Tipologia: Accordo
Data firma: 23 giugno 2009
Validità: 01.07.2009
Parti: Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi (fino a 151 TSL)

Sommario:

 Verbale di accordo
Premessa
 Atti di prirateria
Allegato - Somme assicurate, limiti e condizioni assicurative (per Atti di Pirateria)

Accordo sulla pirateria per il settore marittimo
 
Verbale di accordo
Il 23 giugno 2009 si sono incontrati i rappresentanti di Confitarma e delle Segreterie nazionali Filt/Cgil, Fit/Cisl e Uiltrasporti, per affrontare il tema della pirateria nel Golfo di Aden e lungo le coste somale.
 
Premessa
 
Premesso che:
- Le parti attraverso le rispettive associazioni internazionali - ITF e ETF per il sindacato, ISF ed ECSA per l'armamento - opereranno nelle sedi opportune perché il fenomeno venga al più presto debellato.
 
- Confitarma e OO.SS. confederali faranno ogni sforzo affinché i marittimi attualmente nelle mani dei sequestratori vengano al più presto liberati evitando ogni azione di forza che potrebbe mettere a rischio la loro incolumità fisica.
 
Le parti concordano quanto segue.
 
Atti di prirateria
L'area a rischio pirateria è definita in base a quanto previsto nelle intese internazionali seguendo IBF - ITF.
L'Area ad Alto Rischio, alla luce anche del nuovo corridoio di transito UKMTO (ufficialmente denominata Corridoio Internazionale di Transito Raccomandato - IRTC), viene individuata come segue:
"Il confine occidentale parte dalla zona costiera del confine fra Djibouti e Somalia sino alla posizione 11 48 N, 45 E, da 12 00 N, 45 E sino all'Isola di Mayyun nello Stretto Bab El Mandeb.
Il confine orientale va da Rhiy di-Irisal nell'isola di Socotra di posizione 14 18 N, 53 E, da 14 30 N, 53 E sino alla costa nel punto di confine tra lo Yemen e Oman".
In aggiunta le "coordinate" IBF del settore ad alto rischio di cui sopra saranno estese fino ad includere la zona di 400 miglia al largo della costa orientale della Somalia, ovvero dall'Isola di Socotra fino al confine del Kenya.
Con decorrenza 1° luglio 2009 ai marittimi imbarcati sulle navi da carico che transitano nell'area sopra indicata verrà riconosciuto quanto segue:
- Al personale italiano/comunitario, per i giorni di permanenza nella suddetta area, l'Azienda corrisponderà la quota giornaliera dell'indennità di navigazione aggiuntiva per rischio guerra prevista dai CCNL vigenti.
- Al personale extracomunitario, per i giorni di permanenza nell'area interessata, l'Azienda corrisponderà una indennità giornaliera pari ad 1/26mo della Basic Monthly Wage.
- A tutto il personale imbarcato, italiano/comunitario/extracomunitario, in caso di eventi dovuti ad atti di pirateria, verranno riconosciute, in aggiunta a quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge, le indennità, fornite tramite il Fanimar, contenute nell'allegato al presente accordo, che riporta anche le condizioni assicurative relative.
L'accordo ha natura transitoria legata al perdurare del fenomeno della pirateria e ciascuna delle parti potrà richiedere un incontro per valutarne l'andamento.
 
Allegato - Somme assicurate, limiti e condizioni assicurative (per Atti di Pirateria)
Premesso che le Parti hanno convenuto di dare mandato al Fanimar di provvedere, per tramite i propri Assicuratori di riferimento, alla fornitura delle indennità concordate, di seguito si stabiliscono i capitali assicurati e, sommariamente, i principali limiti e condizioni assicurative, precisando che, in ogni caso, varranno e prevarranno i limiti e le Condizioni Generali e Particolari delle Polizze Assicurative all'uopo sottoscritte dal Fanimar.
 
1) Le coperture assicurative di cui all'Art. 2 saranno operative solo per gli infortuni accaduti ai marittimi come ivi indicati e solamente durante la loro permanenza a bordo delle navi (esclusivamente da carico) i cui nomi siano stati precedentemente comunicati per iscritto dagli Armatori al Fanimar e per le quali sia stato pagato, al Fondo medesimo, il contributo previsto così come regolato dall'Art. 3 e per gli infortuni subiti solo in occasione di atti di pirateria e sempreché, questi, siano occorsi nei limiti dell'ambito territoriale ulteriormente precisato all'Art. 4, la cui eventuale variazione in estensione dovrà essere riconcordata tra le Parti per iscritto.
 
2) Somme assicurate e franchigie:
a) Marittimi di nazionalità italiana e/o comunitaria (di ogni categoria)
Per morte da infortunio: Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
Per invalidità permanente totale (100%) da infortunio: Euro 70.000,00 (settantamila/00)
b) Marittimi di nazionalità extracomunitaria
 
Officers
Per morte da infortunio: Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
Per invalidità permanente totale (100%) da infortunio: Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00)
 
Ratings
Per morte da infortunio: Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
Per invalidità permanente totale (100%) da infortunio: Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
 
Nei casi di invalidità permanente si procederà all'eventuale indennizzo solo per i punti percentuali, accertati come da condizioni di Polizza, superiori a 5 (franchigia assoluta 5%).
 
3) Ogni armatore verserà al Fanimar non oltre il 1 luglio 2009 il contributo di euro 330,00 per ogni propria nave (esclusivamente da carico) che debba transitare nell'ambito territoriale di cui all'Art. 4 comunicandone contestualmente al Fondo medesimo il nome, il tonnellaggio ed il numero complessivo di marittimi mediamente a bordo. Tale contributo permetterà di ottenere le coperture assicurative previste per un periodo iniziale di 18 mesi e quindi fino al 31 dicembre 2010, mentre, salvo diverse pattuizioni scritte tra le Parti, il 1 gennaio 2011 il contributo da versare al Fanimar sarà di euro 220,00 (su base annua) per nave, e così via.
Ogni eventuale sostituzione di nave rispetto a quelle elencate e dichiarate inizialmente dagli Armatori dovrà essere comunicata per iscritto al Fanimar, tempestivamente, mentre, per eventuale aggiunta di navi, si procederà come sopra o, all'occorrenza, al versamento del solo rateo di contributo per arrivare fino alla prima scadenza prevista.
 
4) Le coperture assicurative di cui all'Art. 1 varranno solo ed esclusivamente per gli infortuni subiti dai marittimi a bordo delle navi elencate durante il loro transito nei limiti territoriali così di seguito definiti e concordati:
L'area a rischio pirateria è definita in base a quanto previsto nelle intese internazionali seguendo IBF-ITF.
L'Area ad Alto Rischio, alla luce anche del nuovo corridoio di transito UKMTO (ufficialmente denominato Corridoio Internazionale di Transito Raccomandato - IRTC), viene individuata come segue:
"Il confine occidentale parte dalla zona costiera del confine fra Djibouti e Somalia sino alla posizione 11 48 N, 45 E, da 12 00 N, 45 E sino all'isola di Mayyun nello Stretto Bab El Mandeb.
Il confine orientale va da Rhiy di-Irisal nell'isola di Socotra di posizione 14 18 N, 53 E, da 14 30 N, 53 E sino alla costa nel punto di confine tra lo Yemen e Oman".
 
In aggiunta le "coordinate" IBF del settore ad alto rischio di cui sopra saranno estese fino ad includere la zona di 400 miglia al largo della costa orientale della Somalia, ovvero dell'isola di Socotra fino al confine del Kenya.
 
5) Si precisa che le somme assicurate non sono cumulabili con altre eventualmente previste a seguito di Accordi Sindacali diversi, in quanto le qui indicate sono operanti solo per gli infortuni subiti a causa di atti di pirateria e nei limiti e condizioni qui stabilite.
 
6) Il limite massimo per gli eventuali indennizzi qui dovuti, riferito per ogni nave, indipendentemente dal numero di marittimi a bordo, resta fissato complessivamente in euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
 
7) Le eventuali denunce di infortunio dovranno essere inoltrate al Fanimar per iscritto entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento, oggetto della copertura assicurativa, da parte del marittimo interessato o di chi per esso o da parte dell'Armatore.