Regione Lazio
Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 224
Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232. Approvazione del nuovo standard formativo del corso per “Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori” di cui all'art. 98, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell'Assessore Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione
VISTI:
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 concernente l'Ordinamento della formazione professionale;
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 marzo 2006, n. 128 concernente “Istituzione di un “Repertorio Regionale dei profili professionali e formativi” nell'ottica della creazione di un sistema finalizzato alla certificazione delle competenze acquisite in percorsi formativi e al riconoscimento dei crediti per l'integrazione dei sistemi. Approvazione delle Linee di indirizzo;
- legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare l'art. 98 relativo ai requisiti professionali del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232 concernente “Linee guida di programmazione didattica per l'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494";
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio.” e successive modifiche ed integrazioni;
ATTESO che ai sensi dell'art. 98, comma 1 del dlgs 81/08 il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori:
1. devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
RILEVATO che,
- ai sensi dell'art. 98, comma 3, i contenuti, le modalità e la durata del citato corso in materia di sicurezza deve rispettare le prescrizioni di cui all'allegato XIV del dlgs 81/08 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 98, comma 4, "l'attestato [di frequenza] di cui al comma 2 [del medesimo articolo] non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.”;
RITENUTO necessario, a seguito dell'introduzione del nuovo standard formativo:
- revocare la Deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232 concernente “Linee guida di programmazione didattica per l'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494”;
- approvare lo standard formativo del corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori” di cui all'art. 98, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, in conformità ai contenuti formativi di cui all'Allegato XIV del decreto legislativo n. 81/08 e sm.i., Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO tale atto non soggetto a concertazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DELIBERA
1. di revocare la deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232 concernente “Linee guida di programmazione didattica per l'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494”;
2. di approvare il nuovo standard formativo del corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori” di cui all'art. 98, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, in conformità ai contenuti formativi di cui all'allegato XIV del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i., Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito www.sirio.regione.lazio.it
Standard formativo del corso di formazione per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Figura professionale |
Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori |
Obiettivi del corso |
Fornire una preparazione teorico-pratica adeguata e conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente a coloro che intendono svolgere la funzione di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. |
Durata del corso |
120 ore |
Requisiti di accesso al corso |
Ai sensi dell'art. 98, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 81/08 e s.m.i., coloro che intendono svolgere la funzione di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a. Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno. b. Laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni. c. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. |
Soggetti formatori |
i corsi di formazione possono essere erogati da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e s.m.i., previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V° della legge regionale 23/92. Tali soggetti devono dimostrare, inoltre: - di essere in possesso di esperienza formativa e/o professionale, almeno triennale, in materia di sicurezza nei cantieri edili; - di disporre di docenti con esperienza formativa e/o professionale, almeno triennale, in materia di sicurezza nei cantieri edili. |
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Frequenza |
sono ammessi alla prova finale coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di lezioni previste dal corso |
Numero max allievi per corso |
Il numero massimo degli allievi per corso non può essere superiore ai limiti stabiliti in sede di accreditamento di cui alla D.G.R. 968/2007 e s.m.i. In ogni caso esso non può superare le 30 unità per la formazione pratica e le 60 unità per la formazione teorica (Allegato XIV decreto legislativo 81/08) |
Verifica finale di apprendimento |
la verifica finale di apprendimento deve essere articolata in: - prova di simulazione per la verifica dell'apprendimento delle competenze tecnico-professionali; - test finalizzati a verificare le competenze cognitive |
Composizione Commissione di verifica |
l'accertamento degli apprendimenti ed il conseguimento dell'idoneità vengono effettuati alla presenza di una Commissione composta da almeno tre docenti del corso e presieduta da un funzionario della Provincia competente per territorio. |
Certificazione finale |
al termine del corso, al candidato che avrà superato la prova finale, sarà rilasciato un attestato con verifica degli apprendimenti che dovrà contenere i seguenti elementi minimi: - indicazione del soggetto formatore - titolo del corso - legislazione di riferimento - periodo di svolgimento - dati anagrafici del corsista - firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato |
Aggiornamento |
L'aggiornamento, della durata complessiva di 40 ore, ha periodicità quinquennale e si può effettuare anche con moduli periodici distribuiti nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere effettuato anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari. Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 81/08, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. |
Contenuti minimi per la formazione dei Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all’allegato XIV del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81.
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PARTE TEORICA (96 ORE) |
Modulo Giuridico (28 ore) |
• La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro • la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro • la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali • Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto • Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I • I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali • Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi • La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota • Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali • La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi •La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. |
Modulo Tecnico (52 ore) |
• Rischi di caduta dall'alto. • Ponteggi e opere provvisionali • L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. • Il cronoprogramma dei lavori • Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza • Le malattie professionali ed il primo soccorso • Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche •Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria •I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto • I rischi chimici in cantiere •I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione • I rischi connessi alle bonifiche da amianto •I rischi biologici •I rischi da movimentazione manuale dei carichi • I rischi di incendio e di esplosione • I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati • I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza |
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Modulo Metodologico- Organizzativo (16 ore) |
• I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza • I criteri metodologici per: a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l'elaborazione del fascicolo; d) l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza • Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership • I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza |
PARTE PRATICA (24 ore) |
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Modulo pratico (24 ore) |
•Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze • Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo •Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza •Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento •Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione |
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