Corte di Appello di Bologna, Sez. 2 Civ., 17 aprile 2019, n. 1322 - Infortunio mortale di un lavoratore autonomo e azione di rivalsa dell'Inail


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA -II Sez. Civile-
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE -dott. Maria Fiammetta SQUARZONI -dott. Antonella PALUMBI ha pronunziato la seguente
SENTENZA

 


nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1361/10 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 19/6/18 e promossa
DA
M.A., M.P. e Ditta CONIFICATORI REGGIANI di M.A. & C. Snc., rappresentati e difesi dagli Avv.Luana Loparco ed elett.te dom.ti presso lo studio della stessa.
Appellante
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-INAIL, con l'Avv. Giuseppe Carlà e Mauro Converso, elett.te dom.to in Bologna, v. Amendola 3. Appellato
B.I.
Altro Appellato contumace
avverso
la sentenza n. 1732/09, resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 12/12/2009 e pubblicata il 31/12/2009.
 

 

Conclusioni delle parti: per gli appellanti, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari. Per l'INAIL, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
 

 

Motivi
- INAIL conveniva in giudizio B.I., M.A. e M.P. al fine di sentirli condannare in solido a versare la somma di € 167.488,03, oltre interessi e rivalutazione dal 10/02/1994 perché ritenuti responsabili dell'infortunio mortale occorso a DG.F., e tanto in virtù delle sentenze n. 2649/2001 resa dalla Corte d'Appello di Bologna, II Sez. Penale, e n. 1081/2006 resa dal Tribunale di Reggio Emilia, che avevano riconosciuto la responsabilità dell'evento a carico di M.A., nella qualità di legale rapp.te della CONIFICATORI REGGIANI snc nella misura del 40% ed a carico di B.I. nella misura del 60%.
La sentenza n. 1081/2006 aveva quantificato il danno patrimoniale patito in complessivi € 70.391,31 di cui €40.646,32 in favore del coniuge ed € 29.744,99 in favore della figlia del defunto DG.F..
Tale danno veniva integralmente assorbito dalla rendita costituita da INAIL in favore delle stesse Omissis (v. sentenza n. 1081/2006).
- Si costituivano M.A. e M.P. ed eccepivano l'infondatezza della pretesa dell'INAIL, in primo luogo per incertezza della natura dell'azione intrapresa da INAIL, sia perché con l'atto di citazione l'attrice aveva qualificato l'azione come surrogatoria, mentre dalle comunicazioni inviate precedentemente, l'Ente aveva avanzato la medesima pretesa a titolo di rivalsa, ripetutamente indicando somme differenti.
Eccepivano inoltre la decadenza dall'azione di regresso, la prescrizione della medesima azione e, subordinatamente, la prescrizione dell'azione di surroga, e, da ultimo, il difetto di legittimazione passiva in capo al M.P..
- Con comparsa di intervento volontario, si costituiva in giudizio la CONIFICATORI REGGIANI snc e chiedeva la chiamata in garanzia di Aviva Spa che si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo la natura di regresso e non di surroga dell'azione introduttiva, con conseguente eccezione di erroneità del rito e contestava l'ammissibilità della domanda di manleva per prescrizione del diritto e incapienza del massimale di polizza.
Esponeva la Compagnia di assicurazioni di aver, infatti, già provveduto a rifondere la chiamante in virtù di una precedente sentenza civile del Tribunale di Reggio Emilia resa a conclusione del giudizio introdotto dagli eredi del defunto DG.F..
In conseguenza della spiegata difesa, la CONIFICATORI REGGIANI snc rinunciava alla domanda di manleva nei confronti della Aviva spa.
- Con la gravata decisione, il Tribunale di Reggio Emilia respingeva tutte le eccezioni preliminari svolte dai convenuti e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità civile dei convenuti B.I., M.A. e CONIFICATORI REGGIANI snc per l'infortunio mortale occorso al DG.F., confermando la ripartizione come da precedenti statuizioni e condannando gli stessi al pagamento in favore di INAIL della somma di € 44.526,51 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alle spese del giudizio; dichiarava la cessazione della materia del contendere nei confronti del M.P. con parziale compensazione delle spese del giudizio.
- Propongono appello M.A., M.P. e Ditta CONIFICATORI REGGIANI di M.A. & C. Snc spiegando i seguenti motivi.
1) Con il primo, sulla qualificazione della domanda, se azione ex art. 1916 CC o ex artt. 10 e 11 TU 1124/1965, assumono gli appellanti l'erroneità della decisione stante l'erronea qualificazione della domanda svolta in primo grado.
Il Tribunale avrebbe ricondotto alla surrogazione ex art. 1916 c.c. l'azione svolta da INAIL ritenendo che, poiché l'attrice aveva richiamato, sia con l'atto di citazione, sia nelle conclusioni, il procedimento penale nell'ambito del quale si era svolta anche l'azione civile di risarcimento promossa dai congiunti del defunto DG.F., con ciò aveva inteso esercitare il diritto derivante da detto risarcimento e non quello proprio nascente dal rapporto assicurativo.
Sul punto, la difesa degli odierni appellanti richiamava le Sez. Un. Corte di Cassazione, sent. N. 3288/1997 e, pertanto, come avvenuto nella vicenda in questione, in virtù di sentenze, rese in sede civile e penale e divenute
definitive, una volta stabilito che i soggetti convenuti da INAIL sono il datore di lavoro e quelli chiamati a titolo di colpa concorrente, non può per gli appellanti porsi in dubbio che si tratti della fattispecie prevista dal Testo Unico sicché, l'azione dell'INAIL è quella di regresso ex
artt. 10 e 11 T.T. 1124/1965.
Concludono pertanto che soltanto se i soggetti convenuti/responsabili fossero stati estranei al rapporto di lavoro e se il titolo della responsabilità si fondasse sulla colpa esclusiva l'azione sarebbe stata quella ordinaria di surrogazione.
2) Con il secondo motivo, consequenziale al primo, lamentano gli appellanti che il Tribunale, sulla base di tale erroneo presupposto, abbia respinto tutte le successive collegate eccezioni preliminari.
Ribadiscono in primo luogo gli appellanti che, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione SSUU, 16/03/2015 n. 5160, è evidente che, affinché sorga il diritto dell'Istituto verso i soggetti obbligati civilmente, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre l'accertamento giudiziale può avvenire sia in sede civile sia in sede penale.
Di conseguenza l'azione di regresso soggiace, nel primo caso al termine triennale di decadenza che decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi, al termine triennale di prescrizione decorrente dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.
Nella specie, la Corte d'Appello di Bologna ha pronunciato sentenza il 10/12/2001, con la quale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.A. per i reati allo stesso contestati a causa dell'estinzione degli stessi per prescrizione e tale sentenza è divenuta irrevocabile in data 25/01/2002.
L'azione doveva, quindi, essere promossa, a pena di decadenza, entro e non oltre il 25/01/2005, mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 23/08/2006, e pertanto, la decadenza sarebbe intervenuta ben prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
3) Con ulteriore profilo di motivo, in ogni caso, qualora si dovesse ritenere che l'azione di regresso fosse soggetta a termine di prescrizione, eccepiscono gli appellanti che anche il suddetto termine risulta spirato in assenza di validi atti interruttivi, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo decidente, le missive inviate da INAIL non possono, infatti, considerarsi "efficaci" a tale scopo, non contenendo i requisiti degli atti elencati dall'art. 2943 c.c.
4) Con il secondo motivo, di merito ed esplicativo anch'esso del primo, con riguardo alla qualificazione dell'azione come di surrogazione ex art. 1916 cc, ribadiscono gli appellanti l'intervenuta prescrizione.
Ritengono le domande contenute nelle missive INAIL indeterminate, comunque inidonee ad interrompere la prescrizione dell'azione di surrogazione.
In ogni caso, la surrogazione non si verifica automaticamente, cioè per effetto del pagamento dell'indennità assicurativa, ma richiede una comunicazione (la denuntiatio) dell'assicuratore al terzo responsabile che produce l'effetto di far perdere all'assicurato la legittimazione ad agire trasferendola all'assicuratore.
Di conseguenza, poiché INAIL non avrebbe mai dichiarato neppure con le lettere del 03/06/2003 e 04/12/2003 di volersi avvalere del diritto di surroga ex art. 1916 c.c., la stessa non era legittimata ad interrompere la prescrizione di tale diritto perché mai subentrata nel diritto dei danneggiati.
5) Con ulteriore motivo, lamentano la cessazione della materia del contendere nei confronti dei M.P. e statuizione sulle spese.
Sostengono sul punto gli appellanti, che, se è astrattamente possibile conferire alla non opposizione della difesa INAIL all'estromissione del convenuto (memoria del 22/06/2007) il significato di rinuncia tacita alla domanda, non sarebbe, invece, possibile conferire validità alla rinuncia agli atti (ex memoria del 14/12/2007) in mancanza di accettazione della controparte, sicché detta rinuncia, quindi, rappresentando la volontà incompatibile con il proposito di proseguire la domanda svolta, di certo è qualificabile come espressa rinuncia alla domanda.
La difesa INAIL ha, poi, dichiarato di voler "revocare la rinuncia agli atti" asserendo di aver già rinunciato alla domanda ribadendo anche la propria rinuncia alla domanda.
Alla luce di tale sostanziale "rinuncia alla domanda" ribadisce in particolare il M.P. di aver chiesto l'estromissione del proprio assistito stante la cessazione della materia del contendere con integrale rifusione delle spese processuali.
Poiché la rinuncia alla domanda estingue l'azione, ciò determina la cessazione della materia del contendere e, avendo efficacia di una pronunzia di rigetto nel merito della domanda, ciò comporta che le spese processuali debbano essere integralmente (fino alla sentenza e successive occorrende) poste a carico del rinunciante, sicché, l'applicazione del principio della soccombenza virtuale deve limitarsi alla presa d'atto della rinuncia con integrale soccombenza del rinunciante.
6) Inoltre, si dolgono gli appellanti anche sotto il profilo della quantificazione delle spese e relativa ripartizione.
Il Tribunale, infatti, senza svolgere alcuna motivazione sul punto, ha quantificato dette spese in complessivi € 3.100,00 nonostante il valore della causa fosse superiore ad € 167.000,00, senza valutare la molteplicità e complessità delle questioni di diritto trattate, né il numero di udienze svolte, e l'ingiustizia della decisione, sul punto, si manifesta ulteriormente ove si osservi che il Tribunale ha attribuito un differente valore al lavoro della difesa INAIL, ed il dato relativo alla stessa sproporzione tra la quantificazione della domanda e la somma liquidata all'esito del giudizio rappresenta di per sé idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite.
- L'INAIL si costituisce riportandosi integralmente al contenuto decisorio della impugnata sentenza.
Deduce che il B.I. non era il datore di lavoro della vittima DG.F., né che sia stato provato il vincolo di subordinazione tra il lavoratore ed il suo collega e l'appaltatore B.I. sicchè il DG.F. era un lavoratore autonomo ed il rapporto esistente tra lo stesso ed il B.I. non è soggetto al TU n.1124/1965.
Se anche fosse dimostrata la subordinazione, ciò avrebbe consentito all'Istituto di agire in via di regresso nei confronti del B.I. stesso ex art.10 e 11 citati, ma non della CONIFICATORI Snc.
Ribadisce la correttezza dell'azione di surroga ex art. 1916 cc nei confronti del committente M., deducendo che egli era coinvolto nell'esecuzione dell'opera e che, pertanto, come accertato dal Giudice penale, aveva l'obbligo di rimuovere i pericoli connessi all'esecuzione dei lavori. Contesta tutti gli altri motivi, sostenendo, in particolare, la ricorrenza del termine decennale ordinario di prescrizione.


- L'appello è del tutto infondato per i motivi che seguono.

 

A)Occorre prendere le mosse dalle più volte richiamate Sezioni Unite della Cassazione civile sentenza n. 3288/97, per le quali ”... Appare preferibile, pertanto, la interpretazione secondo la quale il legislatore abbia inteso attribuire l'azione di regresso all'I.N.A.I.L. nei confronti di tutti coloro (beninteso nell'ambito del rapporto di lavoro, o, più precisamente, nell'ambito del rischio coperto, soggettivamente, dall'assicurazione obbligatoria, perché altrimenti potrebbe avvalersi della azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ.) che abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili di ufficio dai quali sia derivato il danno”.
Le Sezioni Unite hanno così spiegato che l'azione di regresso promossa dall'INAIL e disciplinata dal T.U. n. 1124/1965 deve ritenersi rivolta non solo contro il datore di lavoro dell'infortunato, ma anche nei confronti di altri soggetti, purché preposti o addetti alla lavorazione nella quale era impegnato l'infortunato in quanto tali soggetti devono infatti considerarsi organi o strumenti a mezzo dei quali il datore di lavoro agisce.
Successivamente si è assistito ad un'evoluzione giurisprudenziale con l'estensione della legittimazione passiva dell'azione di regresso anche a soggetti esterni su cui gravano specifici obblighi di prevenzione, ma sempre con il discrimine dell'esser all'interno dell'organizzazione in cui è inserito il lavoratore.
Pertanto, surrogazione e regresso, pur con alcuni punti di contatto, sono azioni chiaramente differenziate, oltre che per la fonte regolatrice (art. 1916 c.c. da un lato; artt. 10 e 11 T.U. 1124/1965 dall'altro), per la loro natura (successione a titolo particolare la prima, con la quale si fa valere il diritto risarcitorio spettante al danneggiato; diritto proprio ed autonomo il secondo, nascente dal rapporto assicurativo pubblicistico), per la disciplina positiva sotto il profilo sostanziale e processuale e per i soggetti legittimati passivamente.
Anche le più recenti pronunce della Suprema Corte si riferiscano sempre al caso in cui il lavoratore infortunato è un dipendente e non riguardino l'ipotesi del lavoratore autonomo.
Per tutte: "La speciale azione di regresso spettante iure proprio all'INAIL ai sensi degli art. 10 e 11 d.P.R. 1124/1965 è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro.” "L'azione di regresso proposta dall'Inail nei confronti del datore di lavoro si estende automaticamente nei confronti degli altri responsabili civili dell'infortunio sul lavoro che il datore di lavoro abbia chiamato in causa, quali soggetti responsabili di un comune obbligo di sicurezza gravante su ciascuno di essi, anche se per diverso ruolo professionale, e perciò direttamente responsabili dell' infortunio sul lavoro e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell'istituto assicuratore” (Cass. n. 4482/12, ed in senso conforme Cass. 8136/08).
Pertanto, "La speciale azione di regresso spettante iure proprio all'Istituto, ai sensi degli art. 10 ed 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro."
Va infatti osservato che gli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/65 sono inseriti nel capo IV intitolato "Datori di lavoro”.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Detta norma è in stretta correlazione con il successivo art. 11 del D.P.R. cit., che attribuisce all'INAIL il diritto di regresso per le prestazioni erogate e presuppone quindi sempre che vi sia un datore di lavoro su cui grava l'obbligo assicurativo nei confronti dei suoi dipendenti, il quale possa essere in astratto responsabile per gli infortuni occorsi agli stessi, e che possa beneficiare dell'esonero dalla responsabilità civile (ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 10).
Se quindi è vero che l'azione di regresso può essere promossa verso coloro che, titolari di obblighi di sicurezza, sono tenuti a garantire l'incolumità del lavoratore inserito nell'organizzazione produttiva datoriale in quanto "l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza” (Cass. 4482/12, cit.), è altrettanto vero che tale ampliamento richiede sempre un rapporto di alterità tra il soggetto qualificato come datore di lavoro e tenuto all'obbligo assicurativo e il soggetto che svolge l'attività tutelata, alterità non rinvenibile allorché l'infortunato sia un lavoratore autonomo, che è titolare egli stesso dell'obbligo contributivo previdenziale.
Infatti, nell'ipotesi del lavoratore autonomo assicurato INAIL, il rischio coperto dall'assicurazione non è connesso alla responsabilità civile verso terzi derivante dalla violazione dell'obbligo di sicurezza, ma si tratta di rischio proprio del lavoratore autonomo nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Nella fattispecie in questione, occorre rilevare che il B.I. (appaltatore dei lavori) non era il datore di lavoro del DG.F., essendo stato dimostrato che il DG.F. e il suo collega C. lavoravano sotto le direttive del B.I., ciò inducendo a ritenere che quest'ultimo dovesse farsi carico delle misure antinfortunistiche, ma non è stata provata la sussistenza di un vincolo di subordinazione fra i primi e il B.I. stesso.
Il medesimo Tribunale, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, ha condivisibilmente ritenuto provato che DG.F. e C. lavoravano sotto le direttive del B.I., "il quale aveva eseguito sopralluoghi, dato precise direttive ai lavoranti e concesso l'uso del furgone della propria impresa”, dispiegandosi così la propria azione di influenza nell'ambito di una fattispecie concernente una relazione di tipo civilistico ordinario e non strettamente relativa a lavoro subordinato, sulla cui eventuale incompetenza funzionale del Tribunale Civile adito non è stata mossa alcuna eccezione di incompetenza funzionale.
Il primo decidente, seppure incidenter tantum, ha qualificato come surrogazione e non regresso l'azione di cui l'INAIL disponeva a seguito dell'infortunio mortale in esame.
Dunque il lavoratore deceduto DG.F. era un lavoratore autonomo e il rapporto esistente fra lo stesso e i responsabili civili dell'infortunio mortale, per le ragioni sopra illustrate, non rimane soggetto al T.U. n. 1124/1965.
Per quanto riguarda l'art. 9 dello stesso T.U., che equipara gli appaltatori ai datori di lavoro, la norma va letta nella sua interezza, senza incorrere in travisamenti, andando infatti combinata con l'art. 4 dello stesso T.U. n. 1124/1965 (espressamente richiamata dall'art. 9), con il risultato che gli appaltatori sono soggetti all'obbligo assicurativo INAIL (e a tutte le norme relative) con esclusivo riguardo ai propri lavoratori dipendenti, e non allorché si avvalgono di lavoratori autonomi.
Anche a proposito delle circolari INAIL invocate dagli appellanti, dalle esse, coerentemente con il dettato delle Sezioni Unite, è dato ricavare l'orientamento secondo cui all'INAIL è attribuita l'azione di regresso nei confronti di tutti coloro i quali, nell'ambito del rapporto di lavoro o, più precisamente, nell'ambito del rischio tutelato, "abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili d'ufficio dai quali sia derivato il danno ....", confermandosi anche con il richiamo alla normazione d'ordine che il regresso opera solo all'interno dell'area di rischio coperta dall'assicurazione obbligatoria
B) Il M.A., così come il B.I., è stato chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo commesso in danno del DG.F. non solo per violazione di norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro (colpa specifica), ma anche per negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica).
Va osservato che le norme in materia di sicurezza sul lavoro sono poste a protezione di tutti i lavoratori, sia autonomi che subordinati, e persino a tutela dei terzi estranei che occasionalmente si trovino all'interno o nei pressi di un ambiente di lavoro (v. Cass. pen. 27.3.2009, n. 18998) sicchè, anche sotto tale profilo, è infondata la tesi secondo cui l'addebito relativo alla violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro implica l'applicazione delle norme sul regresso, atteso che l'INAIL può ben agire in via di surrogazione ex art. 1916 c.c. non solo per violazione dell'art. 2049 c.c. e delle altre norme codicistiche generali in materia di illecito aquiliano, ma anche per violazione di norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e ciò in tutti i casi - come quello in esame - che esulano dal rischio coperto dall'assicurazione obbligatoria INAIL, nel senso sopra precisato.
Il Tribunale ha congruamente assunto, pertanto, che l'INAIL ha quindi correttamente agito in via di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti del committente M.A., deducendo che egli era coinvolto nell'esecuzione dell'opera e che pertanto, come accertato dal Giudice penale, aveva l'obbligo di rimuovere i pericoli connessi all'esecuzione dei lavori (in prossimità dei cavi ad alta tensione) e di accertare che l'appaltatore B.I. rispettasse la normativa in materia di prevenzione e sicurezza, onde tutelare la sicurezza dei lavoratori (autonomi) impegnati nell'esecuzione dell'opera.
C) Acclarata pertanto la configurabilità dell'azione di surrogazione, vengono a cadere i connessi accessori profili di gravame da essa dipendenti.
Rimane così infondata l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario adìto.
Poiché poi la fattispecie esula dal regresso, non si applica l'art. 112 del T.U. n. 1124/1965 in materia di decadenza (e prescrizione breve), bensì la disciplina generale codicistica in materia di prescrizione, con la conseguenza che l'INAIL non è incorso né in decadenza né in prescrizione ex T.U. n. 1124/1965.
Non si devono spendere particolari argomenti, poi, sulla pretesa nullità dell'atto di citazione dell'INAIL per indeterminatezza, essendo sufficiente al riguardo osservare che la domanda svolta in primo grado è chiara e puntuale in tutti i suoi elementi.
D) Sulla pretesa prescrizione in base alle norme ordinarie del diritto azionato dall'Istituto, va ossevato che gli odierni appellanti sono soggetti passivi dell'azione codicistica generale di surrogazione ex art. 1916 c.c., con la conseguenza che il diritto azionato dall'INAIL è soggetto alla disciplina generale sulla prescrizione prevista dall'art. 2947 c.c. e non a quella speciale prevista dall'art. 112 T.U. n. 1124/1965.
Al riguardo va osservato che nel caso di specie, trattandosi di omicidio colposo, il termine di prescrizione è decennale e decorre dall'infortunio mortale, avvenuto il 10 febbraio 1994.
In ogni caso, ogni profilo di dubbio è sgomberato dal rilievo della regolare interruzione del termine stesso fatta dall'INAIL per quanto è da dire più avanti.
Il diritto di rivalsa dell'Istituto assicuratore è soggetto agli stessi termini di prescrizione che regolano il diritto dei beneficiari delle prestazioni assicurative e l'Istituto stesso, sino a quando non esercita la surroga, beneficia degli atti interruttivi della prescrizione compiuti in precedenza; quindi la mancata decorrenza del termine durante il processo penale contro i responsabili, ed al quale abbiano preso parte i danneggiati ai fini del risarcimento, produce i suoi effetti anche nei confronti dell'Istituto (Cass. 7979/94).
Nella fattispecie, la vedova e la figlia del lavoratore deceduto si sono costituite parte civile nel processo penale promosso a carico di B.I. e M.A., concluso con sentenza pubblicata il 19.12.2001 e passata in giudicato il 25.1.2002, ed hanno in seguito promosso l'azione civile di risarcimento, definita con sentenza pubblicata il 20.7.2006.
Pertanto, fino al passaggio in giudicato di tale ultima sentenza, e comunque certamente fino alla data di pubblicazione della stessa, la prescrizione non ha avuto corso, come previsto dall'art. 2945, secondo comma, c.c..
Risulta che l'INAIL da parte sua, in pendenza del predetto processo penale, ha inviato la diffida dell'8 agosto 2000 (ricevuta il 26 agosto 2000 da B.I. e il 10 agosto 2000 da M.A.), ma anche volendo recepirne la contestazione fatta dagli appellanti, L'Istituto successivamente ha inoltrato quella del 3/6/2003 (ricevuta il 12/6/2003 dal primo e il 7/6/2003 dal secondo), per poi avviare l'azione civile con atto di citazione nell'anno 2006.
Circa il contestato valore di efficacia interruttiva, va condivisibilmente ritenuto che l'interruzione della prescrizione è integrata da qualunque dichiarazione " che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, 4° comma, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c." (ex plurimis, Cass. 15766/2006) ravvisandosi, nella vicenda in questione, e come correttamente valutato dal tribunale, che le diffide inviate dall'INAIL nel 2000 e segnatamente quella del 2003 abbiano tali requisiti.
Va testualmente ravvisato che in dette missive si comunica che l'INAIL agisce "in via di rivalsa", termine utilizzato o correntemente nel linguaggio giuridico come sinonimo di "surroga" (cfr. Cass. n. 24893/2005) ove, d'altra parte, l'atto con cui l'Istituto esercita la surrogazione ex art. 1916 c.c. non richiede formule sacramentali né l'indicazione delle norme di legge, ma solo la comunicazione dell'avvenuta erogazione delle prestazioni assicurative e della volontà dell'Istituto di ottenerne il rimborso - elementi certamente presenti nelle suddette missive.
E) Anche il motivo della posizione processuale di M.P. e sulla liquidazione delle spese processuali in primo grado a carico dei convenuti e dell'intervenuta non è determinante.
Il M.P. venne citato in primo grado dall'INAIL nella sua qualità di socio della S.n.c. CONIFICATORI REGGIANI e in tale veste - ossia come socio illimitatamente responsabile - era in effetti legittimato passivo dell'azione dell'Istituto.
Tuttavia, in sede di memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c. l'Istituto non ha formulato domande nei confronti del predetto M.P., in tal modo rinunciando implicitamente alla domanda formulata in atto di citazione.
La difesa degli appellanti chiede che sia accertata l'avvenuta rinuncia esplicita alla domanda nei suoi confronti da parte dell'INAIL e che siano liquidate in misura maggiore le spese processuali in favore del predetto.
Sul punto, può esser sostanzialmente condivisa e confermata l'interpretazione data dal Tribunale.
Il primo giudice ha correttamente osservato che, dopo la rinuncia implicita alla domanda a carico del M.P., non si sono realizzate le condizioni previste dall'art. 306 c.p.c. per la rinuncia esplicita, visto che non vi è stata da parte dell'INAIL una rinuncia agli atti formulata in udienza o con atto notificato, bensì con memoria autorizzata del 14.12.2007 e senza che sia intervenuta l'accettazione da parte del M.P..
All'udienza del 13.3.2008 la difesa dell'INAIL ha comunque revocato la predetta rinuncia, essendo pacifico che la rinuncia agli atti non ancora accettata possa essere liberamente revocata, non dovendo esser casuisticamente codificate tutte le conseguenze derivanti dalla natura potestativa di certe facoltà processuali.
Nella sostanza l'assunto dell'appellante è comunque diretto ad ottenere una diversa liquidazione delle spese processuali in favore del M.P..
Nella liquidazione delle spese di giudizio ex artt. 91 e segg. c.p.c., il giudice deve valutare l'esito finale in rapporto alla causa nel suo insieme e tenendo conto della condotta processuale complessiva delle parti sicchè, nella vicenda in esame, va osservato che il M.P. ha condiviso con l'altro convenuto M.A. e con la S.n.c. CONIFICATORI REGGIANI numerose eccezioni risultate poi radicalmente infondate mentre, come insegna la Suprema Corte, le parti devono fin dall'inizio prestarsi a delimitare la materia realmente controversa senza atteggiamenti ostruzionistici e defatiganti (Cass. n. 23638/2007), anche evitando l'uso caustico e suggestivo di strumenti dialettici.
La doverosa iniziativa dell'Istituto scaturisce dall'infortunio mortale di un operaio 39enne e la responsabilità civile di M.A. oltre che della società intervenuta è pacifica e non contestata, mentre la responsabilità penale del predetto M. fu accertata dal giudice penale prima che, in grado di appello, l'imputato fosse prosciolto per prescrizione del reato.
Infondato rimane anche il profilo dell'eccessività delle richieste di pagamento inviate prima del giudizio dall'INAIL e il fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto di ciò nella liquidazione delle spese processuali.
Al riguardo, in allineamento con gli argomenti spiegati dall'ente appellato, va osservato che le rendite INAIL (compresa la rendita ai superstiti erogata per il caso de quo) sono soggette a rivalutazione annuale secondo il principio della "scala mobile" ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 38/2000 e ciò spiega le possibili variazioni degli importi via via indicati nelle richieste rivolte ai convenuti; come spiegato dall'INAIL, alla data del 14.10.2009 il costo delle prestazioni assicurative era di ben € 276.413,92.
La liquidazione del danno patrimoniale determinato dalla perdita di un congiunto si calcola in rapporto alla perdita dei contributi e delle utilità economiche di cui i familiari avrebbero ragionevolmente beneficiato come frutto dell'attività lavorativa del congiunto e in virtù di precetti normativi e di regole etico-sociali di solidarietà familiare (Cass. 25.3.2002, n. 4205; Cass. 26.2.1996, n. 1474; Cass. 22.2.1995, n. 1959; Cass. 1.8.1987, n. 6672). l'Istituto non è stato chiamato in causa nel giudizio promosso dai congiunti del lavoratore deceduto e pertanto non era vincolato alla decisione del Tribunale in punto di quantum, visto che la surroga è stata esercitata nell'anno 2000 e quindi in data precedente rispetto alla pronuncia de qua, sicchè va condiviso che gli eventi successivi al "subentro" dovevano ritenersi ininfluenti per l'INAIL.
I convenuti e la società intervenuta non si sono costituiti nel giudizio promosso dall'INAIL limitandosi a contestare il quantum ma, come già evidenziato, hanno sollevato numerose altre eccezioni infondate, pertanto nella liquidazione delle spese processuali il giudice di primo grado ha ritenuto correttamente di gran lunga prevalente la soccombenza dei convenuti e ne ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese.
Anche sotto tale ultimo aspetto, la sentenza gravata rimane meritevole di conferma.
-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

 


P.Q.M.
 

 

la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide:
A) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B) condanna gli appellanti in solido al rimborso delle spese o in favore dell'appellata INAIL del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.338,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. Così deciso in Bologna il 8/1/19.