soddisfatte, con il consenso del lavoratore, mediante l'attribuzione di correlati riposi compensativi da godere nell'anno di riferimento ovvero da accantonare nella banca ore individuale ferma restando la corresponsione della maggiorazione.
[…]
B) Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette.
A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'Azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione verranno esaminate con la RSU.
Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico- produttive devono effettuarsi oltre l'orario normale di lavoro, è data facoltà all'Azienda di superare l'orario contrattuale settimanale, nel rispetto delle norme di legge. Per tali lavori l'Azienda farà periodiche comunicazioni alla RSU.
In presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che richiedono, per l'intera Azienda o per parti di essa, articolazioni dell'orario di lavoro settimanale diverse da quella contrattuale, le relative modalità attuative saranno concordate con la RSU. La procedura dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione del nuovo regime di orario, anche con l'eventuale intervento delle strutture sindacali territoriali. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Resta convenuto che le prestazioni attuate oltre l'orario normale settimanale non costituiscono prestazioni straordinarie. Esse sono soddisfatte con compensazioni nell'ambito del programma di lavoro definito e con la corresponsione della maggiorazione del 10%.

4)- Banca ore
È istituita una Banca ore individuale operante dal 1/1/2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:
[…]
-eventuali ore di prestazioni straordinarie di cui al Chiarimento a verbale n. 3) del pt.1, lett. A) del presente articolo.
[…]

Art. 34 - Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[…]
Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione […]
[…]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all'art. 33 (orario di lavoro).
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, ai lavoratori addetti a turni di lavoro di 8 ore consecutive è concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, di 10 minuti con decorrenza della normale retribuzione fermi restando l'assetto organizzativo e la continuità della normale attività produttiva. La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.
La prestazione di lavoro a turno notturno coincidente con l'applicazione dell'ora legale (sia l'entrata in vigore che la cessazione) sarà compensata per le ore di attività effettivamente prestate.
I lavoratori turnisti, addetti a lavori di ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto di lavoro se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio fermo restando l'impegno dell'Azienda a reperire il sostituto nel più breve tempo possibile. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno fermo restando per gli impiegati quanto previsto al 11° comma, lett. a), del presente articolo.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo […] l'Azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatoli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro.
Il giorno compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.
[…]

Art. 35 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi richiamati dall'art. 16 lett. d) del D.Lgs. n. 66/2003.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.

Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali. salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
[…]

Art. 36 - Interruzioni di lavoro e recuperi
[…]
È ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di 30 giorni immediatamente successivi all'avvenuta interruzione.

Art. 46 - Giorni festivi
[…]
Per il lavoratore a turno prefissato, per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo compensativo viene considerato giorno festivo.
[…]

Art. 55 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori dallo stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato, superati i periodi di conservazione del posto sopra previsti, non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
Nel caso in cui ciò non sia possibile è lasciata facoltà al lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non superiore a 1 anno.
Superato il suddetto periodo massimo di tempo, è in facoltà di ambo le parti di risolvere il rapporto di lavoro.
[…]

Art. 57 - Gravidanza e puerperio
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme contenute nel T.U. delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Art. 64 - Norme comportamentali
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano limitazione dei diritti derivanti dal contratto stesso e dalle norme legislative in vigore.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) Non abbandonare il posto di lavoro o sospendere il lavoro senza giustificato motivo;
3) Dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli secondo le istruzioni impartite dai superiori;
4) Avere cura e non danneggiare il materiale di lavorazione, locali, mobili, macchinari, attrezzature, strumenti;
5) Non presentarsi o trovarsi al lavoro in condizioni che possono risultare di pregiudizio per sé e/o per gli altri;
6) Non danneggiare colposamente o mettere fuori opera dispositivi antinfortunistici;
[…]
9) Attenersi alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni e non recare pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro.
[…]

Art. 66 - Licenziamento per mancanze
L'Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva nei seguenti casi:
[…]
3) […] danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) Recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
5) Atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
[…]
8) Abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]
10) Mancanze relative a doveri non specificatamente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave e di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Disciplina speciale
Parte I - Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata dalla 3a declaratoria dei Gruppi C Super e C, dalla 2ª declaratoria dei Gruppi D ed E e dalla declaratoria del Gruppo F. A partire dal 1/10/2006, data di entrata in vigore della nuova classificazione, la categoria è identificata, nell'ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano gli operai.

Art. 70 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
[…]
Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
[…]

Art. 72 - Cottimi
Nel caso che l'Azienda ravvisi l'opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.
[…]
L'Azienda comunicherà alla RSU i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di cui agli ultimi tre commi del presente articolo.
In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al comma quarto potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Azienda e la RSU.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma quarto, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
Resta in facoltà della RSU di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
Ai lavoratori interessati al lavoro a cottimo dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire […]

L'Azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'Azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all'esame di un organo tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.
Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l'organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese o nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

Art. 73 - Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.

A)- Cemento e lavorazioni promiscue (cemento,calce,gesso e malte)
1) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni: 9,60%;
2) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge: 17,85%;
3) riparazioni all'interno di forni (non ad elevata temperatura): 6,90%;
4) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura: 15,10%;
5) interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio: 5,50%;
6) interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc.: 4,15%;
7) stivaggio manuale di sacchi di cemento: 5,50%;
8) operazione manuale di infilasacchi: 5,50%;
9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne innocenti e simili: 3,40%;
10)interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di difettoso funzionamento che richieda l'intervento sul corpo macchina: 3,40%;
11)lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio: 5,50%;
12)trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi: 4,15%;
13)manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico del pietrame: 4,15%;
14)interventi in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava: 6,85%;
15)lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione: 5,50%;
16)manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che presenta le condizioni di cui al punto precedente: 5,50%;
17)lavori di scarico (cavata) da forni verticali: 4,15%;
18)lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni Lepol e dei forni a sospensione di farina: 4,60%;
19)lavori all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti e dei rulli di rotolamento dei forni: 3,40%;
20)guardalinee di elettrodotti e di teleferiche: 5,50%;
[…]

B)- Calce, gesso e malte
a) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni: 8,15%;
b) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge: 12,85%;
c) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura: 4,75%;
d) operazione manuale di infilasacchi: 4,75%;
e) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo porta, in condizioni di particolare disagio: 4,05%;
f) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava: 6,75%;
g) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria locali chiusi: 3,40%;
h) lavori in sottosuolo:
1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come, soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l'indennità è fissata in ragione del: 8,15%;
2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal 4,05% della paga base verrà fissata dalle Associazioni locali con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro dal: 4,05% al massimo del: 8,15%;
i) scarico (cavata) forni verticali non automatici: 3,40%.
[…]

Art. 76 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita delle ferie.
[…]

Parte II Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata dalla 2a declaratoria dei Gruppi B, C Super e C. A partire dal 1/10/2006, data di entrata in vigore della nuova classificazione, la categoria è identificata, nell'ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano gli intermedi.

Art. 78 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
[…]
Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
[…]

Art. 79 - Indennità varie
Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile […]

Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
a) riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera: 7,50%;
b) riparazioni all'interno dei forni: 4,80%;
c) sorveglianza all'insaccamento: 4,15%;
d) interventi all'interno di vasche, fosse di elevatori, molini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc.: 3,45%;
e) sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati con canne Innocenti e simili: 2,70%;
f) riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio: 4,15%;
g) avori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione: 4,80%;
[…]

Art. 82 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
[…]

Parte III Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata dalla declaratoria dei Gruppi A Super e A e dalla 1a declaratoria dei Gruppi B, C Super, C, D ed E. A partire dal 1/10/2006, data di entrata in vigore della nuova classificazione, la categoria è identificata, nell'ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano i quadri e gli impiegati.

Art. 88 - Indennità varie
Indennità di sottosuolo

Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile […]

Art. 91 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
[…]


Allegati al CCNL 5 marzo 2004
Allegato n. 5 Art. 24 (apprendistato) del CCNL 28 luglio 1999

Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge, salvo quanto disposto nei commi seguenti:
D)- Formazione
L'impegno formativo dell'apprendista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della L. 24/06/1997 n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna ed è graduato in relazione al possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere con le seguenti modalità:
a) Titolo di studio: Scuola dell'obbligo;
b) Ore di formazione: 120 ore medie annue retribuite.
a) Titolo di studio: Titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire;
b) Ore di formazione: 100 ore annue retribuite.
a) Titolo di studio: Titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire;
b) Ore di formazione: 60 ore medie annue retribuite.

Dichiarazione a verbale
Al fine di assicurare la necessaria armonizzazione tra la disciplina contrattuale e la normativa sull'apprendistato con particolare riferimento alle norme previste dalla Legge 24/06/1997 n. 196, le parti convengono di istituire una specifica Commissione paritetica per individuare anche i contenuti della formazione alla luce della più recente normativa emanata in materia.