A) Obblighi di dirigenti e preposti: destinatari iure proprio delle norme antinfortunistiche;

B) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: colpa professionale - Procedibilità solo a querela di parte a meno che non sia stata attribuita delega di funzioni;


Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 25288/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente -
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere -
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1)S.N.A. N. IL (OMISSIS);
2) B.S. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 27/02/2004 CORTE APPELLO di BARI;

Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Uditi i difensori avv. Lemme Fabrizio e Treggiani Fernando perS.N.A. e avv. Conti Armando e D'Andrea Maurizio per B.S., che hanno chiesto accogliersi i ricorsi.

Fatto

1 - La corte di appello di Bari, con sentenza del 27 febbraio 2004, in parziale riforma della sentenza, in data 23 maggio 2005, del tribunale di Foggia-Trinitapoli, riconosciute a S.N. A. e a B.S. le attenuanti generiche, riduceva la pena ad essi inflitta per il reato di lesioni colpose gravissime in danno di A.V..

2 - La corte di merito, accertato, come già il tribunale, che la "Salina" di Margherita di Savoia, dei Monopoli di Stato, aveva dato in appalto determinati lavori alla società "Imprendit 2000 s.r.l.", la quale aveva subappaltato alla società "Uniplant"; alle cui dipendenze lavorava l' A., la messa in opera di una tettoia per la copertura della zona vagli che comprendeva la copertura della coclea montata nell'appalto precedente; ricostruiva il sinistro, nel quale l' A. aveva riportato le lesioni, facendo proprie le conclusioni cui era pervenuto il tribunale, ritenendole "pienamente aderenti alle esaustive risultanze dell'istruttoria dibattimentale" ed esprimendosi nei seguenti termini.
"Il 28 novembre 1997 l' A., destinato ai lavori della tettoia, utilizzava, per la realizzazione della stessa, una scala (probabilmente)) a forbice, sulla quale saliva per apporre dei ganci e dalla quale scendeva per rifornirsi di materiale".
" L. adoperava una cintura di sicurezza con c.d. cordino munito di moschettone, con il quale poteva agganciarsi alle parti fisse della struttura metallica".
"La vicinanza di tali operazioni alla macchina trasporta-sale, che aveva il giunto rotante scoperto con bulloni a vista, era stata la causa dell'infortunio: l' A. era stato tirato verso la macchina in seguito all'aggancio del cordino nella parte rotante e scoperta del giunto ove erano apposti i bulloni".

3 - Secondo la corte, "chiare apparivano, dunque, le violazioni, contestate, del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 8, (che impone che le zone di pericolo siano segnalate in modo chiaramente visibile), art. 41 (che esige che "gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza") e art. 42, norma, quest'ultima, che dispone che "gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine, non devono presentare parti salienti delle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o allogati in apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce".

4 - "Se era palese la violazione delle anzidette norme antinfortunistiche con specifico riferimento alla parte rotante e scoperta dal giunto, dove erano apposti i bulloni della macchina trasporta-sale - proseguiva la corte di appello - nessun rilievo assumeva il fatto che l' A. non fosse dipendente della Salina, ma della subappaltatrice Uniplant, essendo giurisprudenza della corte di cassazione che le norme dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro si riferiscono sia alla tutela dai lavoratori nell'esercizio della normale attività aziendale; sia alla protezione di tutte le persone; anche estranee, che possono trovarsi nell'ambiente di lavoro".

5 - Le responsabilità dello S. e del B. non erano meno evidenti.
a - "Secondo la sentenza di primo grado - osservava, invero, la corte, dicendo di condividere del tutto i rilievi, sulla responsabilità degli imputati, del giudice di prime cure - lo S., quale dirigente dell'impianto sali scelti e per la posizione aziendale in concreto rivestita sul luogo di lavoro, ed ammessa in sede di esame: era certamente responsabile del reato, che gli era stato contestato, di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 8 ,artt. 41 e 42, in quanto diretto destinatario delle norme di prevenzione, anche perchè, nel corso dell'esame, aveva dimostrato di conoscere bene il sito e dopo l'incidente, si era attivato per la rimozione dei bulloni e la copertura del giunto, dimostrando, così, di avere poteri decisionali e di spesa".
b - Quanto, poi, al B., v'era da rilevare che questi, come aveva già posto in evidenza il tribunale, "era colpevole dello stesso reato nella sua qualità, sin dal 1995, di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione della Salina con specifici compiti aziendali di verifica e di controllo del luogo di lavoro, avendo anche sottolineato il giudice di primo grado che la dirigenza della Salina gli aveva segnalato situazioni irregolari con note del 26 febbraio e del 7 maggio 1997 e gli aveva dato autonomia operativa per tutte le situazioni anomale esistenti con nota del 28 febbraio 1997.

6 - I difensori ricorrono per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza.

A - Il difensore dello S. denuncia, con un unico motivo, "violazione ed erronea applicazione dell'art. 590 c.p., in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 40 ,41 , 42 e 43 - motivazione illogica e contraddittoria" e, dopo avere premesso che, "per eseguire il lavoro, l' A. aveva utilizzato, probabilmente, una scala a forbice, a che, durante tale operazione, l'operaio - che era munito di una cintura di sicurezza - era stato tirato, probabilmente, verso la macchina in seguito all'aggancio del cordino della cintura di sicurezza nella parte rotante e scoperta dal giunto, ove erano apposti dei bulloni, riportando gravi lesioni, unico dato certo", deduce - citando autorevole dottrina, che la responsabilità colposa ha le sue radici "nella individuazione dell'area di rischio protetta dalla norma volta alla prevenzione degli infortuni e nella mancata eliminazione o, peggio, nell'aggravamento di tale area di rischio".
"In sostanza - prosegue - i doveri di diligenza tendono ad impedire determinati eventi, di talché, se l'evento causato da un comportamento colposo non è uno di quelli che si volevano impedire con l'imposizione del dovere, l'agente andrà esente da responsabilità", e, del resto, la giurisprudenza di legittimità mostra di essere nello stesso ordine di idee allorché individua la radice della colpa nella prevedibilità dell'evento".
Precisa, quindi, che "non vale a radicare la responsabilità dello S. la presenza di bulloni, innocui per chi avesse usato normalmente la macchina - e, dunque, l'imputato doveva in concreto ritenersi protetto dai doveri di prevenzione gravanti sul preposto" - e specifica che, "per radicare tale responsabilità, occorre dimostrare che l'evento ricadesse nell'area di rischio tutelata dalla norma antinfortunistica o, comunque, fosse quanto meno in astratto prevedibile, prevedibilità che, invece, va esclusa, perché l'uso della macchina è stato assolutamente anomalo, non potendosi chiedere ad un preposto di prevedere il rischio connesso ad una utilizzazione assolutamente anormale ed atipica delle macchine e, quindi, la possibilità dell'aggancio ad un bullone del cordino che assicura un lavoratore posto non a fianco della macchina - come nella normalità - ma, soprastante la macchina, fosse o meno munito di una scala".
"Appare, allora, evidente, - conclude il ricorrente - come la sentenza impugnata:
violi la norma penale, quando assolutizza l'area di rischio e ravvisa la colpa al di fuori di ogni prevedibilità dell'evento:
violi la norma processuale penale quando, in ogni caso, non dà adeguata motivazione in ordine alla prevedibilità dell'evento e in ordine alla sussistenza di alcuni presupposti di fatto, quali, anzitutto, l'avvitamento del cordino al bullone: secondariamente, l'uso di una scala a forbice da parte dell' A., che poteva, viceversa, essersi posto addirittura a cavalcioni sulla macchina".

B - I difensori del B. censurano la sentenza con tre motivi.

a - Denunciano, con il primo, "violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 192 c.p.p., comma 2 per manifesta illogicità della sentenza, in relazione alla non adeguatezza e contraddittorietà dei passaggi argomentativi utilizzati in motivazione".
Deducono che "la famosa nota del 28 febbraio 1997, anche sulla base della quale i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità del B., era indirizzata alla Direzione Generale dei Monopoli di Stato con riservata 4 Ris: B. non ha mai avuto cognizione di tale scritto, proprio perché riservato all'organo superiore, se non durante il processo di primo grado e soltanto con ordine di servizio n. 175 dell'11 dicembre 1997, dopo 14 giorni dall'infortunio, il datore di lavoro disponeva delega specifica al B. di dare il suo supporto alle segnalazioni dei rischi".
Ribadiscono, subito dopo, che prima del sinistro, il B. non aveva ricevuto alcuna delega "con dettagliata specificazione dei compiti, con autonomia decisionale e di spesa" e osservano infine, che il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione "non ha il potere di adottare in concreto la misure di sicurezza, ma svolge un compito sostanzialmente consultivo obbligatorio, individuando i fattori di rischio, elaborando misure, sistemi e procedure, proponendo programmi, e, d'altro canto, il D.Lgs. n. 626 del 1994 non prevede, a carico del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, alcuna sanzione per l'inosservanza delle misure di sicurezza e ciò proprio perché non è destinatario delle norme antinfortunistiche".

b - Denunciano, con il secondo motivo, "violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale", deducendo che "la corte ha commesso, senza dubbio, un error in iudicando nel momento in cui ha ritenuto di non dovere applicare il D.M. 5 luglio 1928, ancora in vigore, che regola in maniera precisa lo svolgimento del lavoro e i compiti e le mansioni delle singole figure gerarchiche all'interno dei Monopoli di Stato, individuando, in particolare, nel vice direttore dello stabilimento una delle figure predominanti anche rispetto a quella del direttore dei lavori: è il vice direttore il destinatario delle norme antinfortunistiche previste dal D.P.R. n. 547 del 1955 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994".

c - Denunciano, con il terzo motivo, "violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento all'art. 547 c.p.p.:
mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di ispezione dei luoghi.
"L'ispezione - deducono - avrebbe consentito di ricostruire il sinistro e di rendersi conto che l'infortunio si era verificato per colpa esclusiva - causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento - dell'infortunato, il quale, anzichè agganciare il moschettone della fune all'anello metallico della cintura di sicurezza, lo aveva lasciato penzoloni e, inoltre, il sinistro non era avvenuto nella fase di discesa dalla scala, che, come era emerso dall'istruttoria dibattimentale, l'infortunato è stato trovato a cavalcioni sopra al giunto, in una posizione incompatibile con un trascinamento laterale".
"Non v'è dubbio, dunque, che il comportamento dell'operaio è stato in grado da solo ad escludere ed interrompere il nesso causale, proprio per non avere l' A. agganciato il moschettone all'anello metallico della cintura di sicurezza e averlo lasciato penzoloni".

C - Il difensore dello S. ha prodotto una memoria difensiva con motivi nuovi, così articolati.

a - La corte di appello non ha tenuto conto che, come era stato esposto nei motivi di appello e nelle memorie, il sinistro "si era verosimilmente verificato mentre l' A. si trovava con i piedi sulla struttura metallica di supporto del giunto meccanico con il viso rivolto verso la coclea, un piede a destra e l'altro a sinistra rispetto al giunto, e la fune, pendente dalla cintura di sicurezza, aveva il moschettone presumibilmente non agganciato all'anello metallico di cui è munita: il sinistro si era, quindi, verificato per un comportamento assolutamente anomalo del lavoratore".

b - Con i motivi di appello era stato eccepito che "la sentenza impugnata doveva considerarsi nulla per violazione del diritto di difesa in quanto la motivazione della sentenza di primo grado non aveva preso in considerazione le memorie difensive presenti nel fascicolo di causa" ed altrettanto nulla deve considerarsi la sentenza impugnata per mancanza di motivazione sul punto, atteso che manca la motivazione quando il giudice, dato atto della presentazione di una memoria difensiva, pronuncia sentenza senza farsi carico di indicare le ragioni per la quali disattende le argomentazioni difensive svolta, limitandosi apoditticamente ad affermare che tale memoria non contiene ragioni che impongano il proscioglimento nel merito".

c - " S.N. non era destinatario, nello specifico, delle norme dettate dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 41 e42, la cui violazione sì appartiene all'ing. V. assolto in appello".
"Le norme di riferimento specificamente dettate per la protezione del giunto, delle pulegge e degli alberi di trasmissione sono, infatti, il D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 55 e 56 regolarmente applicate dalla committente Salina di Margherita di Savoia: mentre gli artt. 41 e 42 sono articoli di carattere generale riferiti a tutte le macchine, le norme di cui agli artt. 55 e 56 si riferiscono specificamente a determinati meccanismi o elementi di quelle macchine perfettamente osservati nella posa in opera della coclea e del suo giunto, sufficientemente protetto dalle alette distanziatrici".

d - "Sostenere che lo S. risponde di lesioni colpose indipendentemente dal fatto che l' A. fosse o meno addetto all'esercizio normale di un'attività di impresa cui la macchina accede funzionalmente, è francamente eccessivo, come se S. fosse il proprietario della coclea".

e - " S.N. non è un dirigente e non rientra tra i soggetti indicati dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, perchè non titolare di poteri di gestione e di spesa; non è il committente, non è il responsabile dei lavori, nè il responsabile della sicurezza e non essendo datore di lavoro, non è destinatario delle norme di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 1,2,4, lett.a) e art. 11, peraltro indelegabili, che attengono, appunto, alla valutazione dei rischi, alla redazione del piano di sicurezza, alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione".
"Nel contratto di sub-appalto pubblico, poi, l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi - art. 7, comma 3,- il che significa che la Uniplant doveva prevedere i rischi per l'esecuzione di un'opera che richiedeva l'uso di ponteggi".
"Nella valutazione dei rischi approntata dalle Saline il giunto della coclea non è stato segnalato in alcun modo come situazione pericolosa o fonte di rischi, sicchè, anche per questo, il committente non aveva alcun obbligo, D.Lgs. n. 626 del 1994, ex  art. 7, comma1, lett. b), di segnalare al subappaltatore i rischi specifici".

Diritto

1 - L'unico, articolato, motivo di ricorso proposto nell'interesse dello S. è, in parte, privo del requisito della specificità - e, in ogni caso, manifestamente infondato - e, in parte, infondato.
a - Il ricorrente, nel paragrafo 8 del motivo, (pag. 6), nel ribadire la censura di "contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione", riassume, in due proposizioni; quanto aveva scritto nelle pagine precedenti, osservando che, "alla luce di quanto esposto, appare evidente come la sentenza impugnata:
- "violi la norma penale, quando assolutezza l'area di rischio e ravvisa la colpa al di fuori di ogni prevedibilità dell'evento";
- "violi la norma processuale penale, quando, in ogni caso, non da adeguata motivazione in ordine alla prevedibilità dell'evento e in ordine alla sussistenza di alcuni presupposti di fatto, quale, innanzitutto, l'avvitamento del cordino al bullone e quale, secondariamente, l'uso di una scala a forbice da parte dell' A., che poteva, viceversa, essersi posto addirittura a cavalcioni della macchina".

1^ - E' la seconda parte della seconda proposizione, della seconda pretesa violazione, che deve essere definita manifestamente infondata e, comunque, aspecifica, generica, quella seconda parte in cui il ricorrente denuncia, appunto, che la corte "non ha dato adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di alcuni presupposti di fatto".
Il ricorrente già all'inizio del ricorso - a pag. 2 - aveva detto qualcosa su quei presupposti osservando che, "per eseguire il lavoro, l' A. aveva utilizzato - probabilmente, ma non è sicuro che questa fosse stata l'eziologia dei fatti, essendo possibile anche che lo stesso fosse montato a cavalcioni dell'impianto - una scala a forbice" e che, "durante tale operazione, l' A. - che era munito di una cintura di sicurezza - era stato tirato verso la macchina - anche guasta volta, la cosa è possibile ma non sicura, come vedremo appresso - in seguito all'aggancio del cordino della cintura di sicurezza nella parte rotante e scoperta del giunto, ove erano apposti dei bulloni, riportando lesioni gravi: (unico dato certo", si commenta).

2^ - Ebbene, questa seconda parte della censura, così come riassunta nelle due ultime pagine del ricorso, non può non essere definita manifestamente infondata se si tiene presente quanto, sui presupposti di fatto, sulla ricostruzione del sinistro, ha osservato il tribunale e sulla scia del tribunale, la corte di appello.
Il tribunale, nelle pagine da una a tredici della sentenza, ha citato con cura le dichiarazioni, sull'incidente, dei testi, dei consulenti e degli imputati e, dopo la minuziosa citazione, ha espresso la propria valutazione critica nei termini che seguono.
"Alla luce delle risultanze dibattimentali conseguono - così, il tribunale - determinate conclusioni".
"E' risultato evidente dall'insieme degli atti istruttori che l'evento lesivo occorso al dipendente della Uniplant A. V. si è verificato mentre questi era intento a svolgere l'attività lavorativa riservata alla copertura di una tettoia insieme al suo collega L.A.".
"Le modalità di tali operazioni, così come emerso dalla valutazione complessiva di tutte le testimonianze avute in dibattimento - da valutare anche i ricordi a volte non nitidi di alcuni testi per la concitazione conseguente alla gravità dell'infortunio - avevano avuto quali elementi peculiari l'utilizzo di una scala a forbice mediante la quale l'operaio saliva per apporre i c.d. ganci e dalla quale scendeva per rifornirsi di tale materiale.
"E' stata, poi, acclarata la presenza, sulla persona dell' A., della cintura di sicurezza con il cd. cordino - della lunghezza di circa un metro - munito di moschettone con il quale l'operaio poteva agganciarsi alle parti fisse della struttura metallica".
"Come evidenziato dal consulente M., la vicinanza di tali operazioni alla macchina trasporta-sale, che aveva il giunto scoperto e la presenza su di esso di bulloni, è stata all'origine dell'evento lesivo, in quanto, in una manovra del lavoratore non chiaramente e sicuramente ricostruibile sotto il profilo fenomenico, ma, analogamente, non certamente connessa ad un intervento dell'operaio incongruo sotto il profilo della sicurezza, l' A. è stato tirato verso la macchina in seguito all'aggancio del cordino nella parte rotante del giunto ove erano apposti dei bulloni".
"Inoltre, deve essere ricordato che la zona del giunto non era stata segnalata come zona di pericolo".
"Deve al riguardo essere rilevata l'attività di rimozione dei bulloni e di copertura della coclea come emerso da numerosi atti istruttori sopra indicati - compiuta subito dopo l'accaduto e che denota una consapevole, ma tardiva, attività di riparazione di una situazione che oggettivamente era di evidente pericolo per la sicurezza del lavoratore".
"Deve essere anche rilevato che le dichiarazioni rese da F. V. - che la lavorava presso le Salina ed era addetto all'impianto sali scelti come manutentore - sono stato del tutto generiche, contraddittorie - se addirittura non criptiche in alcune loro parti - nella descrizione della condotta che sarebbe stata tenuta dall' A., sicchè non hanno dato alcun chiaro ed univoco contributo conoscitivo all'indagine dibattimentale".
La corte di appello, nelle pagine 6 e 7 - già citate nelle pagine 1 e 2 di questa sentenza - ha riproposto la stessa ricostruzione, richiamando la sentenza del tribunale e facendo presente che altra ricostruzione non era possibile alla luce delle deposizioni e dichiarazioni raccolte dal giudice di primo grado.

3^ - Nessun dubbio, quindi, per i giudici di merito, sui presupposti di fatto, nessun dubbio, cioè che l' A. stesse lavorando servendosi di una scala, che indossasse una cintura di sicurezza, la quale aveva un cordino della lunghezza di un metro; nessun dubbio, alla luce di quelle; ritenute attendibili, dichiarazioni, che l' A. operasse in prossimità del giunto dove si trovavano quei bulloni sporgenti; nessun dubbio che la ricostruzione ragionevole del sinistro andasse ravvisata nel contatto - dovuto alla vicinanza delle operazioni, cui l'operaio era addetto, alla macchina trasporta/sale - tra il cordino e i bulloni e nell'essere stato tirato l' A. verso la macchina a seguito dell'aggancio del cordino.
Certo, - hanno osservato i giudici di merito "la manovra, il comportamento, la condotta" del lavoratore, nell'avvicinarsi alla macchina, non era chiaramente e sicuramente ricostruibile sotto il profilo fenomenico; ma, analogamente, - e sempre alla luce delle risultanze dibattimentali - doveva escludersi con certezza, secondo quei giudici, che il sinistro fosse riconducibile ad un intervento dell'operaio incongruo sotto il profilo della sicurezza", ad un intervento anomalo, anormale, come questo intervento viene ripetutamente definito sia nel ricorso, sia nei motivi nuovi dello S., sia nel ricorso del B..

4^ - Se la ricostruzione dei fatti affonda le sue radici nella valutazione critica delle prove raccolte nella istruttoria dibattimentale e se è innegabile che la stessa, così come proposta dai giudici di merito appaia logicamente corretta, non potendo davvero sostenersi che stridi con la logica, le conclusioni, sul piano del diritto, sono scontate, se si riflette sulla costante giurisprudenza di questa corte quanto alle caratteristiche e ai limiti del giudizio di legittimità.
"L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione - così quella giurisprudenza - ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali".
"L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile - così, ancora - deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici".
E, infine: "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo: in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata".

5^ - Se la censura di mancanza o di non adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto è, certamente, manifestamente infondata, la stessa, in ogni caso, è priva del requisito della specificità.
Come può agevolmente notarsi, il motivo di ricorso, per un verso, non va - a pagina due - al di là della prospettazione di una "possibile", diversa, ricostruzione del fatto, non ancorata ad alcun dato processuale e senza la benchè minima, puntuale, contestazione delle prove utilizzate dai giudici di merito per la loro ricostruzione;
e, per altro verso, nell'ultima pagina, quando il ricorrente riassume le proprie considerazioni denunciando esplicitamente la mancanza di adeguata motivazione anche in ordine ai presupposti di fatto, il motivo si limita ad una apodittica affermazione di questa inadeguatezza elencando quei presupposti - l'avvitamento del cordino al bullone, l'uso di una scala a forbice da parte dell' A. - e riproponendo, senza l'indicazione, ancora una volta, di alcun retroterra processuale, la tesi di una possibile, diversa ricostruzione, già enunciata a pagina due: l' A. potrebbe essersi posto a cavalcioni della macchina, potrebbe, dunque, avere tenuto una condotta anormale, anomala, imprevedibile.

6^ - La tesi che il fatto potrebbe essere accaduto grazie ad una anomala, anormale e, quindi, imprevedibile condotta dell' A. è stata riproposta nei motivi nuovi in cui il ricorrente ha dato ad essa quello spazio che non le è stato riservato nel ricorso.
Ma, ribadito che la corte di cassazione deve limitarsi ad accertare se i giudici di merito hanno correttamente spiegato, sul piano logico, la loro ricostruzione dei fatti, sicchè i motivi di ricorso non possono sottoporre all'esame della corte quella lettura delle circostanze di fatto che, proposta nei giudizi di merito, sia stata ritenuta, con correttezza logica, non attendibile, deve osservarsi che il motivo nuovo è, sul punto, inammissibile, per la decisiva ragione che la questione della diversa ricostruzione del fatto è stata proposta nel ricorso - lo si è dimostrato - in termini inammissibili sia perchè manifestamente infondati, sia perchè assolutamente generici, ed è noto che l'art. 585 c.p.p., comma 4, nel prevedere che, "fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi", aggiunge che "l'inammissibilità della impugnazione si estende ai motivi nuovi", principio che non può non voler anche dire che, se un motivo è stato proposto inammissibilmente nel ricorso, l'eventuale motivo nuovo, sullo stesso capo o punto, non può non seguirne la medesima sorte processuale.
La denuncia di illegittimità, per violazione di legge o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, di un punto o di un capo della sentenza deve, invero, essere proposta nel ricorso nei termini in cui i motivi di ricorso sono consentiti, sicchè se la denuncia, così come formulata nel ricorso, è inammissibile, non potrà non esserlo l'eventuale denuncia, sullo stesso punto o capo, esposta, con altre ragioni, nei motivi nuovi.
In altri termini, i motivi principali, che debbono essere proposti entro determinati termini, debbono essere, ex se, legittimi, servendo i motivi nuovi, eventuali, non a conferire ai motivi principali una legittimità che non hanno, ma ad allegare altre ragioni, in fatto o in diritto, a sostegno degli stessi.
b - Nella prima parte del motivo di ricorso il ricorrente si sofferma sulla questione della prevedibilità e, seguendo un'autorevole voce della dottrina, indica la radice della responsabilità penale nell'individuazione dell'area di rischio protetta dalla norma di volta in volta e nella mancata eliminazione di tale area, nel senso che "i doveri di diligenza tendono ad impedire determinati eventi e se l'evento causato da un comportamento colposo non è uno di quelli che si volevano impedire con l'imposizione del dovere, l'agente andrà esente da penale responsabilità, il che altro non sta significare - e anche la giurisprudenza della corte di cassazione sarebbe in questo senso - se non che la radice della colpa sta nella prevedibilità dell'evento.
Ne consegue, secondo il ricorrente, sia che "non radica la responsabilità dello S. la presenza dei bulloni; innocui per chi avesse usato normalmente la macchina", sia che "si sarebbe dovuto dimostrare che l'evento ricadesse nell'area di rischio tutelata dalla norma antinfortunistica o, comunque, che l'evento fosse quanto meno astrattamente prevedibile".
E', inoltre, assolutamente da escludere, secondo il ricorrente, che la giurisprudenza di legittimità abbia mai affermato il principio della assolutizzazione dell'area di rischio, come vorrebbe la sentenza impugnata, risultando, invece, da quella giurisprudenza, che "il funzionamento del macchinario deve essere assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano".
Questa parte del motivo è infondata.

1^ - La norma, la cui violazione, contestata agli imputati è stata posta a fondamento della affermazione della penale responsabilità dello S. e del B., è quella del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 42 la cui rubrica preannuncia che la norma si interesserà delle parti salienti degli organi delle macchine e il cui testo dispone che "gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine, non devono presentare parti salienti delle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma, essere limitati in corrispondenza a dette superfici o allogati in apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce".

2^ - Orbene, la norma in questione è certamente norma a contenuto rigido e non a contenuto elastico, norma, cioè, "il cui schema di comportamento - come si esprime la medesima dottrina citata nel ricorso - è stato fissato con assoluta nettezza e non norma elastica che abbisogni, per essere applicata, di un legame più o meno profondo e più o meno esteso con le circostanze del caso concreto".
Nè questo carattere di rigidità può essere posto in dubbio dall'essere la stessa formulata in termini tali da consentire al destinatario tre opzioni, tre possibilità per rendere innocue le parti salienti dei bulloni.
La rigidità, invero, va ravvisata nell'essere tenuto il destinatario della norma, il datore di lavoro in primis, in modo assoluto, rigido, appunto, a non far affiorare le parti salienti dei bulloni avendo la sola possibilità di scegliere tra i tre accorgimenti tecnici descritti nella norma; quali la limitazione delle parti salienti in corrispondenza delle superfici del giunto o l'allogazione delle stesse in apposite convenienti incavature oppure la copertura delle stesse con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.
Nessuna discrezionalità, dunque, per il datore di lavoro sull'an, sul se quelle parti salienti possano o non possano, a seconda delle circostanze, restare, ma discrezionalità soltanto sul quomodo della loro innocuità, quomodo o modo, peraltro, la cui varianti sono indicate accuratamente dalla legge.
Può dirsi, allora, con altra autorevole voce della dottrina, che "la frequenza con cui nella normativa antinfortunistica l'osservanza o la stessa concretizzazione della regola di condotta è subordinata ad un giudizio di idoneità - relativo alla attitudine rispettivamente della situazione considerata a cagionare l'evento e della misura di sicurezza ad evitarne o a ridurne la probabilità di verificazione - lascia intendere come, in presenza di norme prive di siffatte componenti elastiche; - e, dunque, strutturate sotto forma di prescrizione di un ben preciso comportamento cautelare - tale giudizio di idoneità, di adeguatezza ex ante relativo alla probabilità che dall'esercizio di certa attività conseguano tout court eventi previsti da un fattispecie incriminatrice, sia già stato formulato dallo stesso legislatore".
"Si può dire, in altri termini, che le regole di diligenza a struttura rigida sono di per sé il risultato di una valutazione fissata nella norma in merito alla adeguatezza della condotta prescritta ad evitare o a ridurre il rischio di eventi ritenuti una conseguenza probabile dei comportamenti considerati".
E dire che, nelle norme rigide, il giudizio di idoneità, di adeguatezza ex ante lo dà il legislatore, significa anche che, in relazione a queste norme, la prevedibilità o evitabilità dell'evento non ha bisogno di dimostrazione, in quanto la inosservanza della regola scritta concreta, di per sé, quella imprudenza o negligenza che costituisce l'essenza della colpa".
"E ciò in quanto esse - la prevedibilità e la evitabilità - sono assorbite nelle stesse norme cautelari, che sono oggetto della trasgressione, poiché queste norme, essendo rivolte a specifiche categorie di soggetti esercenti determinati tipi di attività, sono già state concepite e costruite in rapporto alla prevedibilità ed evitabilità da parte dell'uomo ejusdem condicionis et professionis o, più semplicemente, perchè l'appartenente a tali categorie sa o è tenuto a sapere le regole precauzionali della propria attività e, quindi, che la loro osservanza evita certi eventi dannosi".
E' il legislatore, dunque, che ha previsto, nella norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 42, ciò che può accadere non facendone applicazione, sicchè deve dirsi sia che la prevedibilità in astratto è propria della norma, è scolpita nella stessa, sia che il destinatario della norma non ha altra scelta che quella di farne puntuale applicazione.

3^ - Ma, ciò chiarito, si pone il problema, sollevato nel ricorso, di accertare chi il legislatore intenda tutelare dettando questa norma rigida, quale sia l'area di rischio, per usare termini propri del ricorso, che il legislatore ha presente e che intende tutelare allorchè prevede che le parti salienti dei bulloni dei giunti debbono essere rese innocue.
La dottrina e la giurisprudenza sono nel senso che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, per eliminare il rischio che i lavoratori, e soltanto i lavoratori, possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma nel senso che le stesse sono dettate anche a tutela dei terzi, di tutti coloro, cioè, che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine, che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.
Una recente voce della dottrina, interessandosi della norma del D.Lgs. n. 626 del 1994,  art. 4, comma 2, lett. n), - che pone l'elementare (così definita) regola di condotta secondo la quale il datore di lavoro "prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno" - rileva che "la giurisprudenza, seppur nell'ambito del vecchio impianto normativo, ha avuto modo più volte di ribadire che il principio di tassatività delle disposizioni prevenzionali implica per sua natura che esse debbano considerarsi emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo".
E la giurisprudenza è esattamente in questi termini, avendo costantemente affermato che "le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro trovano applicazione anche a beneficio degli estranei che si trovino nel luogo di lavoro, poichè la loro integrità fisica è meritevole di protezione non meno di quella dei lavoratori" (Cass., 5 agosto 1988, n. 8669, 2 marzo 1990, n. 2731, 3 giugno 1993, n. 6730, 4 maggio 1993, n. 6686, 5 agosto 1988, n. 8669, 26 giugno 1982, n. 1964).
E, su questa linea, è stato anche affermato che "le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro tutelano chiunque si trovi, per ragioni di lavoro, negli ambienti protetti, a prescindere da un rapporto di dipendenza diretta tra la vittima e il titolare dell'impresa in cui l'incidente è avvenuto" (Cass. 9 giugno 1982, Nesta).

4^ - Posti questi principi, dovrebbe accertarsi se e in che misura gli stessi riguardassero lo S., fossero principi la cui applicazione potesse pretendersi dallo S., se lo S. potesse essere ritenuto destinatario delle norme antinfortunistiche e, in particolare, della citata norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 42.
Nell'unico motivo di ricorso la questione, però, non è stata toccata se non per affermare che non vale a radicare la rasponsabilità dello S. la presenza dei bulloni, innocui per chi avesse usato normalmente la macchina e per aggiungere che", comunque, l'uso della macchina è stato assolutamente anomalo e non può chiedersi ad un preposto di prevedere il rischio connesso ad una utilizzazione assolutamente anormale ed atipica delle macchine e quindi, la possibilità dell'aggancio ad un bullone del cordino che assicura un lavoratore posto a fianco della macchina, come nella normalità, ma soprastante la macchina, fosse o meno munito di scala, sicchè l'uso anomalo non solo esce dall'area di rischio tutelata, ma non è neppure astrattamente prevedibile da parte di un preposto, fra l'altro assente nel momento del sinistro".
In queste proposizioni il ricorrente pone, o ripropone, - è di tutta evidenza - il tema della ricostruzione del fatto e, anche in questa pagina, in termini del tutto apodittici, come se si trattasse dell'unica, dimostrata, indiscussa verità.
Il ricorrente, nella seconda e nelle ultime due pagine del ricorso, a suo tempo prese in esame, aveva prospettato la tesi della anormalità del comportamento dell'operaio - e, quindi, la tesi della ricostruzione del sinistro come dovuta esclusivamente a questa anormalità - come tesi soltanto possibile, come semplice ipotesi.
Nella pagina 5, appena citata, la anormalità del comportamento dall'operaio, la ricostruzione del sinistro per colpa esclusiva, tale da costituire causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, dell'operaio è proposta, invece, non più come ipotesi, ma, appunto, come verità storica, con il primo rilevante limite, però, di non essere stata, questa verità, ancorata a prove, ma di essere stata soltanto declamata, e, con il secondo, ancor più rilevante, limite di essere, questa presunta verità, assolutamente in contrasto con la ricostruzione dal sinistro quale, motivatamente e correttamente sul piano logico, operata dai giudici di merito alla luce della minuziosa istruttoria dibattimentale, che li ha condotti anche ad affermare, con certezza, che all'origine dell'evento lesivo v'era stata una manovra del lavoratore non chiaramente e sicuramente ricostruibile sotto il profilo fenomenico, ma analogamente non certamente connessa ad un intervento di quest'ultimo incongruo sotto il profilo della sicurezza.
L'affermazione che si legge a pagina cinque del ricorso è, dunque, anch'essa, come le altre, manifestamente infondata e, anch'essa, aspecifica, generica, risolvendosi in una mera enunciazione che nulla ha opposto, sul punto, alla sentenza.
Se si esclude, come deve escludersi, stando alle sentenze di merito, la anormalità della condotta dell'operaio, può discutersi se quest'ultimo, nell'eseguire il lavoro subappaltato alla Uniplant, della quale era dipendente, si sia avvicinato imprudentemente a quei bulloni.
Ma, è sin troppo agevole ricordare che la giurisprudenza della corte di cassazione è tutta nel senso che le norme antinfortunistiche sono a tutela del lavoratore - o dei terzi, ivi compresi i lavoratori non alle dipendenze del titolare della impresa - anche per prevenire eventuali imprudenze, come l'imprudenza di avvicinarsi troppo alle macchine o di avvicinarvisi con tenute che si prestino ad essere avvinte dal movimento delle macchine.

5^ - Certo, dunque, il sinistro, escluso un comportamento anomalo o anormale del lavoratore, la responsabilità dello S. non dovrebbe essere ulteriormente discussa, visto che, contro questa responsabilità, si leggono nel ricorso, al di là delle interessanti proposizioni sulla prevedibilità, soltanto quelle reiterate proposizioni, la cui sottolineata apoditticità non può essere posta ragionevolmente in dubbio.
E' nei motivi nuovi che il ricorrente si sofferma sul ruolo dello S. nell'azienda per porre in evidenza che l'imputato non era un dirigente, non il datore di lavoro, non il committente e che, in ogni caso, "dalla valutazione dei rischi approntata dalle Saline il giunto della coclea non era stato segnalato in alcun modo come situazione pericolosa o fonte di rischi".
Tutto ciò, però, non può essere preso in considerazione perchè nel ricorso, oltre quelle generiche e manifestamente infondate proposizioni, non v'è nulla sullo status dello S. nell'azienda che ne debba far escludere la responsabilità, nè il motivo nuovo - lo si è già sottolineato - può supplire al silenzio totale, sul punto del ricorso.

6^ - E' noto, peraltro, che il giudice, anche il giudice di legittimità, può e deve porsi il problema, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., se gli atti siano tali da imporre il proscioglimento dell'imputato a prescindere dai motivi, atti che, per la corte di cassazione, si risolvono nella sentenza, nel senso che è da questa che debbono emergere le condizioni per l'eventuale proscioglimento nel merito.
Ebbene, deve escludersi che la sentenza impugnata sia tale da imporre siffatto proscioglimento, anche se alcune affermazioni della stessa impongono un approfondimento in diritto.
Sia il tribunale, sia la corta di appello hanno ritenuto che "lo S., nei propri compiti di dirigente dell'impianto Sali scelti, dovesse essere ritenuto responsabile proprio per i compiti - peraltro da lui stesso riconosciuti in sede di esame - che, come da giurisprudenza costante del supremo collegio, lo portano ad essere destinatario, per la posizione in concreto svolta, delle norme di prevenzione".
"Nè vale sostenere in maniera generica - ha aggiunto il tribunale e ribadito la corte - come affermato dallo S., di non sapere nulla dell'incidente, quando in realtà lo stesso imputato ha dimostrato, in altra parte del mezzo istruttorio, di avere bene a conoscenza le caratteristiche del luogo di lavoro".
"Egli, inoltre, si è attivato - ha concluso il tribunale - per la rimozione dei bulloni e la copertura del giunto dopo il verificarsi dell'incidente come specificamente ricordato da parte dai testi escussi".
Secondo i giudici di merito, quindi, lo S. era dirigente dell'impianto e aveva dimostrato di avere autonomia e capacità di spesa tanto da poter provvedere, dopo l'incidente, alla eliminazione dei bulloni del giunto.

7^ - Ebbene, il tema della dirigenza merita alcune puntualizzazioni in diritto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994.
Il D.P.R. n. 547 del 1955, all'art. 4 non consentiva riserve sull'essere il dirigente destinatario delle norme antinfortunistiche, disponendo la lett. a) che "i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, devono nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le misure di sicurezza previste nel presente decreto.
Attuazione che, nel caso di attribuzioni e di competenze con autonomia di spesa, non poteva non comprendere l'obbligo di adeguare alla disposizioni di legge le macchine del settore in cui la dirigenza veniva esercitata; attuazione; invece, che, in mancanza di detta autonomia o in presenza di una relativa autonomia, che non consentisse se non determinati, limitati, interventi, imponeva al dirigente di segnalare al datore di lavoro le inadempienze alle norme antinfortunistiche chiedendone il rispetto o chiedendo le risorse per adempiervi personalmente, salvo, ovviamente, il caso della delega delle funzioni, la quale, facendo del dirigente l'alter ego del datore di lavoro a tutti gli effetti, non avrebbe potuto non prevedere anche un'adeguata autonomia finanziaria.
Il D.Lgs. n. 626 del 1994,  art. 4 nella formulazione originaria, distingueva tra gli obblighi indirizzati al solo datore di lavoro ed obblighi posti congiuntamente a carico di quest'ultimo e dei dirigenti e preposti, disponendo, nel comma 5, - analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 - che "il datore di lavoro, il di rigante e il preposto esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all'art. 1 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottando le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori", disposizione seguita da un nutrito elenco di ipotesi di intervento.
Ma, il successivo D.Lgs. del 19 marzo 1996, n. 242 , ha abolito la distinzione, di cui all'art. 4, tra obblighi indirizzati al solo datore di lavoro ad obblighi posti congiuntamente a carico di quest'ultimo e dei dirigenti e preposti, quasi a voler individuare, - come è stato osservato dalla dottrina - in conformità al modello della direttiva comunitaria; nel datore di lavoro l'unico destinatario di tutti i precetti indirizzati al vertice gestionale dell'azienda o dell'ente.
"Infatti - osserva la dottrina in questione nell'enunciazione specifica del contenuto dei precetti da osservare, è stato eliminato ogni riferimento al dirigente, riportando, invece, sotto l'art. 1, comma 4 bis, la disposizione generale, secondo cui il datore di lavoro che esercita le attività soggette alla normativa prevenzionale e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti al rispetto di tutte le regole dettate dalla disciplina prevenzionale, quasi a voler evidenziare, con questa diversa collocazione della norma, il suo precipuo carattere di criterio di massima, di precetto strumentale, destinato essenzialmente a riconoscere e ad autorizzare la piena delegabilità della stragrande maggioranza degli obblighi prevenzionali, eccezione fatta per quel ristretto nucleo di compiti prioritari espressamente indicati nel medesimo art. 1, comma 4 ter".
Questa voce della dottrina, preso atto della eliminazione, dall'art. 4, della distinzione contenuta nel comma 5 e del trasferimento di quest'ultima disposizione, nella prima sua parte, nell'art. 1, comma 4 bis, si chiede quale sia il significato di tale variazione in apparenza solo topografica; si chiede, cioè, se tale variazione sia mera questione di tecnica legislativa, senza conseguenze sostanziali, ovvero sia un cambiamento di impostazione con notevoli riflessi sul piano sia teorico che pratico.
Se, in sostanza, l'innovazione stia a significare l'adesione del legislatore del 1996 alla teoria dell'ontologica inscindibilità della posizione di garanzia dalla qualifica datoriale, con la conseguenza di ritenere che, senza una valida delega di funzioni, non possa sorgere nessuna responsabilità nè del dirigente, nè del preposto, perchè su di loro non graverebbe iure proprio alcun obbligo prevenzionale" o se l'innovazione stia, invece, a significare che "la modifica operata sul punto dal D.Lgs. n. 626 del 1994 abbia semplicemente ripristinato la vecchia e sperimentata formula contenuta nel D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 - e anche nel D.P.R. n. 303 del 1956, secondo cui i collaboratori del datore di lavoro sono, al pari di quest'ultimo, da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti o preposti e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, destinatari iure proprio dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc. Le due tesi meritano entrambe, secondo questa dottrina, la dovuta attenzione.
Ma, è evidente che vada operata una scelta che, ad avviso della corte, non può non cadere sulla seconda tesi.
Sembra, invero, doversi affermare, innanzitutto, che è la stessa formulazione della norma negli stessi, pressochè identici, termini usati dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 - che consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega.
E ciò anche alla luce della storia dell'applicazione delle norme antinfortunistiche, successiva all'entrata in vigore del D.P.R. n. 547 del 1955, storia che insegna che la ragionevole articolazione del potere di intervento iure proprio e, quindi, l'attribuzione di questo potere ai dirigenti e ai preposti, quotidianamente presenti nel luogo di lavoro e, pertanto, a costante contatto dei lavoratori, non può, di norma, che rendere più meditata, più immediata e, quindi, più incisiva ed efficace la tutela antinfortunistica.
In secondo luogo, è la stessa intestazione della rubrica dell'art. 4 ("obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto") che può far ritenere - lo sottolinea la medesima dottrina - che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza, anche se il contenuto dell'art. 4, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 242 del 1996, elenca obblighi riferibili unicamente al datore di lavoro, non dovendo, peraltro, trascurarsi - va opportunamente aggiunto che, se l'art. 4 parla sempre e soltanto del datore di lavoro, l'art. 89, dedicato alle sanzioni per le contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti, prevede, nel comma 2, che anche il dirigente, oltre che il datore di lavoro, possa essere punito per la violazione dell'art. 4, comma 5, lett. b), d), e), h), l), n), q) e ciò nonostante che il dirigente non sia nominato nell'art. 4.
Ed è sufficiente scorrere il contenuto di queste disposizioni per cogliere che il dirigente è investito di dettagliate responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Consegue da tutto ciò che lo S., dirigente dotato, innegabilmente, di quella autonomia che gli ha consentito di intervenire sulla macchina - sui bulloni - subito dopo il sinistro, doveva, deve, ritenersi destinatario delle norme antinfortunistiche, iure proprio, sicchè avrebbe dovuto vigilare e provvedere alla eliminazione delle parti salienti dei bulloni o, quanto meno, interessarsi perchè altri provvedesse, specialmente nel momento in cui è venuto a conoscenza - ed è impensabile che il dirigente di un impianto, quale quello in questione, fosse all'oscuro dei lavori che vi si svolgevano - che nell'impianto sarebbero stati eseguiti dei lavori quasi a ridosso di quel giunto, con la possibilità per gli operai di avvicinarvisi, in qualche modo, con pericolo di danni alla persona.

8^ - Nè si obietti, come fa il ricorrente, che, "dalla valutazione dei rischi approntata dalle Saline, il giunto della coclea non era stato segnalato in alcun modo come situazione pericolosa o fonte di rischi".
Sempre sulla scia della dottrina che si va citando, deve, invero, porsi in rilievo che "soltanto una superficiale lettura del D.Lgs. n. 626 del 1994,  art. 4 potrebbe indurre a credere che tutti gli obblighi di prevenzione non esistano di per sè, ma presuppongano necessariamente la redazione dal documento di valutazione dei rischi".
"L'infondatezza di tale assunto è, però, talmente evidente che non ha bisogno di commento".
"Gli obblighi prevenzionali discendono sempre e soltanto da una valutazione a priori dei vari tipi di rischio, compiuta in via generale e astratta dal legislatore che contemporaneamente e conseguenzialmente stabilisce le modalità specifiche con cui contrastarli: essi, quindi, nella maggioranza dei casi, sono chiaramente individuabili ed esigibili, indipendentemente dalla valutazione in concreto demandata al singolo datore di lavoro, pubblico o privato che sia.
Nella specie, la innegabile chiarezza della norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 42 avrebbe richiesto soltanto quel minimo di diligenza necessario per accertare quale delle tre tecniche descritte nella norma andasse applicata per eliminare o rendere innocue le parti salienti dei bulloni.

9^ - Il ricorrente, infine, in uno dei motivi nuovi, si duole anche della mancanza di motivazione relativamente al motivo di appello con il quale era stato denunciato che il giudice di primo grado non aveva tenuto nel dovuto conto quanto era stato scritto in numerose memorie.
Il motivo è inammissibile perchè nell'unico motivo di ricorso la questione delle memorie, sulla quale la corte si è pronunciata in un certo modo, criticato dal ricorrente, non è stata minimamente prospettata.

2 Il ricorso del B. è infondato.

a - Il tema della "mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di ispezione" - uno dei temi del terzo motivo - deve essere trattato per primo per evidenti ragioni logico-giuridiche.
La censura sul punto è manifestamente infondata.
La corte, invero, a pagina 6, in nota, ha indicato le ragioni che l'avevano indotta a negare l'ispezione, osservando che "l'ispezione dell'impianto a distanza di anni dal fatto e dopo l'intervento di modifica - rimozione dei bulloni, copertura della coclea - nulla avrebbe aggiunto al materiale probatorio, alla luce dell'istruttoria orale e tecnica espletata in primo grado", osservazione che, a ben vedere, altro non vuol dire se non che la corte ha ritenuto di non dovere rinnovare parzialmente l'istruzione dibattimentale essendovi agli atti gli elementi necessari e sufficienti per decidere; ed è noto che, secondo la giurisprudenza della corte di cassazione, "anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua motivata discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti gli (ss.uu., 24 gennaio 1996, RV 203974; cass. 13/11/2003 n. 3348, riv. 227494; 26 aprile 2000, riv. 216532, ecc.).

b - La questione, trattata nei primo motivo, della non responsabilità, per violazione delle norme antinfortunistiche, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione è stata posta e risolta; nel ricorso, in termini esatti, che richiedono, però, alcune indispensabili puntualizzazioni in diritto.
Dal D.Lgs. n. 626 del 1994,  art. 8, commi 3 e 10, emerge con certezza - come osserva la dottrina - che "i componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perchè difettano di un effettivo potere decisionale".
"Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda - ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico - vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario".
"Il fatto, però, - ed è questa la doverosa puntualizzazione - che il D.Lgs. n. 626 del 1994 abbia escluso la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto".
Il che vuoi dire che "occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie".
Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo.
Ciò puntualizzato, deve condividersi, peraltro, con alcune ulteriori puntualizzazioni, quanto, sulla responsabilità, la corte di merito ha posto in risalto a pag. 18 della sentenza, nella quale ha scritto che l'essere stato il B. preposto al servizio di prevenzione e protezione dal 12 aprile 1995 - oltre due anni e mezzo prima del sinistro occorso all' A. - comportava "la necessità, secondo ordinaria diligenza, di verificare e controllare i luoghi di lavoro e di segnalare, dunque, il giunto scoperto in questione come insidia tipica dell'impianto e di individuare i relativi rimedi".
Occorre, infatti, tenere ben presente - sono queste le ulteriori puntualizzazioni - che, "nell'ipotesi di lesioni personali colpose, le lesioni gravi e gravissime - come quelle riportate dall' A. - commesse con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni o di igiene del lavoro, ovvero che abbiano determinato una malattia professionale sono perseguibili d'ufficio, secondo quanto dispone l'art. 590 c.p., comma 5, donde l'importanza di stabilire se nei confronti del responsabile del servizio di prevenzione o di protezione sia ravvisabile un titolo di colpa specifica o di colpa generica, giacchè, in tale ultima ipotesi, il delitto sarebbe perseguibile a querela di parte".
Ma, se "il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione non risulta destinatario per legge dell'osservanza dei precetti prevenzionali, la condotta dello stesso, ancorchè oggettivamente violatrice di taluno di essi, non potrà mai essere considerata caratterizzata da un titolo di colpa specifica e, quindi, il reato nei suoi confronti risulterà perseguibile solo ad istanza della persona offesa".
Si dovrebbe concludere per l'irrilevanza penale della condotta del B., non risultando che, nei confronti dello stesso, sia stata proposta querela.
Ma, sia il tribunale, sia la corte di appello hanno posto in evidenza un particolare ruolo assegnato al B. dai vertici dell'azienda in un certo momento.
Il tribunale, premesso che "già il B. aveva segnalato la mancata copertura, in un'altra occasione, di una coclea, indicandola come fonte di pericolo" e che "le sue indicazioni precedenti all'incidente erano state alla base di provvedimenti della dirigenza della Salina tesi al ripristino delle situazioni irregolari che erano state segnalate - note della Salina del 26 febbraio 1997 e del 7 maggio 1997" - ha aggiunto che, "peraltro, con la nota del 28 febbraio 1997 allo stesso B. veniva riconosciuta una autonomia operativa per procedere alla sistemazione di tutte le situazioni anomale esistenti".
E la corte di appello, a pagina 18, ha chiuso le proprie considerazioni sulla responsabilità del B. e sul dovere di quest'ultimo di controllare e verificare i luoghi di lavoro e di segnalare anche il giunto scoperto come insidia tipica dell'impianto, con la seguente proposizione; del resto, non pare contestato - nè smentito da contrarie allegazioni - che, con la nota della Salina del 28 febbraio 1997, fosse stata riconosciuta al B. autonomia operativa per procedere alla eliminazione di tutte le situazioni anomale esistenti".
E' innegabile che queste proposizioni delle due sentenze di merito dicano con chiarezza che al B. era stata conferita specifica delega per quelle situazioni, altro non potendo voler significare l'espressione, usata dal tribunale e dalla corte di appello, che al B., era stata riconosciuta autonomia per procedere alla eliminazione di tutte le situazioni anomale esistenti.
Il B., quindi, non aveva soltanto il dovere di segnalare, ma aveva anche il potere, l'autonomia, appunto, conferitagli con quella nota, di procedere alla eliminazione delle situazioni anomale che avesse riscontrato.
Il ricorrente ha censurato la proposizione della corte, affermando che soltanto con ordine di servizio dell'11 dicembre 1997 il datore di lavoro aveva disposto delega specifica al B. di dare il suo supporto alla segnalazione dei rischi e sostenendo che la nota, citata dai giudici di merito, era indirizzata alla Direzione dei Monopoli e che della stessa il B. aveva avuto contezza soltanto in dibattimento.
La corte - lo si è visto - nel citare la nota del 28 febbraio 1997 e nell'interpretarla, come già il tribunale, come nota con la quale si riconosceva al B. autonomia operativa per procedere alla eliminazione di tutte le situazioni anomale esistenti, ha osservato che tutto ciò, "del resto, non era stato contestato nè smentito da contrarie allegazioni, osservazione, questa, che, stando ai motivi di appello, non può non condividersi.
Si afferma, invero, a pagina 12 di quei motivi, che, "per tutta risposta, la direzione pensa bene di sbeffeggiare il B., additandolo come il Don Chisciotte di turno, incapace di assumersi le proprie responsabilità, e acuire la già difficile posizione lavorativa con un ulteriore delicato incarico riguardante il servizio di qualità sul prodotto: lettera della Direzione della Salina del 28 febbraio 1997.
E' questa, nei motivi di appello, l'unica proposizione che si legge su una nota del 28 febbraio 1997 e con questa proposizione l'appellante non ha affatto obiettato, come, invece, avrebbe fatto nel ricorso, che quella nota era indirizzata alla Direzione dei Monopoli ed era stata conosciuta dal B. soltanto in dibattimento.
Se ciè è esatto, se la questione su quella nota non è stata devoluta ai giudici di appello, come da questi ultimi espressamente sottolineato, il primo motivo di ricorso è, in questa parte, inammissibile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per non essere stata dedotta, quella pretesa violazione, con i motivi di appello.
Il B., dunque, già nel febbraio del 1997 era stato investito di un autonomo potere di intervento.
Ma, se v'è stata questa investitura, come accertato dai giudici di merito, se v'è stata delega, se il B. è diventato, per quelle situazioni anomale, l'alter ego del datore di lavoro, il non avere egli provveduto importa, inevitabilmente, anche la violazione delle norme antinfortunistiche, con tutte le conseguenze in tema di procedibilità di ufficio per le lesioni riportate dall' A..
Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione è, infatti, esente da responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione delle norme di puro pericolo, qualora agisca come tale, ma non se il datore di lavoro lo investa di delega, ne faccia, ai fini prevenzionali o a determinati fini prevenzionali, il proprio alter ego, assumendo il delegato, in questo caso, gli stessi oneri del datore di lavoro e, quindi le stesse, eventuali, responsabilità.

c - La censura di error in iudicando, articolata nel secondo motivo, è infondata, ché se il D.M. 5 luglio 1928 individua nel vice direttore dello stabilimento "la figura predominante, destinataria delle norme antinfortunistiche", ciò non toglie che, in applicazione delle norme del D.P.R. n. 547 del 1955 e del D.Lgs. n. 626 del 1994, altri, oltre il vicedirettore, possano essere chiamati a rispondere per violazione delle norme antinfortunistiche e per eventuali eventi dannosi che conseguano a quelle violazioni.

d - Il terzo motivo è manifestamente infondato - e, comunque, privo del requisito della specificità - nella parte in cui deduce che l'incidente si è verificato in termini tali da far constatare la esclusiva responsabilità dell' A. e, quindi, da far apprezzare la condotta di quest'ultimo come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Nell'esaminare la questione, posta dall'unico motivo di ricorso dello S., si è detto che sia il tribunale, sia la corte si sono lungamente soffermati sulla ricostruzione del sinistro, dopo avere - specialmente il tribunale - citato tutte le dichiarazioni raccolte nella istruttoria dibattimentale, ivi comprese le dichiarazioni di un consulente, e dopo avarie criticamente vagliate, pervenendo alla conclusione, e indicandone le ragioni, che nulla di anomalo, di anormale era emerso a carico dell' A..
La doglianza, quindi, è manifestamente infondata perchè i giudici di merito hanno affrontato il problema e lo hanno risolto in termini logicamente corretti e adeguati alle risultanze processuali.
La doglianza è, comunque, inammissibile perchè aspecifica, essendosi limitato il ricorrente a riproporre la tesi del comportamento anomalo della persona offesa senza misurarsi, in termini puntuali, specifici, con i relativi rilievi della sentenza impugnata.

3 - Ciò premesso i ricorsi debbono essere rigettati

P.Q.M.

La corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2005.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006