Tipologia:
Validità: 15.11.2002 - 14.11.2006
Parti: Autogrill e Delegazione Speciale di Negoziazione/Effat
Settori: Commercio-Turismo, Autogrill
Fonte: fisascat.it
Sommario:
Accordo per l'istituzione del Comitato Aziendale Europeo dei lavoratori del Gruppo Autogrill
Tra la Direzione Centrale del Gruppo Autogrill, individuata ai sensi dell'art. 2. Dlgs. 74/2002, nel Direttore Risorse Umane Italia ed Europa dì Autogrill spa, e i rappresentanti dei lavoratori della Delegazione Speciale di Negoziazione del Gruppo Autogrill, assistiti dall'Effat - Federazione Europea dell'Alimentazione, Agricoltura e Turismo, si è convenuto quanto segue:
Premessa
A seguito della richiesta avanzata dalle OO.SS. di categoria, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 74/2002, la Direzione Centrale del Gruppo Autogrill e le Segreterie delle OO.SS. del Settore Turismo concordano, unitamente ai componenti la Delegazione Speciale di Negoziazione riunitasi in Milano, sull'istituzione del Comitato Aziendale Europeo dei lavoratori del Gruppo Autogrill, considerato quale valido strumento di informazione e consultazione .a livello transnazionale tra le società del Gruppo e le rappresentanze dei lavoratori. In tale finalizzazione la costituzione del Comitato Aziendale Europeo vuole essere un importante contributo ad un sistema di Relazioni Industriali volto a promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione del Gruppo e che ha quale obiettivi^ prioritario, grazie anche al continuo miglioramento delle condizioni di lavoro e della professionalità, quello di raggiungere livelli di eccellenza del prodotto/servizio globalmente erogato ai nostri Clienti.
Le parti con il presente accordo intendono realizzare l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori che costituiscono l’obiettivo della direttiva CE 94/45 e del D.lgs. 74/2002, che dispone l’attuazione in Italia della direttiva stessa.
Resta inteso che il Comitato Aziendale Europeo non potrà sostituirsi ai rappresentanti sindacali dei lavoratori nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza o limitare i diritti dei lavoratori nei diversi Paesi.
1. Definizione di Gruppo/Campo di applicazione
Il presente Accordo riguarda il Gruppo Autogrill, comprensivo delle imprese e degli stabilimenti controllati da Autogrill spa ai sensi del D.Lgs. 2 aprile 2002 n. 74 e operanti nei diversi Paesi.
Si intende per “stabilimento”, ai fini del presente Accordo, un punto vendita ovvero una pluralità di punti vendita dotati di autonomia funzionale e amministrativa.
Sono indicate nell’allegato A) le società che, oltre ad Autogrill spa, al momento della conclusione dell’accordo fanno parte del Gruppo Autogrill.
Tale elenco verrà aggiornato ad ogni modifica del perimetro aziendale,
2. Composizione del Comitato Aziendale Europeo
Il Comitato Aziendale è costituito da 13 componenti; la ripartizione di esso tra gli Stati interessati é indicata nell’allegato B) al presente Accordo.
La distribuzione numerica dei rappresentanti dei lavoratori tiene conto della dimensione occupazionale nei diversi Paesi.
In ogni Paese verranno designati tanti rappresentanti supplenti quanti sono i rappresentanti titolari.
I rappresentanti supplenti sono chiamati a sostituire i titolari nelle varie riunioni in caso di impossibilità accertata temporanea o definitiva di questi ultimi.
Tutti i componenti del Comitato Aziendale Europeo devono essere dipendenti di imprese dei Gruppo Autogrill che saranno nominati per 4 anni.
In caso di cambiamenti significativi della struttura europea del Gruppo, le parti firmatarie possono modificare di comune accordo questa distribuzione.
3. Comitato Ristretto
Il Comitato Aziendale Europeo può eleggere al proprio interno un Comitato Ristretto composto da 3 membri.
Il Comitato Ristretto si incontrerà due mesi prima con la Direzione Centrale al fine di organizzare la riunione annuale.
Il Comitato Ristretto potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Effat.
In situazioni eccezionali, così come previste dal D.Lgs. 74/2002, che interessino il Gruppo a livello comunitario, potrà aver luogo una riunione aggiuntiva a quella annuale del Comitato Ristretto.
Il Comitato Ristretto e la Direzione Centrale del Gruppo Autogrill, valutate le circostanze, potranno congiuntamente decidere la convocazione del CAE in seduta straordinaria.
4. Assegnazione dei seggi
I nominativi dei componenti effettivi e supplenti del Comitato Aziendale saranno designati conformemente alle normative legislative o contrattuali vigenti a livello nazionale.
I nominativi dei delegati dei lavoratori e dei loro supplenti saranno comunicati alla Direzione Centrale entro il 31.01.2003 dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.
5. Oggetto dell'informazione e consultazione
Il Comitato Aziendale è un’istanza di informazione e consultazione per le problematiche che interessano il Gruppo a livello comunitario.
Per “informazione e consultazione” si intende la fornitura in tempo utile di dati, elementi, notizie, nonché lo scambio di opinioni e l’instaurazione di un dialogo relativo a problematiche di natura transnazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e la Direzione Centrale.
Il Comitato Aziendale nel corso della riunione di cui al successivo punto 6. deve essere informato e consultato sull’andamento delle attività del Gruppo e, in particolare, su:
♦ Situazione economico-finanziaria
♦ Programmi di attività e di investimenti
♦ Stato dell'occupazione, anche in riferimento alle pari opportunità
♦ Riduzione della dimensione ovvero chiusura di imprese o di unità produttive, fusioni e licenziamenti collettivi, che abbiano ripercussioni transnazionali
♦ Aspetti sanitari e della sicurezza
♦ Formazione professionale
♦ Programmi di azioni positive
6. Riunioni del Comitato Aziendale
Il Comitato Aziendale si riunirà una volta l’anno normalmente entro il mese di giugno.
La Direzione Centrale comunicherà con 30 giorni di anticipo: data, luogo e O.D.G. della riunione ai componenti del CAE.
I componenti del Comitato Aziendale hanno il diritto a riunirsi il giorno precedente l’incontro ufficiale.
Per entrambi gli incontri sarà garantita la traduzione simultanea in francese, spagnolo, tedesco e, olandese.
Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale che, tradotto nelle predette lingue, sarà successivamente inviato a tutti i rappresentanti del Comitato Aziendale entro 45 giorni dalla riunione,
Il Comitato Aziendale potrà farsi assistere, qualora ciò risulti necessario, da un esperto.
7. Organizzazione
Nella sede della Direzione Centrale presso Autogrill spa In Rozzano (Mi), funzionerà una segreteria che provvedere alla convocazione e all’organizzazione della riunione del Comitato Aziendale, nonché a quanto necessario per il suo funzionamento.
I componenti del Comitato Aziendale possono far pervenire aita segreteria la richiesta dì inserire all’ordine del giorno specifici argomenti rientranti nell’oggetto dell’informazione e della consultazione come in precedenza definito.
Il Comitato Aziendale disciplinerà ogni aspetto inerente il proprio funzionamento che non sia regolato dal presente Accordo attraverso apposito Regolamento.
8. Riservatezza
È fatto obbligo a tutti i componenti del Comitato Aziendale Europeo, nonché agli esperti che dovessero intervenire, di non divulgare quelle informazioni esplicitamente dichiarate riservate durante le riunioni.
Qualora sorgessero contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché sulla determinazione dei criteri obiettivi per l’identificazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati, su istanza della parte interessata, si riunirà una commissione tecnica di conciliazione composta conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 74/2002.
9. Tutela dei componenti del Comitato Aziendale
Ai componenti del Comitato Aziendale è riservata la tutela prevista dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nazionale in favore dei rappresentanti sindacali.
Tale garanzia permane anche nell’anno successivo alla scadenza del mandato.
10. Finanziamento
Il Gruppo Autogrill sosterrà i costi per l’organizzazione delle riunioni di cui al precedente punto 6 (soggiorno e viaggio dei componenti il Comitato Aziendale e del Comitato Ristretto, servizio di traduzione simultanea, spedizione della documentazione necessaria).
Saranno altresì a carico del Gruppo Autogrill le spese relative alla traduzione certificata del presente Accordo in francese, spagnolo, tedesco e olandese.
Per partecipare alle riunioni in questione i rappresentanti dei lavoratori dipendenti di imprese del Gruppo hanno diritto a permessi retribuiti comprensivi dei tempi della riunione, nonché di quelli di andata e ritorno dal luogo della riunione stessa.
Inoltre il Gruppo Autogrill assume su di sé le spese, così come sopra definite, riguardanti l'eventuale presenza di un esperto.
Durata dell'accordo
La durata del presente Accordo è di 4 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere disdettato da una delle parti entro 6 mesi dalla naturale scadenza. In mancanza di formale disdetta, sarà tacitamente rinnovato fino alla sua sostituzione con un altro Accordo.
Lingua e legge applicabile
Il presente Accordo viene redatto ed emendato, quando ciò fosse necessario, in lingua italiana. La versione italiana dell’Accordo è la sola versione ufficiale, fermo restando quanto previsto al punto 6. L’Accordo è soggetto alla legislazione italiana ed ogni vertenza che possa scaturire in relazione a quanto in esso previsto, sarà regolata dalla legge italiana.
Pubblicità
Il presente Accordo sarà depositato presso il Ministero del Lavoro e la Commissione della U.E.
Allegato A)
Società Gruppo Autogrill
Società |
Paese |
Allegato B)
Seggi assegnati alle società del Gruppo
Nazioni |
N. Dipendenti |
N. Seggi |
% |
Austria |
410 |
1 |
2,9 |
Belgio |
542 |
1 |
3,8 |
Francia |
2.728 |
2 |
19,2 |
Germania |
173 |
1 |
1,2 |
Grecia |
84 |
- |
0,6 |
Italia |
8.538 |
6 |
60,0 |
Olanda |
702 |
1 |
4,9 |
Spagna |
1.057 |
1 |
7,4 |
|
|
|
|
Totale |
14.234 |
13 |
100,0 |